Sentenza 21 dicembre 2020
Massime • 4
In tema di celebrazione del giudizio abbreviato, la disciplina normativa che limita la facoltà dell'imputato di richiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica al solo giudizio di primo grado e non anche a quello di appello è conforme all'art. 6, par. 1, Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha ritenuto sussistente il contrasto solo in ipotesi di mancato riconoscimento di possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in entrambi i gradi di giudizio.
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica.
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la determinazione delle sanzioni inflitte perché coerente con i parametri commisurativi definitivamente fissati per la suddetta ipotesi di reato dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale).
Commentario • 1
- 1. Negato il diritto all'udienza pubblica: revisione europea? (Cass. 16226/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022
La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2020, n. 14863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14863 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2020 |
Testo completo
14 863-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. 2159 Presidente - STEFANO PALLA - Consigliere relatore UP 21/12/2020 ROSSELLA CATENA R.G.N. 19359/2019 Consigliere - BARBARA CALASELICE - Consigliere - MICHELE ROMANO - Consigliere relatore - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LE RA, nata a [...] il [...], NI ID, nata a [...], il [...] TA UC, nato a [...], il [...], OL IO, nato a [...], il [...], AR IN, nato a [...], il [...], IL MO, nato a [...], il [...], AS VL, nato a [...], il [...], HI IE, nata a [...], [...], VI TR, nato a [...], il [...], TE MA, nato a [...], il [...], De LA IA, nato a [...], il [...], De IS LL DA, nato a [...], il [...], De OM AN, nata a [...], il [...], IO TA, nato a [...] il [...], Di PI NG, nato a [...] il [...], EL TO, nato a [...], il [...], DA NO, nato a [...] il [...] NT UC, nato a [...], il [...], CA NO, nato a [...], il [...], RA IO AN, nato a [...], il [...], IG IV, nato a [...] il [...], IT CA, nato a [...] il [...], ET NG, nato a [...], il [...], ET RT, nato a [...], il [...], ET NO, nato a [...], il [...], RO ON, nata a [...], il [...], RO RG, nato a [...], il [...], AL OS IL, nato a [...], il [...], LL AN, nato a [...], il [...], LL IO, nato a [...], il [...] PI AN, nato a [...], il [...], PI RA, nato a [...], il [...] PI CO, nato a [...], il [...], MA FA, nato a [...], il [...], EN NO, nato a [...], il [...], US AL, nato a [...], il [...], SA LD, nata a [...] il [...], VA IL IC, nato a [...], il [...], ZZ LO, nato a [...], il [...], RS MA, nato a [...], il [...], OL ND, nato a [...], il [...], UT EL, nata a [...], il [...], EL IN OS, nato a [...], il [...], NI UC, nato a [...], il [...], 2 ееевt UR AN, nato a [...], il [...], UR GI, nato a [...], il [...], TR NI, nato a [...], il [...], TR WA, nato a [...], il [...], EN ND, nato a [...], il [...], BO EF, nata a [...], il [...], VE IL, nato a [...], [...] avverso la sentenza del 11/07/2018 della Corte di Appello di CE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita, in data 30/10/2020, la relazione svolta dai Consiglieri Rossella Catena e Matilde Brancaccio;
udito in pubblica udienza, in data 30/10/2020, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, FerdinANo Lignola, che ha concluso per il rigetto del ricorso di: RO RG, OL IO, De IS LL DA, ZZ LO, OL ND, EL OS IN, NI UC, EN ND, VA IL IC, US AL;
l'inammissibilità del ricorso di: LL AN, LL IO, AR, AL, BO, UT, PI RA, PI CO, AS, NT, CA, NI LE RA, EN, ET NO, ET NG, VE, IL, AU, RS, UR, NI ID, TA, IO, Di PI, EL, RA, TE, De LA, IT, RA;
l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio per PI AN ed inammissibilità nel resto;
l'annullamento con rinvio limitatamente al capo U) per ET RT ed inammissibilità nel resto;
annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per SA LD, De OM AN, VI TR, TR NI, IG IV;
per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udito, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to Gabriele Valentini, anche quale sostituto processuale dell'avvocato OS Rampino, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; 3 eleg udito, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to Claudio Fassari, quale sostituto processuale dell'avv.to Giancarlo Raco, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to Ladislao Massari, anche quale sostituto processuale degli avvocati Donata Anna Perrone, Carlo EP Reho e Giancarlo Dei Lazzaretti, che si è riportato ai motivi di tutti i ricorsi, insistendo per l'accoglimento degli stessi e rilevANo la maturata prescrizione;
udito, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to AN Savoia, anche in sostituzione degli avv.ti CO Quaranta e AN LO Romano, che si è riportato ai motivi dei ricorsi, insistendo per l'accoglimento degli stessi;
udita, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to Elvia Belmonte, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento degli stessi;
udito, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to AN Tobia Caputo, il quale ha chiesto la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90, riportANosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento degli stessi;
udito, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to LO Pasquale UT, anche quale sostituto processuale dell'avv.to Benedetto Scippa, che si è riportato ai motivi dei ricorsi, insistendo per l'accoglimento degli stessi;
udito, all'udienza del 30/10/2020, l'avv.to Valerio Vianello Accorretti, anche quale sostituto processuale dell'avv.to Viola Messa, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 11/07/2018, la Corte di Appello di CE ha in parte riformato, confermANola nel resto, la decisione emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di CE in data 23/06/2016. RinviANo per l'illustrazione delle varie imputazioni per le quali è intervenuta condanna alla trattazione dei singoli ricorsi, mette conto qui richiamare, a grANi linee e sulla scorta della premessa con la quale si apre la sentenza di secondo grado, alcuni aspetti delle complesse e, sotto alcuni punti di vista, intrecciate vicende oggetto delle decisioni dei giudici di merito. Il processo, invero, ha riguardato ben cinque associazioni per delinquere e, segnatamente, un'associazione di stampo mafioso e quattro associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il primo filone di indagini (denominato Déjà Vu), avviato nel 2008, ha condotto all'individuazione dell'associazione di stampo mafioso articolazione della Sacra Corona Unita capeggiata da RG RO e ha visto l'emergere, quale - 4 WB personaggio di spicco, di IL IC VA, imparentato con un appartenente al clan RO, al quale fanno capo, nell'impostazione dei giudici di merito, due associazioni ex art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: quella di cui al capo D), operante dalla metà del 2008 fino all'arresto in flagranza del VA nel maggio del 2009; quella di cui al capo L), operante dal maggio giugno 2012 (a seguito della scarcerazione dello stesso VA) fino al 22/12/2012. Le indagini relative al duplice tentato omicidio in danno di NO CA e di CA GR consentivano, poi, di individuare una terza associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, capeggiata proprio dal CA (capo O), nel cui ambito operava, con particolare dinamismo, un "sottogruppo" facente capo a RT IT. Dalle indagini svolte sempre nei confronti del gruppo capeggiato dal RO, emergeva che alcuni affiliati, AN PI e OS IL AL, si erano ritagliati un ruolo autonomo nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, dANo vita all'associazione ex art. 74 cit. di cui al capo AL): a seguito dell'arresto di PI e di AL, la polizia giudiziaria rinveniva alcuni manoscritti e un registratore digitale contenente registrazioni audio di particolare rilevanza probatoria in ordine a questa terza associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed allo stesso sodalizio guidato dal RO.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione RG RO, a mezzo dei difensori avv. Viola Messa e avv. Valerio Vianello Accorretti, articolANo dieci motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. In premessa, mette conto rilevare che RG RO è stato condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso), B) (tentata estorsione pluriaggravata in danno di Di RI OM limitatamente alla richiesta di un contributo per i detenuti;
fino a luglio 2009, così qualificato il fatto contestato come reato consumato nella motivazione della sentenza di primo grado, recepita dal giudice di appello, anche se non in dispositivo), B1) (tentata estorsione pluriaggravata limitatamente alle richieste in danno di IN OL e riqualificato per il resto come danneggiamento aggravato;
fino a maggio 2011); C) (art. 75 comma 2 d. lgs. 159/2011; nel febbraio 2009), D) (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, escluso in appello il ruolo direttivo;
nell'agosto 2009), AB) (tentata estorsione in danno di PI AN e PI RA;
tra il settembre ed il 19/11/2013); il RO è stato assolto dalle residue imputazioni a lui ascritte (capi I e I1), con riduzione della pena in anni diciotto di reclusione.
2.1. Il primo motivo, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. 5 ееез (capo A) e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrativi della responsabilità del ricorrente per il reato in questione elementi (le dazioni in denaro alle famiglie dei detenuti, le registrazioni effettuate da AN PI, l'utilizzo di particolari cautele per non essere intercettato, la caratura criminale evincibile dal riferimento alla sua persona come "capo", l'esistenza di un contrasto con MI, l'intervento in viceride come quelle sub B) e AB), l'irrilevanza delle spiegazioni alternative sui rapporti con MI) che non danno conto della partecipazione a condotte concretamente commesse per il rafforzamento del gruppo criminoso e per la realizzazione dei relativi piani criminosi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, non risultANo neppure risolta l'evidente anomalia di un'associazione che non avrebbe avuto al suo interno semplici partecipi. Le anomalie della sentenza impugnata relative all'approfondimento dei presupposti del reato si sono accompagnate ad evidenti lacune in ordine alle questioni poste con il gravame. In particolare, quanto alle dazioni di denaro alle famiglie dei detenuti, si osserva che il VE non era stato condannato quale intraneo alla consorteria, e per il De OM si ricorda come proprio la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che tali prassi assistenziali possano prescindere dalla permanenza e/o dall'adesione ad una consorteria criminale (Sez. 6, sentenza n. 45065 del 02/07/2014), dovendosi estendere dette argomentazioni anche al soggetto che elargisce dette somme;
né i reati di cui ai capi B) ed AB) risultano collegati alla fattispecie associativa sub A); né, infine, risulta provata la capacità intimidatoria della suddetta associazione.
2.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione (capo B). La Corte di appello non ha valutato la questione se la richiesta del ricorrente al Di RI non potesse comunque configurare un tentativo, mancANo l'univocità degli atti, in quanto, nel caso di specie, sarebbe intervenuta una semplice richiesta, peraltro mai più reiterata - generica nel quantum e nei beneficiari, avendo il Di RI solo parlato di un vaglia in favore dei detenuti che non raggiunge la soglia del tentativo punibile. - La sentenza impugnata, inoltre, motiva in modo assertivo i rilievi sull'attendibilità del Di RI rispetto al quale la Corte territoriale ha ammesso che su alcuni aspetti aveva fornito versioni di comodo e sulla riferibilità del - dialogo tra il OL (per di più assolto, nonostante avesse tenuto una condotta chiaramente concorsuale) ed il PR alla richiesta di versare un vaglia, trascurANo le ipotesi alternative formulate dalla difesa.
2.3. Il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione (capo B1). Il Tribunale del riesame aveva 6 Cap censurato l'attendibilità di IN OL annullANo per questa imputazione provvisoria l'ordinanza applicativa, laddove la Corte di appello, sulla base dello stesso materiale probatorio vagliato dal giudice del riesame, ha semplicemente ribaltato il giudizio di attendibilità della persona offesa, senza confutare le argomentazioni del Tribunale del riesame, risultANo peraltro chiaramente inattendibili le propalazioni del PI (tanto da non aver condotto ad alcuna imputazione a carico delle persone da lui indicate). La Corte di appello, inoltre, non ha considerato il documentato ricovero ospedaliero del ricorrente coincidente dal punto di vista temporale con il presunto incontro con la persona offesa.
2.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione (capo AB). La sentenza impugnata non ha risposto alle censure proposte con l'atto di appello sull'inaffidabilità delle registrazioni effettuate dal figlio della persona offesa AN PI, che aveva l'intenzione di sottoporre a ricatto economico il RO, e sulla ricostruzione temporale degli episodi. Il giudice di appello, inoltre, non ha superato l'anomalia logica per la quale il RO avrebbe realizzato un'estorsione che troverebbe origine nel traffico di stupefacenti, nonostante fosse già stato assolto in primo grado dall'imputazione sub L); infine, la stessa persona offesa, RA PI, non aveva mai affermato di aver ricevuto un'esplicita richiesta estorsiva dal RO, il cui nome era solo emerso in via indiretta.
2.5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011 e vizi di motivazione, in riferimento al capo C). La sentenza impugnata si basa su un approccio congetturale e, segnatamente, sulle dichiarazioni di OM Di RI, che non era persona offesa del reato, sicché non potevano essere valutate in termini di mera plausibilità, criterio insufficiente per pervenire ad un'affermazione di penale responsabilità, tanto più che la difesa aveva fornito una serie di elementi (assenza di riscontri nei tabulati e di comprovate violazioni;
dialogo in cui si indicava una diversa e lecita dinamica) che permettevano di escludere che l'imputato si fosse allontanato da Squinzano, elementi non valutati dalla Corte di appello.
2.6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione (capo D). Gli elementi valorizzati dalla sentenza di appello (l'esistenza di posizioni debitorie di RO nei confronti di VA, la sussistenza di legami con i "referenti" del secondo, MI e IO OL) non danno conto della posizione del ricorrente quale mero concorrente nel reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 piuttosto che di 7 ев associato, non potendosi automaticamente arguire dall'importazione o dal tentativo di importazione di sostanza stupefacente la sussistenza di un sodalizio criminoso. Nel caso di specie, la dinamica del presunto gruppo consortile sembra descrivere più una disarticolata attività di concorso nel reato di cui all'art. 73 cit., posto che il VA è risultato avere un ruolo di autonomo mediatore/fornitore, che in piena indipendenza avrebbe deciso se e quANo acquistare la sostanza in Francia e rivenderla in Italia a soggetti privi tra loro di affectio societatis, tanto più che il pagamento non sarebbe avvenuto con denaro riconducibile all'associazione, ma a suo credito, sicché non vi era alcuna condivisione di utili e di eventuali posizioni debitorie. In merito a tali questioni, la Corte di appello ha fornito risposte assertive, laddove ciò che era emerso era una mera filiera commerciale priva di collegamenti tra i diversi livelli. Con particolare riguardo alla posizione di RO, a fronte di un'imputazione relativa al periodo settembre 2008/agosto 2009, la posizione debitoria veniva valorizzata solo per alcune intercettazioni del gennaio 2009, mentre la partecipazione all'acquisto attraverso alcune intercettazioni del novembre 2008, non avendo il RO partecipato direttamente a nessuna di dette conversazioni;
in ogni caso, ciò non dimostra che le presunte compravendite si fossero ripetute in modo stabile e continuativo, né è stato indicato il ruolo associativo rivestito dal ricorrente, né è stato considerato che il mancato pagamento da parte del ricorrente avrebbe creato problemi al VA ed al MI, ma non allo stesso RO, il che dimostra l'esclusione di ogni condivisione di utili ed oneri.
2.7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.8. L'ottavo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla presente sentenza e quelli oggetto della sentenza che aveva accertato la partecipazione di RO ad un'associazione mafiosa.
2.9. Il nono motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte territoriale giustificato il discostamento della pena base dal minimo edittale, tanto più che per il ruolo di capo e promotore dell'associazione sub D), da cui il RO è stato assolto, era stata individuata la pena nel minimo edittale;
né alcuna motivazione è stata fornita in relazione alla quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione, per i quali, pur a fronte di condotte analoghe, sono stati effettuati aumenti diversificati senza alcuna giustificazione. 8 ав 2.10. Il decimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 417 cod. pen., anche in relazione all'art. 228 cod. pen., in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con approccio automatico, privo di qualsiasi accertamento in concreto della pericolosità. -nonché3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE avverso le ordinanze di seguito indicate hanno proposto congiuntamente ricorso - per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Ladislao Massari, AN LL e IO LL entrambi condannati nei gradi di merito per il reato sub A) (associazione di stampo mafioso) - articolANo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo censura, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche con riguardo alle ordinanze della Corte di appello in data 17/05/2017 e 07/06/2017, inosservanza dell'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 6 Cedu e degli artt. 3, 111 e 117 Cost., in riferimento al rigetto della richiesta difensiva di svolgimento del giudizio di appello nella forme della pubblica udienza. Erroneamente la Corte di appello non ha consentito lo svolgimento dell'appello nelle forme della pubblica udienza e ha ritenuto infondata l'eccezione di incompatibilità costituzionale dell'art. 443, comma 4, cod. proc. pen., in relazione all'art. 599, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non dispone che il giudizio di appello di svolga in pubblica udienza quANo - come verificatosi nel caso in esame - One facciano richiesta tutti gli imputati, per contrasto con gli artt. 3, 101, 111, primo comma, 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1,» della Cedu. Richiamate varie pronunce della Corte costituzionale e della giurisprudenza sovranazionale e sottoposte a disamina critica alcune decisione di legittimità, ricorrenti ripropongono le questioni di legittimità costituzionali delle norme censurate in riferimento ai parametri indicati.
3.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), ed e) cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen., dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza dell'associazione mafiosa e alla partecipazione alla stessa dei ricorrenti. Già la sentenza di primo grado dimostrava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo attraverso il riferimento al c.d. "notorio giudiziario" ed alle sentenza che hanno affermato l'esistenza della Sacra Corona Unita;
la sentenza impugnata reitera tale difetto, laddove, nell'analisi della posizione dei ricorrenti, giunge a valutare i comportamenti della "collettività", ossia di una serie di interlocutori che avrebbero mantenuto "rispetto" per i due fratelli, senza individuare gli elementi dimostrativi della configurabilità, nel caso concreto, del reato, non potendosi 9 considerare tali le dichiarazioni del collaboratore RC EN, che ha riferito appunto del "rispetto" goduto dagli imputati in relazione al passato criminale del padre. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di poter connotare di mafiosità un gruppo che tale requisito non possiede, posto che, oltre allo spaccio di stupefacenti e ad attività ad esso connesse, non possiede altre mire, non potendosi valorizzare in tal senso il pezzo di carta lasciata all'interno dell'auto in guisa di antifurto. La Corte di appello non ha risposto alle censure proposte con il gravame in ordine all'irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore EN, alla insignificanza dell'episodio della bisca, dell'aggiudicazione di un'asta giudiziaria, delle vicende della squadra di calcio e dei rapporti con l'imprenditore Trio Oronzo.
3.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento all'esclusione della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello accertato con la sentenza irrevocabili nei confronti dei ricorrenti. La Corte territoriale, del tutto contraddittoriamente, ha valorizzato i precedenti specifici degli imputati al fine di dimostrarne la perduranza nella condotta associativa, salvo, poi, negare il medesimo vincolo ai fini del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso;
ciò nonostante la già riconosciuta permanenza della condotta associativa da parte del Giudice dell'esecuzione nei confronti di AN LL, con ordinanza del 27/10/2009, e, nei confronti di IO LL, l'intervenuto riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di CE del 31/05/2005 e quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di CE del 10/07/1995; peraltro, lo stesso capo di imputazione, in realtà ipotizza la protrazione della condotta associativa non solo fino ad epoca più recente rispetto al marzo 2013, ma sembra farla risalire ad epoca precedente il settembre 2008; infine, lo stesso collaboratore di giustizia RC EN attesta la ininterrotta partecipazione dei germani LL al sodalizio mafioso sia nelle dichiarazioni del 20/11/2010 che in quelle del 29/03/2011. 3.4. Il quarto motivo (indicato nell'atto di impugnazione con la lettera a) denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e); cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento alla ritenuta recidiva e al giudizio di equivalenza tra le aggravanti eterogenee.
3.bis. In data 09/03/2020 risulta depositata memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti, con cui si ribadiscono le argomentazioni illustrate con il terzo motivo di ricorso alla luce della giurisprudenza di legittimità.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione IO OL, attraverso il difensore Avv. Ladislao 10 ид Massari, articolANo sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. IO OL è stato condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado), D) (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
nell'agosto 2009), E1 (cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
in epoca anteriore e prossima al 25/01/2010) ed E2 (cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
tra il 10 e il 12/02/2010).
4.1. Il primo motivo censura, ai sensi del'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche con riguardo alle ordinanze della Corte di appello in data 17/05/2017 e 07/06/2017, inosservanza dell'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 6 Cedu e degli artt. 3, 111 e 117 Cost., in riferimento al rigetto della richiesta difensiva di svolgimento del giudizio di appello nella forme della pubblica udienza, articolANo censura dall'analogo tenore argomentativo di quelle proposte nell'impugnazione in favore di AN e IO LL, con la precisione che, con riguardo alla posizione di OL, era intervenuta sentenza di assoluzione in primo grado in relazione al delitto sub A), riformata in appello senza parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
4.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 581, 591, comma 2, e 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso l'assoluzione relativa al capo A). La difesa aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi, non essendo articolata alcuna specifica censura in ordine alla posizione del OL, non avendo alcun rilievo le dichiarazioni di AN PI (che non parla del ricorrente), i manoscritti e le registrazioni contenute in un apparecchio digitale e le conversazioni intercettate, sicché l'analisi della posizione processuale del ricorrente offerta dalla sentenza impugnata non ha alcun collegamento con le censure proposte dall'appellante.
4.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen., dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza dell'associazione mafiosa ed alla partecipazione alla stessa del ricorrente. Riprendendo varie doglianze articolate con il secondo motivo del ricorso in favore di AN e IO LL, la sentenza impugnata ha valorizzato elementi ritenuti dimostrativi del fatto che OL fungeva da uomo di fiducia e da "tuttofare" di RO, ma in tal modo non si è confrontata con il più puntuale e attento esame svolto dalla sentenza di primo grado, tanto più che neppure la presenza tra gli affiliati di persone già condannate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. costituisce elemento decisivo per configurare un'associazione come mafiosa. 11 for 4.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione in riferimento all'imputazione sub D). La sentenza impugnata non ha risposta ai rilievi dell'appellante circa il suo limitatissimo coinvolgimento per un arco temporale ristretto ed incompatibile con l'affectio societatis, valorizzANo sempre il ruolo di "uomo di fiducia" del RO. La sentenza impugnata è viziata anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, fondANosi sul raccordo disorganico dei dati desumibili dalle conversazioni intercettate e dalla loro lettura in un quadro fortemente contaminato da macroscopiche violazioni del paradigma legale di riferimento, il che esclude il raggiungimento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Va sottolineato come non vi sia contestazione in ordine ai capi E1) ed E2), relativi, tuttavia, a condotte del tutto estemporanee rispetto all'asserita operatività dell'associazione per delinquere, tanto più che l'imputazione contestava al OL il ruolo di finanziatore di alcune forniture di droga.
4.5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 cit., dovendosi tener conto della rete di distribuzione, in modo che anche quantitativi non modesti, distribuiti in maniera capillare sul territorio, non sono ostativi al ove riconoscimento della fattispecie invocata, come confermato, nel caso di specie, dalla contenuta composizione soggettiva del gruppo, dagli occasionali incontri tra i presunti sodali e dallo stesso contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali non emerge quantitativo di droga, laddove gli elementi richiamati dal giudice di appello risultano estranei alla contestazione.
4.6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento ai capi E1) ed E2), inosservanza dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, degli artt. 192, 633 e 546 cod. proc. pen. La sentenza impugnata non ha valutato la prova in termini incontrovertibili, riconoscendo erroneamente come illecito il rapporto tra OL e i suoi interlocutori, tanto più in assenza di riscontri investigativi (versANosi nell'ipotesi di "droga parlata") e in presenza di contestazioni ex art. 73 cit. vaghe e indeterminate.
4.7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 159 cod. pen. e vizi di motivazione, in relazione all'erroneo calcolo del termine di prescrizione, alla luce dell'orientamento secondo cui la sospensione del termine per la redazione della sentenza non è ricompresa tra i casi specifici di sospensione del corso della prescrizione.
5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. Massimo Bellini, ND 12 allo EN-condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado) e AB) (tentata estorsione in danno di PI AN e PI RA;
tra il settembre e il 19/11/2013) - articolANo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'imputazione sub A), inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen. e degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione. Richiamata la motivazione della sentenza di primo grado lì dove aveva motivato l'assoluzione di EN per l'imputazione in esame, il ricorso evidenzia gli elementi valorizzati dalla sentenza di appello, deducendo che la circostanza che il EN sia "rimasto" con il RO, emergente dalla registrazione di un file/audio, non rappresenta un elemento individualizzante in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., così come il colloquio tra il PI ed il De IS, che può essere indicativo dell'appartenenza ad un gruppo criminale, ma non ad un'associazione mafiosa, tanto più che la stessa sentenza impugnata rileva che da tale colloquio emerge che era stato il RO ad affiancare AN PI e IN EL nell'attività di spaccio, non emergendo, comunque, i requisiti della violenza e della minaccia.
5.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e degli artt. 56 e 629 cod. pen., nonché vizi di motivazione in relazione all'imputazione sub AB). La sentenza impugnata non ha risposto alle censure proposte con il gravame in ordine, prima di tutto, alla presenza del ricorrente alla richiesta di denaro rivolta a RA PI: come evidenziato nell'appello, RA PI aveva fatto riferimento, in primo luogo, alla presenza di OL e non di EN, reiterANo il travisamento della prova relativo alla partecipazione alla richiesta estorsiva del ricorrente. L'unico episodio al quale, per sua stessa ammissione, partecipò il EN, era finalizzato ad ottenere notizie sul proprio figlio e non ad ottenere ingiuste prestazioni di denaro.
6. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. OS IA Rampino, DA De IS LL condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado), AB) (tentata estorsione in danno di PI AN e PI RA: tra settembre e il 19/11/2013), AC (rapina aggravata: 02/10/2013), AD (porto illegale armi: 02/10/2013), AE (ricettazione di un'automobile: 02/10/2013) e AH (minaccia in danno di RC GR e porto illegale di arma: 03/03/2013) - 13 denunciANo- nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazioni di legge e vizi di motivazione.- 6.1. Lamenta in primo luogo il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. pen., posto che erroneamente la Corte di appello ne ha ritenuto l'inapplicabilità in caso di appello avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, tanto più che nel caso di specie era necessario disporre la rinnovazione dell'esame del dichiarante PI, al fine di meglio valutarne l'affidabilità nel contraddittorio tra le parti, posto che anche il giudice di appello ha ribadito i dubbi del giudice di primo grado sull'attendibilità del dichiarante. In ogni caso, era necessaria una motivazione rafforzata, mentre la sentenza impugnata si limita ad una mera non condivisione della decisione assolutoria, ritenendo sufficientemente corroborate da riscontri le dichiarazioni del PI pur inficiate di inattendibilità, dichiarazioni decisive per la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Trascura il giudice di appello di considerare i propositi dissociativi manifestati dal ricorrente, la cui partecipazione al sodalizio mafioso non può essere desunta solo dai reati-fine, tanto più che con riguardo all'imputazione sub AB) il ricorrente si era speso in favore del PI, come risulta dal file audio del 28/09/2013. 6.2. In ordine a tale ultima imputazione, la sentenza impugnata oblitera le risultanze del file/video, dalle quali emerge che il ricorrente si era speso a favore dei PI, difendendoli. Anche rispetto ai capi AC), AD), AE) e AH) sussiste un vizio di motivazione, posto che la responsabilità della rapina viene attribuita al ricorrente anche se le caratteristiche fisiche dei rapinatori - che erano evidenti nonostante essi indossassero un cappuccio - fossero del tutto incompatibili con le sue, laddove, quanto al capo AH), si tratta di una evidente simulazione di reato come risultante anche dalla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri.
6.3. Si deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. e), vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, 7. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. AN Savoia, OS IL AL condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di - stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado), AI) (ricettazione e porto illegale di arma con matricola abrasa: 13/11/2013) e AM) (cessione illecita di cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: 17/10/2013) - articolANo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 14 7.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione al capo A). Il capo di imputazione non indica il ruolo che avrebbe rivestito il ricorrente in seno al sodalizio e comunque la sentenza impugnata non dà conto delle ragioni che consentano di qualificare la condotta del AL come sintomatica di un efficace contributo causale alla conservazione О al rafforzamento dell'associazione, limitANosi a richiamare, senza indicarli specificamente, un manoscritto e delle intercettazioni, mentre dalle risultanze acquisite emerge, semmai, la figura di un soggetto in semplici rapporti di amicizia con AN PI. Con motivazione apparente, la Corte di appello ha motivato l'affermazione di responsabilità del AL per il reato associativo sulla base del rilievo della fedeltà e del risalente legame con il RO, laddove si è, in realtà, in presenza di associazione che ha cercato di realizzare uno stato di intimidazione solo nei confronti degli stessi partecipi e non all'esterno del sodalizio.
7.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione al capo AI). Illogicamente l'affermazione di responsabilità del ricorrente è basata su una frase di EL UT, trascurANo l'insieme delle risultanze relative alla custodia delle armi.
7.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione al capo AM). L'affermazione di responsabilità del ricorrente è basata sulle dichiarazioni di IN TA, acquirente della sostanza stupefacente, che si limitavano a dar conto della presenza del ricorrente in occasione dell'attività di spaccio, mentre la sentenza impugnata non indica il contributo concorsuale del AL.
8. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Ladislao Massari, LO ZZ condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado), AB) (tentata estorsione in danno di PI AN e PI RA: tra settembre e il 19/11/2013); AF) (detenzione e porto illegale di arma: 30/09/2013); AG) (ricettazione di armi: 30/09/2013); AH) (minaccia in danno di RC GR e porto illegale di arma: 03/03/2013) e ND OL - - condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado), e AB (tentata estorsione in danno di PI AN e PI RA: tra settembre e il 19/11/2013) - articolANo otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 15 8.1. Il primo motivo censura, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., anche con riguardo alle ordinanze della Corte di appello in data 17/05/2017 e 07/06/2017, inosservanza dell'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 6 Cedu e degli artt. 3, 111 e 117 Cost., in riferimento al rigetto della richiesta difensiva di svolgimento del giudizio di appello nella forme della pubblica udienza, con argomentazioni analoghe a quelle dedotte a proposito del ricorso nell'interesse di AN e IO LL.
8.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 533, 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e del par. 6 della Cedu, nonché vizi di motivazione in relazione alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado per il reato sub A). L'appello del P.M. prospettava una diversa valutazione delle dichiarazioni accusatorie di AN PI, pur senza chiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre è censurabile il passaggio della motivazione della sentenza impugnata che esclude la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore, alle quali, invece, riconosce valore oggettivo rilevANo che vanno ad aggiungersi agli ulteriori dati probatori.
8.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen., dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa e della partecipazione ad essa dei ricorrenti, con argomentazioni analoghe a quelle dedotte a proposito del ricorso nell'interesse di AN e IO LL.
8.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 56 e 629 cod. pen. dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'imputazione sub AB). Posto che AN e RA PI sono considerati compartecipi rispetto al traffico di stupefacenti e che il prezzo della condotta estorsiva sarebbe il frutto di una pretesa di differente ripartizione dei profitti di una comune attività illecita, deve essere considerata la volontà di PI di nuocere a chi era ritenuto "vicino" a RO, tanto più che lo stesso P.M. aveva precisato che la collaborazione prestata dallo stesso PI doveva essere valutata con grANe attenzione, sicché non sembra che la sentenza impugnata abbia adeguatamente valutato il profilo dei sottostanti rapporti tra i vari soggetti, tanto più che i due PI non ammettono la presunta vera ragione della richiesta economica rivolta loro. In occasione dell'incontro nel bar, il PI non aveva subito alcuna coartazione della volontà, sicché la condotta degli imputati era inidonea a produrre l'evento, mentre in ordine all'episodio relativo a RA PI avvenuto in campagna, uno dei presenti avrebbe finto di estrarre la pistola da dietro la schiena, pistola tuttavia non vista dal denunciante. Quanto all'episodio del 19/11/2013, il rilievo della Corte di appello, secondo cui la natura illecita doveva desumersi dall'impossibilità di desumere l'esistenza e 16 ез l'ammontare dei presunti debiti, il ragionamento è paradossale, posto che le stesse persone offese non hanno indicato a quale titolo veniva richiesta la restituzione di somme di denaro.
8.5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 e vizio di motivazione, in relazione alla circostanza aggravante ritenuta per il capo AB): la partecipazione dei due PI al medesimo contesto delinquenziale rende più evanescente l'aspetto coercitivo, il che esclude la coartazione psicologica sulle persone offese, mentre si ipotizza l'esistenza dell'associazione mafiosa e la partecipazione dei ricorrenti sulla base della prova della tentata estorsione.
8.6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al ricorrente ZZ e ai reati sub AF), AG) e AH), inosservanza degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. TrascurANo la decisione di non convalida del sequestro e riprendendo pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, la Corte di appello non ritiene plausibile che le armi potessero essere state occultate da altri, tanto più che non vi è alcuna prova del porto, ma al più della sola detenzione. Quanto al reato di cui al capo AH) gli elementi a carico del ricorrente sono rappresentati dalle sole dichiarazioni di AN PI, sulla cui inattendibilità sono già state articolate deduzioni.
8.7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla posizione di LO ZZ, inosservanza degli artt. 56 e 63, quarto comma, cod. pen., posto che la Corte di appello ha individuato la pena-base del reato di tentata estorsione aggravato, ridotta della metà per il tentativo, aumentata poi per l'aggravante di cui all'art. 7 cit.
8.8. L'ottavo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
9. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. Donata Perrone, OS IN EL condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di - stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado) e AB) (tentata estorsione in danno di PI AN e PI RA: tra settembre e il 19/11/2013) articolANo sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 533 e 603-bis cod. proc. pen., nonché dell'art. 6 Cedu, e vizi di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in riferimento al capo A). Erroneamente la Corte di 17 appello ha escluso la rinnovazione dell'esame di AN PI rilevANo l'inapplicabilità dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che la rinnovazione era comunque imposta -anche in caso di svolgimento del primo grado secondo il rito abbreviato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, tanto più che l'appello del P.M. chiedeva una rivalutazione di tali dichiarazioni. La Corte ha comunque attribuito rilievo centrale alle dichiarazioni del PI, pur in mancanza della rinnovazione del suo esame.
9.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello ritiene limitata l'attendibilità soggettiva di AN PI, ma non opera la relativa valutazione anche rispetto agli elementi di riscontro, in realtà direttamente riconducibili allo stesso PI, che, quANo era stato tratto in arresto, in realtà aveva già maturato un proposito di vendetta nei confronti del RO e dei soggetti a questi vicini, confezionANo i manoscritti ed i files/audio, utilizzANo il De IS in una logica tipica dell'agente provocatore, oltre che far sì che detto materiale venisse rinvenuto nel corso della perquisizione presso la sua abitazione.
9.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 2, 416-bis cod. pen. e 25 Cost., nonché vizi di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) e della partecipazione ad essa dello EL, essendo i rapporti tra il RO e gli altri associati, tra cui il ricorrente, limitati alla circolazione di stupefacenti, essendo l'impiego della violenza limitato ai rapporti interni al gruppo, senza nessuna valenza esterna, né essendovi prova di alcuna condizione di assoggettamento, risultANo gli episodi di rapina del tutto episodici e non ascrivibili ad un programma associativo, ed essendo l'usura estranea alle finalità della cosca. Il ruolo dello EL, inoltre, non risulta in alcun modo delineato, salva la sua partecipazione al delitto sub AB), essendo egli rimasto estraneo alle dichiarazioni del PI e del De IS;
il ricorrente, quindi, risulterebbe solo coinvolto nel narcotraffico, attività rispetto alla quale appare funzionale anche il recupero di somme di denaro di cui al capo AB) e, quindi, diretta a dirimere conflitti interni al gruppo facente capo al RO e dedito al traffico di stupefacenti.
9.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 81, comma 2, 56, 629 comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla vicenda di cui al capo AB), nata da una pretesa circa la differente ripartizione dei proventi del traffico di stupefacenti da parte di AN e RA PI che, pertanto, non avrebbero potuto essere considerati persone offese;
richiamANo le già svolte considerazioni circa l'inattendibilità di AN PI, si illustrano le ragioni 18 The dell'inattendibilità di RA PI, riconducibili alla mancata descrizione del reale contesto in cui erano maturati i fatti.
9.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 7 1. 203/1991 e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del metodo mafioso in relazione al tentativo di estorsione di cui al capo AB);
9.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 63 comma 4, cod. pen., e 587 cod. proc. pen., in riferimento al trattamento sanzionatorio relativo al capo AB).
