Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Fattispecie in cui la Corte d'appello aveva disatteso una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, ed aveva condannato l'imputato valorizzando le sue dichiarazioni confessorie).
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune dell'integrale risarcimento del danno non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato (prima del giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitone e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato e se, qualora il risarcimento sia avvenuto ad opera di un terzo, l'imputato abbia manifestato una concreta volontà riparatoria. Corte di Cassazione sez. IV penale udienza 7 febbraio 2024 (dep. 4 marzo 2024), n. 9180 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza …
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Omissione diagnostica Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico pediatra, accusato di aver causato la morte di una paziente di due anni e mezzo che presentava sintomi di occlusione intestinale (in particolare, vomito caffeano). In particolare, al medico viene contestato il reato di omicidio colposo per avere, nonostante fosse informata dagli stessi genitori della bambina (di due anni e mezzo), del rifiuto della stessa di alimentarsi, della sussistenza nella piccola del sintomo del vomito incoercibile, divenuto caffeano, della sua grave disidratazione, omesso di prestare le adeguate cure alla bambina non …
Leggi di più… - 5. Colpa medica: assolti 6 medici per una complicanza di intervento di riduzione di frattura di femoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 gennaio 2023
Errore diagnostico Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di sei medici del reparto di ortopedia, accusati del reato di omicidio colposo (errore diagnostico) commesso in danno di una paziente precedentemente sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi di una frattura del femore destro. In particolare, il pubblico ministero accusa i sanitari di aver erroneamente diagnosticato, in luogo di una flogosi acuta ascessuale in atto nella regione inguinale destra, una flogosi di minore gravità; di avere conseguentemente omesso di praticare una terapia idonea all'evacuazione e al drenaggio della raccolta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2013, n. 11907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11907 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 13/12/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1926
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 27282/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NA N. IL 20/05/1950;
avverso la sentenza n. 12605/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. PP AR ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 1-6-12, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 368 c.p. per aver falsamente accusato PP PE di averlo ingiuriato, minacciato e percosso. In Pozzuoli il 28-10-2006.
2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva poiché la Corte di appello è pervenuta a declaratoria di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile e del teste De Pascalis, ritenute credibili perché entrambi appartengono al Corpo della Guardia di Finanza, senza alcuna verifica di attendibilità e senza tener conto del risentimento nutrito dalla persona offesa nei confronti dell'imputato. Peraltro quest'ultimo ha chiarito, di fronte al primo giudice, che il litigio era avvenuto con i suoi fratelli e non con la persona offesa e, nella denuncia-querela presentata, non ha mai dichiarato di essere stato ingiuriato, minacciato e percosso. La Corte territoriale ha altresì omesso di motivare il rigetto della richiesta difensiva di acquisizione dei tabulati riguardanti le telefonate in entrata e in uscita dalla scheda telefonica in uso, all'epoca dei fatti, alla parte civile, che avrebbero dimostrato che la parte lesa era presente ai fatti e che le telefonate poste a sua difesa erano successive agli accadimenti in disamina. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come il PP, nella denuncia-querela presentata, abbia dichiarato di aver notato che i suoi fratelli e il IP gli stavano danneggiando alcune casse di plastica e di aver poi sentito che tutti lo apostrofavano con epiteti ed espressioni insultanti. L'atto termina con l'espressa richiesta di punizione non solo dei fratelli ma anche del IP, per tutti i reati denunciati. Lo stesso PP, dichiarando successivamente che il IP, in realtà, era estraneo a tali condotte, ha, in sostanza, confessato di averlo accusato con la consapevolezza della sua innocenza. Da ciò si evince che il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della parte offesa o su quelle dei testi ma essenzialmente sulla confessione resa dall'imputato.
3.1. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleatale una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-'95, Facchini, rv. n.203767).
4. L'apparato argomentativo a supporto del decisum rende altresì ragione dell'omessa acquisizione della documentazione relativa alle telefonate in entrata e in uscita dalla scheda telefonica in uso alla parte civile, all'epoca dei fatti. Se è vero infatti che il diniego dell'assunzione di una prova deve essere spiegato dal decidente, la relativa motivazione, sulla quale, entro i limiti di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), è esercitabile il controllo di legittimità, può
anche desumersi, per implicito, dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali egli abbia ritenuto di poter decidere senza ulteriori apporti istruttori (Cass. 28-10-2005, Conti, Guida al dir. 2006, n. 17, 105). E certamente non può sostenersi, sulla base dell'ampia motivazione fornita dalla Corte territoriale in merito alla pregnanza probatoria delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, che, sul punto, il supporto giustificativo sia carente.
4.1. I rilievi appena formulati si iscrivono nel più ampio orizzonte della tematica inerente all'ammissibilità della motivazione implicita e all'individuazione del discrimen fra motivazione mancante e motivazione implicita. Il vizio di mancanza di motivazione è infatti da riconoscersi allorché l'impianto giustificativo non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi, anche in relazione alle censure proposte dalle parti, oppure risulti non intelligibile l'itinerario logico esperito dal giudice di merito nella ricostruzione del fatto ovvero le linee argomentative del discorso motivazionale si presentino del tutto scoordinate e incoerenti, al punto che risultino assolutamente incomprensibili le ragioni a sostegno del decisum. In giurisprudenza è tuttavia ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza le prospettazioni di parte non menzionate. In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione formulata con il gravame allorché la stessa debba considerarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza, complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione, non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere il ricorrere del vizio, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei tatti che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva. Sicché ove il provvedimento indichi, con adeguatezza e logicità, come nel caso in disamina, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata non vi è luogo per la prospettabilità del vizio di preterizione (Cass. Sez 2, 19-5-2004 n 29434, Candiano, rv. n. 229220).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, alla udienza, il 13 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014