Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 2
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.
Non sussiste ipotesi di nullità o inutilizzabilità con riguardo a verbali di dichiarazioni rese al P.M., redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario, a causa della sua assenza, poiché la mancata compilazione del verbale da parte dell' ausiliario costituisce mera irregolarità.
Commentario • 1
- 1. Il dvd costituisce una prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2020
Il fatto La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, aveva rideterminato le pene inflitte agli imputati riducendo quelle irrogate nei confronti dei primi due in mesi cinque di reclusione e quelle irrogate ai restanti in mesi tre di reclusione. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Ricorrevano per Cassazione gli imputati, tramite il comune difensore, deducendo tre motivi di ricorso così formulati: 1) censura della motivazione per essere stato fondato il giudizio di colpevolezza tenendo conto unicamente della deposizione delle persone offese omettendo di enunciare le ragioni per cui non si ritengono attendibili le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2016, n. 13470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13470 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
massimewo 1347 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп 95 Composta da Sent. n. sez. - Presidente - U.P. 14/01/2016 Aldo Fiale R.G.N. 41080/2015 Renato Grillo Elisabetta Rosi Relatore - Gastone Andreazza Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da : NI LI, n. a Roma il 07/01/1968; NI OR, n. a Roma il 11/09/1964; NI IU, n. a Roma il 18/04/1972; NI RI, n. a Roma il 05/05/1973; Di LV DO, n. a Roma il 21/12/1985; : Di LV IN, n. a Roma il 24/12/1988; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 18/02/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R. Aniello, che ha concluso, quanto a NI RI, per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste relativamente al capo 84 d'imputazione e per il rigetto nel resto con rideterminazione della pena in anni tredici e mesi otto di reclusione e per il rigetto di tutti i restanti ricorsi;
udite le conclusioni dell'Avv. F. Bruzzese per Di LV DO, che si è riportato ai motivi, dell'Avv. F. Condoleo per Di LV IN, che ha chiesto l'accoglimento, dell'Avv. S. Galantucci, per NI OR e LI, che ha chiesto l'accoglimento, dell'Avv. G. NA, per NI OR, IU, RI e LI, che ha chiesto l'accoglimento, e dell'Avv. G. RI, per NI IU, Di LV DO, NI RI e Di LV IN, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. NI LI, OR, IU e RI nonché Di LV DO e Di LV IN hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Roma in data 18/02/2015 di conferma, quanto all'affermazione di responsabilità degli stessi, della sentenza del Tribunale di Roma del 21/10/2013 per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 d'imputazione) per essersi associati in numero superiore a dieci al fine di gestire un traffico sistematico di cocaina provvedendo ad organizzare una rete articolata di spaccio al dettaglio e di NI OR per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 76, 79 e 80 d'imputazione) per avere detenuto e ceduto cocaina a terzi (segnatamente a D'SO AN e OP SE) e di NI RI per i reati di cui all'art.73 cit. (capi 81, 84 e 86 d'imputazione) per avere detenuto e ceduto cocaina a terzi (segnatamente a D'MB AN, ER Da SI e SE NA FA).
2. Lamentano NI LI, OR, IU e RI, con un primo ricorso a firma del Difensore Avv. NA, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 507 e 512 c.p.p. con riguardo ai testimoni indicati nella lista non depositata dal P.M. ma ammessa dal primo giudice ai sensi dell'art. 507 cit.; lamentano inoltre la ritenuta attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese da OP SE CH alias AN per le ragioni illustrate nei motivi di appello a pag.2 e ss.
2.1. Con un secondo motivo deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 603 c.p.p. quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Premettono che con i motivi di appello si era chiesta la visione dei filmati in atti affinché trovasse riscontro nella pubblicità del dibattimento l'identificazione delle ricorrenti NI OR e RI operata nel chiuso della camera di consiglio da parte del primo giudice. La motivazione di rigetto della richiesta secondo cui la prova sarebbe documentata 2 dalle fotografie acquisite e dalle dichiarazioni degli operanti si pone in contrasto con il dettato normativo in quanto, per un verso, le immagini fotografiche non consentono alcuna identificazione e, per altro verso, il richiamo alle dichiarazioni degli operanti è inconferente atteso che la presunta attività di spaccio non è avvenuta in loro presenza.
2.2. Con un terzo motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. cit. motivata in base a considerazioni illogiche, ' congetturali e apodittiche;
in particolare, reiterando le doglianze già svolte con l'atto di appello, censurano che il far parte dello stesso nucleo familiare significhi automaticamente che ogni membro è a conoscenza di ciò che fanno gli altri senza considerare le illazioni rappresentate dalla affermata notorietà della forza intimidatrice da parte della famiglia NI. Anche l'affermazione secondo cui le risorse comuni sarebbero provate dagli accertamenti patrimoniali si pone in contrasto con la emersa sussistenza di conti correnti in realtà intestati a singole persone;
con riguardo poi all'elemento soggettivo che sarebbe provato, secondo la sentenza, anche dalle condotte di "vedetta" e controllo poste in essere (peraltro in un arco di tempo assai ristretto) dagli associati, nonché da un sistema di case tra loro comunicanti attrezzate logisticamente per occultare la droga (ma in realtà semplicemente confinanti tra loro), ed ancora dalle modalità analoghe delle attività di spaccio, tale conclusione poggia solo ed esclusivamente su illazioni e congetture rimaste prive di riscontro. Ciò tanto più essendo mancati servizi di pedinamento e di osservazione che potessero smascherare il rifornimento del prospettato sodalizio o luoghi deputati alla lavorazione dello stupefacente. Anche la mancanza di concorrenza tra i vari soggetti appartenenti alla famiglia NI è stata valorizzata quale elemento sintomatico della sussistenza del vincolo associativo, senza considerare che la stessa potrebbe invece essere stata effetto proprio dei vincoli di parentela tra gli imputati.
2.3. Con un quarto motivo lamentano la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi delittuosa di cui al comma sesto dell'art. 74 citato;
rilevano che da un lato la decisione sul punto è sganciata dalle risultanze processuali effettive in forza delle quali in oltre cinque anni di vita del sodalizio sono stati sequestrati solo 16 grammi di sostanza e, dall'altro, che l'affermazione che dalle prove testimoniali, dai filmati e dai sequestri si ricaverebbe che, per soddisfare le continue richieste di droga, 3 era necessario avere la disponibilità di quantitativi consistenti, si porrebbe anche in contrasto con gli atti processuali.
2.4. Con un quinto motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestazioni di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. La affermazione secondo cui le videoriprese avrebbero documentato la costante attività di spaccio di NI OR e RI svolta davanti alle loro abitazioni con frequenza impressionante e in perfetta armonia non ha rappresentato la risposta alle doglianze di cui all'atto di appello;
quanto al capo 76 la Corte territoriale ha affermato che il teste avrebbe indicato OR NI come sua cedente il giorno 16 dicembre quando invece lo stesso teste si è limitato a dire che solitamente acquistava stupefacente anche dalla stessa. Aggiungono come sia stato illegittimo fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della verità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
2.5.Con un sesto motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. cit. avendo la Corte, con riferimento alle ritenute innumerevoli cessioni di stupefacente di cui quelle oggetto di specificazione sarebbero solo l'apice, fatto in realtà affidamento su una mera ipotesi investigativa con totale dimenticanza dello stupefacente effettivamente sottoposto a sequestro.
2.6. Con un ultimo motivo lamentano la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva e agli aumenti operati per la continuazione. In primo luogo la corte ha negato le attenuanti generiche per il solo fatto della sussistenza dei precedenti penali, senza considerare la risalenza nel tempo dei fatti in contestazione e la condotta processuale su cui non ha speso nemmeno una parola. Letteralmente ignorati sono stati poi gli argomenti contenuti nei motivi di appello con cui si chiedeva l'esclusione della recidiva e la riduzione degli aumenti per la continuazione.
3. A propria volta ha interposto ricorso singolarmente NI LI attraverso il proprio difensore avvocato Galantucci : con un primo motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla affermata responsabilità per la partecipazione al reato associativo ex art.74 cit.. Dopo avere ricordato quali 4 debbano essere i requisiti necessari per configurare il reato in questione, rileva come la Corte territoriale non abbia in particolare esplicitato le ragioni di sussistenza del vincolo associativo, della consapevolezza in ordine alla partecipazione e del contributo concreto offerto dall'imputato; di fatto questi, domiciliato in Roma, via Devers 29, quale luogo di espiazione di misura in atto, frequentava per ciò solo quotidianamente le zone ed i soggetti coimputati;
né dalla documentata mancanza di immobili o mobili registrati o disponibilità economiche è stata dedotta la estraneità del ricorrente all'associazione. Lamenta inoltre come resa in violazione dell'art. 238 bis cpp l'affermazione della Corte che ha escluso ogni rilevanza alla sentenza della stessa Corte del 12/02/2014, di assoluzione per mancanza di prova del fatto, di coimputati dalla stessa ipotesi associativa contestata, prodotta dalla FE in quanto non passata in giudicato, essendo invece vero che tale passaggio alla data del 18/02/2015 (data di pronuncia della sentenza impugnata) era già avvenuto ( e segnatamente in data 29/06/2014). In ogni caso lamenta con un secondo motivo che i fatti ex art. 73 presuntivamente commessi da alcuni sodali di NI LI sarebbero stati da considerare di lieve entità con conseguente configurabilità, in via subordinata, dell'ipotesi di cui all'art. 74 comma 6 del d.p.r. n. 309 del 1990. 4. Anche NI OR ha proposto singolarmente ricorso attraverso il proprio difensore avv. Galantucci : con un primo motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla affermata responsabilità per la partecipazione al reato associativo ex art.74 cit.; rileva come la Corte territoriale non abbia in particolare esplicitato le ragioni di sussistenza del vincolo associativo, della consapevolezza in ordine alla partecipazione e del contributo concreto offerto dall'imputata; di fatto questa, domiciliata in Roma, via Devers 29, quale luogo di espiazione di misura in atto, frequentava per ciò solo quotidianamente le zone ed i soggetti coimputati. Ricorda inoltre come la sentenza della Corte d'Appello del 12/02/2014, di condanna dei coimputati per i singoli reati di spaccio ex art. 73 sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione al fine di verificare la genuinità delle dichiarazioni delle persone sentite;
e nella specie la ricorrente è stata ritenuta responsabile anche e soprattutto sulla base dell'avvenuta acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese da tale CH OP SE, soggetto extracomunitario transessuale deceduto il 20/10/2011, da magistrato poi attinto da provvedimento di applicazione della custodia cautelare in carcere perché indagato per i reati di concussione, corruzione in atti giudiziari, rilevazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo a sistema informatico;
in particolare, essendo stato addebitato a tale magistrato anche la 5 condotta di avere promesso il rilascio di permesso temporaneo di soggiorno in : relazione a dette dichiarazioni, ne dovrebbe derivare quanto meno il dubbio in ordine alla genuinità delle dichiarazioni stesse, rese tra l'altro in assenza di : qualsivoglia segretario od ausiliario. Anche le dichiarazioni rese dal teste D'MB AN sarebbero prive di ogni carattere individualizzante in ordine alle cessioni contestate alla ricorrente ai capi 76 e 79 dell'imputazione. Né dalla documentata mancanza di immobili o mobili registrati o disponibilità economiche è stata dedotta la estraneità della ricorrente all'associazione. In ogni caso lamenta con un secondo motivo che i fatti ex art. 73 cit. sarebbero stati da considerare di lieve entità con conseguente configurabilità, in via subordinata, dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Anche NI RI ha proposto singolarmente ricorso attraverso i propri difensori Avv. NA e RI.
5.1. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 c.p.p. e 74, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché contraddittorietà, manifesta : illogicità e mancanza di motivazione. In particolare è mancata, con riguardo al reato associativo del tutto la prova del pactum sceleris avendo anzi la sentenza fatto discendere la prova del più generale accordo criminoso dal fatto dell'attività di spaccio svolta da più famiglie posizionate nello stesso luogo. Anche l'esito dei singoli sequestri da cui è stato possibile desumere che ogni famiglia conservava il profitto della propria attività deporrebbe per l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria. Di fatto si è riscontrato il verificarsi unicamente di singole cessioni da parte di più famiglie solo logisticamente presenti sullo stesso territorio in assenza addirittura di ogni elemento circa la sussistenza di un unico canale di approvvigionamento. Anche la accertata, da parte della stessa sentenza, mancanza di una struttura verticistica, avrebbe dovuto condurre a ritenere la mancanza di una regia comune dell'attività svolta con conseguente insussistenza della fattispecie. Anche in ordine alla partecipazione al sodalizio criminale della ricorrente, è mancata l'acquisizione di ogni elemento in proposito, non potendo avere alcuna valenza la partecipazione a singoli episodi di spaccio contestati.
5.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'articolo 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 posto che nella specie veniva comunque svolta un'attività di spaccio avente ad oggetto la cessione di piccoli quantitativi per lo più ad uso personale dei vari acquirenti;
inoltre, anche a voler ritenere la non applicabilità 6 dell'ipotesi del comma sesto in caso di molteplicità degli episodi, della loro reiterazione e della predisposizione di un' idonea organizzazione, nella specie è mancato il presupposto di tale orientamento, ovvero l'approvvigionamento stabile e continuativo dei quantitativi rilevanti di sostanze.
5.3. Con un terzo motivo lamenta la violazione degli articoli 512 e 192 c.p.p. e dell'art. 73 citato nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della . motivazione;
in particolare deduce che la Corte d'appello ha confermato la . condanna relativamente al capo 84 dell'imputazione nonostante la dichiarata inutilizzabilità delle uniche dichiarazioni sulle quali detta condanna è stata fondata, ovvero le dichiarazioni rese da ER da SI. In ogni caso deduce la palese violazione dell'art. 512 c.p.p. posto che a fondamento della predetta condanna sono state assunte appunto unicamente tali dichiarazioni, in contrasto quindi con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità resa anche a Sezioni unite secondo cui le dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p. non possono fondare in modo esclusivo o determinante l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. E ciò senza nulla aggiungere in ordine alla mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità di detto testimone pur formalmente fatta oggetto di doglianza del tutto ignorata dal giudice di secondo grado. Con riguardo poi ai singoli episodi di spaccio di cui ai capi 81 e 86 deduce l'illegittimità di provvedimento che non fornisce adeguata motivazione in ordine alle doglianze difensive che avevano rilevato l'assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni.
5.4. Con un quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 73, comma 5, cit. rientrando tutti i singoli episodi contestati in attività di piccolo spaccio a fronte di motivazione che ha fondato la conclusione contraria sull'esistenza di ulteriori episodi in realtà mai contestati nel procedimento.
5.5. Con un ultimo motivo infine deduce la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio nulla avendo argomentato la sentenza a fronte della richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione degli aumenti di pena inflitti a titolo di aumento per i singoli reati contestati.
