Sentenza 30 settembre 2016
Massime • 2
L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa.
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità per il reato associativo in base al solo coinvolgimento dell'imputato in una spedizione di droga, pur se per un carico di due chilogrammi, ed ai contatti con due esponenti del sodalizio protrattisi per otto giorni).
Commentari • 5
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La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2016, n. 18776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18776 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2016 |
Testo completo
ASE/AER 18776-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TF2/16 SENTENZ - Presidente - N. Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 6477/2016 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI CO N. IL 07/04/1980 RA NC N. IL 08/04/1959 CA LA N. IL 22/10/1981 LA LO N. IL 19/03/1965 D'NA OV N. IL 01/07/1983 D'NA IN N. IL 31/10/1981 MO IU N. IL 25/10/1983 NA MA N. IL 26/11/1975 MI AN N. IL 16/01/1987 PASTORE QU N. IL 05/07/1965 OR UC N. IL 31/05/1975 NZ AN N. IL 18/06/1961 UT RD N. IL 28/12/1974 IL VA N. IL 29/07/1978 GG AN N. IL 29/04/1982 avverso la sentenza n. 67/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del 20/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.SSA PAULA FILIPN che ha concluso per -1- р sentite le conclusioni del Procuratore Generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi, escluso quello di CO RA, in relazione al quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità; udito, per l'imputato IO OD, l'avvocato Alfredo Gaito, del Foro di Roma, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Lecce, del Foro di Taranto, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, per l'imputata GI RI, l'avvocato Oronzo Rochira, del Foro di Bari, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, per gli imputati AN D'NA e CO D'NA, l'avvocato Luigi Esposito, del Foro di Taranto, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, per gli imputati CO RA, CE D'NA, SQ AS e IA PO, l'avvocato Salvatore Maggio, del Foro di Taranto, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, per l'imputato AS LI, l'avvocato Giuseppe Sernia, del Foro di Taranto, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, per l'imputato EO UT, l'avvocato Biagio Leuzzi, del Foro di Taranto, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, per l'imputato IO NI, l'avvocato Salvatore Maggio, del Foro di Taranto, in sostituzione dell'avv. Gaetano Vitale, del Foro di Taranto, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, per l'imputato CH RI, l'avvocato Andrea Melpignano, del Foro di Bari, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito, infine, per l'imputato PA CC, l'avvocato AS Saracino, del Foro di Taranto, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce il 20 luglio 2015, parzialmente riformando la sentenza emessa il 31 marzo 2014 all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Lecce, ha confermato la condanna, per quanto in questa sede rileva, nei confronti di: 1) IM CC;
2) CO RA;
3) CO ZZ;
4) PA CC;
5) AN D'NA; 6) CE D'NA; 7) IO OD;
8) AS LI;
9) CH RI;
10) SQ AS;
11) IA PO;
12) IO OT;
13) EO UT;
14) GI RI;
2 e 15) IO NI;
tutti variamente accusati dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con oggetto eroina e cocaina. In particolare la Corte territoriale: quanto a IM CC, detto Mimmo, ha rigettato l'appello, sicché l'imputato risulta condannato per i reati di cui ai capi N ed O (entrambe violazioni dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatti contestati come commessi, rispettivamente, nel mesi di marzo-aprile 2008 ed il 25 aprile 2008, in continuazione tra di loro, stimato il primo più grave;
quanto a CO RA, ha ridotto la pena inflitta in primo grado;
RA risulta, dunque, condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, ed U (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), nel mese di maggio 2008; con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
con la continuazione tra loro, stimato più grave il primo;
quanto a CO ZZ, ha ridotto la pena;
ZZ risulta, pertanto, condannato per il reato di cui al capo Q (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), contestato come commesso tra aprile e maggio 2008, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
quanto a PA CC, ha rideterminato la pena, riconosciuta la continuazione con il reato già giudicato con sentenza irrevocabile del G.u.p. di Taranto n. 213 del 16 marzo 2009; CC risulta, pertanto, condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, e P (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), nel mese di aprile 2008; con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, in continuazione tra di loro e con l'ulteriore già in giudicato, stimato il reato associativo più grave;
quanto a AN D'NA, ha rideterminato la pena inflitta, riqualificato l'unico reato allo stesso ascritto al capo W (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), contestato come commesso dal 1° al 15 marzo 2008, in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la sussistenza della recidiva contestata;
quanto a CE D'NA, detto EN, ha rideterminato la pena inflitta e ha riqualificato il reato ascritto al capo W) in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; CE D'NA risulta, in conseguenza, condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), C (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, e W (come, appunto, riqualificato), commesso dal 1° al 15 marzo 2008; con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ed aumento per la continuazione, stimato più grave il reato di cui al capo A); 3 m. quanto a IO OD, ha rigettato l'appello; OD risulta, pertanto, condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, con il ruolo di promotore, ed R (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), tra novembre 2007 e maggio 2008; con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ed aumento per la continuazione, stimato più grave il reato associativo;
quanto a AS LI, ha rideterminato la pena inflitta, qualificato l'unico reato allo stesso ascritto al capo W), dal 1° al 15 marzo 2008, in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con recidiva reiterata, specifica ed infraquiquennale;
quanto a CH RI, detto CH, ha rigettato l'appello; RI risulta, pertanto, condannato per i reati di cui ai capo A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, ed L (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), nei mesi di marzo, aprile e maggio 2008; con la recidiva specifica ed infraquinquennale e con aumento per la continuazione, stimato più grave il reato di cui al capo A;
quanto a SQ AS, ha ridotto la pena;
l'imputato risulta pertanto condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, e V (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), da febbraio a maggio 2008, con la reiterata, specifica ed infraquinquennale ed aumento per la continuazione, stimato più grave il reato di cui al capo A;
quanto a IA PO, ha rigettato l'appello; la donna risulta, pertanto, condannata per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, F ed S (entrambe violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), rispettivamente il 3 maggio 2008 e tra novembre 2007 e maggio 2008; con aumento per la continuazione, stimato più grave il reato di cui al capo A;
quanto ad IO OT, ha rigettato l'appello; OT risulta, perciò, condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, ed I (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), nei mesi di marzo ed aprile 2008; con aumento per la continuazione, stimato più grave il reato di cui al capo A;
quanto a EO UT, detto EO, ha rigettato l'appello; UT risulta, pertanto, condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, ed F e G (entrambe violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), rispettivamente il 3 maggio 2008 e nei mesi di aprile e maggio 2008; con aumento per la continuazione, stimato più grave il reato di cui al capo A;
4 quanto a GI RI, detta NN, ha rideterminato la pena inflitta a GI RI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti;
RI risulta, pertanto, condannata per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, ed L (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), nei mesi di marzo, aprile e maggio 2008, con diminuzione per le attenuanti generiche stimate prevalenti sull'aggravante contestata al capo A ed aumento per la continuazione con l'ulteriore illecito;
quanto, infine, ad IO NI, detto AN o CO, ha rideterminato la pena, esclusa la recidiva;
NI risulta condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), con permanenza sino a maggio 2008 ed oltre, C, D, E, F, O, U e (violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), capi collocati temporalmente tra dicembre 2007 e maggio 2008, ritenuto il primo più grave e con aumento per la continuazione con gli ulteriori illeciti, senza recidiva;
tutti, con applicazione della diminuente per il rito premiale prescelto.
2. Ricorrono per la cassazione della sentenza, personalmente (CO RA, AN D'NA, CE D'NA, IA PO ed IO OT) o tramite difensore di fiducia (i rimanenti dieci imputati), deducendo violazione di legge e/o difetto motivazionale.
2.1. Seguendo l'ordine degli imputati contenuto in sentenza, si prende le mosse dal ricorso nell'interesse di IM CC, condannato per i reati di cui ai capi N ed O dell'editto.
2.1.1. Si deduce, in primo luogo, la inutilizzabilità, per violazione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., di parte delle intercettazioni ambientali dalle quali è stata tratta la prova della responsabilità dell'imputato: con specifico riferimento ai progressivi nn. 689 e 693 del decreto n. 193/2008, si ritiene, infatti, che mancassero, al momento delle captazioni, indizi che fosse in corso la commissione di reati nei luoghi di privata dimora. Tanto si desumerebbe: sia da quanto affermato dal G.i.p. nell'ordinanza applicativa della custodia in carcere, in particolare alla p. 127, ove si legge, testualmente, «seppure con riferimento alla contestazione di cui al capo A [i.e.: art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990], che non "può individuarsi con certezza il luogo dove è stato perfezionato l'accordo criminoso a mezzo del quale si è dato vita alla contestata associazione"»> (così alla p. 3 del ricorso); sia dalla contemporaneità tra la effettuazione delle intercettazioni relative a CC telefoniche (giorni 24 e 25 aprile 2008) e di tipo ambientale (il 25 aprile 2008), contemporaneità da cui si desumerebbe in via logica che, al momento dell'attivazione delle ambientali, gli inquirenti non avessero in mano 5 M. elementi per ritenere sussistente lo svolgimento di attività in luoghi di privata dimora;
sia per non esservi «alcuna traccia [...] della valutazione della fondatezza del motivo in forza del quale ritenere che nei luoghi in cui si sono verificate le intercettazioni di comunicazioni tra presenti (nel caso di specie tra il AR e la moglie del CC) si svolgesse l'attività criminosa» (così alla p. 4 del ricorso).
