Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 1
In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2019, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
03 817-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2460 Mirella Cervadoro Marco Maria Alma Relatore UP 09/10/2019 Maria Daniela Borsellino R.G.N. 40563/2018 Pierluigi Cianfrocca Antonio Saraco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2018 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 aprile 2018 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 27 gennaio 2016 con la quale CE NN era stato dichiarato colpevole del reato di concorso in frode informatica continuata (artt. 81 cpv., 110 e 640-ter cod. pen.) ai danni di RE LL e condannato a pena ritenuta di giustizia. In sintesi si contesta all'imputato di essere intervenuto senza diritto nel sistema telematico "sportello on line" della Camera di commercio, utilizzando le credenziali di RE LL e la sua firma elettronica, operando invii non autorizzati relativi ad otto pratiche amministrative per le quali veniva pagato un corrispettivo addebitato sulla carta di credito della persona offesa per un importo complessivo pari a 759,20 euro, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa. I fatti sono contestati come commessi tra il 21 febbraio 2009 ed il 9 settembre 2010. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello fondato la pronuncia di condanna su di un apparato motivazionale sganciato dalle effettive emergenze probatorie richiamando dati fattuali inesistenti ivi compreso, nella parte relativa alla modulazione della pena, il richiamo ad una inesistente continuazione tra i fatti.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. nell'applicazione dell'art. 640-ter cod. pen. Premette il ricorrente che la vicenda trova origine in pregressi rapporti professionali, poi divenuti conflittuali, intercorsi tra il LL (commercialista) ed il NN in quanto l'odierno imputato, dopo avere collaborato con il primo, decise di mettersi in proprio, situazione questa che inciderebbe sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Secondo il ricorrente il reato per il quale è intervenuta condanna non sarebbe configurabile non essendo dimostrato che il NN avrebbe effettivamente utilizzato le credenziali del LL e non sarebbe dato comprendere neppure in cosa si sarebbe concretizzato l'ingiusto profitto e chi ne avrebbe beneficiato.
2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata: a) non consente di comprendere perché deve escludersi che siano stati altri soggetti a porre in essere le azioni contestate, in quanto altri collaboratori del LL potevano accedere al computer dello studio professionale;
b) contraddittoria sarebbe la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui dapprima si afferma che i codici di accesso e la password possono essere acquisiti mediante "pirateria informatica" e, poi, in un passaggio successivo argomenta che solo l'odierno imputato era il soggetto deputato ad utilizzare la carta di credito che si trovava all'interno di un cassetto non chiuso a chiave della scrivania della persona offesa;
c) non vi sarebbe alcuna prova di un esclusivo rapporto fiduciario intrapreso invito domino con alcuni clienti dello studio professionale del LL;
2 d) la Corte di appello avrebbe contraddetto il dato oggettivo emergente dalla sentenza di primo grado secondo la quale la vicenda penale deve appuntarsi esclusivamente su quattro pratiche effettuate nell'interesse delle ditte "La valle degli orti" e "Sama S.r.l.".
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per non avere la Corte di appello valutato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive del fatto i presupposti per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è generico e quindi inammissibile tout court consistendo in una mera critica al contenuto della sentenza impugnata senza che sia in esso indicato alcun elemento di fatto trascurato, omesso o travisato dai Giudici di merito. Come è noto è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa о erronea valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, degli elementi emersi in sede dibattimentale senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è, infatti, anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. -Nel caso di specie il motivo di ricorso qui in esame come detto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Del tutto incomprensibile è, poi, il fatto che il ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata si fa riferimento ad una continuazione "inesistente" sol che si osservi da un lato che la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. è espressamente contestata nel capo di imputazione e che, trovandoci di fronte plurime azioni relative a pratiche con clienti diversi e realizzate in momenti 3 diversi, non si può certo parlare di un'unica azione e, peraltro, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte delittuose ha comportato di fatto un beneficio dal punto di vista sanzionatorio per lo stesso ricorrente.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta sono entrambi manifestamente infondati oltre che sotto alcuni profili a loro volta caratterizzati da genericità. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nel caso - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante in esame con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò doverosamente ricordato, va detto subito che la sentenza impugnata in uno con quella del Tribunale con la quale costituisce una "doppia conforme" risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta giudice della motivazione.- In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore 4 o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Quanto all'attendibilità della persona offesa il ricorrente il ricorrente si limita ad affermare che i rapporti tra le parti sarebbero divenuti "conflittuali", affermazione questa generica e non risolutiva sol che si pensi che la conflittualità tra autore e persona offesa dal reato rappresenta l'assoluta normalità e che è cosa ben diversa la rappresentazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che avrebbe dovuto essere giustificata con richiami ai passaggi delle dichiarazioni della stessa (oltre che alla loro produzione documentale secondo il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione), cosa che non è avvenuta. Quanto al fatto che altri avrebbero potuto rendersi autori delle azioni delittuose attraverso l'accesso alla carta di credito della persona offesa o attraverso azioni di "pirateria informatica", i Giudici di merito risultano aver compiuto sul punto una attenta valutazione ed aver spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto che fu proprio l'imputato tenere le condotte di cui all'imputazione. Sul punto, deve evidenziarsi che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica e del tutto generica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409). Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia 5 شمار compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955). Quanto, poi, al reale numero delle pratiche gestite dall'imputato trattasi di una questione di fatto non suscettibile di valutazione in sede di legittimità atteso che il ricorrente non ha indicato nel ricorso che qui ci occupa alcun elemento concreto per ritenere che la Corte di appello abbia errato sul punto. In punto di diritto deve solo aggiungersi che correttamente è stato ravvisato nei fatti così come ricostruiti dai Giudici di merito il reato il reato di frode informatica e che l'utilizzare il denaro di altri (nella specie mediante addebiti sulla carta di credito del LL) per pagare i costi degli invii telematici al registro delle imprese alle Camere di commercio per pratiche svolte nell'interesse di clienti del NN ha indubbiamente comportato un danno del primo ed un ingiusto profitto del secondo.
3. Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche con l'assenza di elementi di positiva valutazione e con la spregiudicatezza della condotta dello stesso. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il 6 ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2019. И Presidente Il Consigliere estensore Marco Maria Alma Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 GEN 2020 IL II.Cancelliere L DIRETTORE Rosa casta २०२ 7