6. Anche NI IU ha proposto singolarmente ricorso attraverso i propri difensori Avv. NA e RI. 7 6.1. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 c.p.p. e 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione. In particolare è mancata, con riguardo al reato associativo, del tutto la prova del pactum sceleris avendo anzi la sentenza fatto discendere la prova del più generale accordo criminoso dal fatto dell'attività di spaccio svolta da più famiglie posizionate nello stesso luogo. Anche l'esito dei singoli sequestri, da cui è stato possibile desumere che ogni famiglia conservava il profitto della propria attività, deporrebbe per l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria. Di fatto si è riscontrato il verificarsi unicamente di singole cessioni da parte di più famiglie solo logisticamente presenti sullo stesso territorio in assenza addirittura di ogni elemento circa la sussistenza di un unico canale di approvvigionamento. Anche la accertata, da parte della stessa sentenza, mancanza di una struttura verticistica, avrebbe dovuto condurre a ritenere la mancanza di una regia comune dell'attività svolta con conseguente insussistenza della fattispecie. Anche in ordine alla partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente, è mancata l'acquisizione di ogni elemento in proposito, tanto più non essendo stato contestato al ricorrente alcuna ipotesi di concorso in singoli reati fine e tanto più nell'ambito di un percorso motivazionale che fa discendere la prova della sussistenza della fattispecie associativa proprio dalla commissione dei singoli reati, come del resto confermato dalla sentenza di assoluzione della corte d'appello di Roma, passata in giudicato, emessa nei confronti dei coimputati del ricorrente. Né la corte ha valutato la censura difensiva che aveva fatto rilevare il breve periodo di presenza dell'imputato sui luoghi di spaccio come del tutto inidoneo a fornire gli elementi di prova richiesti, dovendo la partecipazione all'associazione sostanziarsi in un contributo effettivo e permanente.
6.2. Un secondo motivo lamenta poi la violazione dell'art. 74 comma 6 del d. P.R. n. 309 del 1990 posto che nella specie veniva comunque svolta un'attività di spaccio avente ad oggetto la cessione di piccoli quantitativi per lo più ad uso personale dei vari acquirenti;
inoltre, anche a voler ritenere la non applicabilità dell'ipotesi del comma sesto in caso di molteplicità degli episodi, della loro reiterazione e della predisposizione di un' idonea organizzazione, nella specie è mancato il presupposto di tale orientamento, ovvero l'approvvigionamento stabile e continuativo dei quantitativi rilevanti di sostanze.
6.3. Infine con un ultimo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte omesso di rispondere ai rilievi con i quali si era richiesto il ridimensionamento della pena 8 inflitta con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e l'esclusione della recidiva o la riduzione dell'aumento di pena inflitto in ragione di quest'ultima.
7. Di LV IN ha proposto ricorso attraverso i propri difensori Avv. NA e RI. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 512 c.p.p. e dell'art. 6 Cedu nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. L'unico elemento sul quale è stata fondata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è stato rappresentato dalle dichiarazioni rese al P.M. di Roma in assenza di qualsiasi garanzia difensiva da OP SE CH, acquisite a dibattimento ex art. 512 c.p.p. a seguito del suicidio di quest'ultimo; precisa quindi come sia la Corte europea dei diritti dell'uomo che la Corte di cassazione hanno chiarito come le dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p. non possono fondare in modo esclusivo o determinante l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e ciò anche a prescindere dalla acquisizione di tali dichiarazioni avvenuta in maniera illegittima posto che, nella specie, era assolutamente immaginabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte in : modo totalmente immotivato, la sopravvenuta irreperibilità del dichiarante, soggetto extracomunitario che si prostituiva, così come inconfutabilmente dimostrato dalla stessa richiesta di incidente probatorio formulata dalla difesa nella fase delle indagini preliminari e come ulteriormente comprovato da avere detta persona fornito false generalità in ordine al proprio domicilio, da ciò emergendo il proposito di sottrarsi al futuro esame dibattimentale. Va aggiunto come in ogni caso sia mancata alcuna risposta in ordine al profilo, sollevato con l'atto di appello, relativo alla attendibilità del dichiarante.
7.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 c.p.p. e 74, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione. In particolare è mancata, con riguardo al reato associativo del tutto la prova del pactum sceleris avendo anzi la sentenza fatto discendere la prova del più generale accordo criminoso dal fatto dell'attività di spaccio svolta da più famiglie posizionate nello stesso luogo. Anche l'esito dei singoli sequestri da cui è stato possibile desumere che ogni famiglia conservava il profitto della propria attività deporrebbe per l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria. Di fatto si è riscontrato il verificarsi unicamente di singole cessioni da parte di più famiglie solo logisticamente presenti sullo stesso territorio in assenza addirittura di ogni elemento circa la sussistenza di un unico canale di approvvigionamento. Anche la accertata, da parte della stessa sentenza, 9 mancanza di una struttura verticistica, avrebbe dovuto condurre a ritenere la mancanza di una regia comune dell'attività svolta con conseguente insussistenza della fattispecie. Anche in ordine alla partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente, è mancata l'acquisizione di ogni elemento in proposito, tanto più non essendo stata contestata alcuna ipotesi di concorso in singoli reati fine e tanto più nell'ambito di un percorso motivazionale che fa discendere la prova della sussistenza della fattispecie associativa proprio dalla commissione dei singoli reati, come del resto confermato dalla sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Roma, passata in giudicato, emessa nei confronti dei coimputati del ricorrente. Rileva inoltre come, in ogni caso, sia mancata completamente prova della permanenza del ricorrente per un tempo apprezzabile sui luoghi ove avveniva lo spaccio, non essendo sufficiente la generica affermazione contenuta nelle dichiarazioni del OP SE secondo la quale questi avrebbe visto i Di LV in occasione degli acquisti di sostanza stupefacente in via Barzilai, stante i dati inconfutabili rappresentati dal contenuto delle videoriprese nelle quali IN non compare mai e dalla mancanza di ogni altra dichiarazione di frequentatori del luogo in ordine alla presenza del ricorrente, del resto detenuto per lungo tempo (dal 17/1/2009 all'ottobre 2010) proprio durante il periodo in cui OP dice di averlo visto sui luoghi di spaccio. Da tale ultimo elemento deriverebbe anche la questione della discrasia temporale tra il periodo di attività dell'associazione e il periodo in cui l'imputato avrebbe fornito il proprio contributo ad essa. E del resto, anche a ritenere il contrario, vi era una ragione più che logica che portava i Di LV a frequentare la zona, ivi infatti essendo ubicata la casa del padre.
7.2. Con un terzo motivo lamenta poi la violazione dell'art. 74 comma 6 del d.p.r. numero 309 del 1990 posto che nella specie veniva comunque svolta un'attività di spaccio avente ad oggetto la cessione di piccoli quantitativi per lo più ad uso personale dei vari acquirenti;
inoltre, anche a voler ritenere la non applicabilità dell'ipotesi del comma sesto in caso di molteplicità degli episodi, della loro reiterazione e della predisposizione di un' idonea organizzazione, nella specie è mancato il presupposto di tale orientamento, ovvero l'approvvigionamento stabile e continuativo dei quantitativi rilevanti di sostanze.
7.3. Infine con un ultimo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte omesso di rispondere ai rilievi con i quali si era richiesto il ridimensionamento della pena 10 inflitta con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante 8. Di LV DO ha proposto ricorso attraverso i propri difensori Avv. NA e RI. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 512 c.p.p. e dell'art. 6 Cedu nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. L'unico elemento sul quale è stata fondata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è stato rappresentato dalle dichiarazioni rese al P.M. di Roma in assenza di qualsiasi garanzia difensiva da OP SE CH, acquisite a dibattimento ex art. 512 c.p.p. a seguito del suicidio di quest'ultimo; precisa quindi come sia la Corte europea dei diritti dell'uomo che la Corte di cassazione hanno chiarito come le dichiarazioni acquisite e dell'art. 512 c.p.p. non possono fondare in modo esclusivo o determinante l'affermazione penale responsabilità dell'imputato e ciò anche a prescindere dalla acquisizione di tali dichiarazioni avvenuta in maniera illegittima posto che, nella specie, era assolutamente immaginabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte in modo totalmente immotivato, la sopravvenuta irreperibilità del dichiarante, soggetto extracomunitario che si prostituiva, così come inconfutabilmente dimostrato dalla stessa richiesta di incidente probatorio formulata dalla difesa nella fase delle indagini preliminari e come ulteriormente comprovato da avere detta persona fornito false generalità in ordine al proprio domicilio, da ciò emergendo il proposito di sottrarsi al futuro esame dibattimentale. Va aggiunto come in ogni caso sia mancata alcuna risposta in ordine al profilo, sollevato con l'atto di appello, relativo alla attendibilità del dichiarante.
8.1. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 c.p.p. e 74, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione. In particolare è mancata, con riguardo al reato associativo, del tutto la prova del pactum sceleris avendo anzi la sentenza fatto discendere la prova del più generale accordo criminoso dal fatto dell'attività di spaccio svolta da più famiglie posizionate nello stesso luogo. Anche l'esito dei singoli sequestri da cui è stato possibile desumere che ogni famiglia conservava il profitto della propria attività deporrebbe per l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria. Di fatto si è riscontrato il verificarsi unicamente di singole cessioni da parte di più famiglie solo logisticamente presenti sullo stesso territorio in assenza addirittura di ogni elemento circa la sussistenza di un unico canale di approvvigionamento. Anche la accertata, da parte della stessa sentenza, mancanza di una struttura verticistica, avrebbe dovuto condurre a ritenere la 11 mancanza di una regia comune dell'attività svolta con conseguente insussistenza della fattispecie. Anche in ordine alla partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente, è mancata l'acquisizione di ogni elemento in proposito, tanto più non essendo stato contestato al ricorrente alcuna ipotesi di concorso in singoli reati fine e tanto più nell'ambito di un percorso motivazionale che fa discendere la prova della sussistenza della fattispecie associativa proprio dalla commissione dei singoli reati, come del resto confermato dalla sentenza di assoluzione della corte d'appello di Roma, passata in giudicato, emessa nei confronti dei coimputati del ricorrente. Rileva inoltre come in ogni caso sia mancata completamente la prova della permanenza del ricorrente per un tempo apprezzabile sui luoghi ove avveniva lo spaccio, non essendo sufficiente la generica affermazione contenuta nelle dichiarazioni di OP SE secondo la quale questi avrebbe visto i Di LV in occasione degli acquisti di sostanza stupefacente in via Barzilai, stanti i dati inconfutabili rappresentati dal contenuto delle videoriprese nelle quali IN non compare mai e dalla mancanza di ogni altra dichiarazione di frequentatori del luogo in ordine alla presenza del ricorrente. Da tale ultimo elemento deriverebbe, del resto, anche la questione della discrasia temporale tra il periodo di attività dell'associazione e il periodo in cui l'imputato avrebbe fornito il proprio contributo ad essa. E del resto, anche ritenere il contrario, vi era una ragione più che logica che portava Di LV a frequentare la zona, ivi infatti essendo ubicata la casa del padre.
8.2. Con un terzo motivo lamenta poi la violazione dell'art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 posto che nella specie veniva comunque svolta un'attività di spaccio avente ad oggetto la cessione di piccoli quantitativi per lo più ad uso personale dei vari acquirenti;
inoltre, anche a voler condividere l'orientamento giurisprudenziale della non applicabilità dell'ipotesi del comma sesto in caso di molteplicità degli episodi, della loro reiterazione e della predisposizione di un' idonea organizzazione, nella specie è mancato il presupposto di tale orientamento, ovvero l'approvvigionamento stabile e continuativo dei quantitativi rilevanti di sostanze.
8.3. Infine con un ultimo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte omesso di rispondere ai rilievi con i quali si era richiesto il ridimensionamento della pena inflitta con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. 12 CONSIDERATO IN DIRITTO 9. Al fine di assegnare un ordine logico, anche per evitare superflue ripetizioni, alla trattazione dei motivi di ricorso presenti nei diversi atti di gravame, spesso coincidenti nel contenuto delle doglianze presentate, appare necessario procedere dapprima ad affrontare i profili di carattere processuale aventi carattere generale (presenti segnatamente nel primo e secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. NA per conto di NI LI, OR, IU e RI nonché Di LV DO e Di LV IN) e, successivamente, quanto al merito, secondo una necessaria sequenza logico - sistematica, le censure attinenti alla configurabilità del reato associativo : (presenti segnatamente nel terzo motivo del ricorso presentato dall'Avv. NA per conto di NI LI, OR, IU e RI, nel primo motivo del ricorso presentato da NI RI attraverso i propri difensori Avv. NA e RI, nel primo motivo di ricorso presentato da NI IU attraverso i propri difensori Avv. NA e RI, nel secondo motivo del ricorso presentato da Di LV IN e nel secondo motivo del ricorso presentato da Di LV DO), alla partecipazione e al ruolo dei singoli nell'associazione illecita (così come lamentato segnatamente nel primo motivo del ricorso presentato da NI LI per il tramite dell'Avv. Galantucci, nel primo motivo del ricorso presentato da NI OR per il tramite dell'Avv. Galantucci, nel primo motivo del ricorso presentato da NI RI attraverso i propri difensori Avv. NA e RI, nel primo motivo di ricorso presentato da NI IU attraverso i propri difensori Avv. NA e RI, nel secondo motivo del ricorso presentato da Di LV IN e nel secondo motivo del ricorso presentato da Di LV DO), alla ritenuta esclusione dell'ipotesi del comma 6 dell'art. 74 (come segnatamente lamentato in tutti i ricorsi), alla sussistenza, per NI RI e OR, dei singoli reati di spaccio e alla ritenuta esclusione, per gli stessi, dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 (come da censure segnatamente svolte nei motivi delle stesse) e, infine, alla determinazione della pena (come da censure in particolare risultanti dai motivi di tutti i ricorsi). 10. Tanto premesso, quanto anzitutto alla censura di carattere processuale relativa alla violazione anzitutto dell'art. 507 c.p.p. con riferimento a testi indicati dal P.M. in lista non depositata e tuttavia ammessi dal Tribunale d'ufficio ai sensi della norma appena richiamata (avanzata con il primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. NA per conto di NI LI, OR, IU e 13 RI nonché Di LV DO e Di LV IN), la stessa è inammissibile posto che non appaiono esplicitate in alcun modo le ragioni da rinvenire a fondamento della violazione invocata, non bastando che i ricorrenti abbiano inteso (ma neppure ciò è esplicitato in ricorso) richiamarsi a quanto . eventualmente a suo tempo dedotto con l'atto di appello. Infatti, come più volte : : chiarito da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si : limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell' appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (da ultimo, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. e altri, Rv. 264879). A ciò si aggiunga che difetta in ricorso altresì la necessaria indicazione, posta sempre a pena di inammissibilità del ricorso, della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 11. Analoghe ragioni di inammissibilità vanno rinvenute in ordine alla censura sempre di natura processuale relativa alla violazione dell'art. 512 c.p.p. (sempre avanzata con il primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. NA per conto di NI LI, OR, IU e RI nonché Di LV DO e Di LV IN) posto che, anche in tal caso, è stato effettuato, quanto ai motivi per i quali le dichiarazioni rese da OP SE alias AN sarebbero inattendibili, un mero, generico rinvio a pag. 2 dei motivi di appello e a non meglio precisate vicissitudini giudiziarie del Pubblico Ministero che le ha raccolte. 12. E' inammissibile anche la censura con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 603 c.p.p (presente nel secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. NA per conto di NI LI, OR, IU e RI nonché Di LV DO e Di LV IN). A fronte della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta a far visionare nel contraddittorio del dibattimento i filmati in atti onde trarne la prova della identificazione delle ricorrenti NI OR e RI, la Corte territoriale ha osservato che la prova deve ritenersi documentata, tra l'altro, dalle fotografie acquisite alla stregua, evidentemente, del principio affermato da 14 questa Corte secondo cui la visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio (Sez. 6, n. 36701 del 16/07/2008, Portoghese, Rv. 241402; Sez. 2, n. 22184 del 22/05/2007, Rigo, Rv. 237016); va in altri termini ribadito che, consistendo la visione di un documento filmato acquisito al fascicolo per il dibattimento, in una operazione sostanzialmente equivalente, né più né meno, alla lettura di un documento cartaceo, la stessa, di natura evidentemente ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata nella pubblica udienza. 13. Passando quindi ai motivi di merito, da analizzare alla stregua della premessa di cui sopra sub § 9, vanno ritenute infondate tutte le censure riguardanti la motivazione della sentenza impugnata posta a fondamento del reato associativo. Per valutare la consistenza delle obiezioni dei ricorrenti va premesso come in questa sede possa e deva farsi riferimento anche alla motivazione della sentenza del Tribunale, espressamente richiamata, sul punto, ed in adesione al principio più volte espresso da questa Corte in ordine alla integrazione di sentenza di primo e di sentenza di secondo grado, dalla sentenza impugnata;
infatti, ai fini del controllo di congruità della motivazione, le sentenze di primo e di secondo grado, laddove i giudici del gravame operino riferimento ai passaggi logico giuridici della sentenza precedente, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile ed in un unico complesso argomentativo (cfr. Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa ed altro, Rv. 236181; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595). Ciò posto, deve ritenersi che la motivazione complessivamente risultante dai due provvedimenti di merito abbia dato articolatamente conto, in termini coerenti rispetto alle risultanze di fatto esposte e senza incorrere nella pretesa inosservanza dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, delle ragioni fondanti la sussistenza del reato associativo sia in termini di aggregazione di più persone in vista del compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti sia in termini organizzativi e strutturali sia in termini di tendenziale stabilità del sodalizio, quali requisiti richiesti dalla giurisprudenza (v. Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Sotto il profilo aggregativo e di stabilità è stata posta in rilievo l'appartenenza di tutti i partecipanti al medesimo "clan familiare" ben potendo infatti l'organizzazione illecita sfruttare, così come già riconosciuto dalla giurisprudenza 15 con riguardo alle società (tra le altre, Sez. 6, n.43656 del 25/11/2010, Bartocci, Rv.248816), preesistenti legami di natura lecita per fini illeciti tanto che questa stessa Corte ha evidenziato la idoneità dei legami familiari a rendere ancora più pericoloso il vincolo (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi e altri, Rv. 261426); inoltre, quanto al profilo di protrazione temporale, anch'esso ordinariamente : rilevante con riferimento alla stabilità, si ricava dalla sentenza di primo grado (v. in particolare pagg. 5 e ss.) che l'attività di smercio dello stupefacente avente luogo in prossimità delle abitazioni, tutte comunicanti tra loro e tutte, sostanzialmente, abitate da componenti dell'ampia famiglia dei NI (v. pag. 8 : “13 appartamenti con almeno 70 persone in totale”), ebbe ad iniziare praticamente sin dal 2007; fu in tale periodo infatti che ebbero ad iniziare gli arresti e ad essere effettuate le perquisizioni di fronte ad una attività che già da allora presentava caratteristiche (ovvero la cessione di stupefacenti tutte di eguale natura ed ugualmente confezionate effettuata quasi esclusivamente dalle donne del gruppo nelle vie Devers e Barzilai, le cui carreggiate erano state appositamente ristrette per fare passare i veicoli in una unica direzione di marcia, controllare meglio gli accessi, costantemente sorvegliati da uomini che fungevano da "vedette", ed ostacolare eventuali appostamenti delle forze dell'ordine),che si sarebbero protratte, come evidenziato dalle riprese poi effettuate dai carabinieri, sino praticamente all'anno 2010. Non può dunque dubitarsi della fondatezza delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado quanto alla sussistenza del reato associativo alla luce delle caratteristiche, chiaramente, come visto, messe in evidenza dai provvedimenti di merito, dell'attività di spaccio, praticata costantemente per anni con le medesime modalità (sia con riguardo ai ruolo predeterminati che vedevano le donne cedere : sempre le medesime sostanze praticamente dinanzi casa e gli uomini sorvegliare la complessiva gestione) nell'ambito di un ferreo "controllo del territorio" assicurato dalla predisposizione di un unico senso di marcia dinanzi alle abitazioni e dalla creazione di varchi di accesso, tanto da meritare a tale complessivo sistema di offerta dello stupefacente il nome di "supermarket della cocaina" (vedi pag. 22 della sentenza di appello). Allo stesso tempo, risultano non pertinenti le doglianze promosse dai ricorrenti circa il ristretto arco temporale di effettuazione delle videoriprese svolte dai carabinieri posto che, da un lato, i soli tre giorni di effettuazione (dall'11 al 14/03/2010) hanno rappresentato, come risultante dai fatti evidenziati dalle sentenze, null'altro che la conferma di una attività iniziata, come appena detto sopra, anni prima (ovvero dal 2007) e protrattasi sempre con le medesime modalità e, dall'altro, queste stesse riprese hanno consentito di documentare 16 anche visivamente una attività esercitata 24 ore su 24 tanto da essere stato riscontrato il passaggio di 400 vetture in una sola notte (v. pag. 23). Né risulta incompatibile con i requisiti del sodalizio l'assenza, nella motivazione della sentenza impugnata, di elementi indicativi di un livello verticale-gerarchico (peraltro, se si vuole, implicitamente evincibile, nei fatti, dalla devoluzione alle donne di compiti esecutivi e agli uomini di sorveglianza e controllo) ma unicamente di tipo orizzontale avendo questa Corte già chiarito che la struttura gerarchica articolata mediante specifici ruoli direttivi non è requisito indefettibile dell'associazione illecita che può articolarsi anche mediante divisione di compiti tra gli associati (tra le altre, Sez. 5, n. 8033/13 del 15/11/2012, Barbetta, Rv.255207; Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, P.G., Mammoliti e altri, Rv. 244520; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Rv. 237002). La sentenza di primo grado (pagg.81 - 82), e quella impugnata (pag. 10), hanno anche logicamente spiegato come non sia possibile ritenere che le condotte svolte in loco fossero esplicazione di altrettanto autonome attività di spaccio di sostanza stupefacente dello stesso tipo e non invece espressione di una attività unitariamente organizzata sottolineando che nel primo caso non avrebbe avuto alcun senso che la vedetta di turno si posizionasse ad una estremità della via e non invece in prossimità dell'abitazione ove lo spaccio aveva luogo (citando espressamente il caso, in proposito, di NI IU, piazzato, infatti, non davanti alla propria abitazione ove la moglie era intenta allo spaccio ma appunto all'inizio della via Devers). Non poi esatto che tutto quanto sin qui riportato sia, come lamentato dai ricorrenti, il frutto di "illazioni"; le circostanze sin qui ricordate, al contrario, poggiano su elementi desunti, come emergente in modo chiaro anzitutto dalle sentenza del Tribunale, dalle testimonianze degli agenti operanti (vedi pagg. 5 - 28 della sentenza di primo grado), dalle testimonianze dei singoli acquirenti dello stupefacente (vedi pag. 28 - 39), dai verbali acquisiti ex art. 512 c.p.p. (vedi pagg. 39 - 46) e dalle videoriprese e fotografie effettuate (pagg. 46 - 65). Sicché, in definitiva, le censure svolte in ricorso, peraltro spesso se non esclusivamente mirate in maniera inammissibile a svalutare non già il discorso argomentativo e l'impostazione logica della motivazione della sentenza impugnata bensì, direttamente, la stessa operazione di valutazione del compendio probatorio complessivamente acquisito, appaiono infondate. 14. Sono infondate anche le censure poste circa la motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla partecipazione all'associazione illecita di tutti i ricorrenti. Una volta affermata la sussistenza del sodalizio criminoso 17 caratterizzato dalla utilizzazione dei legami familiari già considerati sopra, dal controllo organizzato del territorio con le modalità già menzionate e dalla utilizzazione di specifici ruoli sistematicamente ricoperti (fondamentalmente, quello vedetta assegnato agli uomini e quello di spaccio al minuto assegnato alle : donne), la sentenza impugnata ha logicamente fatto discendere dalla presenza continuativa in loco (non necessariamente coincidente, peraltro, con l'intero arco di vita del sodalizio, come si pretenderebbe invece nei ricorsi dei Di LV) e dall'esercizio di tali concrete funzioni il segno dimostrativo della consapevole appartenenza all'associazione. Sicché, a ben vedere, le doglianze che contestano la motivazione sul punto afferiscono in realtà direttamente alla valutazione degli elementi di prova comprovanti tale presenza e tale esercizio in tal modo, tuttavia, finendo per assumere i contorni di censure inammissibili perché appunto dirette a pretendere da questa Corte una rinnovata valutazione tale da trasformare il presente giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. E ciò a fronte di motivazione che, letta in necessaria connessione con quella della sentenza di primo grado, secondo quanto già esposto in premessa, ha dato conto degli elementi che conducono appunto a ritenere provata la partecipazione al sodalizio di tutti i ricorrenti. Segnatamente, per NI IU, sono stati evidenziati il ruolo di vedetta e di controllo di ogni auto all'entrata di via Devers emergente dalle videoriprese del marzo 2010 (vedi pagg. 88 e 89 della sentenza di primo grado), per NI LI, abitante di fatto in via Devers con la moglie OR, il ruolo di vedetta accertato dagli stessi operanti ed emerso anche in particolare il 14/11/2010 allorquando egli si era attivato per ritardare l'ingresso dei carabinieri nell'abitazione nonché attestato da videoriprese e fotografie (vedi pag.90 della sentenza del Tribunale e a pagg. 26 27 della - sentenza di appello), per Di LV DO e Di LV IN il ruolo di vedetta esercitato in auto e rispettivamente accertato in distinti frangenti temporali del 2010, dal teste SE OL, assistente capo della polizia, nonché da ON RT, assistente di polizia (vedi pagg. 91-93 della sentenza di primo grado e pag.23 della sentenza di appello), nonché attestato, per entrambi gli imputati, sino all'anno 2011, dal teste OP SE CH (vedi pag.93 della sentenza di primo grado e pag. 23 della sentenza di appello), per NI OR e RI le condotte di consegna dello stupefacente e di ricezione del denaro svolte indifferentemente a seconda dei casi dall'una o dall'altra ed attestate dalle videoriprese nonché, in particolare per NI OR, dalle testimonianze di D'MB AN e OP SE CH (vedi pagg. 93 e 94 della sentenza di primo grado e pag.24 della sentenza di appello). 18 14.1. Né il fatto che la sentenza della terza sezione della Corte d'appello di Roma del 12/02/2014 sia pervenuta, in riforma della sentenza di primo grado, ad assoluzione (effettivamente passata in giudicato, GI non impugnata sul punto, secondo quanto esattamente prospettato nei ricorsi, già alla data di pronuncia della sentenza impugnata) di coimputati degli odierni ricorrenti dall'ipotesi di partecipazione alla stessa associazione, può condurre, evidentemente, a ritenere illegittima l'affermazione di responsabilità resa dalla sentenza impugnata. Pur dovendosi affermare come erronea l'affermazione della sentenza impugnata circa la ritenuta non irrevocabilità del provvedimento del 12/02/2014 (essendo invece, come appena detto sopra, attestato il passaggio in giudicato alla data del 29/06/2014), cionondimeno appare infondato l'assunto che l'intervenuta pronuncia assolutoria avrebbe dovuto possedere valore di prova nel presente processo (se così deve intendersi la doglianza di violazione dell'art. 238 bis c.p.p., di cui in particolare al ricorso di NI LI per il tramite dell'Avv. Galantucci) quanto alla partecipazione degli odierni ricorrenti alla associazione criminosa;
vi osta infatti, al di là di ogni altra considerazione (si pensi in particolare, comunque, alla impossibilità di attribuire alla norma un valore di automatica utilizzazione della sentenza ai fini decisori dei fatti, conservando il giudice integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e di formulazione del giudizio ed integro altresì il potere di libero apprezzamento del documento in questione, privo di efficacia vincolante tra le altre, Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv. 211768; Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Cento e altri, Rv. 245483), il fatto che il giudizio della sentenza in questione ha avuto ad oggetto una circostanza, quale quella della partecipazione dei singoli imputati al reato associativo, insuscettibile, per la sua stessa natura necessariamente individuale e "ritagliata" sulla singola condotta, di essere trasposta alla partecipazione degli odierni ricorrenti. Sicché il fatto che la sentenza evocata in ricorso abbia potuto ritenere determinante in senso ostativo alla partecipazione al sodalizio la mancata attribuzione di reati fine non può certo condurre a ritenere illegittima la decisione impugnata che, pur in assenza, per NI LI e IU e per Di SI DO e IN di contestazioni di reati di cessione di stupefacenti, ha ugualmente reputato provata la partecipazione degli stessi all'associazione sulla base egli elementi sopra esposti logicamente valutati. Né dalla "parallela sentenza" della Corte d'appello sarebbe dato evincere la conferma della validità del principio secondo cui, appunto, in tanto la partecipazione all'associazione sarebbe configurabile in quanto l'interessato abbia concorso nella realizzazione dei reati fine inclusi nel - programma del sodalizio : va rammentato che questa Corte ha più volte 19 affermato che la prova della partecipazione all' associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell' associazione (da ultimo, Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia e altri, Rv. 247660). E, del resto, il reato di partecipazione all'associazione per delinquere non è a forma vincolata ma a forma libera, salva restando la necessità che la stessa si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati (Sez. 3, n. 2897 del 17/12/1993, Di Brisco, Rv. 197921; Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Marin, Rv. 186226; Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170229). 