Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 1343
CASS
Sentenza 4 novembre 2015

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Massime1

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione. (Conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.).

Commentario1

  • 1Partecipazione associazione per traffico di stupefacenti: elemento oggettivo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 marzo 2024

    1. La questione: elemento oggettivo dell'associazione traffico stupefacenti Il Tribunale di Napoli aveva respinto un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari agli indagati per il delitto di partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e per due episodi di importazione dall'estero di consistenti quantitativi di hashish e marijuana. Ciò posto, avverso questa decisione ambedue i ristretti proponevano ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, era dedotta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 1343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1343
Data del deposito : 4 novembre 2015

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