9.7. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 132, 133, 62 bis, cod. pen., e vizi di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 10. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. Donata Perrone, UC NI condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado), AB) (tentata estorsione in danno di PI AN e PI RA: tra settembre e il 19/11/2013) articolANo sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 10.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 533 e 603-bis cod. proc. pen., nonché dell'art. 6 Cedu, e vizi di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in riferimento al capo A). Erroneamente la Corte di appello ha escluso la rinnovazione dell'esame di AN PI rilevANo l'inapplicabilità dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che la rinnovazione era comunque imposta anche in caso di svolgimento del primo grado secondo il rito abbreviato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, tanto più che l'appello del P.M. chiedeva una rivalutazione di tali dichiarazioni. La Corte ha comunque attribuito rilievo centrale alle dichiarazioni di PI, pur in mancanza della rinnovazione del suo esame. 10.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello ritiene limitata l'attendibilità soggettiva di AN PI, ma non opera la relativa valutazione anche rispetto agli elementi di riscontro, in realtà direttamente riconducibili allo stesso PI, che, quANo era stato tratto in arresto, in realtà aveva già maturato un proposito di vendetta nei confronti del RO e dei soggetti a questi vicini, confezionANo i manoscritti ed i files/audio, utilizzANo il De IS in una logica tipica dell'agente provocatore, oltre che far 19 sì che detto materiale venisse rinvenuto nel corso della perquisizione presso la sua abitazione. 10.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, let. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 2, 416-bis cod. pen. e 25 Cost., nonché vizi di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) e della partecipazione ad essa del NI, essendo i rapporti tra il RO e gli altri associati, tra cui il ricorrente, limitati alla circolazione di stupefacenti, essendo l'impiego della violenza limitato ai rapporti interni al gruppo, senza nessuna valenza esterna, né essendovi prova di alcuna condizione di assoggettamento, risultANo gli episodi di rapina del tutto episodici e non ascrivibili ad un programma associativo, ed essendo l'usura estranea alle finalità della cosca. Il ruolo del NI, inoltre, non risulta in alcun modo delineato, salva la sua partecipazione al delitto sub AB), essendo egli rimasto estraneo alle dichiarazioni del PI e del De IS;
il ricorrente, quindi, risulterebbe solo coinvolto nel narcotraffico, attività rispetto alla quale appare funzionale anche il recupero di somme di denaro di cui al capo AB) e, quindi, diretta a dirimere conflitti interni al gruppo facente capo al RO e dedito al traffico di stupefacenti. 10.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 81, comma 2, 56, 629 comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla vicenda di cui al capo AB), nata da una pretesa circa la differente ripartizione dei proventi del traffico di stupefacenti da parte di AN e RA PI che, pertanto, non avrebbero potuto essere considerati persone offese;
richiamANo le già svolte considerazioni circa l'inattendibilità di AN PI, si illustrano le ragioni dell'inattendibilità di RA PI, riconducibili alla mancata descrizione del reale contesto in cui erano maturati i fatti. 10.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 7 l. 203/1991 e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del metodo mafioso in relazione al tentativo di estorsione di cui al capo AB); 10.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 63 comma 4, cod. pen., e 587 cod. proc. pen., in riferimento al trattamento sanzionatorio relativo al capo AB); 10.7. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 132, 133, 62 bis, cod. pen., e vizi di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 20 11. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. Gabriele Valentini, EF BO condannata per il reati di cui al capo AL) (associazione ex - art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, da epoca antecedente al 17/10/2013, con condotta permanente-articolANo un unico motivo, enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con cui denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione, in quanto all'imputata è stato attribuito il ruolo di custode dello stupefacente oggetto dell'attività di spaccio da parte della figlie e del genero, pur essendo la BO rimasta estranea a qualsiasi imputazione di detenzione, ai sensi dell'art. 73 d.p.r. citato, con palese inconciliabilità del ruolo attribuito alla stessa ed alla sua partecipazione alla compagine associativa;
la BO, inoltre, risulta assolta con sentenza irrevocabile dal GUP di CE in riferimento all'episodio del 17/01/2015, in cui furono tratti in arresto AN PI ed IL AL, con conseguente inammissibilità di ogni valutazione della condotta tenuta dalla BO nell'occasione; del tutto antitetico, inoltre, si presenta il contenuto dell'intercettazione del 23/10/2013, rispetto alle valutazioni della Corte di merito, essendo emerso chiaramente che l'imputata avesse solo avuto paura nel corso della perquisizione, ignorANo dove si trovassero i bilancini, così come parimenti criptiche sono le ulteriori intercettazioni, il cui contenuto risulta travisato dalla sentenza, potendosi dalle stesse, al più, ricavare la sussistenza di una mera connivenza della BO, come tale non punibile;
né ulteriori elementi risultano a carico dell'imputata, non indicata dal PI come beneficiaria dei proventi dell'illecita attività di spaccio. 12. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. AN Savoia, NO EN condannato per il reati di cui al capo O) (associazione ex art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, dal settembre 2012 al febbraio 2013), S (illecita detenzione di cocaina e marijuana, nel settembre-dicembre 2012), Y (lesioni personali pluriaggravate in danno di RI ZA e IV GR, il 08/12/2012) - articolANo quattro motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 12.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e vizi di motivazione in riferimento al capo O), non essendo stata affatto dimostrata la partecipazione del EN all'associazione diretta dal CA, posto che il ricorrente aveva avuto contatti con il solo cognato, RT ET, come dimostrato da solo quattro intercettazioni, susseguitesi in un breve arco di tempo, come tale insufficiente, alla luce della giurisprudenza di legittimità, per configurare la 21 еев partecipazione al delitto associativo, peraltro, nel caso in esame, neanche emergente dal contenuto delle dette conversazioni, dalle quali, al più, potrebbe ipotizzarsi un concorso di persone nel reato continuato;
12.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90 e vizi di motivazione, in riferimento all'imputazione di cui al capo S), atteso che la Corte di appello ha omesso del tutto di rispondere alle deduzioni difensive, secondo cui l'utenza intestata al EN era spesso utilizzata dal cognato, non essendo, quindi neanche state individuate le telefonate certamente riferibili all'imputato 12.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 110, 582, 585 cod. pen. e vizi di motivazione, in riferimento all'imputazione di cui al capo Y), atteso che la Corte di appello non ha considerato la deduzione difensiva secondo la quale il primo giudice aveva del - tutto omesso di valutare il ruolo del ricorrente nella vicenda avendo del tutto - omesso di delinearne il ruolo effettivo in una condotta che aveva visto coinvolto essenzialmente RT ET, oltre ad altri tre soggetti, senza, tuttavia, chiarire il tipo di contributo del EN;
12.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90, 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione, in riferimento all'imputazione di cui al capo O), non essendo stata fornita alcuna motivazione circa la sussistenza della contestata aggravante, né della conoscenza, da parte del EN, della disponibilità delle armi, non essendo stata fornita neanche adeguata motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo marginale del ricorrente in ambito associativo. 13. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Ladislao Massari, LD SA condannata per i reati di cui al capo H1) (cessione di cocaina limitatamente all'acquirente IV Maglietta, il 23/06/2012), L1 (illecita cessione di cocaina, il 25/09/2012), L7 (illecita cessione di cocaina, il 16/11/2012) - articolANo tre motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 12.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 73 d.p.r. 309/90, 192, comma 3, 533, 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e vizi di motivazione, stante la cripticità delle conversazioni su cui si fonda il compendio probatorio, che non consente di individuare il contributo causale della ricorrente, in riferimento al capo L1, la di là della mera connivenza, così come, in riferimento alle altre due imputazioni, il 22 contenuto delle conversazioni appare del tutto evanescente ed insufficiente, anche per l'assenza di riscontri alla luce dei quali verificare l'avvenuta cessione;
12.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90 e vizi di motivazione, stante la mancanza di elementi concreti che consentano di escludere la sussistenza della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, in riferimento ai capi H1) e L7), tenuto conto dei criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità; 12.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 62 bis, cod. pen. e vizi di motivazione, stante la funzione delle circostanze attenuanti generiche, negate all'imputata, anche alla luce della disparità di trattamento rispetto alla coimputata AN De OM. 14. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. AN Savoia, LE RA NI condannata per il reato di cui al capo O) - (associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 dal settembre 2012 al febbraio 2013) - articolANo un unico motivo, enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e vizi di motivazione, stante la cripticità delle conversazioni, dalle quali non si comprende il riferimento a proventi di illecita attività, la mancanza di rapporti della ricorrente con altri sodali, al di là di RT ET ed IL VE, suoi amici da tempo, il numero esiguo delle conversazioni coinvolgenti l'imputata e l'arco temporale esiguo in cui si sono svolte, anche alla luce dei criteri ermeneutici di legittimità, che non consentono di individuare il ruolo di messaggera di NO CA, attribuito alla NI. 15. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso due distinti ricorsi, uno a firma del difensore avv. Francesca Grazia TE e l'altro a firma di entrambi i difensori, avv. Grancesca Grazia TE e avv. AN Savoia, NO CA condannato per il reato di cui al capo O) (associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 dal settembre 2012 al febbraio 2013), P) (detenzione illecita di cocaina, il 08/09/2012), Q) (detenzione illecita di cocaina, il 18/09/2012 - articolANo due motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 15.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e vizi di motivazione, in riferimento alla sussistenza della ritenuta associazione ed al ruolo verticistico in essa rivestito dal ricorrente, il quale ha rischiato di morire proprio per essersi voluto sottrarre alle logiche 23 ещё associative, non consentendo le conversazioni captate tra il CA e la NI di configurare l'esistenza di una compagine associativa, anche per l'esiguità temporale in cui si sono svolte;
piuttosto, sarebbe configurabile un'attività di illecita detenzione e commercio continuato nell'ambito di un medesimo disegno criminoso;
15.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 81 cod. pen., in riferimento ai fatti di cui al presente processo e quelli di altre due sentenze irrevocabili (la n. 1365/2002 R.G.N.R., definitiva il 31/10/2003, e la n. 4/20015 R.G.N.R., definitiva il 07/03/2006), posto che la Corte di merito avrebbe potuto acquisire le dette sentenze e valutare i requisiti della continuazione alla luce della giurisprudenza di legittimità. 16. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. LO UT, NG ET - condannato per il reato di cui al capo O) (associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 dal settembre 2012 al febbraio 2013), S) (detenzione illecita di cocaina e marijuana, nel settembre dicembre 2012) - articolANo due motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 16.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90 e vizi di motivazione, in riferimento al ruolo rivestito dal ricorrente in ambito associativo, alla luce del mancato rinvenimento o di sequestro di sostanze stupefacenti e di strumentazione funzionale alla commissione dei delitti nei confronti del ricorrente, essendo di scarsa utilità le conversazioni oggetto di intercettazione, di cui la difesa analizza approfonditamente il contenuto al fine di dimostrare come dalle stesse emergano situazioni collegate al commercio di formaggi;
peraltro, il ricorrente si è rapportato solo con i fratelli, il cognato NO EN ed AN TI, avendo egli, peraltro, ammesso di aver abitualmente spacciato modiche quantità di stupefacente;
analoghe critiche vengono svolte in riferimento all'imputazione di cui al capo S), in assenza di ogni elemento concreto in tal senso;
16.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74, comma 3 d.p.r. 309/90, 62 bis e 133 cod. pen., essendosi il ET rapportato solo con i propri familiari, non essendovi elementi a fondamento della disponibilità di armi e non essendo stata adeguatamente motivata la determinazione della pena, né le ragioni ostative alla concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen. Si chiede, inoltre, l'estensione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., ad NG ET dei motivi e delle doglianze proposte dai coimputati in merito alla corretta qualificazione dei fatti a lui ascritti. 24 17. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso i difensori avv. AN Savora ed avv. Elvia Belmonte, RT ET - condannato per il reato di cui al capo O) (associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 dal settembre 2012 al febbraio 2013), S) (detenzione illecita di cocaina e marijuana, nel settembre dicembre 2012), T) (estorsione pluriaggravata in danno di RO EO MA e tentata estorsione pluriaggravata in danno di EL EO e EB VA), U) (detenzione e porto illegale di armi, il 02/11/2012), W) (lesioni personali pluriaggravate in dano di EP IC, il 04/11/2012), X) (detenzione e porto illegale di armi, il 04/11/2012), Y) (lesioni personali pluriaggravate in danno di RI ZA e di IV GR, il 08/12/2012) - articolANo, in un primo ricorso a firma di entrambi i difensori, tre motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 17.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e vizi di motivazione, in riferimento al ruolo rivestito dal ricorrente in ambito associativo, alla luce delle dichiarazioni dello stesso, il quale aveva ammesso di aver spacciato in maniera del tutto autonoma, in tal modo dovendo rispondere di concorso nel reato continuato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, essendosi il ricorrente rivolto anche ad altri fornitori, il che evidenzia l'insussistenza del rapporto associativo, in coerenza anche con la giurisprudenza di legittimità; del tutto irrilevante sarebbe, poi, l'aiuto prestato al CA ed alla sua compagna, poiché il CA era componente della Sacra Corona Unita, che ha sempre fornito aiuto ai propri associati, ed inoltre era legato da risalente amicizia con il ET;
conclusivamente, anche alla luce del limitato arco temporale di riferibilità delle intercettazioni, mancherebbero gli elementi costitutivi della contestata fattispecie associativa;
17.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 629, commi 1 e 2 cod. pen. e vizi di motivazione, in riferimento alla carenza di ogni intimidazione di natura estorsiva in riferimento al capo T), ed alla mancata motivazione sul punto, così come carente risulta la motivazione circa la sussistenza delle contestate aggravanti anche alla luce dell'assoluzione del ricorrente dal delitto associativo;
17.3. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 7 I. 203/1991 e vizi di motivazione, in riferimento alla fattispecie di porto e detenzione di armi di cui al capo U), di cui la difesa aveva lamentato la genericità, anche in riferimento alla mancata individuazione delle intercettazioni che costituirebbero il compendio probatorio, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna logica motivazione su detti aspetti, né avendo individuato il reale detentore delle armi. 25 17. bis. Con il secondo ricorso, a firma del solo avv. Elvia Belmonte, si articolano sei motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 17 bis.
1. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90, 125, 546, lett. e), 192 cod. prc. pen., e vizi di motivazione, in riferimento alla violazione, dedotta in appello, dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo stato contestato al ET il ruolo di partecipe all'associazione diretta dal CA ed essendo, poi, stato condannato come capo di un gruppo autonomo collegato al sodalizio del CA;
la difesa, inoltre, aveva contestato la sussistenza di un autonomo gruppo capeggiato dal ricorrente e la mancanza di prova circa uno stabile accordo associativo in riferimento al gruppo del CA, questioni sulle quali la Corte di merito ha fornito una motivazione del tutto insufficiente ed inadeguata in riferimento al presunto collegamento tra il gruppo autonomo diretto dal ET ed il gruppo del CA, pur avendo escluso un ruolo direttivo del primo nel gruppo del secondo;
17 bis.
2. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90, 125, 546, lett. e), 192 cod. prc. pen., e vizi di motivazione, in riferimento alla valutazione del compendio intercettivo, operata in maniera contraddittoria ed illogica nella misura in cui non emergono contatti tra il CA ed i soggetti facenti capo al ET, quasi tutti suoi familiari, i quali, quindi, avrebbero svolto attività illecita per il ET ma non per il CA, non emergendo alcun elemento in tal senso nei confronti dei detti soggetti, con particolare riferimento a NO ed NG ET, a NO EN, al AT;
17 bis.
3. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 56, 629 cod. pen., 125, 546, lett. e) cod. proc. pen., e vizi di motivazione, in riferimento alla omessa motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante contestata in relazione al capo T), posto che il ET è stato assolto dall'imputazione associativa;
viene, inoltre, sottolineato il vuoto motivazionale di entrambe le sentenze di merito circa la connotazione minacciosa della condotta del ET nel richiedere il corrispettivo delle vendite di stupefacente;
17. bis.
4. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 4 e 7 l. 895/1967, 582, 585, 61 n. 1 cod. pen., 125, 546, lett. e) cod. proc. pen., e vizi di motivazione, in riferimento ai reati di cui ai capi U), W), X), non essendo stato possibile individuare l'effettivo detentore delle armi di cui al capo U), nonostante il puntuale motivo di gravame che evidenziava come fosse stata individuata una responsabilità di posizione per il ricorrente, con violazione del'art. 110 cod. pen.; quanto ai reati di cui ai capi W) e X), la difesa aveva 26 dimostrato come la condotta fosse stata posta in essere, per errore, da un amico della vittima, il SA;
17. bis.
5. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 74, comma 4, d.p.r. 309/90, 125, 546, lett. e) cod. proc. pen., non essendo stata affatto dimostrata la natura armata dell'associazione facente capo al ricorrente, alla luce della carenza di elementi circa la partecipazione dello stesso all'associazione del CA;
17. bis.
6. ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 27 Costituzione, 132, 133, 69 cod. pen., 125, 546, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento al calcolo della determinazione della pena, in quanto al ricorrente è stato riconosciuto il ruolo di partecipe nell'associazione del CA e, tuttavia, la pena base è stata calcolata in anni quindici di reclusione, in misura superiore alla metà del massimo edittale, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, in violazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, così come non era stata fornita alcuna spiegazione per giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 18. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Giancarlo Raco, AN PI condannato per i reati di cui ai capi A) (associazione (associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente era stato assolto in primo grado), E1) (detenzione illecita di haschish il 25/01/2010), AI) (ricettazione, detenzione e porto d'armi con matricola abrasa, il 13/11/2013), AL) (associazione stupefacenti nell'ipotesi di cui al comma 6, in epoca antecedente al 17/10/2013 condotta permanente), AM) (detenzione di cocaina il 17/10/2013) - articolANo quattro motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 18.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 81 cod. pen., in riferimento alla determinazione della pena effettuata dalla Corte di merito che, su appello del pubblico ministero, ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per la fattispecie sub A), ritenuto reato più grave, individuANo la pena base in anni sette di reclusione, lasciANo invariata la pena di anni tre di reclusione rispetto al capo AI, già individuato come reato più grave, benché a titolo di continuazione, evidenziANo l'illegittimità di detto aumento alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità; 18.2. ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizi di motivazione in riferimento all'aumento della pena a titolo di continuazione per il reato satellite sub AI) in misura pari a quanto già previsto a titolo di pena base, in violazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità; 27 18.3. ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizi di motivazione in riferimento all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il PI sarebbe stato assolto dal reato sub AI), non comprendendosi, quindi, a che titolo gli è stato applicato l'aumento di pena per la continuazione 18.4. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 8 . 203/1991 e vizi di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, per la quale non possono rilevare le motivazioni soggettive ma la rilevanza del contributo che, del tutto contraddittoriamente, la stessa Corte di merito ha riconosciuto. 19. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Massimo Floriano Santoro, RA PI - condannato per i reati di cui ai capi AI) (ricettazione e detenzione e porto d'armi con matricola abrasa, il 13/11/2013), AL) (associazione stupefacenti nell'ipotesi di cui al comma 6, in epoca antecedente al 17/10/2013 condotta permanente), AM) (detenzione di cocaina il 05/10/2013) - articolANo un unico motivo, enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizi di motivazione in riferimento al capo AI), emergendo dalle intercettazioni la totale inconsapevolezza del ricorrente circa il trasporto delle armi;
per il capo AL) il compendio probatorio appare irrilevante, rispondendo il ricorrente del reato solo in quanto padre di AN PI;
quanto al capo AM), la Corte di merito ha omesso di considerare che per il medesimo fatto il ricorrente era stato già giudicato con sentenza emessa dal Gip di CE in data 15/07/2014. 20. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Ladislao Massari, CO PI condannato per il reato di cui al capo AL) (associazione - stupefacenti nell'ipotesi di cui al comma 6, in epoca antecedente al 17/10/2013 con condotta permanente) - articolANo due motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 20.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, 192 cod. proc. pen., e vizi di motivazione in riferimento alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo AL), posto che del predetto non ha fatto parola il collaboratore di giustizia AN PI e considerata l'assenza di reati-fine, oltre che l'esiguità del compendio intercettivo ed investigativo descritto in ricorso al fine di proporne - un'interpretazione alternativa inidoneo ad integrare gli estremi sia oggettivo - che soggettivo della fattispecie;
28 ез 20.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 163, 175, 132, 133 cod. pen., in riferimento alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonostante l'accertata incensuratezza del ricorrente. 21. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Ladislao Massari, EL UT condannata per i reati di cui ai capi AI) (ricettazione, detenzione e porto d'armi con matricola abrasa, il 13/11/2013), AL) (associazione stupefacenti nell'ipotesi di cui al comma 6, in epoca antecedente al 17/10/2013 con condotta permanente), AM) (detenzione di cocaina, nell'ipotesi lieve, il 05/10/2013) articolANo tre motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. - 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 21.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, 192 cod. proc. pen., e vizi di motivazione in riferimento alla partecipazione della ricorrente all'associazione di cui al capo AL), posto che della predetta non ha fatto parola il collaboratore di giustizia AN PI, coniuge della UT, non essendovi alcuna prova del fatto che l'imputata abbia effettivamente eseguito gli ordini ricevuti dal marito nel corso dei colloqui in carcere, non essendovi prova alcuna della sussistenza dell'elemento psicologico del reato e della stessa sussistenza della contestata associazione;
21.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 73 d.p.r. 309/90, 192, 533, 546, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., 23 I. 110/1975, 2 e 4 l. 895/1967 e vizi di motivazione in riferimento ai capi AI) - posto che il contenuto della conversazione ambientale richiamata in sentenza non sembra affatto dirimente, non essendovi alcun collegamento certo con le armi indicate in imputazione, non avendo, inoltre, la Corte territoriale escluso il concorso formale tra il porto in luogo pubblico di arma clANestina ed il porto illegale di arma comune da sparo e AM) - alla luce del contenuto criptico delle conversazioni intercettate;
21.3. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 62 bis, 132, 133 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 22. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Ladislao Massari, VL AS condannato per il reato di cui al capo AL) (associazione stupefacenti nell'ipotesi di cui al comma 6, in epoca antecedente al 17/10/2013 29 con condotta permanente) articolANo due motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 22.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, 192 cod. proc. pen., e vizi di motivazione in riferimento alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo AL), posto che del predetto non ha fatto parola il collaboratore di giustizia AN PI, considerato, altresì, che il ricorrente non risponde di alcun reato-fine, non essendovi alcuna prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato e della stessa sussistenza della contestata associazione;
22.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 62 bis, 132, 133 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 23. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Ladislao Massari, UC NT condannato per il reato di cui al capo G1) (detenzione di - sostanza stupefacente di tipo imprecisato nell'ipotesi di cui al comma 5, il 19/11/2011) articolANo tre motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 22.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, 192, comma 3, 533, 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizi di motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato, tenuto conto dell'estrema cripticità delle conversazioni tra GI ed IL VE, che non consente di individuare nel NT l'oggetto delle conversazioni;
22.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 62 bis, 132, 133 cod. pen. e vizi di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche 22.3. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 159 cod. pen., atteso che il reato risulta prescritto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. non comporta anche la sospensione del termine di prescrizione del reato, soprattutto allorquANo come nel caso in esame - il primo giudice non aveva disposto alcuna sospensione dei termini di custodia cautelare nel termine per il deposito della sentenza, effetto che fu raggiunto con una successiva ordinanza della Corte d'Appello. 30 0 3 24. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Giacomo Serio, IO AN RA condannato per il reato di cui al capo A) del riunito procedimento 1257/2015 RGNR (favoreggiamento aggravato dal 11/11/2014 al 01/12/2014). articolANo un unico motivo, enunciato nei limiti di cui all'art. - 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 133 e 62 bis, cod. pen., in riferimento alla mancata motivazione circa la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche al ricorrente. 25. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. Rosario AN Calcagnite, IL VE condannato per i reati di cui ai capi G) - (detenzione e porto d'armi, il 19/12/2011), O) (associazione stupefacenti, dal settembre 2012 al febbraio 2013) Q) (detenzione illecita di cocaina, il 18/09/2012) - articolANo quattro motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 25.1. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, commi 1, 2, 3, 4 cod. proc. pen., 74 d.p.r. 309/90, in riferimento alla partecipazione dell'imputato al sodalizio diretto da NO CA, posto che le intercettazioni dei colloqui in carcere dimostrano solo l'esistenza di un rapporto di amicizia tra i predetti, anche alla luce del chiaro linguaggio utilizzato;
la fattispecie associativa, inoltre, risulta del tutto insussistente per quanto riguarda gli elementi costitutivi, posto che in nessun dialogo intercettato la moglie del CA, RA NI, impartiva ordini al VE o ad altri, e l'attività dell'imputato di recupero dei crediti riguardava una pregressa attività illecita del CA, a cui il VE era rimasto estraneo, il che esclude ogni partecipazione al compendio associativo, come peraltro dichiarato dagli stessi coimputati CA, ET e PI, le cui dichiarazioni, unitamente alle altre risultanze processuali, consentono di escludere del tutto il contesto associativo, potendo, al più, configurarsi una fattispecie di concorso di persone nel reato continuato di commercio di stupefacenti, mancANo del tutto l'accordo criminoso;
il VE, inoltre, è risultato contiguo a vari soggetti antagonisti del CA, a loro volta ritenuti a capo di organizzazioni, il che mette in luce la totale autonomia del VE, ritenuto, non a caso, vicino ad AN LL dal collaboratore di giustizia PI;
in ogni caso non vi è alcuna prova della consapevolezza del VE della disponibilità di armi da parte del gruppo, con conseguente esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90; 31 25.2. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 1 e 2 l. 895/1967, in riferimento al capo G), non potendo essere ritenuto prova sufficiente il dialogo intercettato tra l'imputato ed il fratello GI, in assenza di riscontri circa la disponibilità effettiva di un'arma; 25.3. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen., 73 d.p.r. 309/90, in riferimento al capo Q), in assenza di riscontri al contenuto estremamente criptico di poche conversazioni intercettate;
25.4. ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, 62 bis, 133 cod. pen, in riferimento alla determinazione della pena ed alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 26. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. AN Rosario Calcagnile, ID NI - condannata per i reati di cui al capo L (associazione ex art. 74, comma 2, 3 e 4, d.p.r. 309/90; al capo L1 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 25.9.2012); al capo L3 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 2 e 3.11.2012) articolANo tre motivi di ricorso. 26.1. Il primo argomento difensivo deduce violazione di legge e vizio di illogicità manifesta della motivazione. La contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si fonda sulla valutazione di due sole condotte di concorso in illecita cessione, insufficienti a configurare il delitto associativo, in mancanza di altre indicazioni della sua partecipazione alla compagine associativa ed al più configuranti un concorso criminoso, alla luce della giurisprudenza di legittimità. In entrambi i casi ella avrebbe collaborato scarsamente alla condotta (nel capo L come mera spettatrice passiva, al capo L1, come corriere insieme ad altri) e per la prevalente ragione di essere la compagna di IL IC VA, coinvolto in misura maggiore nella contestazione di cui all'art. 74 TUS. Un ruolo di apporto, dunque, occasionale ed episodico che non può dar luogo automaticamente a ritenere l'imputata partecipe del gruppo associativo, né possono ritenersi decisive le intercettazioni telefoniche addotte come prova nel processo, poiché non basta il semplice riferimento al linguaggio amicale ed alla conoscenza tra gli interlocutori per ritenere la sussistenza della partecipazione a carico della ricorrente: dato certo che viene fuori da tali conversazioni, infatti, è soltanto l'esistenza di una relazione sentimentale tra lei e VA. 32 26.2. Il secondo motivo di ricorso attiene alla dosimetria sanzionatoria (l'imputata è stata condannata alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione), ritenuta eccessiva in considerazione della giovane età della ricorrente (all'epoca dei fatti diciannovenne), della sua condizione di madre di due figli piccoli e del contributo minimo prestato al sodalizio. 26.3. Un ultimo motivo di ricorso censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per i quali è processo e quelli accertati con sentenza della Corte di Appello di CE n. 490 del 13.3.2015, chiusa con la condanna della ricorrente per il reato oggi contestato al capo L4 ad altri complici, condanna divenuta definitiva dal 4.3.2016. assolto dalla Corte d'Appello in27. Ricorre anche UC TA relazione alle contestazioni di cui ai capi I e I1, nonché dal primo giudice per i reati di cui ai capi De D2, e condannato alla pena rideterminata di anni 11 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui al capo L (associazione ex art. 74, comma 2, 3 e 4, d.p.r. 309/90; al capo L1 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 25.9.2012); al capo L2 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 2 e 3.11.2012); al capo L3 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 5.11.2012); al capo L5 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti il 2.11.2012); al capo L6 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacente il 23.11.2012) - attraverso il difensore Avv. AN Cascione, articolANo tre motivi di ricorso. 27.1. Il primo argomento difensivo deduce violazione di legge e vizio di illogicità manifesta della motivazione, avuto riguardo all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato dal GUP di CE, per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore OS GR, nominato di fiducia;
la nullità della prima sentenza di merito si riverbera su quella impugnata. L'avviso è stato notificato in data 10.9.2015 a due difensori diversi (gli avvocati De Rocco e Guastella) per l'udienza del 8.10.2015, ignorANo il fatto che in data 23.6.2015 l'avv. GR era stato nominato difensore di fiducia dal ricorrente detenuto con dichiarazione depositata presso l'ufficio matricola del carcere di CE e contestuale revoca dei precedenti difensori. A riprova della regolarità della nomina, il difensore rappresenta di aver lui stesso difeso in sede di riesame il ricorrente all'udienza del 11.8.2015. In data 8.9.2015 è stata poi nominata l'avv. EL D'Amuri come codifensore, la quale ha tempestivamente eccepito la nullità all'udienza preliminare del 8.10.2015, senza che il GUP si sia espresso in merito. La Corte d'Appello erroneamente ha ritenuto che sussistesse un onere del difensore di reiterare l'eccezione alla successiva udienza di rinvio dinanzi al GUP 33 del 15.10.2015, udienza in cui il Giudice, decidendo le questioni preliminari, non rispondeva all'eccezione sollevata alla prima udienza di trattazione. Peraltro, non si è tenuto conto che l'eccezione è stata reiterata dall'avv. GR all'udienza del 3.2.2016 prima della discussione fissata per il rito abbreviato e rigettata dal GUP con ordinanza impugnata in appello ex art. 586 cod. proc. pen. La nullità verificatasi, pertanto, è assoluta secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan). 27.2. Il secondo argomento difensivo attinge l'affermazione di sussistenza del reato associativo ex art. 74 TUS a carico del ricorrente, per violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria e illogica avuto riguardo alla valutazione degli elementi di prova. Si contesta che la motivazione sia costruita non già per delineare gli elementi della fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a carico del ricorrente, ma soltanto per configurare condotte commesse in concorso tra i coimputati: le singole contestazioni di episodi delittuosi, secondo le tracce probatorie soprattutto delle due intercettazioni a suo carico, non sono sufficienti a comporre gli elementi di fattispecie. Vengono ripercorsi nel ricorso alcuni passaggi dei contenuti di esse, segnalANone l'incapacità di delineare un suo contributo all'associazione, in assenza peraltro di altri risultati investigativi di diversa natura. Le conversazioni svelano in relazione ai soli episodi contestati ai capi L1 ed L2 un apporto collaborativo minimo e sporadico del ricorrente alle azioni delittuose unicamente per quei singoli fatti, i quali, pertanto, non sono significativi della sua partecipazione criminosa, men che meno dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato. Mancherebbe, infine, la stessa possibilità di configurare in sé un'associazione criminale ex art. 74 TUS, in assenza di stabili rapporti tra le persone e di organizzazione strutturale 27.3. Il terzo motivo di ricorso censura violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche del ricorrente, negate in appello con un insufficiente, mero richiamo alla sua notevole capacità a delinquere, non tenendo conto di almeno uno dei parametri previsti dall'art. 133 cod pen. tantomeno in relazione alla personalità del colpevole. -28. Ha proposto ricorso anche IN AR condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 3600 euro di multa per il reato di cui al capo A (concorso in tentata estorsione aggravata dall'aver agito con modalità mafiose e con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo A dell'imputazione, commesso ai danni di RA ed AN PI) - tramite il suo difensore, avv. LO Cantelmo, deducendo due motivi. 34 ello 28.1. Il primo argomento di censura attiene alla sussistenza del reato in capo al ricorrente sotto il profilo doppiamente critico del vizio di violazione di legge (in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.) e di quello di motivazione illogica. Le intercettazioni utilizzate non provano una confessione del ricorrente alla madre mentre il riconoscimento dell'imputato quale concorrente nel reato presenta incongruenze rispetto al racconto di quest'ultima. 28.2. Il secondo motivo di ricorso censura violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in appello nonostante la situazione di salute complessa per gravi patologie del ricorrente ed una sua grave forma di disturbo bipolare. 29. Avverso la sentenza della Corte di appello di CE ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore Avv. AN LO Romano, MO IL condannato per il reato di cui al capo D (associazione ex art. 74, comma 2, 3 e 4, d.p.r. 309/90, aggravata dall'agevolazione mafiosa dell'organizzazione denominata Sacra Corona Unita, di cui i coimputati RG RO, TO MI e IO OL erano sodali), articolANo un solo motivo con cui deduce vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 74 TUS poiché non si è tenuto conto del limitato apporto temporale che la stessa contestazione e gli accertamenti di giudici di merito attribuiscono al ricorrente (un breve arco temporale tra il 2008 ed i primi mesi del 2009), sicchè il coefficiente soggettivo non potrebbe essere mai ritenuto sussistente. Gioca in tal senso anche la mancata conoscenza di IL con gli altri componenti dell'associazione e l'occasionalità dei rapporti suoi con il coimputato e organizzatore VA. 30. Ricorre anche IE HI - condannata alla pena di anni due di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato di cui al capo C4 (usura commessa in concorso con ON RO e ai danni di IA PA nell'ottobre 2011) mediante il difensore avv. Viola Messa, deducendo tre motivi di censura. 30.1. Il primo argomento addotto dalla difesa attiene alla violazione di legge in relazione all'art. 644 cod. pen. nonché al vizio di motivazione manifestamente illogica, avuto riguardo all'assenza di determinazione degli interessi usurari, alla mancanza di prova sulla sussistenza delle condizioni di difficoltà economica della vittima ed all'elemento soggettivo del reato. La motivazione per relationem della Corte d'Appello sarebbe insufficiente e, peraltro, scollegata dall'imputazione poiché ha ritenuto sussistente una figura di usura reale ai sensi dell'art. 644, comma secondo, cod. pen. per evitare di rispondere al motivo difensivo sull'assenza di determinazione del tasso usurario 35 di interesse (l'usura reale, infatti, si configura quANo la controprestazione richiesta al prestito del denaro sia comunque in netto squilibrio patrimoniale alla luce dei costi ordinari di mercato). Inoltre, si evidenzia l'assenza di qualsiasi riferimento motivazionale al consapevole approfittamento dello stato di bisogno della vittima da parte della ricorrente che fa eco all'assenza di elementi in tal senso che possano trarsi dalla testimonianza della persona offesa IA PA. L'assenza di indagine argomentativa su tale aspetto inficia anche la prova del coefficiente psicologico del delitto in capo alla ricorrente, che è inevitabilmente collegato alla consapevolezza della condizione di difficoltà economia e finanziaria del soggetto passivo. 30.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. ed alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, nonché travisamento della prova. Le dichiarazioni della testimone non sono state vagliate nel contraddittorio poichè la prova, richiesta dalla difesa della ricorrente al momento della scelta del rito abbreviato, non ha potuto aver luogo, in ragione dell'assenza della persona offesa pur citata, sicché la sua credibilità ne esce minata. Se a tale considerazione si aggiunge che la ricorrente non compare in alcun altra attività delittuosa contestata nel processo ed emersa nel corso delle indagini, sicchè il suo coinvolgimento si deve al solo fatto che ella è legata sentimentalmente a RG RO, è evidente che la motivazione con cui è stata condannata per usura appare contraddittoria e insufficiente. 30.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), nonchè violazione di legge per errata applicazione dell'art. 163 cod. pen.: la Corte d'Appello, seguendo il primo giudice, ha erroneamente negato la sospensione condizionale della pena pur non ostANovi elementi negativi e non tenendo conto dello stato di incensuratezza della ricorrente. Peraltro, la difesa evidenzia come i giudici d'appello abbiano ritenuto un refuso il riferimento al diniego del beneficio che il GUP ricollega alla non occasionalità di "episodi di spaccio" evidentemente non contestati alla ricorrente (assumendo che la non occasionalità sia riferita alla condotta di usura in ragione dei molti effetti cambiari ritrovati a casa sua), ma ha dimenticato di esplorare la contraddittorietà della motivazione del GUP là dove concede le attenuanti generiche all'imputata. 30.4. La ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame dei testi IA PA e TA NG, la prima non ha mai risposto alle citazioni della difesa ed il secondo è stato sentito all'udienza del 3.2.2016 dal GUP, riferendo circostanze che scagionano sia la ricorrente sia la coimputata ON RO ed in particolare giustificANo la 36 for sottoscrizione di cambiali da parte della persona offesa PA ad una cortesia da lui richiestale in quanto collaboratrice della propria azienda;
le cambiali erano destinate allo sconto per offrirgli liquidità ed a tale scopo egli le aveva consegnate a RG RO. Il GUP aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni di NG e la vicenda del contrasto tra le due ricostruzioni, quella del teste e quella della persona offesa, meritava, come già richiesto in appello, la rinnovazione della prova dichiarativa in proposito riascoltANo entrambi. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha liquidato la richiesta difensiva è insufficiente e non tiene conto del fatto che la richiesta difensiva implicava la decisività della prova. In proposito, la difesa rileva che NG, nei cui confronti il GUP aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per eventualmente procedere quanto a dichiarazioni mendaci, risulta non sottoposto ad alcun procedimento penale come attestato dal certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. (certificato allegato ai motivi nuovi). -31. Avverso la sentenza ricorre TR VI assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo L (associazione ex art. 74, comma 2, 3 e 4, d.p.r. 309/90) e condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, oltre 20.000 euro di multa, per il capo L1 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 25.9.2012) attraverso il - difensore avv. AN Cascione, deducendo due motivi di censura. 31.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione poiché la responsabilità del ricorrente è stata presuntivamente dedotta dal contenuto di alcune intercettazioni che, invece, non è affatto decisivo e convincente in tal senso. 31.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non giustificato alla luce dell'analisi di alcuno dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. 32. Ricorre, altresì, MA TE (in sentenza indicato erroneamente come DO) - condannato alla pena di anni uno di reclusione e 1000 euro di multa (ritenute le attenuanti generiche concesse equivalenti alla contestata recidiva) per il reato di cui al capo E (all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata la contestazione dal 25.2.2010 al 26.3.2010) attraverso il - difensore, avv. Ladislao Massari, deducendo due motivi. 32.1. Il primo argomento di censura lamenta violazione di legge e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica;
al ricorrente viene contestata una 37 ев tipica condotta di cd. "droga parlata", in cui non vi sono altri elementi che non siano i contenuti criptici e nient'affatto determinanti delle intercettazioni telefoniche: da esse non si comprende né quali siano i contorni delle condotte di spaccio, né quale sia la tipologia di sostanza ceduta e neppure con certezza si possono evincere gli interlocutori e identificare il ricorrente come uno di essi. 32.2. Il secondo motivo di ricorso argomenta violazione dell'art. 159 cod. pen. ed errato computo del termine di prescrizione del reato. Nella sentenza impugnata si è ritenuto che il tempo necessario per l'estinzione del reato non fosse ancora spirato in ragione dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado (dal 3.2.2016 al 23.6.2016 e dal 23.6.2016 al 21.9.2016) e di secondo grado (dal 17.5.2017 al 11.7.2018), pari a un anno, nove mesi e dodici giorni. Il ricorrente evidenzia che il calcolo è basato sull'automatismo tra sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. e quelli di prescrizione, sottolineANo la peculiarità della posizione del ricorrente, il quale nel procedimento non è stato mai sottoposto ad alcuna misura cautelare custodiale. Inoltre, i termini di custodia cautelare non sono stati sospesi per il periodo di redazione della sentenza da parte del primo giudice, ma dalla Corte d'Appello con ordinanza postuma in data 17.5.2017, non censurabile con impugnazione in sede cautelare e tuttavia utile e computata nei termini di sospensione del periodo di redazione della sentenza di primo grado, peraltro superiore ai 90 giorni. 33. Ricorre IA De LA - condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione oltre 20.800 euro di multa per i reati di cui ai capi H2, H4, H5 (tre episodi di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 TUS, esclusa l'aggravante dell'art. 80 TUS;
l'imputato è stato assolto in appello da analoga contestazione ascrittagli al capo H1) attraverso il - difensore, avv. Carlo EP Reho, eccependo il mancato riconoscimento in appello del vincolo della continuazione tra i reati ascritti nel processo al ricorrente e quello già giudicato con sentenza n. 21 del 11.1.2013 del GIP di CE, continuazione invece già implicitamente ammessa e calcolata dal giudice di primo grado. Tale modifica è evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato che non ne fa più menzione quANo rimodula la continuazione espungendo da essa la condanna relativa al capo H1 in accoglimento della richiesta di assoluzione della difesa. In assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, tale modifica determina una violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. La medesima violazione si sarebbe verificata anche perché, nonostante l'eliminazione della contestazione sub H1 dal computo della continuazione, stante 38 l'intervenuta assoluzione per tale reato già considerato come base per il calcolo della pena, la Corte d'Appello ha rimodulato in peius la sanzione non considerANo la precedente condanna definitiva nel calcolo del reato continuato (la condotta era espressamente citata nell'imputazione H5), sicchè la somma tra la pena di anni quattro di reclusione e 18.000 euro di multa per tale reato e quella inflitta all'esito della rimodulazione in appello è di gran lunga maggiore di quella inflitta al ricorrente con la sentenza di primo grado del presente giudizio. 34. Il ricorso di AN De OM, condannata dalla Corte d'Appello che ha ridotto la pena ad anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 13.334 di multa in relazione al capo L1 ed assolta dal reato di cui al capo L (e cioè la contestazione di associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990), è proposto dal difensore avv. Ladislao Massari e deduce due motivi. 34.1. Il primo argomento censura violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo L1, l'unico episodio di cessione illecita di sostanza stupefacente contestato alla ricorrente: l'acquisto di una partita di cocaina del peso di oltre 5 chilogrammi in Francia, in concorso con il corriere, AL US, nei confronti del quale si è proceduto separatamente per il suo arresto in flagranza sul territorio italiano a bordo di un'auto, cui l'auto in cui si trovava la ricorrente e altri tre complici (VA, TR e VI) faceva da "staffetta". Il difensore lamenta il mancato rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che dovrebbe fondare ogni accertamento di responsabilità penale poiché nel caso di specie non vi è prova della consapevolezza da parte dell'imputata dello scopo del viaggio in Francia, né dell'illecita attività di acquisto ed importazione di cocaina. 34.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e contradditoria quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. configurabile, invece, alla luce del contributo concorsuale minimo fornito dalla ricorrente all'azione delittuosa e tenuto conto del fatto che già sua madre, la coimputata LD SA, ha beneficiato di tale circostanza di favore. 35. Ricorrono congiuntamente TA IO e NG Di PI, entrambi condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo L), il primo anche per tutti e tre gli episodi di cessione illecita di cocaina contestati ai capi L1, L2, L3; il secondo assolto dalla Corte d'Appello per la contestazione nel capo L2 e condannato, quindi, per quelle di cui ai capi L3 ed L4 già oggetto di condanna in primo grado. Le pene rispettivamente riportate 39 sono state, pertanto: per il primo vent'anni di reclusione;
