Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 maggio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 2023 |
Commentari • 250
- 1. Contraddittorio preventivo,https://www.fiscooggi.it/
- 2. induttivo E Studi Di Settore: Quando È Legittimo E Come Difendersi Con L’Avvocato TributaristaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 gennaio 2026
Introduzione L'accertamento analitico-induttivo rappresenta uno degli strumenti più insidiosi del controllo fiscale italiano. Esso consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dichiarato da un contribuente basandosi non solo sulle evidenze analitiche delle scritture contabili, ma anche su presunzioni e ricostruzioni indirette dei ricavi . In altre parole, il Fisco può colmare le lacune o incongruenze contabili con ragionamenti induttivi, purché fondati su elementi gravi, precisi e concordanti (ex art. 2729 c.c.) . Questa metodologia di accertamento, tipicamente disciplinata dall'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973, si affianca ai tradizionali accertamenti …
Leggi di più… - 3. Obbligo di invito al contraddittorio,https://www.fiscooggi.it/
- 4. Aggiornati i diritti di usufrutto 2025Redazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 gennaio 2025
- 5. Accertamento Iva Nei Lavori Edili: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 dicembre 2025
L'accertamento IVA nel settore dei lavori edili è una delle forme di controllo fiscale più frequenti e aggressive. Quando l'Agenzia delle Entrate analizza l'attività di imprese edili e artigiani, tende spesso a ricostruire il volume d'affari in modo induttivo, basandosi su presunzioni, incongruenze contabili o elementi indiretti, trasformando stime teoriche in presunti ricavi non dichiarati. È fondamentale chiarirlo subito: irregolarità formali o incongruenze contabili non equivalgono automaticamente a evasione IVA. Molti accertamenti IVA nel settore edile sono viziati da errori tecnici e giuridici e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se affrontati con una difesa …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2025, n. 21271Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 21271 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 25/07/2025 Sezione Tributaria rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sul metro di giudizio da adottare - viste anche “la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale”, nonché la mancanza di precise indicazioni “su quanto a fondo ci si debba spingere” - nella valutazione della prova di resistenza e delle difese addotte dal contribuente. Osservano, segnatamente, i giudici rimettenti che: • ferme talune specifiche previsioni di legge, almeno fino alla recente introduzione dell'art. 6 bis nella …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/12/2015, n. 24823Provvedimento: |24823 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Tributi accertamento contraddittorio - Primo Pres.te f.f. - Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI endoprocedimentale obbligo sussistenza - condizioni. -Presidente Sezione- Dott. MARIO CICALA Ud. 06/10/2015 - PU -Presidente Sezione- Dott. GIOVANNI AMOROSO from 248R.G.N. 25162/2013 Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere - Dott. AURELIO CAPPABIANCA Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere - Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Dott. CAMILLA DI IASI -Consigliere - Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - ha …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 13/09/2024, n. 3833Provvedimento: Sentenza n. 3833/2024 Depositato il 13/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 09/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NO OM DI, Presidente BELLANTONI ELVIRA, Relatore BELMONTE MARIA TERESA, Giudice in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2134/2023 depositato il 12/05/2023 proposto da CO - CF_CO Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 10/06/2024, n. 3799Provvedimento: Sentenza n. 3799/2024 Depositato il 10/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 18/04/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: FORGILLO EU, Presidente PERNA DANIELE, Relatore LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice in data 18/04/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5631/2023 depositato il 04/10/2023 proposto da Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 25/07/2025, n. 3559Provvedimento: Sentenza n. 3559/2025 Depositato il 25/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica: VA RI GR, Giudice monocratico in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 6619/2024 depositato il 16/12/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Campania Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di altre imposte indirette
- Art. 1. (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). 1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990 ;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou' charaktera in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito;
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 96-bis del TUIR abrogati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dall' art. 2, comma 1, n. 9), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 .
"3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.
4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all' art. 7, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio.
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1". - Art. 2. (Disposizioni in materia di cessioni di beni
e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge
n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 730 del 1976). 1. Qualora le attestazioni di cui all' articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n.648 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme gia' versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 20 settembre 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , recante: "Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976":
"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune".