Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 5579
CASS
Sentenza 26 settembre 2013

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Massime1

In tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l'altro, alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti).

Commentari3

  • 1Calunnia: sui rapporti con il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempre che la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all' art. 495, comma 3, n. 2, c.p. , qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …

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  • 3USURA: l'incaricato di recuperare il credito concorre nel reato punito ex art. 644 c.p.
    Avv. Marco Eduardo Acampora · https://www.expartecreditoris.it/ · 7 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 5579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5579
Data del deposito : 26 settembre 2013

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