2.1.2. Si denunzia, poi, difetto di motivazione in ragione di contraddittorietà ed illogicità che emergerebbero dallo stesso testo della sentenza impugnata. CC, infatti, pur assolto già in primo grado dal reato associativo (capo A), è stato condannato per due ipotesi ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi N, contestato come commesso nei mesi di marzo e di aprile 2008, ed O, contestato come commesso il 25 aprile 2008), non avendo i giudici di merito attribuito la giusta considerazione alla dichiarazione dall'imputato di essersi effettivamente recato il 25 aprile 2008 in Brindisi per svolgere mansioni di "corriere" della droga, ma di essere tornato senza, tuttavia, ricevere né trasportare nulla, non avendo trovato nessuno. -la condanna per il capo N, dopo avere Sarebbe contraddittoria -si assume assolto l'imputato dalla contestazione di associazione, a proposito della quale CC, benché assolto dal G.u.p. dalla relativa imputazione, pone la questione circa l'esatta linea di confine tra la fattispecie associativa ed il concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. L'intera impugnazione svolta nell'interesse di CO RA, condannato per i capi A) ed U, consiste, evocate le categorie della violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e del vizio motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), nell'affermazione che la Corte di appello non avrebbe «valutato in maniera logica le risultanze istruttorie, posto che difettavano gli elementi integrativi del reato e che le circostanze emerse sono state valutate contraddittoriamente» (così alla pagina unica che contiene il ricorso).
2.3. Il ricorso nell'interesse di CO ZZ, riconosciuto colpevole del reato descritto al capo Q, si affida a quattro motivi.
2.3.1. Si censura, in primo luogo, l'asserita nullità derivante da indeterminatezza e da genericità del capo di accusa, sotto vari profili: non essendo stati individuati i concorrenti nel reato, cui pure si fa riferimento nell'editto; non essendo indicata la tipologia di stupefacente né la quantità, elementi dai quali derivano importanti riflessi sanzionatori;
essendo la condotta contestata al capo Q, finalizzata si legge nell'editto a dare attuazione al 6 delitto associativo di cui al capo A, accusa dalla quale ZZ è stato assolto;
indimostrata essendo la collocazione temporale nei mesi di aprile e di maggio dell'anno 2008. Ebbene, alle denunziate lacune non avrebbe offerto risposta esauriente assume il ricorrente - né la sentenza di primo grado, che si sarebbe limitata a fare insoddisfacente richiamo al contenuto della informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria, né quella di appello.
2.3.2. Si censura, in secondo luogo, la condanna in relazione al capo Q, in quanto emessa si ritiene - sulla base di un unico indizio, ossia il contenuto di una sola intercettazione telefonica (progressivo n. 796 del 2 maggio 2008, decreto n. 193/09 RIT), privo di riscontri, non essendo stati operati nei confronti del ricorrente sequestri né pedinamenti né identificati possibili acquirenti di droga né rinvenuta la disponibilità di somme di denaro in quantità compatibili con lo svolgimento di attività illecita. Assume il ricorrente che, nell'assenza di elementi oggettivi, le propalazioni di ZZ potrebbero essere mere vanterie e che, non essendo stato identificato l'acquirente, tale "EN", cui nella telefonata si fa cenno, non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato. Inoltre, il passaggio motivazionale della sentenza di appello (pp. 56-57) in cui si valorizzano i rapporti tra il ricorrente e l'interlocutore NU AR appare illogico e contraddittorio, in quanto si assume, prima, che ZZ non sappia che la droga cedutagli da tale TE provenga, in realtà, da AR, per poi affermare che ZZ e AR erano in rapporti di affari nel campo degli stupefacenti. La unicità della conversazione avvenuta nel mese di maggio 2008 non consentirebbe di affermare che l'attività criminosa si sia realizzata nei mesi di aprile e di maggio 2008. Peraltro, il relativo motivo di impugnazione, già proposto in appello ed incentrato sulla non probatorietà del contenuto della telefonata in questione, avrebbe ricevuto una risposte che il ricorrente definisce meramente "glossatoria" (così alla p. 5 del ricorso) del testo della sentenza di primo grado.
2.3.3. Benchè evidenziato in appello che la condotta descritta al capo Q, proprio per la mancanza di informazioni su quantità e natura dello stupefacente, ben avrebbe potuto configurare l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale avrebbe disatteso il relativo motivo senza fornire alcuna spiegazione.
2.3.4. La recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata dal P.M. a ZZ sarebbe stata censurabilmente applicata, senza fornire alcuna motivazione sul perché la stessa, di tipo facoltativo, non potesse essere esclusa dal decidente in quanto si assume non indicativa, in concreto, di maggiore- 7 M capacità a delinquere;
dalla denunziata mancanza di motivazione deriverebbe ulteriormente la nullità della sentenza impugnata.
2.4. Il difensore di PA CC, condannato in relazione ai capi A e P, contestati come commessi, rispettivamente, con permanenza "sino al maggio 2008 ed oltre" e "nel mese di aprile 2008", denunzia violazione di legge e difetto motivazionale, articolando due motivi.
2.4.1. Con il primo censura l'illogicità che deriverebbe dalla stimata dissonanza temporale tra le contestazioni di cui ai capi A) e P)» (così alla p. 2 dell'impugnazione), in quanto l'imputato avrebbe partecipato ad un'associazione criminale in un arco di tempo più ampio (dal 2007 ai primi mesi del 2008, come si legge alla p. 2 della sentenza di primo grado), mentre il reato-fine sarebbe collocato solo nell'aprile 2008 e, per di più, non contestato come commesso per favorire il sodalizio criminoso: l'assenza di traccia di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 81 cp» (così alla p. 2 del ricorso) dimostrerebbe, dunque, come sia illogico ed antigiuridico ritenere che PA CC, pur facendo parte di un'associazione criminale finalizzata allo spaccio di droga, non si sia reso autore di nessun episodio di spaccio, se non quello del mese di aprile 2008, non teleologicamente connesso, però, alla compagine associativa.
2.4.2. Con l'ulteriore motivo denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato siccome appartenente ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Definisce il quadro indiziario nei confronti dell'assistito fumoso e privo di imprescindibili riscontri oggettivi: anzi, l'unico riscontro oggettivo sarebbe costituito dall'episodio di spaccio che ha condotto all'arresto dell'imputato il 29 aprile 2008, a proposito del quale, peraltro, la Corte sarebbe incorsa in grave errore motivazionale, in quanto con riferimento a tale episodio, ormai accertato in separato processo penale con la sentenza n. 213 del 2009 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, passata in giudicato, la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui tale fatto non sarebbe da considerare come isolato episodio criminoso ma, invece, come indice della partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; inoltre la sentenza richiamata non conterrebbe alcun elemento da cui desumersi l'appartenenza associativa dell'imputato. La sentenza impugnata sarebbe, ancora, priva di motivazione circa la provenienza dal clan O" della droga sequestrata a CC in occasione dell'arresto del 29 aprile 2008. La decisione incorrerebbe in altri gravi errori: nel non tenere conto che mai PA CC viene intercettato, ma che altri sono i soggetti loquenti;
che 8 nessuna adeguata prova vi è in atti circa la certa identificazione del "PA" di cui si parla nella conversazioni intercorse tra altri;
nel non valutare che la maggior parte delle conversazioni sono relative ad un periodo, dopo l'arresto del 29 aprile 2008, in cui il ricorrente era detenuto;
nel considerare CC intraneo all'associazione in quanto stabile acquirente di droga, mentre si tratterebbe, in realtà, di un cronico abituale assuntore di droga, noto negli ambienti dello spaccio ma soltanto per essere tossicodipendente e per vivere nella Bari vecchia. Ulteriore illogicità deriverebbe dalla non coincidenza tra quantitativo di droga che AR avrebbe consegnato a CC - un chilogrammo - e quella rinvenuta in occasione del suo arresto, il 29 aprile 2008, arresto che, in conseguenza, non può valere da riscontro alle ulteriori accuse mosse all'imputato, come invece, ma erroneamente, ritenuto dalla Corte territoriale. Le uniche due intercettazioni intercorse tra AR e CC (progressivi nn. 631 e 675) avrebbero contenuto generico e privo di valore indiziario, mentre le altre intercorrerebbero tra altri soggetti: in ogni caso, la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato l'esistenza di numerose conversazioni tra CC e gli altri imputati e non avrebbe fornito adeguata motivazione circa la probatorietà del dato indiziario scaturente dai colloqui captati, che si assumono essere privi di riscontri. Il ricorrente richiama principio giurisprudenziale secondo il quale allorquando la condotta consiste nella partecipazione ad un unico episodio criminoso, è si - - possibile la prova della responsabilità per il reato associativo ma essa deve essere particolarmente rigorosa. Insufficiente ed illogica sarebbe anche l'analisi della posizione del ricorrente in relazione al tema delle sussistenza di una "cassa comune" per fronteggiare le difficoltà economiche dei sodali arrestati, in quanto, nel caso di CC, il riferimento operato in sentenza alla elargizione di soli 100,00 euro deporrebbe, in ragione dell'esiguità dell'importo, più per un'offerta caritatevole che non per un vero e proprio contributo elargito in un'ottica di solidarietà criminale e sarebbe, in ogni caso, privo di riscontri, oltre che scarsamente compatibile con il ritenuto ruolo di un certo spicco che si attribuisce allo stesso nell'associazione. Infine, sottolineato che nella maggior parte delle conversazioni intercorse tra altri ed intercettate si parla di un certo "PA", senza tuttavia specificarne il cognome o altro elemento che consenta con sicurezza di identificarlo proprio con PA CC, si evidenzia che, mentre in alcune intercettazioni AR afferma che CC è uno che lavora bene ed un ottimo pagatore, in altre, invece, è definito come uno che ha lasciato una gran quantità di debiti: discende che non si comprende né la sentenza spiega perché un'associazione criminale - - dovrebbe sovvenzionare un grosso debitore. 9 m .
2.5. Il motivo principale personalmente presentato da AN D'NA, condannato per il solo capo W, riqualificato in violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con esclusione della recidiva, consiste nella omessa motivazione circa la mancata concessione delle richieste attenuanti generiche;
in subordine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'illecito.
2.6. Nell'interesse di CE D'NA, condannato per i capi A, C e W, quest'ultimo riqualificato in violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva, si deducono tre motivi di ricorso.
2.6.1. Con il primo si denunzia mancanza o inadeguatezza motivazionale in relazione a tre temi, già proposti con l'appello, ai quali la sentenza di secondo grado non avrebbe offerto risposta o non ne avrebbe offerto di soddisfacente, essendosi limitata, secondo il ricorrente, a ripercorrere gli argomenti svolti dal giudice di primo grado, temi inerenti: a) il limitatissimo arco temporale, inferiore a tre mesi, e la esiguità numerica dei singoli episodi contestati (tre), tali da non consentire, secondo il ricorrente, di ritenere sussistente la continuità e la permanenza nell'associazione dell'imputato e la necessaria affectio societatis;
b) la non certa attribuibilità della paternità delle parole intercettate a CE D'NA, talora indicato come "EN LO e talaltra come "u' cunigghiu"; c) la genericità del capo di accusa. In particolare: quanto all'appartenenza all'associazione, l'arresto di CE D'NA, avvenuto in Bari il 19 marzo 2008, essendo stato colto in possesso di droga, fatto che si assume estraneo al presente processo, non sarebbe elemento idoneo a suffragare l'appartenenza associativa;
l'attribuzione della voce proprio al ricorrente sarebbe stata effettuata in difetto di qualsiasi criterio scientifico o logico ma soltanto per essere la stessa già nota alle forze di polizia;
quanto alla genericità, l'oggetto delle cessioni di cui ai capi C e W, commesse peraltro in concorso con persone non identificate, sarebbe stupefacente di qualità, oltre che di quantità, imprecisata, mentre al capo A, ma contraddittoriamente, si assume che oggetto del vincolo associativo sarebbe la cessione di eroina e di cocaina;
le parole usate nelle conversazioni intercettate sarebbero illogicamente considerate dai giudici di merito come compatibili con il commercio di stupefacenti;
il contenuto delle captazioni sarebbe del tutto privo di riscontri di tipo oggettivo (sequestri, controlli di polizia giudiziaria etc.) e sul punto mancherebbe, in ogni caso, la rigorosa motivazione che è necessaria. 10 m.
2.6.2. Anche il mancato riconoscimento, in relazione al capo C, dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta invece sussistente in appello in relazione al capo W, sarebbe privo di ogni motivazione.
2.6.3. La sentenza, infine, non terrebbe conto delle ragioni poste dalla difesa a sostegno della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva.
2.6.4. Con memoria del 14 settembre 2016 il difensore dell'imputato ha richiamato giurisprudenza di legittimità ed ha svolto argomenti per sostenere: la insussistenza in capo al ricorrente del dolo di partecipazione al reato associativo, dovendo essere la relativa dimostrazione particolarmente rigorosa allorquando la condotta materiale si esaurisce nella realizzazione di un solo reato fine (nel caso di specie, il reato sub lett. C, in quanto la realizzazione dell'illecito di cui al capo W, per le sue concrete caratteristiche, non sarebbe dimostrativa di affectio societatis, avendo nell'occasione l'autore agito in piena autonomia e non essendo l'attività di corriere automaticamente dimostrativa della volontà di partecipare all'associazione; e, quanto specificamente al capo C, la necessità, ove non risulti provata la qualità di droga, non rinvenuta materialmente, alla quale si fa riferimento nelle telefonate (fenomeno detto della "droga parlata") di ritenere, in applicazione del principio del favor rei, che si tratti di droga leggera. Si sostiene, inoltre, che il contenuto di due intercettazioni svolte tra altri (cioè le nn. 170 del 20 marzo 2008 e 677 del 24 aprile 2008), da cui la Corte territoriale trae elementi di prova a carico del ricorrente, non avrebbe il valore dimostrativo che vi attribuisce la Corte di appello.
2.7. Nell'interesse di IO OD, che è stato condannato per i reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) ed R (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il difensore denuncia erronea applicazione della legge penale e contemporaneamente disapplicazione delle regole codicistiche sulla valutazione della prova e vizio di motivazione a proposito: 1) della configurabilità del reato associativo;
2) dell'attribuibilità del ruolo apicale a IO OD;
3) della dosimetria della pena con specifico riferimento ai limiti di concedibilità delle attenuanti generiche.
2.7.1. Quanto al primo dei tre profili, evidenzia il ricorrente che esisterebbero numerosi dubbi circa la configurabilità o meno di un'associazione effettivamente operante, tenuto conto che la stessa sarebbe stata attiva per poco più di sei mesi, da fine novembre 2007 a maggio 2008, mentre l'eventuale partecipazione di OD si sarebbe arrestata al febbraio-marzo 2008, che il 11 ju ristretto arco temporale in cui si sarebbero verificate le ipotesi di reato "falsificherebbe", sulla base di consolidate massime di esperienza, la tesi accusatoria, non consentendo di ravvisare gli elementi costitutivi del reato associativo, e che difetterebbe, in ogni caso, la prova dell'elemento soggettivo in capo a OD, cioè la coscienza e la volontà di far parte di un'associazione e di attivarsi per realizzare un comune programma criminoso proteso alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Il problema centrale del processo starebbe, infatti, ad avviso del ricorrente, nella verifica se a IO OD debba addebitarsi soltanto il concorso nel reato di cui all'art. 73 d.p.R. n. 309 del 1990 ovvero la partecipazione, cosciente e consapevole, ad un sodalizio criminoso. Richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti» (Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, Mannino, Rv. 246172), si censura la sentenza impugnata poiché, anche alla luce di quanto dedotto dalla difesa e di quanto risposto dalla Corte territoriale, mancherebbe una soddisfacente informazione fattuale da cui potersi logicamente inferire, sulla base di attendibili regole di esperienza, il nucleo essenziale della condotta partecipativa, ergo: la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. In particolare, si sottolinea come a febbraio-marzo 2008 fosse già maturato, come si desume pacificamente dalle intercettazioni richiamate, dal contenuto della comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria del 3 maggio 2010 (p. 201), facente parte del materiale utilizzabile atteso il rito prescelto, e dalle stesse motivazioni delle sentenze sia di primo (p. 41) che di secondo grado (p. 77), un raffreddamento dei rapporti tra OD e AR;
ciò che, unitamente al fatto che, mentre la condotta associativa contestata al capo A è cessata a marzo 2008, quella di violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo R si è protratta sino a maggio 2008, proverebbe l'autonomia della condotta del ricorrente. Dimostrazione ulteriore sarebbe fornita dal contenuto della conversazione intercettata del 1° maggio 2008 (n. 778 del decreto 193/2008 rit), riferita alla p. 44 della sentenza di primo grado, dove AR si lagna dell'atteggiamento quasi ostile di OD e racconta al suo interlocutore di avere saputo che OD avrebbe messo in guardia CO CC dal dare la droga 12 mu. a AR, definito un "bidonista", cioè una persona inaffidabile. La valenza liberatoria di tale specifico passaggio, peraltro sottolineata dalla difesa alla p. 5 dei propri motivi nuovi in appello, sarebbe stata totalmente ignorata dalla Corte territoriale. Si richiamano, poi, precedenti giurisprudenziali che sottolineano che quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un unico episodio criminoso può affermarsi la responsabilità per il reato associativo ma che la prova della partecipazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa e che descrivono il criterio distintivo tra delitto associativo e concorso di persone nel reato, da individuarsi nel carattere dell'accordo criminoso, nel senso che esso, nel caso di concorso di persone nel reato, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, mentre nell'altro caso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Evidenzia, infine, che, date le analogie tra reati associativi e concorso di persone, la diversità di elementi si deve necessariamente tradurre in una diversità qualitativa e strutturale dell'accordo criminoso, e che la circostanza che l'associazione non comporti necessariamente un'organizzazione di tipo complesso e sofisticato, non fa venire meno l'esigenza di dimostrare adeguatamente che ciascuno degli associati abbia effettivamente fornito quell'impegno permanente e continuativo a svolgere un determinato compito, che costituisce il tratto distintivo della fattispecie associativa, per concludere che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio può essere si dimostrata anche sulla base della partecipazione ad un solo reato-fine, ma ciò in via non di regola quanto di eccezione, quando cioè risulti dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano state tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, dimostrazione che mancherebbe nella sentenza impugnata.
2.7.2. Circa l'attribuibilità del ruolo apicale a OD, le censure al riguardo già svolte nell'atto di appello e nei motivi nuovi appaiono al ricorrente essere state dalla Corte di appello superficialmente valutate, alla stregua delle considerazioni che di seguito si riassumono. Anzitutto, il ruolo di OD pare marginale già nella prima parte della sentenza, non essendo presente nell'elenco delle intercettazioni stimata maggiormente rilevanti ed essendogli attribuito il capo B, dal quale era stato assolto in primo grado. Il compito di promotore ed organizzatore sarebbe ricavato dalla suggestiva, ma arbitraria, concatenazione di episodi contenuta in sentenza, priva però di decisiva forza probante: in particolare, quanto all'incontro del 3 gennaio 2008 presso l'ippodromo tra OD e OR per la presunta fornitura di una non 13 min. precisata, né in qualità né in quantità, sostanza drogante, la semplicistica attribuzione alla presenza fisica di OD del ruolo di alter ego di AR, con lo stesso intercambiabile, non terrebbe conto di emergenze processuali (riferite alla p. 78 della sentenza di secondo grado ed alla p. 40 di quella del G.u.p.) secondo cui, in realtà, OD non doveva partecipare all'incontro ma venne chiamato solo all'ultimo momento e che lo stesso è parente di AR, che all'epoca si fidava di OD, essendo il deterioramento dei rapporti tra i due collocato più avanti nel tempo, ossia a febbraio-marzo 2008 (come si legge alla p. 41 della sentenza di primo grado). Il successivo passaggio motivazionale della sentenza di appello, secondo il quale nei successivi incontri OR e RI avrebbero sempre preteso la presenza di un capo come AR non accontentandosi mai della presenza di altri associati (p. 78), fornirebbe ulteriore conferma del ruolo di minor rilevo di OD e denoterebbe contraddittorietà ed illogicità motivazionale, essendo emerso che sono proprio gli interlocutori-fornitori di droga a riconoscere in AR, e non già in OD, la "stoffa", per così dire, del capo. Gli ulteriori elementi di prova che la Corte territoriale (pp. 79-81 della sentenza impugnata) trae da conversazioni di AR non tengono conto del già sottolineato risentimento e della diffidenza verso OD, stati d'animo che avrebbero certamente imposto un vaglio più penetrante sulla attendibilità della fonte di prova, non potendosi escludere che AR fosse a conoscenza delle indagini in corso, dato che già sin dal 19 marzo 2008 era stato arrestato CE D'NA. Ancora: l'affermazione da parte della Corte di appello che almeno sino al 28 febbraio 2008 OD era inserito nell'associazione di AR, desunta dal colloquio intercettato in cui AR informa la moglie IA che la mattina stessa è venuto IO che ha promesso di portare oggi o domani il resto dei soldi, così intendendo che i rapporti economici fossero ancora in corso (p. 81 della sentenza di secondo grado), non tiene conto dell'obiezione difensiva, già svolta in appello e delle piste alternative nell'occasione rappresentate, essendo stato evidenziata la mancanza di qualsiasi prova circa la provenienza illecita del denaro del quale si parla. Sempre in appello, in particolare nei motivi nuovi (alla p. 2), si era sottolineato che la sentenza di primo grado (alle pp. 12-13) riconduce la rete di corrieri, la gestione delle spese legali, il mantenimento delle famiglie degli associati e la disponibilità di uomini e mezzi al protagonismo di AR, non già di OD. Si evidenzia, infine, sotto il profilo di una grave carenza di motivazione, l'assenza sia di qualsiasi puntuale e personalizzante riferimento a OD da 14 т. parte dei soggetti intercettati, anche nelle situazioni di maggiore fibrillazione del gruppo, come ad esempio l'arresto di D'NA, sia di ogni comportamento di OD descritto in sentenza come riconducibile a quello di un capo, apparendo piuttosto il ricorrente, come già segnalato negli scritti difensivi, come un mero "manovale", che non dà ordini e che non si interessa alle sorti ed alle vicende della consorteria criminale.
2.7.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, si censura la motivazione della sentenza di appello, additata ad inconferente e a meramente apparente, che ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la conclamata brevità del periodo di partecipazione associativa (da novembre 2007 a febbraio 2008) sulla base dell'asserzione che a novembre 2007 non è, in realtà, iniziata la condotta del'imputato che si protraeva già da tempo, essendo la stessa già «in corso di svolgimento anche se non è stato accertato esattamente da quando>> (così alla p. 84), valorizzando, in ultima analisi, non già un dato dimostrato ma una mera ricostruzione retroattiva sfornita di qualsiasi base probatoria, con conseguente violazione della ratio stessa dell'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen., come evidenziata in pronunzie, della Consulta e di legittimità, richiamate.
2.8. Il difensore di AS LI, che è stato condannato, previa derubricazione, per il solo capo W, si affida a due motivi di ricorso.
2.8.1. Con il primo deduce sostanzialmente omissione di pronunzia: la Corte territoriale non avrebbe, infatti, tenuto in considerazione né le deduzioni difensive svolte in appello relativamente al contenuto di una telefonata (la n. 2483 del 15 marzo 2008), in cui CE D'NA riferisce a AN D'NA che AS sarebbe estraneo alla vicenda della perdita di fornitura di droga, così "scagionandolo" dalla responsabilità per l'episodio in cui AS, per fuggire ai "falchi" della polizia giudiziaria, avrebbe gettato lo stupefacente, né le spiegazioni offerte dallo stesso imputato in relazione all'effettivo significato del termine "pannelli", erroneamente ritenuto dai giudici significare droga.
2.8.2. Si denunzia, inoltre, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al quantum di pena base applicata, definita come lontana dal minimo edittale, malgrado l'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.9. Nell'interesse di CH RI, condannato per i capi A ed L, si deduce promiscuamente la ritenuta violazione delle lettere b), c) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
2.9.1. Si denunzia, in primo luogo, che la Corte territoriale avrebbe totalmente disatteso gli argomenti svolti in appello dalla difesa, adottando una 15 m motivazione che sarebbe del tutto sovrapponibile a quella del G.u.p., con particolare riferimento: alla violazione di legge posta in essere, per avere il giudice di primo grado, prima, e, poi, la Corte di appello confuso il concorso di persone nel reato di cessione di droga o di detenzione a fine di cessione con l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui non ricorrerebbero gli estremi;
alla mera sussistenza di due soli episodi di spaccio, disancorati da ogni profilo di appartenenza associativa, come emergerebbe dal contenuto delle intercettazioni;
all'assenza di ogni motivazione a proposito del ruolo rivestito e del contributo realizzato da CH RI a favore dell'associazione.
2.9.2. La sentenza di secondo grado avrebbe, poi, erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva, pur in presenza di un solo precedente, datato nel tempo e non specifico, per il quale l'imputato ha ottenuto la misura alternativa alla detenzione da parte del Tribunale di sorveglianza di Bari, recidiva che in ogni caso non sarebbe concretamente espressiva di maggiore pericolosità.
2.9.3. Mediante memoria intitolata "motivi aggiunti", pervenuta il 30 agosto 2016, il difensore ha ribadito, anche mediante richiamo di giurisprudenza di legittimità, le censure già svolte, cui ha aggiunto, per la prima volta, le seguenti: la sentenza sarebbe nulla perché frutto di un mero "copia ed incolla" informatico;
sarebbe ulteriormente nulla per non avere tenuto in alcuna considerazione gli argomenti svolti in appello mediante apposita memoria di discussione;
la recidiva non avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione sussistendo una causa di estinzione del reato o della pena che comporterebbe anche l'estinzione degli effetti penali della condanna (così all'ultima pagina della memoria).
2.10. Nell'interesse di SQ AS, condannato per i capi A e V, si denunzia la ricorrenza di violazioni di legge e di difetti motivazionali.
2.10.1. Sotto il profilo dell'an della responsabilità penale, si contesta, in primo luogo, la illegittimità della condanna per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio, di cui non sussisterebbero i presupposti, potendo, al più, ipotizzarsi un semplice concorso di persone nel reato ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello avrebbe respinto le censure meramente riportandosi alle valutazioni di primo grado, non offrendo risposta alle seguenti osservazioni: la coincidenza temporale tra momento finale del pactum sceleris (maggio 2008) e commissione dei reati satellite contrasterebbe con il carattere indeterminato del programma criminale, poiché dalla identità temporale deve desumersi che il patto non può essere durato oltre l'epoca della commissione dei singoli reati;
la consorteria sarebbe completamente priva di organizzazione;
mancherebbe la prova della consapevolezza e volontà da parte degli imputati di prendere parte ad una associazione stabile e strutturata, volta alla commissione di una serie 16 т indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
la totalità degli elementi di accusa sarebbe fondata esclusivamente sul contenuto di intercettazioni, prive di riscontri di tipo oggettivo, ad esempio sequestri o esiti di perquisizioni, in particolare a carico di AS (in difformità da quanto si legge alla p. 27 della sentenza impugnata), che possano suffragare le risultanze delle informazioni captate. Inoltre, ad avviso del ricorrente le telefonate valorizzate alle pp. 35-45 della sentenza di secondo grado non vedono come protagonista AS, ma altre persone, né a lui si fa alcun riferimento, fatta eccezione per una la n. 874 del 7 - maggio 2008 - tra NU AR e la moglie IA PO, in cui si parla di un certo "SQ", la cui identificazione in SQ AS, però, non sarebbe provata: discende che, diversamente da quanto, ma in maniera che si stima illogica, ritenuto nella sentenza impugnata, le telefonate non avrebbero rilevanza probatoria per la sussistenza dell'associazione di cui al capo A della rubrica. La mancanza di alcuni elementi qualificanti, tra i quali la conoscenza tra alcuni membri della presunta associazione e di una cassa comune tra i sodali, deporrebbero per la derubricazione da fattispecie associativa a concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 o, quantomeno, ad ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione ai modesti quantitativi di stupefacente addebitabili ai presunti associati. Sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione (alle pp. 97 e ss.), difettando ogni riferimento a specifici elementi di prova riguardanti la posizione dell'odierno ricorrente ed essendo illegittimo, come accaduto, ricavare l'appartenenza associativa dalla mera realizzazione di un reato scopo (capo V).
2.10.2. Quanto alle telefonate da cui la Corte ha ricavato la prova della colpevolezza di SQ AS, riportate in sentenza (alle pp. 97 ss.), avvenute tra AS e AR, tra AS e AN NI e tra AR e la moglie IA, se ne sottolinea il ristretto arco temporale rispetto alla lunga durata delle indagini: ne discenderebbe la necessità di escludere l'affectio societatis in capo al ricorrente. Si osserva che, in ogni caso, le telefonate riportate, siccome ritenuto nella stessa motivazione di sentenza, non fanno esplicito riferimento al commercio di stupefacenti;
inoltre evidenzia il ricorrente esse non hanno un linguaggio allusivo e, quanto al termine "documenti" che in alcune di esse (28 e 29 febbraio 2008 e 5, 6, 10 e 13 marzo 2008) compare, l'imputato ha già spiegato nell'interrogatorio di garanzia che si trattava non già di droga ma di documenti relativi alla situazione lavorativa della moglie di AR, IA PO, la quale 17 т per ottenere un finanziamento per l'acquisto di un'auto, doveva falsamente apparire assunta da AS. Sarebbe, dunque, illogica la sentenza (pp. 99 e 101 e ss.) nel non avere ritenuto plausibile tale interpretazione alternativa, pur motivatamente avanzata in appello e con produzione di documenti relativi alla pratica di finanziamento. Quanto alla telefonata del 7 maggio 2008, progressivo n. 874, tra AR e la moglie, IA PO, essa non proverebbe, diversamente da quanto ritenuto in sentenza (p. 104), che AS sia stato uno stabile acquirente di ingenti quantitativi procurati dal gruppo AR e successivamente commercializzati, in quanto non vi è alcuna dimostrazione che "SQ" di cui si parla sia proprio AS;
in ogni caso, la telefonata, al più, potrebbe costituire indizio del singolo reato contestato al capo V ma non della partecipazione all'associazione sub A.
2.10.3. La motivazione sarebbe, infine, assente o illogica con riferimento alla individuazione della severa pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, essendosi il giudice di appello in sostanza, secondo il ricorrente, "appiattito" sulle valutazioni del giudice di primo grado.
2.11. Il ricorso nell'interesse di IA PO, condannata in relazione ai capi A, F ed S, è strutturato su due motivi, entrambi denunzianti pretesa violazione di legge e difetto motivazionale.
2.11.1. Si censura, in primo luogo, l'iter motivazionale che ha condotto all'affermazione della penale responsabilità della donna in relazione al reato associativo, sulla base di una "mole impressionante" di intercettazioni tra la donna ed il marito, poi deceduto, NU AR. Si sottolinea, infatti, che l'elevato numero di contatti si spiegherebbe in maniera piana con il vincolo di coniugio e che dalla serena lettura di tutto il materiale istruttorio emergerebbe solo ed esclusivamente la identità di moglie del capo di un'associazione criminale, capo che dalle telefonate risulta prendere da solo le decisioni, che poi comunica a IA PO, senza coinvolgimento decisionale della donna, in sostanza mera spettatrice passiva delle decisioni del coniuge, talora persino in disappunto con l'uomo. Non sarebbe suffragata da prove la convinzione, manifestata nella motivazione della sentenza impugnata, circa il ruolo muliebre di custode della contabilità e della partizione degli introiti tra gli affiliati. Nemmeno l'episodio, additato ad esemplare dalla Corte di appello, dello smarrimento di circa un chilo e mezzo di droga da parte di EO UT risulta significativo, nell'ottica accusatoria, condivisa dai giudici di merito, in quanto, ad avviso del ricorrente, anche nella circostanza è l'uomo a prendere ogni iniziativa, mentre la donna manifesta sì il suo rammarico per la scelta di collaboratori inadeguati da 18 ne. parte di NU ma senza, tuttavia, sortire alcun effetto sulle di lui risoluzioni;
inoltre, è pur vero che la donna lo accompagna nelle ricerca del prezioso carico ma soltanto perché a ciò richiesta ed in un'unica occasione. La sentenza, inoltre, non terrebbe conto delle molteplici telefonate da cui emerge che l'uomo agisce in assenza di un ruolo della moglie ed addirittura all'insaputa della stessa. Infine, da un passaggio testuale della sentenza di appello (p. 110) si desume che AR manifesta malessere per avere disatteso un consiglio della moglie. Ne discende, ad avviso del ricorrente, che si imporrebbero due sole alternative: o la donna era in grado di influenzare il marito oppure non lo era;
e se non lo era, come si legge nel passo richiamato, conseguirebbe che esce ulteriormente dimostrata l'estraneità della stessa al vincolo associativo.
2.11.2. Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la decisione si limiterebbe a negare il riconoscimento delle generiche con mere clausole di stile, senza vagliare tutti gli elementi concreti che deporrebbero invece per la concessione del beneficio: l'assoluta incensuratezza della donna;
l'assenza di carichi pendenti o comunque di rimarchi per fatti sia antecedenti che successivi a quelli per cui è processo;
coinvolgimento nei fatti ad opera del marito;
l'essersi costantemente dedicata alla crescita dei quattro figli avuti dall'uomo.
2.12. IO OT, condannato in relazione ai capi A ed I, con ricorso personalmente presentato si affida a due motivi, entrambi evocanti violazione di legge e difetto di motivazione.
2.12.1. Si denunzia, anzitutto, difetto totale di motivazione in relazione alla condanna intervenuta per il capo I, avendo il giudice di secondo grado, ad avviso del ricorrente, omesso di rispondere al motivo di appello già incentrato sulla mancanza totale di motivazione in ordine allo specifico capo, reiterando la Corte di appello il medesimo vizio in cui era già incorso il G.u.p.
2.12.2. La condanna per partecipazione ad associazione ex art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 deriverebbe, poi, da erronea applicazione di legge e sarebbe affetta da mancanza e da illogicità della motivazione. IO OT è stato ritenuto svolgere l'attività di "corriere" della droga: ebbene, si sottolinea nel ricorso, anche mediante richiami giurisprudenziali di legittimità: che lo svolgimento di tale attività non costituisce, di per sé ed automaticamente, la prova della partecipazione al reato associativo;
che OT ha avuto rapporti solo con NI e con AR e mai con altri;
che la durata del contributo, come espressamente ritenuto in sentenza (alla p. 118), è di soli otto giorni (dal 21 al 29 marzo 2008); che per svolgere i viaggi ha utilizzato la propria vettura;
che nelle telefonate non si adopera un linguaggio criptico. 19 Posto che il contenuto delle telefonate intercettate, seppure non abbisognevole di riscontri, va valutato con rigore ed attenzione e che studi di sociologia e di psicologia giuridica hanno dimostrato che non sempre chi parla al telefono dice la verità, l'affermazione di penale responsabiltà di IO OT sarebbe fondata su di un impianto probatorio instabile, non tale da fornire rassicurante dimostrazione al di là, come codicisticamente prescritto, di ogni ragionevole dubbio.
