Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2010, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 16/12/2010
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2161
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22229/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NG, nato a [...] il [...];
2) SC CO, nato a [...] il [...];
3) Associazione Antiracket e Antiusura "SOS" Impresa - Palermo, in persona del legale rappresentante p.t.;
contro la sentenza del 7 ottobre 2009 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso di LA e per l'accoglimento del ricorso di AN e di quello della parte civile, Associazione Antiracket e Antiusura, con conseguente annullamento della sentenza sui relativi capi;
sentito l'avvocato Amato Fausto Maria, per l'Associazione Antiracket e Antiusura SOS Impresa Palermo, anche in sostituzione dell'avvocato Lanfranca Gaetano Fabio, difensore della Confcommercio Palermo, che ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso e per la conferma delle statuizioni civili relative alla Confcommercio di Palermo;
sentito l'avvocato Ettore Barcellona, per Confindustria Palermo, che ha chiesto la conferma della sentenza;
sentito l'avvocato Genovese Monica, difensore di AN NG, che ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 21 luglio 2008 il G.u.p. del Tribunale di Palermo, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava NG AN e CO LA responsabili del reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed il primo anche di tentata estorsione aggravata, condannando AN alla pena complessiva di anni sette di reclusione e il secondo alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla condanna al risarcimento dei danni in favore di diverse associazioni locali di commercianti costituitesi parte civile.
La responsabilità dei due imputati si fondava, secondo la sentenza di primo grado, sulle chiamate di correo di tre collaboratori di giustizia, secondo cui AN e LA facevano parte della famiglia di Corso Calatafimi, associata a "cosa nostra", e si erano occupati prevalentemente di estorsioni e spaccio di stupefacenti;
per quanto riguarda il reato contestato al solo AN, le prove erano costituite da un'intercettazione ambientale in cui alcuni noti capi mafiosi palermitani si riferivano all'imputato a proposito di una estorsione nei confronti di LI DA RD, gestore di un autosalone.
2. - Sull'impugnazione dei due imputati, la Corte d'appello di Palermo, con la decisione in epigrafe indicata, ha integralmente confermato la condanna nei confronti di LA, mentre ha ridotto la pena di AN ad anni quattro e mesi sei di reclusione, per effetto dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in virtù della collaborazione prestata dopo la sentenza di primo grado.
3. - Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3.1. - Nell'interesse di AN il difensore di fiducia, avvocato Monica Genovese, con il primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 8 e il connesso vizio di motivazione, censurando la sentenza per non aver applicato la circostanza attenuante della collaborazione nella massima misura prevista dalla legge, nonostante nella stessa sentenza i giudici abbiano riconosciuto l'importanza del contributo fornito dall'imputato il quale ha consentito di individuare i soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi e, in genere, del Mandamento di Pagliarelli, inoltre ammettendo di avere consumato l'estorsione ai danni del gestore dell'autosalone Presticar. In sostanza, il ricorrente critica la decisione per avere preso in considerazione, al fine di eludere la diminuzione massima per effetto dell'attenuante ex art. 8 cit., le "ragioni utilitaristiche" della collaborazione del AN, laddove il relativo giudizio avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente sul contributo oggettivo della collaborazione fornita.
Con un secondo motivo si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p.. 3.2. - Nel suo ricorso LA ha dedotto, con un unico motivo, l'errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 e il vizio di motivazione. In primo luogo, ha sostenuto che i giudici d'appello non hanno accertato la credibilità soggettiva del AN, le cui dichiarazioni peraltro sono risultate in pieno contrasto con quelle di giuseppe calcagno, altro collaboratore di giustizia;
inoltre, si assume che le dichiarazioni accusatorie a suo carico, tutte de relato, non sarebbero state riscontrate oggettivamente, attraverso riscontri individualizzanti.
4. - Ha proposto ricorso per cassazione anche l'avvocato Fausto Maria Amato, difensore dell'Associazione Antiracket e Antiusura "SOS Impresa - Palermo", costituita parte civile, che ha lamentato l'illegittima decurtazione degli onorari da parte della Corte d'appello, che ha liquidato le spese sostenute nel grado in misura inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. 8 aprile 2004, n.127. Con un distinto motivo ha, inoltre, denunciato la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali i giudici di secondo grado hanno ritenuto di ridurre l'ammontare complessivo dei diritti e degli onorari richiesti nella nota spesa prodotta. Infine, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 93 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore, anche in questo caso omettendo ogni motivazione al riguardo.
Con una successiva memoria difensiva, l'Associazione Antiracket e Antiusura "SOS Impresa - Palermo" ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso e ha chiesto di dichiarare inammissibile quello dello LA.
5. - Ha depositato una memoria difensiva anche la Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo - Confcommercio Palermo, costituita parte civile, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. - Il ricorso proposto nell'interesse di AN è fondato, nei limiti di seguito indicati.
