Sentenza 2 luglio 2019
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la natura di reato di pericolo della fattispecie implica che l'organizzazione deve essere concretamente in grado di porre in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico e la libertà di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi costitutivi possano manifestarsi).
In tema di associazione di tipo mafioso, la capacità intimidatrice deve essere impersonalmente riferita al gruppo, non potendosi desumere dal prestigio criminale di taluno degli associati. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, evidenziando che il sodalizio, composto da soli tre affiliati, non aveva collegamenti con altre organizzazioni criminali operanti sul territorio ed era privo di una propria capacità intimidatrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2019, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2019 |
Testo completo
09001-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Stefano Mogini Sent. n. sez. 1163 Presidente Pierluigi Di Stefano U.P. 02/07/2019 R.G.N. 13085/2019 Ersilia Calvenese Ercole Aprile Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da DE BE, nato a [...] il [...] AM ND, nato a [...] il [...] LE TO, nato a [...] il [...] OV IZ, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza emessa il 09/10/2018 dalla Corte di appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. Paolo Maria Lopresti, in sostituzione dell'avv. Rosanna Femia, difensore della costituita parte civile, Comune di Camini, che ha concluso riportandosi alle conclusioni depositate;
udito l'avv. Annunziato Massimiliano Alati, difensore della costituita parte civile EA DO TO, che ha concluso riportandosi alle conclusioni depositate;
uditi gli l'avv.ti Giovanna Araniti e ZO Cicino, difensori di LE TO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
h udito l'avv. EP Gervasi, in difesa di DE BE e quale sostituto dell'avv. AL Zurzolo nell'interesse di AM ND, che ha concluso chiedendo l'annullamento della impugnata sentenza;
udito l'avv. Alfredo TO Arcorace, in difesa di NN IZ, cje ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1 La Corte di Appello di Reggio Calabria ha parzialmente confermato la sentenza di condanna, emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui De MA BE, AM ND, LE TO e OV IZ sono stati ritenuti responsabili di una serie di reati, tra cui, alcuni di essi, di quello previsto dall'art. 416 bis cod. pen. In particolare: - De MA BE è stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e porto e detenzione di un arma comune da sparo (capo 13); -AM ND è stato condannato: 1) per avere, in concorso con UG ed altri soggetti rimasti ignoti, minacciato, danneggiato e incendiato il distributore di carburante di EA DO TO allo scopo di costringere questi a non aprire l'esercizio commerciale, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. (capo 8); 2) per il reato di rapina aggravata, esclusa anche in questo caso la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. (capo 9); -LE TO è stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), per alcuni episodi di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo cocaina, ricondotti dalla Corte di appello alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 15-16-20-21), per il reato di minaccia grave aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella forma del c.d. metodo mafioso, limitatamente all'episodio del 5 marzo 2014 (Capo 6); -OV IZ è stato condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), per quello di minaccia grave, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 cit., in danno di tale PO CO (capo 6- limitatamente all'episodio del 5 marzo 2014), nonchè per lesioni personali aggravate, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (capo 10). Il processo, secondo la prospettazione d'accusa, ha ad oggetto gli sviluppi e le dinamiche che, in un dato momento storico, avrebbero interessato la cosca di ndrangheta denominata "UG-Metastasio OI LL NO dopo l'omicidio - 2 di UG ND e l'ascesa di UG EP CO, fratello di UG ND (la contestazione fa riferimento al periodo "gennaio 20111dicembre 2014") 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di De MA BE articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dell'associazione mafiosa;
la Corte non avrebbe adeguatamente valutato il principio affermato dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria nel 2010 con cui si era affermato che l'esistenza della cosca UG dovesse ritenersi accertata fino al 6/01/1993 e che non vi fosse dimostrazione di una successiva perdurante vitalità della stessa;
in tal senso, si evoca anche una sentenza con cui la Corte di cassazione, nell'aprile del 2017, ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame nei riguardi del genero di UG EP CO e di quest'ultimo, in relazione all'ipotizzato episodio estorsivo (vicenda RI), valorizzato invece in chiave accusatoria dalla Corte di appello. L'assenza di un'attuale forza di intimidazione e del conseguente assoggettamento omertoso dell'ipotizzato sodalizio sarebbe rivelata anche da alcuni specifici episodi, tutti indicati nel ricorso, presi in considerazione nel procedimento.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa. La Corte non si sarebbe confrontata con i motivi di appello con i quali si era segnalato come nella fattispecie mancassero i presupposti per configurare la condotta partecipativa, non essendovi prova della esistenza di una affiliazione rituale, di una "messa a disposizione" da parte dell'imputato, di contatti con gli altri sodali e, in generale, di un contributo concreto fornito dal ricorrente alla vita della associazione;
la partecipazione occasionale ad un reato (l'aggressione ai cittadini rumeni per volere di UG), si sostiene, non potrebbe essere ritenuta sintomatica della intraneità al gruppo, considerato che gli stessi giudici di merito avrebbero escluso in relazione all'episodio criminoso in questione l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. In relazione al delitto indicato, vi sarebbe stata una valutazione parziale del compendio probatorio, non avendo la Corte di merito valutato le dichiarazioni rese da OF GD e di PR LE, cioè dagli aggrediti, che avrebbero una valenza disarticolante del ragionamento probatorio valorizzato in chiave accusatoria.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione, avendo la Corte fatto riferimento solo al fatto "notorio", cioè all'essere la 'ndrangheta un'associazione mafiosa armata. 3 3. Ha proposto ricorso per cassazione AM ND, articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto provato, quanto al danneggiamento ed all'incendio del distributore di tale EA, il concorso morale dell'imputato.
4. Hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione nell'interesse di LE TO gli avv. ZO Cicino e Giovanna Araniti. L'avv. Cicino, che in via preliminare ha chiesto la rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione della questione relativa alla necessità o meno, nel casi di c.d. mafia silente, della necessaria esteriorizzazione della forza di intimazione, ha articolato sei motivi 4.1. Con il primo, distinto in sottomotivi, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza dell'associazione mafiosa, della quale mancherebbero i requisiti strutturali. Il tema è quello del se, ai fini della configurabilità del delitto di associazione mafiosa, sia necessaria la concreta esplicazione della capacità di intimidazione ovvero sia sufficiente la mera potenzialità di manifestazione di detta capacità; sul punto si richiamano numerose sentenze e si evoca il tema della c.d. mafia silente. La Corte di appello non avrebbe dato contezza della esistenza attuale di una associazione mafiosa ed avrebbe utilizzato in maniera errata: a) alcune sentenze relative ad altri contesti soggettivi e temporali e, dunque, non utilizzabili ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.; b) dichiarazioni di collaboratori di giustizia relative alla esistenza di altra associazione mafiosa;
anche la ricostruzione della causale della nascita del sodalizio per cui si procede - quella per cui, rimesso in libertà, UG CO EP avrebbe voluto riprendere le redini del gruppo e dunque eliminare UG ND - sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni di tale ME TO. I fatti oggetto del processo sarebbero attribuibili a singoli soggetti e non ricollegabili ad un contesto associativo;
le dichiarazioni del collaboratore Cretarola avrebbero dovuto essere vagliate rigorosamente, anche in ragione dei dubbi che su di esse sarebbero state espresse in altri procedimenti penali. Nell'ambito del primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione. Anche sotto tale profilo si chiede la rimessione alle Sezioni unite della questione, su cui si ritiene sussista contrasto, del se, ai fini della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, assuma o meno rilievo anche la mera "messa a disposizione" del soggetto, e dunque anche una condotta meramente statica. Si contesta l'assunto secondo cui la prova della partecipazione sarebbe costituita dalla circostanza che LE avrebbe beneficiato del pagamento delle spese legali da parte di UG CO in relazione all'episodio della aggressione ai cittadini rumeni, di 4 cui si detto;
in tal senso, si sostiene, sarebbe stato non correttamente interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate, tenuto conto che LE avrebbe avuto come riferimento un altro difensore e che lo stesso UG si sarebbe al più interessato alla scelta del difensore ma non certo al pagamento degli onorari. Di LE non parlerebbero i collaboratori ed a carico del ricorrente vi sarebbe solo il coinvolgimento nell'episodio delle lesioni procurate ai rumeni.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto all'aggravante di cui all'art. 416, comma 4, cod. pen. che sarebbe configurabile nel caso di disponibilità di armi da parte dell'associazione e non del singolo;
si sostiene, da una parte, che la circostanza in questione non potrebbe farsi discendere automaticamente dal "notorio", cioè dall'essere le associazioni mafiose "tradizionali" armate, come invece avrebbe fatto la Corte di appello, e, dall'altra, che non vi sarebbe comunque la prova della conoscenza da parte del ricorrente del "presunto possesso di armi" (così il ricorso) da parte degli altri coimputati.
4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di minaccia grave di cui al capo 6) (posizionamento di una tanica di benzina con all'interno liquido infiammabile ed alcune cartucce innanzi al magazzino di PO CO, titolare di una impresa agricola). Il tema, articolato, è quello della valenza probatoria del riconoscimento del ricorrente operato dal maresciallo SA a seguito dell'esame delle riprese video effettuate, nell'area di servizio della "Esso" di Riace, nel corso di quella stessa sera in cui il reato fu compiuto;
si assume che il riconoscimento in questione difetterebbe di capacità dimostrativa perché contrastante con gli esiti degli accertamenti dei Ris di Messina avente ad oggetto le riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza posto sul luogo del reato. Né, si aggiunge, sarebbe stato spiegato sulla base di quali elementi il riconoscimento dell'imputato da parte del maresciallo SA sarebbe avvenuto.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, sotto il profilo del metodo mafioso in relazione al capo 6).
4.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai fatti di cui ai capi 15-16-20 e 21 (droga); la responsabilità sarebbe stata fatta discendere dal contenuto di alcune conversazioni intercettate senza tuttavia un adeguato sforzo motivazionale quanto alla ricostruzione del senso dei dialoghi e dei termini semantici utilizzati, che non consentirebbero una certa individuazione del tipo di sostanza stupefacente di cui si sarebbe discusso. In tal senso si articola per ciascuno dei capi di imputazione un sub motivo di impugnazione al fine di comprovare la non decisività degli accertamenti compiuti e del ragionamento probatorio sotteso all'affermazione del giudizio di penale responsabilità. 5 ん 4.6. Con il sesto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
5. Con il ricorso dell'avv.ssa Araniti sono stati articolati plurimi motivi di ricorso. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con i motivi di appello;
LE sarebbe un soggetto non coinvolto in altre vicende processuali, mai chiamato in reità da collaboratori di giustizia, mai fermato in compagnia di UG CO, non sarebbe mai "conversante diretto" (così il ricorso) di conversazioni intercettate;
ai fini della prova della condotta partecipativa non sarebbe sufficiente l'intervenuto patteggiamento per l'episodio della aggressione ai rumeni e l'episodio di minaccia a PO, di cui si detto. Il tema, anche in questo caso lungamente sviluppato, è quello del riconoscimento dell'imputato da parte del maresciallo SA, compiuto sulla base della asserita conoscenza personale dell'ufficiale di polizia giudiziaria, e della valenza probatoria di tale riconoscimento a fronte del dato scientifico costituito dagli accertamenti dei Ris di Messina. Quanto all'episodio di minaccia a PO, si contesta la ritenuta aggravante del metodo mafioso, tenuto conto che sarebbe rimasto ignoto anche il movente del gesto, e della finalità agevolatoria. Considerazioni analoghe sono compiute anche per quel che riguarda la partecipazione del ricorrente all'aggressione dei cittadini rumeni, non essendo emerso il collegamento tra l'imputato e UG CO. Si contesta la ritenuta aggravante di cui all'art. 416, comma 4, cod. pen. e la affermata responsabilità per i fatti di droga. Si evidenzia inoltre come, in ragione del tempo di commissione del reato, la Corte non avrebbe potuto fare riferimento alla cornice edittale dell'art. 416 bis cod. pen. determinata a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge 27 maggio 2015 n. 69; in particolare, sarebbe errata l'affermazione della Corte secondo cui il giudice di primo grado avrebbe applicato la pena vigente prima della modifica del 2015, ma si sarebbe legittimamente discostato dal minimo edittale.
