Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, che si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali.
Commentario • 1
- 1. L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024
1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37100 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
37 100 /12 341 Sentenza sezione VI n.:1276 Registro Generale n.: 5445/12 Udienza pubblica 19 luglio 2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Tito Garribba Presidente Francesco Gramendola Consigliere Luigi Lanza Consigliere relatore Pier Luigi Di Stefano Consigliere Ercole Aprile CONEGUERE ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sui ricorsi proposti da SI AN nato il giorno 2 gennaio 1967, ZI EL nato il giorno 8 aprile 1979, AL MB nato il giorno 26 maggio 1986, ZA PE nato il giorno 16 aprile 1973, avverso la sentenza 2 maggio 2011 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento con rinvio della gravata sentenza nei confronti del solo IA e il rigetto per gli altri ricorsi;
nonché il difensore di IA, avv. Luceri che si è associato alle richieste del Procuratore generale e l'avv. Lo Presti, per ZI, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO BL, ZI, SS e ZA, ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 2 maggio 2011 della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma delle sentenze emesse in data 29/4/2010, 9/7/2007 e 8/11/2007 di cui ai procedimenti riuniti n° 1140/2010 R.G.C.A., 256/2008 R.G.C.A., e 803/2008 R.G.C.A. sentenze tutte emesse dal G.U.P. del Tribunale di Messina, appellate da SI AN ZI EL, AL MB, e ZA PE, ha assolto ZI EL dai reati allo stesso ascritti ai capi GG) e VV) perché il fatto non sussiste, e rideterminata la pena nei confronti dello stesso in tre anni di reclusione ed euro 14.000,00 di multa;
ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al procedimento n° 256/2008 R.G.C.A e 1140/2010 R.G.C.A. ha rideterminato la pena nei confronti di IA TO in anni cinque e mesi sei di reclusione;
ritenuta la continuazione tra i fatti di cui ai procedimento n° 803/2008 R.G.C.A e 1140/2010 R.G.C.A. ha rideterminato la pena nei confronti di SS MB in complessivi anni tre mesi due di reclusione ed euro 15 mila di multa, condannando l'appellante ZA alle spese del grado. 1) I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. 1.1) la posizione di BL AN. AN IA con un unico motivo di impugnazione deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 73 comma 7 d.p.r. 309/90, non bastando in proposito l'asserzione del primo giudice, ribadita dalla Corte di appello, che si era nella specie trattato di "dichiarazioni spesso molto generiche e frazionate nel tempo". In particolare il ricorso lamenta che i giudici di merito non abbiano valorizzato sul punto l'ampiezza degli apporti collaborativi che hanno consentito l'accertamento di reati mediante le disposte attività di intercettazione. f Il motivo, contrariamente alle conclusioni del Procuratore generale ed palesemente alle richieste della difesa, è infondato. Ai fini della ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che si colloca in uno spazio più avanzato rispetto a quello della mera collaborazione informativa, l'operosità da valutarsi è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto e colpire i mezzi di produzione delle attività criminali, in coerenza con i più recenti interventi legislativi, che tendono ad incidere sul sistema patrimoniale e finanziario, provento e strumento, del crimine. 2 Come spiega questa Corte di legittimità (cfr. Cass. pen. sez. Sez. 4,7229/1996 Rv. 206805 e successive conformi), il primo tipo di intervento, per il quale può anche essere sufficiente una concreta ed immediata informazione che consenta l'arresto di altri complici che potrebbero portare ad ulteriori conseguenze l'attività delittuosa, implica una "operosità immediata", prima che si esauriscano le conseguenze del reato e ha finalità essenzialmente di repressione della specifica attività delittuosa. Il secondo, invece, può anche intervenire a distanza di tempo e ha più accentuate finalità di prevenzione generale, mirando ad impedire non più la realizzazione di conseguenze ulteriori di attività delittuose già commesse bensì la futura perpetrazione di delitti mediante sottrazioni di rilevanti risorse. In ogni caso, occorre una collaborazione qualificata della proficuità, occorrendo un aiuto del soggetto concreto ed efficace. Orbene nella specie, i giudici di merito con doppia conforme ed integrata motivazione hanno ragionevolmente spiegato la non ricorrenza di tali requisiti, tenuto sostanzialmente conto della frequente genericità delle dichiarazioni (pag.93 sentenza I grado), del loro frazionamento nel tempo (oltre un anno), circostanze entrambe idonee ad escludere l'invocato efficace e determinante contributo alla neutralizzazione dell'attività criminosa. Si è trattato di una valutazione di merito che, per come formulata, attraverso un ragionato raffronto tra "intervallata condotta collaborativa" e "risultati", appare priva di invalidità logiche o giuridiche, apprezzabili in sede di legittimità, con conseguente palese infondatezza della corrispondente doglianza. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile 1.2) la posizione di EL ZI. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione in punto di responsabilità per i capi FF-DD, che sarebbe stata ottenuta mediante l'utilizzo del tenore interpretato delle conversazioni telefoniche intercettate e senza la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti. Con un secondo motivo si lamenta quanto al capo HH contraddittorietà ed insufficienza della motivazione che non avrebbe dato risposta all'ipotesi dell'uso di gruppo dedotta nel IV motivo di gravame. Con un terzo motivo si prospetta ancora insufficienza di motivazione in relazione alla richiesta ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 Nessuno dei tre motivi supera la soglia dell'ammissibilità. Invero, quanto al primo motivo in tema di valutazione della prova e con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, per la parte che qui interessa vanno rammentate le seguenti regole: a) il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione;
b) nell'ipotesi in cui la conversazione captata non sia connotata da queste caratteristiche (per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per l'incomprensibile cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni) non per questo si ha, come prospettato nel ricorso, un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma e riscontro che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti). (Cass. pen. sez. 6, 29350/2006 Rv. 235088); c) l'interpretazione del linguaggio usato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Cass. pen. sez. 6, 17619/2008 Rv. 239724 Massime precedenti Conformi: N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 117 del 2006 Rv. 232626, N. 15396 del 2007 Rv. 239636); Orbene a tali tre parametri di valutazione risultano essersi rigorosamente attenuti i giudici di merito, con una motivazione (doppia e conforme) che ha dato esaustiva contezza degli apprezzamenti in punto di responsabilità, con conseguente palese infondatezza dei diversi contrastanti assunti del ricorso, che, sostanzialmente, finiscono col proporre una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Quanto ai motivi II e III (uso di gruppo e lieve entità dei fatti), va ancora una volta ribadito che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle 4 deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette, ma essendo sufficiente, come avvenuto nella specie) che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 20092/11 r.v. 250105; conformi: 436757/2004 riv. 229688, conf. asn 11492/005 riv. 233187), tenuto conto della manifesta infondatezza del dedotto uso di gruppo e della evidenziata, palese, insostenibilità fattuale dell'attenuante ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
1.c) posizione di MB SS. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. avuto riguardo alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 febbraio 2008. La doglianza, proposta in primo grado e ripetuta in appello, reitera l'identico schema critico che è stato oggetto di doppia disamina da parte dei giudici di merito, che hanno concluso con un'unica conforme motivata negazione della sussistenza del dedotto "ne bis idem", il quale risulta essere stato escluso con una valutazione indenne da vizi logico giuridici e rispettosa dei dati fattuali che connotano le due diverse imputazioni, nei termini ineccepibili evidenziati nella doppia conforme pronuncia sul punto. Nella specie invero i giudici di merito (in particolare la sentenza di I grado a pag.71) hanno ineccepibilmente spiegato: a) che i fatti per i quali SS ha già riportato condanna sono specifici e attengono a cessioni di piccole dosi di stupefacente in favore di ben determinati soggetti (Squillaci, Siracusa, De Salvo); b) che dalle conversazioni intercettate si comprende come il quantitativo detenuto dall'SS fosse di gran lunga superiore e che pure il "giro d'affari", ovvero la sua clientela, fosse di più elevato spessore;
c) che sono gli stessi coimputati a manifestare la comune preoccupazione che gli investigatori avessero potuto rinvenire nella dependance> dell'SS il maggiore quantitativo acquistato e di proprietà di tutti e tre. Da ciò l'inammissibilità del ricorso dell'SS.
1.d) posizione di PE ZA. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo che la colpevolezza del ricorrente è stata desunta dalle dichiarazioni del coimputato IA, il quale ha assunto veste e ruolo di collaboratore di giustizia a partire dal 2006 e sulla scorta del riscontro individualizzante offerto dagli accertamenti bancari, i quali peraltro proverebbero soltanto l'acquisto di stupefacente per il valore di 3 mila €. ma non la sua destinazione a terzi. Con un secondo motivo si lamenta la responsabilità per il delitto di cui al capo JI con riferimento a quantità e a persone destinatarie delle cessioni, e considerato altresì che i tremila €. vanno "spalmati nell'arco di sei mesi", e che la condizione economica di agiatezza medio-alta del ricorrente risulta incompatibile con la necessità di vendere cocaina per poterne consumare. Con un terzo motivo si prospetta eccessività della pena avuto riguardo all'incensuratezza del ricorrente. Anche il ricorso del ZA, con i suoi tre motivi, non si sottrae al giudizio di inammissibilità. Nella specie invero, come più volte affermato, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza. In conclusione l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata. 14 Tutti i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che si ritiene equa di €. mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2012 Il consigliere estensoreཞུགནས་ Il Presidente Tito GarribbaJanibly DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 SET 2017 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Reta Esposito 7