Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 2
In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva previste dalla L. n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), e alla figura dell'agente infiltrato o sotto copertura, qualora questi commetta azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9 legge citata), ed esorbiti dai limiti legislativi posti alla sua azione così determinando con il suo comportamento fatti penalmente rilevanti, egli assume la figura di coimputato in procedimento connesso o collegato, e di conseguenza, alle sue dichiarazioni si applica la disciplina di cui agli artt. 192 e 210 cod. proc. pen.. (Ha specificato peraltro la Corte che, laddove l'agente sotto copertura operi entro i limiti di legge, alla sua testimonianza circa quanto da lui appreso dall'imputato durante le investigazioni non si applica l'art. 62 cod. proc. pen. posto che il divieto ivi previsto non attiene alle dichiarazioni che costituiscano o accompagnino la condotta criminosa direttamente riferita dall'agente infiltrato).
In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva (che possono anche prescindere dall'esistenza di indagini preliminari relative a uno specifico fatto), e che sono previste dalla L. n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), va affermato che non sono lecite le operazioni sotto copertura che si concretizzino in un incitamento o in una induzione al crimine del soggetto indagato: l'agente infiltrato non può pertanto commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9 legge citata), o a esse strettamente e strumentalmente connesse. (Affermando il principio la Corte ha precisato che la figura, così legislativamente delineata, dell'agente infiltrato non va confusa con quella dell'agente provocatore, che non ha mai trovato definizione esplicita nella legge).
Commentari • 5
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In tema di repressione di traffico degli stupefacenti, l'intervento degli agenti provocatori, quando sia determinante per la commissione del reato, se utilizzato nel processo penale, può falsare irrimediabilmente il carattere equo del processo. Ciò, invece, deve escludersi quando risulti che l'indagato è pronto a commettere la violazione anche in mancanza dell'intervento degli agenti di polizia, i quali si limitano a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo al ricorrente l'occasione di concretizzarla. In altri termini, mentre non lede il diritto all'equo processo l'intervento della polizia giudiziaria (suscettibile di utilizzazione probatoria in ambito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2008, n. 38488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38488 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento