Sentenza 13 agosto 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal quinto comma dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo.
Commentario • 1
- 1. Il difficile percorso del TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2015, n. 39844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39844 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2015 |
Testo completo
39 844/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Penale Feriale composta dai signori magistrati: 36 Gaetanino Zecca Presidente N. sent. sez. Margherita Taddei Consigliere UP 13/08/2015 Gerardo Sabeone Consigliere N. R.G. 27139/2015 Consigliere relatore Orlando Villoni Eugenia Serrao Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) UR DH, n. Mahdia (MAR) 16.11.1984 2) EL IG, n. Ceprano (Fr) 12.10.1974 3) MA MA IP SI, n. in Kenya 10.12.1956 4) ON ON, n. Sora (Fr) 21.4.1968 5) ON IA, n. Sora (Fr) 3.4.1976 6) EC SI, n. Sora (Fr) 14.3.1980 7) CA ES, n. Isola del Liri (Fr) 27.10.1974 avverso la sentenza n. 3889/14 della Corte d'Appello di LI del 21/05/2014 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sotto il profilo del trattamento sanzionatorio;
udito il difensore avv. L. Marziale in sostituzione degli avv. Umberto Gramenzi per il 1°, dell'avv. Calogero Nobile per il 2°, dell'avv. avv. IG Iannettone per il 3°, dell'avv. Marco Bartolomucci per il 4° ed il 5° e dell'avv. Giampiero Vellucci per il 6°, che ha insistito per l'ac- coglimento di tutti i ricorsi 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di LI ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 15/05/2013, riducendo le pene inflitte in primo grado a BA DH (da sette a sei anni di reclusione ed € 40.000,00 di multa), LL IG (da sei anni e sei mesi a sei anni e tre mesi di reclusione ed € 30.000,00 di multa), MA MA IP SI (da quattordici a dodici anni di reclusione e da € 100.000,00 ad € 78.000,00 di multa), IC ON (da sette anni a sei anni e nove mesi di reclusione ed € 40.000,00 di multa), IC IA (da sette anni a sei anni e otto mesi di reclusione ed € 40.000,00 di multa) e VI ES (da sei anni e sei mesi a sei anni e due mesi di reclusione ed € 30.000,00 di multa), confermando quella irrogata nei confronti di CA SI (sei anni e sei mesi di reclusione ed € 50.000,00 di multa), ma per tutti ribadendo l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di detenzione continuata a fini di cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina ed eroina (artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, capo L1 BA, capo Q LL, capo A MA, capo V TI cone ON, capo Z IC IA, capo D1 VI e capo B1 CA). Preso atto dell'intervenuta rinuncia ai motivi d'impugnazione attinenti il merito delle impu- tazioni da parte degli appellanti ad eccezione di CA SI, la Corte territoriale ha rite- nuto di dover escludere la ricorrenza dell'ipotesi del fatto di lieve entità nelle fattispecie in verifica a causa dell'elevato numero delle condotte, attuate dagli imputati in maniera non occa- sionale ed espressive dell'esistenza di un consistente traffico di stupefacenti, come tale inte- grante un obiettivo e diffuso pericolo per la salute pubblica.
2. Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione i ricorrenti, deducendo rispettivamen- te: BA DH, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla determinazione della pena e travisamento della prova. Il ricorrente si duole del fatto che sebbene la contestazione riguardi ipotesi di detenzione di cocaina ed eroina, la specifiche condotte elencate concernono tipi di sostanze non meglio indi- viduate e in quantità imprecisata: la Corte territoriale non ha, pertanto adeguatamente valu- tato né la tipologia né il dato ponderale delle sostanze, precludendosi la possibilità di verificare l'applicabilità dello ius superveniens costituito dalla ripristinata distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere per effetto della sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014; deduce, inoltre, che l'omessa applicazione della disciplina del fatto di lieve entità è basata su prova travisata, non essendo in realtà mai stato sequestrato alcun quantitativo di stupefacente al fine di indivi- duarne tipologia e quantità di principio attivo. 2 d. LL IG, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 in relazione al mancato rilevamento da parte della Corte d'Appello dell'ipotesi di detenzione per uso personale, attesa la propria condizione di soggetto tossicodipendente;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comma 5 dello stesso art 73, per non avere la Corte territo- riale fornito adeguata risposta circa la qualificazione dei fatti in termini di lieve entità; MA MA IP SI, vizio di motivazione riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo aumento di pena applicato a titolo di continua- zione interna tra gli episodi criminosi contestati;
censure ribadite e sviluppate nei motivi ag- giunti pervenuti in data 7 agosto 2015; IC IA e IC ON, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche;
CA SI, unico imputato a non aver rinunciato ai motivi in punto responsabilità, deduce che la propria condanna è stata pronunciata sul mero dato costituito dal contenuto delle captazioni telefoniche, non essendo stato mai effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente a suo carico né di altro materiale idoneo a sostenere l'accusa; la Corte non ha, invece, preso in alcuna considerazione lo stato di tossicodipendenza, travisando di fatto il com- plessivo compendio probatorio;
deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'omessa applicazione delle attenuanti generiche, censure ribadite e sviluppate nei motivi aggiunti pervenuti in data 7 agosto 2015; VI ES, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconosci- mento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto del carattere improvvisato dell'attività di spaccio, della modesta entità e della rudimentale organizzazione dei mezzi impiegati, costituenti tutti elementi di valutazione di forte rilevanza eppure preter- messi dalla Corte d'Appello a fronte del mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti e di materiale da taglio e confezionamento;
deduce, infine, vizio di motivazione riguardo all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati limitatamente al diniego di applicazione dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e in tali termini vanno accolti. 3 d 2. Vale rilevare che tutti i ricorrenti hanno sollevato la questione del mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi com- preso MA MA IP SI, che con il primo motivo di impugnazione ne deduce espressamente la violazione, sebbene nell'esposizione delle ragioni addotte a sostegno non sviluppi ulteriormente i temi ad essa propri. Vale anche rimarcare che a dispetto del mutato inquadramento giuridico fornitone dalla giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità, che oggi la qualifica fattispecie autonoma di reato in seguito alle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014 (per tutte, v. la più recente tra le decisioni massimate, Sez. 6, sent. n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068), non è, in realtà, mai cambiato il presupposto per la sua applicabilità. Esso consiste in un complessivo connotato di minima offensività della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope con- siderate, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, con la conseguenza che ove uno di tali indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (per tutte e da ultimo v. Sez. 3, sent. n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). Tutto ciò premesso, la Corte territoriale ha fondato la valutazione di esclusione della sussi- stenza dell'ipotesi del fatto di lieve entità o per meglio dire di fatti di lieve entità essenzial- mente sulla ripetitività degli episodi di detenzione e/o cessione, rivelatrice dell'esistenza di un fenomeno di consolidato traffico di stupefacenti coinvolgente tutti gli imputati. Trattasi di valutazione che trova la sua più immediata spiegazione nel fatto che, come la loro struttura rivela, la grandissima parte delle imputazioni mosse agli imputati riguarda tipologie di stupefacenti non meglio individuate e in quantità non meglio precisiate, il relativo accerta- mento riposando quasi esclusivamente sui risultati di intercettazioni telefoniche e solo rara- mente sul sequestro delle sostanze stesse, peraltro sempre concernente quantità modeste o comunque mai diversamente indicate in motivazione a carico dei ricorrenti LL (per quanto è dato ricavare dal ricorso), VI (pag. 28 sentenza), IC ON e IA (gr. 10,5 di eroina, per quanto si desume dalla posizione del coimputato non ricorrente Fusco, pag. 23 sentenza), UM MA (pag. 33 sentenza). L'impossibilità di valorizzare il dato ponderale, come anzidetto in larga parte desunto dall'in- terpretazione delle espressioni adoperata nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate, ha evidentemente indotto il primo giudice e poi la Corte territoriale a fornire rilievo decisivo alla modalità delle condotte e in particolare al connotato della ripetitività, così da escludere l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. Orbene, quello dalla reiterazione delle condotte in addebito costituisce elemento di valuta- zione sicuramente riconducibile al concetto di 'circostanze dell'azione' presente nel dettato nor- mativo, ma deve essere coordinato con altro dato normativo parimenti presente nella disciplina sugli stupefacenti, rappresentato dall'art. 74, comma 6 dello stesso d.P.R. 309 del 1990. A mente ditale previsione, quando l'associazione finalizzata al traffico illecito è costituita al 4 fine di commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73 trovano applicazione non già le incisive sanzioni previsti dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, bensì quelle meno gravi di cui all'art. 416 cod. pen. E' dunque lo stesso legislatore a stabilire che l'associazione può essere finalizzata alla com- missione di una serie indeterminata di fatti - reato di minima offensività, il che vuol dire che la mera pluralità di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi restino ontologicamente fatti di lieve entità. L'interpretazione qui propugnata non è del resto nuova, dacché altre decisioni adottate da questa Corte di legittimità hanno ritenuto, da un lato che l'ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, sent. n. 21612 del 29/04/2014, Villari e altro, Rv. 259233; Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010 - dep. 26/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369) e dall'altro, che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto, come si desume proprio dall'art. 74, comma 6 dello stesso Decreto (Sez. 4, sent. n. 1736 del 27/11/1997, Fierro, Rv. 210161; Sez. 6, sent. n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198 nonché con precisazioni Sez. 6, sent. n. 5415 del 10/03/1995, Corrente ed altri, Rv. 201644). In definitiva il connotato dell'occasionalità non costituisce indice indefettibile di minima offen- sività della condotta, essendo compatibile con la sua ripetizione nel tempo. D'altro canto, la riconducibilità di reati in materia di stupefacenti commessi 'su strada', come quelli oggetto della presente verifica giudiziale (v. pag. 20 sentenza impugnata), all'ipotesi del fatto di lieve entità non implica affatto una riposta debole dell'ordinamento, ove si consideri la diversificata possibilità di determinazione del trattamento sanzionatorio in funzione della forbi- ce tra minimo e massimo edittale di pena previsto dall'attuale versione dell'art. 73, comma 5 in sinergia con l'istituto della continuazione. Tutto ciò premesso, spetterà alla Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giu- dizio sul punto, tenere conto del principio sopra enunciato nella rivalutazione delle condotte in addebito.
3. La natura della pronuncia comporta l'assorbimento di tutte le altre doglianze, ad eccezione di quella formulata dal ricorrente LL, inammissibile poiché riguardante la rilevanza penale della condotta, questione abbandonata con la rinunzia ai motivi d'appello nonché quelle for- mulate dal ricorrente CA, infondate per avere la Corte territoriale congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità, argomentata sulla base degli stessi indici proba- tori valorizzati a carico degli altri imputati (rilevanza e significatività delle risultanze delle inter- cettazioni telefoniche, ammissione parziale dei fatti da parte del ricorrente). 5 d
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego del 309 del 1990 non (adeguatamente) motivato. Fermo nel resto. punto annullato alla Corte di Appello di LI. Roma, 13/08/2015 Il consigliere estensore Onando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 OTT 2015/ IIL A DI CAS M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P A U Z S Piera Esposito IO N E 9 comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. Rinvia per ulteriore esame sul Il Presidente Gaetanino Zecca собит