Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2016, n. 24053
CASS
Sentenza 27 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inefficace la nomina di difensore di fiducia depositata, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, cosicchè la notifica degli atti da parte dell'autorità procedente al difensore nominato d'ufficio non costituisce causa di nullità del successivo dibattimento e della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il deposito di nomina di difensore di fiducia al G.i.p. in allegato all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel corso delle indagini preliminari, non può ritenersi compiuto "all'autorità procedente", da identificarsi, invece, nel pubblico ministero, al quale il G.i.p. non è tenuto a trasmettere di propria iniziativa la predetta nomina).

Commentari2

  • 1Art. 96 - Difensore di fiducia
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Difensore di fiducia (art. 96) È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, co. 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il …

     Leggi di più…

  • 2Validi anche per dibattimento nomina ed elezione di domicilio nel patrocinio a spese dello stato (Cass. 160/21))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021

    Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l'elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all'interno del procedimento principale. Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento. Nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2016, n. 24053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24053
Data del deposito : 27 aprile 2016

Testo completo