Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 4
Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.
L'interrogatorio di indagato detenuto effettuato a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 - bis cod. proc. pen. senza la riproduzione fonografica o audiovisiva prevista dall'art. 141 bis cod. proc. pen., non determina alcuna nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
Il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere. (Fattispecie in cui l'imputato aveva, con i motivi di appello, sollecitato l'acquisizione di prove già oggetto di richiesta in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., respinta con ampia motivazione e la Corte ha ritenuto legittimo l'implicito diniego del giudice di appello che si era riportato alle ordinanze istruttorie di primo grado ed aveva, altresì, rinnovato parzialmente il dibattimento disponendo, però, prove diverse).
La violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità (poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, ma assunta con modalità diverse da quelle prescritte), né ad una ipotesi di nullità (atteso che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod.proc.pen.). (Fattispecie in cui l'esame di un testimone disposto ex art. 507 cod. proc. pen. era stato condotto dal pubblico ministero e non dal giudice in concreto con quanto previsto dall'art. 151, comma secondo, cod. proc. pen.).
Commentari • 2
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1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. Rassegna giurisprudenziale Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento (art. 432) La mancata formazione in contraddittorio del fascicolo ex art. 432 non comporta alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio, non essendo espressamente prevista dal codice alcuna sanzione di tal genere. Per di più, l'udienza di cui all'art. 431 non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, …
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Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 21/03/2025) 11/07/2025, n. 25626 Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente Dott. CIRILLO Pierangelo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 51740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51740 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2741
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 21024/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER CE nato il [...];
avverso la sentenza del 24/01/2013 della Corte di Appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to ROCCO Mauro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 24/01/2013, la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza con la quale, in data 09/07/2012, il Tribunale di Matera aveva ritenuto ER VI colpevole dei reati di tentata estorsione aggravata ai danni di FI IC e HI VI e porto di una cartuccia inesplosa.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. nullità del decreto di citazione a giudizio essendo in esso indicato il Tribunale di Matera in composizione monocratica e l'aula "A" dove tiene udienza il giudice monocratico, laddove a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale in composizione collegiale. Inoltre il decreto di citazione a giudizio era nullo ex art. 429, lett. e) ed f), non essendo stato individuato il giudice competente, l'indicazione del giorno e dell'ora della comparizione. Sia il Tribunale di Matera che la Corte territoriale di Potenza non avevano considerato che la rinnovazione di un atto nullo non era consentita al giudice del dibattimento perché la nullità di un atto determina la regressione del procedimento.
2.2. violazione dell'art. 415 bis c.p.p., perché l'interrogatorio avrebbe dovuto essere verbalizzato, ex art. 141 bis c.p.p., in forma integrale e non riassuntiva, essendo a carico di un imputato detenuto;
2.3. violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c), in quanto il fatto reato non era stato formulato in forma chiara e precisa;
2.4. violazione dell'art. 431 c.p.p., n. 1, per non avere il giudice provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio e senza il contraddittorio;
2.5. violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.p., comma 2, il Tribunale aveva disposto d'ufficio l'esame delle parti offese senza peraltro rispettare le modalità di escussione avendo il Presidente, con ciò violando l'art. 151 disp. att. c.p.p., comma 2, dato subito la parola al Pubblico Ministero per l'esame diretto (pag. 6 sub 2 del ricorso): sul punto, nonostante uno specifico motivo di appello, la Corte aveva omesso ogni motivazione;
2.6. omessa motivazione da parte della Corte territoriale sui seguenti motivi dedotti con l'appello:
a) il Tribunale, non aveva deciso sulla richiesta di sentire NO DO in qualità di imputato di reato connesso ed aveva revocato l'ammissione del teste ER ritenendola irrilevante, dopo che l'aveva ammessa, solo perché il teste non si era presentato;
inoltre non aveva ritenuto di sentire come teste AG CL: pag.
7-8 sub n 3-4-5 del ricorso;
b) il Tribunale non aveva ammesso d'ufficio ex art. 507 c.p.p., altre prove richieste: pag. 8 n 5 del ricorso;
2.6. Inutilizzabilità dei verbali di s.i.t. rese in data 17/05/2010 da HI VI al Pubblico Ministero ed in data 26/05/2010 da FI IC alla Polizia Giudiziaria in quanto resi dopo che, ai predetti, erano state fatte ascoltare e leggere le trascrizioni delle intercettazioni ambientali del 12/11/2009 dichiarate inutilizzabili: pag. 11 ricorso.
2.7. manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte ritenuto attendibili le dichiarazioni delle parti offese le quali, però, avevano reso delle dichiarazioni discordanti tali da inficiare il contenuto della loro narrazione (cfr pag. 22-23 ricorso). La Corte, in modo apodittico aveva ritenuto che le due testimonianze si riscontravano reciprocamente, ma senza alcuna analisi comparativa delle medesime e non aveva considerato che la testimonianza della HI era non solo de relato ma anche neutra sotto il profilo accusatorio.
La Corte aveva accolto la tesi del tribunale secondo il quale lo NO aveva collocato l'ordigno esplosivo mentre il TI era intervenuto, in un secondo momento, come mediatore, per formulare la richiesta estorsiva. Sennonché, la suddetta tesi era stata smentita dal fatto che lo NO era stato assolto, era rimasta senza prova il coinvolgimento di altri soggetti tanto più che era stato proprio il FI a mandare a chiamare l'imputato e a riferirgli che aveva trovato un ordigno inesploso davanti al cancello dell'azienda: peraltro sul contenuto del suddetto colloquio nessuno aveva potuto riferire.
La Corte, poi, non aveva considerato che non era stata fornita alcuna prova, nemmeno indiziaria, della correlazione tra il collocamento della bottiglia incendiaria con un'attività estorsiva e che nessuna indagine era stata effettuata nei confronti del TI. Entrambi i giudici di merito avevano travisato il contenuto del colloquio fra il FI ed il TI il quale si era rifiutato, in modo categorico, di aiutare il FI a rintracciare chi fosse stato l'autore dell'attentato e, all'esito del suddetto colloquio, aveva accettato due cassette di frutta solo per l'interessamento che aveva dimostrato.
La Corte, non aveva valutato il motivo con il quale era stato eccepito che l'intercettazione telefonica del 15/10/2009 tra la HI e tale NO, non poteva ad avere ad oggetto la presunta richiesta estorsiva del TI: tutte le altre conversazioni si erano mostrate irrilevanti. Con il che la Corte aveva omesso di prendere in esame gli elementi favorevoli all'imputato. Infine il ricorrente, sostiene che il reato di tentata estorsione non sarebbe configurabile perché la Corte non avrebbe motivato in ordine al requisito della violenza o della minaccia. Ugualmente insussistente sarebbe il reato di cui all'art. 699 c.p., sia perché è risultato indimostrato che si trattava di una cartuccia con carica esplosiva sia perché non vi era alcuna elemento di prova che consentisse di attribuire all'imputato la collocazione dell'ordigno.
2.9. violazione dell'art. 62 bis c.p., per non avere la Corte concesso le attenuanti generiche con motivazione apparente. DIRITTO
1. Nullità del decreto di citazione a giudizio: la doglianza - illustrata in modo confusionario a pag.
4-5 del ricorso - nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata sotto tutti i profili dedotti.
Da un controllo degli atti processuali è risultato quanto segue. Le medesime eccezioni erano state dedotte davanti al Tribunale il quale con ordinanza del 15/03/2012, le aveva disattese con la seguente motivazione: "non appare accoglibile l'eccezione di nullità del decreto di rinnovazione del giudizio emesso dal Presidente del Tribunale per mancanza della data, in quante tale requisito, pur previsto dalla lettera g) dell'art. 429 c.p.p., non è previsto, poi, a pena di nullità nel comma successivo, nella ipotesi in cui manchi. Rileva, peraltro, il Collegio che la finalità della data è quella di consentire il controllo dei rispetto dei termini a difesa di cui all'art. 429 c.p.p., u.c., che nel caso di specie, come dalle notifiche del provvedimento esibite dalle parti e presenti nel fascicolo per il dibattimento, sono state tutte ampiamente rispettate.
Quanto all'eccepita nullità del decreto originario di rinvio a giudizio emesso dal C.U.P. di Potenza in data 12 ottobre 2011, osserva il Collegio che l'indicazione del Giudice competente non era mancante, ma semplicemente errata ed è stata emendata con sentenza di incompetenza del Tribunale Collegiale di Potenza in data 9 gennaio 2012. Non versandosi quindi in un'ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio, nessun regresso al Giudice originario doveva avvenire.
