Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato. (Nella specie, in cui il G.u.p. non si era immediatamente pronunciato sull'eccezione tempestivamente formulata dal codifensore nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva chiesto ed ottenuto, nell'udienza successiva, di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato).
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito …
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L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2016, n. 13465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13465 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
QUUT 94 1346 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 554 CC 22 marzo 2016- Reg. Gen. N. 2664/2016 Composta da: Dott. Mario GENTILE - Presidente - Consigliere Dott. Matilde CAMMINO Dott. Giovanni DIOTALLEVI Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: ● IT CA, nato a [...] il giorno 14/2/1972 avverso la ordinanza n. 872/15 in data 11/12/2015 del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro GAETA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 11/12/2015, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce ha rigettato il gravame proposto da IT CA avverso l'ordinanza emessa in data 14/11/2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per effetto dell'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza l'imputato personalmente, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. e con riferimento all'art. خار 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen. per intervenuta inefficacia della F misura cautelare in atto per decorrenza del termine massimo di fase. Evidenzia il ricorrente che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare programmata per il giorno 8/10/2015 non fu mai notificato al proprio difensore di fiducia (Avv. Cosimo GRECO) e che il co-difensore formulò tempestivamente la relativa eccezione nel corso dell'indicata udienza. Tale eccezione, relativa ad una violazione del diritto di difesa dell'imputato, non fu mai decisa dal Giudice per l'udienza preliminare che all'esito dell'udienza emise il decreto che disponeva il giudizio abbreviato nei confronti dell'odierno ricorrente. Tuttavia l'emissione del decreto di giudizio abbreviato non ha potuto realizzare il passaggio da una fase processuale all'altra atteso che se l'eccezione preliminare fosse stata puntualmente decisa dal Giudice, lo stesso avrebbe dovuto stralciare la posizione dell'imputato al fine del rifacimento della procedura di notifica con conseguente palese superamento dei termini di fase della custodia cautelare. Evidenzia, poi, il ricorrente i seguenti fatti: a) fu raggiunto da ordinanza custodiale il giorno 11/11/2014 in relazione alle contestate violazioni di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90; b) in data 23/6/2015 veniva nominato il difensore di fiducia Avv. GRECO con revoca delle precedenti nomine;
c) lo stesso Avv. GRECO prima dell'udienza preliminare proponeva istanza ex art. 310 cod. proc. pen. e discuteva la stessa innanzi al Tribunale per il riesame di Lecce;
d) a seguito di richiesta di rinvio a giudizio l'udienza preliminare fu fissata per il giorno 8/10/2015 ed il relativo avviso doveva essere quindi notificato anche al predetto difensore la cui nomina era da tempo nella disponibilità della A.G. di Lecce, cosa che invece non è avvenuta. La situazione descritta ha quindi determinato l'insorgenza di una nullità assoluta ed insanabile sulla quale il Giudice per l'udienza preliminare non si è comunque pronunciato. La richiesta di giudizio abbreviato non ha, infine, potuto sanare tale nullità perché il difensore di fiducia dell'imputato avrebbe dovuto comunque essere messo nelle condizioni di poter partecipare all'udienza preliminare ed interloquire sul regolare svolgimento della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 匀 2 E' innanzitutto un dato pacifico che l'omessa notifica al difensore di fiducia (o ad uno dei due difensore di fiducia) dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (ex multis: Cass. Sez. U, sent. n. 39060 del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Rv. 244188; e numerose altre in senso conforme). E' altrettanto pacifico che nel caso in esame l'eccezione fu tempestivamente sollevata dal co-difensore nel corso dell'udienza preliminare del 8/10/2015, non fu espressamente decisa dal Giudice per l'udienza preliminare, ma all'udienza del 22/10/2015 l'imputato chiese ed ottenne di essere giudicato con le forme del rito abbreviato. Ora, anche a prescindere dalla regolarità o meno del deposito della nomina del difensore di fiducia all'Autorità Giudiziaria procedente, è una dato assodato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che la scelta del giudizio abbreviato opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire la questione con riguardo all'omessa regolare citazione dell'imputato all'udienza, statuendo che "La invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 cod. proc. pen." (ex ceteris: Cass. Sez. 3, sent. n. 19454 del 27/03/2014, dep. 12/05/2014, Rv. 260377) e tale principio può ben valere anche nel caso di omessa notifica ad uno dei due difensori di fiducia. Ne consegue che nel momento in cui l'imputato ha chiesto (ed ottenuto) di 1 essere ammesso al giudizio abbreviato la nullità de qua si è sanata e, quindi, è venuta meno la necessità che il Giudice per l'udienza preliminare si pronunciasse su di una eccezione relativa ad una nullità che era venuta meno. Se l'imputato avesse avuto intenzione di continuare a coltivare l'eccezione non avrebbe dovuto formulare richiesta di accesso al rito dato che, se l'eccezione era fondata, ciò gli avrebbe portato il doppio beneficio di vedere stralciata la propria posizione ai fini di una nuova fissazione dell'udienza preliminare (con potenziale scadenza dei termini di fase della custodia cautelare) e di poter accedere comunque al rito abbreviato nel corso della nuova fissanda udienza preliminare. Non lo ha fatto per sua libera scelta ed ora non può certo venirsi a dolere della cosa. Per contro e fermo restando il consolidato principio richiamato anche dal Tribunale del riesame - che a sua volta sarebbe risolutivo della questione processuale secondo il quale "in tema di decorrenza dei termini di durata - massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente" (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità della notifica al difensore dell'avviso di udienza preliminare e degli atti successivi, tra i quali l'ordinanza che aveva disposto il rito abbreviato). (Cass. Sez. 2, sent. n. 9400 del 18/02/2015, dep. 04/03/2015, Rv. 263303; Sez. 6, sent. 530 del 13/02-6.4.2005, rv 2009169; Sez. 1, sent. 4301 del 14/07-28.9.1998, rv 211413; Sez. 6, sent n. 16542 del 19/04-28/04/2010, Rv. 247006, Sez. 1, Sent. n. 39691 del 21/10-10/11/2010, Rv. 248682), va detto che il passaggio di fase è regolarmente avvenuto prima che spirasse il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. il che rende infondata la relativa eccezione difensiva. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp.att. c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 22 marzo 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Mario GENTILE Dr. Marco Maria ALMA Mario Gent 19тромо DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 APR. 2016 IL "CANCELLIERE Claudia IA E N O