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16 settembre 2010
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8 dicembre 2011
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8 agosto 2021
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30 giugno 2022
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Art. 73
Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
1-bis. Non e' possibile disporre, ((...)) su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
1-bis. Non e' possibile disporre, ((...)) su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Commentari • +500
- 1. Accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori: la decisione dell’Adunanza PlenariaAccesso limitatoFabrizio D'Alessandri · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2022 · 44.320087
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 28/10/2024, n. 18843Provvedimento: […] cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm.”. […] Laddove invece l'inutilità dell'annullamento si verifica dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a. per la produzione della prima memoria, il ricorrente è comunque onerato ad emendare la domanda mediante il primo atto processuale utile a tal fine e quindi, in questa specifico caso, con la memoria di replica oppure, […]Leggi di più...
- giusto processo·
- autorizzazione amministrativa·
- carenza di interesse·
- art. 73 c.p.a.·
- contraddittorio processuale·
- emendatio domanda·
- SCIA·
- somministrazione alimenti e bevande·
- art. 34 comma 3 c.p.a.·
- improcedibilità del ricorso