Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
Sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.
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Volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti rientrano in casi di "inferiorità psichica o fisica": la mancanza totale del consenso e l'impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di violenza sessuale quando l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti è tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in una situazione di palese incapacità di esprimere un consenso. L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è mai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, …
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Sussiste il vizio di mancanza di motivazione anche in caso di doppia conforme quando le argomentazioni addotte dal giudice di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità sono prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività: l'omessa analisi di un elemento potenzialmente decisivo rende, infatti, la motivazione meramente apparente. L'attendibilità della persona offesa non può essere affermata accantonando "questioni" di non scarsa significanza probatoria, e non confrontandosi - se non in modo apparente- con le specifiche censure difensive, superate con il ricorso a formule di stile o con …
Leggi di più… - 3. Truffa: può concorrere formalmente con il reato di sostituzione di personaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale il V. era stato condannato per i reati di circonvenzione di incapace, sostituzione di persona e truffa. 2.Contro tale sentenza ricorreva il …
Leggi di più… - 4. Legittima difesa negata se ci si sfida (Cass. 15460/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2018
Se ci sono possibilità alternativa allo scontro (come ad esempio la fuga), o di difendersi "a mani nude" senza utilizzare alcuno strumento offensivo, non c'è legittima difesa. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 6 aprile 2018, n. 15460 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di M.C. veniva esercitata l'azione penale per il reato di omicidio per avere cagionato la morte di L.A., attingendolo con una coltellata al cuore. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 01/12/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma riqualificava il fatto quale omicidio preterintenzionale e, con le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2013, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
29 16 / 14 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13 12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 3269 2013 - Presidente Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI - Rel. Consigliere - N. 10458 2013 Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DALL'AGNOLA TO N. IL 14/10/1974 avverso la sentenza n. 3375/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. ANIELLO che ha concluso per il riferto del ricorso.2 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. S. Di Mattis in sostituzione sull'Am M. Pizzifati FATTO E DIRITTO Dell'OL TO ricorre avverso la sentenza 5.4.12 della Corte di appello di Milano che ha confermato quella in data 29.11.07 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, in relazione al fallimento, dichiarato con sentenza 22.5.97 del Tribunale di Mlano della A.E.S.I. s.r.l., della quale il prevenuto era stato amministratore di diritto, rimanendolo poi di fatto nel periodo in cui la società era stata amministrata da Di SE IT, ER ER e RA FA (persone separatamente giudicate). Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione all'art.546 lett.d) c.p.p., in quanto era stato indicato, nella sentenza di appello, quale difensore di ufficio dell'imputato, l'Avv. Cristiana Tovaglieri, dandosi atto che aveva concluso come da verbale di udienza>, mentre invece dal verbale dell'udienza del 5.4.12 si evinceva che il difensore del ALOL era l'Avv. Giorgio Chinellato, quale sostituto del difensore di fiducia Avv. Mauro Pizzicati, il quale aveva presentato le sue conclusioni, omesse nella sentenza impugnata e diverse da quelle invece nella stessa indicate. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere la Corte milanese confermato la sentenza del tribunale senza considerare che nella fase delle indagini il p.m. aveva chiesto l'archiviazione; che ancora il p.m., in primo grado, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto;
che il curatore fallimentare, sia in qualità di testimone che di estensore della relazione ex art.33 1.fall., aveva riferito che i libri contabili e societari erano in ordine fino al 1993, ovvero sino a quando il ALOL era stato socio e amministratore della A.E.S.I. e che il commercialista De LE, depositario fino al 1993 di tutte le scritture contabili, aveva riferito che dopo il 1993 aveva consegnato tutta la documentazione contabile della società al nuovo amministratore Di SE e che fino a quella data la contabilità era in regola. La situazione economica a quella data - evidenziava ancora la difesa del ricorrente - era, riguardo ai rapporti con le banche, nei limiti dei fidi concessi e garantiti dalle proprietà immobiliari del ALOL e della di lui moglie, mentre al momento del fallimento l'esposizione con le banche ammontava a 650 milioni di lire. Non poteva quindi essere attribuita alcuna responsabilità all'imputato circa le carenze documentali e in ordine agli ammanchi inerenti alla tenuta delle scritture contabili, dal momento che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici territoriali – la cessione delle quote dal ALOL al Di SE, nuovo amministratore, era stata reale ed effettiva, ma era mancato il pagamento, da parte di quest'ultimo, di quanto dovuto, avendo il Di SE rilasciato assegni scoperti in pagamento delle quote societarie realmente cedute dal ALOL, affiancato in seguito da altri assegni, anch'essi scoperti, del successivo amministratore, RA FA. -non erano stati valutati dai giudici di merito i quali avevano Tali elementi - lamenta il ricorrente anche ignorato che Di SE prima e RA poi avevano avuto accesso alla movimentazione dei conti correnti della A.E.S.I., a dimostrazione della effettiva cessione in loro favore delle quote della società, mentre il ALOL, dopo il 10.11.93 non aveva mai operato sul piano gestionale, l'entità del passivo essendo da attribuirsi alla coppia Di SE-RA. Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ed infine, con il quarto motivo, si deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del beneficio dell'indulto. Osserva la Corte che il secondo motivo è fondato, con efficacia assorbente degli altri. La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ALOL per avere questi gestito, nel periodo successivo a quello in cui era stato formalmente amministratore della A.E.S.I., materialmente la società, pur in presenza di altri soggetti formalmente preposti a rivestire il ruolo di amministratore unico, tanto da riacquistare, nel gennaio del 1996, le quote dal Di SE senza mai cessare di interessarsi secondo quanto ritenuto dal tribunale, alla cui motivazione i giudici di appello hanno fatto sostanziale rinvio - della gestione della società. 2 Con tale carente motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto di dare risposta alle articolate argomentazioni con le quali la difesa del ALOL ha sostenuto l'estraneità dell'imputato (il quale risponde di bancarotta fraudolenta documentale) ai fatti gestionali riguardanti il periodo successivo al 1993, indicando precisi elementi probatori al riguardo che, evidenziati anche in sede di ricorso dinanzi a questa Corte, non sono stati valutati dalla Corte milanese. I giudici di appello, infatti, si sono limitati a condividere le argomentazioni del tribunale < che si richiamano in questa sede>, assumendo che le allegazioni difensive non valgono a scalfire l'assunto accusatorio> e reputando tout court dirimente, in senso accusatorio, la procura speciale rilasciata al ALOL dall'amministratrice IC (peraltro solo pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento) e non risolutive le dichiarazioni del De LE, che aveva invece smentito l'ingerenza del ALOL, ritenendo 'sospetti', così come aveva fatto il tribunale < i comportamenti in fase di cessione, riacquisto delle quote e cambiali rilasciate a Tomassini Serenella, senza che occorra aggiungere altro>. Così argomentando, i giudici milanesi sono incorsi nel vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 lett.e) c.p.p., il quale si ha non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive - come nella specie di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (cfr. Cass., sez. VI, 17 giugno 2009, n. 35918). L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Roma, 13 dicembre 2013 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL PRESIDE IL CONSIGLIERE estensore Stegard Jana addi 32 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise