Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2016, n. 13470
CASS
Sentenza 14 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.

Non sussiste ipotesi di nullità o inutilizzabilità con riguardo a verbali di dichiarazioni rese al P.M., redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario, a causa della sua assenza, poiché la mancata compilazione del verbale da parte dell' ausiliario costituisce mera irregolarità.

Commentario1

  • 1Il dvd costituisce una prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documento
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2020

    Il fatto La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, aveva rideterminato le pene inflitte agli imputati riducendo quelle irrogate nei confronti dei primi due in mesi cinque di reclusione e quelle irrogate ai restanti in mesi tre di reclusione. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorrevano per Cassazione gli imputati, tramite il comune difensore, deducendo tre motivi di ricorso così formulati: 1) censura della motivazione per essere stato fondato il giudizio di colpevolezza tenendo conto unicamente della deposizione delle persone offese omettendo di enunciare le ragioni per cui non si ritengono attendibili le …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2016, n. 13470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13470
Data del deposito : 14 gennaio 2016

Testo completo