Con l'atto di appello, a pag. 4, il ricorrente aveva nuovamente ribadito le suddette eccezioni, ma in termini assolutamente generici ed aspecifici essendosi limitato a reiterare la doglianza tralaticiamente senza dedurre alcuno specifico motivo avverso la vera ratio decidendi e cioè la motivazione con la quale il Tribunale aveva rilevato che si trattava di mere irregolarità che non avevano in alcun modo impedito o coonestato il diritto di difesa in quanto i termini erano stati rispettati, il dibattimento si era incardinato, nel giorno previsto, davanti al tribunale in composizione collegiale, alla presenza dell'imputato e dei suoi difensori.
La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione in quanto ha ritenuto la motivazione addotta dal tribunale corretta ed il gravame privo di alcuna sostanziale doglianza in quanto meramente riproduttivo dell'eccezione.
In questa sede, il ricorrente si è limitato a riproporre, alla lettera, la medesima censura dedotta con l'atto di appello: di conseguenza, non può che rilevarsene l'inammissibilità sia perché generica che aspecifica sia perché la motivazione addotta dal tribunale è corretta e non si presta ad alcuna censura.
2. violazione dell'art. 415 bis c.p.p., la censura è manifestamente infondata. Sul punto, infatti, si deve ritenere corretta la decisione assunta dal tribunale con l'ordinanza del 15/03/2012 - e confermata dalla Corte territoriale - con la quale ha disatteso l'eccezione sul rilievo che nessuna norma prevede la nullità. La suddetta decisione è del tutto conforme al principio di diritto enunciato dalle SSUU con sentenza n 39061/2009 Rv. 244327 secondo il quale "in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, ne' in termini di inutilizzabilità ne' di nullità". Questa Corte, poi, successivamente ha chiarito che "la regola dell'inutilizzabilità per l'omessa riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, svolto fuori udienza, di persona detenuta è circoscritta al solo ambito cautelare, ma non ha alcuna rilevanza nell'ambito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale": Cass. 17422/2011 Rv. 250322.
3. violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c): anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata e l'ordinanza pronunciata sul punto dal tribunale e confermata dalla Corte territoriale, non si presta ad alcuna censura.
Infatti, non è chiaro il motivo per cui il fatto non sarebbe stato contestato in modo chiaro: sul punto è sufficiente il rinvio alla semplice lettura dell'articolato capo d'imputazione per avvedersi della manifesta infondatezza della doglianza.
4. violazione dell'art. 431 c.p.p., n. 1: l'ordinanza del 15/03/2012 - ribadita e confermata dalla Corte territoriale - ha disatteso l'eccezione con la seguente motivazione: "La mancata formazione in contraddittorio del fascicolo ex art. 432 c.p.p., da ultimo, non comporta alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio, non solo perché non è espressamente previsto dal Codice, ma anche perché dal verbale stenotipico di udienza non è emersa alcuna specifica richiesta esplicita delle parti finalizzata alla fissazione di un'udienza ad hoc".
La suddetta motivazione deve ritenersi corretta anche alla stregua del seguente principio di diritto, che qui va ribadito, secondo il quale "non sussiste la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddicono delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p., non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 c.p.p.": Cass. 12014/2010 Rv. 246705.
5. violazione dell'art. 151 disp. att. c.p.p., comma 2: il ricorrente, più che dedurre la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. si duole del mancato rispetto delle modalità di assunzione dei testi IO e FI nel senso che, essendo stata la testimonianza disposta d'ufficio, l'esame avrebbe dovuto essere condotto dal Presidente del Tribunale ex art. 151 disp. att. c.p.p., comma 2, laddove, invece, l'esame era stato condotto prima dal
Pubblico Ministero e, poi, dai difensori.
