Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2015, n. 48837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48837 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
488 37 / 15 ACR 48837 ITALI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA del 22 settembre 2015 Sentenza n. 1765/2015 REGISTRO GENERALE. n. 5587/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. GAETANINO ZECCA Presidente Consigliere rel. dott. CLAUDIO D'ISA dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Consigliere dott. PICCIALLI PATRIZIA Consigliere dott. EA MONTAGNI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: n. 1'8.10.1964 NE VE CO n. il 4.02.1962 TT FA TT CI n. il 3.02.1949 DI GI FR n. il 3.03.1964 n. il 28.06.1971 RE IN LE n. il 4.04.1963 VT OL SI n. '1.03.1975 AR ZA IN n. il 20.09.1980 TO EA n. il 23.05.1980 AN TI n. i 15.02.1952 AK AR avverso la sentenza n. 596/2014 della Corte d'appello di LA dell'11.07.2014 Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi Udita all'udienza pubblica del 22 settembre 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa 1 Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Di GI, OT e AN e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi. L'avv. Marotta Filippo, difensore di EL RE, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo che la sentenza impugnata venga cassata con rinvio;
l'avv. Dalla Vedova Carlo, difensore di NE IN CO, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo la cassazione della sentenza impugnata o, in subordine, rinvio nel merito;
l'avv. Scialla UI, difensore di KO RI SS, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Cinquegrana Marco, difensore di AT UC, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento, deposita nomina a difensore di fiducia e nomina a sostituto processuale dell'avv. Caramello Riccardo;
l'avv. Iacovoni Claudio Cesare, difensore del AR IN SI, anche in sostituzione del codifensore avv. Casalini Marco, si riporta al motivi di ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8.07.2013 il GUP del Tribunale di LA dichiarava NE IN CO, TT IO, TT UC, DI GI RA, AK AR, RE IN LE, OV KO SI, AR RI SS, TO RE e AN IA, responsabili del delitto di cui all'art. 74. 1,2 e 3 co. d.P.R. 309/90 e di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, ritenuti in continuazione, condannandoli ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. E' necessario, al fine di una migliore comprensione dei motivi posti a base dei ricorsi, riportare, sia pure in maniera sintetica, lo svolgimento del processo che ha riguardato l'accertamento di due associazioni a delinquere dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e dei relativi reati fine. In particolare, le associazioni a delinquere, oggetto dell'odierno procedimento, sono due: la prima, contestata al capo 9) della rubrica, denominata "quella degli ovulatori" e l'altra, contestata al capo 19 della rubrica, detta "quella delle imbarcazioni". Della prima, per i giudici del merito, ☑ hanno fatto parte lo OV LA SI, DI GI RA, AK AR ed il AR RI SS, della seconda tutti gli altri imputati.
1.1 Quanto a quella degli "ovulatori", nel mese di maggio 2005 il R.O.S. dei carabinieri di Torino iniziava un'attività investigativa nei confronti dello OV affer un LA SI che permetteva di accerte un suo coinvolgimento, unitamente a suoi connazionali bulgari ed alcuni cittadini italiani, in un importante traffico di stupefacenti M 2 del tipo cocaina che acquistava in Argentina ed in altri Paesi europei importando, poi, la droga in Italia a mezzo dei c.d. ovulatori, persone che ingerivano ovuli contenenti la sostanza stupefacente. L'associazione criminale, che in Italia aveva sede a LA, era diretta da SO RA, detto "RADI", non imputato in questo processo. L'attività di indagini consentiva di accertare i componenti dell'associazione ed i ruoli ricoperti. Per quanto riguarda quelli che interessano in questa sede OV LA SI era il referente in Italia di RADI, si occupava della gestione dell'abitazione a LA di Via Anzani 1, e delle cessioni di stupefacente a DI GI RA e AK AR, costoro, a loro volta, si occupavano della vendita dello stupefacente in Italia, mentre il AR AH SS, detto AR o AR, insieme ad altri (Vordanov) acquistava lo stupefacente, lo confezionava e lo inviava, tramite gli ovulatori, all'aeroporto della città di Amsterdam (ove operava OV OG RK) e da qui agli scali di Roma o LA. Le indagini si erano basate su intercettazioni telefoniche, appostamenti ed altri servizi di osservazione, nonché sull'arresto di alcuni componenti della associazione, cui seguiva il sequestro di sostanza stupefacente. Un contributo significativo era scaturito dalla collaborazione di EV NC AS, alias SS, di EV ON VA, alias IO, e di AR OZ IK, alias LO, le cui dichiarazioni di ammissione di addebito e di chiamata in correità avevano consentito di meglio lumeggiare le condotte dei vari componenti dell'associazione. rrestatiLa EV e lo EV erano stati arresati insieme ad altri due coimputati, il 7.04.2006 all'aeroporto di LA-Malpensa trovati in possesso di complessivi Kg. 4,100 di cocaina ingeriti sotto forma di ovuli. La EV identificava compiutamente tutte le persone coinvolte e l'identificazione ed i ruoli da lei indicati trovavano risconto nell'attività investigativa in corso. In sede di sopralluogo individuava tutti i luoghi/alberghi da lei indicati nel corso degli interrogatori e che già erano emersi nel corso dell'attività investigativa. In × particolare, quanto al suo ruolo di ovulatrice, dopo un'ampia descrizione di come era stata reclutata e da chi, riferiva che prima della partenza con l'aereo da Amsterdam era il AR che le aveva portato gli ovuli, da lei ingeriti uno alla volta per un numero di circa cento per un quantitativo di poco più di 4 Kg., dando poi una analitica descrizione dei rapporti e dei collegamenti del AR con gli altri componenti dell'associazione. In ordine alla struttura dell'organizzazione, si accertava che l'OV SL LO, conosciuto con il nomignolo U", nel corso dei vari soggiorni in Italia aveva costituito le proprie basi operative negli appartamenti di LA, via Anzani n. 1 e via яз 3 Grappi 4, immobile che OV RA OR, alias DI, già utilizzava precedentemente all'arrivo in Italia del Bubu. L'appartamento di LA di via Anzani risultava locato da AS RA a nome di US DA, mentre l'appartamento di via Greppi, risultava essere stato locato utilizzando un falso passaporto lituano intestato a CK Saulius. Gli appartamenti erano destinati a basi logistiche da parte dell'organizzazione, si richiama il servizio di o.c.p. del 15.10.2005, nel corso del quale gli operanti notavano VT recarsi nei due appartamenti. 1. 2 Con riferimento ai reati fine riguardanti più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per alcuni di essi è stata definitivamente accertata la consumazione e la responsabilità, in quanto non oggetto dell'appello, si tratta dei capi 1a, 2a, 4a, 6a, e 7 ascritti allo VT e dei capi 14 e 17 contestati al solo AR, che per altro non proponeva appello anche con riferimento ad altri capi a lui contestati in concorso con altri coimputati (capi 15-16-18). Diversamente, il capo 10) ascritto allo OV ed al DI GI, i capi 10 a), 12), 12 a), 16 a) ascritti solo a quest'ultimo, ed il capo 16) ascritto al DI GI in concorso con altri, sono stati oggetto di appello. Nella sentenza di primo grado vengono riportate i risultati delle intercettazioni telefoniche ritenute significative per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine a tali reati.
2. L'accertamento della seconda associazione criminale, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, avveniva in ragione dei collegamenti che OV DI aveva con altri gruppi criminali. Nell'associazione, con cui era entrato in contatto, un ruolo di spicco lo rivestiva BO AT, il capo era però NE IN IK. seguito di operazioni intercettative si accertava che il BO era in contatto con tale TT IO, da qui partivano le indagini che consentivano di individuare il gruppo a cui il TT apparteneva. Emergevano intensi contatti telefonici tra quest'ultimo ed il BO nel corso del 2005. Nell'ultimo periodo il TT IO aveva intensificato le chiamate con l'utenza internazionale bulgara in uso a RE IN SI, braccio destro del BO. Dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al TT IO, in concomitanza di sue visite all'aeroporto di LA Malpensa, da dove contattava o veniva contattato da utenze telefoniche mobili della Bulgaria, si iniziava una attività di intercettazione delle utenze del TT IO, RI DK KI e RE IN SI. JY 4 1 Da tali intercettazioni emergeva che il TT era in contatto con TO IO, TT UC e TA AN, si riusciva ad individuare il loro coinvolgimento in un gravissimo episodio di importazione oltreoceano con utilizzo di mezzi, uomini, strumenti finanziari di altissimo livello.
2.1 Si trattava del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, co. 1 e 6, 80, co. 2 d.P.R- 309/90, contestato al capo 20) della rubrica al NE, al TT IO, al RE ed al AN, i quali, in concorso con altri (EL IO, GL CA e BO NO), ed altre persone non identificate, utilizzando: · lo yacht "BLAUS VII" di proprietà di AN IA, sul quale vi erano imbarcati i cittadini greci TO OL. GEORGIOS ON MA AS, DIMITRIOS MEXIAS, nei confronti dei quali ha proceduto l'autorità Giudiziaria Portoghese, importavano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 2085 Kg. che veniva sequestrata;
- la motonave OC GE ", di proprietà di AG CA, alias OS UI, membro dell'equipaggio, nei confronti del quale ha proceduto l'autorità Giudiziaria Spagnola, importavano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 3753,976 Kg. che veniva sequestrata. Ed, in particolare, NE quale finanziatore attraverso i suoi referenti RE e EV, TO IO quale responsabile della logistica (predisposizione delle imbarcazioni e degli equipaggi), TT IO e TT UC "arruolando" AG CA, TT IO procurando altresì a TO IO il falso documento d'identità a nome RI AL utilizzato da quest'ultimo allorchè accompagnava in Portogallo l' equipaggio greco del "BLAUS VII", AN IA quale KI e proprietario dell'imbarcazione "BLAUS VII", addetto inoltre alla preparazione della imbarcazione e dell'equipaggio greco, composto dai cittadini TO OL GEORGIOS ON e MA AS presso il porto Marina da Calheta in Portogallo;
TO RE andando a prendere ad Ancona AN IA ed accompagnandolo in aeroporto a Venezia per l' imbarco verso la Spagna. Con l'aggravante dell'ingente quantità. Con l'aggravante dell'essere il fatto riferito ad una associazione criminale di carattere transnazionale Sequestri avvenuti nelle acque territoriali Portoghesi e Spagnole il 14.02.2007. Il 14.02.2007 le autorità di polizia e marittime portoghesi e spagnole avevano proceduto all'abbordaggio e sequestro di due imbarcazioni da diporto che trasportavano una ingente quantità di cocaina, complessivamente circa 7.000 kg, procedendo all'arresto dei membri dell'equipaggio. ly 105 1 Alla luce di tutti gli elementi acquisiti all'esito delle indagini il Gup affermava che non vi era, in primo luogo, dubbio sulla sussistenza del fatto e sulla aggravante specifica della ingente quantità (art. 80 DPR 309/90). Il carico sequestrato dalle forze navali dei due paesi iberici era davvero ingente e, secondo le autorità di quei Paesi, le imbarcazioni abbordate in Atlantico avevano trasbordato il carico da una nave con ben maggiori capacità di trasporto, probabilmente partita dal Sudamerica e destinata a servire in sequenza diversi natanti di importatori. Per quanto riguarda le responsabilità individuali venivano fatte le opportune considerazioni, soggetto per soggetto: TO IO (oggi non imputato, ma la cui posizione deve essere inevitabilmente trattata per definire i ruoli degli altri concorrenti) è, per quanto ritenuto in sentenza, certamente uno dei capi e degli organizzatori di queste importazioni: dalle intercettazioni emerge che è lui che dirige i vari collaboratori, si cura di portare a destinazione il suo "uomo di fatica" (AN a cui fa intestare la imbarcazione a vela) e tiene contatti quotidiani con TT IO che agisce come una sorta di "mandatario" in territorio italiano. TT IO è ritenuto corresponsabile: si riporta in proposito la conversazione con ME, TO IO in cui dichiara apertamente -in un momento di sconforto in cui si era evidentemente arreso alla fatalità delle cose, mollando i freni della solita riservatezza che erano stati "venduti". Sul piano materiale risulta indubbiamente coinvolto nell'accompagnamento del marinaio AG verso l'aereo che lo avrebbe portato in Atlantico, e soprattutto, insieme a TO IO, ha continuato a svolgere una incessante funzione di collegamento con il difensore degli arrestati "atlantici", preoccupandosi di far pervenire denaro alle famiglie e soprattutto controllando che non rivelassero la identità dei complici di più alto livello. Proprio queste considerazioni portano ad escludere, invece, che vi sia una piena prova di responsabilità a carico del fratello TT UC in ordine alla commissione dei reati fine: sul punto si dà atto che: non vi è prova che abbia avvicinato AG o che lo abbia poi accompagnato a LA (non vi sono OCP e le intercettazioni sono poco chiare). IL TT UC è' stato contattato dai parenti dell'arrestato solo dopo i fatti, e tale interessamento può essere spiegato alternativamente rispetto ad un suo coinvolgimento nel reato - come logica conseguenza del fatto che il giovane arrestato lavorava nel luogo dove lui stesso gestiva una attività. Inoltre, si rileva, che non si è mai fatto carico di portare denaro o conforto al detenuto, né ha mai tenuto i contatti con il suo difensore italiano (che invece aveva contatti quotidiani con il fratello IO). лу 6 Il suo interessamento nel mese di maggio per apprendere dal fratello come stesse evolvendo la situazione del AG (telefonata 7.05.2007 n. 7752), è la controprova ulteriore e finale della sua estraneità ai fatti in quanto conferma che non aveva legami con il giovane (forse temeva di essere coinvolto nella indagine per la sua vicinanza geografica al detenuto, ma questo non è sufficiente a considerarlo concorrente). AN è coinvolto nel fatto in prima persona, avendo accettato da TO IO la intestazione fittizia della imbarcazione sequestrata;
TO RE, come TT UC, viene toccato dai fatti unicamente per il fatto di essere stato autista del AN, ma per tutto il resto della vicenda, prima e soprattutto dopo i fatti, risulta estraneo agli stessi, egli poteva certo intuire che il padre stesse organizzando qualcosa di illecito e sicuramente ha appreso, dopo i fatti, che qualcosa di grave era successo e che bisognava far cambiare aria a AN, ma da nessun altro elemento risulta che egli abbia concorso in questo specifico episodio: non ha coadiuvato il padre nell'organizzare la spedizione, non ha arruolato l'equipaggio, non ha finanziato il lavoro, non ha svolto nemmeno funzioni di semplice"comunicazione con gli altri concorrenti. Per quanto riguarda, invece, gli imputati "bulgari", si osserva che la prova principale delle loro responsabilità risulta dalle stesse, chiarissime, parole di TO IO quando, parlando di loro, sottolinea in una intercettazione (n. 6647), che gli stessi si erano del tutto disinteressati al recupero delle spese conseguenti al sequestro, pur essendone coinvolti, sottolineando altresì che il ben più importante "nonno" aveva messo i soldi nell'affare. Il contenuto della "chiamata in correità" del TO IO è chiarissimo: in ogni affare, soprattutto se illecito, sia i profitti che le perdite vanno divisi, con ciò dimostrando che i bulgari erano parte dell'affare stesso.
2.2 Le attività investigative che avevano riguardato i personaggi bulgari e quelli italiani impegnati nella utilizzazioni di imbarcazioni per importare in Italia cocaina, procedevano giungendo ad accertare altro grave episodio criminoso rimasto però a livello di tentativo, contestato al capo 21) della rubrica che riguarda il NE, il TT IO ed il RE. E' stato contestato di avere, in concorso tra loro e con TO IO, NI AD e persone non identificate, con le condotte di seguito meglio indicate, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso di oltre 1.500 Kg., carico che doveva trasbordato dalla nave madre" su due imbarcazioni, la motonave DA ed una barca a vela " modello Bavaria 47 al largo delle coste delle isole Canarie, non riuscendo nell' intento le 7 per cause indipendenti dalla loro volontà, segnatamente perché erano venuti a conoscenza dell' attività d'indagine nei loro confronti e della predisposizione da parte delle Autorità Spagnole ed Italiane delle operazioni dirette al sequestro del carico, in particolare NE, aveva assunto il ruolo di finanziatore, a mezzo dei suoi referenti EV e RE che, in più circostanze ( a Madrid, a Girona, a Zagabria, in Bulgaria) si incontravano con TO IO per concordare le modalità finanziarie dell' operazione e corrispondendo a TO, almeno in parte, le somme per il noleggio delle imbarcazioni e per l' ingaggio ed il mantenimento degli equipaggi presenti nelle isole Canarie a far tempo dai primi di dicembre del 2007 fino ad aprile 2008; TO IO era il supervisore dell' intera operazione, CA UI, il referente in " Spagna di TO, si occupava del noleggio delle imbarcazioni, di procurare telefoni satellitari e relative schede ed in generale dirigeva le operazioni dalle Isole Canarie;
TT IO mettendosi a disposizione di TO per il reperimento dei membri dell' equipaggio, presenziava ad incontri con TO ed CA, TO BR, coadiuvando in ogni incombenza CA, procurando un telefono satellitare (intestato ad un prestanome, TESTI Flavio) per consentire di rimanere in contatto con gli equipaggi in alto mare;
altri coimputati non ricorrenti erano: UL JU che procurava i membri degli equipaggi, facendo loro pervenire le somme necessarie al mantenimento in Spagna, mantenendo in via esclusiva i contatti con il comandante della motonave LIBERTAD, noleggiando presso la società " RA " di LA una barca a vela modello "Bavaria 47; ZE AD comandante della motonave DA che, unitamente alla barca a vela, doveva essere utilizzata per il trasbordo dello stupefacente dalla "nave madre". Con l'aggravante dell'essere il fatto riferito ad una associazione criminale di carattere trasnazionale In LA e altrove dal dicembre 2007 al mese di aprile 2008. In ordine a tale reato il GUP concludeva nell'evidenziare che non vi erano dubbi sulla materiale sussistenza del reato contestato a tutti gli imputati. Dalle lunghe e ripetute intercettazioni, il cui tema fondamentale resta sempre quello della attesa di un carico di stupefacente in arrivo da Ovest, risulta ad un certo punto che la "nave madre" (il "camion") era partita, era già sulla strada e che si poteva tentare il sospirato ingaggio in alto mare;
se non fosse nel frattempo intervenuto un fattore tale da interrompere la strada (le metafore stradali sono prese direttamente dagli SMS sopra riportarti fra TO e CA). Alla luce di queste prove è pertanto certo che una qualche, potente, organizzazione di venditori di stupefacente operante sul piano intercontinentale aveva messo a disposizione la propria merce al gruppo degli imputati, pronta per la consegna. 8 L'interruzione della intera operazione provocata dalla fuga di notizie di cui si è detto sopra- per il GUP non incide in alcun modo sulla sussistenza del reato in quanto, in tema di traffico di stupefacente, il reato si consuma, per il venditore, con la semplice messa a disposizione, mentre per il mancato acquirente risulta configurabile solo il tentativo (In sentenza si richiama: CASS. 1498 del 07/03/1996 Cc., Rv. 204927, secondo cui: Il reato di importazione di sostanze stupefacenti, ove si prescinda dall'ipotesi di un previo acquisto delle medesime, non può ritenersi realizzato sulla base del semplice accordo fra i soggetti interessati all'effettuazione dell'operazione, potendo un tale accordo eventualmente valere ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 56 cod. pen., solo a rendere configurabile il tentativo punibile). Non vi sono dubbi, per il resto, che la vicenda avesse varcato la soglia degli atti non punibili antecedenti al reato, perché, secondo il GUP, la complessa organizzazione messa in moto dal TO IO e dai suoi complici era arrivata ad un punto di non ritorno nella organizzazione del reato e solo un fattore imprevisto ed esterno ai partecipi aveva impedito agli stessi di consumarlo (sul concetto di atti preparatori che configurano la ipotesi del tentativo, secondo la impostazione rigorosa del vigente codice, si richiama CASS. 46776/2012). Per quello che riguarda le singole responsabilità individuali si osserva quanto segue: TT IO è implicato in prima persona nel fatto, anche se la sua funzione è stata più che altro quella di supporto a TO IO nel collegamento con i coimputati bulgari;
TO lo ha tenuto costantemente aggiornato sullo sviluppo dei fatti e gli ha chiesto di contattare per suo conto uno degli "zii" bulgari, considerandolo un compartecipe all'affare (come per tutte le trattative di quel periodo. come quella poi i sfumata con NO il "muratore"). La principale prova a carico di TT IO, comunque, a tacere del suo ruolo di supporto logistico a TO durante le sue visite in Italia -che sarebbe già sufficiente per qualificarlo come compartecipe- è costituto dal fatto che gli era stata promessa una "fetta" dei guadagni (l'uovo di Pasqua o la fetta di panettone di una delle ultime intercettazioni), come retribuzione della sua attività di supporto;
Tale supporto è consistito nella assistenza a TO e nei rapporti con i concorrenti bulgari. Per quanto riguarda i bulgari RE e NE la prova piena è costituita dalle chiarissime affermazioni del TO che, contestando l'atteggiamento dei bulgari nei suoi confronti, ribadisce che costoro erano coinvolti a pieno titolo nella vicenda, quantomeno sul piano del finanziamento: la loro pretesa di "fare i conti" al TO 9 IT contrastava con il fatto che, secondo lui, non avevano mantenuto gli impegni a coprire le spese. Oltre a ciò, la prova più evidente del loro coinvolgimento è costituita dal fatto stesso di avere interrotto la operazione dopo la nota "fuga di notizie”: il rapporto di"causa ed effetto" fra la rivelazione dei segreti investigativi (inizi di marzo 2008) e lo stop alla operazione (primi di aprile successivo) indica chiaramente che la organizzazione bulgara era pienamente coinvolta nella stessa e temeva le conseguenze di un nuovo abbordaggio da parte delle Marine iberiche. Come corollario di questa argomentazione si evidenzia che anche le accuse a TO e TT di essere gli "infami" o, comunque, gli anelli deboli che stavano mettendo a rischio l'organizzazione, costituisce la prova che RE e NE ritenevano di essere parte di queste operazioni e, più in generale, di far parte della organizzazione sistematica del traffico di droga attraverso le operazioni in mare. Non va dimenticato, per il giudice di primo grado, che, ad un certo punto della vicenda, i bulgari avevano inviato alle Canarie, a controllare lo svolgimento dell'affare, un loro uomo del tutto digiuno di cose di mare e mal sopportato dagli equipaggi.
