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24 ottobre 1989
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17 maggio 2014
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22 agosto 2014
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1 gennaio 2023
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Art. 585. Termini per l'impugnazione 1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, e':
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
(( 1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. )) ((290)) 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. (215)
3. Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi ((, con le forme previste dall'articolo 582)) .
L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'". ------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3 , 581 , commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
(( 1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. )) ((290)) 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. (215)
3. Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi ((, con le forme previste dall'articolo 582)) .
L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'". ------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3 , 581 , commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 309
- 1. Cosa comporta la mancata sottoscrizione della sentenza?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 febbraio 2026 · 62.285774
[…] di giudice di appello), deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. […] Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la mancata sottoscrizione della sentenza determina l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice per la sua nuova redazione e sottoscrizione (fermo restando che i termini per l'impugnazione decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza ai sensi dell'art. 585 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2024, n. 16821Provvedimento: […] comma 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla fattispecie di causa non era applicabile l'aumento di 15 giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza previsto dal comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. f), […] Ciò premesso, la ricorrente deduce che, attesa tale ratio del comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., «non si comprende perché nella vicenda in esame non sia stato applicato [lo stesso] comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p.»; questione che, peraltro, era stata posta con la propria memoria depositata (il 26/03/2023, […]Leggi di più...
- termine per impugnazione·
- colpa inammissibilità·
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- inammissibilità appello·
- spese processuali·
- art. 89 d.lgs. n. 150/2022·
- art. 585 cod. proc. pen.·
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