2.13. Il ricorso nell'interesse di EO UT, condannato in relazione ai capi A, Fe G, si affida a due motivi di ricorso, entrambi denunzianti violazione di legge e difetto motivazionale.
2.13.1. Con il primo si censura l'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo A, siccome alla condanna per associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 si perverrebbe adottando una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, pur in assenza di prova circa l'appartenenza di UT ad un sodalizio criminoso. La Corte di appello riproporrebbe acriticamente (alle pp. 119-122) la motivazione di primo grado, malgrado si ritiene la insufficienza, segnalata vanamente in appello, del quadro probatorio, peraltro attribuendo valenza per l'affermazione di responsabilità in relazione al capo A ad un unico ed isolato episodio, in data 3 maggio 2008, ammesso dall'imputato. Mancherebbe la consapevolezza di UT di contribuire e di partecipare attivamente ad un sodalizio organizzato, oltre che la prova di qualsiasi contatto di UT con persone diverse da AR, il quale si evidenzia - così poca fiducia - riporrebbe in UT da ipotizzare che lo stesso si fosse appropriato di stupefacente anziché credere che avesse perso la sostanza in ragione dell'intervento della Polizia: ciò dimostrerebbe ulteriormente la illogicità e la contraddittorietà della sentenza, che alla p. 121 parla di "reciproco affidamento" tra AR e UT.
2.13.2. Con il secondo motivo si denunzia ulteriormente violazione di legge e difetto motivazionale quanto ai criteri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. adoperati dal giudice di appello in relazione all'art. 69 cod. pen., poiché la motivazione della sentenza (p. 122) relativa al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva sarebbe apodittica e sostanzialmente assente, anche tenuto conto che l'imputato sarebbe meritevole di un giudizio di prevalenza delle attenuanti perché ha reso confessione e perché è un consumatore-spacciatore.
2.14. Il ricorso avanzato nell'interesse di GI RI, condannata in relazione ai capi A ed L, è articolato in cinque motivi. 20 m.
2.14.1. Preliminarmente si deduce la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata, la quale aveva eletto domicilio, mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola del carcere al momento della liberazione, il 16 dicembre 2012, in Bari Carbonara alla via - Vittorio Veneto n. 144, mentre la notifica dell'atto in questione è stata, si ritiene del tutto erroneamente, tentata in Ceglie del Campo Bari alla via Vecchia - Stazione n. 9 e, una volta non rinvenuta la destinataria a tale indirizzo, al difensore per l'assistita mediante pec (acronimo di posta elettronica certificata). Non avendo l'imputata avuto notizia del processo in appello e non avendo partecipato al relativo giudizio, l'intero processo e la sentenza emessa sarebbero da ritenersi nulli per nullità della vocatio in iudicium;
si allega pertinente documentazione.
2.14.2. Si censura, in secondo luogo, il rigetto da parte della Corte di appello della eccezione che era stata già proposta dalla difesa a proposito della ritenuta inutilizzabilità, di tipo patologico, del compendio intercettativo. La motivazione resa dalla Corte territoriale al riguardo sarebbe in violazione di legge, illogica e contraddittoria e non offrirebbe risposta alla doglianza, a suo tempo avanzata, incentrata sulla mancanza o insufficienza motivazionale del provvedimento di urgenza, di quello di convalida e dei successivi di proroga sia quanto all'utilizzo di impianti noleggiati di ditte private sul presupposto della indisponibilità da parte della Procura della Repubblica di idonee apparecchiature sia quanto alla indicata, ma non adeguatamente spiegata, inidoneità degli impianti pubblici rispetto alle esigenze investigative prospettate. Si sottolinea anche che, fermo che l'attività di ascolto è avvenuta in Procura, non si avrebbe nel caso di specie alcuna certezza di dove sia, in realtà, avvenuta l'attività di registrazione delle conversazioni.
2.14.3. Con l'ulteriore motivo si denunzia la nullità, per genericità, della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e di tutti gli atti successivi. La genericità atterrebbe sia al profilo contenutistico che temporale delle condotte contestate ai capi A ed L di imputazione. La estrema vaghezza, appunto temporale oltre che contenutistica in senso stretto, degli addebiti, non tale, secondo la ricorrente, da consentire l'esercizio del diritto di difesa e costituente nullità insanabile, avrebbe comportato l'attribuzione di condotte di significato penale all'imputata pur dopo la morte del marito, CE OR, avvenuta in data 9 marzo 2008, momento temporale oltre il quale, invece, come ritenuto espressamente alla p. 110 della sentenza di primo grado (oltre che in altri atti giudiziari richiamati: ordinanza di custodia in carcere, provvedimento del Tribunale per il riesame e sentenza della Cassazione nel procedimento cautelare), si sarebbe, invece, interrotto ogni 21 M. rapporto della donna con AR e con D'NA; in ogni caso, la massima estensione del contributo associativo della donna sarebbe temporalmente collocabile tra il 1° ed il 9 marzo 2008; con ogni conseguente dubbio sulla efficacia causale dell'apporto all'associazione derivante da un ipotetico contributo di durata così breve. La Corte territoriale avrebbe erroneamente risposto alla censura in questione, in parte travisando i fatti rispetto alle emergenze investigative ed istruttorie e in altra parte minimizzando, ma si ritiene illegittimamente, il significato della corretta delimitazione temporale delle contestazioni. Non essendosi validamente instaurato si assume da parte della ricorrente un rapporto processuale (non già per effetto della genericità della contestazione, ma) per radicale difetto genetico della contestazione stessa, che si ritiene indefinita, la situazione creatasi non potrebbe essere sanata a posteriori né mediante richiamo da parte dei giudici di merito di singoli loci processuali né mediante evocazione delle categorie della non contestazione o della possibilità di difesa in concreto, con la conseguenza che l'azione penale sarebbe stata, nei confronti di GI RI, solo apparentemente esercitata.
2.14.4. Si denunzia, poi, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale, solo richiamando il materiale intercettato, attribuito un ruolo in seno all'associazione alla donna, mentre le intercettazioni, il cui contenuto in parte si richiama nel ricorso, dimostrerebbero, invece, secondo la lettura che ne offre il ricorrente, l'assenza di ogni consapevole volontà di contribuire al sodalizio, posto che GI RI era meramente connivente, ergo: non punibile rispetto alla condotta posta in essere dal marito, CE OR, morto il quale (in data 9 marzo 2008) si sarebbero interrotti i contatti;
né e significativamente da alcuna intercettazione risulta che gli associati abbiano in alcun modo aiutato economicamente la vedova, e ciò in contrasto con la regola di solidarietà operante nell'associazione, come dimostrato dall'episodio del 7 maggio 2008 (richiamato alla p. 62 della sentenza di appello) in cui AR rammenta la promessa a suo tempo fatta di aiutare economicamente la famiglia di PA CC in caso di arresto. Si sottolinea anche: che la donna avrebbe avuto, al più, un ruolo assolutamente marginale ed in un arco temporale assai ristretto, che il richiamo da parte dei giudici di merito, a rafforzamento del costrutto accusatorio, di sequestri avvenuti dopo il marzo 2008 appare inconferente, in quanto la donna da tale data aveva cessato ogni contatto con i presunti associati;
che i termini "autovetture", "cavalli", "libretti" significanti, secondo i giudici di merito, con affermazione che si stima congetturale, droga, ben avrebbero potuto indicare 22 altre attività oggetto di illecite vicende, quali ricettazione di auto, corse truccate aut similia.
2.14.5. Con specifico riferimento, infine, al capo L, la denegata derubricazione, invocata dalla difesa, dell'illecito in violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, costituirebbe illogica disparità di trattamento rispetto alla riqualificazione operata, invece, dalla stessa Corte di appello del capo sub lett. C addebitato a CE D'NA, la cui posizione sarebbe stata si - afferma deteriore rispetto alla donna, il cui agire sarebbe stato apoditticamente definito non di lieve entità, mentre D'NA, secondo quanto si legge nella sentenza, ritenuto responsabile dell'illecito riqualificato, avrebbe operato quasi quotidianamente e per ben quattro mesi nell'interesse dell'associazione.
2.15. Il ricorso nell'interesse di IO NI, condannato in relazione ai reati contestati ai capi A, C, D, E, F, O, U e V, è articolato mediante lo sviluppo di tre motivi, con i quali si invoca, promiscuamente, violazione di legge e difetto motivazionale.
