Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 maggio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 2023 |
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Giurisprudenza • +500
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- contraddittorio preventivo·
- giurisdizione tributaria·
- art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE·
- prova di resistenza·
- giudizio di prognosi postuma·
- tributi armonizzati·
- art. 12 co. 7 l. 212/2000·
- violazione diritti di difesa·
- invalidità atto impositivo·
- onere della prova
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di altre imposte indirette
- Art. 1. (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). 1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990 ;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou' charaktera in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito;
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 96-bis del TUIR abrogati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dall' art. 2, comma 1, n. 9), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 .
"3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.
4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all' art. 7, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio.
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1". - Art. 2. (Disposizioni in materia di cessioni di beni
e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge
n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 730 del 1976). 1. Qualora le attestazioni di cui all' articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n.648 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme gia' versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 20 settembre 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , recante: "Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976":
"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune".