Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2009, n. 38222
CASS
Sentenza 19 maggio 2009

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Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa. (Fattispecie nella quale l'imputato-acquirente lamentava di essere rimasto vittima di un "bidone").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2009, n. 38222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38222
    Data del deposito : 19 maggio 2009

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