5.2. Il 10/06/2019 sono stati depositati dall'avv. Cicino motivi nuovi con cui si deduce ulteriormente quanto alla esistenza della associazione, tenuto conto della intervenuta sentenza della Corte di assise di Locri che avrebbe assolto CO UG dall'accusa di omicidio nei riguardi del fratello;
il tema attiene alla causale originaria dell'ascesa di CO UG al vertice della cosca mafiosa. 6 6. Ha proposto ricorso per cassazione OV IZ articolando otto motivi.
6.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di "reformatio in peius" in ordine al capo 10); la Corte, che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 7)- 11), avrebbe applicato per il reato contestato al capo 10), un aumento di pena per la continuazione - maggiore rispetto a quello- compiuto dal Giudice di primo grado.
6.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla esistenza dell'associazione ed alla partecipazione ad essa dell'imputato. Quanto alla condotta partecipativa, si rivisita l'affermazione della Corte di appello secondo cui la prova della condotta partecipativa discenderebbe dal coinvolgimento di OV all'aggressione dei cittadini rumeni di cui si è detto, non avendo, si assume, l'episodio in questione attinenza con la cosca mafiosa. Considerazioni simili sono compiute anche in relazione al coinvolgimento del ricorrente all'episodio della minaccia con la tanica di benzina a PO, di cui pure si è detto, ed al contenuto di una conversazione tra il ricorrente e CO UG, avvenuta 1'8/08/2013, in cui gli interlocutori avrebbero fatto riferimento alla disponibilità di un fucile ed all'attenzione nei loro riguardi delle forze dell'ordine, che si sarebbero serviti anche di telecamere per assicurare l'efficacia dei controlli;
sul punto si deduce la contraddittorietà della motivazione e si assume, quanto al riferimento al fucile, che il contenuto della conversazione trascritta dalla polizia giudiziaria sarebbe "oscuro".
6.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al capo 1), non avendo la Corte chiarito quale sarebbe stato il ruolo del ricorrente.
6.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione, travisamento del fatto e della prova quanto al capo 10 (aggressione cittadini rumeni). I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l'imputato fosse presente al supermercato al momento in cui UG imparti le disposizioni per l'aggressione ai rumeni, laddove, invece, vi sarebbe in atti la prova che OV arrivò solo in un momento successivo;
non diversamente, in relazione alla presenza del ricorrente al momento in cui furono date le disposizioni, sarebbero state travisate le dichiarazioni rese da TO AL e non potrebbe attribuirsi decisiva valenza nemmeno alla conversazione 2060 del 25/09/2013, in cui il ricorrente avrebbe solo fatto riferimento e commentato fatti notori: anche sul punto la motivazione sarebbe carente.
6.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione per il capo di imputazione sub 6) (minaccia a PO); il tema è quello del riconoscimento operato dal maresciallo SA, di cui si è già detto.
6.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge per la ritenuta circostanza aggravante del metodo mafioso in relazione al capo 6). 7 6.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge per la ritenuta circostanza aggravante del metodo mafioso quanto al capo 10) 6.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il 18.6.2019 sono stati depositati motivi aggiunti con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso originari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell'interesse di AM ND è inammissibile, mentre quelli presentati da De MA BE, LE TO e OV IZ sono fondati quanto al delitto contestato al capo 1).
2. Sulla esistenza della associazione mafiosa per cui si procede.
2.1. Il processo, come detto, ha ad oggetto gli sviluppi e le dinamiche che, in un dato momento storico, avrebbero interessato la cosca di 'ndrangheta denominata "UG-Metastasio NO dopo l'omicidio di UG ND e - OI LL - l'ascesa di UG EP CO, fratello di UG ND (la contestazione fa riferimento al periodo "gennaio 2011 dicembre 2014"). - La Corte di appello, riportato testualmente per le prime 87 pagine della sentenza il contenuto della decisione di primo grado e quello degli atti di appello, ha posto a fondamento del giudizio di colpevolezza riguardante l'esistenza della associazione mafiosa per la quale si procede due presupposti costitutivi. Il primo è che la esistenza della cosca di 'ndrangheta riferibile alla famiglia UG troverebbe il suo riconoscimento storico: a) nella sentenza del Tribunale di Locri del 19/12/1996 emessa nel processo c.d. Stilaro;
b) in una serie di elementi probatori ulteriori, costituiti dal contenuto di conversazioni intercettate e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia relative alla statura criminale di UG ND, al ruolo da questi ricoperto nella organizzazione del gruppo criminale riferibile anche a ZZ CO e LL ZO, fino alla uccisione dello stesso UG ND, avvenuta il 13 gennaio 2011. Il secondo presupposto è che UG EP CO, soggetto anch'egli di elevato livello criminale, dopo essere stato rimesso in libertà e dopo l'omicidio del fratello ND nel quale sarebbe stato in qualche modo coinvolto avrebbe ripreso il comando dell'associazione, fissando la propria "sede operativa" nel supermercato denominato "Supermercato Nino e successivamente "RMC"; detta circostanza 11 8 avrebbe indotto gli inquirenti a posizionare sul luogo in questione un sistema di videoripresa e di intercettazione "che consentisse di monitorare gli spostamenti dello stesso UG ed i dialoghi da costui intrattenuti" (così la Corte di appello a pag. 90 della sentenza). In tal senso si è evidenziato come: a) dopo il recupero della "gestione" della cosca da parte di UG, si fosse registrato sul territorio un crescente numero di danneggiamenti ed incendi ai danni di attività commerciali;
b) la caratura criminale di UG nell'ambito dell'ipotizzato sodalizio mafioso emergerebbe tutta dal contenuto di una conversazione ambientale dell'8/8/2013 in cui UG, colloquiando con OV, avrebbe impartito "indicazioni sulle modalità di comportamento" da tenere nel rapporto con un determinato soggetto non individuato (così testualmente la sentenza, che fa riferimento alle parole "dovevate minacciarlo diretto con quel gommato" ed alla disponibilità di un fucile); c) la fama criminale di UG ed il controllo sul territorio da parte di questi fossero obiettivamente riconosciuti all'esterno; d) il prestigio criminale dei UG, in particolare, emergerebbe in una vicenda relativa ad un uomo non identificato che, preoccupato, avrebbe chiesto a UG "il permesso" affinchè un "terzo soggetto potesse vendere carne anche di sabato" e che UG, nella occasione, avrebbe riferito di essere estraneo alla vicenda ed alla intimidazione che il suo interlocutore aveva verosimilmente subito;
e) come UG avesse il ruolo di "capo" nella gestione del supermercato, la cui sede, come detto, sarebbe stata il riferimento logistico dell'associazione mafiosa;
f) la capacità di condizionamento del UG fosse stata manifestata nei confronti di una donna, tale RI, che aveva fatto la spesa presso un altro supermercato e che sarebbe stata indotta "duramente, anche tentando di incendiare la macchina" a tornare ad usare il supermercato dello stesso UG. In tale contesto sono stati inoltre valorizzati alcuni episodi criminali specifici, sussunti nelle imputazioni oggetto del processo e che sarebbero anch'essi rivelatori dell'agire mafioso del gruppo. Si è fatto riferimento al fatto di cui al capo 10), relativo all'aggressione di alcuni cittadini rumeni, ideata ed attuata dal UG, in concorso con lo stesso OV, a seguito della denuncia di una donna rumena, tale SC NT, nei riguardi di altro soggetto di nazionalità rumena che, a dire della donna, l'aveva perseguitata e minacciata. Nell'occasione, la "forza di assoggettamento" (così la sentenza a pag. 93) esercitata sulla comunità sarebbe dimostrata, a dire della Corte di appello, da una parte, dalla circostanza che "molte persone" avrebbero manifestato nei confronti di UG compiacimento per l'operato, e, dall'altra, dal fatto che le due vittime 9 dell'aggressione", inizialmente disposti a denunciare l'accaduto, avevano in seguito cambiato convincimento.
2.2. Si tratta di un ragionamento probatorio viziato in cui la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di cassazione. Al di là della richiesta di rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione di una serie di questioni su cui si ritiene in maniera infondata che vi sia contrasto giurisprudenziale, ciò che deve essere evidenziato è che l'associazione mafiosa non è un reato associativo "puro", che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma. La questione, come è noto, attiene alla interpretazione della locuzione normativa "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo" che descrive il c.d. metodo mafioso. Si tratta di una espressione che rende esplicita, ai fini della consumazione del reato, la necessità che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso. Per integrare il tipo, cioè, occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in qualche modo effettivamente dato prova di possedere tale "forza" e di essersene avvalso;
il "metodo mafioso" riveste un ruolo centrale nell'economia della fattispecie incriminatrice e reca un'ineludibile consistenza oggettiva da accertare processualmente. Non è in discussione la natura di reato di pericolo del delitto in esame, ma è necessario chiarire il senso di detta affermazione (cfr.,Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, non massimata sul punto, secondo cui «per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale "reato di pericolo", è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione...non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omertà; nello stesso senso, Sez. 5, n. 38412 del 25/06/2003, Di Donna, Rv. 227361; Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003, Peluso, Rv. 227994). Affermare che il reato di associazione di tipo mafioso è un reato di pericolo significa che l'esistenza dei suoi elementi costitutivi e, dunque, l'esistenza dell'associazione pone in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica ed altri ancora, ma non certo che gli elementi costitutivi della fattispecie si possano o meno manifestare, o, probabilmente, si manifesteranno in futuro. 10 Acutamente si è osservato che, diversamente dall'associazione per delinquere semplice, l'associazione mafiosa non è strutturata sulle "intenzioni", ma su una rete di effettive derivazioni causali. Dunque, non un'associazione per delinquere, ma un'associazione che delinque e, in tale contesto il metodo mafioso costituisce il mezzo, lo strumento, il modo con cui l'associazione persegue gli scopi indicati dalla norma: per tale ragione è necessaria sempre la manifestazione esterna della capacità di intimidazione, in quanto ciò rende esplicito il suddetto nesso di strumentalità. Non, quindi, la tradizionale condotta neutra accompagnata dal particolare disvalore degli scopi (sul modello dell'art. 416 cod. pen.), ma la partecipazione ad un sodalizio che già si manifesta all'esterno, quanto meno perché possiede e i sodali sfruttano- un "prestigio criminale" derivante dal vincolo associativo e da una pregressa consuetudine di violenza, che consente di infiltrarsi sul territorio, di sfruttare una succubanza "diffusa", di limitarsi, se del caso, a "lanciare avvertimenti anche simbolici o indiretti", in ambiti politici, amministrativi, imprenditoriali: in tutti quei luoghi e contesti, insomma, dove è possibile trarre e moltiplicare profitti economici agendo in maniera "organizzata". Tale opzione interpretativa è coerente con lo sviluppo dei lavori parlamentari, che, partendo da una originaria proposta che prevedeva un reato meramente associativo, sono giunti alla attuale stesura della norma incentrata sull'uso dell'indicativo "si avvalgono", e con i principi costituzionali di materialità e tassatività di cui all'art. 25 Cost.: la necessità di una esteriorizzazione della capacità di intimidazione contribuisce a rendere empiricamente percepibile il metodo mafioso. In tal senso, si pone la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., occorre che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva (tra le altre, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265656; Sez. 2, n. 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254031; Sez. 6, n.44667 del 12/05/2016/, Camarda, Rv. 268676; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, 269043; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264623). La capacità intimidatrice del metodo mafioso "deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno. Non può essere limitata ad una mera potenzialità astratta;
deve, piuttosto, trovare conforto in elementi oggettivi che consentano all'interprete di affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare per - l'assoggettamento e l'omertà provocate e correlate alle concrete iniziative illecite poste l'ambiente territoriale economico, sociale, politico di riferimento,in essere - 11 deviandone le dinamiche e piegandone ai propri scopi l'ordinato assetto (...). Il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; esteriorizzazione che può avere le più diverse manifestazioni purché si concreti in atti concreti, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso". (Così, efficacemente, Sez. 6, n. 50064 del 2015, Barba, cit). È essenziale inoltre che la fonte della forza di intimidazione derivi dall'associazione, cioè dal gruppo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama, dal vincolo associativo e non dal prestigio criminale del singolo associato. La fama criminale che rende manifesto il metodo deve cioè essere riconducibile impersonalmente al gruppo;
un'associazione per delinquere che tra i suoi partecipi annoveri un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa per ciò solo un associazione di tipo mafioso. Assume rilievo il principio, già affermato in passato dalla Corte di cassazione, secondo cui "a qualificare o ad escludere la configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è essenziale anzitutto che questa si avvalga o meno della forza di pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso, nel senso che, anche se venissero individuati, perseguiti ed isolati gli autori delle singole manifestazioni di minaccia o di danno, resterebbe pur sempre l'incombente pericolo del permanere della società criminale costituita anche da altri affiliati rimasti liberi” (Sez. 1, n. 6330 del 11/10/1986, Musacco, Rv. 176087; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 1, n. 9604 del 12/12/2003, dep. 2004, Marnaro, Rv. 228479 secondo cui “è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione"; nello stesso senso, Sez. 6, n. 2812 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537; Sez. 5, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753; Sez. 1, n. 22242 del 16/05/2011, Baratto, Rv. 250704). La forza di intimidazione costituisce il patrimonio dell'associazione non del singolo criminale. La "forza d'intimidazione del vincolo associativo" determina come proiezione esterna "assoggettamento e omertà" nei contesti ove opera il sodalizio. Secondo l'ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la condizione di assoggettamento e di omertà correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia comune la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in 12 6 considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi. (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013 - dep. 31/10/2013, Cicero e altri, Rv. 258637; Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000 Rv. 216634; Sez. 6 del 13 dicembre 1995, Abo El Nga Mohamed). Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata, obiettivamente percepita ed attuale si distingue da quello relativo alle modalità con cui tale capacità si esteriorizza, potendo essa tradursi "liberamente", non necessariamente con atti di violenza o minaccia, essendo sufficiente che vi siano "atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso" (Così, Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103; Sez. 3, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, cit.) 2.3. Nel caso di specie, la Corte di appello, con una motivazione sbrigativa, sostanzialmente fondata su un compendio probatorio che, per come rappresentato, appare liquido ed instabile, ha ritenuto mafioso un gruppo;
a) di cui, secondo la stessa prospettazione accusatoria, avrebbero sostanzialmente fatto parte, oltre a UG, tre persone ( De MA, OV e LE); b) la cui diretta derivazione dall'associazione mafiosa accertata sul piano giudiziario fino al 1993, è stata affermata sulla base di alcune conversazioni tra soggetti terzi e su dichiarazioni di collaboratori sganciate tuttavia dal periodo in cui i fatti oggetto del processo si sarebbero verificati;
c) la cui operatività dal 2011 al 2014 sarebbe stata del tutto autonoma, slegata e scissa da rapporti con altri gruppi mafiosi, con altri soggetti di gruppi di territori limitrofi, da riunioni operative mafiose, da contatti con realtà esterne;
d) la cui mafiosità è stata fatta discendere esclusivamente dalla fama criminale di uno solo dei suoi appartenenti, già condannato per associazione mafiosa, e dalla referenza a questi degli altri odierni imputati, ma non dalla fama in sé dello sparuto gruppo di persone, che a UG si sarebbero accompagnate per "servirlo"; e) la cui organizzazione non avrebbe previsto nessuna divisione di ruoli, di compiti di concreta operatività criminale;
f) il cui oggetto del programma criminale non è dato comprendere, nel senso che, al di là degli specifici, sparuti, episodi, di cui pure si dirà, non è chiaro cosa in concreto avrebbe fatto l'associazione mafiosa in questione, quali sarebbero state le attività criminali che costituivano l'oggetto del programma criminoso, quali i reati in concreto commessi in funzione del raggiungimento delle finalità perseguite, tenuto conto, ad esempio, che i fatti reati al commercio di droga, contestati a LE, sarebbero stati da questi commessi, secondo la stessa prospettazione accusatoria, senza lo scopo di 13 agevolare l'associazione mafiosa;
a voler ragionare con la Corte si dovrebbe ipotizzare cioè che un partecipe ad un gruppo mafioso potesse "spacciare droga" all'insaputa del gruppo mafioso che quel territorio avrebbe controllato. g) che, in particolare, in quattro anni di operatività non avrebbe sostanzialmente commesso reati fine, atteso che per gli stessi episodi criminosi valorizzati in chiave accusatoria (aggressione ai cittadini rumeni- minaccia a PO), è stata esclusa, come si dirà, la circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa;
h) rispetto al quale non vi sono intercettazioni di conversazioni che illumino l'operatività diffusa del gruppo, il suo carattere sistemico. Sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio;
la Corte, sulla base dei principi indicati, valuterà se nel presente processo sia configurabile un reato associativo ed, eventualmente, se i fatti siano riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 416 bis cod. pen. Le singole posizioni degli imputati 3. La posizione di AM ND Il ricorso proposto nell'interesse di AM ND è inammissibile. A fronte di una adeguata motivazione da parte della Corte di appello (pagg. 122 e ss. della sentenza impugnata) che ha ricostruito gli accadimenti posti a fondamento della imputazione sub 8), valutato in modo logico le prove ed indicato le ragioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità, nulla di specifico è stato dedotto. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 14 E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., rv. 262965). Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso, cui consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle ammende. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, EA DO, che si liquidano in 3.500 euro, oltre accessori come per legge.
4. La posizione di DE BE. 15 G 4.1. DE è stato ritenuto colpevole del reato di partecipazione alla ipotizzata associazione mafiosa (capo 1) e di quello di detenzione e porto in luogo pubblico di un arma comune da sparo (capo 13). Il ricorso presentato da De MA è fondato, per le ragioni di cui si detto, quanto al primo motivo, relativo alla esistenza della ipotizzata associazione mafiosa. È fondato anche il secondo motivo. La prova della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa è stata tratta dalla sua partecipazione all'episodio dell'aggressione dei due cittadini rumeni, che, a dire della Corte di appello, rivelerebbe, il rapporto di fiducia organica che avrebbe legato UG all'imputato. Detto rapporto sarebbe rivelato, in particolare, non solo e non tanto dal coinvolgimento diretto di DE nell'episodio criminoso, quanto, piuttosto dal fatto che per quel fatto, in un dato momento, UG sarebbe direttamente intervenuto per suggerire la scelta del difensore che avrebbe dovuto assistere DE. UG, nel corso di una conversazione intercettata, avrebbe proposto la nomina dell'Avv. Gervasi che, tuttavia, sarebbe costato di più a DE. Secondo la Corte di appello, UG avrebbe assicurato "la tutela legale dell'imputato" e si sarebbe interessato anche in seguito alle sorti del procedimento che riguardava il ricorrente. Tali dati dovrebbero essere posti in connessione con il fatto che DE avrebbe detenuto illecitamente un'arma, quella oggetto della imputazione di cui al capo 13).
