Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 40542
CASS
Sentenza 12 ottobre 2007

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Nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (In applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato come mera circostanza fattuale, insindacabile in sede di legittimità, la deduzione difensiva che mirava a censurare la valutazione di attendibilità della persona offesa in base alla asserita implausibilità del resoconto testimoniale sulla base del capo di abbigliamento indossato, ovvero pantaloni "jeans" non sfilabili senza il consenso della vittima).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2007, n. 40542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40542
Data del deposito : 12 ottobre 2007

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