Articolo 51 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 51.

(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.

Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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