4.2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito, in tema di associazione di tipo mafioso, che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 in cui la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, esemplificando, i - comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" idonei senza alcun " automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). 16 Nel caso di specie, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è stata fatta discendere sulla base del ritenuto rapporto fiduciario che UG avrebbe rivelato nei riguardi di DE, senza tuttavia considerare che: a) quanto all'episodio criminoso del pestaggio dei due cittadini rumeni, è stata esclusa la sussistenza della contestata aggravante dell'art. 7 d.l. n 152 del 1991, nel senso che il reato non sarebbe stato commesso al fine di agevolare l'associazione mafiosa: si sarebbe trattato di un grave episodio che avrebbe avuto altre motivazioni;
b) non è stata fornita adeguata risposta agli assunti difensivi secondo cui non vi sarebbe in atti la prova che l'associazione, e comunque UG, avrebbe provveduto a sostenere l'onere economico dell'assistenza legale di DE, atteso che UG si sarebbe limitato solo a segnalare il nome di un avvocato, che, tuttavia avrebbe, per sua stessa ammissione, comportato da parte di DE, non dell'associazione, un maggiore costo;
dunque: a) un avvocato, indicato da UG, i cui compensi dovevano rimanere "a carico" dell'imputato DE;
b) nessuna forma di tipica assistenza da parte dell'associazione nei confronti dell'associato; c) DE nominò un diverso avvocato e seguì una propria strategia processuale. Se è vero che la responsabilità per il delitto contestato può essere fatta discendere anche in assenza della prova del coinvolgimento del soggetto nei reati fine, è anche vero che detta prova deve essere tratta sulla base di indicatori fattuali, oggettivi, chiari, dimostrativi della stabile ed organica compenetrazione dell'imputato con il tessuto organizzativo del sodalizio;
occorrono elementi fattuali che dimostrino che il soggetto faccia parte dell'associazione. Nel caso di specie, rispetto ad un gruppo mafioso che avrebbe operato per quasi quattro anni, non è chiaro cosa abbia fatto l'imputato, al di là del suo coinvolgimento: 1) in un grave episodio delittuoso di criminalità, sganciato tuttavia da finalità agevolatorie mafiose;
2) nella detenzione di un fucile, cioè di un reato anche in questo caso contestato senza nessun collegamento con la ipotizzata associazione mafiosa. L'esistenza di un rapporto fiduciario fra un soggetto di elevata caratura criminale ed un altro deve essere provato e riempito di contenuti probatoriamente dimostrativi. Ne deriva che anche sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio. La Corte di appello, in sede di giudizio, di rinvio applicherà i principi indicati, verificherà se ed in che limiti sia configurabile nella fattispecie un reato associativo, se, eventualmente, detto reato sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen.; all'esito effettuare, ove occorra, la verifica della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. 17 る 5. La posizione di LE TO 5.1. I ricorsi proposti nell'interesse di LE TO sono fondati limitatamente al delitto di cui al capo 1) È fondato, per le ragioni già indicate, il primo motivo di ricorso presentato dall'avv. quanto alla prova della esistenza della contestata associazione di stampoCicino, mafioso.
5.2. Sotto altro profilo, per ragioni di ordine espositivo è utile procedere all'esame dei motivi di ricorso relativi al capo di imputazione sub 6) (terzo e quarto motivo di ricorso avv. Cicino, ricorso avv. Araniti) per il quale, limitatamente all'episodio del 5/03/2014, LE è stato ritenuto responsabile del reato di minaccia grave (così derubricata l'originaria imputazione di tentata estorsione) aggravata anche ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nella forma del c.d. metodo mafioso. I motivi di ricorso sono infondati. Il fatto oggetto della imputazione attiene al posizionamento innanzi al magazzino della impresa agricola di tale PO CO di una busta di plastica con all'interno un bidone recante circa 2,5 litri di liquido infiammabile e tre cartucce cal. 12. Non è in contestazione il fatto nella sua oggettività, quanto la sua attribuibilità soggettiva all'imputato. La Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, ha spiegato che il maresciallo SA, sentito davanti alla Corte di assise di Locri in altro procedimento, aveva riferito: a) di essere stato chiamato a visionare il filmato estratto dal sistema di videosorveglianza del distributore Esso di Riace Marina, preso il quale due individui, giunti a bordo di una autovettura Mercedes Classe A di colore grigio, avevano prelevato della benzina riempiendo una tanica proprio la sera in cui si sarebbe verificato il fatto per cui si procede;
b) che ciò, in particolare, accadde pochi minuti prima del grave fatto di minaccia;
c) di aver riconosciuto nella occasione i due uomini ripresi, identificati in LE TO, seduto al lato guida della autovettura, e OV IZ, posto sul sedile anteriore sinistro, che aveva proceduto materialmente a riempire la tanica;
d) di avere successivamente visionato il filmato estratto dal sistema di videosorveglianza posizionato sul posto in cui i fatti si verificarono, cioè quello installato dal Consorzio agrario di PO e dal quale si notavano i fari di una autovettura e un soggetto - travisato che, sceso dalla macchina, posizionava la tanica davanti all'ingresso del magazzino e poi fuggire;
e) di non aver potuto identificare il soggetto che aveva materialmente posizionato la tanica, ma di essere giunto alla conclusione che, in considerazione della corporazione fisica, si trattasse di OV, che egli ben conosceva perché l'imputato, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si recava ogni giorno presso la polizia giudiziaria per la firma;
f) che 18 il distributore presso il quale si era fermata l'autovettura con i due soggetti per fare il rifornimento di carburante è posto sulla stessa strada in cui si trova il negozio di PO e che la autovettura, dopo essersi fermata al distributore, si mosse proprio in direzione del negozio di PO, che dista circa 2,5 km. dal distributore;
g) di conoscere "bene" anche LE, per averlo "controllato" durante il periodo in cui questi era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ha aggiunto la Corte di appello: a) di aver preso visione del video registrato presso il distributore Esso e di aver verificato che le immagini fossero nitide e consentissero di percepire le sembianze dei due soggetti giunti con l'autovettura e, quindi, di giungere alla loro identificazione;
b) che la tanica lasciata davanti al magazzino corrispondeva, per forma e colore, a quella ripresa presso il distributore e che la quantità di benzina contenuta nella tanica corrispondeva a quella prelevata dal distributore;