2.3 La sentenza di primo grado espone i risultati delle intercettazioni telefoniche e dei servizi investigativi effettuati dalla P.G., culminati con il sequestro dello stupefacente, e degli elementi che hanno portato all'individuazione degli odierni imputati quali membri dell'associazione di cui al capo 19) e del ruolo da ciascuno essi svolto nell'ambito di essa. Dunque, per il GUP, rileggendo tutte le prove raccolte sul gruppo facente capo a TO IO e ai soggetti in contatto con lui, appare assolutamente certa la esistenza di una associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti : perché costoro, in tutti i comportamenti evidenziati dalle indagini, hanno agito per finalità che travalicano il singolo episodio di importazione di stupefacente e che erano funzionali alla consumazione di una serie indeterminata di delitti del medesimo tipo. Questa conclusione la si desume da: a)La incessante ricerca di traffici di droga in parallelo o in alternativa a quelli più rilevanti posti in essere (capi 20 e 21), come emerge in modo chiarissimo dalle trattative con NO o in quei riferimenti a un certo SI con cui TO era in contatto negli stessi giorni delle discussioni con i sodati bulgari;
b) La continuità degli affari trattati, da cui si dimostra che i partecipi alle operazioni (principalmente TO, TT F. e i bulgari) non limitavano l'orizzonte della loro attività al singolo episodio, ma intendevano proseguirla anche dopo il fallimento della operazione del 2007; ☐ 10 c) La preoccupazione degli associati di fornire adeguata assistenza ai detenuti arrestati e di suddividere i costi di queste spese fra tutti i membri (è il motivo per cui TO si lamenta della indifferenza degli altri associati). d) La ripartizione dei ruoli fra i diversi soggetti: vi era chi aveva funzioni di organizzazione del gruppo (quantomeno per quello che riguarda le importazioni via mare), chi era addetto ai finanziamenti (sostanzialmente i bulgari), chi si occupava del reclutamento di uomini, come i fratelli TT, chi faceva da tramite fra TO IO e i suoi sodali in Italia (TO RE) e chi infine aveva compiti materiali o di semplice prestanome (AN); e) le continue convocazioni di TO da parte dei bulgari, soprattutto nel momento cruciale della "fuga di notizie", con conseguente annullamento dell'ultima operazione di importazione via mare: tali riunioni si giustificano solo con la esistenza di una vera e propria società multinazionale di import di droga in cui uno dei "quadri" era costretto a rendere conto delle traversie del gruppo e delle sue disgrazie giudiziarie.
2.4 Per quello che riguarda le figure minori, si evidenzia che vi erano dei personaggi "di supporto" come TT UC e TO RE i quali, pur non essendo pienamente coinvolti nei due reati fine, si dimostravano sempre pronti a offrire il loro supporto ai membri del gruppo. Sul piano materiale l'organizzazione poteva contare su ingenti risorse finanziarie (basti pensare al finanziamento per imbarcazioni ed equipaggi nei due casi esaminati ai capi 20 e 21) e mezzi operativi (telefoni satellitari, strumenti di navigazione e imbarcazioni proprie). L'organizzazione aveva la sua base principale in Croazia, nella residenza di TO, da dove si potevano controllare le operazioni e coordinare gli affari in trattazione in accordo con i finanziatori. Da ultimo l'organizzazione ha dimostrato una estesa capacità di penetrazione, perfino nelle istituzioni pubbliche, riuscendo a carpire le notizie relative alle indagini in corso subito dopo le riunioni del principale organo di coordinamento delle polizie operante sul piano europeo.
2.5 I membri della associazione. Il principale organizzatore del gruppo non imputato in questo processo, ma di cui ci si deve necessariamente occupare, onde meglio comprendere i motivi posti a base di alcuni ricorsi, è risultato TO IO. Le intercettazioni sono chiarissime e fanno emergere in tutto il loro spessore un personaggio potente e nello stesso tempo costantemente pressato dalla esigenza di coordinare i suoi diversi affari illeciti e tenere buoni rapporti con i finanziatori bulgari. св 11 M 2.5.1 II TO coordinava i diversi soggetti, disponeva i mezzi necessari per organizzare le operazioni e dava disposizioni per attivare o tenere aperti nuovi canali di traffico. Il suo principale referente in Italia era TT IO. Sul piano delle sue responsabilità per il reato associativo si ricorda: a.La sua disponibilità ad arruolare uomini per le importazioni via nave b. Il suo supporto logistico in occasione del trasferimento all'estero di AG c. Il suo ruolo nel fornire ricovero ai bulgari in occasione dei loro viaggio in Italia (di cui si dirà in seguito); d. Il suo compito di tenere le comunicazione con i detenuti (anche per evitare loro possibili confessioni) e.Il suo ruolo attivo nel gestire il rapporto, poi sfumato, con NO f.La sua piena consapevolezza di fare parte, nel bene e nel male, del gruppo criminale allorquando dichiarava a TO, parlando in prima persona plurale, che: "siamo stati venduti" (in relazione ai sequestri delle imbarcazioni di cui al capo 20). E' evidente la sua totale "affezione" alle sorti del gruppo allorché proponeva generosamente di dare il suo, pur modesto, contributo al TO in crisi, nonché quando era evidente la sua delusione per non avere potuto incamerare gli utili della ultima importazione mancata. L'imputato è stato, pertanto, considerato membro della associazione. Trattasi di "partecipe" atteso il suo ruolo di subordinazione a TO, di cui seguiva fedelmente le direttive in ogni occasione.
2.5.2 Per quanto riguarda il TT UC, pur non essendo pienamente provata la sua partecipazione al reato di cui al capo 20, va considerato indubbiamente dal GUP membro del gruppo, come semplice partecipe, avendo fornito la sua piena disponibilità a trovare gli skipper per conto di TO e del fratello. Oltre a ciò, l'imputato ha offerto addirittura di partecipare in prima persona ad un trasporto via mare e da ultimo si è fatto promotore di altre diverse forme di importazione dello stupefacente per via aerea (vedi telefonata n. 23232 del 3.04.2008 fra il fratello IO e TO in cui si cita il "Conte" pseudonimo dell'imputato, come persona per il cui tramite era stato contattato un soggetto che offriva i suoi servizi "per aria"). Visti gli stretti rapporti con il fratello è evidente che l'imputato era totalmente a conoscenza della natura dei traffici (del resto risultante dallo stesso stile "criptici" in cui lo stesso imputato si esprimeva al telefono) e che intendeva ricavarne i dovuti profitti.
2.5.3 Sullo stesso piano del TT UC è stata valutata la posizione di TO RE che, a prescindere dal suo intervento in occasione del trasporto di AN all'aeroporto di Venezia su indicazioni del padre, ha dimostrato di essere G 12 sempre a sua disposizione per ricevere e recapitare plichi per suo conto (vedi tel. 453., del 19.03.07 e n. 1066, del 06.04.2007, delle ore 19.19) Il servizio di OCP del 7.04.2007, in cui viene riscontrata la esecuzione dell'incarico ricevuto per conto del padre, conferma che la sua disponibilità piena e consapevole ad eseguirne gli ordini. Circa la natura dei traffici in cui era implicato il padre, era evidente che non si trattava di affari leciti per le modalità clandestine delle operazioni. L'imputato, del resto, era ben conscio della fallita importazione del febbraio 2007 e quale fosse la sua natura. Nonostante questo "avvertimento" ha continuato a fare da supporto logistico al padre, essendo ovviamente consapevole del compito che gli si affidava e in quale contesto tale ordine si inseriva.
2.5.4 Per quanto riguarda AN IA è evidente, per i giudici del merito, la sua partecipazione al gruppo in funzione di operatore addetto alle funzioni materiali, da quelle di meccanico a marinaio. L'imputato, in un lungo memoriale, ha narrato la sua storia descrivendo i passaggi in cui, attratto dalla bella vita in mare, ha scelto di lasciare il lavoro sicuro per seguire il TO IO nelle sue peripezie. Pur prendendo atto dello sforzo dell'imputato di chiarire la sua posizione ed i motivi per cui ha operato determinate scelte (si tratta di tossicodipendente dal carattere chiaramente fragile), non si è ritenuto che abbia agito essendo all'oscuro dei motivi per cui TO si serviva di lui, quantomeno in considerazione del lungo periodo di vicinanza al coimputato, in Croazia, presso la sua residenza. Sul piano operativo risulta provata la sua piena disponibilità ad operare in funzione del gruppo, sotto la direzione di TO, in occasione della preparazione della imbarcazione (il BLAUS VII) di cui era intestatario e del suo viaggio a MADEIRA per organizzare e rifornire l'equipaggio. Al di là di questa operazione -che di per sé non sarebbe sufficiente a considerare l'imputato come associato, ma sarebbe rilevante solo per la sua responsabilità nel capo 20 risulta che AN ha continuato ad essere ospitato da TO, nei mesi successivi e fino alla brusca rottura della primavera del 2008, come uomo a sua disposizione (veniva trattato conte "un figlio" secondo le parole risentite di TO dopo averlo cacciato). In tale posizione, in considerazione dei traffici di TO, evidente che egli ha operato come suo "dipendente" nell'ambito della associazione. Non si trattava, in conclusione, di un estraneo alla associazione in quanto solo la sua appartenenza organica al gruppo poteva giustificare il fatto che TO, oltre a intestargli la imbarcazione, gli avesse affidato il fondo spese per le necessità dell'equipaggio (come risulta dalla rogatoria portoghese). My 13 2.5.5 In riferimento ai membri bulgari dell'associazione, per quanto interessa in questa sede, cioè NE e RE, essi avevano funzioni di finanziatori del gruppo. Le parole di TO sono chiare ed è evidente che questa parte "estera" dell'associazione era costantemente informata ed interessata alla gestione degli affari, fino al punto di ordinarne la interruzione dopo la scoperta delle indagini in corso sulle loro attività. Il GUP ha ritenuto che alla luce di tutti gli elementi, che sussistano indizi gravi, 1 precisi e concordanti relativi alla identificazione di NE e alla sua posizione in seno alla associazione criminale di cui si tratta perché:
1. Risulta provata la sua identificazione come "nonno" analizzando la intercettazione ove si paventa un suo nuovo arresto dopo quello che era già stato disposto dalla A.G. bulgara;
2. Egli è strettamente legato a EV, che agisce per suo conto e con il quale esiste uno stretto rapporto sul piano finanziario (come emerge dalla rogatoria svizzera);
3. Il EV, insieme a RE, è in strettissimi rapporti con TT F. e TO, al punto di trovare rifugio nelle loro residenze in Italia e in Croazia nel momento in cui temono di essere arrestati dalla A.G. bulgara come il loro capo;
4. L'ultimo SMS acquisito toglie ogni dubbio in merito: si parla di "squadra" (a cui le cose vanno male) e del "capo" che consiglia di aspettare: in quei momenti, a soli tre giorni dall'arresto di NE, è evidente che EV parla di lui;
5. Non va infatti dimenticato che EV e NE sono legati strettamente sul piano finanziario;
6. Il rapporto fra TO, TT e i due bulgari (che agiscono a loro volta come emissari di NE) emerge in modo chiaro nei momenti di "crisi" successivi al mancato trasferimento di cocaina del febbraio 2007 e dopo la "fuga di notizie" del 2008; 7. In entrambi i casi TO si lamenta con i bulgari per la loro mancata partecipazione alle spese dei mancati affari e in particolare per non avere condiviso l'aiuto agli arrestati;
8. I bulgari, a loro volta, dimostrano di considerarsi legati direttamente alle operazioni dirette da TO nel momento in cui impongono lo STOP alla importazione del 2008 via mare, per timore di essere colti in flagranza del reato nel momento in cui apprendono di essere sotto l'occhio vigile delle polizie europee;
9. I rapporti fra i due "fronti" della associazione sono evidenti e dimostrano che, pur con diversi interessi e finalità, entrambi erano parte di un unico progetto, con ramificazioni internazionali estese per il traffico di enormi quantità di stupefacente;
10. In tali rapporti, al di sopra della coppia RE e EV agisce costantemente, come loro riferimento superiore, il NONNO, cioè NE;
My 14 11. Lo stesso TO ha precisamente inquadrato il ruolo di NE nella intercettazione in cui riferisce a TT che era il nonno a mettere "soldi"; 12. Il ritrovamento delle carte geografiche e perfino delle carte della A.G. di LA in casa di NE al momento del suo arresto chiude e riassume il "giro" degli indizi sul suo conto ed induce definitivamente a ritenere che si tratta di un membro a livello apicale della associazione di cui al capo 19. 13. Si dà atto che l'uso del termine O" (probabilmente per intendere un personaggio influente e autorevole nel gruppo criminale) in alcuni pochissimi casi non è riferibile a NE, ma a TO: questa considerazione non incide sulle conclusioni fin qui esposte in quanto il NONNO che dirige la organizzazione, e di cui parla lo stesso TO nelle intercettazioni, è un soggetto necessariamente residente in [...]. a cui i connazionali, suoi complici, fanno riferimento come "capo "indiscusso. 14. Questo soggetto non poteva, per i giudici, che essere NE, per le ragioni fin qui esposte. Per quanto riguarda RE, per il GUP, sussiste la prova diretta e piena circa la sua partecipazione alla associazione, nel ruolo specificato di emissario di NE, oltre che di "traduttore" fra TO e EV. Trattasi di mero partecipe del gruppo criminale con funzioni operative e non decisionali, in posizione subordinata allo stesso EV che era il vero "braccio destro" di NE. La sua vicinanza ai vertici bulgari e la perfetta conoscenza degli affari di TO, sicuramente oggetto di discussioni nelle numerose "riunioni" evidenziate dalle intercettazioni nel lungo periodo di indagine, escludono ogni dubbio circa la sua consapevolezza di appartenere ad un gruppo finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti.