Da un controllo degli atti processuali è risultato che, in effetti, la testimonianza dei suddetti testi, fu disposta d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., del tutto legittimamente, dal tribunale con ordinanza del 15/03/2012 (pag. 31 del verbale di stenotipia) e l'esame si svolse all'udienza del 03/05/2012 dove, a seguito dell'eccezione della difesa che aveva evidenziato che a condurre l'esame avrebbe dovuto essere il Presidente, il Tribunale demandò "alle parti gli adempimenti relativi alla cross examination", invitando il Pubblico Ministero ad iniziare l'esame. Nessuna eccezione o riserva di impugnazione risulta dal verbale. Indubbiamente, il Tribunale non ha rispettato la formalità di assunzione prevista dall'art. 151 disp. att. c.p.p., comma 2. Tuttavia - a parte che, avverso la decisione del tribunale di demandare l'esame direttamente al Pubblico Ministero, la difesa non sollevò più alcuna obiezione - costituisce pacifico principio di diritto quello secondo il quale l'inosservanza delle formalità prescritte per l'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti non da causa ne' ad alcuna nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen., ne' ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge bensì con modalità diverse da quelle prescritte: Cass. 13791/2011 riv 249890; Cass. 38271/2008 riv 242025. 6. violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.: con la censura illustrata al 2.5. della presente parte narrativa, il ricorrente, in pratica, ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 507 - 603 cod. proc. pen. per non avere la Corte, da una parte,
motivato sulle doglianze dedotte con i motivi di appello proposti avverso le ordinanze con le quali il Tribunale aveva disatteso le prove che esso ricorrente aveva chiesto fossero acquisite d'ufficio, e, dall'altro, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 cod. proc. pen. al fine di acquisire quelle prove.
La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, va rilevato che il Tribunale, all'udienza del 21/06/2012, dapprima revocò l'ammissione della testimonianza del teste ER precedentemente ammesso ex art. 507 cod. proc. pen. (pag. 4 del verbale di stenotipia della suddetta udienza) e, poi, con ulteriore ordinanza, rigettò tutte le richieste istruttorie dell'imputato - formulate ex art. 507 cod. proc. pen. - con motivazione amplissima spiegando, per ogni prova richiesta, le ragioni per le quali erano ininfluenti (pag. 12 del verbale di stenotipia della suddetta udienza).
L'imputato, con l'atto di appello (pag. 7 ss), si dolse delle suddette ordinanze adducendo una serie di motivi per i quali, a suo giudizio, le prove di cui aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., avrebbero dovuto essere ammesse. La Corte territoriale, pur avendo dato atto del suddetto motivo di doglianza (pag. 1 della sentenza impugnata), in realtà, non si pronunciò espressamente: tuttavia, con ordinanza del 21/12/2012, dispose la rinnovazione parziale del dibattimento ordinando l'acquisizione degli atti irripetibili concernenti il rinnovamento della bottiglia e del proiettile nonché il riesame del FI, ossia una delle due parti lese.
In questa sede, il ricorrente ha dedotto, la violazione degli artt. 507 - 603 cod. proc. pen. nei termini di cui si è detto.
In punto di diritto, i principi ai quali attenersi sono i seguenti. Gli artt. 507 - 603 cod. proc. pen. stabiliscono che il giudice di primo grado o quello di appello possono procedere all'assunzione ex officio delle prove ove tale adempimento risulti "assolutamente necessario", dovendosi intendere con tale locuzione, il caso in cui non sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova e, quindi, quando la prova sia decisiva: SSUU 41281/2006 riv 234907.
Pur trattandosi di un potere discrezionale, la scelta fra il disporre o no l'acquisizione d'ufficio è soggetta ad un obbligo specifico di motivazione che, in quanto tale, può essere sottoposto al controllo di legittimità: ex plurimis Cass. 25157/2010 riv 247785. Peraltro, è stato precisato che:
- il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria:
Cass. 24430/2010 Rv. 247366;
- in particolare, relativamente al giudizio di appello, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ne deriva che, mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento: ex plurimis Cass. 15320/2009 riv 246859 - Cass. 47095/2009 riv 245996. Infatti, l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità: Cass. 5782/2006 rv. 236064;
Cass. 40406/2009 Rv. 245009. Quest'ultima precisazione ha una refluenza importante quanto ai limiti in cui può essere proposto il ricorso per cassazione atteso che, nel caso in cui la parte assuma il carattere di decisività di una prova documentale di cui non ne ha la disponibilità e che non sia stata prodotta in giudizio, la suddetta parte potrà censurare, in sede di legittimità, per carenze e vizio logico di motivazione la sentenza del Giudice di merito che abbia deciso senza motivare su questo punto o motivando in modo "manifestamente illogico", ma non potrà dolersi della "mancata assunzione" della prova in questione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e ciò perché questa censura non può essere dedotta da chi non appare legittimato a prospettarla, in quanto il testo della norma invocata prevede "la mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma 2": appare quindi evidente come l'omissione debba essere dedotta dallo stesso soggetto processuale, che aveva prospettato la necessità di esperire tale mezzo istruttorio: ex plurimis Cass. 4464/2000 riv 215809; Cass. 9763/2013 riv 254974. Ora, applicando alla fattispecie in esame, i suddetti principi, è del tutto evidente che la doglianza, nella parte in cui ha dedotto la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale assunto le prove di ufficio, è inammissibile in quanto l'art. 606 c.p.p., lett. d) prevede il ricorso per cassazione solo relativamente alla "mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma 2": e il caso di specie non rientra nella suddetta fattispecie. Resta, quindi, da valutare l'omessa motivazione sul motivo di appello dedotto avverso le ordinanze reiettive del Tribunale. Anche su quest'ultimo aspetto, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura.
