Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2013, n. 43853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43853 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/09/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1297
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 43443/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID SA N. IL 19/05/1969;
avverso la sentenza n. 3036/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 23/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA A. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 15 maggio 2006 il Tribunale di Catania dichiarava IU RO colpevole dei delitti di ricettazione, detenzione, porto illegale, cessione di un'arma comune da sparo clandestina, aggravati dalla qualità di pubblico ufficiale (capi a, b, e, d del decreto di citazione per giudizio direttissimo, emesso il 14 aprile 1997 ai sensi dell'art. 449 c.p.p. e segg.), nonché dei reati previsti dall'art. 61 c.p., n. 10, artt. 110, 416 bis c.p., art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed, esclusa la contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (oggetto del decreto di giudizio immediato, adottato di giudice per le indagini preliminari in accoglimento della richiesta formulata dai difensori dell'imputato), riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava IU alla pena di nove anni di reclusione ed Euro 2.330 di multa, oltre alle pene accessorie. Applicava, inoltre, nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.
2. Il 23 aprile 2012 la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati estinti per prescrizione.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva la seguente ricostruzione dei fatti.
RO IU, abusando della sua qualità di agente penitenziario in servizio presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza, concorreva nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, fornendo a LO AP, responsabile catanese del clan dei "cursoti" milanesi, all'epoca detenuto nel suddetto carcere, una radio ricetrasmittente al fine di consentirgli di mantenere rapporti con gli altri membri del sodalizio mafioso di cui lo stesso AP faceva parte, nonché di coordinare con l'esterno la sua evasione insieme con altri detenuti. Inoltre, riforniva sistematicamente di cocaina gli appartenenti al gruppo mafioso capeggiato da AT RI, nonché AP LO durante la loro detenzione presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, ricevendo in cambio una retribuzione in denaro per ogni singola consegna, pari a cinque - dieci grammi.
Infine IU, abusando della qua qualità di agente della Polizia penitenziaria, deteneva presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania un revolver cal. 38 speciale con matricola punzonata - da considerarsi quindi arma clandestina - ricevuto da IO GE che, in cambio di denaro, provvedeva a cedere, completo di relativo munizionamento (dodici cartucce dello stesso calibro) a AP LO, facendosi versare somme di denaro quale corrispettivo delle suddette condotte illecite.
4. Ad avviso della Corte territoriale dagli atti non emergeva l'evidenza della non colpevolezza dell'imputato, tenuto conto del compendio probatorio acquisito nel corso del dibattimento di primo grado, costituito dai seguenti elementi: a) plurime, convergenti, dettagliate dichiarazioni rese dai coimputati (LO AP, AS ES, APserio NN;
b) risultati della perquisizione svolta a seguito delle dichiarazioni rese da AP, che consentiva di rinvenire nel luogo da lui indicato dentro il carcere di Catania Bicocca una pistola e nel carcere di Avellino un coltello;
c) esito degli accertamenti svolti in merito ai periodi di codetenzione e di trasporto unitario in vista della celebrazione di processi dei soggetti dichiaranti e delle persone interessate dalle loro propalazioni;
d) testimonianza resa dal maresciallo OS De AZ in merito alle indagini svolte su IU a seguito delle dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori di giustizia;
e) annotazioni di polizia giudiziaria riguardanti le modalità di traduzione dei detenuti e la loro allocazione durante la celebrazione dei dibattimenti.
5. avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IU, il quale formula le seguenti doglianze.
Con un primo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione dell'art.129 c.p.p., osservando che, in presenza di un prova contraddittoria o insufficiente (come nel caso in esame), la pronuncia assolutoria, ancorché ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 deve sempre prevalere sulla causa estintiva del reato. Una diversa interpretazione, come quella recentemente sostenuta dalle Sezioni Unite, contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost., in quanto impedirebbe quell'accertamento della verità, più volte assunto a rango costituzionale come fine ultimo del processo (cfr. Corte Cost. sent. n. 255 del 1992), nonché con l'art. 6 della C.E.D.U., integrante, quale norma interposta, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (Corte Cost. sent. nn. 317 e 3111 del 2009 e 39 del 2008). Nella medesima prospettiva osserva che, in coerenza con la previsione contenuta negli artt. 76 e 77 Cost., la Legge Delega n. 81 del 1987, art. 2, n. 11 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale prescrive l'obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato.
Rileva, inoltre, che sussiste una palese antinomia tra l'art. 129 c.p.p. e l'art. 469 c.p.p. - maggiormente aderente alla volontà del legislatore delegante - che non ha mai ricevuto una chiara collocazione nel rapporto con la norma omologa, come desumibile dalla stessa motivazione della sentenza delle Sezioni unite n. 3027 del 19 dicembre 2001, ric. P.G. in proc. Angelucci. Qualora si ritenesse che, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento del merito opera solo in presenza della constatazione della evidenza della estraneità, si adotterebbe un'interpretazione chiaramente configgente con gli artt. 76 e 77 Cost. e logicamente incompatibile con l'art. 469 c.p.p. che subordina la declaratoria di prescrizione alla condizione che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte.
Non si può, infine, pervenire ad una diversa conclusione esegetica sulla base del fatto che l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, atteso che ne' le norme della C.E.D.U. ne' la legge delega subordinano il proscioglimento nel merito alla rinuncia di un diritto costituente espressione del diritto di difesa e il giusto bilanciamento rispetto ad una durata non ragionevole del processo. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso denuncia inosservanza dei canoni di valutazione probatoria e carenza della motivazione in ordine agli elementi da cui è stata desunta l'insussistenza dell'evidenza della estraneità dell'imputato agli addebiti a lui mossi, tenuto conto della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, prive di riscontri estrinseci individualizzanti, fra loro contrastanti e anzi smentite dalla relazione a firma del Maggiore dei Carabinieri De Quarto e del capo scorta dei Carabinieri, acquisite all'udienza del 18 maggio 1999. In tale ottica i giudici d'appello hanno omesso ogni motivazione circa l'impugnazione proposta dalla difesa avverso l'ordinanza dibattimentale emessa il 6 aprile 1996 con la quale veniva revocata la precedente ordinanza del 18 novembre 2004, ammissiva dei testi indotti dalla difesa in merito al funzionamento del metal detector per i detenuti in entrata e in uscita, richiesta reiterata alle udienze del 18 gennaio, dell'8 marzo e del 4 ottobre 1995, del 16 marzo e del 6 aprile 1996 alla luce della risposta pervenuta dalla casa circondariale di piazza Lanza. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La Consulta, con plurime decisioni, ha evidenziato che il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente contemperato, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
tale esigenza deve necessariamente essere valutata in rapporto allo stato del procedimento (Corte Cost. sentenza n. 5 del 1975; ordinanze nn. 300 e 362 del 1991). Con specifico riferimento ad eventuali contrasti delle disposizioni in tema di amnistia con l'art. 3 Cost., la Consulta ha sottolineato la particolare valenza della rinunziabilità della causa estintiva che - costituendo esplicazione del diritto di difesa - è posta a tutela del diritto di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza (Corte Cost. ordinanze n. 300 e 362 del 1991). Le decisioni della Corte Costituzionale hanno, inoltre, evidenziato - sempre con riferimento alla rinunzia all'amnistia - che il diritto di difesa ricomprende non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche il diritto al riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale (Corte Cost., sent. n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990). In tale contesto hanno, altresì, argomentato che all'interesse morale ad una sentenza di assoluzione con formula piena si affianca quello patrimoniale, in quanto l'assoluzione da amnistia lascia integra - oltre ad eventuali responsabilità amministrative - l'azione civile al risarcimento del danno, laddove corrisponde all'interesse dell'imputato di ottenere dal giudice penale una pronuncia che, ricorrendone i presupposti, renda improponibile l'azione civile (Corte Cost., sent. n. 175 del 1971).