3. Con la sentenza, indicata in rubrica, la Corte d'Appello di LA, dopo aver affrontato varie questioni procedurali aventi ad oggetto le eccezioni di incompetenza territoriale e di giurisdizione, ritenendo del tutto infondati i motivi posti a base di ciascun appello, ha pienamente confermato la sentenza del GUP. 4 Ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe. MOTIVI 4. 1. NE VE CO (AVV. CARLO DELLA VEDOVA) In premessa si rappresenta che da tutto il compendio probatorio il ricorrente, nel periodo contestato, non compare mai di persona, né dispone ordinativi, né viene indicato con certezza. La sua imputabilità viene dedotta con un sillogismo che conduce a ritenere che la colpevolezza del NE derivi da indizi assolutamente fumosi. яу 15 La IF, nel censurare la sentenza di primo grado, ed evidenziando come i giudici del merito non abbiano contestualizzato la figura del ricorrente, rappresenta che egli è stato al centro di uno scontro politico e sociale in Bulgaria, che ha coinvolto figure istituzionali di quel Paese. Il ricorrente ha accumulato una cospicua fortuna per investimenti nel campo dell'informatica, operando successivamente speculazioni nel campo dei derivati finanziari e e di quello immobiliare. Tali situazioni hanno sollevato antagonismi che hanno condizionato la valutazione della personalità del NE. Si adduce che gli elementi indiziari pienamente contraddittori nella sentenza impugnata - vengono ritenuti affidabili come base inferenziale, ma si cade nel vizio di "petitio principii" avendo dato per dimostrato quanto ancora si doveva dimostrare, con la conseguenza che si è incorsi non solo nella non corretta applicazione dei principi di valutazione della prova ma anche in un concreto travisamento della prova dove è stato ignorato l'accertamento di fatti contrastanti con la ricostruzione. Ci si riferisce all'affermazione in sentenza che, dopo l'arresto del NE, vi è la fuga dalla Bulgaria di BO e AR, e che da quell'arresto era seguito l'omicidio ad esso ricollegabile della principale teste di accusa a carico del BALEV. I giudici danno per accertata una gravissima circostanza esterna al processo, non dimostrata. Nessun accertamento sul punto è stato condotto e, per quanto risultato dalle ulteriori indagini, il supposto rapporto di responsabilità indiretta è stato smentito con la sentenza di assoluzione del NE dalla Corte d'Assise di Sofia del 14.07.2014. Inoltre, si dà per provato che il nomignolo "nonno" si riferisca al NE, mentre in altra parte della sentenza contraddittoriamente si evidenzia che esso identifica il EL. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione. I giudici, incorrendo nel cennato errore di "petitio principii" danno dimostrato il nodo fondamentale del rapporto tra il NE e gli altri imputati, procedono con l'interpretare normali rapporti commerciali con elementi costituenti un concorso materiale come promotore di un'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Si rappresenta che il NE per il maggior periodo in contestazione - dicembre 2006/aprile 2008 non aveva libertà di movimento in quanto risultava detenuto in Bulgaria dal 17 aprile 2007 all'11 luglio 2007 ed agli arresti domiciliari dal 12 luglio al 31 dicembre 2007, in riferimento ad un procedimento penale dal quale è stato assolto con sentenza della Corte d'appello di Sofia dell'11.07.2014. In questo periodo nessuna condotta del NE ha avuto luogo nel territorio dello Stato italiano. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio della motivazione in punto di competenza per territorio. Premesso che la competenza territoriale del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 soggiace alla regola generale di cui all'art. 8 c.p.p. e che solo in difetto di prova relativa al luogo della costituzione dell'associazione soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del primo reato commesso 16 o comunque del primo atto diretto a commettere delitti programmati, rilevato che i giudici hanno affermato che l'associazione in parola già si era costituita, vi è la prova acquisita che il primo atto di consumazione è quello riportato dai ROS di Torino, per cui la competenza spetta all'A.G. di tale capoluogo. L'operatività della struttura si è manifestata in Torino ove vengono accertate le prime violazioni contestate agli imputati. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.. Vengono esaminati i quattro profili, che porterebbero alla identificazione del NE quale concorrente nel reato associativo contestato individuati dai giudici del merito: a); nella consonante "B" o nel nome Brendo che indicherebbe il ricorrente nei rapporti con i due imputati BO e AR;
b) nel soprannome riferito a varie persone "nonno" c) nel finanziamento dell'associazione d) nei remoti precedenti penali. Quanto al punto a), premesso che il NE non è mai stato intercettato, per cui si arriva alla sua identificazione attraverso i dialoghi tra gli altri sodali che a lui si riferirebbero, sul termine "B" o "Brendo" da costoro utilizzato per indicare il ricorrente, si rileva che è la stessa sentenza ad affermare a pag. 215 che "questo NONNO o sig. B" non à mai stato intercettato, il termine "Brendo" non è mai stato indicato, espresso o usato nelle intercettazioni telefoniche;
quanto al termine "nonno" il NE sarebbe stato raggiunto da prova individualizzante da tale nomignolo scambiato durante le telefonate sottoposte a controllo. Ma tale collegamento indiziario è sfornito di evidenza probatoria perché se ne riconosce la incertezza e contraddittorietà, ciò si ricava dalla stessa sentenza impugnata. Si afferma in sentenza che "in tutte le conversazioni appariva palese che questa persona fosse il loro referente principale, ovvero il "CAPO" dell'associazione. Orbene, che "B" o "il nonno" fossero la medesima persona e si identificasse in NE IN IK emerge dalle investigazioni effettuate dal ROS Carabinieri di Torino, riscontrate dalle informazioni acquisite a seguito delle richieste di assistenza giudiziaria avanzate alle autorità giudiziarie europee". Dunque, i ROS di Torino non hanno accertato direttamente la situazione di fatto ma si sono rimessi a generiche dichiarazioni. Ciò che rileva è la incertezza e contraddittorietà della identificazione del nomignolo. Per il GUP, infatti, nel " nonno" doveva identificarsi il coimputato EL, il principale protagonista tra gli italiani. Dunque, dalla stessa sentenza si ricava l'incertezza di identificare il NE nel "nonno". Quanto al punto c) sussiste altresì contraddittorietà della assunta funzione di "finanziatore" del NE che parteciperebbe agli utili ma non alle spese. E' il giudice di merito ad evidenziare tale inverosimile circostanza. Il finanziatore delle operazioni è altra persona differente dal ricorrente, emerge dalla sentenza che fa riferimento al nome di RE. Altra incertezza riguarda l'asserito invio di un emissario demandato con il compito di 17 controllare le operazioni marittime, non vi è alcun collegamento tra il ricorrente ed il nome dell'emissario. Si espongono poi le ragioni per cui le transazioni commerciali, poste in essere da quattro società, non possono essere addebitate al NE in quanto dalle risultanze dei revisori contabili e dagli accertamenti svolti per tutte e quattro le società non sussistono prove oggettive che il NE ne fosse il proprietario effettivo o ne avesse la disponibilità. Ancora, con riguardo ad un viaggio compiuto in Italia da BO ER IT e AR IN SI il 17.04.2007, dopo l'arresto in Bulgaria del NE per timore di ripercussioni, la ricostruzione è del tutto arbitraria, in quanto emerge dalla stessa sentenza che il viaggio sarebbe stato effettuato un mese prima dell'arresto del NE, e, dunque non vi è alcuna relazione con il suo arresto. Da ultimo, per quanto riguarda gli assunti precedenti viaggi in Italia del ricorrente avvenuti nel 2002-20023 e 2004, in quanto le dichiarate entrate in Italia con passaporto intestato a CH ND SA si riferiscono ad altra persona.
4.2 Con atto depositato tempestivamente il vengono proposti motivi nuovi. Si ribadisce in premessa che la Corte d'appello di Sofia con decisione n. 34 dell'11 luglio 2014 ha assolto il NE da ogni imputazione relativamente alla assunta attività criminale in quel Paese, di tal che, come attestato dal certificato penale del Tribunale Rionale di Topolovgrad Archivio Giudiziario, la posizione del ricorrente è quella di incensurato. Il primo motivo riguarda la già eccepita violazione di legge con riferimento agli artt. 192 c.p.p. e 503 comma 1 c.p.p. in relazione alla individuazione del promotore dell'associazione criminosa nella persona dell'imputato e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ed omessa individuazione del rapporto di responsabilità tra l'accusa formulata e la condotta dell'imputato. Premesso che i tre capi di imputazione si riferiscono a periodi di tempo ben precisi e cioè: capo 19 fatti contestati come commessi dal dicembre 2006 all'aprile 2008; capo 20, fatti commessi nel febbraio 2007; capo 21, fatti contestati come commessi dal dicembre 2007 all'aprile 2008, si passa all'analisi delle conversazioni e comunicazioni intercettate che, secondo i giudici di merito, riguarderebbero la posizione del ricorrente con particolare riguardo a quelle intercorse tra terzi. Il quadro indiziario si basa sostanzialmente su un solo principio di indizio e cioè sulla individuazione di persona indicata con il soprannome di "nonno" ma di ciò senza fornire un supporto interpretativo logico risultando tale lettura sostanzialmente incomprensibile e inutilizzabile. су 18 Dalla pagina 8 a alla pagina 36 dei motivi nuovi si ripercorrono, per ogni capo di imputazione, le ricostruzioni fattuali e le argomentazioni poste a base del convincimento di colpevolezza dei giudici del merito, e dopo una serrata critica in particolare delle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra terzi, si conclude che, sui tre capi di imputazione, i riferimenti al NE non si rinvengono nella motivazione di cui all'imputazione del capo 19) ed i pochi riferimenti di cui ai capi di imputazione 20) e 21) sono tutte deduzioni, congetture, sospetti riferentisi ad una persona lontana ed estranea evidenziati dai riscontri, incertezze, ambiguità dichiarate dallo stesso Giudice "a quo". Vengono poi esaminate le conclusioni cui perviene la sentenza impugnata in ordine alla posizione del ricorrente e, dopo una stringente analisi delle intercettazioni telefoniche e degli altri dati investigativi (accertamenti bancari, sequestri di documentazione, finanziamenti etcc.), si assume che i principi di indizi offerti contrastano chiaramente con quelle conclusioni. Circa l'identificazione del NE quale "nonno" non solo non è accertata ma è contraddetta nella stessa sentenza. Non vi è intercettazione alcuna diretta del NE. Né mai viene pronunciato detto nome e né, infine, associato espressamente ad un qualsiasi soprannome. Circa i ritenuti stretti legami con il BO, che avrebbe agito per conto del ricorrente e con il quale sarebbe esistito uno stretto rapporto finanziario e circa i rapporti che quest'ultimo, insieme al AR, avrebbe avuto con il LA e con il EL, si evidenzia che il AR ha dichiarato senza controesame, e senza essere smentito, all'udienza del 23.06.2014 avanti alla Corte d'appello di non conoscere il NE. Dalla rogatoria in Svizzera non si rileva alcun movimento o attività del NE. Tutte le operazioni sarebbero state eseguite o dai coniugi BO o dai vari rappresentanti delle società ivi operanti. Il riferimento al ricorrente deriverebbe da una generica dichiarazione di EN GO indicata quale amministratrice dei capitali delle società facenti capo al NE, ma nessun controllo di alcuna natura è stato eseguito sul punto. Si è affermato in sentenza che "l'ultimo SMS sopra citato toglie ogni dubbio in merito:si parla di "squadra" (a cui le cose vanno male) e del "capo" che consiglia di aspettare, in quei momenti a soli tre giorni dall'arresto di NE, è evidente che il BO parla di lui". Si obietta che i riferimenti a "squadra" e a "capo" sono vaghe ed incerte deduzioni assolutamente inidonee a corroborare una responsabilità, senza una adeguata motivazione, né riscontro. Oggetti di censura sono le altre affermazioni in sentenza circa i rapporti finanziari tra NE e BO che riguardano transazioni commerciali tra terzi, nonché i rapporti tra EL, AT e i due bulgari BO e AR assolutamente estranei al NE. Si ribadisce ancora che il termine "nonno" si riferisce ad altre persone e non al я 19 ricorrente, laddove viene indicato che il "nonno" è soggetto necessariamente residente in [...]" non tenendosi conto che il NE ha residenza in diversi Paesi ove svolge i suoi affari. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per errata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza con riferimento all'accusa del NE quale capo anche della prima associazione ma trattasi di fatti ed atti mai contestati. Infatti, si assume che nella sentenza impugnata il NE viene indicato anche quale capo della prima associazione (pag. 65) e nelle conclusioni si accerta la unicità delle due associazioni, è di tutta evidenza, quindi, il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza e conferma che la decisione finale è stata assunta su fatti non contestati al NE. Con riguardo alla contestata e ritenuta aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 L. 146/2006 si sostiene che essa è esclusa, secondo la giurisprudenza di legittimità, per i reati associativi attesa l'incompatibilità tra essa e quel tipo di delitti. Il NE essendo dichiarato anche capo dell'associazione degli ovulatori sarebbe incorso nella violazione di cui ai capi 9) e 19) che contestano un reato associativo. Inoltre, l'aggravante non può essere applicata per i fatti antecedenti al 12 aprile 2006, in quanto la norma, certamente penale, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla G.U. dell'11.04.2006. I fatti e gli atti dell'associazione degli ovulatori sono tutti antecedenti al 12 aprile 2006. Con il terzo motivo si ribadisce la violazione di legge per esser essere stata disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale. Con il quarto motivo si ribadisce ancora la violazione di legge circa l'applicazione dei criteri di valutazione della prova con riferimento, in particolare, alla interpretazione delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. 4. 3 TT CI E TT FA (AVV. MARCO DE GIORGIO) Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla eccepita incompetenza territoriale. Secondo il ragionamento giuridico sotteso all'ordinanza della Corte d'appello con cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale ci si riferisce al luogo di consumazione del reato associativo "del gruppo degli ovulatori", cioè LA, nel quale però non compare alcuno degli asseriti associati a delinquere di cui al capo 19, nemmeno lo stesso IO EL, considerato il promotore. 2 20 0 I due gruppi erano del tutto autonomi e diversi come emerge anche dalla semplice lettura del capo di imputazione con l'assenza di qualunque elemento di contatto. Le due ipotetiche associazioni avrebbero operato in momenti e luoghi totalmente difformi e fra soggetti diversi. La prima avrebbe agito a Caracas, sull'Isola Margherita, a Santo Domingo, Amsterdam, LA e Torino, da ottobre 2005 ad aprile 2006, mentre la seconda in Bulgaría, Croazia, penisola Iberica, Padova, Torino ed altrove da dicembre 2006 ad aprile 2008. Mai nulla di significativo o di pertinenza penale accade nella città di LA. La Corte d'Appello, senza preoccuparsi di offrire una minima spiegazione, in modo del tutto arbitrario, per determinare la competenza territoriale delle due associazioni, reputa decisivo considerare quella sussunta al capo 9, sebbene la : K definisca "di pari gravità con riguardo alla pena edittale al momento del radicarsi " della competenza con quella di cui al capo 19. Tutte le ipotesi di reato formulate sono state riconosciute connesse ex artt. 12 lett. b) 16 comma I c.p.p. al fine di determinare la competenza per territorio, giungendo all'erroneo risultato di procedere innanzi al Giudice di LA perché il reato più grave è stato individuato col criterio in astratto delle pene edittali irrogabili. Al contrario di quanto si è verificato, in ossequio alla logica ed alle norme procedurali, le due presunte associazioni comunque dovevano essere distinte e giudicate da differenti Tribunali. II criterio per determinare la competenza territoriale con riferimento ai reati permanenti, deve essere quello del luogo in cui è iniziata la consumazione di un delitto ex art. 8 camma 3 c.p.p. applicabile all'associazione per delinquere. In ossequio a tali principi semmai è Torino, luogo in cui sarebbe iniziata l'attività associativa, la Sede giudiziaria preposta a delibare, ovvero Padova, dove la condotta criminosa si sarebbe conclusa. Nessuna concreta attinenza spetta a LA. In ogni caso, qualora sussista incertezza sul locus dell'eventuale pactum sceleris, il procedimento sarebbe dovuto radicarsi a Torino la cui Procura della Repubblica ha iscritto per prima gli odierni imputati nel registro degli indagati. Ci si riferisce al Proc. Pen. n. 23596/04R.G.N.R Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge con riferimento alla mancanza di elementi essenziali per la sussistenza del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Si argomenta che dagli atti di indagine non emerge alcun riscontro oggettivo che comprovi la tesi dell'associazione (capo 19: i due ricorrenti si sarebbero associati con IO EL). сез 21 Si assume che il vincolo tra gli associati non era assolutamente stabile;
a parte IO EL, gli altri personaggi cambiavano di continuo. TT IO si sposta da LA, né compie azioni o operazioni legate a qualsiasi titolo alla droga. 8 Le uniche volte in cui si allontana da LA è per accompagnare un avvocato all'autodromo in Croazia, un'altra volta EL alla casa di Portorose, dopo avere trascorsi alcuni giorni di vacanza insieme. In tutte le altre telefonate intercorse non emerge nient'altro. Solo in una occasione si offre volontario per recapitare in Marocco del denaro, ma è sintomatico che il EL lo abbia scartato non reputandolo affidabile o integrato nel proprio contesto. Segue un'analisi di alcune intercettazioni telefoniche dalle quali non emerge alcun coinvolgimento dei due b TT nella vicenda de qua. Per quanto riguarda la posizione del IO TT, in particolare, afferente ai capi 20 e 21, pur volendo attribuire il carattere di reità alle condotte descritte, ci si troverebbe in presenza di un concorso in minima partecipazione ex art. 114 cod. pen.. A maggior regione per quanto concerne il capo 21, la sentenza manifesta massima incoerenza ed illogicità quando assolve l'imputato RA da reato associativo ex capo 19. . Con il terzo motivo la denunciata violazione di legge ha ad oggetto la mancata 1 motivazione sulla sussistenza del dolo in ordine al delitto associativo. I giudici di merito hanno sostenuto la partecipazione del UC TT all'associazione senza aver commesso reati fine. Viene condannato per avere arruolato o tentato di arruolare marinai per le imbarcazioni di IO EL, ma nella sentenza è affermato che il ricorrente non ha mai arruolato nessuno. Come per IO, anche UC non ha mai fornito alcun contributo, neanche marginale o episodico, non sapeva né poteva sapere cosa stesse architettando EL ed ignorava le condotte di altri. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento del tentativo. Si argomenta che gli avvenuti sequestri di sostanza stupefacente a bordo del BL e dell'Oct GE sono stati operati dalle Autorità spagnole e portoghesi in acque internazionali, al largo delle coste di Siviglia e Madeira, e dunque lo stupefacente non era stato introdotto nel territorio dello Stato (si richiama la giurisprudenza di questa Corte sent. n. 11379/90, Regoli, Sez. VI). Il quinto motivo riguarda la violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante della desistenza volontaria, con riferimento ai fatti di cui al capo 21, configurati come tentativo. La sentenza affronta la questione in modo errato giacché desume che non vi sia stata una rinuncia volontaria degli imputati, bensì l'atteggiamento adottato è da collegare alla presunta fuga di notizie mentre in realtà il слу 2 22 2 EL non ne poteva essere a conoscenza trattandosi solo di congetture paventate da AR. Il sesto motivo ha ad oggetto la censura di vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. 4. 4. DI GI FR (AVV. NORBERTO ARGENTO) Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al capo 9) dell'imputazione (associazione). Si premette che la sentenza impugnata attribuisce al ricorrente il ruolo di "principale e stabile cliente nel territorio italiano della sostanza stupefacente che veniva importata" affermando che la sua qualifica di associato deriva direttamente dal suo ruolo di stabile terminale di vendita dello stupefacente importato attraverso gli "ovulatori", ma a suo carico ci si limita a riportare una serie di conversazioni telefoniche dalle quali si evincerebbe la sua colpevolezza. Tale motivazione è del tutto illogica. Le condotte contestate riguardano solo tre episodi di acquisto di sostanza stupefacente per quantitativi modesti ed in un arco temporale di otto mesi;
ciò non integra la sua partecipazione all'associazione criminale, posto che il ruolo di "cliente" non è di per sé indicativo della partecipazione. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. VI sentenza dl 18.03.2003 n. 17348; Sez. VI sentenza del 19.11.2007 n. 1174). Il secondo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione circa la valutazione delle risultanze probatorie in ordine al capo 10 a) dell'imputazione. Il giudizio di colpevolezza viene evidenziato unicamente dal contenuto di una intercettazione telefonica, ma l'interpretazione data alla stessa non pare essere aderente alla realtà dei fatti: infatti dal relativo tenore si evince unicamente che il DI IO deve effettuare una "restituzione" di una somma di € 10.000,00, appare evidente che la genericità del termine "restituzione” può riferirsi a qualsiasi tipo di causale e non vi è alcunché agli atti che provi che si faccia riferimento ad un debito dovuto all'acquisto di sostanza stupefacente. Il terzo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione circa la valutazione delle risultanze probatorie in ordine al capo 12 a) dell'imputazione. Anche in questo caso gli elementi di colpevolezza vengono individuati nel contenuto delle intercettazioni слу 23 telefoniche, e l'interpretazione non è aderente alla realtà dei fatti: da tali conversazioni emergerebbe l'acquisto da parte del ricorrente di un "quantitativo di cocaina imprecisato ma comunque non modico", senza però che tale circostanza abbia trovato alcun ulteriore riscontro. Il quarto motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione circa la valutazione delle risultanze probatorie in ordine al capo 16 a) dell'imputazione. Le considerazioni sono le stesse di cui ai motivi precedenti. In tal caso però gli elementi di colpevolezza in ordine a tale episodio emergerebbero unicamente dalle dichiarazioni di EV EN AS che avrebbe riconosciuto il DI UO nella persona a cui avrebbe ! consegnato circa un chilogrammo di cocaina nel marzo del 2006, riconoscimento avvenuto tempo dopo e solo su ricognizione fotografica senza ulteriori riscontri, diversamente da come si ritiene in sentenza. Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata circa la mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen.. Con il sesto motivo si denuncia altro vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena ed al mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. 4. 5 DU AR Con un unico motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata in quanto tradotta nella lingua croata-serba e non in quella slovena unica lingua parlata dall'imputato Si rappresenta che dopo la dissoluzione della Federazione Iugoslava, iniziata nel 1991, a seguito del distacco e della conquistata autonomia la Slovenia, ha adottato stabilmente e definitivamente lo sloveno come lingua ufficiale, mentre la Croazia ha assunto il croato, tra le due lingue non vi è alcuna comunanza.
