Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 maggio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 2023 |
Commentari • 298
- 1. Contraddittorio endoprocedimentale e obbligo di invito ex d.l. CrescitaPierpaolo Gori · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Contraddittorio endoprocedimentale e obbligo di invito ex d.l. Crescita[1] di Pierpaolo Gori Sommario: 1. Il diritto al rispetto del contraddittorio endoprocedimentale tributario: ambito di applicazione - 2. Il termine dilatorio del 7°comma, art.12 legge 27 luglio del 2000 n.212 (Statuto del contribuente) e il suo assestamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - 3. Corte di Giustizia e ricostruzione del “right to be heard” quale diritto fondamentale: sua rilevanza nei tributi armonizzati - 4. Sviluppi recenti eurounitari sul diritto di difesa e di accesso al fascicolo - 5. Coordinamento dal 1° luglio 2020 tra “invito obbligatorio” al contraddittorio ex art.5 ter del d.lgs. …
Leggi di più… - 2. Accertamento Su Margini Anomali: Le Difese Più Efficaci Con L’avvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 dicembre 2025
L'accertamento su margini anomali è una delle contestazioni fiscali più utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per ricostruire ricavi presunti e contestare la redditività dichiarata di un'impresa o di un professionista. Quando i margini risultano inferiori rispetto a quelli “attesi” o medi di settore, l'Ufficio tende a presumere evasione o ricavi occultati, spesso senza considerare la reale dinamica economica dell'attività. 👉 Ma è fondamentale chiarirlo subito: un margine basso o irregolare non è di per sé prova di evasione. Molti accertamenti basati sui margini sono errati, sproporzionati e ribaltabili. Difendersi è possibile, ma serve una strategia tecnica, tempestiva e ben costruita, …
Leggi di più… - 3. Contraddittorio preventivo, opportunahttps://www.fiscooggi.it/
- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 34369 del 15https://www.laleggepertutti.it/
- 5. Avviso Di Accertamento A Bar: Strumenti Per La DifesaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento per il tuo bar e non sai come difenderti? L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano controlli mirati su bar e attività di somministrazione, incrociando dati di magazzino, scontrini, corrispettivi, acquisti e flussi bancari. Se ti contestano ricavi non dichiarati, differenze IVA o irregolarità contabili, è fondamentale predisporre una difesa solida e documentata. Quando un bar può ricevere un avviso di accertamento – Quando il fatturato dichiarato non è coerente con i volumi di acquisto di caffè, bevande e alimenti – Quando emergono differenze tra gli incassi POS e i corrispettivi registrati – Quando si rilevano anomalie nei registri …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2025, n. 21271Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 21271 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 25/07/2025 Sezione Tributaria rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sul metro di giudizio da adottare - viste anche “la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale”, nonché la mancanza di precise indicazioni “su quanto a fondo ci si debba spingere” - nella valutazione della prova di resistenza e delle difese addotte dal contribuente. Osservano, segnatamente, i giudici rimettenti che: • ferme talune specifiche previsioni di legge, almeno fino alla recente introduzione dell'art. 6 bis nella …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/12/2015, n. 24823Provvedimento: |24823 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Tributi accertamento contraddittorio - Primo Pres.te f.f. - Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI endoprocedimentale obbligo sussistenza - condizioni. -Presidente Sezione- Dott. MARIO CICALA Ud. 06/10/2015 - PU -Presidente Sezione- Dott. GIOVANNI AMOROSO from 248R.G.N. 25162/2013 Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere - Dott. AURELIO CAPPABIANCA Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere - Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Dott. CAMILLA DI IASI -Consigliere - Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - ha …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 3369Provvedimento: Sentenza n. 3369/2025 Depositata il 10/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente NO UL, RE CHINE' GINEVRA, Giudice in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1958/2024 depositato il 25/06/2024 proposto da So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1378Provvedimento: Sentenza n. 1378/2026 Depositata il 16/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice SEGRETO GIUSEPPE, Giudice in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2962/2023 depositato il 06/06/2023 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Dott. Difensore_1 - …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di altre imposte indirette
- Art. 1. (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). 1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990 ;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou' charaktera in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito;
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.
7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 96-bis del TUIR abrogati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dall' art. 2, comma 1, n. 9), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 .
"3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.
4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all' art. 7, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio.
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1". - Art. 2. (Disposizioni in materia di cessioni di beni
e prestazioni di servizio ai sensi del decreto-legge
n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 730 del 1976). 1. Qualora le attestazioni di cui all' articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n.648 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme gia' versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 20 settembre 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , recante: "Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976":
"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune".