Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
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- 1. Angoscia da contagio COVID e attenuanti generiche (Cass. 27115/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2024
In un frangente storico drammatico, in cui l'umanità intera è stata chiamata, praticamente dall'oggi al domani, a resistere ad un pericolo sino a quel momento sconosciuto, invasivo ed in apparenza inarrestabile, va verificato ai fini della concessione delle attenuanti generiche la misura del disagio psicologico, poco a poco evoluto in ansia e, quindi, in angoscia. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 30/05/2024) 09/07/2024, n. 27115 Composta da: Dott. DI NICOLA Vito - Presidente Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere Dott. CAPPUCCIO Daniele - Relatore Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul …
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE – RIFIUTI – Rimessione in pristino dei luoghi e della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti – Pena di giustizia condizionalmente sospesa – Mancata astensione del giudice – Violazione del principio di terzietà del giudice – Incompatibilità del giudice – Ricusazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Giurisprudenza CEDU – Imparzialità del giudice – Criterio soggettivo e oggettivo – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 216, 256, d.lgs. n. 152/2006. L'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 – dep. 08/05/1996, D'Avino; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 – dep. …
Leggi di più… - 3. Il dolo della bancarotta documentale può essere desunto dalla bancarotta patrimoniale (Cassazione penale n. 2500/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
Indice: Premessa La ratio della decisione Osservazioni critiche Conclusioni La massima La sentenza integrale 1. Premessa La sentenza in commento afferma un principio di particolare rilevanza: il dolo della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale. L'arresto segna un punto fermo nell'interpretazione della disciplina penal-fallimentare, chiarendo che la connessione funzionale tra le condotte di depauperamento del patrimonio e le irregolarità contabili non è solo eventuale, ma rappresenta un criterio probatorio idoneo a fondare la responsabilità anche sotto il profilo …
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La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
Leggi di più… - 5. Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
3 8 9 6/ 1 6 $6 AND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n 2044 sez. 2 Ugo De Crescienzo Piercamillo Davigo - Relatore - UP - 20/01/2016 Luigi Agostinacchio R.G.N. 45990/2015 Giuseppe Sgadari Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De TI AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/12/2014 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Caria, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.7.2011 il Tribunale di Lanciano dichiarò De TI AN responsabile dei reati di appropriazione indebita e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la recidiva reiterata specifica - infraquinquennale - lo condannò alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione ed € 220,00 di multa.
2. L'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 3.12.2014, confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito. Le attenuanti generiche sono state escluse espressamente per mancanza di elementi favorevoli ed implicitamente per i precedenti penali, numerosi, garvi e specifici. Si deve in proposito rammentare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. (Cass. Sez. 1^ sent. n. 11361 del 19.10.1992 dep. 25.11.1992 rv 192381). Nel caso di specie tale elemento è stato comunque implicitamente indicato nei precedenti penali e, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep.
1.6.1990 rv 184544). La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice 2 dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242).
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della - Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo De Crescienzo Piercamillo Davigo Go Crescend DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 GEN. 2016 DI C A A M CANCELLIERE S E R P Claudia Pianelli I O N Z E * 3