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, a loro volta, sottolineato che l'art. 129 c.p.p. - norma riferita al giudizio in senso tecnico in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie più opportune, rispettando le legittime aspettative dell'imputato (Sez. Un. n. 3027 del 19/12/ 2001, PG in proc. Angelucci, Rv. 220555) - non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo decisionale di proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (artt. 425, 469, 529, 530 e 531 c.p.p.), ma enuncia ®una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. Un., n. 12283 del 25 gennaio 2005 n. 12283). In presenza di determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito - l'imputazione, o ne fanno venire meno - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva - la effettiva ragion d'essere, il dovere dell'immediata declaratoria, anche d'ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce" come già acquisite agli atti costituisce, quindi, l'espressione di una prescrizione generale di tenuta del sistema (Sez. Un. n. 3027 del 19 dicembre 2001) ed è funzionale a garantire le esigenze di economia processuale, di speditezza del processo e ad attuare il principio del favor rei (Sez. Un., n. 18 del 9 giugno 1995). Tali finalità si collocano sullo sfondo del più ampio principio di legalità, di cui l'art. 129 c.p.p. rappresenta la proiezione sul piano processuale: la disposizione in esame, infatti, in presenza di una causa di non punibilità, vuole evitare il compimento di ulteriori attività processuali e vuole favorire una pronta definizione del giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico (Sez. Un., n. 17179 del 27 febbraio 2002). La dizione letterale della rubrica dell'art. 129 c.p.p. (immediata declaratoria) non richiama una connotazione di "tempestività temporale" assoluta, ma vuole, piuttosto, significare che, qualora ne sussistano le condizioni, la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. opera, nel corso dell'intero iter processuale, con carattere di pregiudizialità su altri eventuali altri provvedimenti decisoli suscettibili di adozione da parte del giudice (Sez. Un. n. 17179 del 27 febbraio 2002). Con riferimento all'interpretazione letterale dell'art. 129 c.p.p. e alla nozione di "evidenza della prova" dell'innocenza dell'imputato in esso contenuta - ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato - si è osservato che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento (Sez. Un. n. 35490 del 28 maggio 2009).
3.L'inapplicabilità della formula di proscioglimento nel merito sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, a norma dell'art.530 c.p.p., comma 2, è desumibile, oltre che dall'argomento letterale in precedenza richiamato, dalla lettura logico-sistematica dell'art. 129 alla luce dell'art. 531 c.p.p. Quest'ultima disposizione, in presenza di una causa estintiva del reato, sancisce l'obbligo della pronunzia della sentenza di non doversi procedere, salvo che nel caso in cui dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, infine, che non è previsto dalla legge come reato (salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2...). Solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ossia al momento della valutazione del compendio probatorio acquisito, il giudice può disporre di tutti gli elementi per addivenire anche all'esatta qualificazione giuridica del fatto: pertanto, nel caso di ritenuta configurabilità di un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato, tale da risultare prescritto, il giudice, in mancanza della prova evidente (nel senso della sua "constatazione" e non del suo "apprezzamento") dell'innocenza, deve pronunciare declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti. Inoltre, intervenuta la causa estintiva del reato di cui all'imputazione, il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale e in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, non potrà esercitare i poteri officiosi ex art.507 c.p.p. (possibilità ammessa anche per il giudice ritiratosi in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza), ma dovrà dichiarare l'estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo. Qualora, a fronte di una causa estintiva, si privilegiasse una formula liberatoria nel merito in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che l'evidenza ex art. 129 cpv. c.p.p. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria (art. 530 c.p.p., comma 2). Si determinerebbe, in tal modo, una non consentita equiparazione tra due situazioni tra loro profondamente diverse: a) l'evidenza della innocenza dell'imputato: b) l'incertezza del quadro probatorio in ordine alla sua responsabilità.
Le considerazioni sinora svolte consentono di affermare che la regola di giudizio dettata dall'art. 129 c.p.p., comma 2, rimane subordinata ad una situazione di evidenza probatoria risultante obiettivamente dagli atti nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, mentre la regola probatoria contenuta nell'art. 530 c.p.p., comma 2. (dovere di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità) è riferibile soltanto all'epilogo decisorio conseguente alla formazione e acquisizione delle prove nel contraddittorio fra le parti e ad un'approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito (Sez. Un. n. 35490 del 28 maggio 2009). Questo approdo interpretativo, oltre ad essere conforme ai principi costituzionali, all'art. 6 della C.E.D.U. e al complesso dei principi espressi dalla legge delega, da interpretare nel loro complesso, appare connotato da intrinseca razionalità anche sotto i seguenti ulteriori profili.
Qualora, in presenza di una causa estintiva del reato già maturata, si ammettesse la rilevabilità, da parte del giudice di legittimità, del vizio di motivazione della sentenza impugnata, il rinvio al giudice del merito sarebbe incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva e, in ogni caso, il giudice di merito destinatario del processo in sede di rinvio sarebbe obbligato a rilevarla e a dichiararla immediatamente (Sez. Un. n. 17179 del 27 febbraio 2002; Sez. Un. n. 1021 del 28 novembre 2001). In assenza di elementi "evidenti" dell'innocenza sostanziale dell'imputato (elementi positivi della sua estraneità rispetto all'addebito contestato o mancanza assoluta di prove a suo carico), l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato non confligge con esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona che consentano di derogare alla regola generale dettata dall'art. 129 c.p.p., comma 2. Infatti, attraverso la rinunzia alla causa di estinzione del reato, l'imputato può riespandere il suo diritto costituzionalmente garantito ad una decisione penale sul merito dell'addebito a lui mosso, provare la sua innocenza e tutelare la sua onorabilità. Si porrebbe, invece, in contrasto con i principi di razionalità, di ordine e di economia processuale ammettere che, pur in mancanza di una rinuncia alla causa estintiva, il processo debba proseguire per consentire, come prospettato dal ricorrente, che l'imputato possa, in ipotesi, giovarsi dell'efficacia preclusiva connessa alla sentenza penale dall'art. 653 c.p.p., comma 1. Infine, in assenza di specifiche previsioni legislative di più ampia portata e avuto riguardo al peculiare ambito applicativo dell'art.578 c.p.p., non si può inferire da tale disposizione, grazie ad un'interpretazione di tipo analogico o estensivo, una regola generale che, pur in presenza di una causa estintiva del reato e in assenza di elementi obiettivi comprovanti, all'evidenza, l'innocenza dell'imputato, imponga al giudice una valutazione di merito del compendio probatorio ogniqualvolta alla sentenza penale si ricolleghino conseguenze sul piano della responsabilità disciplinare.
4. Sotto tutti i profili sinora illustrati, quindi, non sussistono i vizi denunciati, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della legge processuale penale nella parte in cui ha rilevato la sussistenza della prescrizione e ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per questa, argomentando, con ampia e puntuale menzione delle emergenze processuali, l'insussistenza di elementi comprovanti all'evidenza l'estraneità del ricorrente in ordine agli addebiti a lui mossi e ha richiamato, quali dati dimostrativi della sua responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti, l'articolato compendio probatorio acquisito all'esito del dibattimento di primo grado, oggetto di approfondita disamina critica nella sentenza di primo grado. In tale ottica la sentenza impugnata ha attributo particolare rilievo ai seguenti elementi, univocamente dimostrativi della responsabilità dell'imputato relativamente a tutte le contestazioni a lui mosse: a) plurime chiamate in correità di LO AP, AS ES, APserio NN, caratterizzate, oltre che da intrinseca attendibilità, da riscontri estrinseci anche di tipo invidualizzante;
b) esito della perquisizione svolta a seguito delle dichiarazioni rese da AP, che consentiva di rinvenire nel luogo da lui indicato dentro il carcere di Catania Bicocca una pistola e nel carcere di Avellino un coltello;
c) risultanze degli accertamenti svolti in merito ai periodi di codetenzione e di trasporto unitario in vista della celebrazione di processi dei soggetti dichiaranti e delle persone interessate dalle loro propalazioni;
d) deposizione del maresciallo OS De AZ in merito alle indagini svolte su IU a seguito delle dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori di giustizia;
e) annotazioni di polizia giudiziaria riguardanti le modalità di traduzione dei detenuti e la loro allocazione durante la celebrazione dei dibattimenti.
In tale contesto privi di pregio appaiono i rilievi difensivi che, pur denunciando formalmente la violazione dei canoni di valutazione probatoria, non criticano la violazione di regole inferenziali preposte al convincimento del giudice, ma sono in realtà volti a prospettare una diversa lettura dei fatti attraverso la valorizzazione esclusiva di talune risultanze (relazione a firma del Maggiore dei Carabinieri De Quarto e del capo scorta dei Carabinieri, acquisite all'udienza del 18 maggio 1999) a discapito di altre (testimonianza del teste De AZ OS, maresciallo in servizio presso il Reparto Operativo dei Carabinieri di Catania che aveva eseguito le indagini;
documentazione concernente i trasferimenti di AM AP, proveniente dal carcere di Catania - piazza Lanza, e di AT GE, proveniente dal carcere di Catania-Bicocca, perfettamente coincidenti con l'assegnazione della cella n. 24 a AT GE dall'1 gennaio 1995 all'11 marzo 1995 e dal 23 marzo 1995 al 29 luglio 1995, come attestato anche nella nota del 4 gennaio 1997 della Direzione della Casa circondariale di Bicocca, acquisita agli atti del dibattimento;
nota n. 75/ 157 del R.O.S. dei Carabineri di Catania, a firma del maresciallo US - anch'essa ritualmente acquisita - evidenziante che CA AP e GE AT, non avendo divieto di incontro fra loro, rimanevano durante il processo nella stessa struttura di sicurezza esistente nell'aula di udienza). Le censure del ricorrente, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di porre in essere i comportamenti delittuosi a lui contestati.
5. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013