2.15.1. Richiamati, in primo luogo, gli indici costitutivi, come precisati dalla elaborazione giurisprudenziale di legittimità, del reato associativo e la differenza rispetto al mero concorso di persone nel reato, si assume essere totalmente mancante ovvero gravemente lacunosa, essendo limitata alla mera elencazione di episodi contestati e senza alcun effettivo apprezzamento degli elementi indiziari, l'affermazione circa l'appartenenza di NI ad un'associazione, difettando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie;
e ciò in dispregio delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello, così permanendo, secondo la tesi difensiva, tutte le lacune della sentenza di primo grado. I fatti contestati al ricorrente potrebbero invece, al massimo, integrare isolate ad autonome attività di detenzione e cessione, peraltro di lievissima entità. Discenderebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza relativamente al capo A.
2.15.2. Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della necessaria prudenza che deve guidare il giudice nella interpretazione del contenuto delle intercettazioni ed esclusa la sussistenza di una massima di esperienza secondo la quale debba ritenersi che chi parli al telefono dica sempre la verità, si assume che, quanto ai reati-satellite addebitati a NI, non vi siano fonti conoscitive diverse dalle conversazioni, non essendo stati eseguiti sequestri né perquisizioni né assunte sommarie informazioni che possano "dare corpo" a mere congetture e a presunzioni circa il senso delle conversazioni e l'oggetto delle stesse, che potrebbero prestarsi a 23 Nu molteplici letture, prive di ogni razionale certezza (pp. 136 e ss. della sentenza impugnata), in violazione della regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen., da parte della Corte di appello, che si sarebbe limitata ad avallare le forzature già effettuate in primo grado.
2.15.3. Ulteriore-e finale -violazione di legge e difetto di motivazione si ravviserebbe nel diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, basato su di una motivazione (p. 139 della sentenza di appello) che si addita a labile, carente ed anzi assolutamente mancante e, così, lesiva del diritto di difesa di IO NI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare preliminarmente opportuno affrontare alcune questioni giuridiche, da più parti sollevate, ponendo alcuni punti fermi.
1.1. Le difese di IO OD, di CH RI, di SQ AS e di IO NI (oltre che, sia pure in maniera astratta e speculativa, quella di CC, attesa la mancanza di interesse per essere stato l'imputato irrevocabilmente assolto dal G.u.p. dall'accusa associativa) hanno denunziato una pretesa violazione o falsa o erronea applicazione di legge, che sarebbe consistita nell'avere i giudici di merito confuso tra il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen. nel reato di detenzione a fine di cessione di stupefacente e la partecipazione ad associazione finalizzata alla detenzione di droga, ipotesi di cui, nel caso di specie, difetterebbero, secondo i ricorrenti, i presupposti. Tutti gli altri ricorrenti condannati per il reato di cui al capo A (cioè CO RA, PA CC, CE D'NA, IA PO, IO OT, EO UT e GI RI) hanno contestato, invece, la concreta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ebbene, occorre al riguardo tenere presente che «L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio» (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e altri, Rv. 257906) e che «Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed 24 m. accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra j partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi e altri, Rv. 258009; in termini, v. Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). Di tale summa divisio risulta ben consapevole la Corte territoriale (pp. 28 e ss. e passim della sentenza impugnata), che fa, in effetti, corretta applicazione del principio in questione nei singoli casi, come si vedrà in prosieguo.
1.2. Si è contestata, inoltre, la genericità delle ipotesi di accusa (difese di CO ZZ, CE D'NA e GI RI). Rileva il Collegio che in primo grado si è celebrato un giudizio abbreviato: nell'abbreviato, una volta instaurato il giudizio, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione (v., nell'ipotesi di abbreviato incondizionato, Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, Alfiero e altri, Rv. 249897; Sez. 6, n. 32363 del 20/05/2009, F., Rv. 245191; Sez. 6, n. 23771 del 20/02/2009, Bilardi e altri, Rv. 245252; v. anche, nel caso di abbreviato condizionato, Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco e altri, Rv. 252854).
1.3. Si è in presenza di "doppia conforme" di condanna che si assume, da parte di un ricorrente (PA CC), essere viziata da travisamento della prova. Rileva, tuttavia, il Collegio che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che un incongruo riferimento a fattispecie di reato diverse da quella in contestazione potesse determinare l'invalidità della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, essendo stato comunque correttamente individuato il giudice cui 25 Mr. spettava la cognizione della regiudicanda)» (così Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; v. anche Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Si censurano, inoltre, da parte di alcuni (difesa di CO ZZ, AS LI e CH RI), vizi di motivazione integranti sostanziali omissioni di pronunzia. I vizi di motivazione prospettati nei ricorsi possono, in linea di massima, assumere rilevo allorché si sia in presenza di vere e proprie mancanze di risposta - omissioni di pronunzia da parte della Corte territoriale che non siano state, - nemmeno implicitamente risolte, e non già questioni inammissibili, poiché, in buona sostanza, a questioni inammissibili non vi è un obbligo di risposta. Ciò posto, non si rilevano nella specie travisamenti della prova e nemmeno questioni non risolte, seppure implicitamente in via logica, dai giudici di merito, le cui motivazioni si saldano, completandosi a vicenda.
1.4. Si contesta, inoltre, in più ricorsi il contenuto delle intercettazioni (difesa di CO ZZ, PA CC, CE D'NA, AS LI, CH RI, IA PO, GI RI, SQ AS ed IO NI). E' noto che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Inoltre, il contenuto delle conversazioni captate, pur dovendo essere valutato con rigore, non ha necessità di riscontri (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247447). Ne discende che vano risulta il tentativo dei ricorrenti di attribuire alle telefonate significati differenti da quelli ritenuti dai giudici di merito nel doppio grado o di trarre da spezzoni di conversazioni "altre" verità. Del resto, la Corte di appello ha già condivisibilmente spiegato (alle pp. 27- 28 della sentenza) che, seppure in linea di principio non sempre il contenuto delle intercettazioni può esser ritenuto genuino, potendo dubitarsi, per varie ragioni, della sincerità degli interlocutori, tuttavia, nel caso di specie, gli 26 m. elementi, per così dire, inquinanti della sincerità dei dialoghi prospettate nell'interesse degli imputati si poggiano su affermazioni meramente ipotetiche, prive di riferimento ad argomenti logici pregnanti, ergo: inaccoglibili.
1.5. In una pluralità di ricorsi (difesa di IO OD, CE D'NA, GI RI ed IO OT) è stata posta in luce criticamente la durata temporale della partecipazione all'associazione, limitata nel tempo. In linea di principio, dalla breve durata non può desumersi l'insussistenza dell'associazione (infatti, «Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo»: Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno e altri, Rv. 263698; in senso conforme, v. Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D. e altri, Rv. 250771; Sez. 6, n. 3685 del 17/11/1998, Cortes J., Rv. 212682), salvo che, come si vedrà a proposito della posizione di IO OT (punto n. 6 del "considerato in diritto"), le concrete circostanze ed una estrema brevità della durata non impongano una particolare attenzione giurisdizionale e, correlativamente, un adeguato sforzo motivazionale.
2. Quanto, in particolare, alla posizione di IO OD (il ricorso nel cui interesse è stato sintetizzato al punto n.
2.7. del "ritenuto in fatto"), condannato in relazione ai capi A ed R e la cui posizione è descritta alle pp. 25-45 e 76-84 della sentenza di appello (è considerato promotore, per un certo periodo, insieme a AR, dell'associazione: v. spec. p. 76) ed alle pp. 10-20, 38-48 e 157 di quella del Tribunale, osserva il Collegio quanto segue.
2.1. Quanto ai profili di doglianza incentrati sull'an delle contestazioni, essi, abilmente strutturati, si incentrano sulla non lunga durata dell'operatività dell'associazione, sulla ritenuta problematicità della prova dell'intraneità ad essa di IO OD e del suo ruolo, sulla significatività del "raffreddamento" dei rapporti tra OD e AR, sulla discrasia temporale tra limite finale dell'attività associativa (marzo 2008) e del reato-scopo (maggio 2008) e sulla necessità di rigorosa dimostrazione, soprattutto, della sussistenza del vincolo associativo. Nessuna delle doglianze svolte nel ricorso risulta, a ben vedere, persuasiva. Della non necessità di una lunga durata del vincolo, ai fini della configurabilità dell'associazione, si è già detto (al punto n.
