Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 settembre 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 2026 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39950 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 14/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 14/12/2021), n.39950 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere – Dott. BOGHETIC Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6878-2020 proposto da: E.P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 6, presso lo studio dell'avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA …
Leggi di più… - 2. Riforma forense - Pag. 1Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: a) regolamenta l'organizzazione e …
Leggi di più… - 3. Farmacie dei servizi: quali limitiRedazione · https://ildiritto.it/ · 16 giugno 2025
L'indennità di accompgamento non fa reddito L'ISEE è l'unico indicatore legittimo per valutare la capacità contributiva nelle prestazioni socio-sanitarie. Gli enti locali non possono applicare criteri discrezionali o extra-normativi per negare o diminuire l'aiuto integrativo per la retta della RSA. In questo quadro, l'indennità di accompagnamento riveste un ruolo particolare. Trattasi infatti di una misura compensativa per la grave disabilità ed esente da IRPEF. Il D.L. n. 42/2016 del resto ne vieta esplicitamente il computo nel calcolo ISEE. Considerarla reddito disponibile quindi è un atto illegittimo. Lo ha precisato il TAR Lecce n. 169-2026. Comune nega l'integrazione della retta RSA …
Leggi di più… - 4. Direttiva del Ministero dell’Interno n. 14100https://www.asgi.it/
Direttiva per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale ex articolo 11 del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unico in materia di Immigrazione. I diversi profili della politica migratoria del Paese e dell'Unione Europea sono stati affrontati negli ultimi anni sotto il poliedrico approccio della dimensione interna della politica di migrazione, della tutela delle frontiere esterne dell'UE e del rafforzamento dell'azione di contrasto al traffico di migranti. In questo quadro sono stati individuati diversi campi di attività su cui concentrare sforzi ed energie con una strategia globale che va dalla riforma …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 5409 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 18/02/2022, (ud. 24/11/2020, dep. 18/02/2022), n.5409 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 449-2020 proposto da: R.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLEMENTINA DI ROSA; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2024, n. 29546Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3877/2024 R.G. proposto da OG. NB., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Morelli (p.e.c.: michelemorelli@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto in Roma, Via del Viminale, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Travia (p.e.c.: niccolotravia@ordineavvocatiroma.org); – ricorrente – contro Oggetto Disciplinare Avvocati Civile Sent. Sez. U Num. 29546 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 15/11/2024 2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; – intimati – avverso la sentenza n. 331/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il …Leggi di più...
- obbligo di motivazione·
- art. 59 l. n. 247/2012·
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/11/2021, n. 42414Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NA AR, nato a [...], il [...], NA DA, nata a [...], il [...], SS RA, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 2/10/2019 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente AB Rosi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio AN, che ha concluso per ìl rigetto dei ricorsi di NA AR e SS RA e per l'inammissibilità del ricorso di NA DA; Penale Sent. Sez. U Num. 42414 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 29/04/2021 udito per il ricorrente NA AR l'avv. William Voarino del foro di Torino, che ha …Leggi di più...
- giudizio di comparazione·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/09/2021, n. 24413Provvedimento: 2441312 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE PIETRO CURZIO - Primo Presidente - ES LI -Presidente di Sezione - Ud. 25/05/2021 - ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - U.P.cam. - Presidente di Sezione - R.G.N. 10188/2020 ADRIANA DORONZO Cor. 24413 Rep. ENRICO MANZON - Consigliere - RT ST - Consigliere - Rel. Consigliere - ANTONELLO COSENTINO IA SI - Consigliere - ID IN - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10188-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI …Leggi di più...
- protezione umanitaria·
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- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/08/2020, n. 23948Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza del 17/4/2018 della Corte di Assise di Appello di Genova emessa nei confronti di IL AR AM, nato in [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Pierluigi Di Stefano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 23948 Anno 2020 Presidente: CARCANO DOMENICO Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 28/11/2019 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Genova con sentenza …Leggi di più...
- giusto processo·
- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo·
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 23948Provvedimento: 23948-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 26 UP 28/11/2019 Giacomo Fumu R.G.N. 23507/2018 Antonella Patrizia Mazzei Giorgio Fidelbo AN Mogini Pierluigi Di AN Relatore - Gastone Andreazza Angelo Caputo Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza del 17/4/2018 della Corte di Assise di Appello di Genova emessa nei confronti di AI RW ME, nato in [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …Leggi di più...
- ragioni·
- dibattimento·
- atti introduttivi·
- assenza dell'imputato·
- giudizio
Versioni del testo
- Titolo I : Principi generali
- Articolo 1Art. 1.
(Ambito di applicazione)
( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1 )
1. Il presente testo unico, in attuazione dell' articolo 10, secondo comma, della Costituzione , si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40 .
(( 6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e' rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione )) 7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere. - Articolo 2Art. 2. (Diritti e doveri dello straniero)
( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1 )
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 , garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Nota all' art. 2:
- La legge 10 aprile 1981, n. 158 , reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro".