Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 73.
(Astensione del pubblico ministero).
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
(Astensione del pubblico ministero).
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 8.950489
[…] Le parti hanno, quindi, depositato memorie e repliche ai sensi dell'art. 73 c.p.c. 5. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 16/12/2024, n. 22751Provvedimento: […] 2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che, in tale occasione, non ha svolto difese e, con la successiva memoria ex art. 73 c.p.c., ha versato in atti l'ordine di pagamento dallo stesso emesso in favore del ricorrente.Leggi di più...
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