15. Deve invece ritenersi fondata la doglianza in ordine alla configurabilità della fattispecie lieve di cui all'art. 74 comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale, per escludere la ravvisabilità dell'ipotesi del comma 6 dell'art. 74 cit., si è limitata a richiamare, a pag. 23, la giurisprudenza di questa Corte (segnatamente Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004) secondo cui a tali fini si dovrebbe tenere conto non solo della quantità di stupefacente scambiato ma anche di quello complessivamente trattato e posto in vendita dai componenti del sodalizio precisando essere risultato nella specie che si spacciava cocaina 24 ore su 24 e che per soddisfare le continue richieste di droga era necessario avere la disponibilità di quantitativi consistenti. Tale motivazione, però, appare in realtà non corrispondente ai principi affermati da questa Corte con riferimento ai criteri applicativi dell'ipotesi lieve in questione cui il collegio intende aderire. Va premesso che nessuna incompatibilità può ravvisarsi, come nella sostanza pare invece avere fatto la sentenza impugnata, tra l'ipotesi lieve di cui al comma 6 e la cessione continuativa di stupefacente svolta in attuazione del programma criminoso;
diversamente opinando si finirebbe per operare una interpretatio abrogans della norma stessa essendo evidente che la stessa sussistenza del sodalizio illecito, finalizzato, per definizione, all'attuazione di condotte illecite non circoscritte temporalmente ma di carattere tendenzialmente indeterminato anche nel tempo, contiene, nel suo programma, cessioni non episodiche od occasionali ma, appunto continuative. Quanto poi al fatto che bisognerebbe avere riguardo non ai quantitativi scambiati ma a quelli complessivamente trattati e posti in vendita, è evidente che una tale 20 affermazione si risolve anche in tal caso in una negazione della stessa norma configurata dal legislatore posto che, se così fosse, nessuna associazione "lieve" sarebbe mai concepibile per il semplice ed elementare fatto logico che una associazione che nascesse per trattare un quantitativo complessivamente non eccedente i limiti del comma 5 dell'art. 73 cit. avrebbe un raggio operativo talmente breve da ostare alla stessa natura della associazione la cui vita, invece, come detto sopra, si deve proiettare per definizione (altrimenti non si avrebbe in radice neppure un fatto associativo ma un mero concorso di persone) ben al di là di poche e limitate cessioni di modesti quantitativi. E in senso contrario non può neppure valorizzarsi, come fatto in sentenza, la decisione n. 37983 del 2004 sopra ricordata di questa Corte che, come evincibile dalla motivazione, chiarificatrice di un tenore riportato in massima dai connotati apparentemente contraddittori, ha avuto riguardo in realtà, pur a fronte della cessione di "campioni", a fattispecie di richieste e di offerte riferite a quantitativi molto più consistenti di sostanze che gli associati dimostravano seriamente di potersi procacciare e che quindi offrivano in vendita. Al contrario nella specie, appare incontestabilmente versarsi, invece, in presenza di singoli episodi di cessione riguardanti quantitativi di ridottissima entità. In realtà, è proprio la dizione letterale della norma, che individua l'ipotesi lieve nel fatto dell'associazione che sia istituita "per commettere i fatti descritti dal comma 5" a rendere ammissibile l'istituzione di un sodalizio che sia finalizzato a programmare ed attuare cessioni tutte "di piccolo taglio". Sicché, in definitiva, la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare non solo insufficiente a negare la ipotesi lieve ma, in ultima analisi, contrastante con la stessa ratio della norma. 16. Venendo ai motivi di ricorso con cui si contesta la affermazione di responsabilità di NI OR e RI in ordine alle condotte di cessione addebitate, sono anzitutto infondate le censure mosse da NI OR. La sentenza impugnata, riprendendo gli esiti della sentenza del Tribunale, ha fondato l'affermazione di responsabilità per le cessioni contestate ai capi 76, 79 e 80 dell'imputazione sulle affermazioni degli acquirenti d'MB AN e CH OP SE. Sul punto già la sentenza di primo grado aveva rilevato, quanto ai reati sub 76 e 79, che le dichiarazioni testimoniali dell'acquirente D'MB, rese in data 16/12/2006 (secondo cui in quel pomeriggio, dopo avere consegnato alla donna i soldi e dopo avere fatto un giro, la stessa, riconosciuta fotograficamente in NI OR, gli aveva dato lo stupefacente), avevano trovato conferma nel sequestro di grammi 0,40 di 21 : cocaina rinvenuti sulla sua persona quello stesso giorno subito dopo l'acquisto (vedi pagg. 36-37 e 95). Quanto al reato sub 79, sempre la sentenza di primo grado, ripresa da quella d'appello, aveva ricordato come lo stesso D'MB aveva anzi precisato di essersi recato un paio di volte al mese, per cinque o sei mesi, in loco e di avere acquistato lo stupefacente per 40 euro ogni volta sempre dalla suddetta donna oltre che da altre, tra cui NI RI GI : riconosciuta anch'essa in fotografia (pag. 37), in tal modo essendo del tutto infondati gli unici rilievi difensivi svolti in ricorso quanto al merito delle dichiarazioni e riguardanti la pretesa mancanza di riferimenti individualizzanti. In ordine infine al reato di cui al capo 80, le sentenze di merito hanno valorizzato anzitutto le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da OP SE CH ed acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. a seguito dell'intervenuto suicidio dello stesso;
in particolare lo stesso aveva dichiarato infatti che, a partire dall'anno 2007, e sino alla sera del 02/02/2011, aveva preso abitualmente a recarsi alla AN per acquistare dosi di cocaina per uso personale pagate ogni volta euro 40 a dose;
aveva poi aggiunto che la consegna avveniva, attraverso il finestrino dell'autovettura, sempre ad opera delle "zingare" abitanti in loco, riconoscendo in NI OR, mostrata in fotografia, una di queste e sia pure aggiungendo di avere comprato dalla stessa "poche volte" (pagg. 43 - 44). Ora, la valorizzabilità di tali dichiarazioni, corroborate da quanto risultante sempre dalla sentenza di primo grado in ordine alle risultanze dei filmati circa attività di cessione svolte nella data del 13 marzo (sicché, tra l'altro, è infondata la doglianza secondo cui le dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. sarebbero non suffragate da altri elementi) è stata contestata dalla ricorrente sul presupposto che le stesse, alla pari di quelle di altri dichiaranti esercenti l'attività di prostituzione ed acquirenti delle dosi di stupefacente, sarebbero state rese a Pubblico Ministero successivamente indagato ed arrestato per i reati di concussione, corruzione in atti giudiziari, rilevazione e utilizzazione di segreti d'ufficio ed accesso abusivo a sistema informatico;
in particolare, essendo stato addebitato a tale magistrato anche la condotta di avere promesso ai dichiaranti, tutti extracomunitari, e con cui intratteneva anche rapporti sessuali, il rilascio di permesso temporaneo di soggiorno in relazione alle predette dichiarazioni, si sarebbe determinato quanto meno il "ragionevole dubbio" in ordine alla sincerità delle dichiarazioni così assunte;
è stato poi richiamato, in proposito, il fatto che questa Corte, in data 05/03/2015, ha annullato con rinvio la sentenza già menzionata sopra del 12/02/2014 della Corte d'appello di Roma proprio sul 22 punto della motivazione riguardante l'attendibilità dei dichiaranti e, dunque + anche di OP SE. Così posta, tuttavia, la censura appare inammissibile non deducendosi neppure che tale questione sia stata sollevata con l'atto di appello né, in ogni caso, se non in termini di mera supposizione, che OP SE abbia reso dichiarazioni non veritiere per effetto di una specifica condotta di induzione o di costrizione da parte dell'interrogante, a cui carico viene unicamente rilevata la adozione di misura coercitiva per condotte non meglio specificate in fatto;