c) che l'accertamento compiuto dai RIS di Messina, riguardante le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di PO, con cui si riferiva che da esse non si era riusciti ad enucleare caratteristiche somatiche utili "per accertamenti tecnico comparativi di natura attributiva", non assumevano decisiva valenza alla luce degli altri elementi indiziari evidenziati;
d) che nessuna ricostruzione alternativa lecita era stata anche solo prospettata dall'imputato. Dunque, non solo il riconoscimento, spiegato con precisione dall'ufficiale di polizia giudiziaria, dei due uomini che si erano fermati presso il distributore di benzina, ma una serie di elementi ad elevata capacità dimostrativa da cui far discendere l'inferenza che proprio di due uomini che erano all'interno della macchina fermatasi a fare benzina furono gli autori del grave atto intimidatorio. Rispetto a tale articolata, obiettivamente puntigliosa, ricostruzione, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la scomposizione indistinta di singoli elementi indiziari dal ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi (l'esito degli accertamenti del Ris) il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, 19 non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
5.3. A non diverse conclusioni deve giungersi per quel che concerne la contestata aggravante del metodo mafioso. L'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, fa riferimento al c.d. metodo mafioso e alla volontà specifica dell'autore del reato di agevolare con detto reato un'associazione mafiosa. La funzione della prima tipizzazione è quella di reprimere "il metodo delinquenziale mafioso", utilizzato anche dal criminale che non faccia parte del sodalizio criminoso ed in tal caso la tipicità della condotta delittuosa circostanziata è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al metodo utilizzato, nel senso che le modalità esecutive del fatto- reato devono essere espressione e devono evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo. In questa prospettiva, dunque, l'aggravante del c.d. metodo mafioso, che ha natura oggettiva, può configurarsi, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, senza la necessaria prova dell'esistenza o dell'operatività 7 dell'associazione, bastando l'utilizzo di quel metodo che è in grado di richiamare nella vittima l'agire mafioso (fra le altre, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini;
Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 265525; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103); la circostanza in esame può ricorrere anche nei riguardi di chi non è associato (Sez. 6, n. 41772, cit;
Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007) e, viceversa, può non sussistere nei confronti di sia partecipe all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 5839 del 27/11/1998 (dep. 1999), Giampà, Rv. 212808). Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato correttamente le modalità della condotta, chiaramente evocative di un tipico agire mafioso, e nulla di specifico è stato dedotto.
5.4. Sulla base delle considerazioni esposte è possibile allora valutare i motivi relativi alla partecipazione all'associazione mafiosa dell'imputato. La prova della responsabilità penale è stata tratta dalla Corte di appello, oltre che dal grave episodio criminoso appena descritto, da quello relativo all'aggressione dei due cittadini rumeni, di cui si è detto, - definito processualmente con una sentenza di applicazione di pena con cui è stata esclusa la circostanza aggravante della finalità agevolatoria dell'associazione mafiosa nonché, così come era avvenuto per DE, dall'interessamento di UG alle sorti del procedimento di LE, conseguente all'aggressione dei cittadini rumeni. 2 20 0 5.5. I motivi di ricorso sono fondati perché, anche in questo caso, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che in precedenza sono stati indicati. Ciò che non è chiaro è innanzitutto perché l'episodio della grave intimidazione compiuta ai danni di PO dovrebbe essere sintomatico sul piano probatorio, pur in assenza di qualsiasi elemento di collegamento tra la minaccia mafiosa compiuta a PO e UG, della partecipazione all'associazione mafiosa che UG avrebbe costituito. Sul punto, la sentenza è silente;
la Corte di appello non ha spiegato cosa leghi quel grave episodio alla contestata associazione mafiosa ed alla persona di UG. Sotto altro profilo, valgono, quanto all'episodio della aggressione ai due cittadini rumeni, le stesse considerazioni già espresse per DE, tenuto conto che anche per LE non è stato spiegato: a) cosa egli avrebbe fatto in quasi quattro anni per l'associazione; b) quali sarebbero i fatti evocativi del suo stabile inserimento nell'organizzazione mafiosa;
c) perché dovrebbe assumere decisivo rilievo il mero interessamento di UG alle sorti del procedimento penale che riguardava LE per il pestaggio dei due rumeni, ben potendo in astratto avere l'interessamento in questione molteplici causali. Tali considerazioni assumono oltremodo rilievo ove si consideri che a LE sono stati contestati numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente, di cui si dirà in prosieguo, che, secondo la stessa Corte di merito, sarebbero stati tuttavia commessi senza la finalità di agevolazione della ipotizzata associazione mafiosa ma in un periodo compreso in quello in cui il sodalizio di UG avrebbe operato;
né la sentenza non spiega le ragioni per cui un partecipe ad un'associazione mafiosa potesse autonomamente e liberamente spacciare droga sullo stesso territorio controllato dal gruppo e senza dover "rispondere" al sodalizio. Ne consegue che anche sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame;
come già detto, la Corte di appello applicherà i principi indicati, verificherà se ed in che limiti sia configurabile nella fattispecie un reato associativo, se, eventualmente, detto reato sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., se, ancora, il ricorrente facesse parte di quell'associazione; all'esito effettuare, ove occorra, la verifica della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma 4 cod. pen., procederà ad una nuova determinazione della pena.
5.6. Sono inammissibili i motivi relativi alla affermata responsabilità dell'imputato per le imputazioni riguardanti la detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente (capi 15-16-20-21) A fonte di un adeguata motivazione della sentenza impugnata, che deve essere letta in connessione con quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare in cui sono 21 e ? stati ricostruiti i fatti oggetto delle imputazioni, provati non solo sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, ma anche sulle ulteriori risultanze investigative sequestro di droga effettuato 26.8.2013- alla luce del quale si è attribuito colore e significato all'oggetto dei dialoghi intercettati, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato a sollecitare un diverso significato delle conversazioni senza tuttavia confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito.
