Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche.
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Rassegna di giurisprudenza Parametri applicativi dell'istituto In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 (SU, udienza del 23.6.2022, informazione provvisoria). In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, …
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Massima In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può fondare il giudizio prognostico negativo esclusivamente sulle difficoltà economiche che hanno costituito il movente del reato. Il diniego del beneficio richiede una motivazione concreta e individualizzata, fondata sugli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e idonea a dimostrare il concreto rischio di reiterazione criminosa. La mera presunzione che il soggetto, trovandosi nuovamente in condizioni economiche sfavorevoli, possa tornare a delinquere integra una motivazione apparente, specie in presenza di un unico e remoto precedente penale e di elementi sopravvenuti attestanti l'inserimento lavorativo dell'imputato. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2016, n. 39475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39475 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
39475/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 309/2016 - Presidente - N. FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - N. 34561/2015 REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG ND N. IL 04/03/1981 avverso la sentenza n. 1283/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/09/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO EneraleUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. D a ardie che ha concluso per l'i ble del rierso Udit i difensor Avv.Rechick homemes memuw de foro de fime to Udito, per la parte civile, l'Avv The waste sulle dieleceri de presenzione del rears in u Wzra el tiers Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 8 ottobre 2012 il Tribunale di Grosseto dichiarava TA LE colpevole del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b CDS per aver circolato alla guida dell'autovettura BMW 320D tg. BT146XX in stato di ebbrezza, con un tasso alcoolemico pari a 1,24 g/l, alla prima prova, e 1,21, alla seconda. Applicata l'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno, condannava lo stesso alla pena di 30 giorni di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente per nove mesi. Pena condizionalmente sospesa. Proposto appello, la Corte di appello di Firenze confermava in toto l'impugnata sentenza condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità del TA sulla base delle risultanze processuali e, soprattutto, del verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri, le deposizioni dell'operante MP ed i risultati dell'etilometro. Avverso la pronuncia di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 161 co. 4 c.p.p. a causa dell'asserita mancata notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio. Afferma, infatti, il difensore che di tale decreto veniva richiesta la notifica in via Baghini 17 (Orbetello), domicilio dichiarato dal TA. Tale notifica, però, non era stata effettuata perché, come risulta dal verbale, l'ufficiale giudiziario aveva trovato in tale luogo una donna la quale aveva riferito che il TA non abitava più presso il suddetto domicilio. La notifica veniva, pertanto, effettuata ai sensi dell'art. 161 co. 1 c.p.p. al difensore d'ufficio il quale non aveva preso parte alla successiva udienza venendo sostituito da altro. All'esito di tale udienza il TA veniva condannato per il predetto reato. Orbene, afferma la difesa, la Corte di appello, nel ritenere corretta la notifica di cui sopra, ha violato il disposto dell'art. 161 co. 1 c.p.p. Difatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità della notifica all'imputato presso il domicilio eletto, che giustifica la consegna dell'atto al difensore ex art. 161 co. 4 richiede necessariamente l'accertamento, ad opera dell'ufficiale giudiziario, dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che renda definitivamente impossibile le notificazioni presso quel luogo. Ebbene, a detta del difensore, l'ufficiale giudiziario non avrebbe svolto alcuna ricerca di tal tipo prendendo per buone le informazioni fornite da una vicina. Se l'accertamento fosse stato condotto correttamente avrebbe portato a risultati opposti in quanto il TA abita ancora presso il domicilio di via Baghini 17; come dimostrato dalla circostanza che proprio a tale indirizzo gli è stato notificato l'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Ne discende, secondo la difesa, la nullità della sentenza di primo grado e di tutti i successivi provvedimenti. 1 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo la difesa afferma che la Corte territoriale non ha motivato in relazione alla dedotta inconciliabilità tra quanto emerso durante l'istruttoria dibattimentale e quanto scritto nella sentenza di primo grado a proposito della testimonianza dell'operante che ha redatto il verbale di accertamenti urgenti. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, infatti, questo non ha confermato la circostanza che il TA avesse l'alito vinoso ma ha risposto “questo non lo ricordo”. Parimenti, secondo la difesa, è stata omessa qualsivoglia motivazione in relazione alla mancata concessione delle richieste attenuanti generiche. Peraltro, nell'atto di appello, lamenta la difesa, era stata posta in evidenza la contraddittorietà tra la mancata concessione del suddetto beneficio e la prognosi positiva circa l'astensione in futuro dal commettere altri reati posta a fondamento della concessione della sospensione condizionale. 3) Con un terzo motivo aggiunto la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza per l'intervenuta prescrizione del reato commesso in data 31 luglio 2010. Ritenuto in diritto Il primo motivo relativo all'eccepita non corretta notificazione del decreto di rinvio a giudizio è inammissibile in quanto, come rilevato nella sentenza di appello, la procedura è stata eseguita regolarmente. Difatti in data 24 aprile 2011 l'ufficiale giudiziario, recatesi presso il domicilio dichiarato dall'imputato, costatava l'impossibilità di procedere alla notifica dell'atto nel suddetto luogo avendo rinvenuto presso tale abitazione una persona che lo aveva informato che il TA non abitava più li. Di conseguenza, in data 13 maggio 2011, l'ufficiale giudiziario procedeva alla notifica del decreto di citazione a giudizio nelle mani del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. Il fatto, evidenziato dalla difesa, che successivamente il TA sia divenuto nuovamente reperibile presso il predetto domicilio ove gli veniva notificato l'estratto della sentenza contumaciale - è circostanza del tutto - ininfluente ai fini della validità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Difatti ciò che rileva è che nell'aprile del 2011 fosse impossibile effettuare presso tale luogo la notifica e non quanto è avvenuto dopo. Del resto, come più volte affermato da questa Corte, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato - che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura di cui all'art. 161 co. 4 c.p.p. può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento - dell'accesso dell'ufficiale giudiziario. Non è infatti necessario a tal fine procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità che consenta di ritenere definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo ove avvisato, come nel caso di specie, del procedimento a suo carico e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione di domicilio resa all'avvio della vicenda processuale (Cass. Sez. V n. 13051/2013 RV 262540; Cass. Sez. III n. 21626/2015 RV 263502). 2 лив Al pari inammissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in merito alla testimonianza dell'agente operante sull'alito vinoso del TA. Invero la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, si è pronunciata sul punto evidenziando che, indipendentemente dai dati sintomatici riferiti dagli operanti, vanno considerati gli esiti positivi delle due prove effettuate con l'etilometro. Entrambe, infatti, hanno rilevato valori superiori alla soglia penalmente rilevante. Orbene tali esiti sono da soli sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato. Difatti, come più volte precisato, in tema di guida in stato di ebbrezza l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione (ex multis Cass. Sez. IV n. 42084/2011 RV 25117). Prova contraria non fornita nel caso di specie. Infine risulta inammissibile anche la doglianza relativa al vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, infatti, ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado valutandolo adeguato alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato - già gravato da due precedenti di cui uno specifico - ed ha evidenziato l'assenza di circostanze positivamente valutabili ai fini della concessione delle generiche. Peraltro, è bene precisare che la determinazione della pena come l'applicazione delle circostanze generiche, involgendo valutazioni di merito, rappresentano aspetti demandati all'apprezzamento del giudice di merito e sottratti alla valutazione di questa Corte salvo i casi di valutazioni palesemente arbitrarie. Circostanza, quest'ultima, non sussistente nel caso di specie. Quanto al lamentato contrasto tra il diniego delle generiche e la prognosi positiva in punto di reiterazione futura posta a fondamento della sospensione condizionale occorre precisare che non sussiste incompatibilità tra la concessione della sospensione condizionale della pena ed il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità. Le attenuanti generiche, infatti, rispondono alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo beneficio si basa su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Cass. Sez. I n. 6603/2008 RV 239131). Quanto al terzo motivo, trattandosi di una contravvenzione, il reato, commesso in data 31 luglio 2010 si è prescritto in data 31 luglio 2015. Dunque al momento della pronuncia di appello, in data 19 settembre 2014, non era ancora intervenuta la prescrizione. Orbene, essendo nel resto il ricorso inammissibile, l'inammissibilità prevale sulla prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 3 лив
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 16 febbraio 2016. Il Presidente Francesco Maria Ciampi D A M E S pagamento delle spese processuali e della Il Consigliere Mariapia Savino GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET. 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ADI M ! E R Dr.ssa Gabriella Lamelza 4