Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
La prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche dal contenuto di conversazioni intercettate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2016, n. 53615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53615 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
5 3 6 1 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2652/2016 PIERCAMILLO DAVIGO Presidente REGISTRO GENERALE ADRIANO IASILLO N.22492/2015 GEPPINO RAGO STEFANO FILIPPINI GIOVANNI ARIOLLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/02/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del ENRICO DELEHAYE che ha concluso per il rigetto del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 4.4.2012 dal G.I.P del Tribunale di Crotone a seguito di giudizio abbreviato, UO NC veniva ritenuto responsabile del reato di cui al capo h) della rubrica (detenzione per la vendita di mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, la stessa offerta a RT IN) e condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
1.1. Il giudice di prime cure valorizzava la conversazione ambientale intercettata il 10.11.2009, intercorsa tra il UO ed il coimputato RT IN, dalla quale emergeva, secondo la trascrizione effettuata dalla P.G., che il primo, avvicinatosi all'autovettura dell'altro, dichiarava di essere in possesso di "mezzo chilo d'erba", che non aveva con sé, ma che poteva mostrare in visione al suo interlocutore.
1.2. La pronuncia, appellata dall'imputato, veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza emessa in data 28.11.2012. In particolare, la Corte d'Appello, reputando inequivoco il contenuto della conversazione e rigettando la richiesta di perizia trascrittiva avanzata con i motivi aggiunti, riteneva infondati i motivi di appello con i quali veniva contestata la trascrizione della predetta captazione sia relativamente alla frase "C'è mezzo chilo d'erba", secondo l'appellante non percepibile in tali termini, e sia relativamente all'attribuibilità della stessa al UO. Inoltre, sulla scorta della quantità di droga detenuta, la Corte d'Appello escludeva l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/90. 1.3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 12.11.2013, ritenendo fondato il ricorso proposto dall'imputato, rilevava il difetto di motivazione della pronuncia impugnata in ordine all'attribuibilità della predetta frase al UO, alla luce delle deduzioni difensive e della consulenza tecnica di parte che smentiva tale assunto. Rilevava, altresì, che la Corte d'Appello non aveva dato conto delle ragioni per le quali la ridetta frase fosse da intendere nel senso di un'effettiva disponibilità da parte dell'imputato dell'indicato quantitativo di droga. Pertanto, la Suprema Corte annullava con rinvio la sentenza impugnata per una nuova e più approfondita motivazione, se del caso anche previa trascrizione peritale del colloquio intercettato. 2 1.4. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello disponeva perizia volta alla trascrizione della citata conversazione, al cui esito, sentito il perito e proceduto in camera di consiglio all'ascolto diretto dell'intercettazione, rigettava la richiesta del P.G. di escussione degli operanti che avevano eseguito la trascrizione e l'identificazione degli interlocutori, nonché quella, avanzata in subordine, di rinnovazione della perizia. Con sentenza in data 10/2/2015, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Crotone del 4/4/2012, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena irrogata all'imputato in mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, il difensore dell'imputato. Al riguardo, deduce: 1) "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori a carico dell'imputato". In particolare, la decisione è censurabile per avere la Corte d'appello ricavato la penale responsabilità dell'imputato da una (diversa) frase che lo stesso avrebbe pronunciato nel corso di una intercettazione ambientale "te la faccio vedere tutta", errando nell'attribuzione all'imputato di tale propalazione, da riferirsi invece all'altro interlocutore, per come sarebbe stato precisato anche dal perito d'ufficio che esclude che l'interlocutore indicato come "uomo2" possa essere l'odierno ricorrente, considerato che questi deve necessariamente identificarsi con altra persona che già dialoga con l'altro coimputato ("uomo 1" da identificarsi nel RT IN) prima che il Buonvino si avvicini alla macchina di questi. Inoltre, tale indicazione, laddove collegata al successivo breve dialogo intervenuto tra gli interlocutori (indicato a pag. 4 del ricorso), porta ad escludere anche che oggetto della conversazione sia sostanza stupefacente e che il ricorrente la stia offrendo ad un preteso acquirente. Invero, le espressioni additate dalla Corte territoriale come indicative di una pregressa detenzione finalizzata a concretizzare una proposta di vendita ("te la faccio vedere tutta", "ce l'hai addosso", "No", "guarda qua") sono ben lungi dal comprovare un'effettiva e