6. La posizione di OV IZ 6.1. Anche il ricorso presentato nell'interesse di OV IZ è fondato quanto alla prova della responsabilità per il reato di contestato al capo 1). Si sono già esposte le ragioni per cui la sentenza debba essere annullata quanto alla affermata esistenza dell'associazione mafiosa. A non diverse conclusioni deve giungersi anche in relazione alla partecipazione all'associazione dell'imputato, tratta dalla Corte di appello dalla partecipazione di OV al grave fatto di minaccia ai danni di PO, contestato al capo 6), di cui si è già detto, dalla partecipazione all'aggressione dei due cittadini romani, e, dunque, dal reato contestato al capo 10), per il quale è stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché dal contenuto di una conversazione ambientale, la n. 916 del 08/08/1013, da cui emergerebbe che l'imputato avesse, direttamente o indirettamente, con il UG la disponibilità di un fucile.
6.2. Anche in questo caso è utile procedere esaminando dapprima i motivi di ricorso relativi ai capi di imputazione sub 6) e 10). Quanto al capo di imputazione sub 6) (motivi cinque- sei del ricorso) i motivi sono infondati per le stesse considerazioni già formulate in precedenza in ordine alle ineccepibili valutazioni compiute dalla Corte di appello e poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità penale;
OV, insieme al LE, portò a compimento la grave intimidazione, commessa con metodo mafioso, ai danni di PO CO. 6.3. È infondato anche il quarto motivo di ricorso, relativo al giudizio di colpevolezza in relazione al capo 10). L'assunto difensivo è che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto presente l'imputato al momento in cui UG, nei pressi del supermercato, impartì le disposizioni con cui compiere l'aggressione ai rumeni, laddove, invece, vi sarebbe in atti la prova che OV arrivò sul posto solo in un momento successivo (il riferimento è alla conversazione intercettata il 20 settembre 2013); non vi sarebbero ulteriori atti da cui desumere che l'imputato fu coinvolto nell'episodio delittuoso, atteso che, da una parte, quanto alla presenza del ricorrente al momento in cui furono date 2 22 2 le disposizioni da UG, sarebbero state travisate anche le dichiarazioni rese da TO AL, e, dall'altra, non potrebbe attribuirsi decisiva valenza nemmeno alla conversazione 2060 del 25/09/2013, in cui il ricorrente avrebbe solo fatto riferimento e commentato fatti notori relativi all'aggressione. In realtà, la Corte di appello, con motivazione puntuale, ha spiegato che: a) la conversazione in questione ha una durata che si protrae dalle ore 18 alle ore 20 e fu registrata in due parti (progressivi n. 1946-1947); b) il progressivo n. 1946 avrebbe ad oggetto le conversazioni intercettate tra le ore 18 e le 19 e, in relazione a detta ora, assumerebbe rilievo solo per il periodo tra le ore 18,55 e le 19, attesa la irrilevanza dei precedenti dialoghi;
c) nei minuti in questione si dà atto delle persone presenti e del fatto che OV non vi fosse;
d) la registrazione della stessa conversazione prosegue con il progressivo n. 1947 e risulta trascritta dalle ore 19 alle 19,48; in tale lasso di tempo è provata la presenza dell'imputato, arrivato per essere - stato riconosciuto dalla voce - alle 19,47, nel mentre UG stava ancora chiaramente impartendo le istruzioni sul modalità dell'aggressione: e) i fotogrammi acquisiti chiariscono che alle ore 19,52 OV fosse sul posto;
f) diversamente dagli assunti difensivi, la presenza dell'imputato è confermata anche dalle dichiarazioni rese da CE AL, anche lui presente sul posto nell'occasione; g) l'ulteriore conferma del coinvolgimento dell'imputato emerge dal contenuto della conversazione intercettata il 25.9.2013, nel corso della quale è lo stesso OV a spiegare a UG le modalità concrete con cui fu compiuto il pestaggio, riferendo notizie che, ha spiegato la Corte di appello, non potevano essere state apprese da fonti di conoscenze esterne. A fonte di dette specifica ricostruzione, il motivo si rivela strutturalmente reiterativo delle stesse argomentazioni già dedotte nel giudizio di appello e puntualmente disattese.
6.4. Infondato è il settimo motivo di ricorso, che ha come presupposto l'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe meramente recepito il ragionamento del primo giudice;
si tratta di una affermazione imprecisa in quanto: a) la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. q152 del 1991 era stata sin dall'origine contestata solo nella forma della finalità agevolatoria;
b) la circostanza era stata già esclusa dal Giudice dell'udienza preliminare;
c) la Corte di appello, nell'ambito del suo ragionamento probatorio, si è limitata ad affermare genericamente che detto episodio rivelerebbe il rapporto fiduciario tra UG e l'imputato. Dunque un motivo di ricorso inammissibile perché privo di interesse ad impugnare.
6.5. Alla luce delle considerazioni esposte, è possibile esaminare i motivi (secondo e terzo) relativi alla partecipazione dell'imputato al reato associativo. 23 а Sul capo, è sufficiente richiamare le considerazioni già esposte per LE, quanto alle imputazioni sub 6) e 10); né, allo stato, è configurabile la partecipazione all'associazione mafiosa sulla base della conversazione telefonica-richiamata dalla Corte di appello - evocativa dell'arma e, più in generale, della consapevolezza di UG 蠢 e OV di essere oggetto delle attenzioni investigative delle forze dell'ordine. In realtà, proprio il fatto che quel supermercato e quei soggetti fossero oggetto di attenzione investigativa, rende la piattaforma probatoria meno stabile, nel senso che, come è già stato detto, esso esplicita il dato che caratterizza l'intero procedimento, quello per cui non è chiaro cosa l'ipotizzato sodalizio mafioso abbia fatto in quei quattro anni in cui, secondo la stessa prospettazione accusatoria, sarebbe stato operativo e "controllato". Ne consegue, che anche per OV, la sentenza deve essere annullata con rinvio quanto al capo 1); la Corte di appello, applicando i principi indicati, valuterà se ed in che termini nella specie sia configurabile un'associazione mafiosa, se il reato sia aggravato ai sensi dell'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., se a detta associazione abbia partecipato il ricorrente;
all'esito la Corte procederà ad una nuova determinazione della pena (capi 1-8).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DE BE, LE TO e OV IZ limitatamente al delitto di cui al capo 1) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi de detti imputati. Dichiara inammissibile il ricorso di AM ND, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il AM alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado alla parte civile, EA DO, che si liquidano in euro milletrecentocinquanta oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Stefano Mogini ѕнории DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAR 2020 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni 24