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1 luglio 1931
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25 maggio 1945
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6 novembre 1974
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20 maggio 1978
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14 gennaio 1981
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29 settembre 1982
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13 maggio 1991
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13 ottobre 2011
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29 marzo 2012
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Art. 630.
(Sequestro di persona a scopo di estorsione).
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorche' ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
(96) (125) (233) ((238)) ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. -------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (238)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 630 del codice penale , nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".
(Sequestro di persona a scopo di estorsione).
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorche' ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
(96) (125) (233) ((238)) ------------ AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. -------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------- AGGIORNAMENTO (238)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 630 del codice penale , nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".
Commentari • 470
- 1. Cassazione penale n. 12394/2000https://www.brocardi.it/ · 243.03955
(massima n. 1) La condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione integra il delitto previsto dall'art. 630 c.p. solo allorché manchi un preesistente rapporto, quantunque illecito, con la vittima del reato, che abbia dato causa a quella privazione, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 11/09/2026, n. 33410Provvedimento: […] pacificamente quello di cui all'art. 630 comma secondo cod. pen . costituisce un reato complesso, […] aspetti che investano il tema processuale in sé in ordine alla mutatio libelli con cui l'appello ha reintrodotto l'originaria contestazione della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen . […] Lo stesso contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 630 e 289-ter cod. pen . nonché la motivazione apparente nella parte in cui la Corte d'assise d'appello ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen . con riferimento all'ultimo comma dell'art. 289-ter cod. pen. […] comma 3 cod. pen. prevede una attenuazione di pena […]Leggi di più...
- confisca·
- art. 192 cod. proc. pen.·
- dolo specifico·
- art. 581 cod. proc. pen.·
- remissione di querela·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- sequestro di persona a scopo di estorsione·
- art. 630 cod. pen.·
- art. 289-ter cod. pen.·
- art. 393 cod. pen.·
- legittimità costituzionale·
- art. 240 cod. pen.·
- credibilità della persona offesa