reale offerta di cessione di droga. Con la conseguenza, che, nel caso in esame, la natura ambigua e l'assenza di chiarezza delle conversazioni, non consentiva di decifrare in modo certo il significato delle intenzioni dei conversanti e ricondurlo ad un concreto proposito illecito del tipo ipotizzato nell'imputazione; 2) "Inosservanza di legge, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie del singolo episodio di cessione contestato". Illogica e carente era la motivazione della Corte territoriale avendo dedotto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente dal tenore della frasi sopra indicate, prive 3 della necessaria univocità e inidonee, sul piano della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, ad integrare gli elementi costitutivi del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1. in materiaInvero, va innanzitutto precisato che di intercettazioni telefoniche, questa Corte ha affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, sent. n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784). Ciò premesso, deve darsi atto che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha offerto, con una motivazione esaustiva scevra da vizi logici, una lettura delle conversazioni ambientali intercettate che risulta coerente con il significato delle parole utilizzate e confermativa dell'ipotesi accusatoria che vede l'imputato avvicinarsi all'autovettura del coimputato RT (ove era installata la microspia) ed offrire della sostanza stupefacente di cui ha la disponibilità, mostrandone un campione. In tal senso depone l'intero contenuto della conversazione captata ove le espressioni utilizzate ("te la faccio vedere tutta", "ce l'hai addosso", "No", "guarda qua"), se lette alla luce del contesto in cui avviene il colloquio e della qualità di pregiudicato dell'altro interlocutore (il RT annovera diverse condanne per spaccio), danno ragionevolmente conto dell'accertata disponibilità di droga in capo all'imputato e della sua manifestata intenzione di cederla.
4.2. Inoltre, quanto all'attribuzione all'imputato dell'affermazione "te la faccio vedere tutta", contestata dalla difesa, va innanzitutto evidenziato, per quanto precisato dalla Corte territoriale, che l'identificazione degli interlocutori della conversazione posta a fondamento della sentenza di condanna non è stata contestata, atteso che i motivi di appello riguardano, sotto tale profilo, solo l'attribuzione delle frasi intercettate all'uno o all'altro soggetto conversante, identificati dalla P.g. nel ricorrente e nel RT (che si trovava nell'auto ove era presente la cimice alla quale si avvicina il UO). La censura, pertanto, essendo proposta per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile. In ogni caso, è certamente generica, in quanto a fondamento della deduzione il 4 ricorrente ha indicato alcuni atti (trascrizioni del brogliaccio e verbale di Pg e dichiarazioni perito) che non sono state allegati al ricorso o direttamente riportati nella loro integralità nel corpo dei motivi. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali). (Sez. 4, sent. n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053). In ogni caso, va dato atto che l'attribuzione al ricorrente della frase incriminata "Te la faccio vedere tutta" è operata dalla Corte territoriale anche a seguito dell'ascolto diretto dell'intercettazione e, dunque, in relazione ad una propalazione che si lega necessariamente a quelle successive certamente riferibili al UO e sempre rivolte al coimputato che si trovava all'interno dell'auto. Peraltro, l'affermazione indiziante segue, per come riportato dalla Corte d'appello (la quale riproduce puntualmente in sentenza il dialogo intervenuto tra l'imputato ed il RT, correggendo anche le imprecisioni della trascrizione del perito proprio a seguito dell'ascolto diretto della conversazione), la frase pronunciata dal RT, il quale dichiara: "Ci (ossia CI).. c'è uno che si prende la tua.. vieni qua ne hai?.. Ma è buona?". Se si considera che il ricorrente si chiama NC, l'averlo additato da parte del RT come "CI", notoriamente soprannome di NC, avvalora la ricostruzione operata dalla Corte territoriale e da conto di come l'interlocutore sia proprio il UO.
4.3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Una volta che è stata accertata la natura illecita della conversazione e che la stessa verteva sulla droga, risulta logico averne fatto discendere l'affermazione di responsabilità con riguardo ad una illecita detenzione finalizzata allo spaccio, per come comprovato anche dall'offerta di un campione. Questa Corte ha infatti precisato che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni). (Sez. 2, sent. n. 19712 del 6/2/2015, Rv. 263544).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al 5 pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della - cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Piercamillo Davigo Giovanni Ariolliで DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 DIC 2016 IL I Cancelliere E CANCELLARE R P E U T S R UD EL O C * 6