Provvedimento: […] Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 deducendo all'art 234 cpc, di cui all'art 124 disp. Att. Cpc e di cui all'art 2697cc; violazione del dovere di giudicare iuxta alligata et probata, nonché arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processali per avere il Giudice di 1° grado erroneamente rigettato la domanda di risarcimento proposta e dichiarato l'inammissibilità, sulla base dell'esistenza di un presunto giudicato esterno e di una presunta violazione del principio del ne bis in idem>>. L'appellante riteneva ingiustificata la decisione impugnata nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda attorea, lamentando un superficiale esame dei documenti depositati da parte del Giudice di prime cure, il quale rilevava l'esistenza di un giudicato eccessivo valore probatorio alla fotocopia della sentenza n.1015/2015, prodotta dall'appellato responsabile civile all'udienza del 2.11.2016>>, omettendo tuttavia di considerare che l'appellato responsabile civile né l'appellata società assicuratrice nel corso del giudizio CP_1
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