4.6 RE IN LE (AVV. CLAUDIO CESARE IACOVONI) Con il primo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento allo eccepito difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità portoghese o spagnola in relazione al capo 20, avente ad oggetto il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 6, e 80 d.p.R. 309/90 (traffico di sostanze stupefacenti - cocaina attuate mediante trasporto - con imbarcazioni "BLs VII e Oct Challenger, sequestrate con il carico in acque territoriali portoghesi e spagnole). 242 4 Si premette che nella sentenza impugnata si sostiene, erroneamente, che l'eccezione de qua sia infondata in quanto "parte dell'azione era stata consumata in territorio italiano", con riferimento alle condotte organizzative e preparatorie. Tale affermazione, per il ricorrente, non trova alcun riscontro negli elementi di fatto raccolti, ed è erronea ed infondata in diritto, poiché il principio applicato dai giudici del merito non ha tenuto conto della norma sulla giurisdizione, con violazione, 2 pertanto, dell'art. 8 c.p.p.. Il sequestro delle imbarcazioni è avvenuto rispettivamente il 14.02.2007 nelle acque portoghesi e spagnole e nessuna indagine è stata svolta dall'A.G. italiana, proprio come nessuna azione delittuosa era stata commessa nel territorio dello Stato. L'A.G. italiana è intervenuta successivamente e si è sovrapposta alle altre A.G. estere, sottoponendo a giudizio gli imputati per fatti che non hanno nessun collegamento con la giurisdizione italiana. Invero, si evidenzia, che in ordine alla circostanza che parte dell'azione delittuosa sarebbe iniziata in Italia non vi è alcun riscontro. Premessi gli orientamenti giurisprudenziali circa l'individuazione del locus commissi delicti con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, che fanno riferimento rispettivamente al luogo della consegna della sostanza stupefacente - (minoritario) e a quello ove si è concretizzato il consenso per la vendita e/o acquisto della droga (prevalente), nel caso di specie, si afferma, anche considerando entrambi . gli orientamenti, non si rinviene alcun legame con l'A.G. italiana. Se si fa riferimento al primo orientamento la consegna della sostanza stupefacente è avvenuta in acque territoriali Portoghesi e Spagnole. Se si fa riferimento al secondo orientamento non è stata acquisita alcuna prova che vi sia stato un accordo tale da far presumere consumato in Italia il delitto contestato. Le condotte indicate in motivazione, relative al reperimento dello KI GL ed anche al reclutamento del AN che si era occupato della barca a bordo della quale vennero poi sorpresi i tre cittadini greci, sono mere azione esecutive di attuazione di presunti accordi certamente mai avvenuti in Italia. Ancora, anche volendo applicare la teoria dell'ubiquità (il reato si considera consumato nel territorio dello Stato quando l'azione od omissione è ivi avvenuta in tutto o in parte se si ivi verificato l'evento) nel caso in esame dovrebbe comunque escludersi la giurisdizione italiana. La problematica della giurisdizione sussiste anche con riferimento al delitto associativo contestato al capo 19), al quale deve applicarsi la giurisprudenza relativa ai reati permanenti (Sentenze nn. 30983/98; 2269/2006) che individua il locus commissi delicti in quello in cui ha avuto inizio la consumazione, ed in caso di mancanza di prova sul luogo e sul momento della costituzione della organizzazione, possono soccorrere i criteri sussidiari e presuntivi del luogo in cui fu commesso l'ultimo reato-fine ریف 25 concretamente accertato, del luogo di arresto dell'imputato, ovvero del luogo di domicilio, residenza o dimora dello stesso. Si conclude, pertanto, con il sostenere che nel caso di specie non vi è prova alcuna del luogo italiano e del momento costitutivo dell'associazione, né vi sono elementi probatori relativi alla consumazione, anche di parte dell'azione in Italia. Il secondo motivo riguarda le censure relative al vizio di motivazione circa la violazione dei criteri legali di valutazione della prova in relazione al reato associativo. Si adduce che la sentenza impugnata non ha rivalutato criticamente la pronuncia di primo grado, limitandosi ad una acritica acquisizione di quanto (erroneamente) appreso e valutato dal primo giudice: il giudizio di responsabilità formulato nei riguardi del ricorrente si è fondato su di una suggestione investigativa. II RE è stato condannato sulla base di ambigue e contraddittorie intercettazioni telefoniche intercorse tra terze persone, in particolare, tra EL IO e AT IO, e deducendo un suo coinvolgimento sulla base del rapporto di amicizia che lo legava al AT IO. La illogicità della motivazione risiede nel fatto che la stessa sentenza afferma che i bulgari (tra cui il ricorrente) non partecipano alle spese occorse per le azioni delittuose, e dall'altro ne vengono considerati parte integrante. In sostanza si denuncia un travisamento della prova. Il Giudice di appello giunge ad affermare la responsabilità associativa, sia per quanto concerne la prova dell'elemento oggettivo (contributo fornito all'associazione) e sia di quello soggettivo (consapevolezza di contribuire con il proprio operato alla vita dell'associazione) basandosi esclusivamente su presunzioni. In sostanza, il vincolo associativo viene dedotto dal semplice fatto della sussistenza di una pluralità di persone senza nello specifico andare ad accertare se effettivamente fosse provato il singolo contributo causale del soggetto alla costituzione e permanenza della associazione illecita, nonché la condivisione delle finalità. Anche con riferimento all'individuazione dell'elemento soggettivo che caratterizza il delitto in parola l'unico criterio soggettivo di determinazione della responsabilità è stato quello dello scopo comune a tutti gli associati, senza però accertare in concreto l'elemento soggettivo in capo ad ogni singolo concorrente. Si ripete che la sentenza attribuisce una responsabilità in capo al RE facendo esclusivo riferimento al rapporto di amicizia con il AT IO, basando il suo convincimento non su fatti oggettivamente accertati ma su mere presunzioni logiche che pretendono di far derivare da un rapporto di mera amicizia una responsabilità penale, con riferimento ad intercettazioni telefoniche il cui tenore è chiaramente equivoco, peraltro intercorse tra terze persone. Dalle intercettazioni emerge che il RE era solito contattare l'amico AT per l'acquisto di biglietti relativi ad eventi e che egli veniva in Italia con la sua famiglia solo per soggiorni vacanzieri. Tale circostanza viene confermata dalle osservazioni operate dai servizi My 26 OCP, i quali nulla provano oltre ad alcuni soggiorni del RE in Italia, in ragione del rapporto di amicizia con il AT. La deduzione che il soggiorno avvenuto nell'abitazione del AT nell'aprile del 2007 sia dovuto ad una fuga per l'arresto di NE è frutto di pura fantasia. Il ricorrente era solito soggiornare in Italia quale ospite del AT. Inoltre, dalle intercettazioni emerge la totale estraneità del ricorrente alla associazione alla luce delle lamentate doglianze del EL e del AT IO in ordine ai mancati apporti finanziari forniti dai c.d. bulgari, da tale telefonate emerge che i bulgari sin da subito avessero rifiutato la proposta delittuosa nonché qualsiasi forma di coinvolgimento. Appare evidente che la sentenza si contraddica in quanto, se : da una parte ha affermato che i bulgari non contribuiscono attivamente al finanziamento dell'associazione, dall'altra ha ritenuto provato il contributo attivo da parte del ricorrente. Con il terzo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'art. 192 c.p.p.. Si sostiene il travisamento della prova con riferimento al contestato delitto tentato di importazione nello Stato di sostanze stupefacenti (capo 21). Premessi cenni circa la configurazione del tentativo si rappresenta che i Giudici del merito avrebbero dovuto ricostruire, con una valutazione ex ante, gli atti compiuti che, anche se meramente preparatori o solo parziali, dovevano essere considerati idonei e diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo, rilevandosi così l'intenzione dell'imputato di commettere quello specifico delitto. Si adduce che in motivazione non v'è traccia relativamente alla efficacia causale del comportamento tenuto dal ricorrente nella tentata commissione del delitto contestato. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il delitto non era stato portato a conclusione in quanto gli imputati, a causa di una fuga di notizie erano venuti a conoscenza delle indagini della P.G. in corso che aveva condizionato la interruzione della condotta criminosa. Ebbene, si evidenzia, che nessuna fuga di notizie vi era stata e ciò è evincibile E anche da una specifica intercettazione che in maniera chiara fa comprendere come, a seguito del ritrovamento sull'autovettura del AL IO di un GPS, i "Bulgari" non fossero minimamente preoccupati o insospettiti dall'accaduto, giungendo a concludere per un eventuale tentativo di furto all'automobile. Se avessero avuto qualche coinvolgimento nei traffici illeciti del EL e del AL sicuramente non avrebbero pensato ad un banale furto dell'autovettura. II EN non era affatto fuggito dalla Bulgaria in Italia, il viaggio accertato rientrava tra i tanti numerosi e normali viaggi che il ricorrente era solito fare in Italia. My 27 2 7 Il quarto motivo ha ad oggetto altro vizio di motivazione e violazione di legge, sempre in tema di violazione dei criteri di valutazione della prova, in riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato EL IO. Si eccepisce l'erronea ricostruzione dei fatti. Premessi cenni circa l'istituto della chiamata "de relato", con riferimento al duplice controllo delle dichiarazioni del correo dell'attendibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca ed a quella estrinseca con l'esame dei riscontri esterni, si afferma che se i Giudici del merito avessero correttamente valutato tali elementi essi non sarebbero giunti alla conclusione della non attendibilità delle dichiarazioni de relato del EL IO. Il quinto motivo riguarda le censure di violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 co. 2 del d.P.R. 309/90 contestata ai capi 20) e 21). Riportati i principi giurisprudenziali di legittimità che hanno dettato i criteri per la configurazione dell'aggravante in parola, si deduce che gli elementi quantitativi che consentono di configurare l'aggravante dovevano essere accertati in concreto e non invece presunti sulla base di intercettazioni telefoniche: il capo di imputazione n. 20) fa riferimento ad un "quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del peso di oltre 1.5000 Kg.", evidenziando come palesemente l'ingente quantità sia stata desunta senza l'utilizzo di alcuno dei parametri oggettivi individuati dalla giurisprudenza di legittimità. La sostanza di cui si tratta non è mai stata sottoposta a sequestro e pertanto essa non è mai potuta essere stata oggetto di valutazione. Con il sesto motivo si denunciano altro vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante della trasnazionalità di cui all'art. 4 della L. 146/2006 per i capi 20) e 21). Si sostiene che la Corte del merito si è limitata ad applicare l'aggravante in parola sul mero assunto che i protagonisti dei reati di cui ai capi 20) e 21) fossero tra loro associati, senza in alcun modo provare le motivazioni della propria scelta. La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. ( n. 18374 del 31.01.2013), risolvendo un contrasto interpretativo ha affermato il principio secondo cui "la speciale aggravante di cui all'art. 4 della L. 146/2006 è applicabile al reato associativo sempre che il gruppo criminale organizzato trasnazionale non coincida con l'associazione stessa" e, la formulazione normativa dell'aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo che l'associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. In altri termini, per il ricorrente devono esistere I due distinte realtà organizzative. Il gruppo criminale organizzato, già impegnato in attività illecite in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, vale a dire alla agevolazione o alla costituzione, in qualsiasi forma . dell'associazione che si è formata ed opera sul territorio nazionale.. Di converso 28 . l'applicabilità dell'aggravante deve essere esclusa quando il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere così come è contestato nel caso di specie. Il sesto motivo ha ad oggetto le censure relative al regime sanzionatorio e alla violazione dei criteri di determinazione della pena. F Il settimo motivo attiene alla dedotta violazione di legge in ordine . all'applicazione del criterio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche.
4.7 OV OL SI L'unico motivo ha ad oggetto la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato relativamente ai delitti di cui ai capi 9) e 10) della rubrica. Si deduce che la condotta del ricorrente : risulta del tutto autonoma rispetto a quella dell'associazione ed egli persegue uno scopo puramente personale, senza tener conto degli interessi dell'OV, tant'è che egli appena aveva la possibilità di acquistare lo stupefacente su altre piazze lo ha fatto facendolo arrivare direttamente nelle vicinanze di Padova. Inoltre, si adduce che egli fu mandato da OV nei Carabi e lì fu tenuto per molti mesi, con la promessa di un grande guadagno a fronte di un viaggio che non è mai stato effettuato. Al ritorno in . Europa, al rifiuto dell'OV di corrispondergli un aiuto economico per tutto il tempo perso nei Carabi, il rapporto si interrompe del tutto. E' del tutto erronea la ricostruzione dei giudici di merito che lo ritengono quale referente dell'OV in Italia, la verità è che in Italia per curare gli interessi dell'OV venne inviato il cugino U" che ha gestito un appartamento. .
