Articolo 55 del Codice di procedura penale
Articolo 47Articolo 49
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24 ottobre 1989
Art. 55. Funzioni della polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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