La Corte d'appello dopo avere ritenuto i presupposti per riconoscere l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, non l'ha applicata nella sua massima estensione, giustificando questa decisione in relazione alle ragioni "utilitaristiche" della scelta collaborativa dell'imputato. In questo modo i giudici hanno introdotto una valutazione di carattere soggettivo che non avrebbe potuto avere ingresso nel giudizio in ordine alla speciale circostanza attenuante, la cui ragione ha come presupposto oggettivo un comportamento attivo dell'imputato nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi (Sez. 1^, 5 novembre 1998, n. 2137, Favaloro, Sez. 1^, 3 febbraio 2006, n. 14528, Cariolo). In altri termini, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in tema di reati di criminalità organizzata, è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa;
il relativo giudizio non implica una valutazione sulla gravità del fatto ovvero sulla capacità a delinquere del colpevole o, ancora, sulle ragioni che lo hanno determinato alla collaborazione, questioni queste che possono giustificare l'eventuale negazione delle attenuanti generiche, ma che non devono condizionare il giudizio sull'attenuante in esame.
Invece, nella specie il riferimento alle ragioni "utilitaristiche" della collaborazione è stato utilizzato dai giudici sia per negare le attenuanti generiche, sia per contenere la diminuzione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, citato art. 8:
riferimento corretto per quanto concerne le attenuanti generiche, ma non in rapporto all'attenuante speciale.
Dunque, questo capo della sentenza deve essere annullato, perché il giudice di rinvio proceda a nuovo giudizio in relazione alla riduzione conseguente al riconoscimento dell'attenuante ex art. 8 cit., tenendo conto di quanto sopra indicato.
7. - Anche il ricorso della Associazione Antiracket e Antiusura "SOS Impresa - Palermo" è fondato, nei limiti di seguito indicati. Va precisato che non è consentito al giudice di legittimità valutare la congruità della liquidazione delle spese, compito riservato esclusivamente al giudice di merito. Tuttavia, nel caso in esame la parte ricorrente ha dimostrato specificamente, assolvendo al proprio onere, che il giudice di merito, nel ridurre gli importi indicati nelle note spese dei difensori, ha violato i minimi tariffari, liquidando una somma complessiva di Euro 800,00 per ciascuna parte civile costituita, oltre ad Euro 80,00 di spese vive, peraltro non richieste dalla ricorrente, inferiore ai minimi di tariffa risultanti dal D.M. n. 127 del 2004.
Peraltro, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore. Ne consegue che questo capo della sentenza deve essere annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo perché provveda a nuovo giudizio sia in ordine alla determinazione delle spese in favore della parte civile ricorrente, sia in ordine alla richiesta di distrazione degli onorari in favore del difensore. 8. - Il ricorso proposto dallo LA è infondato, ai limiti della inammissibilità.
Il ricorrente ha dedotto una serie di critiche alla motivazione della sentenza impugnata, in particolare assumendo che i giudici di merito non avrebbero vagliato la credibilità soggettiva di NG AN e, inoltre, che le sue dichiarazioni sarebbero in contrasto con quelle di altro collaboratore, giuseppe calcagno.
Per quanto riguarda l'attendibilità del AN i giudici di merito hanno ampiamente motivato sul punto. Riguardo al resto deve rilevarsi che le critiche non risultano essere state sviluppate nel ricorso, in quanto non sono state ne' indicate le dichiarazioni contestate rese dal AN, ne' specificato quale rilievo potessero avere le pretese contraddizioni rese dai due collaboratori sulla responsabilità dello LA;
inoltre, il ricorrente non sembra avere tenuto conto che le chiamate dei due collaboratori sono state riscontrate anche da EL ON.
Per quanto riguarda la mancanza di riscontri deve rilevarsi, ribadendo una giurisprudenza ormai pacifica, che l'art. 192 c.p.p., comma 3 non richiede la presenza di riscontri esterni eterogenei,
sicché la chiamata in correità può essere riscontrata anche da altre chiamate in correità, salvo ovviamente l'esame circa l'attendibilità intrinseca, la spontaneità, il carattere logico di ciascun racconto oggetto di esame. Pertanto, plurime chiamate accusatorie devono ritenersi reciprocamente confermative, sempre che siano convergenti sul fatto materiale oggetto della narrazione, siano indipendenti e specifiche.
La giurisprudenza non richiede che il riscontro incrociato delle chiamate in correità sia doppiato da un ulteriore riscontro effettuato con un elemento esterno ed oggettivo rispetto alle stesse, in quanto in presenza di determinate condizioni è sufficiente la reciproca verifica delle due narrazioni accusatorie rese dai coimputati o dagli imputati in procedimento connesso o collegato. Qualunque prova, a prescindere dalla sua natura, è astrattamente idonea a confermare la dichiarazione accusatoria resa dal correo e nel caso di riscontri incrociati la giurisprudenza tende ad una valutazione unitaria della chiamata in correità, insistendo non solo sul giudizio inerente l'attendibilità intrinseca del coimputato in ragione della sua personalità o del concreto modo di atteggiarsi delle sue affermazioni, ma richiedendo una verifica circa la genesi della dichiarazione, al fine di escludere ogni ipotesi di accordo tra i narranti.
A questi criteri si sono attenuti i giudici di merito, sicché le critiche contenute nel ricorso non possono essere accolte. Al rigetto del ricorso dello LA consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese relative a questo grado in favore della Confindustria di Palermo e della Confcommercio di Palermo, costituite parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.800,00 ciascuna, oltre e IVA e CPA.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi di NG AN e della parte civile Associazione Antiracket e Antiusura "SOS" Impresa - Palermo annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per il giudizio sui relativi capi di impugnazione. Rigetta il ricorso di CO LA che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese per questo grado in favore delle parti civili Confindustria di Palermo e Confcommercio di Palermo, liquidate in complessive Euro 2.800,00 ciascuno, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011