Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37100
CASS
Sentenza 19 luglio 2012

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Massime1

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, che si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali.

Commentario1

  • 1L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024

    1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37100
Data del deposito : 19 luglio 2012

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