Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
La qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. (Fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica in capo al soggetto che manteneva per conto dell'associazione i contatti con il fornitore estero del sodalizio e con gli spacciatori reclutati nel territorio nazionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2008, n. 45018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45018 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 23/10/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1783
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 9481/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IM, n. a Durazzo il 4.4.1979, e NI SH, n. a Puka il 6.11.1952;
avverso la sentenza in data 11 aprile 2005 della Corte di appello di Trieste;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udite le conclusioni del Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Libertino Russo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni, per l'imputato NI, dell'avv. Enrico Falcolini del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
LA IM e NI US ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha ritenuto responsabile il primo, così confermando l'esito del giudizio di primo grado, del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (con il ruolo di promotore ed organizzatore) nonché di plurimi episodi di importazione e detenzione di quantitativi ingenti di sostanza stupefacente del tipo eroina, ed ha altresì ritenuto responsabile il secondo, anche in accoglimento del ricorso del procuratore generale avverso la pronuncia assolutoria resa in primo grado, di un episodio di acquisto ed intermediazione relativo ad un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina (episodio che, dal punto di vista sanzionatorio, ha ritenuto in continuazione con altra violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per la quale il giudice di primo grado aveva pronunciata condanna e non oggetto di appello da parte dell'imputato).
Il LA, con un unico complesso motivo, contesta la correttezza, anche sotto il profilo della adeguata e logica motivazione, della affermazione di responsabilità concernente il reato associativo. Sostiene che il giudicante non avrebbe speso adeguate considerazioni a supporto del ruolo di promotore contestato al LA e avrebbe semplicisticamente fondato il riconoscimento del ruolo di organizzatore per il solo fatto di avere individuato a suo carico il compimento del ruolo di corriere della droga.
Riproduce per sostenere lo svolgimento di una mera attività partecipativa il contenuto di diverse intercettazioni telefoniche dalle quali si sarebbe potuto e dovuto desumere solo il richiamato ruolo di corriere e non quello organizzativo affermato in condanna. Il NI contesta l'affermazione di responsabilità per l'episodio originariamente oggetto di pronuncia liberatoria. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe raggiunto un grado di certezza adeguata quanto alla compiuta identificazione del prevenuto quale autore dell'episodio in contestazione.
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
Quanto alla posizione del LA la lettura della sentenza consente di apprezzare come il giudicante, con satisfattiva analisi degli elementi ritenuti rilevanti, abbia convincentemente supportato il ruolo di "organizzatore" svolto dal LA. Ruolo di cui ha apprezzato esattamente i tratti distintivi (tra l'altro) nel fatto che il prevenuto era colui il quale, nell'ambito dell'organizzazione criminosa, manteneva i contatti con le persone che in Albania erano in grado di fornire la droga, nell'ulteriore fatto che sempre il LA era colui il quale manteneva i contatti con il maggior numero di connazionali presenti in Italia e coinvolti nei traffici sub iudice, nonché nell'ulteriore fatto che sempre il LA era colui il quale svolgeva il compito di "trattare" il prezzo della droga. Concludeva quindi il giudicante nel senso che si trattava di un ruolo affatto fungibile nell'economia complessiva dell'attività criminosa. Trattasi di una ricostruzione giuridicamente corretta e basata su elementi (insindacabili nella ricostruzione fattuale) coerenti e, quindi, qui non censurabili ove si consideri che, secondo assunto pacifico, organizzatore è anche colui che, rispetto al gruppo costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro nonché poteri gestionali, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo: in tali termini, infatti, apporta all'associazione un contributo primario e non già semplicemente paritetico a quello di ogni altro sodale, e la condotta si connota di quella maggiore pericolosità che la norma intende più pesantemente sanzionare per il superiore apporto alla vita associativa (cfr, per riferimenti, Sezione 5, 29 marzo 2001, Cerreoni ed altri).
Un ruolo di tal genere è quanto la sentenza di merito ha qui apprezzato nei confronti del prevenuto, rendendo la doglianza non accoglibile.
Resta da dire che non interessa approfondire il profilo di doglianza che si incentra sul ritenuto mancato approfondimento del ruolo di promotore pure oggetto di contestazione.
A prescindere dal rilievo che si tratta di condotta alternativa a quella di organizzatore, va considerato che rientra nella nozione di promozione non solo, come è ovvio, l'attività di iniziazione strido sensu dell'associazione criminosa, ma anche quella diretta all'"estensione" del campo di operatività dell'apparato strutturale- strumentale tipico già costituito: onde, deve ritenersi promotore anche chi "sviluppa" nel tempo l'apparato organizzativo (con successivi "innesti" di persone e di mezzi), così contribuendo ad accrescerne la potenzialità pericolosa, (cfr., per riferimenti, Sezione 6, 12 dicembre 1995, Falsone). Da ciò consegue che, anche al di là della terminologia usata in sentenza, la condotta materiale ascritta al prevenuto rientra pieno ture in tale nozione, con specifico riguardo alla apprezzata attività di mantenimento e promozione di contatti vuoi in Albania vuoi in Italia di cui si è ritenuto responsabile il LA, sinergicamente allo svolgimento dell'attività criminosa. Non può trovare accoglimento, siccome oltremodo generico, il motivo di doglianza del NI, ove si consideri che si tratta di contestazione di merito, oltretutto priva di specificità, di un apprezzamento del quadro probatorio a carico, che qui la Corte non può rinnovare, a fronte di una motivazione non solo esaustiva e logicamente ineccepibile, ma neppure attinta da puntuali censure difensive.
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (v. sentenza Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei medesimi in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quello di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008