Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa. (Fattispecie nella quale l'imputato-acquirente lamentava di essere rimasto vittima di un "bidone").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2009, n. 38222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38222 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1452
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 27874/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS AL N. IL 22/07/1973;
avverso SENTENZA del 06/12/2006 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1- LI LE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, del 6 dicembre 2006, che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Avezzano, del 26 marzo 1998, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato aveva concordato con MO DI l'acquisto di 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, previo pagamento del prezzo di L. sei milioni.
Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Si sostiene nel ricorso che nel caso di specie si verterebbe nell'ipotesi del reato impossibile;
in realtà, l'imputato sarebbe rimasto vittima di un "bidone" poiché i presunti venditori, dopo avere ricevuto il prezzo pattuito per l'acquisto della droga, sono scomparsi senza consegnare la merce. La cessione dello stupefacente non è, quindi, mai avvenuta, donde la reclamata ipotesi di reato impossibile e la conseguente non punibilità dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, comunque ormai prescritto.
2- Il ricorso è manifestamente infondato.
Come ha esattamente rilevato la corte territoriale, l'effettivo trasferimento della droga dal venditore all'acquirente non costituisce presupposto necessario ai fini della sussistenza del reato in esame, essendo sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla qualità e quantità della sostanza e sul prezzo della stessa (Cass. nn. 18368/04, 17387/06). Accordo certamente intervenuto nel caso di specie, donde la sussistenza del delitto contestato, nulla rilevando che successivamente, pur essendo stato pagato il prezzo pattuito, non sia intervenuta la materiale consegna della droga all'acquirente. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009