Infatti, da una parte, la Corte, ha fatto proprio il contenuto delle ordinanze impugnate, respingendo così i motivi dedotti dall'appellante, in quanto "le ragioni difensive articolate nell'atto di gravame sono meramente riproduttive di quella già dedotte dinanzi al tribunale di Matera e da questo respinte con un iter motivazionale suscettivo di ratifica da parte di questa Corte" (pag. 2 sentenza impugnata).
Dall'altra parte, come si è detto, la Corte, pur rinnovando parzialmente il dibattimento, con ordinanza del 21/12/2012, non ha ritenuto di acquisire ex officio quelle prove indicate dall'imputato:
il che significa che, sia pure implicitamente, ancora una volta, ritenne che quelle prove non fossero assolutamente necessarie e cioè avessero una valenza tale che, ove assunte, avrebbero determinato una diversa conclusione del processo: il che trova conferma anche nella lettura dei motivi di ricorso dedotti in questa sede, con i quali il ricorrente, al di là di stigmatizzare l'omessa pronuncia e ripetere, tralaticiamente, che si trattava di prove necessarie, non ha spiegato perché lo fossero e cioè per quali motivi avrebbero avuto una valenza tale da inficiare il giudizio di colpevolezza ritenuto da entrambi i giudici di merito con una motivazione - come si dirà - evidenziante l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità: da qui anche la genericità del motivo.
7. Inutilizzabilità dei verbali di s.i.t. rese da HI e FI: la Corte ha disatteso la medesima eccezione rilevando che il Pubblico Ministero - come si desumeva dai verbali delle udienze del 3 e 17/05/2012 - si era astenuto dall'utilizzare le dichiarazioni predibattimentali ai fini delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen.. In questa sede, il ricorrente ha contestato la suddetta motivazione obiettando che, alle pag. 10-17-53 del verbale dell'udienza del 17/05/2012, e alla pag. 3 del verbale dell'udienza del 03/05/2012, il Pubblico Ministero aveva effettuato delle contestazioni ai testi FI (udienza 17/05/2012) e HI (udienza 03/05/2012), avvalendosi delle dichiarazioni rese da costoro nella fase delle indagini preliminari.
Da un controllo dei verbali d'udienza indicati rispettivamente dal tribunale e dal ricorrente è risultato che, in effetti, il Pubblico Ministero non ha mai utilizzato per le contestazioni il contenuto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili. È vero, però, che ha utilizzato per alcune contestazioni, le dichiarazioni rese dai suddetti testi in sede di sommarie informazioni durante la fase delle indagini preliminari. Ora, sul punto, va osservato che la tesi del ricorrente secondo la quale l'inutilizzabilità delle intercettazioni travolgerebbe anche le dichiarazioni rese, successivamente, dai suddetti testi del tutto autonomamente davanti alla Polizia Giudiziaria, è priva di fondamento giuridico perché, una cosa è il contenuto delle intercettazioni, altra e ben diversa cosa sono le dichiarazioni che un teste rende davanti agli organi inquirenti assumendosene tutta la responsabilità, altra e diversa cosa sono ancora le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento nel contraddittorio fra le parti. Infine, a tutto concedere, va osservato che il ricorrente non spiega - sulla base della cd. prova di resistenza - quale rilevanza possano avere quelle quattro contestazioni nell'ambito di esami testimoniali lunghi, articolati e complessi nel corso dei quali i suddetti testi, in pratica - come risulta da entrambe le sentenze - hanno ampiamente confermato la tesi accusatoria: sul punto, si rammenti, poi, che il teste FI e cioè colui che denunciò il fatto, fu nuovamente esaminato dalla Corte territoriale la quale, sostanzialmente, ha motivato proprio sulle dichiarazioni rese nuovamente nel corso del dibattimento in appello.
