Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/03/2007, n. 27614
CASS
Sentenza 29 marzo 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" - con l'effetto che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite", e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ricorresse una situazione "esaurita" nel caso di appello del P.M. avverso sentenza assolutoria, dichiarato inammissibile per effetto degli artt. 1 e 10 comma secondo, L. n. 46 del 2006, che ne precludevano la esperibilità, pur dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle relative disposizioni - C. cost. n. 26 del 2007 -, stante l'inerzia della parte pubblica, la quale, non avendo assunto alcuna iniziativa processuale intesa a prevenire il consolidarsi della inammissibilità, mediante la preliminare deduzione di incostituzionalità delle suddette disposizioni o l'esercizio della facoltà, prevista dall'art. 10 comma terzo L. cit., di proporre ricorso per cassazione entro 45 giorni dalla notifica della ordinanza di inammissibilità dell'appello, aveva di fatto prestato ad essa acquiescenza). V. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26.

L'impugnazione (nella specie appello) proposta, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, nei procedimenti relativi a reati di ingiuria e diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio, conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio, tale non potendo considerarsi quella contenuta nell'art. 10 della medesima legge.

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.

Assolto l'imputato dal reato di diffamazione, l'appello della parte civile - proposto agli effetti penali contro la relativa sentenza, nella vigenza dell'art. 577 cod. proc. pen. ed erroneamente qualificato dal giudice di appello come ricorso per cassazione a norma dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 - deve essere celebrato, anche se il reato è prescritto, non potendo trovare applicazione la regola dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità in assenza di una legittima investitura, in capo alla Corte di cassazione, della cognizione del fatto, rimessa al giudice di merito competente anche per consentire all'imputato, assolto con formula ampiamente liberatoria in primo grado, di difendersi adeguatamente, evitandogli di trovarsi esposto ad una inammissibile "reformatio in peius" pronunciata dal giudice di legittimità, incompetente a conoscere del gravame attivato.

Anche dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. V. Corte cost., 6 febbraio 2007 n. 32.

Commentari37

Mostra tutto (37)
  • 1Il giudizio d'appello senza la prescrizione del reato
    Carlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il giudizio d'appello senza la prescrizione del reato di Carlo Citterio Sommario:1. Tre premesse. Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo. Obbligatorietà dell'azione penale, risorse e riti (i due codici vigenti), l'appello imbuto del processo penale. – 2. Il giudizio penale d'appello oggi. – 3. Il progetto Bonafede – 4. Punti fermi della “cultura della giurisdizione d'appello”. Per i reati consumati dopo il primo gennaio 2020 la prescrizione non opera più dopo la sentenza di primo grado, di condanna ma pure di assoluzione. La preoccupazione diffusa è che si allunghino ulteriormente i tempi di trattazione dei processi nei tre gradi di giudizio, con il rischio di molti …

     Leggi di più…

  • 2PROCESSO PENALE: proscioglimento per particolare tenuita’ del fatto e responsabilita’ civile.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di F. T., con ordinanza del 27 aprile 2021, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. …

     Leggi di più…

  • 3R. Muzzica | Le prime sentenze della Cassazione in tema di interrogatorio preventivo
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 4Omesso interrogatorio prima della misura cautelare: nullità anche se indagato dai avvale diritto al silenzio (Cass. 5548/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025

    L'omesso interrogatorio previsto per le ordinanze di custodia cautelare emesse dopo il 25 agosto 2024 prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero costituisce nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, lett. e), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio violando, infatti, il principio del contraddittorio, vulnerando il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di …

     Leggi di più…

  • 5bis c.p.p. è applicabile alle vicende processuali anteriori al D.lgs. n. 150 /2022? :: GiuridicaMente
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Cass. Pen. Sez. V. 31 gennaio 2023, n. 3990 Il sistema delle impugnazioni è volto a rimuovere o sostituire un provvedimento giurisdizionale pregiudizievole con un altro più favorevole emesso da un giudice diverso. Nello specifico le impugnazioni sono un atto di parte concepito per provocare un controllo sul provvedimento emesso dal giudice per riparare eventuali errori di fatto e/o di diritto. Con il D.lgs. n.150 / 2022 (c.d. Riforma Cartabia) si apportarono delle modifiche alla disciplina generale delle impugnazioni, a tal proposito si pone la questione se sia possibile o meno applicare il nuovo art. 573 co.1 bis c.p.p. (impugnazione per i soli interessi civili) alle vicende processuali …

     Leggi di più…
Mostra tutto (37)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/03/2007, n. 27614
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27614
Data del deposito : 29 marzo 2007

Testo completo