Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile 'clientelà, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2015, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/01/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 122
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 20608/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE DO, nato a [...], il [...];
TE BR, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 4/10/2013 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputata TE BR l'avv. Antonio Cimino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria, in qualità di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento per vizi della motivazione della precedente pronunzia, ha confermato la condanna di TE DO e della figlia TE BR per il reato di partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti, costituita tra i medesimi e AN AU (moglie del primo e madre della seconda) giudicata separatamente e definitivamente condannata per lo stesso reato.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo del comune difensore che ha proposto distinti atti di impugnazione con i quali vengono sollevate censure sostanzialmente sovrapponibili, deducendosi l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. In tal senso viene evidenziato innanzi tutto come le risultanze processuali restituiscano al più la prova dello svolgimento di una attività continuativa di spaccio di stupefacenti condotta presso la propria abitazione da parte dell'TE DO, coadiuvato occasionalmente e alternativamente dalla moglie o dalla figlia, nonché il fatto che la prima, all'insaputa del marito, avesse proseguito autonomamente tale attività nel periodo in cui questi era stato incarcerato. Da tale compendio probatorio - per lo più costituito dagli esiti di intercettazioni - la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente tratto la prova dell'esistenza non già di un'attività di spaccio organizzata, bensì quella di una vera e propria organizzazione dedita allo spaccio, senza dimostrane i requisiti strutturali e in particolare la sussistenza di un vincolo stabile e duraturo tra i presunti associati funzionale alla realizzazione dello specifico programma criminoso indicato dalla norma incriminatrice, ne' quella di una seppur rudimentale organizzazione di mezzi strumentale all'operatività del sodalizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati al limite dell'inammissibilità.
2. L'identità delle doglianze proposte dai due ricorrenti consente l'esame congiunto dei due ricorsi.
2.1 Nell'annullare la precedente pronunzia - sempre sfavorevole ai due ricorrenti - questa Corte, pur ribadendo che l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, non è esclusa per il fatto che il sodalizio sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (ex multis Sez. 1, n. 35992 del 14 giugno 2011, De Witt e altri, Rv. 250773), aveva censurato la motivazione resa dai giudici territoriali evidenziando come la prova del vincolo associativo fosse stata sostanzialmente e riduttivamente inferita dai rapporti familiari e di convivenza intercorrenti tra i protagonisti della vicenda e dal radicamento dell'attività di spaccio all'interno della loro comune abitazione.
2.2 Nel ribadire la configurabilità del reato, la Corte territoriale ha provveduto ad una originale rielaborazione del compendio probatorio di riferimento - costituito prevalentemente dalle intercettazioni ambientali eseguite nei confronti di alcuni acquirenti e dalle dichiarazioni rese dai medesimi nel corso del procedimento - osservando come, pacifico lo svolgimento continuativo di un'attività di spaccio di cocaina presso l'abitazione familiare (circostanza invero nemmeno contestata con i ricorsi, talché il tema della natura della sostanza commerciata sollevato dalla difesa in discussione non può essere preso in considerazione, tanto più che non emergono in proposito dal testo della sentenza elementi in grado di insinuare il dubbio sul punto), dovesse ritenersi costituita una vera e propria associazione in ragione dell'acquisizione di una stabile "clientela", della esistenza di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione, del proseguimento dell'attività di spaccio anche una volta che l'TE era stato arrestato, del fatto che per gli acquirenti la famiglia TE era divenuta un vero e proprio punto di riferimento in grado di garantire l'approvvigionamento di droga ed addirittura di rifornire spacciatori anche di altre località, dell'esistenza di stabili canali di rifornimento. Non di meno i giudici dell'appello hanno specificamente confutato la tesi dell'occasionale coinvolgimento della moglie della figlia del capofamiglia nell'attività di spaccio, evidenziando come dai resoconti degli acquirenti emergesse in maniera chiara la loro partecipazione nell'attività di confezionamento dello stupefacente ed addirittura il ruolo tutt'altro che subordinato al marito della AN (che anzi lo controllava per impedire i suoi "eccessi di generosità" nei confronti di alcuni "clienti").
2.3 La linea argomentativa così sviluppata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente alle evidenze illustrate in sentenza, mentre il tentativo dei ricorrenti di prospettare una diversa ricostruzione del fatto o di deprimere il significato probatorio di tali evidenze si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata (e riduttiva) del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
2.4 Non di meno le obiezioni difensive risultano ampiamente assertive e generiche nel negare il significato delle emergenze processuali, mentre, per quanto riguarda il difetto della sussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità del reato associativo, in larga parte omettono il confronto con l'effettivo contenuto del percorso argomentativo svolto dai giudici del merito.
2.5 Quanto infine al rilievo per cui difetterebbe la prova del contestuale coinvolgimento nell'attività di spaccio di tutti e tre i componenti del nucleo familiare, l'unico che presenta una qualche specificità, deve rilevarsene l'infondatezza o meglio l'inconferenza, giacché tale contestuale coinvolgimento non è in alcun modo necessario per la configurabilità del reato in contestazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015