8. manifesta illogicità della motivazione: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Dalla lettura congiunta di entrambe le sentenze di merito, si evince che:
- FI IC - socio dell'azienda agricola HI VI s.r.l. sita in Scanzano Ionico - la mattina del 20/10/2009 rinvenne un ordigno "costituito da una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile cui era vincolata con nastro adesivo una cartuccia inesplosa cal. 30 marca FC Fiocchi SPRG - 06 posto in corrispondenza della massicciata antistante il cancello d'ingresso": sporse denuncia presso il locale Commissariato di Polizia alle ore 17,30 di quello stesso giorno dopo aver provveduto "tuttavia, subito dopo il suo rinvenimento a custodire l'ordigno in questione nel vano caldaia ove, per l'appunto, è stato rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria operante, già presente sul posto al momento del ritorno del FI dai mercati generali di Taranto";
- il FI dichiarò che, dopo aver cercato di assumere di informazioni, dopo qualche tempo, si presentò in azienda l'imputato il quale, allorché il FI gli chiese "che cos'è quella cosa, chi è stato?", rispose che NO DO aveva intenzione di incendiare il capannone ma che lui avrebbe potuto interporre i suoi buoni uffici se gli fosse stata versata subito la somma di Euro 2.000,00 oltre ad Euro 300,00 al mese;
- il FI, temporeggiò, dicendo che avrebbe dovuto parlarne con la socia HI: dopo qualche giorno, il TI tornò in azienda per conoscere la risposta ma il FI oppose un netto rifiuto;
- la HI, alla quale il FI aveva confidato ogni cosa, ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese da costui;
- il TI si è difeso non negando di avere avuto un colloquio con il FI ma affermando che sarebbe stato costui a parlargli dell'ordigno ed a sollecitarne l'intervento al fine di evitare pregiudizi all'azienda della HI, al che egli rispose che, in considerazione dei suoi precedenti penali, non aveva alcuna intenzione di rimanere coinvolto in quella vicenda. Il suddetto compendio probatorio ha evidenziato, quindi, due pacifici ed incontestati dati oggettivi:
a) presso l'azienda della quale era socio il FI, fu posto in essere un attentato minatorio con evidenti scopi estorsivi come desumibile dalla circostanza che, come riferito dalla HI e confermato dal dott. Cirelli - commissario di P.S. di Scanzano Ionico - "in quei giorni si bruciavano i magazzini, si dava fuoco ai magazzini"; un riscontro lo si ha, poi, nel contenuto delle drammatiche conversazioni intercettate il 15/10 (fra FI e HI) ed il 6/11/2009 (fra la HI e tale NO) e riportate integralmente a pag. 8 ss della sentenza di primo grado: il che consente di disattendere subito - senza necessità di ulteriore motivazione - la doglianza del ricorrente secondo la quale non ci sarebbe ne' la prova della correlazione tra il collocamento della bottiglia incendiaria e l'attività estorsiva ne' la prova della violenza o minaccia, ne' la prova della sussistenza del reato di cui all'art. 699 cod. pen.. b) il TI - come egli stesso ha riferito ed ammesso - ebbe un colloquio con il FI avente ad oggetto proprio l'attento in questione.
Questi essendo i fatti, il problema principale che poneva il processo era quello di stabilire se le dichiarazioni accusatorie del teste FI e quelle della HI fossero o no attendibili o, se, invece, fosse credibile il TI.
