Articolo 73 del Codice di procedura civile
Articolo 72Articolo 70
Versione
21 aprile 1942
Art. 73.
(Astensione del pubblico ministero).

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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