4.8. AR ZA IN (AVV. LUIGI SCIALLA) Con il primo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 1 e 23 cod. pen. e 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/90 ed art. 3 Cost.) circa l'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione. Si premette che il reato associativo (capo 9) è stato ritenuto dai giudici del merito come quello più grave su cui è stata calcolata la pena base, e gli altri episodi di importazione di sostanza stupefacente riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono stati ritenuti in continuazione, in quanto si è evidenziato che la pena massima del reato associativo è pari a 24 anni di reclusione ai sensi dell'art. 23 cod. pen., norma di chiusura che fissa la pena massima della reclusione per ogni delitto nel quale non sia espressamente indicata. Con i motivi di appello si era chiesto di considerare il reato più grave il concorso nel delitto di cui al richiamato art. 73 comma 1 e non quello di cui all'art. 74 co. 2, si argomenta che l'art. 23 cod. pen. non è norma sanzionatoria ma è una norma generale descrittiva che stabilisce le caratteristiche delle varie pene poi individuate dal legislatore per i singoli reati;
2 29 9 dunque tale norma non vincola e non può vincolare il legislatore il quale è tenuto ad indicare per ciascun reato la pena minima e la pena massima. L'art. 74 distingue il ruolo del promotore e/o organizzatore e quello del partecipante all'organizzazione criminosa prevedendo per i primi una pena non inferiore a vent'anni di reclusione e per il secondo non inferiore a dieci anni. In entrambe le ipotesi non è specificato il massimo edittale e diversificando le pene il legislatore ha applicato il principio di proporzionalità con riferimento alla gravità del reato. Orbene, se per ambedue le condotte, individuate all'art. 74 al comma 1 e 2 d.p.R. 309/90, la pena massima fosse di ventiquattro anni la garanzia del principio di proporzionalità verrebbe meno, come pure verrebbe meno il principio di uguaglianza. Appare logico, dunque, che il legislatore abbia imposto implicitamente al giudice che intenda irrogare una pena per la violazione dell'art. 74 co. 2 di contenere la stessa al di sotto dei vent'anni che è il minimo edittale previsto per gli associati. L'interpretazione data dai giudici del merito non è costituzionalmente orientata essendo evidente la violazione dell'art. 3 Cost.. Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante del numero di dieci o più associati prevista dal co. 3 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, relativo al delitto di cui al capo 9) dell'imputazione. Nel capo d'imputazione si indicano i nomi di nove associati, compreso quello del ricorrente, e poi si usa la formula "altre persone non identificate". Ma all'esito delle indagini, consistite nelle sole intercettazioni telefoniche, non vi è stata alcuna prova dell'identificazione di dieci o più soggetti associati tra loro che abbiano dato vita insieme al KO ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Si argomenta che laddove il numero dei concorrenti non sia determinato e contestato, in primo luogo non potrà ritenersi raggiunto quel livello minimo di consapevolezza, dell'ulteriore disvalore del fatto, necessario per l'ulteriore lesione : dell'ordine pubblico e di conseguenza per l'aumento di pena;
in secondo luogo verrà inevitabilmente impedito all'imputato l'esercizio del diritto di difesa relativamente ad una condotta specifica. Non può ritenersi equivalente alla dimostrata partecipazione ad un'associazione che vi siano "altre persone non identificate" delle quali non si conoscano le identità, i ruolo, ma soprattutto i rapporti con i sodali. La Corte d'appello relativamente a tale censura ha individuato, in maniera postuma, nella persona di tele Kachorin il decimo associato ai nove coimputati già identificati e precedentemente condannati, senza che tale circostanza sia mai stata formalmente contestata, F 30 4. 9 TO EA (AVV. FILIPPO MAROTTA) Con il primo motivo si propone la censura di violazione di legge e di vizio di motivazione relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del GUP confermata dalla Corte d'appello. La Corte d'appello, si argomenta, al fine della individuazione del giudice territorialmente competente, considera due diversi momenti consumativi in riferimento alle due associazioni criminali contestate: quella descritta al capo 9) denominata degli "ovulatori" e quella descritta al capo 19) e denominata "l'associazione delle barche"; secondo giudici del gravame di merito la competenza si ricaverebbe dal luogo dell'associazione "degli ovulatori" in cui però non risulta imputato nessuno degli asseriti sodali dell'associazione a delinquere di cui al capo 19, neppure il promotore TO IO. Sono, dunque, due associazioni, completamente diverse che non hanno alcun elemento di contatto che hanno agito in momenti ed in luoghi totalmente diversi. Di tali associazioni la Corte d'appello, del tutto arbitrariamente e senza la ben che minima motivazione, ritiene rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale, quella di cui al capo 9) di imputazione, sebbene la definisca di pari " gravità come pena edittale al momento del radicarsi della competenza "con quella di . cui al capo 19), violandosi, in tal modo, tutte le norme sulla competenza compresa quella costituzionale relativa al "Giudice naturale" di cui all'art. 25, co. 1 Cost.. Il secondo motivo ha ad oggetto la censura di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assunzione di prove decisive. La Corte d'appello sulla formale richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire TO IO si era riservata, ma tale riserva non è mai stata sciolta, con la conseguenza che è venuta meno all'obbligo di motivazione in ordine ad una specifica istanza della IF rilevante ai fini della decisione. Se l'istanza fosse stata accolta la relativa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avrebbe acconsentito di provare l'insussistenza della condotta illecita contestata al TO con il capo 19) della rubrica. Il EL IO, cui è stato contestato il ruolo di capo e di promotore dell'associazione (capo 19), in ragione della propria posizione avrebbe potuto chiarire il ruolo del TO RE. L'assunzione di detta prova avrebbe consentito di far chiarezza sull'insussistenza dell'elemento psicologico tipico della fattispecie di reato contestata. Nel corso dell'istruttoria si è dimostrato come la consapevolezza di far parte di un'associazione criminale e di contribuire con la propria condotta al raggiungimento delle finalità criminali ad essa inerenti non vi fosse nell'animus del ricorrente. La circostanza che, a volte, non sia riuscito a dire no alle richieste del padre non significa che egli avesse scienza e coscienza degli affari dello stesso o che fosse pienamente consapevole di ciò che il padre stesse architettando.Il ricorrente all'epoca dei fatti non viveva più con il : M 31 padre da oltre vent'anni come emerge chiaramente dagli atti. Anche su tale punto il : EL IO avrebbe potuto fornire elementi utili ed essenziali alla decisione. Con lo stesso motivo si eccepisce la manifesta sproporzionalità della pena irrogata, la Corte non ha ammesso la produzione dell'estratto del regime sanzionatorio che è stato riservato agli imputati dello stesso procedimento che non sono ricorsi a riti alternativi come il ricorrente;
tale produzione documentale era rilevante al fine di provare la sproporzionalità del trattamento sanzionatorio riservato a coloro che hanno fatto ricorso ai riti alternativi. ' : Il terzo motivo ha ad oggetto la censura di vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 19), unico reato per il quale è stato condannato essendo stato assolto da quello di cui al capo 20). Dunque, manca la motivazione circa la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 19), posto che l'asserito contributo al sodalizio criminale dallo stesso prestato di certo non si può ricavare da fatti (i reati fine) da cui lo stesso è stato riconosciuto estraneo. I giudici del merito hanno ritenuto come provanti la penale responsabilità del TO RE le conversazioni di due telefonate: 1) la telefonata n. 453 del 19.03.2007, nel corso della quale egli riferiva al padre IO che AN IA era rientrato a Padova;
2) la seconda n. 1066 del 6.04.2007 in cui l'imputato fissava un appuntamento con TO BR. Quanto alla prima telefonata il GUP scrive che "EL IO riferiva al figlio che AN IA doveva celare la sua presenza in Italia e rendersi irreperibile. Inoltre gli raccomandava di non farsi vedere in sua compagnia". Ma, si controbatte, dalla lettura del testo di tale intercettazione emerge chiaramente come quanto affermato non risponda al vero. Nessuna di queste indicazioni è stata data dal padre al figlio ma semplicemente viene riferito da RE che il AN IA si trovava a casa. Quanto alla seconda telefonata, invece, viene riferito di un appuntamento tra TO e EL RE. Nulla più. Nel corso del suo interrogatorio il ricorrente ha fornito puntuale e logica interpretazioni di tali telefonate che lo fanno essere totalmente estraneo al reato contestato. Invero, in altra telefonata, quella del 25.01.2007 la n. 1, nel corso di una conversazione tra padre e figlio, questi, alla richiesta del primo di andare a prendere il AN ad Ancona, si rifiutò, al che il padre gli riferì che allora avrebbe mandato tale "BR". Se fosse stato partecipe con il padre dell'associazione a delinquere, sarebbe corso e di certo non si sarebbe potuto rifiutare. E' vero che dalle telefonate successive si evince che ad accompagnare il AN da Padova a Venezia sia stato l'imputato, ma ciò non significa che egli fosse al corrente del motivo del viaggio del AN. Anche con riguardo alla telefonata intercorsa con il RD l'imputato ha spiegato che i due incontri avuti con tale persona erano finalizzati solo a recuperare 32 alcuni depliant relativi a delle barche che poi consegnò ad IL ZO, suo dentista, e a FR Cardone. La motivazione della sentenza, sotto altro profilo, risulta essere manifestamente contraddittoria. Uno degli elementi di prova a carico dell'imputato è stato l'asserito "alto tenore di vita" che lo stesso avrebbe condotto negli anni di riferimento, nonostante risultasse che non svolgesse alcuna attività lavorativa. Con l'atto di appello si era rappresentato che dalla documentazione acquisita agli atti non si ricavava una simile circostanza, e l'assunto non trovava alcun riscontro nella realtà: TO RE non ha mai posseduto auto di lusso ed ha sempre lavorato. Si è provato tale dato con la presentazione di CUD del ricorrente, da cui emerge che egli ha sempre svolto attività lavorativa. Nonostante ciò tale erroneo convincimento viene ripetuto anche nella sentenza di secondo grado. Sul punto si richiama la telefonata cui fa riferimento la Corte a pag. 302 della sentenza: la sentenza ritiene provato il possesso di un'auto di lusso da parte di RE EL, in ragione di una telefonata del padre con i sodali della cellula bulgara;
dall'altro, invece, passata ad analizzare la telefonata nello specifico, si afferma che l'auto non era in possesso di RE bensì del fratello F SA. Il quarto motivo riguarda la denunciata violazione di legge con riferimento alla : ritenuta recidiva, ancorché la stessa non sia mai stata contestata (basta leggere il capo d'imputazione) ed in sede di appello era preclusa qualsiasi reformatio in pejus nei confronti dell'imputato appellante. Con il quinto motivo riporta una censura già oggetto del primo motivo : riguardante la dedotta sproporzionalità della pena irrogata, con riferimento ad altri imputati, anche maggiormente coinvolti, che non hanno fatto ricorso a riti alternativi. . Lo stesso motivo ha ad oggetto l'erronea sussistenza dell'aggravante della k transnazionalità, e la mancata motivazione in punto di prevalenza delle riconosciute k attenuanti generiche, e la ritenuta aggravante di cui al 3° comma dell'art. 74 d.P.R. . 309/90. Si evidenzia che l'impugnata sentenza risulta manifestamente contraddittoria ed illogica nella parte in cui, da un lato, riconosce che il ricorrente collaborava solo ed esclusivamente con 4 soggetti, dall'altro, ritiene congrua la contestazione dell'aggravante del "numero delle persone superiore a 10". Sicuramente non v'è la prova che il TO sapesse della sussistenza di un'associazione a delinquere che contava dieci o più persone. L'ultima censura, oggetto del quinto motivo, è relativa al mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra la condanna subita unitamente al fratello SA, a seguito della sentenza della Corte d'Appello D'Aix in Provence che aveva riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale Correzionale di Nizza, per avere partecipato ad un'associazione a delinquere, partecipando ad un'operazione finanziaria tra la Francia e l'estero relativa a dei fondi provenienti da violazioni alla My 33 legislazione in materia di stupefacenti. Sentenza divenuta definitiva a seguito della sentenza della Cour de Cassation che confermava la condanna. Nelle more del giudizio di cassazione Francese il TO veniva arrestato in Italia, Padova, sulla base di un MAE in relazione alla sentenza della Corte d'appello francese. La Corte d'appello di Venezia, rifiutando la consegna dell'imputato, disponeva che la pena relativa ai reati contestatigli (anni 5 di reclusione) venisse espiata in Italia. La Corte d'appello Di Venezia, in data 21.04.2011, ai sensi dell'art. 738 c.p.p., in funzione di giudice dell'esecuzione in applicazione analogica dell'art. 3 co. 3 L.
3.07.1989 n. 257, che detta le disposizioni per l'attuazione delle convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione di sentenze penali e dell'art. 10 della L. 25.07.1988 n. 334, che ha disposto la ratifica della convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21.03.1983, determinava ai sensi degli artt. 133, 133 bis e 133 ter, la pena per ciascun reato, ritenendo più grave il delitto di riciclaggio rispetto al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere non risultando nella sentenza francese che il EL avesse svolto il ruolo di promotore dell'associazione Ciò precisato si evidenzia come nei fatti di cui alle condanne francesi e quelli oggetto dell'odierno procedimento il disegno criminoso sia il medesimo per cui le condanne vanno poste in continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
4.10 AN TI (AVV. CA Filipponi) Con il primo motivo si denunciano violazione di legge ed omessa motivazione in relazione al motivo di doglianza riportato nell'atto di appello relativo all'elemento soggettivo del reato associativo di cui al capo 19). Il AN, risulta pacificamente dagli atti, che ha svolto il ruolo di semplice prestanome per conto di EL IO, lo specifico motivo di gravame sul punto della realizzazione dell'elemento soggettivo non è stato adeguatamente valutato. I giudici del merito hanno ritenuto che il ricorrente fosse il proprietario dell'imbarcazione "BLAUS" ed aveva anche portato la stessa in Portogallo (Madeira) nel dicembre del 2005 e che aveva poi fornito all'equipaggio, composto da tre greci, l'occorrente per la navigazione. Per la IF tale ricostruzione è errata. Il AN non ha affatto portato l'imbarcazione in Portogallo, ma si è ivi recato per effettuarne il rimessaggio. Quindi la penale responsabilità dell'imputato viene ritenuta provata perché avrebbe assunto un ruolo dominante ricavato solo da due elementi:a) l'intestazione fittizia dell'imbarcazione; b) l'attività di rimessaggio da lui svolta, pagando sia i lavori di riparazione, sia l'ormeggio, sia la cambusa e ciò per lasciare minori tracce possibili a dire della Corte milanese. Tutto ciò in contraddizione con il fatto che il AN era My 34 giunto in Portogallo usufruendo del suo passaporto e non si era minimamente - nascosto. Inoltre, quanto all'azione di recupero dello stupefacente trasportato con l'imbarcazione BLAUS essa era stata pianificata dal EL IO che nei momenti cruciali aveva fatto allontanare il AN dai luoghi delle azioni. Dunque, si argomenta, la condotta del ricorrente (che non ha mai utilizzato un nome falso, un documento contraffatto, che non si è nascosto dopo aver sistemato l'imbarcazione, che non era a conoscenza del sequestro dello stupefacente) non può essere considerata come contributo causale all'attività criminosa dell'organizzazione. E nemmeno l'elemento soggettivo dell'essere partecipe dell'a organizzazione è stato adeguatamente motivato se non con riferimento ad alcune intercettazioni telefoniche. Sul punto si espone che la IF aveva evidenziato come da quelle telefonate : apparisse chiaro cole il AN fosse, se non all'oscuro, certamente non pienamente : consapevole della portata criminosa della sua condotta. Egli si comporta come se nulla fosse successo perché evidentemente riteneva di nulla aver commesso. Si deduce che non è dato comprendere sulla base di quali elementi di fatto la Corte d'appello abbia ritenuto che AN "ben sapeva" quale fosse il compito dell'equipaggio greco e per quale uso fosse stata recuperata l'imbarcazione. Non è provato, poi, che le circostanze aggravanti contestate fossero conosciute dal ricorrente. A Con altro motivo si contesta l'erronea motivazione circa la determinazione della pena. CONSIDERTO IN DIRITTO 5. La sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di LA solo in riferimento alla posizione processuale di NE IN CO. Il ricorso di AN IA va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett d) c.p.p. per rituale rinuncia al ricorso presentata nelle more del giudizio di legittimità. : L'infondatezza di tutti i motivi dei ricorsi degli altri imputati ne determinano il rigetto. Il Collegio ritiene di fare un'opportuna premessa in ordine all'applicazione dei principi di diritto cui si è fatto riferimento per l'esame di motivi posti a base dei ricorsi degli imputati, la maggior parte dei quali vanno ritenuti non specifici. Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della My 535 5 sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. : Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, - CED Cass. n. 254584).
6.6.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia сц 636 3 che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso". Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED : Cass. n. 254584). Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la : ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
6.7.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3^, sentenza n. 13926 del 1^ dicembre 2011 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). ول 37 6 Vanno preliminarmente affrontate le questioni concernenti le eccezioni di incompetenza territoriale (proposta con i ricorsi di NE, TT UC, TT IO e TO) e del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana (proposta con il ricorso di RE). Per vero, come emerge dalla sentenza impugnata, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata rappresentata con il gravame di merito unicamente dal TO RE, quella proposta dal TT IO è stata ritenuta dalla Corte milanese inammissibile in quanto eccepita fuori termine, e l'imputato, in questa sede, ha evidenziato soltanto l'erroneità della decisione di appello circa l'individuazione del giudice competente, ma nulla ha osservato circa le ragioni della ritenuta inammissibilità dell'eccezione. Di conseguenza vanno prese in considerazione solo le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa del TO RE. L'eccezione viene modulata sotto due diversi profili: a) errato collegamento, ai fini della individuazione della competenza territoriale per il delitto di cui al capo 19) - "associazione delle barche" -, tra quest'ultimo ed il delitto di cui al capo 9) - "associazione degli ovulatori", in ordine alla quale non risulta imputato nessuno dei sodali della "associazione delle barche"%; b) comunque, errata individuazione : dell'Autorità giudiziaria di LA per la prima associazione. Esaminando, dapprima, il secondo profilo si è sostenuto che, nel caso di specie, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 8 comma 3 c.p.p., circa l'individuazione del giudice territorialmente competente per i reati permanenti, il Tribunale competente era quello di Torino, essendo pacifico che gli asseriti sodali abbiano iniziato le loro frequentazioni e la loro asserita iniziativa criminale Torino, tant'è che le indagini sono ivi iniziate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quel capoluogo. Si deduce, inoltre, che, anche laddove si fossero ritenute infondate le eccezioni per la determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Torino, si sarebbe dovuto ricorrere al criterio suppletivo di cui all'art. 9, co. 1, c.p.p. con riferimento al luogo in cui è avvenuta parte dell'azione che, certamente, nel caso in esame, non è LA ma Padova, come emerge dalla lettura dei capi di imputazione. Orbene, i criteri sussidiari di individuazione della competenza territoriale entrano, ovviamente, in gioco nel caso in cui non è possibile applicare i criteri generali dettati dall'art. 8 c.p.p. per mancanza di elementi oggettivi cui ancorarsi. Il collegio è consapevole del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza è estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito orientamenti che evocano tre distinti criteri: (a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si afferma, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo лу 38 associativo diretto allo scopo comune;
ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati;
ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass. sez. 4^, 7 giugno 2005, n. 35229, Rv. 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., Cass. sez. 2^, giugno 2009, n. 26285, Rv. 244666, per la quale "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio;
privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così Cass. sez. 3^, 6 luglio 2007, n. 35521, rv. 237397, relativa ad un'associazione D.P.R. n. 73 del 1943, ex art. 291 quater;
conformi, sez. 6^, 23 aprile 2004, n. 26010, Rv. 229972; sez. 1^, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, Rv.203609; sez. 1^, 24 aprile 2001, Confl, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 3, coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., Cass. sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana ed altri, Rv. 213573; con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 4^, 13 marzo 2008, n. 19526, Rv. 240160, per la quale il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (conformi, sez. 4^, 12 febbraio 2004, n. 17636, Rv. 228183; sez. 6^, 6 ottobre 1994, Celone ed altri, Rv. 201849; sez. 1^, 7 febbraio 1991, P.M. in proc. Mulas, Rv. 186709); (b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., da Cass., sez. 3^, 10 maggio 2007, n. 24263, Rv. 237333 ("la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per су 39 delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio"); conformi, sez. 1^, 25 novembre 1992, Taino ed altri, Rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", e sez. 1^, 7 dicembre 2005, n. 45388, Rv. 233359, per la quale, peraltro, "qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati fine, trova applicazione l'art. 9 c.p.p., comma 3, (Fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo - finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati ed informazioni riservati, da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., Cass. sez. 1^, 10 dicembre 1997, Rasovic, Rv. 209608, e sez. 6^, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 c.p.p., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia tra l'altro - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, la Corte, nell'impossibilità di individuare, luogo indicato dall'art. 8 c.p.p., comma 3 e quelli di cui all'art. 9 c.p.p., nn. 1 e 2, ha ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., presso la Procura della Repubblica di Bari); con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Cass. sez. 6^, 2 marzo 2006, n. 22286, Rv. 234722, e sez. 1^, 26 ottobre 1994, Confl, comp. in proc. Arrighetti, Rv. 199964. Nell'ambito di questo orientamento, Cass. sez. 5^, 8 ottobre 2009, n. 4104/10, Rv. 246064, relativa ad un'associazione finalizzata al traffico di My 40 stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ha valorizzato il luogo di commissione dei singoli reati fine, affermando che la competenza territoriale si radica, in questo - caso, nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, e che, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, assume rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione; (c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione. Questo criterio è stato accolto da Cass. sez. 1^, 25 novembre 1996, Confl, comp. in proc. Chierchia ed altri, Rv. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza. (La fattispecie riguardava una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione: la Corte, nell'enunciare il principio suddetto, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9 c.p.p., comma 1). Nel medesimo senso, Cass. sez. 1^, 9 aprile 2009, n. 17353, Rv. 243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzate a frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini 41 associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p.. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 c.p.p. (giurisprudenza pacifica;
cfr., per tutte, Cass. sez. 6^, 26 novembre 2006, n. 49542, rv. 245488). Il Collegio ritiene di aderire al terzo orientamento, con affermazione di principio di diritto: "In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura". 2.2. 6. 1 Ciò premesso, deve concordarsi con la Corte d'appello di LA - quanto alla associazione c.d. "degli ovulatori". che ha evidenziato come la contestazione localizza l'attività dell'associazione de qua in Italia nella città di LA là dove i corrieri venivano portati, dove venivano espulsi gli ovuli e venivamo vendute le partite di cocaina. Tanto da potersi, pacificamente, ritenere LA come luogo base dell'associazione (non va dimenticato che l'associazione si serviva di due appartamenti siti nella città: quello di Via Anzani nr. 2 e quello di Via Greppi nr. 4) ove si sono svolte la programmazione e l'ideazione, e dove era concentrata la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio di riferimento, con rilievi in fatto incensurabili in sede di legittimità. Quanto all'altro profilo dell'eccezione di incompetenza territoriale si rappresenta che l'individuazione dell'Autorità giudiziaria milanese, quale giudice competente a giudicare i fatti rubricati sotto i capi 19), 20) e 21), è basata sulle stesse ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la competenza territoriale dell'associazione di cui al capo 9), l'inciso tra parentesi, a fondo pag. 253 della sentenza, "di pari gravità come pena edittale al momento del radicarsi della competenza” è stato inserito, non certamente al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 16 c.p.p., ma solo per evidenziare che lo spunto investigativo sfociato, poi, nello accertamento dell'associazione delle barche, era derivato dalle indagini sull'attività dell'associazione degli "ovulatori", laddove emergevano elementi investigativi secondo i quali il principale indagato per quella degli "ovulatori", OV RA OR, alias "DI"(ritenuto responsabile dal GUP del delitto di cui al capo 9 e di altri reati satelliti, My 42 ma non appellante), svolgeva anche traffici internazionali di importazione di stupefacenti via mare. Per cui, nel prosieguo delle indagini, svolte a livello internazionale in coordinamento con le polizie di diversi paesi europei, seguendo il filo dei traffici gestiti da OV, emergeva la figura dei soggetti indagati per l'associazione indicata al capo 19. Il relativo motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 6. 2 L'eccezione di difetto della giurisdizione italiana è stata proposta in appello dal solo RE e riguarda il delitto di cui al capo 20). Il Collegio condivide la statuizione sul punto della Corte meneghina avendo fatto, per la risoluzione della questione, pertinente riferimento alla giurisprudenza di legittimità. E' stato, infatti, affermato, anche di recente, da questa Corte (V. Sez. 1, Sentenza n. 41093 del 06/05/2014 Ud., Rv. 260703) che, in relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sè carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico "iter" delittuoso da considerarsi come inscindibile. Come puntualmente evidenziato dalla Corte non poche delle fasi organizzative delle importazioni di cui ai capi 20 e 21 sono state gestite dall'Italia: prima fra tutte il reperimento dello skipper GL ed anche del reclutamento del AN, che si era occupato della barca a bordo della quale vennero sorpresi i tre cittadini greci;
ed anche con riferimento all'importazione di stupefacenti di cui al capo 21), rimasta a livello di tentativo, le numerosissime attività di organizzazione sono state svolte per buona parte nel territorio nazionale. Anche tale motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
7. Ricorso del NE IN CO. Il ricorrente risponde dei delitti di cui ai capi 19, 20 e 21. Si dà atto, in entrambe le sentenze, che il NE non è mai stato intercettato direttamente, non è mai stato oggetto, per quanto riguarda i fatti contestati, di accertamenti di P.G. a mezzo di servizi di appostamento ed ispettivi, e, dunque, egli è stato ritenuto partecipe, quale capo e promotore, di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche con la contestazione di reati fine di importazione di droga su imbarcazioni a vela e motonavi, essenzialmente sulla base di Яу 43 intercettazioni telefoniche intervenute tra altri che a lui si sarebbero riferiti con il termine "nonno", soggetto che, dalla analisi delle conversazioni intercettate, è stato ritenuto il referente apicale dell'organizzazione criminale. E' da precisare che il NE, ancorché identificato nel soggetto che nel corso delle conversazioni veniva indicato, secondo i giudici del merito, anche con la lettera "B", questa indicazione non compare nelle intercettazioni poste a base della identificazione del ricorrente nel "nonno". Si legge in sentenza che, nel corso delle attività investigative, emergeva che EV e RE, facenti parte del gruppo bulgaro dell'associazione di cui al capo 19, facessero, durante le conversazioni telefoniche intercettate, riferimento ad un personaggio che veniva indicato con la lettera "B" o con la parola "Capo". Diversamente dai sodali italiani, in particolare il EL IO che, nel parlare con il TT IO, faceva sempre riferimento ad una persona importante che veniva indicata con la parola "nonno". La Corte milanese, prima ancora di analizzare le conversazioni intercettate, nonché gli altri elementi indiziari che hanno condotto alla identificazione del NE nella persona indicata come "nonno" dagli interlocutori, esordisce con l'affermare che ...."B" o il "nonno" fossero la medesima persona e che si identificasse in NE IN CO, emerge dalle investigazioni effettuate dal ROS Carabinieri di Torino, riscontrate dalle informazioni acquisite a seguito delle richieste di assistenza giudiziarie europee>>. Ma, come rileva il ricorrente, i ROS di Torino non hanno direttamente accertato tale identificazione, ma si sono rimessi a generiche dichiarazioni ad essi forniti dalle autorità di investigazione straniere. Né in sentenza si fa riferimento alle modalità di tali accertamenti ed ai mezzi utilizzati. Si concorda, pertanto, con la IF del ricorrente che tale affermazione, ancorché si sia proceduto con il rito abbreviato, non può essere ritenuta un indizio grave ai fini della identificazione del ricorrente nella persona indicata con il nome "nonno". Rimangono, in definitiva, le sole intercettazioni telefoniche. La IF del ricorrente, in relazione al linguaggio ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche, ha inteso censurare che la valutazione operata dai giudici del merito non ha seguito i criteri della logica e delle massime di esperienza. 7. 1 In via assolutamente generale non può ovviamente sottacersi l'elevata valenza probatoria dello strumento delle intercettazioni di conversazioni telefoniche ritualmente autorizzate. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, ribadito anche di recente (Sez. VI sentenza n. 11794 del 12.12.2013, Melfi) l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice del merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza;
con l'ovvia precisazione che, quando il risultato delle interpretazioni M 44 costituisce l'unica fonte di prova per reati più complessi, inevitabilmente può sorgere il dubbio che esse forniscano davvero la prova su cui fondare la responsabilità degli imputati. E' indubbio che quanto più complessa è la prova di accertamento di un determinato reato, tanto maggiore è il rischio derivante da una decisione fondata : esclusivamente sulle conversazioni intercettate;
se, infatti, la conversazione lascia . margini di dubbio nella sua interpretazione, il Giudice del merito può, sì, adottare una delle interpretazioni possibili dandone adeguata motivazione, ma se in tale interpretazione, ritenuta come verosimile o probabile, vengono costruite ulteriori ipotesi ed ulteriori passaggi logici, la motivazione può diventare congetturale;
può . accadere, cioè, che si affermi l'esistenza di un fatto o di una condotta sulla base di un processo formativo, forse internamente coerente, ma privo, in realtà di una base probatoria solida, cioè di una interpretazione certa ed indiscutibile di un colloquio . intercettato avente un oggetto rilevante per la prova del reato. Per questi casi, l'assenza di elementi certi di conferma di natura diversa (o anche della stessa natura, ma, appunto, aventi carattere di certezza) diventa decisiva, non per l'applicazione della regola prevista dall'art. 192 co. 3° c.p.p., ma per evitare il rischio di illogicità di una motivazione, dovendosi poi ricordare che il principio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", indica con chiarezza la soluzione da adottare in casi di prova incerta o equivoca (V. sez. I del 26.06.2014 n. 845, Pelle + altri). : : 7. 2 Ciò posto, esaminando le puntuali e precise censure svolte con i motivi del : ricorso, la motivazione resa sul punto dai giudici del merito (in effetti la Corte d'appello 1 si riporta completamente alla sentenza di primo grado, laddove il GUP ha anche 3 i affrontato le osservazioni della difesa del NE, relative alla sua individuazione 1 quale partecipe dell'associazione di cui al capo 19, che, poi, sono state riversate nei motivi del gravame di merito) non risponde ai criteri di esaustività e plausibilità che fanno ritenere la tesi proposta come accettabile “al di là di ogni ragionevole dubbio". Il vizio dedotto dal ricorrente non è riconducibile al cd. "travisamento del fatto" perché, con il proposto ricorso, si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il : . giudice deve utilizzare per valutare l'idoneità indiziaria dei fatti accertati e l'efficacia probatoria di questi indizi nonché la loro capacità individualizzante. Non viene quindi in considerazione il tema della ricomposizione del quadro probatorio ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito che sarebbe inammissibile in questa sede. Compito del giudice di legittimità non è infatti quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia indiziaria dei fatti accertati. My 45 Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). Va, innanzitutto, ribadito che, nel caso sottoposto all'esame del Collegio, il diretto coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti non emerge dalle intercettazioni, cui si fa riferimento in entrambe le sentenze, in quanto da esse si deduce unicamente che il soggetto indicato con il sostantivo "nonno" è la persona cui gli interlocutori, coimputati, si riferiscono riconoscendogli il ruolo di capo dell'organizzazione criminale. Per vero, basta esaminare qualcuna delle intercettazioni riportate nella sentenza impugnata: telefonata n. 13421 del 27.09.2007 ore 22.50, intercorsa tra EL IO e AT IO, nel corso della quale il primo afferma "sto...stiamo aspettando.. mio nonno" ed in parentesi è riportata la nota del redattore secondo cui ci si riferisce verosimilmente al NE;
ed ancora afferma: "sono andati a prenderlo adesso", e, secondo il redattore, il EL, "verosimilmente" si riferisce a EV e AR. E' indubitabile che l'interpretazione dei giudici, con il ricorso all'avverbio "verosimilmente", non è basata su elementi certi o quanto meno gravi. In relazione ad una sola telefonata la Corte territoriale ritiene che da un riferimento fatto al "nonno" dagli interlocutori si individua che trattasi del NE:è la telefonata n. 22259 del 15.03.2008 intercorsa tra AT IO e EL IO, nel corso della quale quest'ultimo dice al primo: ah....non lo so...perché anche il "nonno" dice che...forse mettono via anche lui un'altra volta>>. Si evidenzia, in sentenza, che il NE era stato arrestato il 27 aprile 2007 per cui il timore del "nonno" di subire un altro arresto non poteva che riferirsi che a quello di circa un anno prima che aveva riguardato il ricorrente. Il dato è significativo, in punto di valutazione indiziaria, ma non certo assorbente. : In sostanza i giudici del merito individuano il NE, quale capo : dell'organizzazione criminale italo - bulgara attraverso un doppio collegamento: quello tra i sodali bulgari, EV e RE, con quelli italiani, TO IO e TT IO, e quello tra i bulgari ed il "nonno", cioè NE. Circostanza ritenuta, in sentenza, altamente significativa per la identificazione del NE nel "nonno" o, comunque quale referente del gruppo bulgaro, è la venuta in : 464 6 Italia del EV e del RE, ospiti del TT IO, il 18 aprile 2007, a distanza : di un giorno dall'arresto del NE avvenuto in Bulgaria, appunto il 17 aprile 2007. Si afferma che i due sono fuggiti dal loro Paese per timore di essere anch'essi arrestati e si legge in sentenza che dalla conversazione telefonica n. 319 del 19.04.2007, ore 15.00, intercorsa tra RE e EV, emerge che nei giorni 18, 19 e 20 aprile 2007 essi si trovano in Italia. Ma si annota anche che dalla telefonata n. 336 del 19.04.2007, ore 21.35, intercorsa sempre tra i due bulgari, emerge che in quel giorno il RE era tornato in Bulgaria. Su tale circostanza, in punto di logica, appare condivisibile il rilievo della difesa: se il RE si fosse allontanato dalla Bulgaria per timore della situazione nel suo A Paese, non sarebbe ritornato a Sofia il giorno 19 aprile e cioè il giorno dopo il suo arrivo in Italia. E' plausibile che i due siano venuti in Italia per ragioni tutte diverse da quelle formulate in chiave accusatoria. Altrettanto non convincente, apparendo non congruo il richiamo a massime di esperienze, è la risposta che fornisce la Corte milanese al rilievo difensivo secondo cui non poteva essere avvenuto l'asserito incontro in Bulgaria tra EL IO ed il : : NE perché questi era detenuto agli arresti domiciliari. I giudici di appello risolvono il dubbio affermando che "l'argomento non ha pregio perché è del tutto ovvio che per un detenuto posto agli arresti domiciliari non sia impossibile recarsi ad un incontro". Sul piano meramente logico si osserva che non tutto ciò che è possibile è probabile. V'è infatti da rilevare, come osserva la IF, che per tutto il periodo di limitazione della libertà (il NE era stato detenuto in carcere dal 17 aprile 2007 all'11 luglio 2007 ed agli arresti domiciliari dal 12 luglio al 31 dicembre 2007),è certo : che la posizione personale del ricorrente era controllata dalle autorità competenti, si ! reputa, altrettanto ovviamente, che il NE non poteva avere messo in atto condotte con altri imputati senza essere scoperto e controllato. Quanto al rapporto con il gruppo bulgaro esso riguarda solo quello intercorso tra il NE con il EV, e, precisato che in nessuna delle telefonate intercorse tra i bulgari ci si riferisce direttamente al NE, i giudici del merito il collegamento lo hanno individuato nei rapporti finanziari e personali intercorsi con EV AT IT, ritenuto braccio destro del ricorrente, indicato nei capi d'imputazione 19-20-21, ma non giudicato nel processo di cui trattasi. Relativamente ai rapporti "personali" in sentenza si riporta la circostanza che il : giorno 9.08.2002, alle ore 03.05 il NE ed il EV furono sottoposti a controllo al Valico di Muggia (TS) in entrata nel territorio nazionale, in quella occasione, si . My 47 evidenzia che il NE aveva esibito un passaporto falso a nome di RC ND SA. Gli altri controlli sulla persona del NE, riportati a pag. 425 e a pag. 426 della sentenza non interessano i rapporti con il EV, ma riguardano quelli con altre persone che, sebbene indagate per reati riguardanti gli stupefacenti, nulla hanno a che vedere con i fatti per cui è processo. Per vero, altro collegamento, questa volta indiretto, tra il NE ed il EV lo si rinviene nell'arresto del NE avvenuto il .
9.07.2005 in Spagna all'aeroporto di Madrid per avere utilizzato, nel tentativo di imbarcarsi, un passaporto ungherese falso, nell'occasione era giunto con altri due cittadini bulgari, tra i quali tale ZAEV YO, che successivamente, il 30.05.2006 venne arrestato in Martinica, a bordo del catamarano OCEAN WIND con Kg.
3.500 di cocaina. Costui nel viaggio prima dell'arresto era stato accompagnato dalla Bulgaria alla Spagna da KI VA EL, asseritamente indicato come socio del EV nella società MPS. . Orbene, tali rapporti, peraltro il controllo al valico di Muggia è risalente a ben quattro anni prima dei fatti contestati, se possono descrivere la personalità del NE come soggetto, comunque, implicato nel traffico degli stupefacenti (considerazione apertamente espressa dalla Corte del merito a pag. 427), non sono certo assolutamente indicativi di uno stretto contatto con il EV in riferimento ai fatti oggetto del procedimento che occupa il Collegio e, quindi, della partecipazione alla contestata associazione criminale. Il dato non è univoco si presta ad altre plausibili e verosimili spiegazioni che non reggono alla prova del principio del al di à di ogni ragionevole dubbio. Quanto ai rapporti di tipo finanziario evidenziati dai giudici per dimostrare che ben altri erano gli interessi tra i due con implicazioni di passaggi di somme ingenti di danaro, verosimilmente utilizzate per l'acquisto di sostanze stupefacenti, ci si riferisce alla rogatoria richiesta alle Autorità elvetiche, le quali informavano che, a seguito di una perquisizione, effettuata il 21.04.1009 preso gli uffici del Credit Suisse di Zurigo, veniva rinvenuta, nell'armadio della consulente finanziaria EN GO, una cartella a nome di EV AT KO e della moglie di costui BOa NA TI, contenete il dossier bancario del conto corrente della società GI IN FINANCE SA, che apparteneva ai coniugi NE. Si accertava che la GO era anche l'amministratrice dei conti delle società che facevano capo a NE. Rimandandosi, per un più dettagliato riscontro di tali accertamenti, alla sentenza (pag. 424-425), ciò a cui i giudici conferiscono grande rilevanza è che vi è stato un flusso di danaro, a mezzo di bonifici, dalle società, ricollegabili al NE, alla predetta società dei coniugi EV per svariate centinaia di migliaia di euro, tutti versamenti giustificati da contratti di consulenza. In definitiva, per i giudici del merito, si ritiene provato che, nel corso degli anni, e, da ultimo, nel luglio 2006, vi era stato un flusso finanziario су 4 648 proveniente da NE e diretto a EV, senza concrete giustificazioni in quanto "le "consulenze" fra trafficanti ad alto livello, sono destinate solo a giustificare trasferimenti di danaro altrimenti privi di ragione". Sul punto, però, la difesa, oltre a contestare la riconducibilità al NE delle società (NY CE LT, IN SL AT LC, RP BA AT IN) che avrebbero operato con quella del EV (si richiamano le risultanze dei revisori contabili - società FIP di Ginervra e gli accertamenti ivi svolti secondo cui per tutte le società indicate non sussistono prove oggettive che il NE fosse il proprietario effettivo o ne avesse la disponibilità), ha evidenziato che vi è la prova in atti che trattasi di operazioni sinallagmatiche di contenuti ed importi variabili che non giustificano certamente i costi relativi alle operazioni di importazione di stupefacenti a mezzo natanti descritte nei capi d'imputazione. Più in particolare si riporta che, se da un lato la IL IN CE Sa riceve bonifici rispettivamente per € 200.00,00 e per € 39.600,00 da parte delle due società + NY CE LT e CO BA AT IN, dall'altro lato è la stessa società di EV che ha pagato alla NY CE LT fatture per € 216.000,00, alla IN SL AT LC fatture per l'ammontare di € 26.000, alla RP BA AT IN. fatture per € 150.000,00. Non si comprende chi dei due è il finanziatore delle operazioni illegali, secondo la tesi ritenuta dai giudici dovrebbe essere il NE che si sarebbe servito del suo braccio destro EV. Г B Ma se questi sono i numeri e se è vero che le ultime movimentazioni risalgono all'estate del 2006, mentre l'operazione di importazione di cui al capo 20 è del febbraio 2007 e quella di cui al capo 21 si conclude nell'aprile del 2008, non si riesce a comprendere la contestualità dei finanziamenti asseritamente foraggiati dal NE per le operazioni criminali;
peraltro, sulla base della documentazione rinvenuta, costituita da conteggi e ricevute, nella disponibilità del EL IO, all'atto del suo arresto avvenuto il 27 maggio 2012 (V. verbale allegato n.9 ai motivi nuovi depositati 21.08.2015) emerge che i costi sopportati dallo stesso EL per le operazioni di importazione (allegato A2 del verbale di arresto citato) di stupefacenti vengono indicati in € 1.285.108, con l'annotazione di 4 acconti ricevuti dai bulgari per un totale di € 275.000,00. Inoltre nell'allegato A3 del verbale di arresto sono annotate, a cura del EL IO, meticolosamente e cronologicamente, tutte le spese per un totale di € 573.00,00 da lui sostenute a decorrere dal 15 febbraio 2007, giorno seguente al sequestro dei natanti in Spagna e Portogallo, fino al 30 marzo 2008. Dal che si può facilmente dedurre che il principale finanziatore delle operazioni criminali era il EL IO. Sono aspetti contabili, sia quest'ultimi che quelli afferenti all'indagine bancaria relative alla società del EV e di quelle asseritamente nella disponibilità del NE, су 49 non analizzati dalla Corte su cui è doveroso fornire una congrua argomentazione logica, risultando quella resa in sentenza non esaustiva in relazione a tutte le osservazioni difensive.
7.3 Con riguardo alle censure oggetto del secondo motivo di quelli aggiunti, se ne de rilevare la infondatezza atteso che emerge in maniera chiara che al ricorrente non è mai stato contestato delitto associativo di cui al capo 9, con la conseguenza che non si è concretizzata alcuna nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra la contestazione ed il giudicato. Priva di interesse è pertanto la censura riguardante la insussistenza dell'aggravante della transanazionalità afferente a tale capo d'imputazione, per altro l'aggravante in parola è stata esclusa per i reati associativi e ritenuta solo per alcuni . reati fine (V. pag. 614 sentenza di primo grado).