L'attendibilità del FI e della HI è stata ampiamente valutata da entrambi i giudici di merito i quali, all'unisono, sulla base di molteplici indici di natura logica e fattuale, hanno concluso sostenendo che i suddetti testi avevano reso dichiarazioni attendibili in quanto non "ispirate da alcun intento calunniatorio nei confronti del prevenuto e si caratterizzano per contributi narrativi precisi, orientati nel tempo e nello spazio ed esenti da contraddizioni logiche o fattuali, e, per di più, si convalidano reciprocamente di guisa che, stante uno scrutinio positivo sull'attendibilità intrinseca dei loro autori, esse ben possono supportare il giudizio di responsabilità penale ...". La Corte ha anche rilevato che ai testi "non sono state mosse contestazioni di rilievo .... e ciò costituisce l'indice di maggiore rilevanza nel giudizio sulla loro credibilità generale ...": pag. 3 sentenza di appello;
pag. 13 sentenza di primo grado ove il Tribunale, a conferma dell'attendibilità dei testi (che, non animati da alcun rancore, avevano reso dichiarazioni lineari e concordanti), osserva che non volevano denunciare il TI ma furono in pratica costretti a farlo "solo ed esclusivamente a seguito dell'attività di intercettazione effettuata a loro insaputa, nella loro auto e sulle utenze a loro in uso", non si costituirono parti civili e, "almeno all'inizio sono apparsi alquanto reticenti, nel voler denunciare all'A.G. il fatto patito, cercando al contrario, di trovare, almeno in un primo tempo, una protezione ed un rimedio alla minaccia, chiedendo informazioni ad un non meglio sottobosco criminale locale, piuttosto che riferire tutti i dati in loro possesso all'A.G.". La suddetta motivazione, sul punto, non si presta ad alcuna censura, tanto più ove si consideri che lo stesso ricorrente, al di là di generiche, irrilevanti e spesso confuse contestazioni su pretese contraddizioni fra le dichiarazioni del FI e quella della HI (cfr pag. 22-23 del ricorso) - che, peraltro, trovano un'agevole spiegazione proprio in quel comportamento tenuto all'inizio dai medesimi quando, come evidenziato dal Tribunale, speravano di potere gestire la vicenda da soli - nulla ha potuto o saputo replicare.
Se, quindi, le dichiarazioni accusatorie dei testi sono da ritenersi attendibili, non resta che valutare la motivazione addotta dalla Corte in ordine alla tesi difensiva.
Sul punto, va dato atto che la Corte (pag. 5 sentenza) ha ampiamente analizzato la spiegazione alternativa fornita dall'imputato ma l'ha disattesa con plurimi argomenti di natura logica e fattuale che, in quanto congruamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Il ricorrente (pag. 24 ss), in questa sede, ha dedotto un preteso travisamento del fatto ed ha sostenuto che la Corte non avrebbe valorizzato una serie di intercettazioni ed altri elementi emersi nella svolta istruttoria.
La doglianza, nei termini in cui è stata dedotta è, però, infondata essendo sufficiente replicare che:
a) entrambi i giudici di merito non sono incorsi in alcun travisamento in ordine all'intercettazione del 15/10/2009 in quanto quella intercettazione è stata utilizzata dal Tribunale come conferma del fatto che era stato chiesto il "pizzo" e che la HI riferì al suo interlocutore "NO" una frase (MI ha detto: qua è il problema, falli venire e gli diamo le chiavi del magazzino, provassero loro a lavorare e a vedere che cosa riescono a tirare fuori da qua dentro") identica a quella riferita, poi, in sede di esame dibattimentale: il Tribunale, infatti, espressamente scrive che la HI al "NO", non fece il nome del TI (pag. 9 sentenza di primo grado);
b) non è chiaro per quali ragioni i giudici di merito avrebbero dovuto attardarsi sul contenuto di indagini (intercettazioni;
annotazioni di servizio) assolutamente neutri dal punto di vista investigativo come riconosce lo stesso ricorrente. Il ricorrente, infine, lamenta che la Corte non aveva risposto alla censura con la quale aveva dedotto in appello che non vi fosse alcuna prova per sostenere - come aveva fatto il Tribunale - che egli avesse agito in concorso con altri.
La questione è priva di alcuna concreta rilevanza giuridica e fattuale: il Tribunale ha solo preso atto che, sulla base della versione dei fatti resa dal FI, il TI si era presentato come un intermediario e la Corte ha confermato la suddetta impostazione avendo affermato che l'imputato si presentò al FI "come latore della richiesta estorsiva" (pag. 5 sentenza impugnata): tale comportamento, integra, come correttamente ritenuto prima dal tribunale (pag. 13) e poi dalla Corte (pag. 5) gli estremi della condotta estorsiva essendo ad essa "estranea il mero fine altruistico o solidaristico".
In conclusione, la sentenza impugnata, letta in uno con la sentenza di primo grado, non si presta ad alcuna censura avendo entrambi i giudici di merito - dopo avere, da una parte, rigorosamente osservato i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi parti offese e, dall'altra, puntualmente disatteso la tesi difensiva alternativamente prospettata - ritenuto l'imputato colpevole del reato ascritto con motivazione logica, congrua ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità.
9. violazione dell'art. 62 bis cod. pen.: anche la suddetta doglianza va disattesa in quanto la motivazione addotta dalla Corte (pag. 6) deve ritenersi ampia e congrua e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. 10. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013