Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. (in applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie).
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La massima Integra il delitto di calunnia la condotta di colui che, dopo aver indotto una terza persona a sporgere denuncia, renda false dichiarazioni al pubblico ministero, confermando il contenuto della denuncia e fornendo falsi elementi di riscontro (Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2017 , n. 51688). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2017 , n. 51688 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti di N.G. per i reati di cui agli artt. 368 e …
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La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Palermo confermava una decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto responsabile l'imputata in ordine al delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. commesso ai danni di un geometra. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. quanto a sussistenza dell'elemento oggettivo e …
Leggi di più… - 4. Responsabilità amministrativa dell’ente e difetto di interesse ad impugnareFrancesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 9 dicembre 2020
La Corte di Cassazione penale, sez. II, con la recente pronuncia del 10.09.2020, n. 33592 si è espressa in merito al ricorso presentato da una persona fisica rispetto alla quale in grado di appello veniva dichiarata l'intervenuta prescrizione delle condotte ascritte ex art. 640 bis c.p. In particolare, la stessa impugnava la sentenza pronunciata in grado di appello che confermava la responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001 della società alla stessa facente capo condannando il soggetto giuridico a sanzioni pecuniarie e alla confisca. La ricorrente lamentava: – violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato contestato, effettuata …
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In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonchè di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori. Il processo penale è, costituzionalmente, proteso all'accertamento della verità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 10284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10284 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 22/01/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 72
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 18583/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/02/2013 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Baldassarre Lombardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado emessa il 20/01/2010 dal Tribunale di Marsala, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UL GI in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 392 c.p., perché estinto per prescrizione maturata il 28/08/2009, dunque in epoca precedente alla stessa decisione di prime cure.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il UL, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, per la mancata assunzione da parte della Corte di appello di documentazione decisiva in ordine all'esistenza del suo legittimo diritto sul fondo in questione;
ed il vizio di motivazione, per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento delle prove, per avere la stessa Corte territoriale erroneamente valutato la documentazione e le due deposizioni testimoniali acquisite, capaci di dimostrare, eventualmente in termini probatoriamente dubitativi, l'assenza di colpevolezza del UL in relazione al reato contestato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza dei relativi motivi.
Costituisce ius reception nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-5).
Nel caso in esame, al fine di rilevare come la regula iuris innanzi indicata sia stata rispettata, basterebbe osservare che è stato lo stesso ricorrente a sollecitare un possibile riconoscimento della insufficienza della prova in ordine alla sua colpevolezza, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dunque di una situazione probatoria incompatibile con quella evidenza che giustifica la operatività della disposizione dettata dal citato art. 129, comma 2, del codice di rito.
Ma ad escludere che le emergenze processuali potessero dimostrare ictu oculi l'innocenza dell'imputato è stata la Corte di appello che, con la motivazione, stringata ma congrua, contenuta nella sentenza gravata, aveva sottolineato come il UL avesse di fatto occupato interamente il bene immobile, realizzando dei muretti ed impedendone così il godimento da parte delle quattro persone offese, con le quali vi era una controversia già portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria civile: ne' conducono a differenti conclusioni i dati informativi segnalati dal ricorrente, atteso che le richiamate pronunce adottate dal tribunale civile di Messina riguardano chiaramente solo uno dei quattro soggetti indicati come comproprietari dell'immobile; mentre la valutazione delle deposizioni dei testi ST e RT richiederebbero una verifica di attendibilità soggettiva e di credibilità, anche sul piano comparativo rispetto ad altre prove acquisite, incompatibile con un annullamento con rinvio, dato che - come già puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte - in presenza di una causa di estinzione del reato e in assenza di statuizioni civili, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe, comunque, l'obbligo di procedere immediatamente alla dichiarazione della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit.).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014.