Legge 31 dicembre 2012, n. 247

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    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2025, n. 4840
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13671-2024 proposto da: OR PI, quale difensore di se stesso elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 4840 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 25/02/2025 Ric. 2024 n. 13671 sez. SU - ud. 04-02-2025 -2- contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI; PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 196/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 13/05/2024; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato Generale, dott. FRANCESCO SALZANO, che ha …
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    • sanzione disciplinare·
    • regolamento CNF n. 2/2014·
    • art. 56 L. n. 247/2012·
    • immutabilità collegio giudicante·
    • procedimento disciplinare avvocati·
    • giurisdizione amministrativa·
    • prescrizione illecito disciplinare·
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    • diritto di difesa·
    • art. 9 CDF·
    • art. 51 L. n. 247/2012

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2025, n. 5725
    Provvedimento: Oscuramento disposto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Numero registro generale 9816/2024 Numero sezionale 49/2025 Numero di raccolta generale 5725/2025 Data pubblicazione 04/03/2025 RG SA IO NN Prima Presidente Presidente di Sezione SA IA DI IL Presidente di Sezione LB GI Presidente di Sezione RI ZZ GI RI LA PAGETTA IU GR IM FA ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto Disciplinare avvocati Consigliere Ud. 04/02/2025 P.U. Consigliere Consigliere Cron. R.G. n. 9816/2024 Consigliere Rel. Consigliere sul ricorso iscritto al RG …
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    • cassazione senza rinvio·
    • prescrizione azione disciplinare·
    • art. 66 codice deontologico·
    • disciplinare avvocati·
    • Consiglio Nazionale Forense

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/08/2024, n. 22986
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22986 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 21/08/2024 il procedimento disciplinare non poteva né doveva essere avviato, innanzitutto perché il potere disciplinare può essere esercitato dagli Organi forensi solo in relazione ai propri iscritti, circostanza da escludere nella fattispecie per i motivi sopra indicati, ed inoltre perché l'apertura di un nuovo e distinto procedimento per i medesimi fatti integra violazione del principio del ne bis in idem. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, l'Avv. E.C., il quale ha anche formulato contestuale istanza di …
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    • sanzione disciplinare·
    • prescrizione sanzione disciplinare·
    • giurisdizione disciplinare·
    • ne bis in idem·
    • contributo unificato·
    • art. 366 c.p.c.·
    • estinzione del processo·
    • procedimento disciplinare·
    • onere di specifica indicazione·
    • art. 393 c.p.c.

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2024, n. 23101
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13053-2023 proposto da: NASTRI BR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato AN TT, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRANCIOSO; - ricorrente successivo - contro TO LA ON, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL'ORDINE – ELEZIONI R.G.N. 13053/2023 Cron. Rep. Ud. 28/05/2024 P.U. …
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    • art. 3 L. n. 113/2017·
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    • integrazione del contraddittorio·
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    • principio di immanenza della funzione giurisdizionale·
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    • art. 6-bis L. n. 241/1990·
    • art. 307 cod. proc. civ.

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2024, n. 26999
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 11151/2024 r.g. proposto da: CH RT, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Enrico Delehaye, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via della Giuliana n. 80. - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Civile Sent. Sez. U Num. 26999 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 17/10/2024 2 - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 112/2024, del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il giorno 03/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica …
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    • sanzione disciplinare·
    • art. 56 legge n. 247/2012·
    • art. 51 r.d.l. n. 1578/1933·
    • contributo unificato·
    • prescrizione azione disciplinare·
    • giurisdizione Corte di Cassazione·
    • violazione norme deontologiche·
    • autonomia procedimento disciplinare·
    • valutazione prove disciplinare·
    • art. 360 cod. proc. civ.
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni generali
  • Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
    2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta:
    a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
    b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della difesa e della tutela dei diritti;
    c) tutela l'affidamento della collettivita' e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della prestazione professionale;
    d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
    3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
    Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
    4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
    5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
    "Art. 17 (Regolamenti).
    1. - 2. (Omissis).
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
    4. - 4ter. (Omissis).".
  • Art. 2. Disciplina della professione di avvocato 1. L'avvocato e' un libero professionista che, in liberta', autonomia e indipendenza, svolge le attivita' di cui ai commi 5 e 6.
    2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettivita' della tutela dei diritti.
    3. L'iscrizione ad un albo circondariale e' condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
    Possono essere altresi' iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato puo' esercitare l'attivita' di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attivita', e' soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
    5. Sono attivita' esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
    6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attivita' giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati. E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attivita' e' costituito in forma di societa', tali attivita' possono essere altresi' svolte in favore dell'eventuale societa' controllante, controllata o collegata, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile . Se il destinatario e' un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purche' portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attivita' possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.
    7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonche' agli avvocati dello Stato.
    8. L'uso del titolo e' vietato a chi sia stato radiato.