Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2016, n. 39475
CASS
Sentenza 16 febbraio 2016

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Massime1

Non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche.

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    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Parametri applicativi dell'istituto In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 (SU, udienza del 23.6.2022, informazione provvisoria). In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2016, n. 39475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39475
Data del deposito : 16 febbraio 2016

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