Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 9069
CASS
Sentenza 14 gennaio 2013

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Massime1

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante invocata, evidenziando come le dichiarazioni rese dagli imputati, oltre che difformi tra loro, fossero finalizzate a negare la rilevanza del proprio contributo all'attività di spaccio e non già a consentire di impedire l'altrui traffico di droga).

Commentario1

  • 1L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024

    1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 9069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9069
Data del deposito : 14 gennaio 2013

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