Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, sono cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso. (Fattispecie, di ritenuta sussistenza del requisito, relativa a decreto di sequestro di non meglio precisata documentazione attinente ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e al delitto di bancarotta fraudolenta).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2009, n. 22058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22058 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 626
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2367/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RT NO, nato a [...] il 6 aprile del 1941;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Vicenza del 31 ottobre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Barilà Francesco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale del riesame di Vicenza rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di RT NO, diretta ad ottenere l'annullamento della perquisizione e del conseguente decreto di sequestro probatorio di documentazione effettuato dalla polizia giudiziaria in suo danno, quale indagato per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e bancarotta fraudolenta. Secondo l'ipotesi accusatoria l'attuale ricorrente, insieme con altri correi, aveva coordinato l'attività di due aziende operanti nel settore del commercio delle pelli nel senso che l'una (La Grifo Trading) aveva importato da Paesi extracomunitari pelli grezze, in regime di esenzione IVA, e le avrebbe rivendute alla Conceria Tris di cui era amministratore l'attuale ricorrente, incassando l'IVA poi non versata all'Erario dalla Grifo e messa in detrazione dalla Conceria Tris. Il debito IVA, accumulato dalla Grifo, era stato posto a fondamento dell'istanza di fallimento avanzata dal pubblico ministero, ed aveva determinato anche la configurabilità del reato di bancarotta a carico degli amministratori della società fallita.
Ricorre per cassazione l'indagato denunciando:
la violazione degli artt. 257 e 324 c.p.p. per la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità ed alle esigenze probatorie che non risultano indicate.
IN DIRITTO
Giova premettere che in questo processo, a differenza di altro analogo processo trattato in questa stessa udienza, il ricorrente non ha posto alcuna questione attinente alla necessità della convalida del sequestro operato dalla polizia in esecuzione del provvedimento del pubblico ministero. Secondo l'orientamento di questa corte (Cass.N. 4263 del 2006; n. 26679 del 2003), quando il pubblico ministero nel decreto di perquisizione ha indicato solo genericamente le cose da sequestrare rimettendo la concreta individuazione delle stesse alla valutazione della polizia giudiziaria, il sequestro deve essere convalidato trattandosi in sostanza di un sequestro disposto dalla polizia giudiziaria. L'eventuale omessa convalida non può essere fatta valere con il riesame perché, a norma dell'art. 355 c.p.p., in materia di sequestro probatorio operato dalla polizia può essere impugnato solo il decreto di convalida. Pertanto trattandosi di mezzo d'impugnazione soggetto, in quanto tale, al principio di tipicità, il riesame non potrebbe estendersi ad un'eventuale mancanza di convalida, peraltro non dedotta dalla parte e non risultante dagli atti accessibili alla corte. L'eventuale omessa convalida, rendendo inefficace il sequestro, autorizza la parte a chiedere al pubblico ministero la restituzione delle cose sequestrate attivando la procedura di cui all'art. 263 c.p.p., commi 4 e 5. Ciò premesso, si rileva che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il decreto di sequestro, come risulta dall'ordinanza impugnata, ha avuto ad oggetto la ricerca e l'eventuale sequestro di documenti pertinenti ai reati ipotizzati ossia ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati tributari ed al delitto di bancarotta fraudolenta.
In tema di sequestro probatorio, il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non deve essere considerato in termini esclusivi di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti anche in forma indiretta. Sono pacificamente cose pertinenti al reato tutte quelle che, pur non essendo in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso.
Nella fattispecie per dimostrare l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture e per ricostruire il volume d'affari di una società fallita, ai fini della dimostrazione dell'ipotizzato delitto di bancarotta, poteva astrattamente essere utile qualsiasi documento. In tema di sequestro probatorio relativo a reati che impongono la ricostruzione del volume d'affari di un determinato soggetto, come ad esempio i reati tributari e quelli fallimentari, secondo l'orientamento di questa corte (Cass. n. 27508 del 2008), il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa alla sola tipologia dell'atto o del documento da apprendere, riservando ad un momento successivo l'individuazione di quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto (conf. Cass. N. 3123 del 1996;
n. 21318 del 2002). In definitiva la pertinenza di ciascun documento in ipotesi del genere non può essere stabilita preventivamente, ma solo a seguito di una valutazione complessiva del materiale sequestrato.
La finalità in concreto perseguita dal sequestro risulta indicata, sia pure genericamente, nel provvedimento ed è stata meglio esplicitata e chiarita dal tribunale, il quale, in forza del generale potere integrativo della motivazione che spetta a qualsiasi giudice dell'impugnazione, poteva legittimamente integrare la motivazione del provvedimento di sequestro, con l'analitica specificazione delle esigenze probatorie genericamente enunciate dal pubblico ministero (cfr per tutte: Cass. N. 45212 del 2007). Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009