Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 febbraio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 giugno 2026 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1532 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1532 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20590-2019 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2025, n. 4840Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13671-2024 proposto da: OR PI, quale difensore di se stesso elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 4840 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 25/02/2025 Ric. 2024 n. 13671 sez. SU - ud. 04-02-2025 -2- contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI; PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 196/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 13/05/2024; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato Generale, dott. FRANCESCO SALZANO, che ha …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- regolamento CNF n. 2/2014·
- art. 56 L. n. 247/2012·
- immutabilità collegio giudicante·
- procedimento disciplinare avvocati·
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- art. 27 CDF·
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- art. 33 CDF·
- diritto di difesa·
- art. 9 CDF·
- art. 51 L. n. 247/2012
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettivita' e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
"Art. 17 (Regolamenti).
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4ter. (Omissis).". - Art. 2. Disciplina della professione di avvocato 1. L'avvocato e' un libero professionista che, in liberta', autonomia e indipendenza, svolge le attivita' di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettivita' della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale e' condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Possono essere altresi' iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato puo' esercitare l'attivita' di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attivita', e' soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attivita' esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attivita' giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati. E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attivita' e' costituito in forma di societa', tali attivita' possono essere altresi' svolte in favore dell'eventuale societa' controllante, controllata o collegata, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile . Se il destinatario e' un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purche' portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attivita' possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonche' agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo e' vietato a chi sia stato radiato.