Articolo 97 del Codice penale
Articolo 96Articolo 98
Versione
1 luglio 1931
Art. 97.

(Minore degli anni quattordici)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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