Sentenza 14 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante invocata, evidenziando come le dichiarazioni rese dagli imputati, oltre che difformi tra loro, fossero finalizzate a negare la rilevanza del proprio contributo all'attività di spaccio e non già a consentire di impedire l'altrui traffico di droga).
Commentario • 1
- 1. L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024
1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2013, n. 9069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9069 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2013 |
Testo completo
༄,:!:-:ཀ ། 111 -9 0 6 9 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere - - Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO Udienza pubblica del Rel. Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - 14/1/2013 Dott. EMANUELE DI SALVO Consigliere - SENTENZA ha pronunciato la seguente N. 86 SENTENZA REGISTRO GENERALE N. 8245/2011 sui ricorsi proposti da: 1) CE RO nato il [...] 2) GA US nato [...] avverso la sentenza 3696 del 15/11/2010 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RO ANIELLO che ha chiesto lichtararsi Inammissibilità fetters;
: 'crs:| arti - RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Torino con sentenza del 15 novembre 2010 confermava in parte la sentenza del gip di Torino del 26 febbraio 2010 in relazione alla condanna di SQ TO e GA EP per due reati, posti in continuazione, di detenzione a fine di spaccio di hashish per quantità non superiore a 4 kg di cui 820 g circa caduti in sequestro. La prova di tale detenzione risultava dall'arresto in flagranza dei predetti GA e SQ il 19 gennaio 2008 in possesso dello stupefacente;
entrambi I ricorrenti dichiaravano immediatamente di detenere la sostanza per conto di OT SI, riferendo aver già svolto in passato tale stessa attività in suo favore. Osservava la Corte, con riferimento a questa e ad altre circostanze, che dalle intercettazioni risultava che i due ricorrenti avevano un ruolo più significativo di quello da loro dichiarato di semplici depositari della sostanza, pur se meramente esecutivo degli ordini altrui;
escludeva, poi, la sussistenza della attenuante di cui all'articolo 73 settimo comma d.p.r. 309/90 osservando, contrariamente a quanto assunto dalle difese, che i ricorrenti non avevano offerto alcuno dei contributi alle indagini cui la citata disposizione fa riferimento. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati a mezzo dei propri difensori deducendo ciascuno un unico ad analogo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della attenuante di cui all'articolo 73 comma settimo d.p.r. 309/90. Osservano entrambi i ricorrenti che, con le proprie immediate dichiarazioni, avevano offerto agli inquirenti tutte le notizie a propria disposizione, comunque sufficienti per consentire l'arresto del OT. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. Ai fini della decisione richiesta deve essere considerata quale sia stata la effettiva portata delle dichiarazioni rese dai due imputati successivamente al loro arresto per il possesso dello stupefacente, dichiarazioni indicate quali di "fattiva collaborazione", tali da integrare l'attenuante speciale del comma 7 dell'art. 73 D.P.R. 309.90. Risulta dalla sentenza impugnata che, dopo l'arresto, GA riferiva di conoscere il proprietario dell'hashish, OT, da tre anni, di aver custodito già in precedenza la droga della stessa persona in cambio di piccole quantità della medesima sostanza per il suo uso personale;
riferiva anche di aver saputo dal medesimo OT che questi aveva incaricato SQ di custodire la droga, di assaggiarla per verificarne la qualità e di rivenderla al dettaglio. SQ riferiva, invece, di essere stato incaricato da "SI" di custodirgli per qualche giorno dell'hashish in cambio di un paio di dosi. La Corte di Appello, nello svalutare la portata di tali dichiarazioni, le ha ritenute non veritiere in quanto sminuiscono il ruolo svolto dai due ricorrenti nell'ambito della attività di spaccio svolta alle dipendenze del OT, ruolo invece emergente dalle intercettazioni effettuate nel corso del procedimento. Con riferimento alle circostanze rilevanti ai fini della applicazione della attenuante invocata, la difesa del GA nel ricorso aggiunge una valutazione di fatto secondo la quale le dichiarazioni di tale ricorrente avrebbero consentito la "neutralizzazione" di OT impedendo che proseguisse nella attività di spaccio;
la difesa di SQ ha a sua volta osservato come questi, appena catturato, immediatamente forniva tutte le informazioni in suo possesso: nome del proprietario della droga, la sua utenza telefonica, l'autovettura in uso ed i luoghi in cul reperirlo. Tale contributo, secondo il difensore, avrebbe consentito utili risultati che sono, però, mancati solo a causa della inattività degli inquirenti. 2 pe red. Poste queste premesse, va affermata la infondatezza di entrambi i ricorsi che appaiono basati sull'erronea interpretazione della disposizione in questione secondo cui, ai fini dell'applicazione della attenuante in questione, sarebbe sufficiente un atteggiamento soggettivo di piena contribuzione con le proprie conoscenze alle attività di indagine, indipendentemente dalla possibilità che tali conoscenze consentano la realizzazione di effettive finalità repressive. Va infatti ricordato che la attenuante invocata prevede la condotta di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, eventualmente consentendo la "sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti". Nel caso di specie certamente non ricorre tale ultimo particolare caso in quanto la collaborazione cui fanno riferimento entrambe le difese sarebbe consistita nel rendere possibile l'individuazione e l'arresto del proprietario della droga in sequestro e gestore del relativo traffico di stupefacenti e non, invece, l'individuazione e sequestro di "risorse rilevanti". Essendosi in presenza di una disposizione che offre un trattamento penale di favore in stretta conseguenza della utilità concreta fornita dalla collaborazione, non è per sé sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni in proprio possesso ma le stesse devono essere in grado di consentire un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto conseguire. È vero che, come osservato dalla difesa, talora in giurisprudenza si è affermato che sia sufficiente, perché sia integrata l'attenuante, che la parte offra tutti gli elementi in suo possesso, ma ciò non è stato affermato nel senso che si possa trattare di una collaborazione parziale quanto alla (im)possibilità del raggiungimento dei risultati, bensì nel senso che l'obiettivo raggiunto possa non essere di particolare livello. Tale giurisprudenza ha, quindi, inteso affermare che la norma trova applicazione anche quando la condotta del reo consenta di colpire traffici di droga che non siano di rilevante entità (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010 - dep. 20/05/2010, Khezami, Rv. 247082; Sez. 3, n. 34892 del 14/7/2011, dep. 27/9/2011, Vaccher). Nel caso di specie, utilizzando le regole sopra riportate, risulta evidente, in base alle circostanze di fatto riportate nella sentenza, che le dichiarazioni rese dai ricorrenti non erano idonee neanche in astratto, e certamente non lo sono state in concreto, a consentire l'arresto del gestore del traffico di droga;
si trattava solo di generiche dichiarazioni, palesemente difformi tra i due ricorrenti proprio perché strettamente finalizzate ad escludere la rilevanza del proprio apporto alla attività di spaccio più che a consentire di impedire l'altrui traffico di chiaramente dall' attività di intercettazione che rappresentavano un ben diverso р droga;
del resto, nella sentenza impugnata si è chiaramente dato atto di come le dichiarazioni stesse non fossero corrispondenti a quanto emergeva 3 e più forte coinvolgimento effettivo dei due ricorrenti nel traffico di droga. La conclusione è che, in concreto, le dichiarazioni non hanno avuto la concreta utilità richiesta dalla disposizione invocata per integrare l'attenuante invocata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma così deciso il 14 gennaio 2013 Presidente il Consigliere estensore Pierlu by Ai Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2013 E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO] R P U S S Piera Esposito T R O C