Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione. (Conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Partecipazione associazione per traffico di stupefacenti: elemento oggettivoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 marzo 2024
1. La questione: elemento oggettivo dell'associazione traffico stupefacenti Il Tribunale di Napoli aveva respinto un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari agli indagati per il delitto di partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e per due episodi di importazione dall'estero di consistenti quantitativi di hashish e marijuana. Ciò posto, avverso questa decisione ambedue i ristretti proponevano ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, era dedotta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
1 3 4 3/ 1 6 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2015 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 1953/2015 - Presidente - Dott. ANTONIO AGRO' REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 32137/2015 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI EO N. IL 18/03/1965 avverso l'ordinanza n. 268/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 31/03/2015 sentita la relazione fatta dal Cons. Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto ANIELLO nel senso della inammissibilità del ricorso;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 31 marzo 2015, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del 10 marzo 2015 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a LI DO la misura della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 - concernente sostanza stupefacente del tipo marijuana ed all'art. 74 stesso decreto (rispettivamente sub capi 5 e 20). . Il Collegio della cautela ha evidenziato come i fatti oggetto del procedimento siano emersi a seguito di articolate indagini concernenti una potente associazione per delinquere dedita all'importazione di diverse tipologie di stupefacenti sul territorio nazionale, riconducibile alla cosca degli RU, ad alcuni esponenti della quale è contestato, oltre all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico, anche il reato ex art. 416-bis cod. pen. In particolare, , LI DO figura quale associato con il ruolo di collaboratore dei dirigenti della sodalizio nonché coinvolto nel reato fine di importazione del . "millino" di marijuana, cioè del carico di 1040 chili di tale tipologia di sostanza sequestrato il 4 dicembre 2013 su di una motonave al largo delle coste ioniche di Crotone. A supporto del quadro d'accusa, il Tribunale ha ricordato le risultanze delle intercettazioni, anche sull'utenza in uso al LI nonché delle chat, dando atto degli elementi sulla base dei quali era stato possibile procedere alla identificazione dell'imputato. Quanto all'imputazione associativa cui al capo 20), dopo aver dato atto degli8 elementi dimostrativi dell'esistenza della consorteria criminale, il Tribunale ha ritenuto provata la partecipazione dell'indagato all'organizzazione sulla base del tenore dei dialoghi captati - in particolare, di quello del 25 novembre 2013 - e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Alfano Carmine. Il Collegio ha indi stimato sussistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto delle modalità dei fatti e della personalità dell'indagato, ritenuto salvaguardabile esclusivamente con la misura di maggior rigore.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Domenico Cassiano, difensore di fiducia di LI DO, e ne ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge penale in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di intercettazioni dell'utenza 3283275879 non riconducibili in modo certo al LI, e comunque sviluppate - quanto alla posizione dell'indagato - lungo un arco temporale assai limitato 2 (dal 24 novembre al 4 dicembre 2013); che il Collegio della cautela ha valorizzato a sostegno del giudizio di gravità indiziaria le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Carmine Alfano, del tutto superficiali ed inconsistenti nonché riferite ad un'epoca antecedente alle indagini di questo procedimento.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla contestazione provvisoria del reato associativo sub capo 20), ed in relazione ad esso l'ordinanza cautelare va annullata con rinvio, mentre va rigettato quanto alla incolpazione di cui al capo 5), per il quale la misura custodiale deve ritenersi legittimamente applicata.
2. Sono inammissibili le deduzioni concernenti l'incolpazione di cui al capo 5), laddove si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, indicati come preferibile rispetto a 1 quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare V nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), F cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il Tribunale del riesame ha invero esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifeste, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in : termini di elevata probabilità, il concorso del ricorrente nella detenzione di circa mille chili di marijuana (v. pagine 4 e seguenti dell'ordinanza in rassegna). .