per il secondo otto anni di reclusione. Il ricorso è proposto dal difensore avv. NG Casa, che deduce tre motivi. 35.1. Il primo argomento di censura attinge la condanna dei ricorrenti per il reato di associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 ed eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha affermato la loro colpevolezza desumendola da una piattaforma probatoria (soprattutto di intercettazioni telefoniche) inadeguate a sostenerla. Mancherebbe, in particolare, la dimostrazione dell'affectio societatis e dunque della partecipazione di entrambi al sodalizio diretto ed organizzato dal coimputato VA, poiché gli imputati avevano interesse esclusivamente ad individuare canali di rifornimento di sostanze stupefacenti sicuri e lucrosi, ponendosi in relazione al correo ed al suo gruppo criminale come semplici acquirenti di cocaina. Prova di ciò sarebbe l'arco temporale limitato in cui sono ricompresi i rapporti con VA il mese di novembre 2012 e le stesse - - intercettazioni relative ai singoli episodi contestati. Nella prima fornitura del 5 novembre 2012 (capo L3) si comprende come IO non sappia molto delle dinamiche delittuose e di come dovesse avvenire il pagamento dello stupefacente acquistato, tanto da essere costretto ad ospitare per 4 giorni gli emissari del sodalizio al fine di reperire il denaro necessario a pagare la fornitura acquistata. Nel secondo episodio (capo L4) la conversazione del 20.11.2012, intercettata tra Di PI e VA prova come non vi sia una cassa comune cui partecipino gli imputati, se il leader del sodalizio si accolla i costi della perdita della partita di stupefacente oggetto di scambio conseguente al sequestro operato dalla polizia giudiziaria il 17.11.2012. 35.2. La seconda doglianza colpisce l'affermazione del ruolo apicale nel sodalizio di cui al capo L ritenuto nei confronti di IO, affetta da violazione di legge e vizio di motivazione non potendosi trarre dalle condotte accertate e dalle stesse contestazioni mosse all'imputato i caratteri di una partecipazione qualificata. 35.3. Il terzo motivo di ricorso deduce, per IO, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dosimetria sanzionatoria ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero adeguato, invece, la pena al ruolo modesto avuto dal ricorrente nell'intera vicenda criminale e non l'avrebbero collocata in parametri troppo rigorosi. Si contesta, altresì, la valutazione di sussistenza della recidiva reiterata, non corrispondente ad una spiccata pericolosità del ricorrente. Si deducono, inoltre, per Di PI, vizi motivazionali e di violazione di legge in relazione alla limitata riduzione di pena seguita al riconoscimento delle 40 euz circostanze attenuanti generiche ed al mancato giudizio di bilanciamento in prevalenza delle attenuanti suddette: il ricorrente era, infatti, all'epoca molto giovane e il suo ruolo nei fatti sarebbe caratterizzato da marginalità e funzioni meramente esecutive. 36. Ricorre anche TO EL, condannato a quattro anni e dieci mesi di reclusione, oltre a 18.000 euro di multa (così ridotta la pena in appello), per le contestazioni di cui ai capi L5 ed L6, tramite il difensore, avv. Ladislao Massari, deducendo tre motivi diversi di censura. 36.1. Il primo evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria e illogica in relazione alla responsabilità dell'imputato per i reati di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di cui ai capi L5 ed L6, che non specificano qualità e quantità della stessa e ciononostante vengono risolti dai giudici di merito in un'affermazione di colpevolezza basata solo su fonti di prova derivate da conversazioni, non univoche nella loro interpretazione di contenuto, ma criptiche e generiche nei riferimenti. Sarebbero pertanto stati necessari riscontri esterni che validassero tale interpretazione e che sono mancati, dANo vita ad una tipica ipotesi di cd. droga parlata non supportata da adeguata motivazione sulle ragioni in base alle quali dei semplici accordi tra gli interlocutori delle conversazioni intercettate fossero finalizzati alla compravendita di sostanze stupefacenti. 36.2. Il secondo motivo censura l'errata qualificazione giuridica delle fattispecie di cui ai capi L5, L6 della contestazione che a giudizio della difesa dovevano essere ricomprese nel perimetro della disposizione di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e non in quello del comma primo. Si rileva, altresì, difetto di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per i medesimi capi d'imputazione. La Corte d'Appello ha ritenuto di non poter configurare due fattispecie di lieve entità in ragione della mera reiterazione delle condotte e della somma pattuita per la cessione, quanto al capo L5, e cioè 2.800 euro, essendo rimaste comunque ignote la tipologia di sostanza ed il quantitativo oggetto di scambio. La difesa osserva che l'ipotesi di reato autonoma prevista dal quinto comma dell'art. 73 TUS non richiede, per la sua configurabilità che la condotta abbia carattere occasionale e non abituale e anzi la giurisprudenza la ammette anche con riferimento al cd. piccolo spaccio, e cioè ad una condotta reiterata di spaccio caratterizzata però da una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e di denaro, non guadagni limitati. 36.3. La terza censura attinge la dosimetria sanzionatoria, in relazione alla quale il ricorrente deduce che vi sarebbe stata mancanza o illogicità della 41 motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva a carico del ricorrente ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche concesse con la suddetta aggravante, valutato equivalente ma senza alcuna argomentazione adeguata, come invece insegna, ai fini dell'insindacabilità, la giurisprudenza di legittimità. 37. Il ricorso di NO DA, condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione in relazione al capo D dell'imputazione, esclusa la recidiva, è proposto dal difensore, avv. Ladislao Massari, mediante quattro diversi punti di censura. 37.1. Il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al capo D della contestazione ed alla sussistenza della prova della colpevolezza del ricorrente per la partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti e capeggiata da VA, specificamente con il ruolo di percettore in conto vendita della sostanza stupefacente che provvedevano a cedere versANo il ricavato poi all'associazione. Non si è tenuto conto del limitatissimo coinvolgimento del ricorrente nell'attività del sodalizio, per una durata temporale estremamente ridotta ed incompatibile con la necessaria affectio societatis. Ciò è tanto più evidente se si tiene mente al fatto che il ricorrente dal 20.12.2008 risulta detenuto, tratto in arresto perché trovato in possesso di 3 chili di cocaina e condannato per questo con sentenza del GUP del Tribunale di CE del 9.6.2009: sicchè il suo coinvolgimento in un sodalizio che nella contestazione viene dato per operativo dal mese di settembre 2008 risulta stridere con la logica. Non sarebbe stato valicato il confine necessario dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato per il suddetto reato e, in ogni caso, sembra che la difesa contesti l'illogicità della motivazione avuto riguardo alla stessa sussistenza di una fattispecie associativa nel caso in esame. Anche la conversazione fondamentale tra quelle intercettate, utilizzata dalla Corte d'Appello come chiave del ragionamento probatorio, quella del 24.3.2009, ore 21.40, intercorsa tra IL VA e EL ZU, in cui il primo rivela "Tutti quelli che hanno arrestato sono tipi che stavano con me", prova soltanto un concorso nel reato ma non l'esistenza di un'associazione alla quale il ricorrente abbia preso parte. 37.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento, in relazione alla contestazione di cui al capo D, dell'ipotesi di minor gravità prevista dal sesto comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Muovono a ritenere nel senso auspicato dalla difesa, in particolare: la contenuta composizione soggettiva del gruppo criminale, che inevitabilmente 42 UB ridonda in una scarsa sua pericolosità; i contatti solo sporadici ed occasionali tra i sodali;
la breve operatività del sodalizio;
la mancata certezza dei quantitativi di stupefacente oggetto del traffico. La motivazione utilizzata dalla Corte d'Appello per escludere l'ipotesi di minore gravità (che fa leva sui quantitativi di droga importati e smerciati;
sulle diverse tipologie di stupefacente trattate e sui canali di rifornimento internazionali del sodalizio) è scarsamente convincente perché assertiva e non dimostrata con il dovuto rigore. 37.3. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge e quello del vizio di notivazione illogica e contraddittoria, anche avuto riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i capi D1, D2 e D3. I reati di cui alle contestazioni predette sono stati dichiarati già prescritti dal primo giudice e tuttavia la difesa deduce vizio di motivazione sull'eccezione di insussistenza dei reati proposta in sede di appello e fondata sul fatto che, in considerazione del fatto che le fattispecie si inquadrano, dal punto di vista probatorio, in un'ipotesi di cd. droga parlata, a maggior ragione sarebbe stato necessario un rigoroso vaglio del materiale di prova e una puntuale spiegazione del procedimento logico-inferenziale seguito dal giudice di merito per arrivare al convincimento di colpevolezza dell'imputato. Condizioni entrambe mancate nel caso di specie, in cui la Corte territoriale desume la responsabilità del ricorrente semplicemente traendola dal mero accordo verbale tra gli interlocutori per successivi incontri, prescindendo dall'assenza di riscontri sul fatto che effettivamente vi sia stato uno scambio poi di droga o denaro tra loro. 37.4. La quarta ragione difensiva censura la motivazione impugnata perché illogica, carente e contraddittoria in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante sul punto vi fosse stato espresso motivo d'appello formulato. 38. IV IG, condannato per i capi H ed H1 alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione, nonché a 22.000 euro di multa, propone ricorso tramite il difensore avv. Ladislao Massari che articola tre distinti motivi. 38.1. Il primo argomento di censura attiene al vizio di violazione di legge e di motivazione illogica e contraddittoria relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati a lui ascritti (due ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in un quantitativo imprecisato, corrispondente, quanto alla cessione di cui al capo H, al valore di 10.000 euro). L'eccezione difensiva lamenta un tessuto motivazionale particolarmente debole, tenuto conto che, invece, doveva giustificarsi una condanna per due ipotesi problematiche di cd. droga parlata, in relazione alle quali non vi sono riscontri, 43 f ef bensì un'unica telefonata dell'imputato con la complice LD SA (cui pure è contestato il capo H1) in cui si fa riferimento ad un "caffè" da dover prendere da parte del ricorrente, telefonata dalla quale illogicamente si è tratta la prova della richiesta di stupefacente (così interpretato il termine criptico) e inspiegabilmente si è desunta la tipologia di esso, aggiungendo la Corte d'Appello il motivo insufficiente secondo cui l'orario della telefonata le 18,33 era inverosimile per - un caffè. Quanto al capo H, è insoddisfacente ed illogica la motivazione circa la riferibilità anche in questo caso della pattuizione tra la SA e il ricorrente di un guadagno pari a 10.000 euro alla compravendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina: non basta il richiamo alla condizione di tossicodipendenza del ricorrente, che prova ben poco al riguardo;
non è coerente con il risultato di un'altra intercettazione da cui si evince invece chiaramente che il ricorrente deteneva illegalmente hashish. 38.2. Il secondo motivo di ricorso argomenta erronea qualificazione delle fattispecie di cui al capo H ed H1, ricomprese nel perimetro del primo comma dell'art. 73 t.u.s. piuttosto che in quello di cui al quinto comma della medesima disposizione, per l'illogicità della motivazione utilizzata, basata solo sulla circostanza che il prezzo della sostanza indicherebbe si sia trattato di cocaina ed anche di una consistente quantità: ed invece, la mancanza di elementi concreti sulla natura ed il quantitativo di stupefacente imporrebbe, secondo la difesa, la configurabilità al massimo di un'ipotesi di reato più lieve quale è quello di cui al quinto comma dell'art. 73 t.u.s. Tale ultima fattispecie non richiede un carattere di occasionalità della condotta e, in ogni caso, si sarebbero potuti separare i ragionamenti e le conclusioni in ordine ai reati H ed H1. 38.3. La terza eccezione attiene alla violazione di legge ed al vizio di mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva ed al giudizio di equivalenza svolto nel bilanciamento tra la recidiva configurata in capo al ricorrente e le circostanze attenuanti generiche. 38.4. IV IG ha proposto un secondo ricorso anche tramite l'avv. Dei Lazzaretti deducendo analogamente in questo caso tre diversi motivi. 38.5. Il primo argomento censura il vizio di violazione di legge ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato facendo leva sulla erronea interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate ed alla base della piattaforma probatoria ricostruita per affermare la responsabilità del ricorrente in ordine alle imputazioni a lui mosse. L'interpretazione è stata illogica rispetto alle massime di esperienza utilizzate e, dunque, è sindacabile in sede di legittimità. 44 Sulla contestazione del capo H si evidenzia la neutralità degli elementi indiziari valorizzati: la condizione di tossicodipendenza del ricorrente;
l'orario non adeguato a prendere un caffè che denoterebbe l'oggetto diverso e illecito dell'appuntamento tra la coimputata SA e il ricorrente;
i suoi legami con la stessa SA, in relazione alla quale la prova di un suo gravitare nell'ambiente del traffico di stupefacenti è desunta dal rapporto con RO OL, soggetto del tutto estraneo alle conoscenze del IG. Infine, si segnala l'apoditticità dell'affermazione che l'oggetto della cessione sarebbe sostanza del tipo cocaina, basata solo sul prezzo pattuito, in assenza di sequestri, e contraddittoria rispetto al dato processuale certo che il ricorrente avesse fatto riferimento già precedentemente a "panetti" di droga evidentemente del tipo leggero. 38.6. Con il secondo motivo si contesta la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, censurANo l'illogicità dell'esclusione di tale ipotesi sulla base del solo dato relativo al prezzo pattuito per uno dei due acquisti da parte del ricorrente e l'apoditticità di una parte della motivazione, che ignora, peraltro, il dato della tossicodipendenza del ricorrente come indice a lui favorevole, da cui potrebbe desumersi anche un acquisto ad uso personale della sostanza. 38.7. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata poiché la sentenza impugnata non ha operato quella necessaria verifica concreta sul fatto che la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza maggiore e maggior pericolosità, come dettato invece dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 38.8. In data 24.2.2020 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali deduce violazione dell'art. 2 cod. pen. e dell'art. 7 CEDU in relazione alla pena inflitta all'imputato ed alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma primo, t.u.s., dichiarata con sentenza n. 40 del 2019, nella parte in cui tale norma prevedeva il minimo edittale in anni 8 di reclusione piuttosto che in anni sei di reclusione. La rimodulazione dei limiti edittali a seguito di dichiarazione di incostituzionalità determina l'illegalità della pena inflitta sulla base di quei parametri dichiarati (parzialmente) incostituzionali e impone l'annullamento della sentenza sotto il profilo sanzionatorio, sia con riguardo alla determinazione della pena base sia con riferimento all'aumento per la continuazione. 39. Ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di CE anche CA IT, condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione (oltre a 22.000 euro di multa, così ridotta la pena in appello) per il reato di cui al capo H5, esclusa 45 2018 l'aggravante dell'art. 80, lett. a e b, t.u.s. e valutate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Il ricorso del difensore, avv. Scippa, deduce due distinti motivi. 39.1. Il primo punta alla nullità della sentenza per carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione dei fatti contestati al ricorrente nella meno grave fattispecie di spaccio di lieve entità. Nonostante l'assenza di sequestri di droga riferibili al reato commesso dal ricorrente, la Corte di merito ha motivato con evidenti carenze sulle osservazioni svolte in appello e sulla base di un unico particolare legato al rapporto del ricorrente con il coimputato De LA a cui carico è stato effettuato un sequestro di stupefacenti. 39.2. Il secondo argomento di censura attiene al tema della recidiva e della dosimetria sanzionatoria, in relazione al quale si lamenta violazione di legge e vizio di carenza di motivazione;
in particolare, la recidiva sarebbe stata ricondotta all'imputato solo in ragione dei suoi precedenti penali e dell'aver egli commesso il reato mentre si trovava agli arresti domiciliari, ma senza ragionare in concreto sulla sua pericolosità. 40. Il ricorso di NO ET, condannato per il reato di cui al capo Y (lesioni aggravate, anche dalle modalità mafiose, ai danni di RI LU e IV GR) alla pena di otto mesi di reclusione, è stato proposto dall'avv. Savoia e deduce due motivi. 40.1. Il primo punto di censura attiene al profilo dell'affermazione di responsabilità, viziata da difetto di motivazione contraddittoria ed illogica e da violazione di legge, per non aver superato il dubbio sul tipo di contributo causale fornito dal ricorrente all'azione di RT ET, coimputato e reale protagonista della spedizione punitiva ai danni delle vittime. 40.2. La seconda censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione oltre che violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche: i motivi d'appello sono stati rigettati con semplici argomentazioni di stile relative all'insufficienza di per sé dello stato di incensuratezza del ricorrente a fondare un giudizio di meritevolezza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e con un'inspiegabile riferimento alle attività di spaccio nelle quali egli non è coinvolto né imputato. 41. Il ricorso di ON RO, condannata alla pena di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato di cui al capo C4 (usura in concorso con IE HI) è proposto dall'avv. Messa che articola quattro distinti motivi. 46 41.1. La prima censura attinge alla configurabilità nel caso di specie del reato di usura, mancANo la determinazione degli interessi usurari e la prova delle difficoltà economiche nelle quali versava la vittima IA PA nonché dell'elemento psicologico del reato avuto riguardo alla conoscenza da parte della ricorrente di un eventuale stato di bisogno di quest'ultima. La Corte d'Appello nel riportarsi alle motivazioni del primo giudice non ha risolto i dubbi difensivi dell'impugnazione di merito circa un travisamento della prova quanto al tasso d'usura desunto al 100% dalle dichiarazioni della persona offesa. La parte autonoma della motivazione dei giudici di secondo grado, inoltre, non corrisponde alla contestazione e ne determina una modifica, trasformANo l'imputazione in quella, diversa, di usura reale prevista dal secondo comma dell'art. 644 cod. pen. e ponendosi in contraddizione con le ragioni argomentative del GUP alle quali pure si è riportata. Al fine di poter ritenere una condotta di usura reale, inoltre, che prescinde dall'accertamento del tasso usurario, sarebbe stato necessario provare lo stato di bisogno della vittima e la sua consapevolezza, entrambi temi non affrontati e sui quali mancano anche indicazioni da parte della persona offesa. 41.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di travisamento della prova che ha prodotto contraddittorietà della motivazione. La persona offesa si è sottratta all'esame richiesto al momento della scelta del rito abbreviato e la difesa vi ha dovuto rinunciare allorchè, citata più volte, ella non si è presentata. Tale comportamento non è stato valutato dai giudici di merito né è stato svolto un vaglio della credibilità della PA, mentre non può avere rilievo il particolare messo in risalto dalla Corte d'Appello come riscontro del coinvolgimento della ricorrente in un unico episodio di intestazione fittizia di beni, contestazione dalla quale è stata assolta, peraltro, in primo grado. Inoltre, non si è tenuto conto che la stessa persona offesa non attribuisce alcun ruolo nella commissione del reato alla ricorrente: ella si è limitata a presentarle la coimputata ma nulla si è accertato sulla consapevolezza da parte sua degli accordi successivi tra le due protagoniste della vicenda, vittima e reale autrice della condotta. Infine, le cambiali sequestrate recano importi e somme incompatibili con la ricostruzione del rapporto usurario svolta dalla vittima. 41.3. La terza ragione difensiva deduce vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 163 cod. pen. per essere stata negata la sospensione condizionale della pena alla ricorrente in assenza di alcun elemento negativo e senza considerare il suo stato di incensuratezza. 47 eup 41.4. L'ultimo motivo di ricorso censura la mancata restituzione dell'immobile sito in Squinzano sottoposto a confisca dal primo giudice;
si deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte d'Appello ha revocato la confisca dell'immobile, sul presupposto che il primo giudice non aveva emesso alcuna pronuncia di condanna in relazione al capo di imputazione C2 di intestazione fittizia, in abbinamento al quale era stato disposto il sequestro del cespite. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto di non disporre la restituzione del bene sul presupposto che l'esito dell'eventuale procedimento sorto in seguito alla trasmissione degli atti operata dal GUP proprio in relazione al capo d'imputazione suddetto non era certo, individuati i presupposti del diverso reato di usura a carico della ricorrente. Tale statuizione è illegittima macroscopicamente. 41.5. La ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame dei testi IA PA e TA NG, la prima non ha mai risposto alle citazioni della difesa ed il secondo è stato sentito all'udienza del 3.2.2016 dal GUP, riferendo circostanze che scagionano sia la ricorrente sia la coimputata HI ed in particolare giustificANo la sottoscrizione di cambiali da parte della persona offesa PA ad una cortesia da lui richiestale in quanto collaboratrice della propria azienda;
le cambiali erano destinate allo sconto per offrirgli liquidità ed a tale scopo egli le aveva consegnate a RG RO. Il GUP aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni di NG e la vicenda del contrasto tra le due ricostruzioni, quella del teste e quella della persona offesa, meritava, come già richiesto in appello, la rinnovazione della prova dichiarativa in proposito riascoltANo entrambi. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha liquidato la richiesta difensiva è insufficiente e non tiene conto del fatto che la richiesta difensiva implicava la decisività della prova. In proposito, la difesa rileva che NG, nei cui confronti il GUP aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per eventualmente procedere quanto a dichiarazioni mendaci, risulta non sottoposto ad alcun procedimento penale come attestato dal certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. (certificato allegato ai motivi nuovi). 42. Ricorre anche MA FH mediante il difensore avv. Quaranta, deducendo due motivi. 42.1. Il ricorrente è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione in relazione ai capi Led L3 (associazione finalizzata al traffico internazionale di 48 ав stupefacenti e episodio dell'acquisito di oltre 5 chili di cocaina in Francia ed importazione in Italia). Il primo motivo di censura argomenta violazione di legge vizio di motivazione apparente quanto alla prova dell'inserimento stabile ed organico del ricorrente nell'apparato strutturale del sodalizio criminoso. Si contestano le affermazioni della Corte di merito relative alla sussistenza della prova, desunta dai contenuti delle intercettazioni tra i partecipi, della distribuzione dei compiti tra loro e all'interno dell'organizzazione; del ruolo di MA di soggetto destinato a reperire e trasportare la sostanza stupefacente;
del legame associativo che si evincerebbe dall'offerta di assistenza legale al ricorrente ed a ID NI, con lui coinvolta nell'importazione di sostanza dalla Francia, proveniente da due dei leader del sodalizio: Di PI e IO. Milita per la tesi dell'estraneità del MA al sodalizio anche la constatazione che gli sono state attribuite due sole condotte di trasporto di sostanza stupefacente avvenute a breve distanza di tempo tra loro (soli 12 giorni), un arco temporale troppo esiguo per arguire una sua partecipazione associativa. 42.2. Il secondo motivo di ricorso si duole della determinazione del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente trova insufficienti le argomentazioni della Corte d'Appello sulla adeguatezza della pena inflitta, collegate al suo ruolo chiave di corriere in episodi di importazione di grossi quantitativi di stupefacente, ritenendo tale ruolo inidoneo di per sé a rappresentare la sua intraneità al sodalizio. 43. Il ricorso di AL US difeso dall'avv. Savoia e condannato a sette anni di reclusione per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo L, si snoda in due motivi. 43.1. Il primo è dedicato a contestare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che si muove acriticamente lungo la traccia argomentativa del primo giudice e riconduce la partecipazione associativa al ruolo di corriere svolto dal ricorrente nell'episodio di cui al capo L1, in relazione al quale egli è stato arrestato in flagranza e già condannato, evocANo una reiterazione di fatti attribuitigli non emersa nella ricostruzione istruttoria ovvero malamente arguita da un'intercettazione equivoca (cfr. pag. 313 della sentenza impugnata). Tale affermazione contrasta con la giurisprudenza di legittimità che ha più volte sottolineato come il ruolo di corriere non è di per sé significativo dell'adesione di un soggetto al programma criminoso di un'associazione ex art. 74 t.u.s. 49 allo La difesa, in proposito, rileva come, al di là dei contatti telefonici con il leader del sodalizio, IL IC VA, non risultino rapporti tra il ricorrente e gli altri sodali, se si esclude l'episodio per cui è stato arrestato. 43.2. Sono dedotti, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiusa rispetto ai motivi d'appello attraverso una scarna affermazione di stile riferita alla congruità e proporzionalità della pena al contributo partecipativo del ricorrente. 44. Il ricorso di IL IC VA condannato alla pena di vent'anni di reclusione per i reati di cui ai capi D, L, L1, L3, L4, escluse le aggravanti di cui al comma quarto dell'art. 74 t.u.s. e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale è stato proposto tramite l'avv. Vianello Accorretti, - articolANo sette motivi differenti. Il ricorrente è stato assolto dalla Corte d'Appello dalle contestazioni di cui ai capi I, I1 per non aver commesso il fatto e nei suoi riguardi si è dichiarato non doversi procedere quanto al capo D15, relativamente alla parte di contestazione riferita alla detenzione illecita di hashish, prescritta. 44.1. La prima censura attiene alle due contestazioni di direzione ed organizzazione delle associazioni criminali finalizzate al traffico di stupefacenti di cui ai capi D ed L. Si rappresenta, in particolare, nell'ambito della deduzione di vizi di violazione di legge e motivazionali, che, quanto al capo D: -non è mai stato con certezza scoperto il tipo di stupefacente oggetto delle trattative, fatta eccezione per il sequestro avvenuto nel maggio 2009 presso l'abitazione del ricorrente, quANo fu rinvenuta sostanza del tipo cocaina;
- non vi sono forme di coordinamento dell'organizzazione provate negli anni 2008-2009, lasso di tempo in cui è collocata l'operatività del sodalizio, ma i soggetti coinvolti agivano in ordine sparso per procurarsi droga da rivendere e a volte erano anche in contrasto tra loro;
-la stessa memoria del pubblico ministero, depositata in giudizio, dà atto del fatto che in relazione a questa prima organizzazione associativa il ricorrente non avesse un ruolo di direzione alcuna, ma fosse solo un medio trafficante dalla Francia che riforniva di cocaina diversi gruppi operanti sul territorio pugliese;
si rappresenta ancora che, quanto al capo L: - VA ha partecipato per soli tre mesi al sodalizio, dal settembre al dicembre 2012, e non ha mai agito per realizzare un piano associativo condiviso ma sempre in piena autonomia, pur avendo contatti con gli stessi soggetti per più di una volta;
50 Cap - l'unico episodio relativo alla piazza di spaccio di CE è quello di cui al capo L1, mentre i capi L2 ed L3 spostano il centro dell'attenzione dell'attività illecita a Taranto. Si evidenzia ancora che non sono stati provati accordi o pianificazioni consortili, né condivisione di utili ovvero di posizioni debitorie tra i sodali;
piuttosto ogni livello di spaccio interagiva con gli altri in piena autonomia. Premessa un'analisi della giurisprudenza di legittimità sui caratteri di individuazione della fattispecie delittuosa di associazione ex art. 74 t.u.s., il ricorrente censura le argomentazioni in fatto della Corte d'Appello utilizzate per ricostruire l'esistenza di un gruppo organizzato dedito al traffico di stupefacenti, di cui ha fatto parte il ricorrente con ruoli di primo piano: l'esistenza di collegamenti tra i soggetti ritenuti partecipi non implica di per sé la configurabilità del reato associativo, potendosi ipotizzare un mero concorso. 44.2. La seconda censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell'associazione di cui al capo D nell'ipotesi meno grave prevista dal sesto comma dell'art. 74 t.u.s., desumibile dalla stessa memoria depositata dal pubblico ministero in giudizio, nel confronto tra il sodalizio in esame e quello poi contestato al capo L, di maggior impatto criminale. La motivazione data sull'analogo rilievo svolto in appello è stata insoddisfacente a giudizio della difesa. 44.3. La terza doglianza attiene alla sussistenza del ruolo apicale in capo al ricorrente individuato in relazione ad entrambi i sodalizi dei quali è stato ritenuto partecipe. Il ruolo di fornitore dei gruppi criminali non è sufficiente a fondare il suo coinvolgimento quale organizzatore di essi (e si richiama giurisprudenza di legittimità sul punto), mancANo la prova che i diversi compratori rispondessero a sue direttive o soggiacessero a suoi poteri e venendo in rilievo un suo concreto agire in favore dei sodalizi provato solo per un periodo più breve rispetto all'arco temporale di operatività degli stessi. Si delinea piuttosto la figura di un fornitore pro tempore di stupefacente, che la difesa si dilunga ad argomentare insistendo soprattutto sull'assenza di indici di gerarchia all'interno dei gruppi e di qualsiasi posizione di primazia e coordinamento da parte del ricorrente. 44.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del concorso dell'imputato nei singoli episodi di illecita detenzione a lui contestati. La difesa rammenta come il processo, dal punto di vista della piattaforma probatoria, si riveli una tipica ipotesi di cd. droga parlata caratterizzata da una consistente mole di intercettazioni e pochi riscontri costituiti da sequestri di 51 elB stupefacente, sicché sarebbe stato necessario un plus di motivazione per sopperire a tale deficit strutturale, una quota di argomentazione logica aggiuntiva del tutto mancante invece nel provvedimento impugnato. Nel caso del ricorrente, gli sono stati attribuiti episodi di illecita detenzione solo per la vicinanza con i soggetti coinvolti di volta in volta o per il contesto territoriale di riferimento, senza altri elementi probatori, sicchè tali attribuzioni risultano mere congetture. 44.5. La quinta censura si lamenta della mancata riqualificazione dei capi L1, L3, L4 in altrettante fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73 t.u.s. Il motivo si dipana attraverso la contestazione di una violazione di legge e di un vizio motivazionale leggibili soprattutto nella deduzione del provvedimento impugnato secondo cui ogni attività di importazione dall'estero di sostanza stupefacente avrebbe ad oggetto ingenti quantitativi e nell'abitualità della condotta, sostenuta da un legame associativo, considerazioni entrambe che imporrebbero l'esclusione dell'ipotesi di reato meno grave. Tale impostazione è illogica e contraria alla giurisprudenza di legittimità che non richiede ai fini della configurabilità della fattispecie di lieve entità l'episodicità e l'occasionalità delle condotte illecite, potendosi ritenere sussistente il reato previsto dal comma quinto dell'art. 73 t.u.s. anche in presenza del cd. piccolo spaccio, un'attività continuativa di cessione illecita ma di complessiva minore portata per lo spacciatore ed i suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce o di denaro (si citano Sez. 6, n. 5257 del 10/11/2015, dep. 2016; Sez. 6, n. 39844 del 13/8/2015, Bannour, Rv. 264678; Sez. 6, n. 27397 del 8/6/2016). In concreto, la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che: fino al 2009 il ricorrente non avesse realizzato condotte di rilievo oggettivo;
successivamente, ha commesso solo tre reati di illecita detenzione a fini di spaccio irrilevanti per qualità e quantità della sostanza. 44.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non concesse per la pericolosità soggettiva del ricorrente, il quale secondo quanto sostiene la Corte di merito -appena scontata la pena per il reato di illecita detenzione per il quale era stato arrestato a maggio 2009, ha costituito una nuova associazione criminale. La difesa evidenzia le ragioni che militano in favore di una diminuzione della sanzione e quelle che sottintendono la scelta sulla concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. 44.7. L'ultimo motivo, infine, si duole dell'applicazione della recidiva, sia sotto il profilo della violazione di legge che nella lente del vizio motivazionale. 52 2 L'episodio delittuoso che configura la recidiva perché passato in giudicato si inscrive nel medesimo contesto criminale delle odierne contestazioni e solo per un accidente processuale risulta definito prima e fuori dal processo (essendovi stato un arresto in flagranza e una richiesta di applicazione pena che ha fatto viaggiare più velocemente la condanna). Tali circostanze impongono di ritenere che il precedente penale utilizzato per contestare la recidiva non sia espressivo di una più accentuata colpevolezza ma della medesima pericolosità del reo e che le ulteriori condotte non possano interpretare un "fatto nuovo", manifestazione concreta di tale più grave valutazione di pericolosità, secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale (si cita le ordinanze nn. 409 del 2007 e 193, 90 e 33 del 2008). L'esistenza di una continuazione criminosa tra gli episodi per i quali è processo e quello giudicato depone ancora in tal senso. 45. Il ricorso di MA RS, condannato per la partecipazione all'associazione criminale di cui al capo D alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, è proposto dall'avv. Romano e argomenta un'unica censura con cui si lamenta vizio di motivazione del provvedimento impugnato che non ha tenuto conto dell'incoerenza tra la prova di una condotta attiva del ricorrente per un arco di tempo limitato rispetto alla vita del sodalizio e l'accertamento del necessario coefficiente psicologico doloso del reato associativo. Si evidenziano le circostanze dell'occasionalità dei rapporti tra RS e VA, il leader del gruppo criminale, nonché la mancata conoscenza da parte del ricorrente degli altri componenti della realtà associativa. 46. Ricorrono anche AN e GI UR, tramite un unico atto difensivo proposto dal comune difensore, avv. Caputo, il quale deduce tre motivi. I ricorrenti sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed anni sei e mesi quattro di reclusione, oltre alla multa per entrambi, in relazione alla condotta contestata al capo D15, esclusa la quota relativa alla detenzione illecita di hashish, dichiarata in appello estinta per prescrizione. 46.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. per non aver ricevuto il difensore, nominato prima del deposito della motivazione della sentenza d'appello con revoca di ogni altra nomina, l'avviso di deposito della sentenza stessa depositata oltre il termine di 90 giorni assegnato. Analogamente non hanno ricevuto avviso di deposito gli imputati. 46.2. Il secondo motivo censura l'affermazione di responsabilità degli imputati, padre e figlio, trattati nella motivazione come un unico individuo indistintamente riferendo ad entrambi i risultati probatori relativi ad uno solo tra loro. 53 ев Inoltre, la responsabilità per il reato è stata desunta da alcuni elementi inconferenti, quali l'esistenza di un debito di LU UR nei confronti del presunto spacciatore RS, credito che poteva invece essere relativo a qualsiasi altra matrice causale e per il quale anche AN UR è stato coinvolto nella contestazione, avendo provato a riscuoterlo. CA invece qualsiasi prova sull'oggetto reale del rapporto di debito/credito né sul fatto che si trattasse di una compravendita di stupefacenti. Del tutto illogica e apodittica anche la parte di motivazione relativa a quantità e qualità dello stupefacente acquistato a fini di spaccio dai ricorrenti dal fornitore RS. Si rappresenta una diversa lettura di alcune conversazioni intercettate, riportate nel ricorso per quanto utili. All'interno della censura si evidenzia anche l'erroneità della scelta di negare la riqualificazione della contestazione ai sensi del comma quinto dell'art. 73 t.u.s. 46.3. Il terzo argomento difensivo deduce violazione di legge e motivazione carente quanto alla declaratoria di inammissibilità di alcuni dei motivi di appello del ricorrente. Riproducendo tali motivi quasi per esteso, la difesa argomenta la loro compiutezza ed ammissibilità e contesta l'opzione della Corte d'Appello, non adeguatamente motivata. 47. Ricorre anche NI TR, tramite il difensore avv. Cascione che deduce, come primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per tutti i reati per i quali ha riportato condanna (con l'appello al ricorrente è stata ridotta la pena in anni nove e mesi quattro di reclusione, per l'assoluzione dai reati ascrittigli ai capi I e I1, residuANo i reati di cui ai capi D, L, L1, L2, L5, L6). Quanto al capo D, si contesta la partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti ivi descritta: la sentenza fonda la responsabilità del ricorrente non sul contenuto delle intercettazioni ma su mere presunzioni circa l'interpretazione di quel contenuto e su considerazioni apodittiche (che si richiamano trascrivendo anche alcune frasi della conversazione ritenuta utile). Per il capo L il ricorrente rappresenta che la partecipazione all'associazione è desunta esclusivamente dal concorso nei reati di illecita detenzione di stupefacente ascrittigli ai capi L1, L2, L5 ed L6, senza che la Corte d'Appello nella sentenza impugnata abbia risposto ai motivi di impugnazione ed in particolare alla contestazione circa la prova del tutto mancante di una sua consapevolezza di fornire contributo all'associazione attraverso quelle condotte di reato (non vi sono elementi dai quali desumere un organico inserimento del ricorrente nella struttura criminosa). 54 La difesa si spinge a mettere in dubbio la stessa esistenza della compagine associativa, di cui lamenta non sia stata fornita prova di una stabile organizzazione di mezzi finalizzata al compimento di più delitti relativi alla compravendita di stupefacenti. I singoli soggetti coinvolti hanno fornito contributi ed apporti episodici, che collidono con la ricerca dell'affectio societatis necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato;
in particolare il ricorrente ha svolto un ruolo sporadico, inidoneo a fornire prova della sua consapevolezza di contribuire alla vita ed alle dinamiche di un sodalizio criminale. Quanto alle singole contestazioni delittuose, la difesa lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato riguardo ai punti cruciali contestati con l'impugnazione di merito ed evidenzia la mancanza di prova dell'elemento soggettivo nel caso del capo L1, proponendo una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie quanto agli altri. 47.1. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e carenza di motivazione, oltre che sua illogicità, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deciso per la gravità dei fatti commessi e la partecipazione a due diverse compagini associative. 48. WA TR ricorre per il tramite del difensore avv. UT, proponendo due motivi distinti (il ricorrente è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, oltre a 18.000 euro di multa, in relazione ai capi L5 ed L6, due episodi di cessione illecita di stupefacente al coimputato EL, commessi in concorso con TA e NI TR). 48.1. Con il primo motivo la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per entrambe le contestazioni a lui ascritte e propone una diversa ricostruzione della piattaforma probatoria a suo carico, smentendo l'individuazione dell'acquirente per essere TO EL: l'incertezza sulla persona dell'acquirente e alcune incongruenze messe in risalto attraverso la rielaborazione degli elementi di fatto e derivanti dalle intercettazioni inficerebbe l'intera argomentazione della Corte di merito. 48.2. Il secondo motivo lamenta mancanza о manifesta illogicità della motivazione, oltre che violazione di legge, in relazione alla misura della sanzione, limitANosi il provvedimento a giustificare la pena attraverso richiami stereotipati e mediante l'esigenza di adeguarla a quella inflitta al coimputato EL. CONSIDERATO IN DIRITTO Premessa. 55 We Prima di affrontare l'analisi dei singoli ricorsi svolti dai difensori degli imputati, vanno anticipate alcune considerazioni di ordine generale in riferimento ai criteri adottati dal Collegio nello svolgimento della presente decisione e per la risoluzione di questioni comuni. In linea generale, il Collegio rammenta che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico;
Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053) Sulla base di tali premesse, sono stati considerati inammissibili tutti i motivi a sostegno dei ricorsi che fanno leva sul confronto tra brani della motivazione della sentenza impugnata, riferibili a valutazioni probatorie, e l'alternativa interpretazione difensiva, senza, tuttavia, denunciare, con la necessaria specificità, travisamenti probatori, ossia possibili errori del giudice di appello sul 56 "significante" dei dati probatori indicati;
in tal senso va considerato, inoltre, che è estraneo al vizio denunciato ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso di mera contrapposizione dimostrativa quanto al senso delle prove, considerato che nessun elemento probatorio, per quanto significativo, può essere interpretato per brani o per stralci, ossia al di fuori del più generale contesto in cui è inserito;
sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quANo risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Pertanto, si conferma che restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio, risolvendosi nella proposizione di questioni di merito (Sez. U, sentenza n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; Sez. 5, sentenza n. 18542 del 21/01/2011, AR, Rv. 250168; Sez. 5, sentenza n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). Va, in secondo luogo, ricordato come, nella ermeneusi del concetto di sussistenza e di partecipazione ad un'associazione ex art. 416-bis cod. pen., il Collegio non si sia discostato dagli orientamenti di legittimità, a partire dalla nota sentenza Mannino delle Sezioni Unite (Sez. U, sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), che ha stilato il paradigma della condotta di partecipazione configurata da un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, osservANo come tale partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali assolutamente differenti e molteplici, anche sulla base di attendibili regole di esperienza, sempre in divenire, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, purchè idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Come noto, molteplici sono state le pronunce di questa Corte che, nel solco del massimo orientamento nomofilattico da cui i Collegio non intende - discostarsi hanno ribadito tali principi (per citare solo le più recenti: Sez. 6, - sentenza n. 9001 del 02/07/2019, dep. 05/03/2020, Demasi RT, Rv. 278617, che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso ha ritenuto necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, 57 elez che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo;
Sez. 5, sentenza n. 27672 del 03/06/2019, Geraci NI, Rv. 276897, in cui si è affermato che il reato in esame si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattANosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. "messa a disposizione", che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale;
Sez. 2, sentenza n. 55141 del 16/07/2018, Galati Fortunato, Rv. 274250, in cui si è ribadito come la condotta partecipativa sia a forma libera e possa realizzarsi con modalità e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi. Nel caso dell'associazione in esame - delineata al capo A) dell'editto la sentenza impugnata ha ricostruito la sussistenza della accusatorio fattispecie associativa ascrivibile alla Sacra Corona Unita, individuANone l'operatività nella provincia di CE, secondo rituali di affiliazione consolidati e acclarati, e connotata da forza di intimidazione e da condizione di assoggettamento e di omertà rilevante sia all'interno che all'esterno del gruppo;
i partecipanti sono stati individuati attraverso gli specifici apporti offerti alle logiche ed alle finalità del sodalizio, tra cui anche la commissione di reati-fine; peraltro, sin dalla formulazione del capo di imputazione, ai sodali sono state attribuite specifiche funzioni e compiti, singolarmente rilevanti ai fini dell'individuazione del loro specifico contributo, senza mai arrestarsi alla soglia rappresentata unicamente dal rituale di affiliazione (sicchè non si pongono questioni riferite ad un'eventuale interferenza con il quesito sottoposto alle Sezioni Unite per l'udienza del 27 maggio 2021, riferito a se la mera affiliazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso cosiddetta "storica", effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. e della struttura del relativo reato). 58 ԱՅ Quanto alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, deve rammentarsi sin d'ora che, in linea generale, in riferimento alla struttura criminosa prevista dall'articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti, che di per sé concreta il reato associativo. Tale accordo, infatti, costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato (Sez. 6, sentenza n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550; Sez. 6, sentenza n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; Sez. 4, sentenza n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576). Da un punto di vista probatorio, è utile segnalare che le intercettazioni, le quali costituiscono l'ossatura portante della prova acquisita ed utilizzata nel presente processo, configurano una fonte di prova diretta, come tale soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza alcuna necessità di riscontro esterno;
qualora, gli elementi di fatto che emergono dalle conversazioni intercettate abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi Maurizio, Rv. 278314; Sez. 5, sentenza n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042). Si impone, altresì, una premessa utile a chiarire la valenza dei contenuti delle intercettazioni rispetto alle numerose obiezioni difensive che censurano, nella ricostruzione della prova a carico dei ricorrenti, un'ipotesi di cd. droga parlata. Ebbene, si versa in indagini siffatte quANo gli indizi a carico di un soggetto consistono in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente;
in tal caso, la valutazione di tali indizi, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di 59 credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299, nonché Sez. 4, n. 20129 del 25/6/2020, De MO, Rv. 279251; Sez. 4, n. 21377 del 9/7/2020, AlicANri, Rv. 279512). Tuttavia, nel caso delle indagini a carico dei ricorrenti, solo apparentemente e impropriamente i ricorsi evocano l'ipotesi di un quadro probatorio conosciuto con la sintetica endiadi "droga parlata", poiché, invece, le molteplici attività investigative hanno ottenuto una pluralità di riscontri costituiti da sequestri anche di ingenti quantitativi di cocaina e sostanze stupefacenti, in alcuni casi con arresto dei corrieri addetti al compito di importare la droga, di talchè le intercettazioni tutte si colorano di certezza probatoria indotta, acquisendo una valenza piena della prova dei fatti ascritti ai ricorrenti, su di un piano oggettivo. In sintesi, il Collegio ribadisce il principio secondo cui, in tema di stupefacenti, e dunque anche in tema di associazione finalizzata al traffico di tali sostanze, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di droga, per un apprezzabile periodo temporale, può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate, o meglio riscontrate da sequestri, soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quANo le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quANo tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 2/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043); ed a maggior ragione tale criterio interpretativo si svela utile nella sua valenza applicativa ed ermeneutica, avuto riguardo alla prova dei traffici illeciti al centro del reato di associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Un'ultima annotazione generale e preliminare attiene alla valutazione del Collegio avuto riguardo al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati. Si rammenta, infatti, che tutti i reati di cessione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina sono stati commessi nella vigenza della cd. legge Fini Giovanardi, e cioè il d.l. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, - dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha abrogato gli artt.
4-bis e 4-vicies ter del suddetto impianto normativo del 2005-2006, di modifica del testo unico sugli stupefacenti, determinANo la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 nell'originaria formulazione, che prevede sanzioni, sì, più miti per le droghe c.d. leggere ma, di contro, un limite edittale minimo più alto per le droghe cd. pesanti, ripristinANosi la pena, prevista dal primo comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione a tale tipologia di stupefacenti, della reclusione da otto a 60 AB vent'anni, in luogo di quella "incostituzionale" più favorevole corrispondente al delta da sei a vent'anni di reclusione. Su tale situazione, come noto, si è, poi, innestata la sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale che ha eliminato del tutto l'aporia creatasi negli editti sanzionatori tra il primo ed il quarto comma dell'art. 73 citato (quest'ultimo fermo ad una forbice edittale ricompresa tra i due e sei anni di reclusione), dichiarANo l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto anziché di anni sei di reclusione per la detenzione delle droghe pesanti. Prima di tale pronuncia di incostituzionalità, peraltro, la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva già chiarito che la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in legge 21 febbraio 2006, n. 49 - successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 comportANo la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, che prevede una pena edittale maggiore nel minimo, determina la conseguenza che alle condotte aventi ad oggetto tali sostanze, commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. Ciò perchè la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve pregiudicare le posizioni giuridiche degli imputati in relazione al rispetto del principio poziore della applicazione della legge penale più favorevole al reo (Sez. 1, n. 33373 del 23/6/2015, Guzzon, Rv. 264737 e Sez. 4, n. 43464 del 1/7/2014, Lombardo, Rv. 260731). A proposito della capacità delle leggi penali più favorevoli (o "di favore") dichiarate incostituzionali di (continuare a) regolamentare i rapporti giuridici e le condotte venuti in essere sotto la loro vigenza, si richiama il par. 6 della sentenza n. 32 del 2014 e, più ampiamente, la sentenza n. 394 del 2006 della Corte costituzionale. Non vi è dubbio, dunque, che il Collegio, nella verifica d'ufficio della legalità della pena demANatagli in caso di declaratoria di incostituzionalità e di applicazione della disciplina più favorevole (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. U, n. 46653 del 26/6/2015, Della Fazia, Rv. 265111, che escludono dal sindacato di legittimità d'ufficio soltanto i ricorsi inammissibili per tardività), deve valutare la congruenza della sanzione inflitta ai limiti edittali costituzionalmente legittimi, che, per le droghe pesanti, oggi sono parametrati al range sanzionatorio che va da sei a vent'anni di reclusione, oltre alla multa. Ebbene, sin d'ora si avverte, anche rispondendo alla sollecitazione specifica di uno dei ricorrenti, che il Collegio ha verificato, dalla lettura congiunta delle pronunce di merito, come la Corte d'Appello abbia tenuto conto, nel valutare 61 QBB ciascuna delle risposte punitive individualizzate per ognuno dei ricorrenti, dei limiti edittali minimi più favorevoli previsti dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n.309 del 1990, nella versione dichiarata incostituzionale e, oggi, definitivamente fissati per essere gli unici "legali" dalla sentenza n. 40 del 2019 Corte cost., computANo le rimodulazioni o le conferme di pena al minimo stabilito in sei anni di reclusione. Ed invero, sebbene entrambe le sentenze di merito siano precedenti a tale ultima dichiarazione di incostituzionalità, ed a differenza di quanto ha fatto il primo giudice (che deve ritenersi aver considerato il minimo edittale più sfavorevole rivissuto dopo la pronuncia di incostituzionalità, nel calcolare ciascuna delle pene individualmente inflitte, come si comprende dall'analisi di alcune posizioni ed in particolare di quella del ricorrente IA De LA), la Corte d'Appello ha determinato il proprio intervento valutativo parametrANolo correttamente ai limiti edittali minimi più favorevoli, da applicarsi (all'epoca della sentenza di secondo grado) benchè incostituzionali in attuazione del superiore principio del favor rei. Tale corretto utilizzo dei parametri commisurativi pari al minimo edittale di sei anni di reclusione (piuttosto che di otto anni) emerge chiaramente, ed anche espressamente, in più punti della sentenza impugnata (nell'esame delle impugnazioni degli imputati VI, IA De LA, EL, TR), sicchè è agevole e logico ritenere rispondente agli arresti della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale già richiamati il criterio valutativo che ha guidato la verifica di adeguatezza del trattamento sanzionatorio, sia quANo quest'ultimo è stato rideterminato in melius, sia quANo esso, alla luce del disvalore complessivo dei fatti e dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., è stato confermato. Detta conclusione esonera il Collegio, pertanto, dal sindacare il trattamento sanzionatorio degli imputati sotto detto profilo, rimanendo l'esame delle ulteriori eventuali doglianze riservato all'analisi dei singoli ricorsi. Tanto premesso in linea generale, vanno di seguito analizzati i ricorsi dei singoli imputati.
1.Il ricorso di RG RO è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, in particolare, dopo una sintesi della motivazione della sentenza impugnata, si fonda sulla constatazione che l'appartenenza ad una associazione mafiosa non possa coincidere con un mero status, evidenziANo come fosse dubbia la stessa qualificazione mafiosa dell'associazione di cui al capo A), dolendosi, altresì, della mancata valutazione di doglianze difensive. 62 B Quanto alla sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo A), occorre anzitutto ricordare come la sentenza impugnata ha accolto l'appello del pubblico ministero, ritenendo componenti della predetta compagine gli imputati che in primo grado erano stati assolti: DA De IS LL, ND EN, UC NI, ND OL, LO ZZ e IN EL, ciò senza contare come la Corte di merito ha chiaramente indicato che il compendio probatorio abbia dimostrato non solo che il RO disponesse di un gruppo di gregari a lui sottoposti e formalmente affiliati, ma che gli stessi, in via tendenzialmente permanente, fossero a sua disposizione, eseguissero i suoi ordini e ponessero in essere atti intimidatori e violenti con modalità tipicamente mafiose (pag. 16 della sentenza impugnata). Del tutto generica appare, poi, la deduzione circa l'omessa considerazione dei motivi di gravame, ivi inclusi i motivi nuovi specificamente indicati dalla sentenza a pag. 16. La Corte territoriale ha ricordato come il ruolo apicale del RO non emergesse solo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN PI, né dalla sola denuncia di RA PI, bensì da una molteplicità di elementi coerenti e convergenti: la reiterata e diversificata contribuzione fornita in favore dei familiari dei detenuti;
i numerosi riferimenti emersi dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, per le quali si opera un rinvio al cospicuo materiale illustrato nella sentenza del primo giudice, oltre ad illustrarne alcune specificamente (pagg. 19 21 della sentenza impugnata); gli interventi del - RO per dirimere controversie di varia natura. Quanto ai contrasti tra il MI ed il RO, la Corte territoriale ha espressamente valutato la prospettazione difensiva, ritenendo la stessa inconsistente, alla luce proprio dell'interpretazione delle frasi pronunciate dal MI (pag. 22 della sentenza impugnata), secondo una valutazione assolutamente non censurabile in Cassazione. In riferimento alla precedente condanna del RO nel 1991, quale appartenente alla Sacra Corona Unita, in particolare alla fazione capeggiata da NI De MA ed operante nei territori di Squinzano, Campi EN e zone limitrofe, la sentenza impugnata ha evidenziato come l'attuale associazione, di cui al capo A), fosse stata delineata da successive indagini, che avevano consentito di individuare nel RO il riconosciuto referente della compagine nella zona di Squinzano, dedita, prevalentemente ma non solo, al traffico di stupefacenti (pag. 19 della sentenza impugnata). In sostanza, come si evince dalla motivazione del primo giudice, a cui la Corte fa espresso rinvio, il ruolo di capo del sodalizio, rivestito dal RO, emerge chiaramente da plurime intercettazioni (pagg. 74 e segg. della sentenza di primo grado), che non risultano oggetto di specifica confutazione difensiva e che costituiscono un quadro ricostruttivo del tutto coerente ed analitico, 63 f risultANo chiaramente delineato non solo il ruolo apicale del RO, ma anche il concreto esercizio di tale ruolo, connotato indispensabile per la sua riconoscibilità tanto all'interno quanto all'esterno del sodalizio (Sez. 6, sentenza n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482; Sez.1, sentenza n. 3137 del 19/12/2014, dep. 22/01/2015, Terracchio, Rv. 262487).
1.2. Il secondo motivo è in fatto e reiterativo del gravame. La motivazione della Corte, a pag. 267, per il capo B), è del tutto esaustiva e logica e chiarisce che l'episodio incriminato riguarda il solo tentativo di estorsione relativo alla richiesta in favore dei detenuti formulata dal RO nei confronti del Di RI. Sulla possibilità di configurare il tentativo, inoltre, va ricordato come la richiesta fosse stata inserita in un più ampio contesto, collocANosi nell'ambito dell'incontro svoltosi presso l'azienda del RO, dove il Di RI si era recato per ottenere una dilazione al pagamento di un assegno di prossima scadenza;
in tale contesto il PR era riuscito a convincere il RO a procrastinare la scadenza del titolo ed il RO aveva richiesto al Di RI, considerata la cortesia che aveva ricevuto, di fare "un vaglia per i carcerati". In seguito il Di RI aveva consegnato al HI ed al OL i due assegni in sostituzione di quello di prossima scadenza, ma non aveva pagato nulla per i carcerati. La Corte territoriale, dopo aver ricordato come il narrato del Di RI fosse confermato sia da intercettazioni che da attività di osservazione, che inquadravano la vicenda in un contesto di minacce, pesanti ingiurie ed imprecazioni, evidenzia come la richiesta in favore dei detenuti vada collocata in tale specifico contesto di evidente connotazione intimidatoria, nell'ambito del quale la prestazione richiesta al Di RI si prospettava come una necessità scaturita dalla dilazione di pagamento da questi ottenuta. In tal senso, quindi, l'argomentazione difensiva, che non solo risulta del tutto versata in fatto, ma prescinde dal contesto generale in cui tale richiesta si colloca, appare parziale e, come tale, generica.
1.3. Parimenti versato in fatto risulta il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto il tentativo di estorsione in danno di IN OL, contestato al capo B1). Come già illustrato dalla Corte di merito, a pag. 269, l'attendibilità di IN OL è fondata sulle reiterate denunce, il cui narrato coerente è confermato dagli episodi di danneggiamento constatati direttamente dai Carabinieri nel corso dei sopralluoghi svolti, episodi sui quali, peraltro, la sentenza di condanna risulta definitiva;
secondo la Corte territoriale, inoltre, la motivazione del Tribunale del Riesame non inficia in alcun modo l'episodio svoltosi in un bar di Campi, dove il OL era stato raggiunto dal RO, che lo aveva apostrofato ingiuriANolo pesantemente e gli aveva intimato la restituzione delle somme di denaro di cui il figlio era debitore, facendo anche riferimento ai danneggiamenti avvenuti presso le proprietà del OL. 64 Ciò premesso, va ricordato come il motivo si fondi sul rinvio alla motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, peraltro neanche prodotta;
né la difesa considera come l'episodio del bar, appena citato, fosse collocato circa due mesi prima del 29/04/2011, risultANo del tutto compatibile con il fatto che il RO dal 24 febbraio al 4 marzo 2011 fosse stato ricoverato.
1.4. Anche per quanto riguarda il capo AB) avente ad oggetto la tentata estorsione commessa in danno di AN e di RA PI il ricorso appare fuori fuoco nella misura in cui si riferisce alle associazioni di cui al capo L) ed al capo D), posto che appare assolutamente evidente sia alla luce della - formulazione del capo di imputazione che della motivazione delle sentenze di merito che la finalità agevolatrice si riferisca all'associazione di cui al capo A), - di cui il RO era capo ed AN PI era partecipe;
questi, infatti, nell'ambito dell'attività di commercio di stupefacenti, collocata nel contesto associativo delineato dal suddetto capo A), aveva accumulato debiti di cui il RO pretendeva la restituzione, unitamente agli strumenti utilizzati dal PI per lo svolgimento dell'attività stessa, che dovevano rientrare in possesso della compagine criminosa una volta che il PI se ne era allontanato. La motivazione della sentenza impugnata appare estremamente chiara ed articolata: essa descrive non solo le tre distinte fasi dell'attività estorsiva - la prima posta in essere, quale condotta materiale, dai coimputati ND OL, LO ZZ e IN EL e fondata sulla registrazione digitale del 28/09/2013 del colloquio tra AN PI e DA De IS LL -; la seconda e la terza, in cui la condotta estorsiva era stata dirottata sul padre del PI, RA che aveva sporto denuncia in data 19/11/2013; tale - dichiarazione è stata ritenuta utilizzabile ed il contenuto è stato verificato come credibile, sia per la logicità dello sviluppo narrativo che per l'assenza di contraddizioni, oltre che riscontrato dal contenuto dei colloqui intercettati in carcere nei confronti di AN PI, detenuto in quella stessa fase storica, essendo egli stato arrestato circa un mese prima che il padre sporgesse denuncia, e, infine, da un colloquio intercettato in ambientale tra lo stesso RA PI e soggetti non identificati (pag. 109 e segg. della sentenza impugnata). Sicché il motivo di ricorso finisce per essere anche del tutto parziale, non confrontANosi con l'intero compendio probatorio illustrato dalla Corte, in particolare con la narrazione di RA PI che aveva specificato di essere - stato condotto alla presenza del RO, che lo aveva convocato tramite lo EL e con i riscontri molteplici, che vanno al di là della sola registrazione - effettuata da AN PI della sua conversazione con il De IS. Peraltro, la sentenza impugnata cita detto riscontro come ultimo, in ordine illustrativo, avendo sottolineato, tra l'altro, la significatività di un colloquio in carcere tra 65 RA PI ed il figlio, il cui contenuto non è stato affatto oggetto di doglianze difensive.
1.5. In relazione alla violazione di cui all'art. 75, comma 2, d. lgs. 159/2011 ascritto al RO al capo C), va osservato che la Corte di merito non solo ha ritenuto del tutto attendibile il Di RI osservANo che non si comprende per quale ragione questi avrebbe dovuto inventare tale vicenda a carico di un noto pregiudicato, oltre a rilevare come la sua narrazione sia del tutto coerente e dettagliata ma ha ritenuto il tutto riscontrato dalle intercettazioni del giugno - 2010 nei confronti di IO OL, da cui risultava l'intenzione del RO di recarsi personalmente in Novoli per incontrare il Di RI ed il PR (pag. 269 della sentenza impugnata). Inoltre, va considerato come il ricorso si fondi sulla omessa considerazione di elementi forniti dalla difesa di cui, tuttavia, non si evidenzia la decisività, soprattutto in quanto si rimarca, essenzialmente, la carenza di riscontri nei tabulati e l'assenza di comprovate violazioni, a cui si aggiunge il generico richiamo ad un non meglio individuato dialogo;
in altre parole, la difesa si attesta sulla ritenuta insufficienza del quadro probatorio, svalutANo la dichiarazione del Di RI, il che, evidentemente, implica la sottoposizione a questa Corte di un diverso parametro valutativo delle prove, con palese inammissibilità della deduzione.
1.6. Per ciò che concerne la fattispecie associativa ex art. 74 d.p.r. 309/90, di cui al capo D) il cui compendio probatorio è stato dettagliatamente descritto - - 67 quanto alla descrizione dalla Corte territoriale alle pagg. 59 il ricorso, dopo aver illustrato il contenuto del gravame ed i dell'associazione - principi giurisprudenziali, si sostanzia in una diversa ricostruzione del materiale intercettivo, che sarebbe idoneo ad individuare una fattispecie concorsuale piuttosto che una condotta associativa. La Corte di merito ha delineato la stabilità dei rapporti tra il VA, che curava l'importazione dello stupefacente dalla Francia e, tramite il MI, intratteneva costanti rapporti di fornitura con il gruppo a cui apparteneva il RO, che, a sua volta, si interfacciava con il fornitore tramite il OL, ed ha accuratamente individuato il compendio intercettivo che documenta i viaggi effettuati per i rifornimenti. Quanto al ruolo del RO, la sentenza impugnata ha escluso che questi rivestisse un ruolo apicale nell'ambito della compagine e, tuttavia, ha evidenziato la molteplicità del compendio intercettivo da cui desumere la stabilità dei rapporti con il VA e la sussistenza di un'articolazione stabile con suddivisione di ruoli, in linea con la giurisprudenza di legittimità. In tal senso, infatti, deve ricordarsi che, in riferimento alla struttura di cui all'articolo 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, l'elemento dell'organizzazione 66 assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti, che di per sé concreta il reato associativo. Tale accordo, infatti, costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato (Sez. 6, sentenza n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275550; Sez. 6, sentenza n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; Sez. 4, sentenza n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576). Peraltro, la difesa si fonda su di un assunto del tutto non condivisibile, ossia che il compendio intercettivo non avesse trovato alcuna conferma, senza considerare, invece, che gli elementi di prova emersi da intercettazioni di conversazioni, anche quelle a cui non abbia direttamente partecipato l'imputato, costituiscono, come già detto, fonte di prova diretta, come tale soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza alcuna necessità di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 40061 del 12/07/2019, Maurizio, Rv. 278314;Valorosi Sez. 5, sentenza n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042).
1.6. Palesemente inammissibili per genericità, infine, sono il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso: a pag. 279 la sentenza impugnata ha offerto congrua ed esaustiva motivazione circa il trattamento sanzionatorio, osservANo la mancanza di elementi positivi per poter concedere le circostanze attenuanti generiche, a fronte della caratura criminale e della gravità delle condotte ascritte al RO;
peraltro, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché essa risulti come nel caso in esame non contraddittoria e dia conto, anche richiamANoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549; Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli). Quanto al diniego di continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento ed altri fatti oggetto di altre condanne irrevocabili, ha evidenziato l'assenza di 67 из indicazione circa un unitario disegno criminoso ed ha articolato la scansione della quantificazione della pena in tutti i successivi passaggi. Sul mancato riconoscimento della continuazione, il ricorso pecca anche sotto l'aspetto dell'autosufficienza, a fronte dell'argomentazione decisiva della Corte di merito, secondo cui la semplice condanna per partecipazione all'associazione denominata Sacra Corona Unita nel 1991, alla luce della distanza temporale, è di per sé insufficiente ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione. Quanto alla determinazione della pena, va anzitutto ricordato che la determinazione della pena base per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, nella misura di anni quattordici di reclusione, fondato sulla considerazione che, pur escluso il ruolo di vertice, il RO abbia posto in essere condotte di notevole rilevanza criminosa, coinvolgendo soggetti lui subordinati e dimostrANo, in tal modo, notevole capacità a delinquere;
sicché non può affatto dirsi che sul punto la Corte territoriale non abbia fornito adeguata motivazione. Quanto agli aumenti per la continuazione, gli stessi risultano tutti singolarmente individuati, nei limiti legali della pena per ciascuno di essi, evidentemente calibrati sulla diversa gravità dei singoli episodi criminosi, non potendosi certamente pretendere che i singoli aumenti debbano essere identici in funzione del titolo del reato, atteso che la concreta gravità della condotta ben può determinare aumenti diversamente quantificati pur in presenza dell'identico titolo di reato. Ciò senza contare che "In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quANo non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee" (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic Marko, Rv. 279770). Infine, in relazione alla misura di sicurezza, la Corte di merito ha ancorato l'applicazione della libertà vigilata, per un periodo non inferiore ad anni due, alla condanna per sussistenza dei presupposti normativi, alla luce della partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen.; sul punto va considerato come, nell'impianto motivazionale della sentenza, con riferimento specifico al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale abbia fatto riferimento alla notevole capacità a delinquere del RO, sicché appare palese la sussistenza di un giudizio di pericolosità alla luce dei fatti di reato ascritti al predetto.
2. I ricorsi di AN LL e IO LL sono inammissibili. 68 ещё 2.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta affatto con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sul punto consolidata. Come noto, è stato da tempo affermato che, in tema di rito abbreviato, il giudizio di appello deve svolgersi in ogni caso nella forma del procedimento in camera di consiglio, atteso che il rinvio operato dall'art. 443, comma quarto, cod. proc. pen. alla disposizione ci cui all'art. 599 cod. proc. pen., attiene alla disciplina delle forme procedimentali e non anche alle ipotesi in concreto da quest'ultima contemplate disposizione (Sez. 6, sentenza n. 34887 del 04/04/2007, Brugi ed altri, Rv. 237482). Successivamente è stata valutata la conformità della disciplina normativa che, in tema di rito abbreviato, - limita la facoltà dell'imputato di richiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica, al solo giudizio di primo grado e non anche a quello di appello - all'art. 6 par. 1 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, che ha ritenuto sussistente il contrasto solo in ipotesi di mancato riconoscimento di possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, P., Rv. 262594). Infine, è stata affrontato il profilo di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 101, 111, primo comma, e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui, nel rinviare alle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non prevede che il giudizio di appello relativo ad un processo svoltosi in primo grado con rito abbreviato possa essere celebrato in pubblica udienza quANo ne facciano richiesta tutti gli imputati, in quanto le particolari forme semplificate del giudizio abbreviato, con componente premiale in caso di condarina, giustificano la compressione del principio di pubblicità nel giudizio di impugnazione, ove sia riconosciuta la possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in primo grado;
pertanto, la questione è stata dichiarata manifestamente infondata (Sez. 5, sentenza n. 19367 del 08/06/2020, Piccinonno Valentina, Rv. 279108). Il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi da tale orientamento, soprattutto alla luce delle seguenti osservazioni: anzitutto occorre ricordare come più volte la Corte EDU abbia ribadito che il rito abbreviato consiste nella conclusione di "un contratto di diritto pubblico", che consente l'applicazione di una procedura che presenta dei vantaggi innegabili per l'imputato in termini di riduzione della pena in caso di condanna, oltre che di limitazione alla facoltà di impugnazione da parte del pubblico ministero, cui si contrappone un'attenuazione delle garanzie procedurali offerte dal diritto interno, in particolare per quanto riguarda la pubblicità del dibattimento. La Corte di Strasburgo ha, sul tema, ricordato che "se è vero che gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure 69 B semplificate, rimane comunque il fatto che, quANo tali procedure esistono e vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esse connessi"; tuttavia tale principio va letto in collegamento con altra, e più volte ribadita, affermazione della Corte di Strasburgo, secondo cui "......né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare volontariamente, in modo esplicito o tacito, alle garanzie di un processo equo, ma ... tale rinuncia deve essere inequivocabile e non deve essere in contrasto con alcun interesse pubblico importante" (Fornataro c. Italia, del 26/09/2017; Mihail- Alin Poldoleanu c. Italia del 08/12/2015; TA DA GR c. Italia del 01/09/2015; EP SI c. Italia del 12/02/2013; CO c. Italia del 17/02/2009; ER c. Italia, GC, del 18/10/2006; WI c. Italia, del 30/11/2000). Tanto premesso, occorre poi osservare che, nel giudizio abbreviato di primo grado, il modello di udienza è quello dell'udienza preliminare, ossia l'udienza camerale partecipata, come previsto dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., il che esclude l'applicabilità della pubblicità dell'udienza, tipica del giudizio dibattimentale, salva la possibilità, prevista dall'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice disponga celebrazione del giudizio i pubblica udienza quANo ne facciano richiesta tutti gli imputati. "LaCome osservato dalla sentenza della Prima Sezione Penale, P., citata, realizzazione del valore della 'pubblicità dell'udienza' da sempre inteso non solo come proiezione di un diritto dell'imputato ma anche come forma essenziale di garanzia democratica relativa al controllo popolare sulle modalità di amministrazione della giustizia (in rapporto al dettato costituzionale espresso nell'art. 101 della Carta, come più volte ricordato in decisioni della Corte Costituzionale, tra cui la numero 12 del 1971) è pertanto rimesso, nella fisionomia del rito in questione, anch'esso alla volontà dell'imputato (in caso di processo cumulativo di tutti gli imputati) in una dimensione che, in tal modo, esalta i profili di tutela della 'riservatezza' come componente essenziale della scelta del rito introducendo l'ipotesi della 'pubblicità su richiesta' (di recente estesa dalla Corte Costituzionale al procedimento applicativo in tema di misure di prevenzione e misure di sicurezza personali). È solo l'imputato che può modificare la conformazione ordinaria delle modalità di svolgimento del giudizio abbreviato, suo personalecon un atto di volontà. Si tratta di una richiesta 'potestativa' che è da ritenersi non sottoposta ad alcun vaglio di fondatezza da parte del giudice procedente, il quale dovrà obbligatoriamente accoglierla con la sola eccezione è da ritenersi della - - ricorrenza, in fatto, delle tassative ipotesi di celebrazione del processo 'a porte chiuse' di cui all'art. 472 cod. proc. pen. (dato che detta norma pone limiti 7 70 0 generali alla pubblicità dell'udienza, da ritenersi applicabili tanto al dibattimento che al giudizio abbreviato)." Nel caso in esame occorre rilevare, inoltre, che la doglianza posta a fondamento del motivo di ricorso non può ritenersi fondata, anche considerato che essa non ha affatto riguardato le modalità di celebrazione del giudizio abbreviato di primo grado, ma è stata formulata unicamente nel corso della celebrazione del giudizio di appello. Quanto alla conformità della disciplina che limita al solo primo grado di giudizio la facoltà per l'imputato di chiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica, in caso di giudizio abbreviato alle disposizioni costituzionali e sovranazionali, il Collegio condivide, altresì, le argomentazioni della sentenza già 11 richiamata della Prima Sezione Penale, che ha evidenziato come: a) la pubblicità delle udienze non è un diritto insuscettibile di conformazione legale in rapporto alle diverse tipologie di procedure giudiziarie, in un'ottica di contemperamento di interessi con altri valori di pari rango;
b) in sede di giudizio abbreviato, instaurato su richiesta di parte, la pubblicità è SU richiesta in garantita dell'imputato primo grado;
c) il giudizio di appello, per sua natura, non è luogo tipico di ricostruzione dei fatti controversi ma di critica tecnica dei contenuti della decisione di primo grado;
e) il giudizio abbreviato resta una forma di definizione del processo con componente premiale in caso di condanna". Nell'ambito della giurisprudenza della Corte EDU, inoltre, va rilevato che alla partecipazione personale dell'imputato nei processi d'appello viene data la stessa importanza cruciale che essa assume in quelli di primo grado, e le modalità applicative dell'art. 6 CEDU, nei procedimenti dinanzi alle Corti d'appello mutano in ragione delle peculiari caratteristiche dello stesso, dovendosi tenere in considerazione sia la disciplina complessiva dei mezzi di gravame in ambito nazionale, sia il ruolo esercitato dalle corti di appello in esso (Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, ECHR 2006-XII); i processi derivanti da impugnazioni di merito o di mera legittimità, ad esempio, sono comunque ritenuti conformi ai requisiti di cui all'art. 6 CEDU anche quANo al ricorrente non sia stata data la possibilità di essere ascoltato personalmente dalla corte d'appello o di cassazione, a condizione però che una pubblica udienza sia stata celebrata in primo grado (ON AN MO c. Regno Unito, n. 9562/1981 e 8918/1982 del 02/03/1987, con riferimento ai processi d'appello, e Sutter c. Svizzera, n. 8209/78 del 22/02/1984, con riferimento alla corte di cassazione). E' stato altresì precisato che, anche qualora le corti d'appello siano competenti tanto nel merito quanto in diritto, l'articolo 6 CEDU non impone sempre e comunque la celebrazione di una pubblica udienza, e nemmeno garantisce il diritto dell'imputato a comparire personalmente (Fejde c. Svezia, 71 сиз 29/10/1991, Serie A n. 212-C). Dunque, lo si ribadisce, devono sempre essere considerate le caratteristiche specifiche del procedimento ed il modo in cui gli interessi del ricorrente siano stati rappresentati e difesi dinanzi alla corte d'appello, alla luce, in particolare, della natura delle questioni da decidere (Seliwiak c. Polonia, n. 3818/04 del 21/07/20019; Sibgatullin c. Russia, 32165/02 del 23/04/2009). Va aggiunto, infine, che l'assenza di pubblicità del giudizio di appello, in caso di rito abbreviato, appare funzionale anche al valore costituzionale della ragionevole durata del processo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso appare una pedissequa reiterazione delle argomentazioni già vagliate dalla Corte di merito che, dopo aver dato ampiamente conto delle doglianze difensive, ha illustrato, con motivazione immune da censure logiche, il ruolo che i ricorrenti hanno avuto nell'ambito della compagine associativa di cui al capo A), alle pagg. 25-33. In particolare, la sentenza impugnata ha rilevato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RC EN fossero state riscontrate da significative telefonate, tra cui quelle tra il boss detenuto De OM e la moglie LD SA, da cui emergevano le mire espansionistiche di AN LL nel territorio di Squinzano, tali da richiedere l'intervento di RG RO per evitare che i traffici di stupefacenti posti in essere dal VA nella zona fossero ostacolati;
sono, poi, state illustrate le conversazioni intercettate, sempre in ambiente carcerario, tra GI VE e la moglie, la quale riferiva al marito come il CA si stesse dedicANo al commercio di stupefacenti senza darne conto ai LL. La Corte territoriale, inoltre, ha considerato l'estrema cautela dei fratelli LL, adusi ad utilizzare sempre schede telefoniche ed apparecchi telefonici diversi, oltre che a servirsi di apparecchi elettronici per la rilevazione di microspie;
ha sottolineato come da intercettazioni ambientali all'interno della vettura in uso a IO LL emergesse la disponibilità economica di notevoli somme di denaro da parte dei due fratelli, del tutto incomprensibile se non in un'ottica illecita, considerato che AN LL era ritornato in libertà da pochi mesi, dopo tredici anni di detenzione, e non disponeva di fonti lecite di reddito;
è stato dato rilievo anche al "rispetto" di cui godeva AN LL, elemento sintomatico dell'operatività della consorteria mafiosa e dell'appartenenza ad essa del ricorrente;
è stata compiutamente analizzata la versione difensiva in riferimento alle ragioni per le quali FernANo - PI aveva effettuato lavori gratis per AN LL -, ritenuta del tutto infondata, non essendo emerso alcun elemento dimostrativo della mediazione effettuata dal LL in favore del PI per il recupero di un credito;
si è dato rilievo, in ogni caso, anche al ruolo di AN LL di svolgere funzioni di mediatore in controversie che coinvolgevano terze persone. 72 Va, quindi, rilevato come l'illustrazione del compendio probatorio appaia assolutamente coerente ed organica nel collegamento logico delle varie componenti valutative, facendo emergere in maniera chiara il ruolo dirigenziale svolto dai predetti imputati nel territorio di Squinzano, area di risalente influenza della Sacra Corona Unita, tradizionalmente radicata nel territorio e rappresentata dalla famiglia LL, il cui padre era temuto al punto da avere libero accesso al carcere minorile all'epoca in cui vi era detenuto il figlio AN, come riferito dal collaboratore di giustizia RC EN. La difesa, peraltro, oltre a reiterare argomentazioni già confutate, considera in maniera del tutto parcellizzata alcune componenti motivazionali, prescindendo da un serio confronto critico con la sentenza impugnata.
2.3. In relazione al diniego di applicazione della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli oggetto delle altre sentenze irrevocabili emesse nei confronti dei ricorrenti, la Corte di merito ha offerto ampia motivazione alle pagg. 285-287, in cui ha illustrato le ragioni per ritenere insussistente un medesimo disegno criminoso, alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo insufficiente l'elemento rappresentato dall'appartenenza alla medesima associazione, alla luce della distanza temporale tra gli episodi e la diversità delle condotte, osservANo come, in ogni caso, la difesa si fosse limitata ad indicare ed allegare le sentenze senza alcun ulteriore approfondimento argomentativo. Tale sviluppo motivazionale non appare censurabile, anche in relazione all'orientamento ermeneutico di questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, sentenza n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). Sicché, nel caso in esame, appare del tutto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione in presenza di condotte associative poste in essere a distanza di oltre dieci anni, sia pure in relazione alla medesima compagine, tenuto conto anche della profonda differenza tra le condotte attuate nei rispettivi periodi temporali di riferimento (estremamente cruente le più risalenti, dimostrative di un controllo del territorio derivante da un assoggettamento dello stesso, le più recenti, prevalentemente dirette all'ottenimento di vantaggi economici), dovendosi ritenere le predette condotte dimostrative, piuttosto, di una scelta di vita orientata alla commissione di delitti. 73 2.4. Quanto al motivo concernente le circostanze attenuanti generiche, peraltro già concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicANo una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella di specie che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, ha evidenziato la portata concreta delle condotte e la non comune capacità a delinquere dimostrata dagli imputati, anche alla luce dei precedenti penali (Sez. U, sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, sentenza n. 5579 del 26/09/2013, dep. 04/02/2014, Sulo ed altro, Rv. 258874; Sez. 6, sentenza n. 6866 del 25/11/2009, dep. 19/02/2010, Alesci ed altri, Rv. 246134).
3. Il ricorso di IO OL è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso vanno richiamate le considerazioni in precedenza svolte nell'ambito del ricorso presentato nell'interesse di AN e IO LL, identica essendo la questione prospettata.
3.2. Quanto all'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, il motivo di ricorso non appare aver seriamente considerato la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 33-36, laddove è stato esplicitato come il gravame avesse evidenziato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di specifici elementi di prova, quali documenti, intercettazioni, registrazioni di conversazioni;
inoltre la Corte territoriale ha indicato come la doglianza della parte pubblica appellante avesse ad oggetto il diverso inquadramento della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa e l'inquadramento, in tale contesto, della rilevanza dei reati-fine. Tale richiesta aveva ad oggetto, complessivamente, i partecipanti al gruppo del RO, tra cui figurava, secondo il capo di imputazione sub A), anche il OL, soggetto per il quale era sto specificamente avanzato il gravame. Inoltre, la Corte di merito ha sottolineato come, nel caso in esame, il gravame non fosse per nulla fondato su di una nuova e diversa valutazione di una prova orale decisiva, il che escludeva l'applicazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. In tal senso va specificato, in relazione alla motivazione sul punto della sentenza impugnata circa la mancata applicazione, nel caso di specie, della disciplina normativa di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, che la decisione assunta risulti coerente con i principi più vote ribaditi da questa Corte di legittimità, pur con le seguenti specificazioni. Come noto, con la predetta legge, meglio nota come "riforma OrlANo", è stato inserito nel codice di rito il comma 3-bis all'art. 603, disposizione secondo 74 CaB la quale "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale." Tale disposizione è entrata in vigore il 3 agosto 2017, quindi durante la celebrazione del giudizio di appello, dopo la decisione della sentenza emessa in primo grado in data 23/06/2016 e dopo l'impugnazione del pubblico ministero, depositata il 05/11/2016. Atteso che il legislatore del 2017 non ha dettato alcuna disposizione transitoria in tema di diritto intertemporale, pacificamente deve applicarsi il principio del tempus regit actum vigente in tema di disposizioni processuali, per cui il giudizio di validità degli atti deve riferirsi alla legge vigente al momento della loro emanazione e non a quello, successivo, di produzione degli effetti;
tale principio, peraltro, va contemperato con il principio del "fatto esaurito", necessario per la tutela della certezza dei rapporti esauriti (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236538; Sez. 6, n. 0260 del 14/02/2019, Cesi RT, Rv. 275201; Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843). Sicché, quanto alla valutazione dell'ammissibilità del gravame, in base ai principi indicati, è necessario far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione che, in ogni caso, nella specie, risulta anch'essa proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con la conseguenza che il vaglio d'ammissibilità del ricorso non può che essere compiuto alla stregua della disciplina processuale e del "diritto vivente" vigenti all'epoca di presentazione del ricorso anteriori alla novella, tenendo conto anche delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822 - 268823). Alla luce di tali criteri non può essere affatto condivisa la dedotta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, ravvisabile solo in caso in cui non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restANo che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Né il ricorso può ritenersi generico per il fatto che il ricorrente abbia sottoposto al vaglio del collegio del gravame profili di fatto e ragioni di diritto già dedotti dinanzi al primo giudice, in quanto, diversamente dal ricorso per cassazione che è limitato alla soluzione delle questioni di pura legittimità e - deve essere dichiarato inammissibile per genericità allorché si traduca nella riproposizione delle stesse censure già dedotte in appello senza un confronto con 75 le risposte date dalla Corte territoriale -, l'appello è un giudizio di secondo grado di merito, con piena devoluzione della decisione, sia pure nell'ambito dei confini tracciati dai motivi di ricorso, di tal che risulta non solo consentito, ma processualmente fisiologico, che la parte sottoponga a nuovo scrutinio questioni - di fatto o diritto già delibate in primo grado. Riprova ne è la regola di diritto - pacifica nel nostro ordinamento processuale, secondo la quale, salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. (per i quali deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado), il giudice d'appello è sempre tenuto a provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, sentenza n. 3287 del 27/11/2008 dep. - 23/01/2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, sentenza n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513). Quanto al declinarsi del principio del tempus regit actum in relazione ad un'attività processuale relativa ad un rapporto impugnatorio non conchiuso, non possono condividersi le argomentazioni della sentenza impugnata che, sul punto, ha ritenuto che l'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. non si applicasse nel caso in esame, in quanto la disposizione era entrata in vigore dopo lo spirare del termine per proporre impugnazione. In tal senso, infatti, non può dubitarsi che, nel giudizio d'appello celebrato dinanzi alla Corte d'appello di CE, dovesse in - linea di principio trovare applicazione la disposizione predetta, atteso che il giudizio impugnatorio è stato celebrato sotto la vigenza della legge n. 103 del 2017, di tal che la disciplina dell'attività processuale e, segnatamente, quella probatoria da espletare nel giudizio di gravame non poteva non tenere conto della norma de qua. Tanto premesso, va ricordato che con la disposizione normativa citata, il legislatore del 2017 abbia codificato la regula iuris sancita dal più ampio consesso di questa Corte regolatrice in tema di rinnovazione dell'attività istruttoria in caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione assolutoria di primo grado (segnatamente nelle sentenze Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 e Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). In tal senso, quindi, l'attività istruttoria integrativa costituisce non una mera facoltà ma un obbligo per il collegio del gravame nei casi in cui debba decidere in ordine all'appello dell'inquirente che si appunti sulla "valutazione" della prova dichiarativa;
inoltre, la necessità della rinnovazione prescinde totalmente da una richiesta del pubblico ministero in tale senso, richiesta che - ove formulata ha una valenza sollecitatoria del doveroso potere officioso. 76 Fatta questa doverosa precisazione, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato atto che il giudizio di responsabilità a carico degli imputati ritenuti colpevoli della fattispecie associativa sub A), in ogni caso, non si fosse basato su di una diversa valutazione di prove orali decisive, bensì sulla valutazione di altre prove trascurate dal primo giudice, oltre che su di un diverso inquadramento del fenomeno associativo e della condotta di partecipazione. Ne discende che, in tal senso, ferma restANo la precedente precisazione, in concreto l'operato della Corte territoriale risulta del tutto in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, come sopra ricordato, secondo cui la necessità della rinnovazione istruttoria in appello non vale indiscriminatamente per tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma riguarda esclusivamente le prove orali ritenute "decisive" ai fini della decisione, ovvero nel caso in cui il pubblico ministero si dolga della "valutazione" della prova compiuta dal primo giudice e, dunque, dell'erroneo apprezzamento e/o della scorretta interpretazione del dato conoscitivo, ma non nell'ipotesi in cui denunci l'omessa considerazione di specifiche prove.
3.3. Quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo A), come riconosciuta in grado di appello, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che hanno riconosciuto la sussistenza di un sodalizio di stampo mafioso in riferimento al gruppo capeggiato da RG RO, con chiari segni della partecipazione mafiosa anche per i soggetti che hanno svolto il ruolo di partecipi, benché assolti dal primo giudice. La Corte di merito, in altri termini, ha riconosciuto l'operatività persistente di un gruppo, nel territorio di Squinzano, operante secondo i canoni della Sacra Corona Unita e con modalità tipiche dell'agire mafioso nei rapporti con i terzi. Per quanto concerne, in particolare, la posizione del OL, la sentenza impugnata, alle pagg. 53-57, ne ha descritto la posizione di gregario, di uomo di fiducia del RO, deputato a comunicarne gli ordini e le direttive, sia verso altri componenti del sodalizio che verso soggetti terzi;
in tal senso egli aveva svolto un ruolo ben individuato, anche alla luce dell'abitudine del RO di non comunicare mai personalmente, come dimostrato dal compendio intercettivo descritto in sentenza, in cui si evidenzia come in molti casi di intercettazione "a cornetta aperta" fosse emerso che il RO si trovava accanto al OL nel corso delle conversazioni telefoniche di cui quest'ultimo era interlocutore. Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato come il OL svolgesse detto ruolo non solo in riferimento al traffico di stupefacenti cui era finalizzata l'associazione sub A), ma anche in relazione ad altri compiti, sia di aggressione fisica (come nel caso dell'episodio ai danni del MI) che di richiesta di contributi per i detenuti (come nell'episodio coinvolgente il Di Prsco); la sua intraneità, inoltre, risulta dimostrata anche dalla circostanza che egli maneggiava cospicue 77 ав somme di denaro, come dimostrato dalla situazione debitoria in cui lo stesso OL era venuto a trovarsi e che aveva, poi, determinato la sua rottura con il RO, situazione di cui come emerso dal compendio intercettivo lo stesso - ricorrente aveva piena consapevolezza, dimostrANo di temere per la propria incolumità personale. Va aggiunto che la stessa Corte di merito ha ricordato come la sostanziale autonomia della compagine associativa di cui al capo D) rispetto a quella di cui al capo A) contraddistinte da diversa composizione soggettiva e da diversi ambiti di operatività, come dimostrato, tra l'altro, dal fatto che la compagine di cui al capo D) era legata essenzialmente al ruolo del VA ed era venuta meno in seguito all'arresto di questi rende perfettamente coerente la partecipazione del - OL ad entrambe.
3.4. Proprio in relazione al ruolo svolto dal OL nell'ambito dell'associazione delineata dal capo D), ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 309/90, la sentenza impugnata ha descritto il ricorrente come preposto a tenere i rapporti tra il RO, da un lato, ed il MI ed il VA dall'altro, consegnANo anche le somme di denaro di cui il RO era debitore per le forniture di stupefacenti (pag. 144 150 della sentenza impugnata). La circostanza che il OL - avesse commesso specifiche condotte illecite - quelle di cui ai capi E1) ed E2) - in epoca successiva all'operatività del sodalizio sub D), non appare affatto in contrasto con il ruolo di associato, posto che, ai fini dell'integrazione di tale ruolo, non è strettamente necessaria la commissione di reati-fine e considerato, inoltre, che le numerose captazioni, che connotano il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, non sono state affatto messe in discussione dalla difesa. Quanto alla durata della partecipazione del OL alla suddetta associazione, la sentenza impugnata la ha chiaramente individuata tra il settembre 2008 e l'agosto 2009; considerato il ruolo svolto dal ricorrente, quindi, va ricordato come "In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato." (Sez. 4, sentenza n. 50570 del 26/1172019, Amarante, Rv. 278440).
3.5. Quanto alla possibilità di ravvisare la fattispecie associativa di cui all'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, va ricordato come la compagine fosse operativa nel territorio del Salento, per quantitativi non esigui -anzi, in alcuni casi ingenti, pari a decine di chili di hashish importati dal VA dall'estero, e che - impiegasse plurimi soggetti con stabile suddivisione di compiti;
tali circostanze, 78 evidenziate alle pagg. 59 67 della sentenza impugnata, rendono del tutto palesemente infondato il motivo di ricorso, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, del citato d.p.r. (tra le altre, Sez. 6, sentenza n. 1642 del 09/10/2019, dep. 16/01/2020, Degli Angioli Michel, Rv. 278098).
3.6. Sui capi E1) ed E2) - due distinte fattispecie di detenzione finalizzata alla vendita, verificatesi, rispettivamente, nel gennaio 2010 e nel febbraio 2010 - la Corte territoriale, a pag. 150 della sentenza impugnata ha considerato il contenuto delle intercettazioni alla luce della mancata indicazione, da parte dell'imputato, di una interpretazione alternativa al contenuto delle captazioni stesse, ma, soprattutto, alla luce della sua reazione allorquANo, dopo essersi reso conto della presenza dei Carabinieri che avevano organizzato un servizio di osservazione, l'imputato aveva telefonato alla sua compagna, EL LO, ingiungendole di buttare via un barattolo e, nel medesimo contesto, intimava al TE di non recarsi da lui. Sicché la motivazione sul punto appare del tutto inattaccabile sotto il profilo della tenuta logica, risultANo il motivo di ricorso generico proprio nella misura in cui non si confronta con tale motivazione.
3.7. In riferimento alla dedotta prescrizione delle due predette fattispecie, va ricordato come la Corte territoriale abbia ribadito che la condotta riguardava solo sostanza del tipo hashish, ma che, ciò nonostante, i reati non fossero prescritti. Detta conclusione appare corretta, atteso che, considerANo la fattispecie più risalente, ossia quella di cui al capo E1), consumata il 25/01/2010, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, risulterebbe decorso alla data del 25/07/2017; a detto termine, tuttavia, devono aggiungersi i periodi di sospensione verificatisi nel corso dei due gradi del giudizio di merito, pari ad anni uno mesi nove e giorni dodici, il che fa sì che il termine di prescrizione risulterebbe decorso alla data del 07/05/2019, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata;
infine, vanno anche considerati i sessantaquattro giorni di sospensione della prescrizione derivanti dal rinvio della celebrazione del processo innanzi a questa Corte, per effetto dell'art. 83, comma 3-bis, d.l. n.18 del 2020, conv. nella I. n. 27 del 2020, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/202, Sanna. Sicché, considerato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, 79 sentenza n. 32 del 22/11/2000, De CA, Rv. 217266), appare del tutto evidente come l'eccezione di prescrizione appaia destituita di fondamento. Ovviamente, analogo ragionamento va svolto per il capo di imputazione sub E2), la cui consumazione è di pochi giorni posteriore. Va, infine, ribadito che il Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento ermeneutico prevalente di questa Corte di legittimità, secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. U, sentenza n. 021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220510; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise ed altri, Rv. 267982; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, Di IN;
Rv. 261557; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrsino ed altri, Rv. 258967).
4. Il ricorso di ND EN è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto versato in fatto, in quanto si basa sulla diversa ed alternativa ricostruzione del significato probatorio del compendio relativo all'imputato. La Corte di merito, a pag. 47 della sentenza impugnata, ha fondato il proprio convincimento sull'analisi del file audio del 08/01/2013 in cui, mentre il De IS manifestava l'intenzione di dissociarsi dal gruppo facente capo al RO, gli interlocutori facevano il nome di coloro che, invece, erano "rimasti con RG", tra cui era indicato il EN, con nome e cognome;
questi, inoltre, risultava essersi recato armato, insieme al IN, a bordo di un'auto rubata, in Campi, allo scopo di tendere un'imboscata al PI ed al AL, che si erano dissociati dal gruppo. Inoltre, a sostegno della affermata partecipazione all'associazione di cui al capo A), la Corte territoriale ha richiamato anche il ruolo svolto dal EN in riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo AB), in danno di AN PI e del padre RA PI, episodio connotato da una specifica esteriorizzazione del metodo mafioso;
in tale contesto, peraltro, la sentenza ha specificamente ricordato come la circostanza dell'avere il EN fatto scudo con la propria persona a RA PI, quANo questi era stato minacciato con una pistola, dimostra unicamente la volontà, da parte dell'imputato, di evitare che la condotta estorsiva in atto, di cui egli era consapevolmente partecipe, degenerasse. 80 We Sicché il motivo di ricorso al di là dell'ampia citazione di sentenze di legittimità in tema di ricostruzione della fattispecie associativa non considera affatto come la sentenza impugnata abbia compiutamente descritto un ruolo di partecipe, desumendolo da specifici episodi, tra cui un reato - fine, che hanno evidenziato non solo la compenetrazione del EN, ma anche la sua attiva partecipazione, con modalità tipiche dell'agire mafioso, al contesto delinquenziale di riferimento. Né va dimenticato come tali elementi siano stati valutati dalla Corte di merito come riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN PI.
4.2. Identiche considerazioni vanno richiamate anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che si dilunga in un'alternativa ricostruzione della vicenda descritta dalla Corte di merito alle pag. 385 387; tra l'altro, va osservato che la difesa afferma che, in riferimento alla vicenda di cui al capo AB), il denunciante non avrebbe fatto il nome del EN, omettendo, peraltro di allegare detta denuncia al ricorso, come sarebbe stato necessario fare per il principio di autosufficienza del ricorso stesso.
5. Il ricorso di DA De IS LL è inammissibile.
5.1. Quanto al primo motivo di ricorso, appare possibile richiamare le argomentazioni già illustrate in riferimento al ricorso di IO OL al punto 3.2. Quanto al ruolo specifico del ricorrente, la Corte di merito, alle pagg. 45 - 47 della sentenza impugnata, ha evidenziato come, dal contenuto del file -audio datato 08/01/2013 emergesse la volontà del De IS LL interlocutore della conversazione di dissociarsi dal gruppo del RO, tant'è - che il PI ed il AL, che avevano intrapreso la stessa strada, gli suggerivano di sparire dalla circolazione immediatamente, senza comunicare ad alcuno le sue intenzioni. In tale contesto, come evidenziato dalla Corte di merito, gli interlocutori si riferiscono chiaramente alla circostanza di aver fatto il giuramento, segno di formale affiliazione ed alla possibilità, in caso di arresto, di iniziare un percorso di collaborazione. Peraltro, l'inserimento del ricorrente nel contesto associativo di cui al capo A) viene desunto anche dalla commissione, da parte del predetto, del reato fine di - cui al capo AH), relativo all'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'abitazione dei fratelli GR, in segno di ritorsione conseguente ad altro episodio dello stesso tipo ai danni dell'abitazione di RG RO, di alcuni giorni precedente. A ciò va aggiunta la considerazione che la sentenza impugnata ha approfondito la partecipazione del ricorrente all'associazione facente capo al RO anche in riferimento alla commissione di numerosi reati -fine (pagg. 185 - 190) di vario tipo, dall'estorsione, consumata e tentata, al commercio illecito di 81 stupefacenti, alla rapina aggravata, alla ricettazione, alla commissione di reati in materia di armi e munizioni, vicende con le quali il ricorso non si confronta affatto. Sicché, anche per il De IS LL vanno richiamate le medesime considerazioni già formulate per il coimputato ND EN, circa la congruità e la completezza del compendio probatorio su cui si fonda il suo inserimento nel contesto associativo di cui al capo A), oltre che la incensurabilità della valutazione di tale quadro, anche in riferimento ai molteplici reati fine. - 6. Il ricorso di OS IL AL è inammissibile.
6.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che il AL è stato ritenuto appartenente all'associazione di cui al capo A) sulla base delle medesime prove già descritte in riferimento ai coimputati OL, De IS LL e EN, argomentazioni che vanno, pertanto, integralmente richiamate. In riferimento al AL, inoltre, va ricordato come la sentenza impugnata abbia evidenziato che proprio dall'arresto in flagranza di questi, unitamente ad AN PI, erano originate le indagini che avevano consentito di inquadrare il fenomeno associativo facente capo al RO, oltre che rinvenire il file audio del - 08/01/2013, più volte menzionato, ed ulteriore documentazione scritta. A tale proposito, la Corte territoriale ha sottolineato come i manoscritti sequestrati - che vengono accuratamente analizzati nel loro contenuto fossero costituti da - missive indirizzate dal AL e dal PI al RO, dimostrativi di un forte legame inquadrabile in un contesto associativo, come dimostrato anche dal fatto che proprio il PI, durante la sua detenzione, era stato messo a conoscenza del fatto che IN EL era seriamente preoccupato del rinvenimento della detta documentazione, ed aveva più volte cercato di contattare EL UT, moglie del PI, per conoscerne il contenuto (pagg. 36 - 39 della sentenza impugnata). Inoltre, la sentenza impugnata, nell'analizzare il contenuto del suddetto file - audio, ha rilevato come anche da esso emergesse chiara la sussistenza di una compagine associativa, essendo stata evidenziata: la sussistenza di un giuramento di fedeltà, l'esistenza di una cassa comune e la ripartizione dei proventi delle attività illecite, il vincolo di omertà, il mantenimento dei detenuti da parte del RO, la commissione di reati fine e la disponibilità di armi - (pagg. 42 45 della sentenza impugnata).- Quanto al ruolo del AL, questi, insieme al PI, risulta che fosse risentito con il RO, ritenendo di essere pagato in maniera non adeguata, nonostante la sua fedeltà ed il suo risalente legame;
per questa ragione, insieme al PI, si era distanziato dal gruppo e, per tale ragione, entrambi erano stati raggiunti da 82 azioni di ritorsione. La Corte territoriale, inoltre, ha ricordato la telefonata del 28/09/2013, in occasione dell'arresto del AL e del PI, i quali, in quel contesto, venivano aggiornati dal De IS LL circa l'agguato che il NI ed il EN avevano programmato ai loro danni. Iin questo stesso dialogo si evoca, inoltre, il giuramento prestato, e la circostanza che, alla luce dei contrasti, il clan aveva preteso dal AL la restituzione delle armi che egli deteneva per conto dell'associazione; al riguardo, infatti, il AL riferiva al De IS di avere già indicato allo ZZ il luogo dove le armi erano occultate. territoriale evidenzia anche laSicché, significativamente, la Corte commissione di reati fine in tema di armi, ai fini della configurazione del vincolo associativo (pagg. 53 della sentenza impugnata). In tal senso il motivo di ricorso appare del tutto alieno da un serio confronto con detti specifici elementi, risultANo, pertanto, del tutto generico.
6.2. Anche in relazione ai reati fine di cui al capo AI), in tema di violazione alla normativa sulle armi, a pag. 283 la sentenza impugnata si basa sulle intercettazioni descritte alle pagg. 282 283 tra AN PI e la moglie EL UT, che aveva trasferito le armi detenute dal marito e dal AL per conto del clan, allorquANo il PI aveva deciso di iniziare la propria collaborazione. Da detto compendio intercettivo emerge che non solo il PI fosse intenzionato a far rinvenire le arrni in un luogo nella disponibilità del RO, al fine di accreditarsi con l'Autorità Giudiziaria, ma anche che il predetto volesse sottrarre la armi alla disponibilità del AL. Tanto premesso, il motivo di ricorso si basa su di una diversa lettura del compendio intercettivo e sulla presunta omessa motivazione della Corte territoriale alla deduzione difensiva;
così non è, atteso che la Corte territoriale ha chiaramente affermato che la volontà di rivelare al AL il nuovo nascondiglio delle armi, anche se in un secondo momento come emerge dalle intercettazioni - -, nasceva proprio dall'esigenza di verificare se il AL fosse rimasto fedele al PI ed alla loro dissociazione dal gruppo del RO, non avendo alcun senso porsi il problema di metterlo a conoscenza del nuovo nascondiglio delle armi se egli non ne avesse avuto, anche in precedenza, la disponibilità.
6.3. Anche in relazione alle cessioni di stupefacente a IN TA, di cui al capo AM), alla luce della motivazione della sentenza impugnata - alla pag. 283 - basata sulle dichiarazioni del predetto consumatore, il motivo di ricorso risulta versato in fatto. La Corte territoriale, in particolare, ha osservato come il TA avesse ricordato la presenza del AL insieme al PI in occasione di quasi tutte le consegne della cocaina, circostanza valutata alla luce di due ulteriori e significativi elementi: l'arresto in flagranza del AL, insieme al PI, per detenzione di stupefacenti, e l'inserimento del ricorrente nel gruppo del RO, dedito, tra l'altro, anche al tale illecito commercio. 83 In particolare, sul punto, la Corte ha evidenziato come, dalle prove documentali in precedenza richiamate, fosse emerso che il AL si doleva del trattamento economico riservatogli dal RO, a fronte dei maggiori guadagni scaturiti dalla collaborazione con il solo PI, dopo l'allontanamento di questi dalla compagine del RO, sottolineANo con motivazione immune da censure logiche come la convergenza di tali elementi dovesse far ritenere chiara la - partecipazione del AL all'attività di cessione nei confronti del TA.
7. I ricorsi congiunti di LO ZZ e ND OL sono inammissibili.
7.1. In riferimento al primo motivo di ricorso, vanno richiamate le considerazioni già svolte per quanto riguarda l'identica doglianza formulata nell'interesse dei coimputati AN e IO LL.
7.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, vanno richiamate le argomentazioni relative al profilo della applicabilità della disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., già svolte al punto 3.2. del ricorso del coimputato IO OL.
7.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato come anche per lo ZZ e lo OL la Corte di merito abbia ribaltato la pronuncia assolutoria del primo giudice sulla base degli elementi descritti allorquANo sono stati esaminati i motivi di ricorso analoghi quanto a problematiche evidenziate dei coimputati - OL, De IS LL, AL, EN. Premesso, quindi, il richiamo alle considerazioni già svolte in riferimento ai predetti ricorrenti, va detto che lo ZZ e lo OL risultano, dalla conversazione del 08/01/2013 di cui al file audio più volte richiamato, come due soggetti tra coloro che erano rimasti fedeli al RO e, quindi, componenti del suo gruppo;
i predetti ricorrenti sono stati individuati senza alcun dubbio, in quanto indicati, rispettivamente, lo OL con nome e cognome, e lo ZZ con nome e soprannome. La Corte territoriale, quindi, ha evidenziato la partecipazione di entrambi i ricorrenti alla fattispecie estorsiva di cui al capo AB), ossia ad uno dei reati-fine dell'associazione facente capo al RO, oltre alla commissione, da parte dello ZZ, altresì, delle violazioni in tema di armi, di cui ai capi AF), AG), AH), anch'essi annoverati tra i reati- fine (sentenza impugnata, pagg. 45 - 52). Tanto premesso, il motivo di ricorso, anche per tali imputati, appare complessivamente generico e non focalizzato sugli specifici aspetti posti a fondamento della pronuncia impugnata.
7.4. Ad identiche conclusioni si deve giungere per il motivo di ricorso riferito alla vicenda della tentata estorsione di cui al capo AB), atteso che la sentenza impugnata, alle pag. 337 339, ha ricordato come proprio lo ZZ e lo - OL facevano parte del gruppo di persone che aveva incontrato AN PI in un bar e lo aveva costretto a seguirli, intimANogli di consegnare il 84 cellulare, la moto e l'auto, nonché l'arma che egli aveva con sé; sul punto, la Corte ha affermato che la reazione del PI che era riuscito a divincolarsi - puntANo l'arma contro gli aggressori non escludeva affatto l'idoneità del tentativo, secondo una valutazione ex ante, che non può essere compromessa dalla reazione della vittima. Tale valutazione della Corte di merito risulta del tutto coerente con l'orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, sentenza n. 3793 del 11/09/2019, dep. 29/01/2020, Fichera Rodolofo, Rv. 277969; Sez. 2, sentenza n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli CA, Rv. 276537).
7.5. Parimenti immune da censure appare la valutazione circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, avendo la Corte territoriale, alla pag. 339, evidenziato come PI RA fosse stato condotto in aperta campagna, circondato da più persone riunite, esponenti del gruppo facente capo al RO, già noto come esponente della sacra Corona Unita sul territorio;
peraltro, al PI era stato ingiunto di "consegnare" il figlio AN sotto minaccia di una pistola. La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante, nel caso di specie, appare immune da censure logiche, considerato che la contestazione è stata effettuata sia sotto l'aspetto della finalità di agevolazione del gruppo mafioso che sotto l'aspetto del metodo mafioso. Va ricordato, peraltro, che nessun dubbio può sussistere circa la detta aggravante, posto che AN PI era stato intraneo al gruppo mafioso, e le condotte di cui al capo AB) risultano inquadrate proprio nel contesto di condotte funzionali ad ottenere da AN PI la restituzione dei debiti accumulati nell'attività di traffico di stupefacenti, circostanze, peraltro, ben note anche al padre, RA PI. Ciò integra, senza alcun dubbio, la finalità dell'agevolazione dell'attività mafiosa, mentre la concreta estrinsecazione della condotta minacciosa evidenzia la sussistenza della contestata aggravante anche sotto il profilo della modalità mafiosa.
7.6. In relazione ai reati di violazione alla normativa in tema di armi e munizioni ed alla minaccia aggravata ai danni di RC GR, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco contro la sua abitazione, ascritti ai capi AF), AG) e AH) a LO ZZ, la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 340 e 341, ha ricordato come nel corso delle registrazioni, in precedenza già esaminate in riferimento al coimputato AL, fosse emerso che proprio il AL avesse riferito che le armi le deteneva "LO", sotto un muro di pietra;
non a caso, i Carabinieri avevano rinvenuto le armi proprio nei pressi dell'abitazione del ricorrente, occultate all'interno della cavità di due alberi. 85 f ещё Peraltro, il motivo di ricorso su tale tematica appare del tutto generico, limitANosi a formulare dubbi circa la tenuta del compendio probatorio che, all'evidenza, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione logicamente ineccepibile. Quanto, infine, all'esplosione dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'abitazione del GR, la Corte territoriale ha ricordato come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN PI fossero state riscontrate, sul punto, proprio da RC GR che, parlANo con il fratello CA, detenuto in carcere, gli riferiva di aver riconosciuto, tra gli assalitori, anche LO detto "caciotta", ossia l'imputato, pacificamente noto con tale soprannome.
7.7. Palesemente infondato è il motivo di ricorso circa la determinazione della pena in relazione allo ZZ. La Corte territoriale ha considerato, come pena base per il tentativo pluriaggravato di estorsione, quella di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.600,00 di multa;
senza alcun dubbio il tentativo rappresenta una figura autonoma rispetto al reato consumato, ma in tal senso appare del tutto irrilevante che sia stata indicata, come base di partenza, la pena per il delitto consumato, sulla scorta della quale è stata individuata quella per il delitto tentato. Quanto all'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, va osservato che tale aumento è stato pari ad anni uno mesi sei di reclusione, quindi pari ad un terzo della pena base determinata per la tentata estorsione aggravata, sicché risulta senz'altro rispettato il principio secondo il quale, nel caso di concorso della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, con la circostanza "indipendente" di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., si deve prima individuare la pena prevista per quest'ultima, sulla quale apportare l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale, salvo restANo il rispetto dei limiti di aumento previsti dall'art. 66 cod. pen., come verificatosi nel caso di specie (Sez. 6, sentenza n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno Giosué, Rv. 278055). In relazione alla più grave fattispecie di reato da considerare per l'individuazione della pena base, va osservato che, per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. ascritto all'imputato - partecipazione ad associazione armata - la - forbice edittale è prevista tra un minimo di anni dodici ad un massimo di anni venti di reclusione, sicché sicuramente tale fattispecie avrebbe dovuto essere presa come riferimento per l'individuazione della pena base, essendo sicuramente più grave anche se di poco rispetto alla fattispecie di tentata - - estorsione aggravata, la cui pena massima, considerate le citate circostanze aggravanti, ivi inclusa quella di cui all'art. 7 1. 203/1991, è pari ad anni diciannove mesi nove di reclusione. 86 Tuttavia, anche prendendosi atto di tale non corretta individuazione della più grave fattispecie di reato, non si comprende quale sarebbe l'interesse della difesa a rilevarla, posto che tale erronea individuazione della più grave fattispecie di reato sicuramente si è risolta, in concreto, per un vantaggio per l'imputato.
7.8. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che a pag. 324 la sentenza impugnata, nella trattazione del gravame circa il trattamento sanzionatorio, esordisce specificANo come non si ravvisino elementi favorevoli alla concessione delle invocate circostanze, a fronte di fatti di rilevante gravità; quindi, la sentenza passa a considerare, la specifica posizione di LO ZZ in tema di determinazione della pena. Appare, pertanto, di tutta evidenza come la valutazione delle ragioni circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., sia stata operata in relazione ad entrambi gli imputati, la cui posizione, peraltro, è stata trattata congiuntamente dalla sentenza impugnata. Né, per il resto, la motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare censurabile in sede di legittimità (Sez. 3, sentenza n. 54179 del 17/07/2018, D. Rv. 275440; Sez. 2, sentenza n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
8. Il ricorso di OS IN EL è inammissibile.
8.1. In relazione al primo, al secondo ed al terzo motivo di ricorso è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte sull'identica tematica al punto 3.2. della trattazione relativa a IO OL, che si intendono integralmente riportate. Si deve solo aggiungere che la Corte territoriale, da un punto di vista metodologico, ha chiarito come la credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia AN PI che aveva assunto una posizione antagonista, insieme - al AL, rispetto al gruppo del RO, di cui aveva fatto, peraltro, parte - presenti dei limiti indiscutibili, proprio a causa delle predette vicende, che lo avevano reso oggetto di intimidazioni e ritorsioni, estese anche ai suoi familiari;
inoltre, la Corte territoriale ha considerato anche la possibilità che alcuni aspetti dichiarativi potrebbero aver avuto come fonte concorrente la lettura dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, sicché ha specificamente chiarito la necessità di verificare attraverso puntuali riscontri le propalazioni del PI. Tale verifica risulta puntualmente posta in essere, a cominciare come già detto in relazione ai precedenti coimputati, nei cui confronti, parimenti, è stata ritenuta in appello la partecipazione alla compagine associativa anzitutto attraverso la documentazione analizzata alle pagg. 37 39 della sentenza impugnata, delle - quali si è già detto in riferimento ad analoga questione posta da OS IL AL al punto 6.1. 87 euz Nel resto, il ricorso, con particolare riferimento al secondo ed al terzo motivo, è incentrato su di una lettura alternativa dei riscontri alle dichiarazioni del PI, secondo una metodologia critica che investe il merito della valutazione delle prove e, come tale, non può avere alcun rilievo in sede di legittimità. -audio delVa ricordato che nella conversazione di cui all'ormai noto file 08/01/2013, lo EL era stato indicato con il nome ed il soprannome, circostanza, quest'ultima, non contestata, e, in particolare, era stato individuato come colui che era al corrente dell'intera attività del gruppo, con un elevato rischio per tutti gli altri componenti qualora egli avesse deciso di collaborare con la giustizia;
nella stessa conversazione, inoltre, lo EL veniva indicato come colui che avrebbe preso le redini del gruppo in caso di arresto del RO;
proprio quest'ultimo, inoltre, aveva affiancato il PI allo EL nella gestione dell'attività di spaccio di stupefacenti (pagg. 45 - 52 della sentenza impugnata). In tale contesto, inoltre, sicuramente condivisibile, dal punto di vista della logica argomentativa, è la valorizzazione della partecipazione dello EL alla vicenda estorsiva di cui al capo AB), anch'essa in precedenza richiamata, posto che la valutazione di tale tassello è stata adeguatamente operata dalla Corte di merito, non essendo affatto richiesta la commissione di un numero minimo di reati-fine in funzione della prova della partecipazione ad un'associazione a delinquere.
8.2. Sulla partecipazione dello EL alla tentata estorsione continuata e pluriaggravata, di cui al capo AB), già diffusamente illustrata in riferimento ai ruoli degli altri coimputati, in precedenza trattati, va osservato che il motivo di ricorso è palesemente versato in fatto, operANo, anche in tal caso, una critica del percorso motivazionale basata su una lettura ricostruttiva alternativa delle prove analizzate dalla Corte di merito alle pagg. 337 - 340, sia in riferimento alla dinamica ed all'inquadramento della vicenda che alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, per la quale valgono le medesime considerazioni svolte al punto 7.5. relativo alla trattazione dei coimputati ZZ e OL.
8.3. Quanto alla determinazione della pena, vanno ricordate le considerazioni già svolte al precedente punto 7.7. del ricorso di LO ZZ ed ND OL in riferimento all'incidenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991; peraltro, considerato che per la fattispecie di estorsione tentata aggravata, di cui al capo AB), considerata più grave, la pena base è stata determinata in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multa, tale pena deve ritenersi comprensiva dell'aumento per tutte le circostanze aggravanti, ivi inclusa quella di cui all'art. 7 1. 203/1991, a meno di non voler ritenere che secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte di merito sia stato - del tutto omesso l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 88 ев 203/1991; di detta ultima circostanza, all'evidenza, l'imputato non ha alcun interesse a dolersi. In ogni caso, la pena appare correttamente determinata e del tutto coerente con i criteri di legalità. Quanto alla mancanza di condizioni per il ricorso alle circostanze attenuanti generiche così come per i coimputati ZZ e OL, la cui posizione è stata trattata insieme a quella dello EL, al § 46 della pronuncia impugnata la Corte territoriale, alla pag. 342, ha specificato come non si ravvisino elementi favorevoli alla concessione delle invocate circostanze, a fronte di fatti di rilevante gravità; quindi, la sentenza passa a considerare, la specifica posizione di LO ZZ in tema di determinazione della pena. Appare, pertanto, di tutta evidenza come la valutazione delle ragioni circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., sia stata operata in relazione anche allo EL, insieme agli altri due coimputati. Né, per il resto, la motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare censurabile in sede di legittimità (Sez. 3, sentenza n. 54179 del 17/07/2018, D. Rv. 275440; Sez. 2, sentenza n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
9. Il ricorso di UC NI è inammissibile.
9.1. I motivi del ricorso ripercorrono, complessivamente, le stesse argomentazioni poste a fondamento del ricorso dello EL, sicché è sufficiente richiamare le argomentazioni in precedenza esposte nella trattazione della posizione di quest'ultimo ricorrente. Va aggiunto che il nome di battesimo del NI, UC, compare nella conversazione oggetto del file-audio del 08/01/2013 come uno dei soggetti che erano "rimasti con RG" e la Corte territoriale ricorda come tale identificazione non sia stata mai messa in discussione;
il ricorrente, inoltre come già ricordato in relazione alla posizione - del EN aveva progettato un agguato ai danni del PI ed entrambi si - erano recati, a tale fine, armati, in Campi, utilizzANo un'auto rubata, per ricercare il PI, come riferito proprio dal NI al De IS. Anche il NI, inoltre, aveva partecipato alla tentata estorsione di cui al capo AB), e la Corte territoriale, alle pagg. 361-362 ha osservato che le dichiarazioni del PI sulla dinamica e sulla partecipazione dei vari soggetti alla vicenda non risulta animata da alcun intento calunnioso, sicché la presenza del NI deve ritenersi certa. In ogni caso, anche se questi non aveva svolto alcun ruolo preciso, la sua presenza è stata ritenuta significativa, alla luce delle complessive modalità della condotta, improntata ad un'intimidazione di stile mafioso;
anche sotto l'aspetto della sussistenza della circostanza aggravante di 89 cui all'art. 7 I. 203/1991, vanno richiamate le considerazioni in precedenza svolte per gli altri coimputati della fattispecie.
9.2. Quanto alla determinazione della pena, la sentenza impugnata, alla pag. 364, ha dato compiutamente atto del calcolo della pena base per la fattispecie di cui al capo AB), effettuato tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, rispetto alle quali è stato applicato l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, secondo il criterio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., nei limiti di un terzo. Anche per quanto riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha ricordato come la deduzione fosse del tutto vaga, a fronte dell'assenza di elementi favorevolmente valutabili ed attesa la gravità dei fatti, sicché, alla luce della complessiva motivazione circa la condotta del ricorrente, deve ritenersi del tutto logicamente argomentato il diniego delle invocate circostanze, avendo la Corte descritto il ruolo del NI come quello di un personaggio coinvolto in episodi improntati alla violenza nell'ambito di un contesto mafioso. 10. Il ricorso di EF BO è inammissibile. La ricorrente è stata ritenuta partecipe dell'associazione di cui al capo AL), finalizzata al commercio di stupefacente, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, ed il suo contributo partecipativo, come descritto alle pagg. 398-403 della sentenza impugnata, risulta chiaramente individuato attraverso l'illustrazione del contenuto delle captazioni. Il ricorso appare del tutto reiterativo ed in fatto, sia nella parte in cui ha nuovamente formulato le stesse doglianze su cui la Corte di merito aveva già fornito adeguata risposta in relazione alla irrilevanza della mancata contestazione di reati-fine, ai fini della configurazione della condotta partecipativa (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 08/03/2016, Venere, Rv. 266710) - sia in relazione ad una diversa interpretazione del significato delle conversazioni, intercettate secondo criteri di linearità logica, non essendo stato, peraltro, dedotto alcun travisamento (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). Né, infine, il ricorso si è confrontato con i riscontri alle intercettazioni, costituiti dalla perquisizione operata dalla P.G. presso l'abitazione della BO, all'esito dell'ascolto delle conversazioni, che aveva consentito il rinvenimento di diciannove dosi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento, appunti e somme di denaro. 11. Il ricorso di NO EN è inammissibile. 90 в 11.1. Per quanto riguarda la partecipazione del EN all'associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 di cui al capo O), la sentenza impugnata, alle pagg. 307-309, descrive il contenuto delle intercettazioni che costituiscono il compendio probatorio a carico del ricorrente, evidenziANo i suoi rapporti, nell'ambito dell'illecita attività, con i fratelli ET, confermati, altresì, dalla sussistenza di numerosi episodi di spaccio, costituenti altrettanti reati-fine. La Corte territoriale, quindi, ha individuato per il EN un ruolo essenzialmente esecutivo, ricordANo anche che questi, all'indomani del duplice tentativo di omicidio ai danni del GR e del CA, aveva accompagnato RC GR nella ricerca degli autori del fatto, devastANo un bar, ciò, tra l'altro, a dimostrazione del collegamento tra il gruppo CA-GR ed i ET, oltre che a dimostrazione del fatto che il EN aveva contatti certamente non limitati al solo RT ET, come ritenuto dalla difesa. Nell'ambito dell'attività di spaccio, come sottolineato dalla sentenza impugnata, il EN si interfacciava essenzialmente con RT ET così come gli altri soggetti, che il predetto dirigeva nell'ambito del sottogruppo a lui facente capo al fine di rifornirsi dello stupefacente che poi cedeva - personalmente agli acquirenti. Sicché deve ribadirsi, contrariamente al rilievi difensivi, come, in relazione ad associazione ex art. 74d.p.r. 309/90, la ripetuta commissione di reati-fine dell'associazione, integra un rilevante profilo probatorio in ordine alla partecipazione al reato associativo, e, stante la natura permanente dello stesso, detta prova non può essere contrastato dalla limitata durata dei rapporti, atteso che, ai fini della verifica dell'affectio di ciascun aderente, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio LO, Rv. 279505; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante GI, Rv. 278440). 11.2. In riferimento alla vicenda di cui al capo S) - artt. 81, comma secondo, " cod. pen., 73 d.p.r. 309/90 la Corte di merito rileva che l'utenza intercettata apparteneva indiscutibilmente al EN, il quale, in molte telefonate con gli acquirenti, si presentava con il proprio nome e cognome, essendo, pertanto, irrilevante come tale utenza fosse stata utilizzata, talvolta, anche da RT ET, essendo pacifico che, nello svolgimento dell'illecita attività, i soggetti coinvolti nella stessa utilizzassero diverse utenze, come accaduto anche al EN che, in alcune telefonate, aveva utilizzato un recapito diverso. La Corte territoriale, inoltre, ha indicato specificamente come il EN interloquisse direttamente con alcuni clienti, quali LI De RC, ad esempio, benché egli si interfacciasse essenzialmente con RT ET, al quale segnalava la 91 presenza di acquirenti presso la masseria, in tal modo coadiuvANolo nell'attività di spaccio. In tal senso, quindi, il motivo di ricorso è meramente reiterativo del gravame. 11.3. Identica connotazione caratterizza il motivo di ricorso circa la partecipazione del ricorrente all'episodio lesioni aggravate di cui al capo Y), in quanto la difesa ripropone una lettura alternativa del contenuto delle conversazioni telefoniche. La sentenza impugnata ha inquadrato la vicenda in riferimento alla reazione ai contrasti insorti con l'opposto gruppo criminale operante nel territorio di Trepuzzi, facente capo a AN LU;
la sera del 08/12/2012, infatti, RI ZA ed IV GR, in tale contesto, erano stati aggrediti da tre persone, di cui una era, senza dubbio, RT ET, all'interno di un bar in Trepuzzi, sicché, con deduzione logicamente inattaccabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha evidenziato come la presenza, nello stesso contesto spazio-temporale, anche del EN, oltre che di NO ET, fosse indice inequivocabile della loro partecipazione al fatto-reato, non potendosi certamente ritenere che le telefonate con cui il EN comunicava a RT ET che egli lo stava raggiungendo nel luogo dell'agguato, insieme al fratello NO, potessero inquadrarsi in un colloquio volto a prendere accordi sul come trascorrere la serata. 11.4. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90, la Corte di merito attraverso il richiamo alla - motivazione del primo giudice - ha evidenziato le intercettazioni coinvolgenti il EN da cui si evince la sua conoscenza della disponibilità di armi da fuoco, peraltro utilizzate anche nell'episodio di cui al capo Y), al quale il EN aveva preso parte. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha evidenziato la partecipazione non esigua all'attività di spaccio, il carattere armato dell'associazione ed il ridotto aumento per gli episodi di cessione, inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, non rilevANo elementi per poter addivenire ad un'ulteriore riduzione della pena, peraltro estremamente contenuta anche in relazione alla gravità di alcuni episodi, quale quello di cui al capo Y). Tale motivazione, quindi, appare del tutto insuscettibile di riilevi nella presente sede processuale. 12. Il ricorso di LD SA è inammissibile, salvo il profilo concernente la determinazione della pena, relativamente al quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di CE. 12.1. In relazione ai tre episodi di detenzione e cessione di stupefacenti capo H1) , importazione di stupefacenti capo L1) ed intermediazione nella vendita di stupefacenti - capo L7) -, la partecipazione della SA si basa su 92 intercettazioni. Quanto all'importazione dalla Francia di oltre 5 kg. di cocaina, di cui al capo L1), la difesa ha contestato il concorso della ricorrente, ma non l'episodio in sé, laddove la Corte territoriale ha evidenziato che l'operazione di importazione fosse stata complessa ed articolata, come si evince dai contatti tra i soggetti coinvolti e, per quanto riguarda la ricorrente, i suoi contatti con il VA e, quindi, con il marito detenuto, il boss NI De OM, che dapprima aveva indirizzato la moglie verso il OL;
a seguito delle difficoltà di "lavorare" con il OL, manifestate dalla SA al marito nel corso delle intercettazioni durante i colloqui in carcere, la ricorrente, quindi, si era rivolta al VA che, a sua volta, aveva bisogno di una protezione per operare nel territorio di Squinzano e, a tale scopo, si era indirizzato al De OM tramite la SA. Sicché, il ricorso sul punto, basato su di una lettura alternativa del compendio probatorio, appare del tutto inammissibile. Analoga considerazione va fatta in riferimento agli altri due episodi ascritti alla ricorrente, posto che la difesa articola le doglianze alla luce di una lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni, effettuato dalla Corte di merito secondo criteri di linearità logica, non essendo stato, peraltro, dedotto alcun travisamento (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 12.2. Palesi appaiono le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, laddove la sentenza impugnata ha evidenziato il riferimento a traffici per 50 o 100 grammi alla volta di cocaina (pag. 320-322), a fronte, peraltro, di ricorso del tutto generico sul punto. 12.3. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, va rilevato come la sentenza appaia connotata da una irrimediabile illogicità sul punto, atteso che alla SA è stata concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., prevalente sulla contestata recidiva, sicché la pena base, per il più grave delitto di cui al capo L1), è stata fissata in anni dieci di reclusione ed euro 35.000,00 di multa, quindi ridotta, per effetto del bilanciamento delle predette circostanze, ad anni otto di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, aumentata, poi, per effetto della continuazione con gli altri due reati e, infine, ridotta per il rito. Va, a tale proposito, rilevato che per la coimputata AN De OM figlia della SA, che aveva partecipato parimenti alla vicenda di cui al capo L1) la pena base era stata fissata in anni nove mesi sei di reclusione ed euro - 30.000,00 di multa, ridotta, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni sette mesi sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, pena infine ridotta per il rito. Sicché appare evidente l'incongruenza nella determinazione della pena base e la disparità di valutazione nel trattamento sanzionatorio, in riferimento a due ruoli, partecipativi nel 93 up medesimo delitto, di pari portata contributiva, considerANo, anzi, che alla SA è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non ravvisata per la De OM. Sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio alla Corte di Appello di CE, restANo assorbita la doglianza circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 13. Il ricorso di LE RA NI è inammissibile. La sentenza impugnata ha ritenuto la ricorrente partecipe della fattispecie associativa ex art. 74 dp.r. 309/90, di cui al capo O), sulla base di un considerevole numero di intercettazioni, dimostrative dei contatti che la NI teneva sia con il compagno, NO CA, all'epoca detenuto in carcere, sia con gli altri associati, in particolare IL VE e RT ET (pag.. 129-133). In tal senso la ricorrente costituiva il tramite tra il CA e gli altri associati, sia per quanto riguardava l'esazione delle somme di denaro dovute al coniuge, sia per le direttive che il predetto impartiva ai sodali ai fini della prosecuzione dell'illecita attività. Il ricorso, peraltro fermo restANo che non mette in discussione la sussistenza del compendio associativo sub O) -, tenta di accreditare una diversa ricostruzione del ruolo della ricorrente, basato su una personale interpretazione del contenuto dei colloqui, su cui la Corte di merito ha già fornito accurata ed insindacabile motivazione, risultANo, pertanto, in fatto e reiterativo del gravame. 14. Il ricorso di NO CA è inammissibile. 14.1. In riferimento alla sussistenza dell'associazione di cui al capo O), ai sensi dell'art. 74 d.p.r. 309/90, alle pagg. 94-02 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha ricostruito il compendio sulle base delle intercettazioni, da cui emergeva la presenza di una stabile organizzazione, capeggiata da NO CA, dedita al traffico di stupefacenti, ed operante in contrasto con analoghe associazioni operanti sul medesimo territorio, come dimostrato dal tentativo di omicidio in danno proprio del CA e di CA GR, ed in particolare dal rinvenimento di stupefacente nell'abitazione del GR, dove si era verificata l'aggressione. La Corte di merito ha compiutamente analizzato il contenuto delle intercettazioni, ricostruendo come il CA, detenuto, continuasse ad impartire, tramite la compagna RA ID NI, indicazioni dal carcere per la prosecuzione dei traffici e l'esazione delle somme dovute dai clienti;
tale compendio ha consentito di evidenziare il ruolo di subordinazione al CA dei soggetti destinatari dei suoi messaggi, di cui la NI era latrice, ossia IL 94 из VE, RT ET, NG ET, NO EN, AN AT, CA GR e MA GR;
peraltro, nelle conversazioni il riferimento alle somme di danaro è messo in relazione a qualcosa che si misura in grammi;
sono specificamente nominati i soggetti che si rifornivano dal gruppo e che dovevano denaro, tra cui RC TA;
si è evidenziato come, inoltre, RT ET garantisse anche il mantenimento della famiglia del CA durante la detenzione di questi, e che non si comprende per quale ragione, in assenza di un vincolo associativo, le persone coinvolte quali partecipi avrebbero dovuto eseguire le direttive del CA, volte al recupero di somme di denaro che quest'ultimo avrebbe dovuto ottenere in cambio di un'attività svolta in proprio, secondo la prospettazione difensiva. Tanto premesso, non vi è alcun dubbio che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, vada individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 23/04/2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Proprio sulla scorta di tale criterio interpretativo, quindi, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia valorizzato indiscutibilmente gli elementi identificativi di tale accordo, laddove ha messo in risalto come il CA, nonostante la sua detenzione, fosse seguito nelle direttive impartite e come il suo ruolo, quindi, venisse rispettato, preoccupANosi, tra altro, il ET, anche alla sussistenza della famiglia del capo;
sotto altro aspetto proprio la indicazione di direttive evidenzia la preesistenza di un gruppo già strutturato, con condivisione di compiti, per il rispetto dei quali il CA si serviva della propria compagna come emissario, con evidente sussistenza di un pregresso vincolo di solidarietà. Ne discende la logicità e l'aderenza dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata in coerenza con gli orientamenti di questa Corte regolatrice. Anche in riferimento al ruolo apicale del CA, in particolare, alle pagg. 229- 231, la Corte territoriale, dopo aver ricordato che ben possono coesistere, in una stessa zona o in zone limitrofe, diverse associazioni attive nel settore degli stupefacenti - come dimostrato non solo dall'esperienza giudiziaria, ma dal contrasto radicatosi nel territorio di riferimento, nel caso di specie, con altro gruppo antagonista -, ha ricordato come, peraltro, il CA fosse stato assolto dall'imputazione di cui al capo A), il che rende ancor più evidente la sua totale indipendenza, nell'illecita attività di commercio di stupefacenti, dalla Sacra Corona Unita;
inoltre, è stato evidenziato come, nonostante la condizione di 95 detenzione del predetto CA, il gruppo continuasse ad operare, peraltro attuANo le direttive ricevute dal capo, il che conferma non solo la stabilità dell'associazione, ma anche il ruolo egemone del ricorrente, in coerenza con i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela, Rv. 243032). 14.2. Sul trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, dopo aver ricordato come nessuna doglianza fosse stata sollevata in riferimento ai reati-fine di cui ai capi P) e Q), ha qualificato come del tutto generiche e, come tali, inammissibili, le richieste di riduzione della pena e di applicazione dell'istituto della continuazione con i fatti posti a fondamento di altre sentenze irrevocabili. Pari genericità affligge il motivo di ricorso, che, sul punto, non è neanche autosufficiente, non risultANo le sentenze neanche prodotte. 15. Il ricorso di NG ET è inammissibile. 15.1. In relazione al ruolo svolto dall'imputato nell'ambito associativo di cui al capo O), la sentenza impugnata, alle pagg. 243-247, ha compiutamente osservato come, al di là delle parziali ammissioni del ricorrente in relazione ai singoli episodi di cessione di stupefacenti, il fratello di questi, RT ET, aveva ammesso la partecipazione del congiunto in altre vicende collegate all'illecita attività; tale coinvolgimento, inoltre, è stato analizzato sulla scorta del compendio intercettivo, da cui emergono i rapporti illeciti che riguardano i fratelli ET e NO EN, senza dimenticare il ruolo del ricorrente nello scontro con i soggetti di OR e la sua partecipazione all'episodio di lesioni di cui al capo Y), di cui si è già detto in precedenza, nell'esame del ricorso di NO EN. La Corte territoriale, quindi, ha evidenziato come tali episodi fossero indiscutibilmente collegati al commercio di stupefacenti, desumendone dopo una specifica confutazione circa l'alternativa interpretazione del contenuto delle conversazioni fornita dalla difesa la prova dell'inserimento nella compagine - associativa di NG ET. Alla luce di tali considerazioni, quindi, deve rilevarsi come le doglianze in questa sede si siano limitate a reiterare i motivi di gravame, senza, quindi, confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata, apparendo del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente avesse essenzialmente rapporti con i componenti del proprio nucleo familiare (Sez. 5, n. 6782 del 16/01/2015, Amante, Rv. 262733; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, De Witt, Rv. 250773). 15.2. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.p.r. 309/90, la sentenza impugnata richiama espressamente le intercettazioni relative alla scontro con i soggetti di OR, nonché la 96 conversazione meglio descritta dal primo giudice, in cui si fa riferimento alla ricerca di un'arma, elementi con cui la difesa non si confronta affatto. 15.3. In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha ritenuto la pena adeguata, essendo stata la stessa determinata tenendo presente che, benché in posizione subordinata al fratello RT, il ricorrente avesse offerto un contributo partecipativo significativo al programma associativo, di portata non esigua, anche tenuto conto della connotazione armata dell'associazione; gli aumenti per la continuazione, infine, sono stati considerati adeguati anche tenuto conto dell'inquadramento dei reati-fine nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, con aumento estremamente contenuto. Dal tale complesso motivazionale si evince, altresì, come la Corte di merito non abbia individuato alcun elemento specifico idoneo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;
in tal senso il ricorso evidenzia aspetti che sono già stati valutati in senso assolutamente opposto dalla sentenza impugnata, come, ad esempio, il ruolo specifico del ricorrente, apparendo palese come ogni ulteriore valutazione di tali elementi non fosse possibile in favore della configurazione delle invocate circostanze. Come noto, infatti, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan RI, Rv. 275057). 16. Il ricorso di RT ET è fondato limitatamente al capo U) ed è, nel resto, inammissibile. 16.1. Il compendio probatorio relativo alla detenzione ed al porto illecito di armi, ascritto al ricorrente al capo U), in concorso con altri, appare illogicamente valutato. La vicenda si colloca nel contesto dell'agguato alla masseria dei fratelli ET da parte di soggetti di OR, e la Corte di merito ha ritenuto che le intercettazioni una in cui RT ET incitava il fratello NO a sparare e l'altra in cui NO riferiva a RT che l'altro fratello, NG, aveva il fucile ed aveva sparato in aria quANo era passata l'auto degli aggressori - dimostrassero come il ricorrente fosse stato messo al corrente dai fratelli su quanto stava accadendo, incitANo anche il fratello NO a sparare, a dimostrazione della consapevolezza e della disponibilità delle armi, oltre al suo ruolo di preminenza sui fratelli. Appare evidente come la motivazione confonda palesemente piani del tutto eccentrici e non assimilabili tra loro: la consapevolezza, da parte di RT ET, del fatto che i fratelli stessero reagendo con l'uso di armi ad un aggressione ed il suo incitamento ad utilizzare le armi stesse, dimostra senza alcun dubbio la condivisione della condotta tenuta dai fratelli e, probabilmente, 97 un ruolo egemone su di loro;
tuttavia, non si comprende come si possa equiparare la mera consapevolezza con la prova delle pregressa detenzione e del porto di armi da parte del ricorrente, basANosi su di un ruolo preminente che, anche se sussistente, non implica affatto la prova automatica della disponibilità di armi. Ne discende, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di CE. 16.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie associativa sub O), va ricordato che come si evince dal - capo di imputazione il ET è stato individuato come partecipe della compagine, stretto collaboratore del CA, quest'ultimo capo quale dell'organizzazione; il capo di imputazione, inoltre, descrive il ruolo dei familiari del ET i fratelli NG e NO ed il cognato NO EN come - quello di soggetti che venivano coordinati da RT ET nella custodia e nella cessione dello stupefacente. Peraltro, anche il primo giudice inquadra in tal senso il ruolo del ricorrente, aggiungendo che egli, nell'attività di spaccio, era coadiuvato dai fratelli, NG e NO, e dal cognato NO EN (pagg. 493-499 della sentenza di primo grado); tuttavia, nella determinazione della pena, il primo giudice attribuisce al ET un ruolo direttivo, ponendolo a capo del sottogruppo costituito dal nucleo familiare dell'imputato (pag. 590 della sentenza di primo grado), determinANo la pena base in anni ventuno di reclusione. A detta palese incongruenza motivazionale del primo giudice - che, si ripete, non ha mai descritto, salvo l'inciso relativo alla determinazione della pena, il ruolo del ET se non come quello di partecipe, in coerenza con la descrizione del capo di imputazione - ha posto rimedio la Corte territoriale, che ha rimodulato la pena in anni quindici di reclusione, limitANosi, proprio nella motivazione circa la dosimetria della pena, a rilevare l'adeguatezza di tale risposta sanzionatoria alla capacità dimostrata dal ET nel coordinare il proprio gruppo familiare, nell'ambito dell'attività diretta dal CA. Ciò, all'evidenza, non individua affatto un ruolo direttivo in capo al ET peraltro espressamente escluso dalla sentenza impugnata, anche in relazione alla determinazione della pena né si comprende in cosa consisterebbe la - violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., a fronte di una condotta che non è mai stata modificata nelle sue connotazioni specifiche, non trovANosi il fatto ritenuto in sentenza, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, né essendo stata realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato che, nel caso in esame, non è mai stato posto di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto alcuna possibilità di difesa. 98 ееев Né può ritenersi decisivo l'uso del verbo "dirigere", utilizzato in riferimento ai familiari del ricorrente, posto che come si evince dalla complessiva - motivazione, anche quella del primo giudice - appare di tutta evidenza come il coordinamento dei familiari non sia mai stato finalizzato all'attribuzione a RT ET di un ruolo apicale nell'ambito dell'associazione diretta dal CA. 16.3. Per ciò che concerne la sussistenza dell'associazione sub O), vanno richiamate le considerazioni di cui al precedente punto 14.1., svolte relativamente alla trattazione della posizione del coimputato NO CA, dovendosi aggiungere come il motivo di ricorso appaia del tutto in fatto, nella misura in cui propone una lettura alternativa delle prove, sulla scorta di una diversa interpretazione del compendio intercettivo. Parimenti infondato appare il motivo di ricorso concernente la qualificazione di associazione armata dell'organizzazione in esame, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, alla pag. 257 che, come detto, ha evidenziato che lo scontro armato con i soggetti di OR fosse da inquadrare nel contesto della contrapposizione nascente dall'attività di commercio di stupefacenti. 16.4. Per quanto riguarda la vicenda di cui al capo T), ossia gli episodi di estorsione tentata e consumata finalizzati al recupero delle somme dovute dagli acquirenti di stupefacente, la sentenza di primo grado, alle pagg. 517-537, non motiva affatto in riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 7 1. 203/1991 e dell'essere stata la condotta posta in essere da appartenenti ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., di cui all'art. 628, comma 2, n. 3 cod. pen., né dette circostanze sono state considerate in sede di determinazione della pena, in quanto, espressamente, il primo giudice ha concesso al ET le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola circostanza di cui all'art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90. Né, infine, dette circostanze sono state in alcun modo evocate dalla Corte di merito, né in riferimento alla descrizione della condotta, né nella rideterminazione della pena. Ne discende che, non avendo, all'evidenza, tali circostanze inciso sulla determinazione della pena, né essendo state considerate, e nemmeno citate, nella descrizione della condotta, esse devono, pertanto, ritenersi implicitamente escluse, con conseguente insussistenza di un interesse a ricorrere, sul punto, interesse, peraltro, neanche chiaramente individuato dall'imputato. 16.5. Quanto alle fattispecie di cui ai capi W) e X) relativi alle lesioni in danno di EP IC ed al porto dell'arma a ciò funzionale, la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 255-257, risulta del tutto coerente con le risultanze processuali. La Corte di merito ha inquadrato l'episodio come correlato all'assalto all'abitazione dei ET, descritto al capo U), evidenziANo come non solo dalle intercettazioni del 3 e 4/11/2012 emerga 99 chiaramente il progetto di una sparatoria, ma come lo stesso imputato abbia ammesso di essere stato in OR, come evidenziato, d'altro canto, dalla localizzazione delle celle telefoniche. A ciò si deve aggiungere come la Corte territoriale, nell'esaminare la vicenda, ha già considerato la versione fornita dall'imputato secondo cui lo sparo che aveva attinto il IC era stato accidentale -, rilevANo l'evidente rancore ed il desiderio di rivalsa che emergevano dal tenore delle conversazioni intercettate, sicché il motivo di ricorso risulta, sul punto, meramente reiterativo. 16.6. Del tutto congrua risulta la motivazione della sentenza impugnata circa la determinazione della pena, avendo la Corte di merito considerato lo specifico ruolo del ET in ambito associativo, con particolare riferimento al coordinamento dei suoi congiunti, aspetto che, pur non attribuendogli un ruolo direttivo, evidenziava una sua partecipazione non meramente esecutiva e, come tale, meritevole di una pena adeguata, nella misura indicata;
l'aumento per la continuazione è stato mantenuto inalterato, nella misura di complessivi anni tre di reclusione. 17. Il ricorso di AN PI è inammissibile. Occorre premettere che il primo giudice aveva determinato la pena nei confronti del ricorrente, secondo la seguente scansione: pena base, per il capo AI), in tema di violazione alla normativa sulle armi, anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, diminuita per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, aumentata di un anno di reclusione ed euro 1.500,00 per ciascuno dei due reati in continuazione interna di cui al capo AI), in riferimento alla ricettazione ed alla natura clANestina dell'arma, ulteriormente aumentata di anni due mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui capo AL), fattispecie ex art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, pervenendosi, quindi, alla pena ad anni sei mesi sei di reclusione ed euro 10.500,00 di multa, pena poi ridotta nella misura in un terzo per il rito prescelto. Appare, quindi, evidente come non sia stato, in concreto, applicato alcun aumento dal primo giudice per le fattispecie di cui ai capi E1) e AM), entrambe riferite ad episodi ex art. 73 d.p.r. 309/90, non potendosi, all'evidenza, ritenere i due aumenti di un anno di reclusione ed euro 1.500,00 ciascuno riferibili anche alle dette condotte, atteso che, dal tenore della motivazione di primo grado, appare del tutto chiaro il riferimento alla sola continuazione interna in riferimento alla fattispecie in tema di armi. La Corte territoriale, a sua volta, ha affermato la penale responsabilità di AN PI, su appello del pubblico ministero, per la fattispecie associativa sub A), ritenuta, ai fini del calcolo della pena, reato più grave;
sicché è stata 100 individuata la pena base in anni sette di reclusione, individuANo l'aumento per la fattispecie satellite, di cui al capo AI), in anni tre di reclusione, aumento ritenuto dalla difesa identico alla pena base inflitta in primo grado per il medesimo capo AI), già individuato come reato più grave dal primo giudice. Il ricorrente evidenzia, inoltre, come l'appello del pubblico ministero fosse articolato solo sull'affermazione di penale responsabilità e non sulla pena, dolendosi, quindi, dell'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo AI), e deducendo, inoltre, che tale aumento avrebbe dovuto essere inferiore;
deduce, inoltre, che il PI era stato assolto dalla fattispecie di cui al capo AL) e che, ciò nonostante, non sia stato escluso l'aumento per la continuazione. Tanto premesso, del tutto pretestuosa appare la considerazione sul fatto che l'appello del pubblico ministero sarebbe stato limitato alla sola affermazione di penale responsabilità, visto che la determinazione della pena è un effetto ineludibile ed ineliminabile, una volta che sia stata affermata la penale responsabilità per una qualsivoglia fattispecie di reato, non essendo neanche richiesto che il pubblico ministero quantifichi una specifica richiesta in tema di pena, essendo l'individuazione della pena compito del giudice di merito. -In ogni caso, va sottolineato che come si evince alla pag. 109 della sentenza impugnata non risulta affatto che il PI fosse stato assolto dal reato di cui al capo AL), sicché l'affermazione contenuta a pag. 292 della sentenza impugnata è, evidentemente, un refuso. In realtà, poi, il motivo concernente la determinazione dell'aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo AI) è palesemente infondato: al ricorrente, infatti, sembra sfuggire che l'aumento individuato dalla Corte territoriale per la continuazione con il capo AI) risulta inferiore alla pena indicata dal primo giudice per tale fattispecie. Ed infatti la Corte di merito ha operato un aumento pari ad un anno di reclusione per ciascun reato in tema di armi, complessivamente pari, quindi, ad anni tre di reclusione;
al contrario, per il medesimo reato di cui al capo AI) - artt. 81, comma secondo, 648 cod. pen., 2 e 4 I. 895/67, 3 e 23 I. 110/75 la pena complessivamente indicata dal primo giudice era stata pari ad anni quattro di reclusione, oltre alla multa. Come in precedenza rilevato, infatti, il primo giudice aveva individuato la pena per il capo AI), al netto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e considerati gli aumenti per la continuazione interna, in anni quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per cui l'aumento di anni tre di reclusione, inflitto a titolo di continuazione per il medesimo capo AI) dalla Corte territoriale, è sicuramente inferiore alla pena originariamente individuata per tale fattispecie. Anche la Corte di merito, infine, ha ribadito la concessione delle circostanze attenuanti generiche e non ha applicato alcun aumento a titolo di continuazione 101 ав per le fattispecie di cui ai capi E1) e AM), sicché la pena inflitta al PI risulta del tutto correttamente calcolata ed adeguata ai parametri di legalità. 17.1. Del tutto infondato appare il motivo di ricorso concernente la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 I. 203/1991, avendo la Corte, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, ricordato che la dissociazione del PI risultasse dubbia quanto alle motivazioni avendo egli, come risulta dalle intercettazioni dei suoi colloqui in carcere con EL UT, adombrato la possibilità di collaborare con gli inquirenti per essere scarcerato e, contemporaneamente, dANo disposizioni alla donna per spostare le armi al fine di far ricadere la responsabilità della detenzione delle stesse sul RO essendo egli evidentemente animato da un sentimento di rivalsa nei - confronti del RO, dal quale, peraltro, il PI si era dissociato allo scopo di portare avanti il progetto di creare un autonomo gruppo criminale, non certamente per collaborare con la giustizia. La sentenza impugnata, inoltre, ha evidenziato come il ricorrente, al momento in cui aveva effettuato la scelta di collaborare, era già raggiunto da consistenti elementi di prova, era a conoscenza delle risultanze delle indagini attraverso l'ordinanza custodiale e, infine, le sue dichiarazioni non potevano certamente essere ritenute decisive, in quanto necessitanti di riscontri specifici, attesa la connotazione originaria di tale collaborazione che, in altri termini, più che costituire un contributo determinante, ha rappresentato un riscontro ad altre foni di prova autonomamente acquisite. Tale motivazione è ineccepibile, in quanto la circostanza attenuante speciale per la dissociazione, di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, Rv. 26452; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, dep. 2011, Casano, Rv. 249373); pertanto, la motivazione della Corte che ha messo l'accento sulla dimensione specifica della - ww appare coerente con l'indirizzo collaborazione, in termini non decisivi ermeneutico evidenziato, per quanto irrilevante possa essere considerata la ragione che aveva spinto il PI a collaborare. 18. Il ricorso di RA PI è inammissibile. Con argomentazioni assolutamente generiche e reiterative del gravame, la difesa ha contestato la consapevolezza, da parte del ricorrente, circa il trasporto di armi di cui al capo AI), laddove la sentenza impugnata ha specificamente ricordato come AN PI, dal carcere, avesse dato disposizioni ad EL 02 ев UT affinché trasportasse le armi, che egli deteneva, presso la masseria del RO, sicché RA PI aveva effettuato un sopralluogo per attuare detto piano, dopo aver spostato le armi presso un luogo nella disponibilità di UC De LA. In particolare, sono state esaminate le conversazioni tra la UT, UC De LA ed il ricorrente, i cui spostamenti erano stati seguiti attraverso sistema GPS, ricostruendo il trasporto delle armi dall'abitazione della UT sino al deposito di mezzi agricoli del De LA, ed il successivo sopralluogo presso la masseria del RO. Il ricorso, quindi, appare del tutto generico, proponendo una diversa interpretazione del contenuto delle captazioni, già confutata dalla Corte di merito, anche alla luce del sequestro delle armi, individuate proprio grazie alle dette captazioni. Quanto alla partecipazione all'associazione finalizzata al commercio di stupefacenti di cui al capo AL) art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90 la Corte - - territoriale ne ha descritto il compendio probatorio alle pagg. 103-109, evidenziANo come AN PI, capo dell'associazione, avesse stabilmente svolto attività di illecito commercio di stupefacenti sino al momento del suo arresto, nell'ottobre 2013, insieme a OS IL AL, altro partecipe del sodalizio. Il compendio probatorio, anche in questo caso, si fonda essenzialmente su intercettazioni, seguite dall'arresto dei due predetti soggetti, dal rinvenimento di numerosi involucri di cocaina e dall'individuazione di un luogo dove era depositato lo stupefacente. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato la perduranza dell'operatività dell'associazione che - anche dopo l'arresto dei predetti AL e PI aveva mantenuto i contatti con il capo, tramite la - UT, la quale aveva proseguito nell'attività di spaccio insieme al De LA ed agli altri congiunti del PI il padre ed i cugini, RA, ND e CO - grazie alla disponibilità di un cellulare prima utilizzato da AN PI ed alla lista dei clienti, con i relativi numeri di telefono, oltre che ai continuativi contatti con il fornitore, VL AS, attraverso un'utenza riservata, l'identificazione del quale era stata possibile in seguito ai servizi di appostamento predisposti dalla Polizia Giudiziaria sulla scorta delle conversazioni captate. La sussistenza dell'associazione, inoltre, era stata individuata grazie ad ulteriori fattori: l'assistenza economica ai due arrestati, la spartizione degli utili tra i sodali, la stabilità dei rapporti con il fornitore. Peraltro, il ruolo di partecipe di RA PI all'associazione appena delineata si basa anche sulla commissione di reati-fine individuati dal capo AM), come emergenti grazie alle dichiarazioni degli acquirenti. Anche su tale aspetti, quindi, il ricorso appare del tutto generico, così come identico vizio deve rilevarsi in riferimento alla violazione del principio del ne bis 103 in idem, per il quale non risulta neanche rispettato il principio dell'autosufficienza. 19. Il ricorso di CO PI è inammissibile. 19.1. Quanto al primo motivo di ricorso, vanno ricordate le considerazioni già svolte in relazione al ricorso del coimputato RA PI in relazione alla sussistenza del reato associativo di cui al capo AL). La Corte territoriale ha descritto, alle pagg. 295-299, il compendio probatorio a carico di CO PI in maniera del tutto scevra da aporie e da illogicità, individuANo il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di spaccio a seguito dell'arresto del cugino AN ed in base alle direttive da questi impartite dal carcere, come emerso dall'inequivoco colloquio intercettato tra AN PI ed EL UT, in cui emergeva la necessità di colmare il vuoto scaturito dall'arresto del PI e del AL. A ciò si devono aggiungere i successivi incontri di CO ed ND PI con VL AS, stabile fornitore del gruppo associativo, nonché i rapporti tra il ricorrente e CA GR, laddove CO PI come risulta dal compendio - intercettivo aveva valutato un accordo con il gruppo dei GR quale fonte di - una stabilizzazione ed un predominio sul territorio, grazie anche alla disponibilità di armi che, tramite l'accordo, sarebbe stata raggiunta;
infine, la Corte territoriale cita anche un'intercettazione in carcere tra GI IN e la moglie, da cui emerge la dedizione di CO PI all'attività di spaccio. In relazione a tale motivazione il ricorso appare riproduttivo delle argomentazioni poste a fondamento del gravame, basato unicamente sulla rivisitazione dell'interpretazione dei colloqui captati e, come tale, versato in fatto. 19.2. Sulla determinazione della pena la Corte di merito ha rilevato come l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'individuazione dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90 avessero consentito l'individuazione di una pena più che adeguata in relazione alla disponibilità immediata dimostrata dal ricorrente nella sua adesione al proposito criminoso, risultANo i suoi precedenti ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Sul punto il ricorso contesta detta ultima affermazione, rilevANo come il primo giudice avesse indicato che CO PI era un soggetto incensurato, il che emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado che, tuttavia, aveva anche sottolineato come le circostanze attenuanti generiche non fossero state concesse al PI nella massima estensione, in quanto il suo ruolo in ambito associativo non era stato del tutto irrilevante, avendo egli avuto anche contatti con il fornitore. Da tale motivazione emerge, quindi, come già il primo giudice non avesse ritenuto il PI suscettibile dei benefici di legge invocati, posto che, in caso contrario, anche considerata l'entità della pena, avrebbe provveduto ad applicarli. Sicché il ricorso non può 104 еев limitarsi a rilevare un errore motivazionale della sentenza impugnata senza, correlativamente, individuare specifici argomenti a sostegno della richiesta applicazione dei benefici della sospensione condizionale delle pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Ne discende, quindi, la genericità del motivo di ricorso. 20. Il ricorso di EL UT è inammissibile. 20.1. In riferimento alla sussistenza del vincolo associativo di cui al capo AL), oltre a richiamare le considerazioni gli argomenti già illustrati, sul punto, in riferimento ai coimputati AN, RA e CO PI, va ricordato, quanto al contributo associativo della UT, come il ricorso risulti versato in fatto, in quanto basato su una generica critica del percorso interpretativo del compendio intercettivo, con argomenti peraltro già esaminati dalla Corte territoriale, che ha individuato il ruolo della ricorrente come volto all'approvvigionamento ed alla custodia dello stupefacente, in seguito all'arresto di AN PI, oltre che di soggetto dedito costantemente, in prima persona, all'attività di spaccio. In tal senso la Corte, alle pagg. 354-358 ha analiticamente esaminato le prove in riferimento al capo AM), illustrANo come la continuativa attività di spaccio fosse la risultante non solo di intercettazioni, ma anche delle dichiarazioni rese dagli acquirenti e dei servizi di osservazione predisposti dalla Polizia Giudiziaria. Quanto al capo AI), valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione al RA PI, concorrente nel medesimo reato. Ne discende, quindi, che in riferimento ai capi AI) e AM) parimenti il motivo risulta del tutto generico. 20.3. Quanto alla determinazione della pena, la Corte di merito ha osservato come l'individuazione dei commi 74, comma 6 e 73, comma 5, d.p.r. 309/90 avesse già reso più che adeguata la dosimetria della pena, risultANo, peraltro, la gravità delle condotte, anche in considerazione della portata della violazione in tema di armi, di cui al capo AI) e dell'intento calunnioso della condotta, elementi tutti ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione appare del tutto esaustiva ed adeguata rispetto all'onere imposto al giudice di merito. 21. Il ricorso di VL AS è inammissibile. -21.1. In relazione alla fattispecie associativa di cui al capo AL) art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90 oltre a richiamare le precedenti considerazioni, - esposte in relazione alla trattazione dei ricorsi dei coimputati dello stesso reato, occorre ricordare che il ruolo di VL AS stato analizzato dalla sentenza impugnata alle pagg. 165-167, con scrutinio del tutto immune da censure rilevabili nella presente sede. In particolare, VL AS non ha contestato la propria identificazione, attraverso l'utenza telefonica riservata che il 105 ав gruppo del PI aveva con lui;
il ruolo di fornitore stabile della compagine, quindi, è emerso anche grazie ai servizi di osservazione predisposti dagli investigatori in base alle informazioni scaturenti dalle captazioni, che hanno verificato incontri tra il ricorrente, EL UT e RA PI. Sicché l'intraneità del AS al gruppo, quale stabile fornitore dello stesso, risulta effettuato anche in coerenza con i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari Vito, Rv.13868; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappelo, Rv. 265764). Tali argomenti non risultano seriamente contrastati dal ricorso, che appare, pertanto, generico. 21.2. Sulla determinazione della pena la Corte territoriale, pur ribadendo il proprio convincimento circa l'autonomia della fattispecie associativa individuata all'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, ha, nondimeno, sottolineato come non ravvisasse alcun elemento specifico per giustificare la concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, né, su tale punto, il ricorso ha fornito alcun elemento dirimente in senso contrario, limitANosi, anche in tal caso, ad una generica doglianza. 22. Il ricorso di UC NT è inammnissibile. 22.1. In relazione all'imputazione di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90, di cui al capo G1), la sussistenza della condotta è stata individuata in base alla conversazione tra i fratello VE, IL e GI, quest'ultimo detenuto, entrambi fratellastri del ricorrente;
in particolare IL VE si lamentava del fatto che il NT lavorasse "sotto banco", praticANo un prezzo più basso in relazione a quello praticato da altri spacciatori. L'analisi della conversazione, da parte della Corte territoriale, è avvenuta in coerenza con i contenuti, peraltro abbastanza espliciti, del colloquio captato, dANosi atto, peraltro, sia dell'atteggiamento piuttosto cauto dei colloquianti, sia della impossibilità di individuare gli specifici quantitativi di stupefacente venduto. Il ricorso, quindi, finisce per reiterare il motivo di gravame, già affrontato dalla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, inoltre, riconosciuto l'identità del contesto criminoso degli interlocutori, sottolineato l'assenza di prospettazioni alternative del contenuto della conversazione, in tal modo avendo assolto all'onere motivazionale il cui stANard, in casi analoghi, deve risultare particolarmente accurato (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De MO IO, Rv. 279251; Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710). 22.2. Quanto alla determinazione della pena, la sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza della contestata recidiva alla luce del precedente specifico e, quindi, una maggiore pericolosità del soggetto, alla luce di un'attività di spaccio continuativa, indice di una evidente propensione a delinquere e, 106 pertanto, del tutto confliggente con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Né specifici elementi sul punto vengono illustrati in ricorso. 22.3. Infondato risulta anche il motivo sulla dedotta prescrizione del reato, atteso che la condotta risulta contestata in epoca prossima al 19/12/2011, sicché il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, risulterebbe decorso in data prossima al 19/06/2019. Senonché, come già rilevato in riferimento ad analoga questione posta dal coimputato IO OL, per la quale si rinvia alla trattazione svolta al punto 3.7., anche per quanto riguarda i riferimenti giurisprudenziali, a detto termine devono aggiungersi i periodi di sospensione verificatisi nel corso dei due gradi del giudizio di merito, pari ad anni uno mesi nove e giorni dodici, il che fa sì che il termine di prescrizione vada collocato al 31/03/2021, quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata;
infine, vanno anche considerati i sessantaquattro giorni di sospensione della prescrizione derivanti dal rinvio della celebrazione del processo innanzi a questa Corte, per effetto dell'art. 83, comma 3-bis, d.l. n.18 del 2020, conv. nella I. n. 27 del 2020, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/202, Sanna. Sicché, considerato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., sentenza n. 32 del 22/11/2000, De CA, Rv. 217266), appare del tutto evidente come l'eccezione di prescrizione appaia destituita di fondamento. 23. Il ricorso di IO AN RA è inammissibile. Il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta di favoreggiamento personale in favore di RG RO, su cui si fonda il motivo di ricorso, si basa sulla circostanza che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il contributo del RA alla latitanza del RO non possa considerarsi affatto marginale, atteso che il ricorrente aveva messo a disposizione del latitante una casa per abitarvi e si era adoperato perché il RO potesse anche incontrarvi chi voleva, essendo irrilevante che il ricorrente ne ricavasse un vantaggio economico esiguo;
né l'assenza di precedenti penali è stata ritenuta motivo sufficiente per poter riconoscere al RA le circostanze attenuanti generiche. Sicché la motivazione sul diniego delle invocate circostanze, avendo tenuto conto sia della complessiva gravità della condotta, sia della carenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato, appare del tutto scevra da vizi di illogicità. La Corte territoriale ha, infine, chiaramente individuato il calcolo della pena, indicANo, nonostante l'errore materiale del primo giudice, la pena base in anni due mesi tre di reclusione, ridotta per effetto del rito abbreviato prescelto alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione. 107 24. Il ricorso di IL VE è inammissibile. 24.1. Per quanto riguarda la sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo O) art. 74 d.p.r. 309/90 vanno richiamate le considerazioni sulla - - congruità della valutazione del compendio probatorio effettuate in riferimento ai coimputati del medesimo reato: NO CA, LE RA NI, i fratelli ET, NO EN. Si deve, inoltre, ricordare che, nel corso dei colloqui intercettati in carcere tra il CA e la NI, il riferimento ad "IL" è del tutto esplicito;
il VE, inoltre, si incontrava con la NI proprio in prossimità dei colloqui in carcere tra la donna ed il CA, al fine di consegnare le somme di denaro provento delle cessioni di stupefacente. Il motivo di ricorso, quindi, appare reiterativo e versato in fatto, in quanto si basa su una diversa interpretazione del contenuto delle captazioni e riformula la doglianza circa la qualificazione della vicenda ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., reiterANo una deduzione già puntualmente confutata dalla Corte di merito. La sentenza impugnata, infatti, ha già osservato come la contemporanea vicinanza del ricorrente ad altri soggetti di spicco della criminalità organizzata non apparisse dirimente per escludere il ruolo del VE, sia perché questi si era occupato unicamente di stupefacenti, mentre gli altri soggetti evocati dalla difesa facevano riferimento ad un più ampio contesto criminale, sia perché uno degli interlocutori del ricorrente era il fratello GI, detenuto in carcere, sia perché l'adesione di IL VE al gruppo facente capo al CA non si era protratta per un arco di tempo particolarmente lungo, sia perché, infine, non è affatto impossibile la contemporanea partecipazione a diversi gruppi criminali (pagg. 390-392). 24.2. Quanto alla detenzione di un'arma, di cui al capo G) dell'imputazione, la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 395-396, si basa sul contenuto di un colloquio in carcere tra il ricorrente ed il fratello estremamente esplicito, in cui - come riportato dalla Corte territoriale il VE ammetteva espressamente il possesso dell'arma, apparendo irrilevante il mancato rinvenimento della stessa. Anche sotto detto aspetto, quindi, il ricorso finisce semplicemente per riprodurre una doglianza già analizzata dalla Corte di merito. 24.3. Ad identiche considerazioni si presta il ricorso in riferimento al capo di imputazione sub Q) artt. 81, comma secondo cod. pen., 73 d.p.r 309/90 -, - avendo già la sentenza impugnata tacciato di genericità il motivo di appello ed avendo sottolineato come, nelle conversazioni tra il ricorrente ed altri soggetti, individuati come acquirenti, il riferimento a sostanze stupefacenti fosse del tutto evidente alla luce di una serie convergente di circostanze: la estrema allusività delle conversazioni;
la mancanza di altre plausibili ragioni degli incontri, sempre 108 KAB a distanza;
la precauzione adottata di spegnere il cellulare negli incontri con il TA, il quale, peraltro, non incontrava mai direttamente il proprio interlocutore, bensì l'altro componente del duo (alternativamente il VE o il GR); la presenza della Polizia Giudiziaria come causa di mancata realizzazione degli incontri;
il linguaggio chiaro utilizzato nel riferimento ad "un ovulo colombiano" nella conversazione "a cornetta aperta" del 16/10/2012. 24.4. In relazione al trattamento sanzionatorio, infine, la Corte territoriale ha ravvisato la presenza di gravi precedenti penali in tema di art. 74 d.p.r. 309/90, tali da non consentire l'esclusione della recidiva, dovendo, anzi la condotta ascritta al ricorrente essere considerata come evidente manifestazione di accresciuta capacità a delinquere. Peraltro, la Corte territoriale ha contestualizzato l'effettivo contributo fornito dal ricorrente all'associazione e, quindi, gli ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riducendo la pena finale sulla scorta di una valutazione immune da censure logiche, avendo tenuto conto di tutte le componenti della condotta partecipativa del ricorrente e degli altri reati in continuazione a lui ascritti. 25. Il ricorso di ID NI è inammissibile. La ricorrente, condannata per i reati di cui al capo L (associazione ex art. 74, comma 2, 3 e 4, d.p.r. 309/90; al capo L1 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 25.9.2012); al capo L3 (concorso in cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina il 2 e 3.11.2012), deduce, nei primi due motivi di ricorso, ragioni che, come si è già esposto in Premessa, si risolvono in una richiesta di rivedere l'esito della decisione dei giudici di merito, sulla base di una versione alternativa della ricostruzione della cornice di prova;
gli argomenti difensivi addotti sono, altresì, manifestamente infondati e collidono con la chiarezza della piattaforma probatorio agevolmente esposta dalla Corte d'Appello di CE. La ricorrente è stata riconosciuta partecipe dell'associazione contestata al capo L e facente capo a VA, sodalizio la cui operatività diretta all'importazione di quantitativi anche notevoli di cocaina dalla Francia è stata desunta da alcuni significativi, inequivoci episodi di reati fine ed anche da un'intensa attività investigativa, soprattutto costituita da intercettazioni, che ha documentato la fase di preparazione della struttura organizzativa da parte di VA, attraverso la creazione di una rete di avallo e protezione del sodalizio all'interno della criminalità mafiosa pugliese, ottenuta grazie ai contatti a ciò diretti, nel 2012, con il leader mafioso della Sacra Corona Unita, detenuto, NI De OM, attuati grazie all'intermediazione della moglie di questi, la coimputata LD SA (che tramite colloqui in carcere, puntualmente registrati nel corso delle 109 indagini, ha sostenuto l'astro nascente di VA - chiamato con l'appellativo il francese - nell'ambito del traffico di stupefacenti pugliese). Chiarissimo contributo partecipativo all'associazione criminale fornito dalla ricorrente, convivente di VA, realizzato attraverso il SUO diretto coinvolgimento come corriere di droga (nell'episodio contestato al capo L3 in cui un notevole quantitativo di cocaina è stato importato dalla ricorrente insieme al complice FA MA, dalla Francia a Taranto, sotto l'egida di VA e dell'acquirente tarantino TA IO, con successivo viaggio di ritorno a Parigi per consegnare il prezzo della partita a VA ed ai fornitori francesi: si tratta di ben 55.000 euro), nonché mediante un costante presidio di assistenza economica agli associati, quANo non era lei stessa a fungere da corriere, fatto di transazioni che ella assicurava ai componenti che si trovavano in Francia per l'acquisto della sostanza stupefacente, direttamente coinvolta da altri componenti del sodalizio (in particolare UC TA, nell'episodio di importazione di droga descritto al capo L1) e consapevole dei traffici illeciti, come prova il contenuto dei messaggi telefonici registrati sulla sua utenza cellulare e l'attivismo continuo di ID NI, anche in momenti critici quali quelli successivi all'arresto in flagranza di AL US con il carico di cinque chili di cocaina acquistati per il gruppo, nel settembre 2012. Innumerevoli gli indizi e le vere e proprie prove autonome raccolte a carico della ricorrente, così come, contemporaneamente, a carico degli altri componenti del gruppo che si muovevano coesi e raccordati costantemente tra loro: intercettazioni, messaggi, prove documentali delle transazioni, servizi di appostamento ed osservazione della polizia giudiziaria, che ha direttamente monitorato per mesi l'attività dei componenti del sodalizio. Infine, ID NI è stata arrestata in flagranza per il capo L4 e giudicata separatamente (importazione di 4,95 chili di cocaina dalla Francia); in tale episodio, i sodali si spendono per far sì che ella abbia un buon avvocato (cfr. pagg. 82-89 della sentenza impugnata). Per la pluralità di episodi di reati fine che vedono la partecipazione della ricorrente, si rientra, pertanto, anche a prescindere dall'ulteriore mole indiziaria che dà certezza del coinvolgimento pieno nelle dinamiche associative della ricorrente (desunto dalle intercettazioni), in modo del tutto piano, nelle coordinate ermeneutiche disegnate dalla giurisprudenza di legittimità ed alle quali si è già fatto richiamo, secondo le quali, in materia di associazione a delinquere (anche di quella finalizzata al traffico di stupefacenti), la partecipazione dell'imputato al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo 110 specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). A maggior ragione ciò è vero, se si parte dal presupposto condiviso che anche il contributo ad un solo reato fine possa integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (cfr. Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato. La Corte d'Appello correttamente non ha riconosciuto la continuazione con una sentenza che all'epoca non era ancora passata in giudicato. Nè la prospettiva muta alla luce del passaggio in giudicato di tale sentenza successivamente alla pronuncia d'appello, e cioè il 4.3.2016, poiché non può procedersi, in tal caso, ad annullamento con rinvio secondo la giurisprudenza dominante e più condivisibile. Ed infatti, il Collegio ribadisce l'improponibilità davanti alla Corte di cassazione della richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora "sub judice", e altro reato, per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 54369 del 20/9/2018, Rodriguez, Rv. 274708; Sez. n. 5236 del 22/11/2013, dep. 2014, OM, Rv. 258880; Sez. 2, n. 31974 del 2/7/2015, Ciavoni, Rv. 264180). Infine, anche il trattamento sanzionatorio è stato ampiamente motivato dai giudici d'appello, con argomentazioni approfondite che danno conto del disvalore del fatto assunto ad indice della commisurazione individualizzante della pena rispetto al ruolo avuto dalla ricorrente nell'associazione e nella realizzazione dei reati di illecita detenzione e traffico di cocaina di rilevante gravità. 26. Il ricorso di UC TA è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alla pena rideterminata di anni 11 e mesi 10 di reclusione in relazione al reato associativo di cui al capo L e agli altri capi di contestazione già richiamati relativi all'illecita detenzione ed importazione di sostanze stupefacenti. Il primo motivo di censura, attinente all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore OS GR, nominato di fiducia, è inammissibile perché genericamente formulato;
ripete pedissequamente l'atto di impugnazione di merito e non si confronta con 111 ев l'articolata motivazione della Corte d'Appello che si è conformata al principio di diritto, secondo cui è inefficace la nomina di difensore di fiducia depositata, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, cosicchè la notifica degli atti da parte dell'autorità procedente al difensore nominato d'ufficio non costituisce causa di nullità del successivo dibattimento e della sentenza (Sez. 5, n. 24053 del 27/4/2016, Grigore, Rv. 267321). In altre parole, la nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta (Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep. 2017, D'Amico, Rv. 269493). In ogni caso, ed è osservazione decisiva, l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad uno dei difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato, come nel caso di specie, formuli richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta, Rv. 271097; Sez. 2, n. 13465 del 22/3/2016, TA, Rv. 266748; in tema, vedi anche Sez. U, n. 39298 del 26/9/2006, Cieslinsky, Rv. 234835). Inconferente il richiamo della difesa alla sentenza Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598 che si riferisce ad una fattispecie del tutto differente in cui non vi era questione di celebrazione del giudizio in abbreviato. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono entrambi inammissibili perché ricostruiti in fatto e volti a proporre una mera e apodittica negazione della responsabilità del ricorrente che, invece, la Corte d'Appello ha ampiamente ricostruito, sia quanto al ruolo da lui svolto come partecipe dell'associazione che al suo contributo, desunto dalla commissione dei reati fine (vedi la sentenza impugnata a pag. 137 e ss.) e dalle intercettazioni di per sé considerate. La responsabilità per i reati fine non è stata, peraltro, neppure oggetto di impugnazione in appello. Il ricorrente emerge come elemento centrale del gruppo criminale facente capo a VA, con compiti di raccordo tra gli altri componenti, tuttavia la Corte d'Appello ha correttamente e logicamente argomentato come non gli si possa attribuire la qualità di vero e proprio capo e promotore, visto che la leadership del gruppo era saldamente nelle mani di VA e, per alcuni aspetti, di IO. Le concrete modalità di realizzazione dei reati fine (in particolare dei reati contestati ai capi L1 ed L2), la divisione dei ruoli tra i complici, la struttura organizzata e ripetitiva delle importazioni di quantità ingenti di stupefacenti alle quali il ricorrente ha (come emerge dallepartecipato direttamente 112 Allo intercettazioni, dai riscontri dei tabulati telefonici), fornendo supporto economico e logistico insieme a ID NI o direttamente consegnANo la droga scambiata Anche le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio riservato dalla Corte di merito all'imputato sono scevre da illogicità manifeste e congrue (cfr. pag. 144 della sentenza): l'aumento per i reati satellite rispetto a quello base della continuazione criminosa è contenuto ed esprime un giudizio coerente con il disvalore della condotta. 27. Anche il ricorso di IN AR è inammissibile perché manifestamente infondato e caratterizzato da un contenuto di censure non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato per il capo AB (concorso in tentata estorsione aggravata dall'aver agito con modalità mafiose e con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo A dell'imputazione, commesso ai danni di RA ed AN PI, sodali dissenzienti dal gruppo egemone quanto al riparto degli utili, provento dei reati di cessione illecita di stupefacenti). Orbene, il primo dei motivi di doglianza è volto a leggere le prove raccolte a carico del ricorrente in un'ottica di riconsiderazione del significato delle risultanze probatorie, laddove non si ritrovano vizi di illogicità del provvedimento impugnato che ha evidenziato come il concorso nel tentativo di estorsione, il cui mANante era RG RO, leader del clan mafioso omonimo di cui si è già detto, ha visto protagonista AR, che ha fatto finta di estrarre una pistola per minacciare di morte la vittima AN PI ed è stato identificato con una molteplicità di indizi gravi e concordanti, proprio grazie alle dichiarazioni del padre di questi, RA, ed alle stesse intercettazioni del primo con il sodale, anch'egli in dissenso col clan di riferimento, IL AL, ed altro interlocutore. Quanto al secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anch'esso si rivela manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha ampiamente motivato la conferma del trattamento sanzionatorio, fondANo il suo convincimento sulla particolare gravità della condotta e l'intensità del dolo dimostrato, oltre che sulla personalità del ricorrente desunta dagli allarmanti precedenti penali anche per il reato di associazione mafiosa. Sulle condizioni di salute lamentate da AR, infine, basti sottolineare come costituisca orientamento di questa Corte regolatrice ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamANoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione 113 (così, da ultimo, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Possono essere, pertanto, ritenuti ininfluenti sul giudizio di fatto suddetto condizioni personali peculiari, quali lo stato di salute dell'imputato, tanto più che il Collegio intende ribadire un principio risalente, ma mai smentito, secondo cui le attenuanti generiche sono state introdotte nella legislazione penale al fine di mitigare le pene previste per i singoli reati in relazione a circostanze non contemplate specificamente dal codice, sulle quali il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale, potendo tener conto di qualsiasi elemento, oggettivo e soggettivo, idoneo a consigliare un'attenuazione della pena. In tale cornice ermeneutica, una malattia anche grave, insorta anche successivamente ai reati, essendo estrinseca alla materialità dei fatti ed estranea alla personalità dell'imputato, non è automaticamente e sempre rilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 74 del 18/10/1971, dep. 1972, Lanini, Rv. 119768). 28. Il ricorso di MO IL è inammissibile. Il ricorrente, condannato per il reato di cui al capo D (associazione ex art. 74, comma 2, 3 e 4, D.P.R. n. 309/90, aggravata dall'agevolazione mafiosa dell'organizzazione denominata Sacra Corona Unita, di cui i coimputati RG RO, TO MI e IO OL erano sodali), deduce un unico argomento difensivo del tutto genericamente formulato, che si infrange contro la struttura di una sentenza ampia sulle ragioni di affermazione della sua responsabilità (vedi pag. 161 e ss.), che richiama anche le argomentazioni del primo grado, saldANosi con esse in un tipico esempio di "doppia pronuncia conforme", complessivamente caratterizzata da forte tenuta motivazionale ed assenza di cadute giustificative. IL era collettore e gestore dei proventi del traffico di stupefacenti;
svolgeva funzioni di autista per VA e MI, in occasione degli incontri dei due con sodali e complici;
si occupava di offrire supporto logistico al gruppo criminale di appartenenza, intestANosi utenze cellulari, poi utilizzate dai leader del sodalizio. La sua partecipazione stabile e utile al gruppo è stata desunta dalle conversazioni intercettate, dai contenuti inequivoci, e dai servizi diretti di osservazione compiuti dalla polizia giudiziaria, nonché da accertamenti documentali relativi ai trasferimenti di danaro effettuati per conto del sodalizio e di VA. Infine, di estremo significato quasi confessorio le registrazioni di conversazioni telefoniche successive all'arresto di VA nel 2009. 114 In ultima analisi, ricorrente chiede al Collegio una rivalutazione in fatto della ricostruzione della piattaforma probatoria, con un'operazione non consentita in sede di legittimità. 29. Il ricorso di IE HI è inammissibile. La ricorrente è stata condannata per il reato di usura commessa in concorso con ON RO ai danni di IA PA, nell'ottobre 2011 (capo C4), e propone oggi al Collegio ragioni difensive che, per quanto si colorino apparentemente di una prospettiva di censura in diritto quanto alla sua affermazione di responsabilità, investono, invece, profili ricostruttivi della prova e scivolano in una richiesta di rivalutazione del merito della contestazione di reato, peraltro senza proporre un reale confronto con le ragioni del provvedimento impugnato, con ciò incorrendo anche in un vizio di genericità estrinseca del ricorso, costruito pedissequamente reiterANo gli argomenti già proposti con l'atto di appello. In proposito, valga ricordare e ribadire che è inammissibile (per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione) il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quANo manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Infine, è orientamento del tutto consolidato, e riaffermato anche di recente, quello che ritiene l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. per tutte Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710-01). 115 In sintesi, la Corte d'Appello ha spiegato, uniformemente all'impostazione del primo giudice, che dalle dichiarazioni credibili e precise della persona offesa emerge come l'operazione di prestito realizzata dalla ricorrente insieme ad ON RO aveva nel complesso natura usuraria, per il notevolissimo squilibrio patrimoniale del prestito erogato a IA PA, emergente tra la somma mutuata (18.000 euro) e quanto pattuito a compenso (5.000 euro di interessi per la restituzione del capitale iniziale in un periodo di due anni e mezzo, senza tener conto del denaro nelle more restituito). Nell'abitazione della ricorrente sono stati trovati trentuno effetti cambiari firmati dalla vittima, alcuni già scaduti, per un importo complessivo di 73.000 euro, corrispondenti a quanto la persona offesa aveva dichiarato che HI le avesse fatto sottoscrivere al momento dell'erogazione da parte di costei dell'ultima tranche del "prestito". Del tutto priva di qualsiasi fondamento, poi, la doglianza riferita alla carenza argomentativa nella sentenza impugnata circa le condizioni di difficoltà economica della persona offesa, invece lungamente indagate dai giudici d'appello, tenendo conto della complessiva situazione di indebitamento e della capacità reddituale minima della persona offesa. Si rivela, pertanto, un'ipotesi di usura cd. in concreto (cfr. tra le molte pronunce Sez. 2, n. 26214 del 29/3/2017, Gallicchio, Rv. 269962), valutabile dal giudice a prescindere dal tasso legale e tenendo conto delle concrete modalità del fatto, della sproporzione tra prestito e interessi, delle difficoltà economiche della vittima. Del resto, la ricorrente concorre nel reato di usura e non si pone come mera intermediaria ai fini del secondo comma dell'art. 644 cod. pen. e il dolo di fattispecie emerge dalla ricostruzione della pervicace azione di prestito usurario, manifestamente al di fuori di qualsiasi logica di proporzionalità. La Corte d'Appello ha, poi, ampiamente smentito con idonee argomentazioni tutte le circostanze che la difesa ha proposto come propria alternativa giustificazione e oggi riproposte nel ricorso (prima tra tutte la testimonianza del teste NG, invocata dalla ricorrente). Valga, infine, qualche cenno sui motivi riferiti al trattamento sanzionatorio. Sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale la Corte d'Appello sottolinea che il riferimento ai reati in materia di stupefacenti è un refuso e che la non episodicità, ostativa del beneficio della sospensione condizionale, si riferisce alla contestazione di usura;
si richiama, altresì, la motivazione del primo giudice al riguardo. Ancora, il Collegio rappresenta che non sussiste contraddizione alcuna tra l'aver deciso di concedere le circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito e, contemporaneamente, aver optato per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 116 сев E difatti, no n sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 3, n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco, Rv. 280047). 30. Il ricorso di TR VI è inammissibile. Il primo motivo è completamente formulato in fatto;
il secondo si rivela manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha approfonditamente esaminato la prova a carico del ricorrente, decidendo per la sua assoluzione avuto riguardo alla partecipazione al reato associativo di narcotraffico contestato al capo Le tenendo ferma, invece, l'affermazione di colpevolezza per il concorso nella importazione e detenzione illecita di oltre 5 chili di cocaina, accertato il 25.9.2012 con l'arresto in flagranza del corriere AL US, mentre il ricorrente faceva parte del gruppo "staffetta" viaggiante sulla seconda autovettura (insieme al leader VA e agli altri complici NI TR e AN De OM). Quanto al secondo motivo, le argomentazioni adeguate sulla dosimetria sanzionatoria fornite dai giudici d'appello che implicitamente fanno richiamo, - per giustificare il significativo scostamento dal minimo edittale (evidentemente come detto in premessa ritenuto di sei anni, per una pena base in concreto - determinato di nove anni e sei mesi di reclusione), alla gravità dei fatti (si tratta dell'importazione di oltre cinque chili di cocaina dalla Francia) e, soprattutto, valutano anche la personalità dell'imputato, per i precedenti gravi e la spiccata propensione a delinquere, concedendogli ciononostante le circostanze attenuanti generiche in funzione di adeguamento della pena al fatto concreto - applicano con coerenza i parametri ex art. 133 cod. pen., arrestANo il sindacato del giudice di legittimità. E difatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra in un tipico potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., tant'è che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena inflitta, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio о di ragionamento illogico (Sez. 4, n. 34418 del 16/07/2019, Acquaviva, n.m.; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, 117 WUB Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). 31. Il ricorso di MA TE è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alla pena finale di anni uno di reclusione e 1000 euro di multa (ritenute le attenuanti generiche concesse equivalenti alla contestata recidiva) per il reato di cui al capo E (un'ipotesi di illecite cessioni continuate giudicate di lieve entità, così riqualificata la contestazione). Ebbene, il primo motivo è versato in fatto e per questo punta ad ottenere un'alternativa ricostruzione della vicenda delittuosa, non consentita in sede di legittimità, come più volte ribadito nel corso della presente motivazione. Le intercettazioni telefoniche richiamate nel contesto probatorio dalla Corte d'Appello, piuttosto che limitarsi alla criptica evocazione di fattispecie di "droga parlata", come lamentato dal ricorrente, sono inequivoche delle cessioni illecite e sono state riscontrate anche da un servizio di osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria il 10.3.2010, con relativo sequestro della sostanza stupefacente appena acquistata dagli acquirenti. Quanto al motivo riferito al decorso della prescrizione esso è manifestamente infondato: i due profili dedotti sono entrambi privi di pregio. Ed infatti, il calcolo effettuato dalla Corte d'Appello per concludere nel senso della non decorrenza del termine di estinzione del reato si è basato sui condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità che affermano come la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione con riferimento a tutti gli imputati e a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obbiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 1, n. 28073 del 8/7/2020, Cagnazzo, Rv. 279665 01; Sez. 6, n. 15477 del 28/2/2014, Ambrosino, Rv. 258967). Ed inoltre, in tema di misure cautelari personali, provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche dopo il deposito della sentenza e da un giudice diverso (anche d'appello) da quello dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, quella che nel momento in cui esso viene adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere (Sez. 118 明 -6, n. 31632 del 16/05/2017, NO, Rv. 270462 01; Sez. 3, n. 3637 del 15/12/2010, dep. 2011, M., Rv. 249157; Sez. 3, n. 36396 del 15/7/2003, Ait Abdelmalk Hassan, Rv. 226386). 32. Anche il ricorso di IA De LA è inammissibile perché manifestamente infondato. Condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione oltre 20.800 euro di multa per tre episodi di detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacente, l'imputato affida le sue doglianze riferite al trattamento sanzionatorio ad un unico motivo con cui censura il mancato riconoscimento in appello del vincolo della continuazione tra i reati ascritti nel processo al ricorrente e quello già giudicato con sentenza n. 21 del 11.1.2013 del GIP di CE, continuazione invece già implicitamente ammessa e calcolata dal giudice di primo grado. Ed invece deve rilevarsi che dalla motivazione del giudice d'appello è possibile agevolmente desumere che la continuazione sia stata ritenuta anche con tale decisione e posta alla base del calcolo del trattamento sanzionatorio, che, dunque, non è in contrasto con il divieto di reformatio in peius. Essa, infatti, è ricompresa nella dosimetria della pena determinata in relazione al capo H5, in cui si era risolta anche nella sentenza di primo grado (che fa riferimento non già alla sentenza passata in giudicato, ma al fatto di reato giudicato separatamente, sinteticamente inserito nei tre episodi contestati espressamente in imputazione), sicchè quella finale inflitta è la pena all'esito del riconoscimento del vincolo della continuazione con la condanna riportata dall'imputato in altro processo per analoga contestazione, già passata in giudicato. Ed è lo stesso ricorrente a fornire la risposta ai suoi dubbi. I dispositivi delle sentenze di merito, entrambi non espliciti sul punto, vanno, dunque, letti allo stesso modo, utilizzANo le indicazioni contenute in motivazione della sentenza conforme del Tribunale. Del resto, non vi erano motivi di gravame proposti alla Corte d'Appello sul punto e nessuna statuizione in merito ha assunto giudice di secondo grado, che si è limitato ad assolvere il ricorrente dalla contestazione di cui al capo H1, rimodulANo la continuazione interna al processo, considerANo il reato contenuto al capo H5 come più grave, nella struttura già determinata dal giudice di primo grado, in relazione alla quale il ricorrente non dubita che gli sia stata concessa la continuazione con la sentenza passata in giudicato evocata in ricorso. Una nota merita il trattamento sanzionatorio stabilito in motivazione in relazione al ricorrente, che esplicitamente richiama in risposta ad esplicito motivo d'appello il minimo edittale più favorevole di sei anni previsto all'epoca della commissione del reato, così confermANo il ragionamento generale sulla 119 ию correttezza del procedimento di commisurazione delle pene utilizzato dalla Corte territoriale, così come esposto in Premessa della presente sentenza. 33. Il ricorso di AN De OM è inammissibile perché manifestamente infondato ed in fatto. La ricorrente concorre con altri coimputati nel reato contestato al capo L1 (importazione dalla Francia in Italia, e detenzione illecita, di 5 kg di cocaina, episodio che ha visto l'arresto in flagranza del "corriere" AL US, nei confronti del quale si è proceduto separatamente); ella è stata assolta dal reato associativo. La motivazione della Corte d'Appello è immune da vizi logici e analizza con compiutezza gli elementi di prova a carico dell'imputata (cfr. pag. 191 della sentenza impugnata). Il primo motivo di ricorso, pertanto, si manifesta in fatto, chiedendo al Collegio di rileggere una vicenda sulla quale più volte ci si è soffermati per chiarirne la perfetta linearità ricostruttiva argomentata dai giudici di merito, avuto riguardo agli altri complici, cui non fa eccezione la posizione di concorrente nel reato della ricorrente, della quale è certa la presenza nel gruppo di "corrieri" della ingente quantità di stupefacente dalla Francia ed in relazione alla quale la prova dell'elemento psicologico del reato e della consapevolezza da parte sua di quanto stava accadendo è ricostruita anche dalle attività di preparazione dei contatti tra il padre, leader mafioso detenuto, e il correo VA, che ella ha portato avanti insieme alla madre LD SA e da una congerie di ulteriori circostanze puntualmente riportate. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte d'Appello ha operato una differenza tra la madre della ricorrente ed ella stessa, quanto al coinvolgimento nel reato, al fine di escludere l'attenuante ex art. 114 cod. pen., sottolineANo il concorso materiale, il contributo fattivo, cioè, che ella a differenza di LD SA - aveva prestato al gruppo recatosi in Francia per l'importazione di cocaina, applicANole, peraltro, motivatamente il beneficio delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 34. Il ricorso proposto congiuntamente da TA IO e NG Di PI, entrambi condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo L) ed alcuni episodi di cessione illecita di cocaina, è inammissibile. I motivi formulati sull'affermazione di responsabilità sono tutti improntati alla riedizione dei motivi d'appello, non tenendo conto dell'ampia argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato riguardo alle loro posizioni di concorrenti nei reati loro contestati e partecipi del reato associativo (v. pag. 196 120 e ss. della sentenza impugnata), sicchè essi si rivelano generici, oltre che in fatto e manifestamente infondati. La Corte d'Appello ha evidenziato, con ragioni logiche e immuni da iati argomentativi, come ha desunto, dalle intercettazioni soprattutto e dalle ulteriori prove in atti, il coinvolgimento di entrambi gli imputati quali associati del gruppo criminale facente capo a VA e dedito al traffico di stupefacenti. In particolare, i giudici si sono concentrati sulla modalità di realizzazione dei reati-fine, desumibile dalle intercettazioni, che ha svelato un'organizzazione precisa e stabile di mezzi e uomini dediti all'importazione di partite di cocaina dalla Francia in Italia per ingenti quantitativi (tutti i delitti funzionali alla vita dell'associazione contestati agli imputati hanno avuto ad oggetto consistenti carichi di droga e corrispondenti rilevanti somme di danaro scambiate per il loro acquisto), nella quale IO, insieme a VA, si mostra con chiarezza, dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate tra loro, anzitutto, per essere un promotore, dotato di notevoli capacità programmatiche dell'agire criminale, in grado di procurarsi le risorse economiche non di poco conto per acquistare lo stupefacente, capace di gestire i contatti con i fornitori ad alto livello e di smerciare in breve tempo la droga. Di PI è il primo collaboratore di IO e segue costui in tutte le dinamiche associative, curANo i contatti con VA e l'organizzazione degli acquisiti e dello spaccio di droga. Il gruppo formato da VA, IO, MA, NI, Di PI si muove coeso e preciso, con stabilità organizzativa e chiarezza di intenti, come dimostrano le numerosissime intercettazioni intercorse tra loro e riportate dai giudici di merito, ed i plurimi episodi di importazione, tutti posti in essere con modalità attuative consuete e frutto di schemi ben consolidati;
tutti aventi ad oggetto notevoli partite di cocaina. Sul trattamento sanzionatorio i motivi d'appello erano stati già formulati genericamente, e la Corte d'appello non manca di sottolinearlo, pur fornendo risposta adeguata sulle ragioni che fissano la dosimetria sanzionatoria nei limiti poi decisi per entrambi gli imputati. La tecnica di generica deduzione ed apoditticità espositiva è riproposta in sede di ricorso, il che consegna alla genericità anche i motivi esposti al Collegio, del tutto privi di confronto con le precise argomentazioni dei giudici d'appello e manifestamente infondati, non avendo pregio né le ragioni riferite alla recidiva ritenuta a carico di IO né quelle che attengono alla meritevolezza di un trattamento sanzionatorio di Di PI in virtù della sua giovane età. Si è sottolineata, infatti, per entrambi i ricorrenti, la personalità criminale spiccata e la gravità delle condotte: Di PI non si limitava ad un compito di mero esecutore ma era parte attiva e consapevole delle dinamiche associative, 121 capace di iniziative autonome, costituendo un vero e proprio "braccio operativo" di IO, che aiutava anche perché costui era limitato nei suoi spostamenti dal regime di detenzione domiciliare cui all'epoca era sottoposto;
IO, dal canto suo, gravato da numerosi precedenti e dimostratosi altamente pericoloso per le spiccate doti organizzative, ha dimostrato una notevole intensità del dolo, desumibile anche dalla volontà di non farsi fermare nell'importazione illecita dall'arresto di corrieri e dal sequestro di ingenti quantitativi. Non residua spazio alcuno di illogicità, dunque, neppure per tale quota di doglianze. 36. Il ricorso di TO EL è inammissibile. Il ricorrente deduce argomentazioni in parte intrinsecamente generiche, per le modalità con le quali sono stati formulati i motivi, in parte manifestamente infondate e, soprattutto, rivolte a chiedere al Collegio una non consentita rivalutazione del merito della ricostruzione dei fatti composta dalla Corte d'Appello. In relazione alla responsabilità dell'imputato per i reati di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di cui ai capi L5 ed L6, la Corte territoriale ha evidenziato gli indici di gravità indiziaria che dalle conversazioni intercettate inducono a ritenere provata la condotta di reato;
la non univocità della loro interpretazione è apoditticamente dedotta, così come la loro cripticità. Si è già sottolineato in Premessa come, dall'intero complesso della motivazione dei giudici d'appello, emerga non già una tipica ipotesi di cd. droga parlata non supportata da adeguata motivazione sulle ragioni in base alle quali dei semplici accordi tra gli interlocutori delle conversazioni intercettate fossero finalizzati alla compravendita di sostanze stupefacenti, ma un tessuto probatorio più ampio, fatto di pedinamenti, servizi di osservazione, sequestri ed arresti, che devono essere tra loro collegati per una lettura realmente completa dei singoli episodi contestati a ciascuno. Del resto, i contenuti delle conversazioni riportate in sentenza (che richiamano scambi qualità/prezzo, chiaramente riferibili ad acquisti di stupefacente), in uno con la circostanza che EL parla con UC TA e NI TR, il cui coinvolgimento nell'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti è pacificamente acclarato in relazione ad una congerie di elementi di prova che travalicano le intercettazioni, come detto poc'anzi, non lasciano incertezze sul raggiungimento della prova dei reati ascritti al ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. Anche il secondo motivo di ricorso è in fatto e per ciò solo insindacabile, oltre che manifestamente infondato poiché la Corte d'Appello e il primo giudice hanno fornito spiegazione, per quanto sintetica, delle ragioni sulla base delle quali non ritengono di qualificare reati di cui ai capi L5 ed L6 come di lieve entità (la 122 reiterazione delle condotte e delle somme pattuite per le cessioni), là dove le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito di recente con la - sentenza n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076 - che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione incriminatrice del quinto comma dell'art. 73 D.p.R. n. 309 del 1990, ribadendo l'attualità dei principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668), secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Le Sezioni Unite, cioè, hanno inteso confermare che la configurabilità della fattispecie di reato di lieve entità (oggi prevista come autonoma, a differenza che in passato, quANo integrava una circostanza attenuante) è questione che non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze (così Sez. U Murolo, che si richiama a Sez. U Rico); ciò perché la funzione assegnata alla fattispecie di lieve entità è quella di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie, al fine di garantire la ragionevolezza della risposta repressiva in materia di stupefacenti. Le Sezioni Unite chiamano l'interprete ad una ermeneutica flessibile ed intelligente degli indicatori di lieve entità stabiliti dalla norma;
essi non hanno tra loro un ordine gerarchico né il legislatore ha inteso "attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico". La disposizione normativa del quinto comma dell'art. 73 cit. secondo le Sezioni Unite condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio ad una - pluralità di elementi sintomatici per meglio corrispondere alla ratio di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge. Per questo, segnalano le Sezioni Unite, il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quANo le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto 123 già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Chorki Bouzhaiem, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643). Ed inoltre, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, tutte concordi sul punto. Con il necessario corollario che una tale statuizione deve costituire l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati, e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, cornma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi;
il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. Ebbene, la Corte d'Appello, nel percorso ricostruttivo della responsabilità del ricorrente, ha fatto ben comprendere tale giudizio di fondo che anima la valutazione di inconfigurabilità dell'ipotesi di lieve entità, sicchè la motivazione risulta immune da vizi logico - giuridici, mentre le ragioni di ricorso non colgono nel segno. Quanto alla terza censura, che attinge la dosimetria sanzionatoria, deducendo motivazione illogica avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva a carico del ricorrente ed al giudizio di bilanciamento equivalente delle circostanze attenuanti generiche concesse con la suddetta aggravante, il Collegio rammenta che può darsi sinteticamente atto della sussistenza della recidiva, anche collegANo il giudizio d'appello a quello espresso in primo grado, se condiviso, soprattutto qualora sia intellegibile il convincimento del giudice d'appello sulla dosimetria sanzionatoria, che è stata, nel caso di specie, diminuita al fine di renderla aderente ai limiti edittali applicabili nel minimo per il reato di cui all'art. 73 tus (sei anni di reclusione, come espressamente indicato) e congrua al disvalore del fatto e della condotta, esprimendo, in tal modo, al contempo, il giudizio sulla reiterazione dell'illecito come sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. 124 Del resto, è stato recentemente ribadito che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279839). 37. Il ricorso di NO DA è inammissibile. Tutti i motivi proposti riflettono un'erronea prospettiva di sindacato di fatto, come noto precluso al giudice di legittimità. La responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo D è stata adeguatamente motivata dalla Corte d'Appello, in risposta a motivi di impugnazione che costituiscono il canovaccio quasi sovrapponibile delle ragioni di ricorso e, pertanto, scontano una diffusa genericità per mancanza di confronto con le argomentazioni del provvedimento di secondo grado. Il ricorrente è uno dei soggetti che, stabilmente inserito nel sodalizio facente capo a VA, si occupa di piazzare la droga importata nello spaccio successivo, indicato (in una chiara conversazione ambientale intercettata) direttamente dal leader del gruppo come uno dei ragazzi che lavoravano con lui. Anche l'unico profilo di doglianza più dichiaratamente in diritto, e cioè quello relativo alla riqualificazione del reato associativo contestato al ricorrente nell'ipotesi di reato autonoma e meno grave di cui al comma sesto dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata ala commissione di fatti di cessione di stupefacenti di lieve entità), si rivela manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha escluso tale configurazione in ragione dei quantitativi ingenti di droga importati e smerciati (che come si è visto sono costituiti da diversi chili di cocaina per ciascun "affare" concluso), delle diverse tipologie di stupefacenti oggetto di importazione (vi sono conversazioni e sequestri che provano come il gruppo trattasse cocaina ma anche hashish), dei canali di approvvigionamento di natura internazionale. La motivazione mostra solida tenuta alle obiezioni difensive, anche in considerazione del fatto che, secondo questa Corte regolatrice, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr., da ultimo, tra quelle massimate, la sentenza Sez. 6, n. 1642 del 9/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, 125 Rv. 278098, in una fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l'associazione minore, evidenziANo alcuni indicatori favorevoli, che ben esprimono la distanza con l'ipotesi concreta di sodalizio oggi all'esame del Collegio, poiché in quel caso il sodalizio si riforniva di eroina sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori;
non spacciava sostanze di tipo diverso;
non aveva, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato;
presentava un organigramma estremamente ridotto;
gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità). Come è stato ben affermato, con un principio che il Collegio intende ribadire, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è neppure sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 6/2/2018, Caprioli, Rv. 274696). Proprio tale secondo aspetto necessario di verifica collide senza dubbio con la richiesta di derubricazione formulata dal ricorrente, essendo evidente che le associazioni ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 facenti capo a VA erano strutture ad elevata potenzialità, capaci di gestire per ogni carico importato rilevanti quantitativi di cocaina, nell'ordine di diversi chili ogni volta, ed in grado di procurarsi in poco tempo ingenti somme di danaro, utili ad effettuare gli acquisti ed a pagare fornitori internazionali. Del tutto generico, infine, si rivela il motivo di ricorso riferito al lamentato diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, come noto, sono al centro di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamANoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (così, da ultimo, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno motivato adeguatamente sul diniego, sia implicitamente, in relazione alla entità della pena, ritenuta congrua e non diminuita (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057), ricollegata alla personalità del reo, incline alla commissione di reati (essendosi dato conto anche dei precedenti penali dell'imputato), sia avuto riguardo alla pericolosità dell'associazione criminale ed alla gravità delle condotte attribuite al ricorrente, per la natura del contributo fornito all'organizzazione. 126 AB 38. I ricorsi di IV IG, di eguale contenuto, sono entrambi inammissibili. Il ricorrente censura in fatto la motivazione della sentenza, secondo uno schema di doglianza non sindacabile in sede di legittimità. La richiesta di derubricazione dei reati nelle meno gravi ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 73 tus, oltre a chiedere al Collegio di inoltrarsi in una valutazione che fuoriesce dall'orizzonte riservato alla verifica della Cassazione e sconfina completamente nel merito, anche immediatamente percepibile come manifestamente infondata, poiché la Corte d'Appello, anche richiamANo la sentenza di primo grado, ha insistito su alcuni elementi inequivoci che denotano la cessione non di lieve entità (in particolare i guadagni ingenti di IG che dalle intercettazioni si apprende arrivare ad incassare 3000 euro al giorno dalla vendita di cocaina e hashish, benchè quest'ultima sostanza non sia oggetto di diversa contestazione). Anche la motivazione sulla recidiva svolta dalla Corte territoriale resiste alle critiche poichè fa espresso richiamo ai precedenti come dimostrativi di una spiccata propensione a delinquere e di una accresciuta pericolosità dell'imputato. Infine, giova precisare che il ricorrente, nei motivi nuovi, è l'unico che pone l'esplicita questione relativa alla possibile determinazione illegale della pena inflittagli, poiché commisurata a parametri incostituzionali, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 40 del 2019. Ebbene, richiamANo quanto si è già evidenziato in linea generale in Premessa, il Collegio ribadisce che la Corte d'Appello ha manifestamente ed esplicitamente aderito alla tesi secondo cui, già prima della sentenza della Corte costituzionale indicata, ai fatti commessi nella vigenza della norma più favorevole dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014 Corte cost. (il precedente testo dell'art. 73, comma primo, del D.P.R. n. 309/1990, che prevedeva un minimo edittale inferiore a quello "rivissuto" per effetto della declaratoria di incostituzionalità) si applica la disposizione all'epoca vigente, benchè incostituzionale, per il superiore principio del favor rei e perché la dichiarazione di incostituzionalità non può comunque produrre effetti in malam partem di incriminazione secondo un regime più afflittivo rispetto a quello previsto dalla norma illegittima per i fatti da essa regolati. Dunque, sebbene non per ogni posizione tale criterio interpretativo sia stato esplicitamente ricordato, diversi ed inequivoci sono i "punti di emersione" motivazionali di esso (di alcuni si è anche esplicitamente già fatto richiamo, analizzANo i ricorsi di altri imputati), nei quali espressamente si indica la pena minima base in sei anni di reclusione, rassicurANo sul risultato "legale" del procedimento commisurativo dei giudici d'appello. 127 In relazione al ricorrente, a pag. 239 della sentenza impugnata è ben chiaro il riferimento alla notevole propensione a delinquere desunta dalla capacità e dalla intensità dell'attività di spaccio realizzata, che rendono congrua la determinazione della pena base in misura superiore al minimo;
gli aumenti per la continuazione sono contenuti in una misura di nove mesi e compatibili con il limite edittale minimo di sei anni. 39. Il ricorso di CA IT è inammissibile. Il primo motivo, relativo alla possibilità di riqualificare il reato ascritto al ricorrente nell'ipotesi meno grave prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato e propone una rivalutazione in fatto della vicenda delittuosa non consentita in sede di legittimità. La Corte d'Appello, in particolare, ha enucleato sinteticamente i plurimi elementi che, all'esito della doverosa valutazione complessiva degli indici sintomatici previsti dal quinto comma dell'art. 73 cit., inducono i giudici all'esclusione dell'ipotesi di fatto di lieve entità, attenendosi in tale operazione ermeneutica ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità a tal fine, già sintetizzati al par. 36 del "considerato in diritto", per come da ultimo interpretati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076-01 e 02. Manifestamente infondata è l'obiezione contenuta nel secondo motivo di ricorso e riferita alla recidiva ed alla dosimetria sanzionatoria complessiva. La Corte d'Appello ha logicamente descritto una linea di ricostruzione della recidiva sintetica e, al tempo stesso, rispondente alle esigenze più volte enunciate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che essa non deve risolversi in un richiamo ai precedenti penali avulso dalla carica di maggior pericolosità manifestata con l'illecito da ultimo commesso, poichè è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là, appunto, del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). Orbene, i giudici di merito hanno evidenziato un fil rouge che lega il reato in giudizio a quelli già divenuti "precedenti penali", utili alla recidiva perché passati in giudicato, e, infine, a quello in relazione al quale si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, esprimendo, in tal modo, al contempo, il giudizio sulla 128 reiterazione dell'illecito come sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. La posizione del ricorrente, poi, è stata ampiamente valutata quanto alla complessiva afflittività del trattamento sanzionatorio, che non a caso è stato ridotto, sulla base della considerazione che il minimo legale applicabile al fatto commesso deve ritenersi come si è poc'anzi nuovamente ricordato al par. 38 - quello di sei anni di reclusione, sicchè, per la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e la pericolosità del soggetto, appariva congrua la determinazione della pena base in misura superiore al minimo e pari ad otto anni di reclusione, con la conseguente commisurazione finale. 40. Il ricorso di NO ET è inammissibile. Entrambi i motivi proposti sono formulati in fatto, secondo una prospettazione di vizi non deducibile in sede di legittimità poiché rivolta a chiedere una rivalutazione della vicenda delittuosa nel merito. In particolare, l'individuazione del ricorrente come autore e complice del pestaggio in relazione al quale gli sono contestate le lesioni aggravate risulta da un processo induttivo di ricostruzione della prova indiziaria, non soltanto non manifestamente illogico, ma anche convincente e, anzi, caratterizzato da un ritmo argomentativo inattaccabile, sicché i motivi sono anche entrambi manifestamente infondati. Si rammenta che la versione alternativa proposta dal ricorrente, e cioè che l'incontro con i complici del reato (il cognato ed il fratello, in relazione ai quali esistono prove pacifiche di responsabilità) fosse, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui avveniva il delitto, finalizzato ad un "incontro tra amici", è del tutto fantasiosa e incredibile. E del resto, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali neppure se plausibili (ex multis, Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; cfr. anche Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290), né certamente, come nel caso di specie, assolutamente poco credibili tanto da risultare "di comodo". 129 ед Quanto al secondo motivo, la dosimetria della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono complessivamente argomentate in modo adeguato, avuto riguardo al riferimento ai connotati di obiettiva gravità dei fatti, alle modalità dell'azione ed all'entità delle lesioni cagionate alle vittime. Il riferimento all'insufficienza dello stato di incensuratezza a fondare un parametro positivo in grado di scalfire quelli negativi predetti è del tutto comprensibile e, in questa ottica, logico e congruo per negare, a maggior ragione, le circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta, come noto, addirittura può essere anche implicitamente disattesa, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057), come in qualche modo è nel caso di specie, che ha visto una valutazione quasi simultanea dei due aspetti attinenti al trattamento sanzionatorio. 41. Il ricorso di ON RO deve essere accolto per quanto concerne il motivo sulla revoca della confisca in atto, mentre, invece, le ulteriori ragioni difensive devono essere dichiarate inammissibili. La ricorrente, condannata alla pena di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato di usura in concorso con IE HI (capo C4), di cui si è già detto esaminANo la posizione di quest'ultima ricorrente, deduce ragioni di contestazione dell'affermazione di responsabilità per il reato ascrittole. Le argomentazioni difensive al riguardo, contenute nei primi due motivi, sono costruite secondo uno schema di vizi indeducibili in sede di legittimità e sovrapponibili a quelle dell'imputata HI già esaminate, quanto alla configurabilità del reato di usura (che si è già detto risponde, nel caso di specie, ad una logica "in concreto"), sicché si richiama quanto già esposto al par. 29, per economia espositiva. La responsabilità dell'imputata, poi, è ben spiegata dalla Corte d'Appello che si sofferma non soltanto sul suo ruolo, di vera e propria artefice del rapporto usurario tra la vittima e la HI, sua complice e longa manus, ma anche su alcuni dettagli sollevati già in appello oltre che ripetuti nel ricorso per smentire la tesi accusatoria, superANoli convincentemente (in particolare, i buoni rapporti tra le due donne complici, poiché la HI era la compagna del fratello della RO, RG;
l'indicazione da parte della vittima del nome della HI colei - che aveva visto con la RO come ON e non IE, irrilevante data - l'assonanza). Le ragioni difensive, pertanto, sono manifestamente infondate rispetto ad una sentenza non illogica e anzi coerente in punto di ricostruzione del reato di usura a suo carico. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 130 ев La Corte d'Appello ha motivato le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondANo il proprio convincimento sulla non episodicità delle condotte, sintomo, evidentemente, di una prognosi sfavorevole. In proposito, si rammenta che la concessione del beneficio indicato è parametrata agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e, tra questi, quindi vi è senza dubbio la gravità dei fatti presa in considerazione e i profili di pericolosità del reo (cfr., tra le molte, Sez. 3, n. 26191 del 28/3/2019, Lamaj, Rv. 276041). E' invece fondato il motivo sulla revoca della confisca che, pertanto, determina il dissequestro del bene (un terreno sito in Squinzano e censito al catasto al foglio 44, particelle 120-121-127-1428-1494-277), fatti salvi ovviamente eventuali diversi provvedimenti di sequestro. Invero, il capo di imputazione C2, in relazione al quale era stato disposto il sequestro, risulta non definito con condanna nel processo, ma gli atti sono stati trasmessi in Procura per la riqualificazione delle condotte nel reato di usura (la contestazione precedente era quella di cui all'art. 12-quinquies, d.l. n. 306 del 1992, trasferimento fraudolento di valori, oggi trasfuso nell'art. 512-bis cod. pen. per effetto della cd. "riserva di codice", adottata con d. lgs. n. 21 del 2018). Sulla base di tale situazione, la Corte d'Appello ha correttamente proceduto a revocare la confisca, sebbene non si sia poi restituito il bene, sul presupposto della mancata conoscenza degli esiti del procedimento penale instauratosi in seguito alla trasmissione degli atti in Procura. Tale statuizione, a prescindere dalla sua correttezza procedurale, avendo la Corte d'Appello, in ogni caso, la possibilità di accertare lo stato del parallelo procedimento penale, è errato dal punto di vista giuridico, poiché, venuto meno il presupposto legittimante dell'apprensione del bene, e cioè la revoca della confisca già disposta, l'immobile non poteva che essere restituito all'avente diritto, fatti salvi, ovviamente eventuali, diversi provvedimenti di sequestro in atto. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposizione relativa alla revoca della confisca nella parte in cui non dispone, conseguentemente, la restituzione del bene (il predetto immobile sito in Squinzano) e, per l'effetto, deve esserne disposta la restituzione all'avente diritto, salva la sussistenza di altro vincolo reale. 42. Il ricorso di MA FH è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione per i reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (capo L) e l'episodio dell'acquisito di oltre 5 chili di cocaina in Francia ed importazione in 131 Italia contestato al capo L3 e deduce l'insussistenza stessa del reato ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, oltre che la propria estraneità al sodalizio. Ebbene, le ragioni dedotte sono manifestamente infondate e quasi del tutto svolte in fatto. La motivazione della Corte d'Appello, come si è già avuto modo di chiarire in più punti in precedenza trattati, è molto ampia circa la sussistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e facente capo a VA, sulla stabilità dei vincoli tra i partecipi, sulle modalità organizzative e la divisione dei ruoli, i contatti con i fornitori fissi in Francia e la rete di spaccio in Italia;
altrettanto convincente (cfr. pagg. 301 e ss.) è l'argomentare della sentenza impugnata quanto all'inserimento del ricorrente nella compagine associativa, la sua piena conoscenza delle dinamiche e dei ruoli di ciascuno, nonché la volontà e la capacità di prestare assistenza ai sodali;
in particolare, si evidenzia il ruolo attivo di corriere dell'imputato nell'episodio del 5.11.2012 (contestato al capo L3), in cui l'ingente quantitativo di cocaina, pagato ben 55.000 euro, è stato trasportato dal ricorrente e da ID NI a Taranto e consegnato a IO, dal quale, poi il ricorrente e la donna hanno ricevuto i soldi che hanno riportato in Francia;
nonché il formidabile riscontro al coinvolgimento nella compagine associativa di RA, costituito dall'episodio successivo del 17.11.2012, finito con l'arresto di lui e di ID NI ed il sequestro di 3 chili di cocaina, in relazione al quale i due complici sono stati giudicati separatamente;
si insiste anche sulla non facile sostituibilità di RA dopo l'arresto da parte del gruppo, che emerge dalle conversazioni intercettate tra VA e NG Di PI, a riprova del suo ruolo chiave come corriere nell'organizzazione, nonché sul vincolo solidaristico tipico dei sodalizi criminali, desumibile dalla manifestata necessità di assistere con avvocati adeguati i sodali, dopo gli arresti subiti per via delle intercettazioni in atto (che consentivano di monitorare e saggiare con riscontri la bontà dell'impianto investigativo). Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Le argomentazioni ampie della Corte d'Appello sulla adeguatezza della pena inflitta, collegate al ruolo chiave del ricorrente di corriere in episodi di importazione di grossi quantitativi di stupefacente non sono affatto illogiche né insufficienti come sostiene la difesa. 43. Anche il ricorso di AL US è inammissibile. I motivi di censura proposti sono in fatto, ripetitivi di quelli d'appello, aspecifici perché il ricorrente non si confronta con la motivazione impugnata che, alle doglianze riferite alla inconfigurabilità della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale facente capo a VA, risponde puntualmente, fondANo la 132 sua responsabilità ed il suo ruolo stabile di associato non soltanto nel coinvolgimento nel reato di importazione di circa 5 chili di cocaina dalla Francia (capo L1), per cui è stato arrestato in flagranza e condannato in altro procedimento, ma anche nelle numerose intercettazioni dalle quali si evince il consolidato modus operANi nel trasporto, che denota abitualità nel delitto, così come nello stesso senso depone il riferimento chiarissimo ad altri episodi di importazione di cocaina effettuati in precedenza dall'imputato. Ebbene, se, effettivamente il ruolo di corriere, in generale, da solo non è di per sé, automaticamente, significativo dell'adesione di un soggetto al programma criminoso di un'associazione ex art. 74 t.u.s. (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269881 01; Sez. 6, n. 5150 del 16/1/2014, Nosa, Rv. 258570), poiché è necessario che venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo;
tuttavia, nel caso di specie, non è il ruolo ad essere significativo dell'associazione, ma è la condotta partecipativa che si estrinseca nel ruolo di corriere attribuito al ricorrente dal sodalizio, e di ciò né è prova non la commissione di una sola condotta di reato, ma la sua disponibilità, provata dalle intercettazioni, a commetterne analoghe in pregresse occasioni, a conferma del fatto che US non fosse un corriere estemporaneo, utilizzato una volta sola e senza inserimento nel sodalizio. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono prive di qualsiasi fondamento ed anche in parte generiche, poiché non tengono conto del fatto che la Corte di merito ha valutato l'intensità del dolo, la gravità delle condotte, con l'importanza dei compiti affidati al ricorrente, e, infine, la complessiva congruità della pena, che si sottolinea essere stata fissata in misura solo di poco superiore al minimo edittale. La concessione delle circostanze attenuanti generiche, che occupa un giudizio di fatto spettante al giudice del merito ed insindacabile se non dichiaratamente illogico o contraddittorio, può basarsi, peraltro, anche implicitamente sulla stessa piattaforma valutativa del giudizio di commisurazione della sanzione penale inflitta (cfr. la più volte citata sentenza Sez. 1, n. 12624 del 2019). In ogni caso, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità nei casi in cui la sanzione sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197). 133 ев 44. Il ricorso di IL IC VA è inammissibile. Tutti i motivi sono manifestamente infondati e comunque costruiti SU fondamenta in fatto, nonostante abbiano ciascuno una struttura argomentativa che prospetta, anche in modo compiuto e con puntuali richiami giurisprudenziali, questioni di configurabilità giuridica dei reati ascritti all'imputato, ovvero di riqualificazione delle fattispecie tipiche. Il ricorrente contesta il suo ruolo di organizzatore e capo dei due sodalizi criminali contestati ai capi Le De vorrebbe la derubricazione dei reati di importazione e detenzione illecita di stupefacente nell'ipotesi meno grave prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 390 del 1990, oltre che, in ogni caso, la derubricazione delle fattispecie associative in quelle per fatti di lieve entità prevista dal sesto comma dell'art. 74 dello stesso D.P.R. Si eccepisce, in particolare, l'illogicità delle argomentazioni della sentenza secondo cui non potrebbe mai configurarsi un'ipotesi lieve in caso di attività di importazione dall'estero di sostanza stupefacente, che di per sé stessa avrebbe ad oggetto ingenti quantitativi, nonché in caso di abitualità della condotta, sostenuta da un legame associativo, considerazioni entrambe che confliggono con la giurisprudenza secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171; Sez. 6, n. 39844 del 13/8/2015, Bannour, Rv. 264678; Sez. 6, n. 39374 del 3/7/2017, El Batouchi, Rv. 270849; Sez. 3, n. 14017 del 20/2/2018, Caltabiano, Rv. 272706). L'eccezione è suggestiva ma non coglie nel segno. La Corte d'Appello non ha collegato ad una ragione assoluta di inconfigurabilità astratta la sua conclusione di sussistenza di fattispecie delittuose sussumibili nel comma primo dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 a carico del ricorrente, desumendola dalla categoria generale "importazioni di stupefacenti continuativa", ma invece ha analizzato i contenuti delle condotte accertate nei suoi confronti e le ha correttamente inserite all'interno di tale ipotesi tipica piuttosto che in quella del quinto comma della medesima disposizione, valutANone l'insussistenza, alla luce di un'analisi dei criteri complessivi e paritari presi in esame dalle Sezioni Unite nelle sentenze già prima richiamate e ritenendo la valenza assolutamente ostativa di alcuni di essi (Sez. U Murolo, Sez. U Rico, Sez. U Primavera): l'ingente quantitativo di cocaina importata;
la 134 ripetitività delle condotte e la loro abituale messa in essere;
i contatti con fornitori esteri, tra l'altro. La motivazione d'appello va letta nel suo complesso, e non in modo parcellizzato;
in tal modo, si ritrova coerenza e pienezza di risposte. Quanto invece all'obiezione relativa al ruolo di promotore e capo dei due sodalizi, ed alla loro stessa sussistenza, è evidente l'inconsistenza delle obiezioni mosse alla motivazione del provvedimento impugnato, con cui in realtà il ricorso non si confronta: VA è stato al centro delle due associazioni, come risulta dalla mole delle intercettazioni registrate nel corso delle indagini, dalle quali si comprende con chiarezza che egli organizzava le attività di importazione dei quantitativi di sostanza stupefacente, aveva i contatti con i fornitori esteri, gestiva la distribuzione sulle piazze di spaccio attraverso i collegamenti con i sodali addetti a tale compito. -Le associazioni erano strutturate e di qui la loro certa riferibilità al paradigma normativo dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 per come disegnato dalla giurisprudenza di legittimità con forme da "filiera" industriale, anelli di una catena di approvvigionamento e distribuzione della droga, a partire dal trafficante internazionale, per arrivare all'importatore, al grossista ed allo spacciatore al dettaglio, tutti legati da rapporti connotati da stabilità, diffusa comunicabilità tra i livelli, organizzazione comune di mezzi, volontà di far fronte insieme alle difficoltà conseguenti agli arresti ed ai sequestri, attraverso la predisposizione dell'assistenza legale a struttura solidaristica tra i componenti dell'associazione, coesi tutti intorno alla figura di VA, che LD SA, la moglie del boss De OM, colloca nel gotha della nuova criminalità dedita al traffico di droga e che costituisce il punto di riferimento dei diversi membri delle associazioni. I sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e gli arresti effettuati proprio grazie al monitoraggio delle intercettazioni a carico principalmente di VA chiudono, poi, il cerchio della responsabilità ascritta al ricorrente. Quanto ai molti numerosi profili di doglianza collegati a quelli principali, essi risultano assorbiti dalle considerazioni già esposte, mentre nessun rilievo probatorio può essere conferito alle conclusioni del pubblico ministero in udienza sebbene depositate per iscritto. L'ipotesi di configurare un'associazione costituita allo scopo di commettere fatti descritti dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 nel capo D è, poi, esclusa con motivazione soddisfacente e non insufficiente come afferma il ricorso, avuto riguardo ai rilevanti quantitativi di stupefacente ceduto (di diversa tipologia) e acquistato, al giro di affari, ai canali di rifornimento internazionali, al tipo di organizzazione di uomini e mezzi. Si rammenta quanto già in precedenza affermato (cfr. par. del considerato in diritto) ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico 135 сала di stupefacenti di lieve entità, non è neppure sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 6/2/2018, Caprioli, Rv. 274696). Proprio tale secondo aspetto necessario di verifica collide senza dubbio con la richiesta di derubricazione formulata dal ricorrente, essendo evidente che le associazioni ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 facenti capo a VA erano strutture ad elevata potenzialità, capaci di gestire per ogni carico importato rilevanti quantitativi di cocaina, nell'ordine di diversi chili ogni volta, ed in grado di procurarsi in poco tempo ingenti somme di danaro, utili ad effettuare gli acquisti ed a pagare fornitori internazionali. Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Il sesto motivo si lamenta della dosimetria della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non concesse per la pericolosità soggettiva del ricorrente, il quale secondo quanto sostiene la Corte di merito appena - - scontata la pena per il reato di illecita detenzione per il quale era stato arrestato a maggio 2009, ha costituito una nuova associazione criminale. La motivazione è logica e si sottrae alle doglianze difensive, tenendo a mente i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e valorizzANo la valenza negativa di alcuni di essi. L'ultimo motivo, infine, si duole dell'applicazione della recidiva, sia sotto il profilo della violazione di legge che nella lente del vizio motivazionale. L'episodio delittuoso che configura la recidiva perché passato in giudicato si inscrive nel medesimo contesto criminale delle odierne contestazioni e solo per un accidente processuale risulta definito prima e fuori dal processo (essendovi stato un arresto in flagranza e una richiesta di applicazione pena che ha fatto viaggiare più velocemente la condanna). Tali circostanze impongono di ritenere che il precedente penale utilizzato per contestare la recidiva non sia espressivo di una più accentuata colpevolezza ma della medesima pericolosità del reo, mentre l'esistenza di una continuazione criminosa tra gli episodi per i quali è processo e quello giudicato sarebbe incompatibile con la contestazione della recidiva. L'argomento è suggestivo ma egualmente del tutto infondato poiché non si confronta con la motivazione che distingue la valenza della recidiva rispetto all'associazione di cui a capo D, cui attiene il reato fine già passato in giudicato, e l'associazione di cui al capo L, con i relativi reati fine. Inoltre, costituisce orientamento costante di questa Corte regolatrice ritenere che sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello non della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti 136 normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (tra le molte, Sez. 3, n. 54182 del 12/9/2018, Pettenon, Rv. 275296; Sez. 4, n. 21043 del 22/3/2018, B., Rv. 272745; Sez. 5, n. 51607 del 19/9/2017, Amoruso, Rv. 271624; Sez. U, n. 9148 del 17/4/1996, Zucca, Rv. 205543). 45. Il ricorso di MA RS è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato per la partecipazione all'associazione criminale di cui al capo D, ma il suo contributo limitato nel tempo a giudizio della difesa - confliggerebbe con la prova del coefficiente psicologico del reato (è questo l'unico motivo proposto). La prospettazione è in fatto, cerca di veicolare una diversa lettura della piattaforma probatoria e non tiene conto della compiuta motivazione del provvedimento impugnato (cfr. pag. 343), con richiami precisi alle intercettazioni e raccordi logici sul loro significato: l'imputato, da tale quadro probatorio, si rivela soggetto intraneo, dedito ad accompagnare stabilmente sodali e fornitori nei loro spostamenti ed a distribuire sostanza stupefacente per lo spaccio, nonché a supportare i complici nel reperire le risorse finanziarie per il pagamento delle partite di cocaina acquistate dai fornitori francesi (in tal senso, la sintesi delle condotte significative più rilevanti contenuta a pag. 350) Il ricorso, pertanto, è inammissibile sotto più profili, anzitutto ed anche perché manifestamente infondato. 46 e 47. Il ricorso proposto da AN e GI UR è inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati per una condotta di illecita detenzione di sostanza stupefacenti (capo D15, esclusa la quota relativa alla detenzione illecita di hashish, dichiarata in appello estinta per prescrizione). Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha potuto accertare, data la natura processuale del vizio dedotto, che in calce alla sentenza impugnata risulta l'avviso di deposito al difensore dell'imputato, che invece si lamenta omesso;
l'annotazione è stata diligentemente annotata e scritta al computer dalla cancelleria della Corte d'Appello, che dà atto della notifica agli imputati ed al loro difensore ai sensi degli artt. 128 e 525 cod. proc. pen., con la sigla finale del cancelliere. Gli altri due motivi di ricorso proposti sono inammissibili perché versati in fatto o reiterativi delle ragioni d'appello, già queste ultime definite inammissibili perché genericamente formulate: i ricorrenti leggono in modo parziale e discontinuo le affermazioni della Corte di merito e vogliono accreditare una versione dei fatti 137 ала del tutto scollegata dalle risultanze probatorie, inidonea a costituire un valido contrappeso al superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio varcata dalla sentenza di condanna. Le intercettazioni, il tessuto delle quali è stato seguito dai giudici di merito, provano gli acquisiti a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia da parte dei UR da EP e MA RS, nonché la ripetitività e l'abitualità delle condotte;
infine, anche il coinvolgimento di entrambi i ricorrenti è adeguatamente argomentato, a differenza di quanto affermato dal ricorso. 48. NI TR ha proposto un ricorso inammissibile, reiterativo dei motivi d'appello, senza confronto reale con la motivazione del provvedimento impugnato, volto sollecitare il Collegio a rivedere le valutazioni in fatto già svolte dai giudici di merito in modo sostanzialmente conforme. Il primo motivo mette in discussione l'affermazione di responsabilità del ricorrente per tutti i reati a lui ascritti: le due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti contestate al capo D ed L ed i reati fine ad esse collegati, ma anche la stessa esistenza della struttura dei reati associativi, per l'episodicità dei contributi degli associati e il difetto della prova dell'affectio societatis. Riguardo a tale ultima eccezione, per la sua manifesta infondatezza valgano gli elementi di prova della sussistenza delle strutture associative già riassunti nell'esame delle posizioni di altri sodali dei due gruppi criminali, letti nel prisma dei principi ermeneutici sintetizzati in Premessa e nel corso dell'analisi delle posizioni di altri ricorrenti, con l'avvertenza che NI TR assume un ruolo di profondo inserimento nei sodalizi, con una consuetudine criminale con il leader VA e gli altri sodali che lo pone al centro dei traffici illeciti, quale soggetto che è disponibile all'acquisto di rifornimenti di stupefacente, apportANo fondi economici, accompagnANo VA nei contatti con altri potenziali fornitori, cedendo nelle piazze di spaccio locali, utilizzANo i mezzi di trasporto a disposizione del gruppo criminale. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza degli argomenti che lo sostengono, poiché la dosimetria della pena stabilita dalla Corte d'Appello ha rispettato i canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, volti a valorizzare gli indicatori di disvalore complessivo contenuti nell'art. 133 cod. pen., senza illogicità motivazionali, di talchè il sindacato di legittimità è precluso, trattANosi di opzioni riservate al merito qualora non viziate da difetti macroscopici di coerenza argomentativa. Quanto al diniego delle generiche ed alla mancanza di motivazione specifica si rammenta ancora una volta che la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che occupa un giudizio di fatto spettante al giudice del merito ed insindacabile se non dichiaratamente illogico o contraddittorio, può basarsi, 138 Uz peraltro, anche implicitamente sulla stessa piattaforma valutativa del giudizio di commisurazione della sanzione penale inflitta (cfr. la più volte citata sentenza Sez. 1, n. 12624 del 2019). 49. Il ricorso di WA TR è, infine, inammissibile poiché formulato in fatto e manifestamente infondato. Si contesta, in particolare, nel primo motivo, al fine di mettere in dubbio l'affidabilità della prova, l'identificazione di EL come acquirente della sostanza ceduta dal ricorrente, circostanza che, a prescindere dalla sua irrilevanza per come prospettata e dalla sua ininfluenza rispetto al complessivo accertamento del reato, invece, è convincente ed è stata ben motivata con riferimento anche ad un controllo di polizia giudiziaria, di quelli tipici da riscontro di intercettazioni, effettuato subito dopo l'ascolto delle conversazioni intercettate ed a riprova di queste ultime. Il secondo motivo di ricorso, riferito alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente, è generico e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con una valutazione di merito priva di illogicità e dunque insindacabile dalla Cassazione, ha valutato la necessità di rendere coerente il trattamento sanzionatorio dei due correi ai quali sono contestate le medesime condotte il - ricorrente e TO EL tenuto conto, altresì, dei precedenti penali gravi di - WA TR;
della sua personalità criminale e della gravità dei fatti, riferiti ad un acquisto di cocaina non esiguo. 50. Alla luce di quanto sinora detto, gli imputati NI LE RA, NI ID, TA UC, OL IO, AR IN, IL MO, AS VL, HI IE, VI TR, TE MA, De LA IA, De IS LL DA, De OM AN, IO TA, Di PI NG, EL TO, DA NO, NT UC, CA NO, RA AN IO, IG IV, IT CA, ET NG, ET NO, RO RG, AL OS IL, LL AN, LL IO, PI AN, PI RA, PI CO, MA AH, EN NO, US AL VA YC IC, ZZ LO, RS MA, OL ND, UT EL, EL OS IN, NI UC, UR AN, UR GI, TR NI, TR WA, EN ND, VE IL, BO EF - i ricorsi dei quali sono stati dichiarati inammissibili devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, ravvisANosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). 139 Кив
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ET RT, limitatamente al reato di cui al capo U, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di CE, Sezione Promiscua;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di ET RT. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO ON, limitatamente alla disposizione relativa alla revoca della confisca nella parte in cui non dispone la restituzione del bene confiscato (immobile sito in Squinzano) e, per l'effetto, ne dispone la restituzione all'avente diritto, salva la sussistenza di altro vincolo reale;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso di RO ON. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA LD, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di CE, Sezione Promiscua;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di SA LD. Dichiara inammissibili i ricorsi di: NI LE RA, NI ID, TA UC, OL IO, AR IN, IL MO, AS VL, HI IE, VI TR, TE MA, De LA IA, De IS LL DA, De OM AN, IO TA, Di PI NG, EL TO, DA NO, NT UC, CA NO, RA AN IO, IG IV, IT CA, ET NG, ET NO, RO RG, AL OS IL, LL AN, LL IO, PI AN, PI RA, PI CO, MA AH, EN NO, US AL VA YC IC, ZZ LO, RS MA, OL ND, UT EL, EL OS IN, NI UC, UR AN, UR GI, TR NI, TR WA, EN ND, VE IL, BO EF, che condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3,000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2020. Il Presidente I Consiglieri estensori NO Palla Rossella Catena Matilde Brancaccio Q льна посто DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 APR 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 140 Carmela Lanzuse Qu шп