sicché, a ben : vedere, residuerebbe unicamente la proponibilità della doglianza di inutilizzabilità, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, per effetto della mancata assistenza, al momento della redazione del verbale, di assistente o di ausiliario del P.M. (per vero anch'essa supposta ma non documentata); e tuttavia, quanto, semmai, alla possibile nullità (e non inutilizzabilità stante l'improprietà di ogni riconducibilità all'ipotesi ex art. 191 c.p.p.) derivante da ciò, va ricordato che questa Corte, proprio con riferimento a verbali sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e che sia rimasto tuttavia assente, ne ha escluso la sussistenza, dovendovisi ravvisare unicamente un'ipotesi di mera irregolarità formale (tra le altre, Sez. 4, n. 3352/98 del 09/12/1997, P.M. in proc. Baci e altri, Rv. 210164; Sez. 1, n. 450/01 del 24/10/2000, D'Andrea ed altri, Rv. 219185). Né appaiono fondate le censure, per vero mosse in sede di pubblica udienza dalle difese, in ordine alla non acquisibilità delle dichiarazioni rese da persona poi suicidatasi va, al contrario, rammentato che la disposizione di cui all'art. 512 c.p.p., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere equiparato alla volontaria sottrazione all'esame di cui alla disposizione prevista dall'art. 526, comma 1-bis, stesso codice, la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità dell'audizione (Sez. 1, n. 2596 del 22/11/2002, Chivasso e altri, Rv. 223252). Va aggiunto che, nella specie, neppure in ricorso si prospetta, a ben vedere, che, quanto meno, il suicidio sia stato attuato in prossimità del dibattimento. 16.1. Infondate sono parimenti le doglianze mosse da NI RI in relazione alla intervenuta condanna per i reati di cui ai capo 81 e 86 dell'imputazione. Anche in tal caso, con riferimento anzitutto al primo, già la sentenza di primo grado, ripresa da quella impugnata, aveva a rilevare che il 23 23 teste D'MB AN aveva riconosciuto in fotografia anche NI RI come una delle donne che avevano a cedergli stupefacente (pagg.36 e 37) a ciò dovendosi aggiungere, oltre all'intervenuto sequestro, anche quanto sempre dalla sentenza posto in rilievo circa le risultanze dei filmati attestativi delle condotte di spaccio svolte, oltre che da NI OR, anche da NI RI (pagg. 54-55 della sentenza del Tribunale nonché pag. 24 della sentenza di appello). Con riferimento poi al reato di cui al capo 86, la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazioni rese in udienza dal teste SE NA FA in ordine alla indicazione di NI RI come una tra le varie donne da cui, dal 2007 al 2011, aveva acquistato varie dosi di cocaina (v. pagg. 29-31) e tale argomentazione è stata ripresa dalla sentenza di appello (v. pag. 25). A fronte di tali elementi il ricorso si è limitato, in maniera del tutto generica, e svolgendo comunque censure in fatto, a contestare la inidoneità delle dichiarazioni dell'acquirente a dimostrare la sussistenza del reato. E' invece fondato il motivo di doglianza circa l'intervenuta condanna per il reato di cui al capo 84. La sentenza impugnata ha infatti ripreso le argomentazioni della sentenza del Tribunale che ha fondato la prova della condotta relativa sulle dichiarazioni, acquisite ex art. 512 c.p.p., di ER da SI quale preteso acquirente dello stupefacente in oggetto (vedi pag. 25 nonché pag. 96 della sentenza di primo grado), trascurando, tuttavia, che poche pagine prima (ovvero a pagg. 20-21), queste stesse dichiarazioni erano state dalla stessa Corte ritenute inutilizzabili (come tutte quelle rese dai soggetti extracomunitari esercenti l'attività prostituiva ad eccezione che per OP SE CH) per mancata integrazione dei presupposti richiesti dall'art. 512 cit. "non risultando adempiute esaurientemente le formalità da questa norma previste, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità". Sicché, essendo in realtà inutilizzabile l'unico elemento di prova valorizzato sul punto dalla Corte, l'imputata avrebbe dovuto essere assolta dal corrispondente reato. 17. E' fondata poi la censura con cui si assume la violazione di legge e si contesta la motivazione resa dalla Corte per escludere, in relazione alle cessioni di stupefacente contestate a NI OR e RI, l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.. Va anzitutto premesso che le sentenze di merito hanno ritenuto accertate, tenuto conto della sopra rilevata insussistenza del reato di cui al capo 84 contestato a NI RI, condotte o di cessione di una unica dose, in assoluto, di cocaina per euro 40,00 (in particolare con riguardo ai capi 76 ed 81) o di 24 cessione di singole dosi di cocaina sempre per euro 40,00 a dose ogni volta nel periodo in contestazione, (in particolare con riguardo ai capi 79, 80 e 86) come desumibile dalle dichiarazioni degli acquirenti, AN D'MB, OP SE CH e SE NA FA. La sentenza impugnata, per escludere l'invocato comma 5, si è limitata a porre in rilievo, testualmente, la gravità dei fatti e le innumerevoli cessioni di 11 stupefacente di cui quelle oggetto di odierna specifica contestazione sono solo l'apice" senza ulteriori precisazioni (vedi pag.25). Sembrerebbe dunque lecito affermare, pur a fronte del generico riferimento alla "gravità dei fatti", che la Corte abbia, così dicendo, inteso prescindere dai fatti di cessione specificamente addebitati e valorizzare, invece, l'intera attività dell'associazione di cui le imputate sono state partecipi;
ma se così è, pare evidente l'errore metodologico di una impostazione che, non tenendo strettamente conto del fatto che ogni condotta di cessione non superava mai il quantitativo di una dose per un importo di euro 40,00 (in tali limiti non potendo escludersi a priori l'ipotesi lieve atteso che, come più volte affermato da questa Corte, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 cit., non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa tra le innumerevoli altre, da ultimo, Sez. fer., n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678), ha travalicato i fatti contestati ipotizzando cessioni mai addebitate e, nella sostanza, finito per attribuire alle imputate il reato associativo ad un duplice titolo e, segnatamente, una prima volta in sede di configurabilità del reato associativo stesso e una seconda volta in sede di valutazione dell'ipotesi di cui al comma 5. Va invece qui riaffermato che, in ossequio al principio del ne bis in idem, il ruolo di partecipe alla struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, GI dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato (tra le altre, Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305; Sez. 6, n. 37115 del 28/09/2007, P.M. in proc. Vicorito ed altri, Rv. 237291; Sez. 6, n. 20994 del 28/03/2003, Capuano, Rv. 226278; Sez. 1, n. 6784 del 01/04/1992, Bruno ed altri, Rv. 190537); sicché, laddove la disposizione del comma 5 dell'art. 73 menziona, quali parametri per la valutazione della lievità del fatto, oltre al dato quali-quantitativo, i "mezzi, 25 modalità e circostanze dell'azione", non può che fare riferimento alla azione, nella specie di cessione, specificamente contestata senza alcuna possibilità di valorizzare in senso sfavorevole nuovamente il dato associativo. 18. In definitiva, assorbiti i motivi di ricorso inerenti le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, la sentenza deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato contestato al capo 84 d'imputazione a NI RI perché il fatto non sussiste e con rinvio limitatamente alla configurabilità, per tutti i ricorrenti, delle ipotesi di cui agli artt. 74 comma 6 e 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; quanto ai restanti motivi i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio relativamente al reato di cui al capo 84 contestato a NI RI perché il fatto non sussiste e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma limitatamente alla configurabilità delle ipotesi di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Aldo Fiale делоPile DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 APR 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4 26 6 J-