3. Non colgono nel segno le censure che attengono alla imputazione al : LI degli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica sull'utenza P 3283275879. Il Tribunale ha difatti argomentato come, in data 26 novembre 2013, a causa del mal funzionamento dei cellulari, HA ER e LI DO, concordassero di incontrarsi in un centro commerciale, ove venivano appunto osservati e fotografati dalla P.G.; come, in data 28 novembre 2013, gli inquirenti monitorassero un nuovo incontro fra i due soggetti nel medesimo luogo (v. pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata). A discapito delle censure mosse nel ricorso, l'identificazione del LI poggia, dunque, su elementi obbiettivi che hanno reso possibile l'associazione dell'utenza de qua ed il diminutivo "L all'odierno ricorrente, sulla scorta di una ragionamento inferenziale aderente alle risultanze investigative e sviluppato secondo ragionevolezza, pertanto incensurabile nella sede di legittimità.
4. Di nessun pregio è la rilevata ristrettezza dell'ambito temporale nel quale si sarebbero sviluppate le intercettazioni rilevanti per la posizione del LI, 3 là dove, proprio nell'arco cronologico dal 24 novembre al 4 dicembre 2013, si snodavano le fasi topiche della vicenda criminosa oggetto della contestazione sub capo 5).
5. Non presta il fianco a censure di ordine logico giuridico la ritenuta integrazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'imputazione in oggetto. I giudici del merito cautelare hanno invero dato conto dei contenuti dei dialoghi e delle chat intercettate ed evidenziato come da essi si evinca la partecipazione del ricorrente sia alla fase organizzativa dell'importazione, sia al monitoraggio del trasporto del carico durante la navigazione, fino al fermo, a largo delle coste ioniche di Crotone, della motonave Maestrale che trasportava il rilevante carico di oltre 1000 chili di marijuana, con argomentazioni congrue e di conseguenza incensurabili nel giudizio di legittimità.
6. Il ricorso è, di contro, fondato e va pertanto accolto con riguardo alla imputazione associativa. Ora, non è revocabile in dubbio che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico possa essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde infatti dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga) dep. 25/10/2013, Durand Rv. (Cass. Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013 257800). Nondimeno, è indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Cass. Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 - dep. 04/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).
7. Di tale consolidato orientamento ermeneutico non ha fatto buon governo il Tribunale del riesame calabrese allorchè ha affermato l'intraneità del LI alla consorteria criminale, oltre che sulla base dell'accertata commissione del reato fine, in considerazione del contenuto della captazione del 25 novembre 2013, nella quale RU LU riferiva a ND PO che "L, cioè LI DO, lo cercava con urgenza, evidenziando come l'uso del 4 diminutivo "L doveva essere interpretato quale sintomo di vicinanza fra i soggetti;
sia delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Alfano Carmine che indicava espressamente LI DO come coinvolto nei traffici di stupefacenti in unione al fratello Francesco. Se non che l'intimità dei rapporti fra LI ed ES, rivelati dall'uso del diminutivo "L, ed il coinvolgimento del LI nei traffici di stupefacenti con il fratello, se possono dirsi dimostrativi della vicinanza personale del ricorrente al capo cosca e del suo coinvolgimento in un un'attività di narcotraffico, non possono ritenersi -comprovanti secondo parametri di comune esperienza e ragionevolezza dell'adesione del prevenuto all'organizzazione criminosa, e ciò neanche nei termini di gravità indiziaria delineati nell'art. 273 cod. proc. pen. La partecipazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico presuppone difatti la prova del pactum sceleris, dunque della messa a disposizione del soggetto rispetto al gruppo criminale, e di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo ai fini del perseguimento degli scopi illeciti della consorteria, con la coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga. Prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla : fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che, per quanto appena . evidenziato, non risulta essere stata adeguatamente data nella decisione in verifica che, sul punto deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 20) della imputazione e rinvia per nuovo esame sul punto e sulle esigenze cautelari al Tribunale di . Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. : att. cod. proc. pen. t F Così deciso in Roma il 4 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Anton Alessandra Bassi ся DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fera Esposito