7.4 La sentenza va dunque annullata in riferimento alla posizione processuale del NE con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di LA per nuovo esame in riferimento alle specifiche doglianze della difesa non complessivamente e congruamente affrontate nel giudizio di appello.
8. RICORSO di TT IO e TT UC (entrambi rispondono del reato associativo di cui al capo 19, il primo anche dei reati fine di cui ai capi 20 e 21) Il secondo motivo (il primo riguarda l'eccezione d'incompetenza territoriale già trattata) posto a base dei ricorsi di TT UC e TT IO, è relativo alla eccepita insussistenza della contestata associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 19) della rubrica. In subordine (terzo motivo) i ricorrenti contestano di avervi fatto parte per carenza di prova circa l'elemento soggettivo. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. I ricorrenti sono gli unici imputati, insieme al RE, a contestare la sussistenza dell'associazione in parola, pur a fronte di una corposa elencazione di tutti gli elementi probatori indicati dal GUP e ripresi dalla Corte d'appello, integranti le peculiari caratteristiche del delitto associativo, secondo i canoni interpretativi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, che conducono alla certezza processuale dell'esistenza dell'associazione definita dagli investigatori "delle barche", facente capo a EL IO, finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. I giudici hanno ben evidenziato che da tutte le prove raccolte emerge che i partecipi, in tutti i comportamenti evidenziati dalle indagini, hanno agito per finalità che travalicano il singolo episodio di importazione di stupefacente e che erano funzionali alla consumazione di una serie indeterminata di delitti del medesimo tipo. слу 50 5 0 Riportandoci a quanto già esposto in merito alla utilizzazione processuale dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, per quanto riguarda il delitto in esame le conversazioni tra i sodali sono estremamente chiare e sintomatiche, ancorché si sia utilizzato il più delle volte un linguaggio criptico, e le contestuali operazioni di P.G., a livello nazionale ed internazionale, che hanno portato al sequestro dello stupefacente e dei mezzi utilizzati per il trasporto, in uno agli arresti di alcuni partecipi, ne sono state la conferma di un'interpretazione che non lascia adito ad ipotizzare ricostruzioni diverse da quella ritenuta in sentenza. In definitiva, i ricorrenti contestano sostanzialmente l'irrilevanza del loro contributo all'associazione criminale, che pur si ammette, ad essi addebitato. In particolare, le censure dei ricorrenti ripropongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella motivatamente esposta in sentenza e perciò stessa inammissibile, cercando di ridimensionare le loro condotte che, invece, a pieno titolo, sono state correttamente considerate inserite nell'organizzazione e finalizzate al raggiungimento degli scopi della stessa. 8. 1 Basta ricordare che, per quanto riguarda il TT IO, dalle indagini (intercettazioni telefoniche) sono emersi:a) la sua disponibilità ad arruolare uomini per le importazioni con imbarcazioni;
b) il suo supporto logistico in occasione del trasferimento all'estero dello skipper GL;
c) il suo ruolo nel fornire ospitalità ai sodali bulgari in occasione del loro viaggio in Italia;
d) il suo compito di tenere i contatti con i detenuti, anche alfine di evitare loro possibili collaborazioni con l'A.G.; e) il suo ruolo attivo nel gestire il rapporto, poi sfumato, con OC;
f) la sua piena consapevolezza di fare parte del gruppo criminale allorquando dichiarava al EL IO, parlando in prima persona plurale, che "....siamo stati venduti" con riferimento ai sequestri delle imbarcazioni di cui al capo 20. Significativa è la circostanza, evidenziata dai giudici del merito, della sua totale affezione alle sorti del gruppo allorché proponeva generosamente di dare il suo, pur : modesto, contributo al TO in crisi per i contrasti con i "soci bulgari" e per il fallimento di entrambe le operazioni di importazione, nonché quando si recepisce dalle telefonate con evidenza la sua delusione di non aver potuto incamerare gli utili dell'ultima importazione mancata. 8. 2 Quanto alla posizione del TT UC, sebbene di secondo piano, è parimenti indicativa della sua intraneità all'associazione, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, la sua disponibilità in favore dell'associazione consistita nel reperire gli skiper per la conduzione delle imbarcazioni, destinate al trasporto dello stupefacente, per conto del EL IO e del fratello BI, nell'essersi offerto di partecipare, in prima persona, ad un trasporto via mare, e nell'essersi fatto promotore di altre diverse forme di importazione dello stupefacente per via aerea, o non слу 51 assumendo alcun rilievo la mancata contestazione della commissione di reati fine come . dedotto dal ricorrente. Invero, la consolidata giurisprudenza di legittimità (V. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013 Ud., Rv. 257582) ha affermato che per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è ' necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. Dunque, la stessa esistenza dell'associazione non è determinata dal compimento effettivo dei reati fine, ma dalla mera programmazione del compimento degli stessi, con la conseguenza che, in riferimento alla posizione del partecipe, non rileva se questi abbia o meno partecipato alla commissione di essi, bastando la prova di aderire con il proprio contributo alla finalità dell'associazione, cioè al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. Prova questa che, nel caso di specie, è stata ben evidenziata dai giudici del merito, laddove hanno fatto riferimento agli stretti legami con il fratello IO della conoscenza della natura dei traffici illeciti in cui il medesimo era implicato. Nella stessa direzione interpretativa è l'ulteriore principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 3194 del 15/11/2007 Cc. Rv. 238402) secondo cui in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente". 8. 3. Quanto al quarto motivo, che riguarda il solo TT IO, avente ad oggetto l'eccezione concernente la configurazione del reato di cui al capo 20) da ritenersi, secondo il ricorrente, come tentato e non consumato, se ne deve rilevare la inammissibilità perché non specifico per mancanza di autosufficienza. Difatti, non risulta essere stato sottoposto all'esame della Corte d'appello, atteso che in sentenza ли 52 non viene indicato nella elencazione dei motivi di gravame presentati dall'imputato. Era, dunque onere dell'imputato (dovere di allegazione), dimostrare, eventualmente, che la mancata indicazione del motivo era da addebitarsi ad una omissione del Giudice di appello, producendo l'atto di appello o, quanto meno, indicarlo.
8.4 Viceversa, il quinto motivo, riguardante la eccepita configurazione della scriminante della desistenza volontaria con riferimento al capo 21, anch'esso relativo alla posizione processuale del TT IO, è stato sottoposto al vaglio della Corte meneghina. Orbene, seppure si concorda con la Corte del merito circa l'infondatezza della • censura, non si ritiene, però, la motivazione sul punto aderente al dettato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte. Precisato che la verifica in fatto delle condotte poste in essere dagli imputati è demandata al giudice del merito, essendo riservato a questa Corta esaminare, in R punto di diritto, se quelle acquisite agli atti rientrino nello schema del delitto tentato o si verta in tema di desistenza volontaria, sotto questo profilo in sentenza si è affermato che < in ogni caso, anche se si ritenesse che desistenza vi fosse stata, resterebbero punibili, ai sensi del comma terzo (essendo del tutto pacifico che non si tratti certo di recesso attivo, non avendo gli imputati attuato alcuna condotta che 1 impedisse il solo evento, il trasbordo della cocaina una volta che le barche erano sotto bordo della nave "madre") dell'art. 56 del codice penale che così recita Se il 11 colpevole volontariamente desiste dall'azione soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se un reato diverso” >>. Orbene, rileva il Collegio che la desistenza volontaria è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude ab extrinseco ed ex post l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile (Cass. II 3 marzo 1998, Bakhshkon, CP 1999, 3132; conforme Cass. VI 21.4.2006, RV 264379; vedi anche Cass. I 8.4.1997, Sannino, RPL 1999, 311), e, dunque, la desistenza volontaria è un'esimente di carattere speciale che trova fondamento nella considerazione utilitaristica di politica criminale secondo cui è opportuno mandare impunito il colpevole di un reato tentato per incentivare l'abbandono di iniziative criminose, ovvero, nell'ambito della prevenzione speciale, sulla considerazione che l'agente, il quale volontariamente E desiste, dimostra di possedere una ridotta volontà criminale. Di conseguenza, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell'agente menomandone la libera determinazione (V. anche Cass. V 9.2.1983, Cecilia, CP 1984, 1111, per la quale la desistenza volontaria in tanto costituisce causa sopravvenuta di non punibilità di un'azione esecutiva incompiuta ma già concretante un tentativo punibile, in quanto abbia l'efficacia di impedire non solo : слу 53 gli ulteriori atti esecutivi ma anche l'evento). La desistenza volontaria si differenzia dal recesso attivo in quanto la prima interviene quando s'interrompe l'attività esecutiva, mentre il secondo è ravvisabile quando l'attività esecutiva è compiutamente esaurita e manca solo che l'evento si realizzi, la desistenza volontaria è configurabile quando l'attività esecutiva del reato è ancora in corso, così da impedirne il completamento, e non quando essa è esaurita, nel qual caso è ipotizzabile solo il recesso attivo. Per la sussistenza della desistenza volontaria occorre che la condotta dell'agente, per volontaria iniziativa dello stesso, si sia arrestata prima del completamento dell'azione esecutiva ed abbia impedito l'evento; è necessario, quindi, un comportamento positivo tale da evitare che il tentativo posto in essere abbia determinato il risultato prima voluto. Questa Corte ha anche affermato (Cass. II 21 dicembre 1987, Cavallini, CP 1989, 366; vedi anche Cass. II 25.11.1986, Simone, RP 1987, 944) che la desistenza dell'azione delittuosa non può considerarsi volontaria quando venga imposta da fattori, esterni all'agente, che abbiano impedito od ostacolato il proseguimento dell'azione (conformi Cass. III 7.7.1986, Ferraresi, RP 1987, 232; Cass. VI 26.3.1992, Pellegrini, CP 1994, 929) in sostanza non può configurarsi la desistenza volontaria quando la volontà di non continuare nella fase esecutiva si sia verificata al di fuori di cause estranee alla volontà dell'agente che abbiano reso irrealizzabile la prosecuzione dell'attività diretta alla attuazione del fine antigiuridico, è necessario, per la configurazione dell'esimente che l'interruzione sia stata volontaria (anche se non spontanea) e non imposta da fattori esterni. : Ai sensi dell'art. 56, comma 3, c.p., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioè, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano. Per spiegare la sua efficacia e condurre all'impunità, la desistenza dall'azione non richiede (Cass. 1 2 dicembre 2005, Plivia, RV 233355) necessariamente una spinta psicologica spontanea di autentico pentimento, ma deve presentare il carattere della volontarietà libera ed autonoma, suggerita da motivi di diversa natura e non imposta dall'intervento di fattori estranei all'agente, che rendono irrealizzabile la prosecuzione dell'attività diretta all'attuazione del fine antigiuridico. Nella specie è rimasto acquisito, dalle conversazioni telefoniche intercorse tra i : coimputati, ancorché criptiche ma decifrate chiaramente, che l'azione di trasbordo dello stupefacente dalla nave madre alle imbarcazioni predisposte a tal fine venne interrotta in quanto nelle more gli imputati vennero a conoscenza dell'attività di indagine nei loro confronti e della predisposizione da parte delle Autorità spagnole ed italiane delle attività dirette al sequestro del carico. 54 Ma la condotta, già posta in essere, si trovava in fase pienamente esecutiva ed aveva certamente già assunto i connotati del pieno tentativo di importazione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, avendo i coimputati già preso accordi con i venditori, già fissato vari appuntamenti con la nave "madre"", già acquisito la disponibilità di barche ed equipaggi per il trasbordo della cocaina, già fatto salpare (più volte) le medesime per condurle ai plurimi appuntamenti fissati (V. anche. Cass. IV 14.4.2003, Schiavo, RIDPP 2004, 1279, secondo la quale non costituisce desistenza volontaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56, comma 3, c.p., quella che sia frutto di una scelta sostanzialmente obbligata dell'agente, a fronte di una prosecuzione dell'attività criminosa che si riveli come particolarmente rischiosa). Non è, dunque, condivisibile l'assunto della Corte territoriale che, se anche si considerasse una desistenza volontaria non determinata da fattori esterni, le condotte poste in essere sarebbero comunque punibili, ai sensi del 3° comma dell'art. 56 cod. pen., in quanto quelle condotte non afferiscono ad un reato diverso, ma proprio a quello per cui si procedeva. Se così fosse si sarebbe dovuto applicare la esimente in parola.
8.5 Il sesto motivo, la cui censura è comune anche ad altri ricorsi, riguarda la eccepita insussistenza dell'aggravante della transnazionalità. Si ricorda che l'art. 4 della L. 16 marzo 2006 n. 146, recante l'intestazione Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato trasnazionale, adottati dall'Assemblea generale del 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001>>, ha introdotto una circostanza aggravante qualora alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Si tratta di una circostanza speciale in quanto applicabile solo a determinati reati ritenuti gravi, siccome puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione e al contempo ad effetto speciale in ragione dell'entità dell'aumento di pena previsto, superiore ad un terzo ai sensi dell'articolo 63 comma tre codice penale. Alla operatività dell'aggravante è stato esteso il divieto di bilanciamento con la circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 114 codice penale, previsto, per reati connessi ad attività mafiose, dall'articolo 7 comma 2 decreto legge 13 maggio 1991 numero 152, ad eloquente sottolineatura che della particolare pericolosità attribuita dal legislatore a fatti-reato alla cui realizzazione abbia dato un contributo causale un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, la lettura della norma in parola non può andare disgiunta, in una prospettiva sistematica, all'esame di quella immediatamente precedente che, recando la definizione di reato trasnazionale, è con essa intimamente connessa nell' assumere un ruolo di indubbia centralità nella complessiva impalcatura della disciplina in questione. C 55 5 5 H Come emerge dalla intestazione, la legge numero 146/2006 autorizza la ratifica della convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel corso della conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, correntemente intesa "Convenzione di Palermo" o TOC Convention, scopo della convenzione è quello di promuovere la cooperazione degli Stati-parte per prevenire e combattere il crimine organizzato trasnazionale in maniera più efficace. Il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 146/006 consente, intanto, di affermare che, per conformazione morfologica e strutturale, la transnazionalità non è elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa, ma si atteggia come una peculiare modalità di espressione o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto, a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera. Il reato transnazionale è, dunque, nozione definitoria che si ricava dall'insieme ÷ degli elementi costitutivi di un comune delitto e di quelli specifici positivamente previsti. In particolare, il citato articolo àncora la qualificazione della transnazionalità al concorso di tre distinti parametri, il secondo dei quali, che qui interessa, prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, interpretato dalla giurisprudenza delle sezioni unite nel senso che deve trattarsi di espressione di criminalità in forma organizzata, sicchè è chiaro il rilievo che la dimensione organizzativa è componente coessenziale della complessa fenomenologia criminale in questione. E la circostanza aggravante risulta ritagliata da una delle ipotesi i cui elementi costitutivi si sostanziano, oltre che nel contributo di un gruppo criminale organizzato, nel fatto che è detto gruppo sia impegnato in attività criminali in più di uno Stato, potendosi, pertanto, configurare la predetta circostanza aggravante a condizione che un qualsiasi reato commesso in ambito nazionale, sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, e la commissione sia stata determinata od anche solo agevolata in tutto od in parte dall'apporto deterministico, e non mero coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato transnazionale. Premessa, dunque, la necessaria alterità del gruppo organizzato trasnazionale rispetto al soggetto agente responsabile del reato aggravato dalla trasnazionalità a mente dell'articolo 2, punto a) del TOC , la nozione di "gruppo organizzato" è composita dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato, di cui all'articolo 110 codice di male, e di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 codice penale;
" gruppo organizzato" è certamente un quid pluris rispetto almeno concorso di persone, ma è con certezza un minus rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità di rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per conseguimento di un vantaggio M 56 finanziario o di altro vantaggio materiale ( S.U. sentenza n. 18374 del 31.01.2013, Rv. 255034). Nel caso in esame la sussunzione del fatto, oggetto di indagine nell'ipotesi aggravata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 146 del 2006, deve ritenersi legittima, Confule allo stato delle indagini, con riferimento ai contatti internazionali del LA IO con esponenti di organizzazioni criminali operanti in Sud America ed in altri Stati dell'Europa (Portogallo, Spagna), contatti utilizzati in maniera continuativa vale a dire programmata ossia non estemporanea e occasionale dell'operazione, in riferimento alle importazioni via mare di sostanza stupefacente acquistata presso quelle organizzazioni criminali, che operavano, che con propri mezzi ed uomini, il trasporto dello stupefacente consegnato in mare con trasbordi su altre imbarcazioni alla organizzazione per cui si procede.
8.6 Da ultimo le censure relative alla quantificazione della pena sono da ritenersi inammissibili in quanto non specifiche a fronte di una motivazione resa sul punto dai giudici del merito. Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del : giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 13 gennaio 2004, Palumbo). Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale, in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con la concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'art. 133 c.p. e graduando la pena per ciascuno dei ricorrenti (per TT UC è stato applicato il minimo edittale) tenendo in conto, quanto al reato associativo, il diverso contributo da essi apportato.
9. RICORSO DI DI GI FR (risponde dei reati di cui ai capi 9, 10 a, 12 a, 16 a). Il ricorrente contesta (primo motivo) la sua partecipazione all'associazione di cui al capo 9, adducendo che solo tre episodi di acquisto di sostanza stupefacente dalla predetta associazione, per altro per quantitativi modesti ed in un arco temporale di otto mesi, non rappresentano elementi significativi di prova di inserimento nell'organico di essa con il ruolo di principale e stabile cliente;
denuncia altresì (secondo e terzo motivo), per vizio di motivazione, la ritenuta responsabilità per i reati fine di cui ai capi 10 a e 12 a, deducendo un'errata valutazione delle conversazioni telefoniche intercettate. 9. 1 E' ben vero che, secondo principio, in diverse occasioni affermato da questa Corte (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 15740 del 18/03/2003 Ud., Rv. 226813), può essere ravvisato il vincolo associativo anche tra il fornitore di sostanze stupefacenti e i M 57 venditori al minuto delle stesse sostanze, quando l'attività di questi ultimi sia posta in avvalendosi continuativamente e consapevolmente delle essere risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne parte, perché in questa ipotesi l'attività di spaccio rappresenta un volontario contributo causale fornito alla realizzazione del fine di profitto del sodalizio criminoso, occorrendo cioè, che gli acquirenti a fine di spaccio agiscano con la volontà e con la consapevolezza di operare quali aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, anche se il perseguimento di quest'ultimo non è incompatibile con quello di un interesse personale e può con lo stesso concorrere. Per il caso di specie, al riguardo, la sentenza impugnata appare motivare : adeguatamente e logicamente e non meritano condivisione le censure del ricorrente, essendosi evidenziato da parte della Corte d'appello, quali indici dell'affectio societatis e dell'apporto stabilmente dato dal DI GI al sodalizio, la frequenza e la regolarità dei rapporti, accertata sulla base delle intercettazioni telefoniche (V. pagg. 257 a 260 e da 262 a 263, nonché da 265 a 278), indipendentemente dalla contestazione in concreto di soli tre episodi di acquisto di stupefacente, tra il ricorrente ed il gruppo OV "DI". Tali rapporti, costituiscono secondo i giudici del merito indice della comune appartenenza ad un sodalizio organizzato, finalizzato al commercio di stupefacenti, del quale facevano parte anche diverse altre persone che parimenti acquistavano droga dal gruppo OV per rivenderla al minuto sul mercato locale. Per quanto riguarda l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche si rimanda a quanto già esposto in precedenza in ordine alla posizione di altri ricorrenti. Anche in riferimento alla posizione del DI GI la sentenza pone in evidenza che le conversazioni tra i sodali sono estremamente chiare e sintomatiche, ancorché si sia utilizzato il più delle volte un linguaggio criptico, non dimenticando di riportare un dato probatorio estremamente significativo che è quello del riconoscimento da parte della collaborante EN AS dell'imputato nella persona cui ebbe a consegnare un chilogrammo di cocaina nel marzo del 2006. Sul punto la IF si limita ad evidenziare che tale riconoscimento è avvenuto molto tempo dopo la cessione e solo su ricognizione fotografica, non tenendo conto del rilievo della Corte d'appello che nessuna allegazione di inattendibilità è stata rivolta alla AS, ritenuta, invece, con adeguata motivazione, pienamente credibile sia da un punto di vista intrinseco che estrinseco. 9. 2 I motivi riguardanti (quinto e sesto) il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione e la dosimetria della pena, vanno ritenuti inammissibili per la loro genericità. Ci si riporta alle osservazioni formulate sul punto per le posizioni già trattate, non ritenendo che la sentenza impugnata per quanto riguarda la quantificazione della су 58 S pena possa essere oggetto di censure avendo la Corte d'appello fatte proprie le considerazioni svolte dal GUP e rispondendo alle critiche dei ricorrenti, specie con riferimento al giudizio di rilevante gravità dei fatti contestati. 10 RICORSO DI AK AR (risponde dei reati di cui ai capi 9, 11 a, 15 a, 16 b). L'unico motivo è infondato e determina il rigetto del ricorso. Il principio di diritto (V. tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 40807 del 06/10/2005 Ud. Rv. 232593), affermato da questa Corte, già consolidato in epoca antecedente all'entrata in vigore del novellato art. 143 c.p.p. ai sensi dell'art. 1, lett. b) del D.lgs 32/2014 (che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, ed applicabile al caso di specie in quanto norma entrata in vigore prima della emanazione della sentenza impugnata) è che, se è certo che gli atti processuali tra cui la sentenza vanno tradotti all'imputato alloglotta nella sua - lingua d'origine, diritto pari a quello di essere assistito in udienza da un interprete, è altrettanto certo che quando, però, emerge in concreto che egli ben comprende la lingua italiana tale diritto viene meno, così come stabilito dal comma 4° del novellato art. 143 c.p.p che demanda tale accertamento della conoscenza della lingua italiana all'autorità giudiziaria . E' pur vero che la questione, per il caso sottoposto all'esame del Collegio, è posta diversamente, atteso che si contesta non la mancata traduzione della sentenza ma l'errata traduzione in una lingua asseritamente non conosciuta, ma il principio di diritto su esposto è senz'altro estensibile. Ebbene, dalla lettura della sentenza della Corte d'appello non risulta che il ricorrente abbia sollevato analoga eccezione di nullità della sentenza di primo grado in quanto tradotta in lingua serbo-croata e non nella lingua slovena, adottata, quale lingua ufficiale, sin dal 1991 nel territorio della Slovenia (l'imputato è cittadino sloveno). Or dunque, una lingua o la si comprende oppure no;
su di un piano di pura logica deve ritenersi che, se l'imputato non ha ritenuto di sollevare la stessa eccezione in riferimento alla sentenza di primo grado, avendo proposto contro di essa il gravame di merito è da presumersi, fondatamente, che conoscesse la lingua serbo-croata; d'altronde, non si può non evidenziare che l'imputato è nato nel 1952 e, quando è stata adottata in Slovenia nel 1991 la lingua slovena, aveva l'età di 41 anni, e non si può ritenere verosimile che non conoscesse la lingua serbo-croata, lingua ufficiale, parlata in Slovenia, già prima della sua nascita. су 59 11. RICORSO DI RE IN LE (risponde del reato di cui al capo 19). Relativamente alla censura, avente ad oggetto il vizio di motivazione circa la violazione dei criteri legali di valutazione della prova del reato associativo, posta a base del secondo motivo (il primo riguarda l'eccezione di difetto di giurisdizione della A.G. italiana, già esaminata) ci si riporta alle argomentazioni già esposte in ordine a quella analoga fatta dai ricorrenti TT IO e TT SI con cui se ne è evidenziata l'infondatezza. Va comunque osservato che la doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 19. 1 Passando, quindi, all'esame della seconda parte del secondo motivo, laddove si denuncia il medesimo vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta partecipazione del RE all'associazione di cui al capo 19, l'imputato propone una ricostruzione della vicenda diversa da quella ritenuta in sentenza, dimenticando, però, che i giudici del merito hanno basato la colpevolezza dell'imputato, quale partecipe all'associazione "delle barche", non facendo esclusivo riferimento al rapporto di amicizia tra il RE ed il TT IO (considerato dal ricorrente, diversamente dalla Corte d'appello, come elemento del tutto generico e non significativo), ma a specifici risultati di indagine (il rapporto di amicizia con il TT IO, infatti, è stato assunto solo come spunto investigativo), derivanti, oltre che da intercettazioni telefoniche riguardanti direttamente il RE (differentemente da quanto avvenuto per il NE), dallo stretto e diretto rapporto intercorso con il EV, dalle dichiarazioni rese dal TO IO ( con quarto motivo, sempre in tema di denunciata erronea valutazione della prova, si eccepisce, ma in modo del tutto generico, un omesso controllo da parte dei giudici circa l'attendibilità soggettiva delle dichiarazioni del EL IO), che ha riferito del gruppo dei bulgari interessati, in maniera stabile e continua, alle operazioni di importazione, via mare, della sostanza stupefacente. Dalle intercettazioni emerge chiaramente ( il RE è stato in maniera M 6 60 0 certa identificato nella persona cui i complici si riferivano con il soprannome "Il Lungo") che questa parte "estera" della associazione era costantemente informata ed interessata alla gestione dei vari affari, fino al punto di ordinare la interruzione dei rapporti dopo la scoperta delle indagini in corso da parte delle Autorità spagnole ed italiane sulle attività dell'associazione. Inoltre, si fa riferimento anche ai i servizi di o.s.p., correlati con i risultati delle intercettazioni telefoniche, che hanno evidenziato come i contatti tra i due bulgari con il TO IO ed il TT IO fossero continui e serrati nei momenti cruciali della conclusione delle operazioni di importazione della droga. 11. 2 Si è argomentato che la motivazione pecca di illogicità laddove non tiene conto della circostanza che i "soci" italiani si lamentano, tra loro, del fatto che i "bulgari" non pagavano le "spese", il che sarebbe stato sintomatico della loro estraneità all'associazione. L'osservazione è del tutto irrilevante. La circostanza viene bene spiegata in sentenza nel senso che le lamentele degli italiani (EL IO e LA IO) riguardavano il mancato apporto finanziario dei bulgari a fronte del loro precedente impegno indicativo del totale coinvolgimento nell'associazione. 11. 3 Per l'esame della censura, posta a base del terzo motivo, circa la invocata esimente della desistenza volontaria, si rimanda al paragrafo 18.4. 11. 4 Parimenti infondata è la censura oggetto del quinto motivo del ricorso riguardante la contestazione della ritenuta aggravante dell'ingente quantitativo prevista dall'art. 80 d.P.R. 309/90 (V. parte narrativa) con riferimento al delitto di cui al capo 21 sul rilievo che non è stato operato alcun sequestro, per cui non è stato possibile accertare la quantità dello stupefacente. La quantità di stupefacente contrattata dai sodali dell'associazione con i referenti delle associazioni criminali del Sud America è ti tale rilevanza (1.500 chili) che la questione della sussistenza dell'aggravante in parola non si pone, ancorché non sia stato operato alcun sequestro, emergendo essa, in maniera evidente, dalle intercettazioni telefoniche (Vedi, tra le tante, la conversazione tra EL IO e AT IO del 22.10.2007 riportata a pag. 342 della sentenza). Circa la valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche si rimanda alle argomentazioni in diritto sul punto già esposte dal Collegio, non tralasciando di ricordare che questa Corte ha affermato il principio (Sez. 2, Sentenza n. 44220 del 18/10/2013 Ud.,Rv. 257666) secondo cui, in tema di stupefacenti, il giudice non può fondare il giudizio di sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, sulla base esclusivamente di conversazioni intercettate, se da queste non emergano elementi specifici alla stregua dei quali individuare il raggiungimento della cosiddetta "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in F M 61 milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al - D.M., 11 aprile 2006. Nel caso di specie, come già evidenziato, tali parametri sono chiaramente evincibili dalle richiamate intercettazioni. 11. 5 L'argomento della aggravante della transnazionalità già è stato affrontato con riguardo alla posizione del TT IO, e, stante la identità di censure, la si riporta anche con riferimento all'esame del sesto motivo del ricorso del RE. 11. 6 I motivi riguardanti la quantificazione della pena, ivi compresa la censura circa il ritenuto giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche, sono del tutto non specifici essendo già stati proposti innanzi alla Corte d'appello senza confrontarsi con i rilievi da questa esposti. 12. RICORSO DI OV OL SI L'unico motivo posto a base del ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente valutato le prove a suo carico circa la partecipazione alla c.d. associazione "degli ovulatori" è da ritenersi infondato atteso che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni esposte in motivazione circa la ritenuta responsabilità, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 13. RICORSO DI AR ZA IN ( risponde del delitto associativo di cui al capo 9, in riferimento ai reati fine contestati ai capi 14,15,16,17 e 18 vi era già stata rinuncia al gravame di merito). L'argomento della censura (errata valutazione del reato più grave in riferimento all'applicazione dell'istituto della continuazione) è stato affrontato dalla sentenza alle pagine 613 e segg. La tesi proposta del ricorrente, ancorché suggestiva, non può trovare accoglimento Invero, ancorché si aderisse alla tesi del ricorrente, nel ritenere che la pena massima determinabile per il delitto di cui all'art. 74 co. 2 d.P.R. 309/90 non può superare i vent'anni di reclusione, e ritenuto che la pena massima prevista per il delitto di cui al precedente art. 73 è di vent'anni di reclusione, si dovrebbe affermare che le due norme prevedono una pena massima identica. Se così fosse, si dovrebbe fare ricorso, ai fini della valutazione di maggior gravità tra i reati posti in continuazione, al criterio enucleato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 49007 del 16/09/2014 Ud. Rv. 261425) secondo cui va presa in considerazione la pena del reato con il minimo edittale più elevato, con la conseguenza м 62 che nulla sarebbe cambiato in quanto il delitto di cui al 2° comma dell'art. 74, che prevede la pena minima "non inferiore a dieci anni" rimarrebbe sempre il reato con la pena più grave, a fronte di quella di sei anni di reclusione prevista per delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. E, per altro, applicando altro principio giurisprudenziale di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 38581 del 04/06/2014 Ud., Rv. 262223), secondo cui in tema di reato continuato, ai fini della determinazione della pena base, la violazione più grave deve essere individuata in concreto con riferimento alla pena da infliggere per ciascuna di esse, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e secondo i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., senza alcun riguardo alla valutazione compiuta dal legislatore, al titolo ed alle relative pene edittali, è del tutto evidente che nel caso di specie in concreto il reato associativo è stato ritenuto dai giudici del merito più grave. Per quanto riguarda il secondo motivo circa la contestata sussistenza dell'aggravante del numero dei partecipi all'associazione di dieci o più, prevista dal comma 3° dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ne va ritenuta l'infondatezza. Ciò che, infatti, rileva ai fini della configurazione della suddetta aggravante è l'accertamento, meramente di fatto, del numero dei partecipi di dieci o superiori a dieci, e non l'identificazione analitica di ognuno di essi. E' del tutto evidente che, trattandosi di questione di fatto, essa è sottratta al vaglio del Collegio avendo, per altro, la Corte del merito anche identificato il nominativo del decimo partecipante. 14. RICORSO DI TO EA (risponde della partecipazione al reato associativo di cui al capo n. 19). Va trattato il secondo motivo (il primo riguarda la eccepita incompetenza territoriale già affrontata dal Collegio) che ha ad oggetto le censure di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assunzione di prove decisive, nella specie l'escussione del EL IO (padre del ricorrente). E' pur vero che la Corte milanese sul punto non ha reso specifica motivazione, sebbene si fosse riservata di esaminare la relativa richiesta difensiva, ma va fondatamente ritenuto che la mancata assunzione della prova, ritenuta asseritamente decisiva, sia stata implicitamente motivata. I rilievi formulati dal ricorrente si iscrivono nel più ampio orizzonte della tematica inerente all'ammissibilità della motivazione implicita e all'individuazione del discrimen fra motivazione mancante e motivazione implicita. Il vizio di mancanza di motivazione è infatti da riconoscersi allorché l'impianto giustificativo non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi, anche in relazione alle censure proposte dalle parti, oppure risulti non intelligibile l'itinerario logico esperito dal giudice di merito nella ricostruzione del fatto, ovvero le linee argomentative del discorso се 63 motivazionale si presentino del tutto scoordinate e incoerenti, al punto che risultino assolutamente incomprensibili le ragioni a sostegno del decisum. In giurisprudenza è tuttavia ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza le prospettazioni di parte non menzionate. In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su + una specifica deduzione formulata con il gravame allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza, complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione, non è necessario che giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere il ricorrere del vizio, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei tatti che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva. Sicché ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, come nel caso in disamina, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione (Cass. Sez 2, 19-5-2004 n 29434, Candiano, rv. n. 229220). Ed, infatti, la Corte d'appello, riportando analiticamente gli elementi di prova, evidenziati dal GUP, e confutando le corrispondenti censure difensive, mette in evidenza come la partecipazione del TO RE all'associazione emerga dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP, dallo stretto contatto con il padre IO, indiscusso capo dell'organizzazione delle "barche", e come ricoprisse il compito di supporto logistico del genitore, mostrando in ogni momento la sua disponibilità per ricevere e recapitare plichi per suo conto, oltre ad eseguire compiti di mera esecuzione come il trasporto in auto del AN (lo skiper) all'aeroporto di Veniaia. Questo stretto rapporto, e, soprattutto la consapevolezza che l'esecuzione degli ordini impartitigli dal padre erano strumentali alla operatività dell'associazione, dovendosi escludere, a rigor di logica, che egli non conoscere la natura illecita dei traffici in cui era implicato genitore, vengono ben messi in evidenza dai giudici del merito e fanno ritenere che la richiesta escussione del EL IO è stata ritenuta del tutto superflua, a tacere, poi, della non serena valutazione della stessa per evidenti ragioni di una testimonianza condizionata dallo stretto rapporto di parentela. Quanto alla censura di cui al terzo motivo il ricorrente ripropone una diversa valutazione dei risultati probatori, in particolare si sofferma sulla diversa interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate, offrendo una lettura وف 64 contrastante con quella ritenuta dai giudici del merito, e premettendo una considerazione che non può trovare assolutamente accoglimento: si è affermato che l'assoluzione dal reato fine, di cui al capo 20, comporta che non è possibile individuare quale sia il contributo offerto dal ricorrente al sodalizio criminale, non potendosi esso ricavare da fatti da cui l'imputato è stato riconosciuto estraneo. Sul punto va estesa l'argomentazione già posta a base della dichiarazione di infondatezza di analoga censura esposta dal ricorrente TT UC, laddove si è evidenziato che la stessa esistenza dell'associazione non è determinata dal compimento effettivo dei reati fine, ma dalla mera programmazione del compimento degli stessi, con la conseguenza che, in riferimento alla posizione del partecipe, non rileva se questi abbia o meno partecipato alla commissione di essi, bastando la prova di aderire con il proprio contributo alla finalità dell'associazione, cioè al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. Prova questa che, nel caso di specie, è stata ben evidenziata dai giudici del merito, laddove hanno fatto riferimento agli stretti legami con il padre IO e della conoscenza della natura dei traffici illeciti in cui il medesimo era implicato. Del tutto marginale è il rilievo di dedotta contraddittorietà della motivazione per avere la Corte erroneamente posto a base del convincimento di colpevolezza l'assunto che il ricorrente negli anni di riferimento mantenesse un alto tenore di vita essendosi, invece, documentalmente dimostrato che egli ha sempre percepito reddito da attività lavorative continue e che non fosse corrispondente a realtà che disponesse di un'auto di lusso. La circostanza non è stata riportata dalla Corte come elemento di responsabilità, unicamente ad colorandam culpam quale elemento sintomatico di una ma partecipazione a reati dalla cui commissione si ricavano rilevanti somme di danaro. La censura relativa alla recidiva (quarto motivo) è manifestamente infondata emergendo dalla lettura degli atti che essa non è mai stata contestata all'imputato, né è stata in concreto ritenuta, atteso che nella quantificazione della pena (V. sentenza di primo grado) si fa riferimento alla equivalenza delle concesse attenuanti generiche con l'aggravante contestata, e questa si riferisce a quella di cui al 3° comma dell'art. 73 d.p.R. 309/90, formalmente contestata. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla quantificazione della pena (quinto motivo), con riferimento alla sproporzionalità della pena inflitta rispetto ad altre posizioni processuali ben più gravate, si condivide per congruità ed esaustività la motivazione resa sul punto dalla Corte. In ordine alla eccepita insussistenza dell'aggravante della trasnazionalità la infondatezza deriva dal fatto che questa è stata specificamente esclusa per i reati associativi. Per quanto riguarda la censura relativa alla aggravante del numero dei partecipi ci si riporta a quanto già esposto in precedenza sul punto. ų 65 Da ultimo relativamente al mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione con la condanna subita junitamente al fratello SA, oggetto della sentenza della Corte d'appello di Aix in Provence, nonostante il chiaro collegamento con i fatti per cui si procede, non risulta che sia stata proposta con specifico motivo nel gravame di merito. 15. RICORSO DI AN TI Il ricorso dell'imputato, come già evidenziato in permessa, va dichiarato inammissibile per la formale rinuncia al ricorso espressa dal medesimo. 16. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del AN IA ed al rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti, ad eccezione del NE IN CO, segue la condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali, nonchè, del solo AN, anche al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN IA. Rigetta i ricorsi di AT IO, AT UC, Di GI RA, AR IN SI, HE LA SI, KO RI SS, EL RE e AK AR. Condanna tutti i ricorrenti fin qui indicati al pagamento delle spese processuali ed il solo AN anche al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE LV CO rinvia alla Corte d'appello di LA per nuovo esame. Così deciso in Roma all'udienza del 22 settembre 2015. Il consigliere estensore Il Presidente Claudio D'Isa Gaetanino Zecca Partai DI CA DIZIARICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giovanni RUELety CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITTO IN CANCELLERIA 10 DIC. 2015 IL FUNZION GIUDIZIARIO Giovani RUELLO 6 66 6