Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2020, n. 14863
CASS
Sentenza 21 dicembre 2020

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In tema di celebrazione del giudizio abbreviato, la disciplina normativa che limita la facoltà dell'imputato di richiedere la celebrazione dell'udienza in forma pubblica al solo giudizio di primo grado e non anche a quello di appello è conforme all'art. 6, par. 1, Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha ritenuto sussistente il contrasto solo in ipotesi di mancato riconoscimento di possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in entrambi i gradi di giudizio.

La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.

In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica.

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la determinazione delle sanzioni inflitte perché coerente con i parametri commisurativi definitivamente fissati per la suddetta ipotesi di reato dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale).

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  • 1Negato il diritto all'udienza pubblica: revisione europea? (Cass. 16226/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022

    La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2020, n. 14863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14863
Data del deposito : 21 dicembre 2020

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