1.5. del "considerato in diritto"). Le informazioni fornite dai giudici di merito (specc. pp. 76-84 della sentenza impugnata e pp. 38-48 di quella del Tribunale) sono relativa ad una pluralità di 27 р persone intercettate che, senza che emergano ragioni per ritenere che mentano, indicano OD come pienamente coinvolto nel traffico di droga, con espresso riferimento a quantità e a prezzi, ed in posizione di vertice. In una prima parte delle vicenda, inoltre, certamente sino a gennaio 2008, i ruoli di AR e di OD vengono, non illogicamente, ricostruiti come intercambiabili (p. 40 della sentenza di primo grado). La circostanza che a febbraio 2008 i rapporti tra i due diventino più freddi e che da marzo a maggio 2008 AR nutra diffidenza verso OD (pp. 41-45 della sentenza del Tribunale) è stata, non incongruamente, interpretata come non ostativa all'appartenenza associativa, anche perché ad aprile 2008 i due - intercettati si incontrano e parlano di quantitativi di droga e dei relativi prezzi, - AR dando anche consigli a OD su come evitare i controlli della Guardia di IN (p. 46 della sentenza del Tribunale), cointeressenza peraltro confermata in altra intercettazione ambientale del mese di maggio 2008 tra AR e la moglie (pp. 47-48 della sentenza del G.u.p.) Entro tale cornice, non solo non si apprezza la decisività della denunziata "sfasatura temporale" tra i capi A ed R, ma, quanto al ruolo di vertice del ricorrente, la Corte di appello fornisce, in realtà, adeguata risposta a tutti i dubbi del ricorrente, ricavando non solo dall'episodio dell'incontro presso l'ippodromo, nel gennaio 2008, indubbiamente significativo, ma anche da tutta una serie di informazioni ulteriori che si traggono da plurime telefonate richiamate (anche nella sentenza di primo grado) il ruolo di OD come sostanzialmente assimilabile a quello di AR, almeno sino a febbraio 2008; né vi è inconciliabilità logica della posizione di promotore con il riconoscimento di un ruolo superiore al capo né con la richiesta di OR e della RI di avere nei successivi incontri sempre il vertice cioè AR (p. 81 della sentenza impugnata). La Corte territoriale non sottovaluta i sentimenti di AR verso OD a partire da fine di gennaio 2008, posto che del raffreddamento dei rapporti tra AR e OD si dà ampiamente atto in entrambe le sentenza di merito, già da fine febbraio 2008. Ciò però, secondo la non illogica ricostruzione dei giudici - di merito, non determina la interruzione dei rapporti economici illegali, come si desume dalle telefonate di fine aprile e dei primi di maggio (precisamente: 8 aprile e 14 maggio, pp. 81-83 della sentenza impugnata e pp. 46-48 di quella del G.u.p.), in cui AR e OD parlano di droga: in particolare, nella prima occasione, come si è già detto, gli interlocutori commentano i prezzi degli stupefacenti e la scarsità degli stessi sulla piazza e AR mette in guardia l'interlocutore sul fatto che nell'area delle case-parcheggio, a partire da una certa ora, ci sono gli uomini della Guardia di IN;
nella seconda, AR, 28 mr. parlando con altri, dà atto che OD gli aveva sconsigliato di assumere un "collaboratore", giudicandolo inaffidabile. In ogni caso, si osserva che da più passaggi della sentenza di appello (v. pp. 77 e ss.) si ricava che OD viene trattato dagli altri come un soggetto con ruolo decisionale. Non emerge inconciliabilità logica, dunque, nel caso di specie, tra insorgenza di ragioni sfiducia personale e prosecuzione della lucrosa collaborazione.
2.2. Quanto, infine, alla censura involgente il quia, definito inconferente e meramente apparente (così alla p. 15 del ricorso), del diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente ha, in effetti, posto l'attenzione sull'ultima parte del ragionamento svolto dalla Corte territoriale (alla p. 84), trascurando, tuttavia, che sono stati congiuntamente valorizzati dal giudice di merito la gravità dei fatti, la sussistenza di plurimi precedenti, risultanti dal casellario, e la mancata emersione di «elementi positivi che militano nella direzione indicata dalla difesa non potendo nemmeno valorizzarsi il periodo di tempo in cui OD ha ricoperto il descritto ruolo direttivo nell'associazione [...]», cui segue il censurato ragionamento che costituisce, all'evidenza, mero argomento ad colorandum che, per quanto impostato su basi, in effetti, incerte, costituisce comunque un mero passaggio incidentale e non già l'essenza del ragionamento, altrove invece, come si è riferito, logicamente poggiato. Resistendo, dunque, decisione dei giudici di merito alle riferite censure, il ricorso proposto nell'interesse di IO OD non può trovare accoglimento.
3. Quanto alla posizione di CH RI (circa il contenuto del ricorso si rinvia al punto n.
2.9. del "ritenuto in fatto"), giudicato colpevole dei reati di cui ai capi A ed L, la cui trattazione si rinviene alle pp. 25-45 ed 88-97 della sentenza impugnata (è considerato un fornitore, avendo contatti con AR, NI ed i vari "corrieri" ai quali via via, nel corso del tempo, è stato affidato il compito di recarsi a Bari per acquistare la droga da destinare poi al mercato tarantino: v. spec. p. 33) ed alle pp. 10-20, 60-75 e 157 della decisione del G.u.p. del Tribunale, si impongono le seguenti considerazioni.
3.1. Del rapporto tra concorso di persone ex art. 110 cod. pen. nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, si è già detto in precedenza (al punto n.
1.1. del "considerato in diritto"): va solo preso atto della apoditticità del rilievo difensivo sul punto. Si osserva, inoltre, che la motivazione della Corte di appello, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non è affatto sovrapponibile a quella di secondo grado, ma è complementare alla stessa. 29 M. Sotto altro profilo di doglianza si pretende, in buona sostanza, ma inammissibilmente, per le ragioni già esposte (v. punto n.
1.4. del "considerato in diritto"), di attribuire un significato diverso da quello concordemente ritenuto da parte dei giudici di merito alle conversazioni, peraltro nemmeno specificamente indicate. Quanto alla dedotta assenza di motivazione a proposito dell'importante ruolo rivestito e del contributo realizzato da CH RI a favore dell'associazione, dalle richiamate pagine delle sentenze di secondo e di primo grado si desume, invece, il contrario: al riguardo si fa specialmente riferimento alle pp. 95-96 della sentenza di appello.
3.2. La Corte di appello, inoltre, anche mediante richiamo alla congrua motivazione di primo grado, ha correttamente dato atto sia della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della contestata recidiva, dal casellario risultando CH RI definitivamente condannato due volte per reati contro il patrimonio, sia della espressività della stessa, in ragione della vicinanza temporale, di maggiore pericolosità sociale.
3.3. Quanto alle considerazioni svolte nei motivi aggiunti, anche a prescindere dalla tardività poiché in realtà integranti, almeno in parte, motivi non tempestivamente dedotti, deve, in ogni caso, osservarsi quanto segue. Il semplice confronto grafico tra i testi conduce ad escludere che la sentenza di secondo grado sia la mera fotocopia di quella del Tribunale;
ove la censura, peraltro non compiutamente articolata, fosse, invece, da intendersi come rivolta alla motivazione della decisione di primo grado, essa sarebbe in ogni caso inammissibile, mancando ogni termine di paragone del presunto "copia ed incolla" informatico (l'ordinanza custodiale;
o la domanda cautelare del P.M.; o la informativa di polizia giudiziaria;
ovvero i "brogliacci" delle intercettazioni); peraltro, la Corte di appello ha già adeguatamente spiegato (alle pp. 26-27) perché la sentenza di primo grado non debba considerarsi una mera fotocopia dell'ordinanza di custodia in carcere. Quanto agli argomenti asseritamente svolti in appello mediante apposita memoria di discussione, essi non sono indicati né il contenuto è in qualsiasi modo richiamato nel ricorso né la memoria è stata allegata dalla difesa: consegue, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità, per genericità, del motivo di ricorso sul punto. In ordine alla censura involgente la recidiva, infine, è il presupposto del ragionamento ad essere radicalmente mancante: dal casellario dell'interessato, infatti, non risulta essersi verificata alcuna tra le cause di estinzione del reato o della pena indistintamente ed aspecificamente evocate dal ricorrente, che possa, in linea ipotetica, comportare l'estinzione degli effetti penali della condanna. 30 р Va, in definitiva, rigettato il ricorso di CH RI.
4. Venendo al ricorso presentato nell'interesse di SQ AS (ricorso riassunto al punto n.
2.10. del "ritenuto in fatto"), che è stato condannato per i reati descritti ai capi A e V, con motivazione che si rinviene alle pp. 25-45 e 97-105 della sentenza impugnata (è ritenuto uno stabile acquirente- spacciatore dell'organizzazione sul territorio di Taranto, con il computo di distribuire la droga a spacciatori di livello inferiore e anche ai consumatori finali: v. spec. p. 33) ed alle pp. 10-20, 75-80 e 157-158 di quella del primo giudice, si osserva che lo stesso, malgrado l'evocazione della categoria della violazione di legge, è tutto, in realtà, incentrato sul piano del difetto motivazionale. L'atto di impugnazione mira, in larga parte, al di là delle denunzie di illogicità, ad attribuire alle fonti di prova intercettative un significato differente da quello concordemente ad esse attribuito in doppio grado di merito. Coglie nel segno il ricorrente allorché appunta l'attenzione sulla inadeguatezza motivazionale a proposito del significato delle intercettazioni aventi ad oggetto apparentemente documenti relativi all'acquisto di - un'automobile. Infatti, l'inaccessibilità (di cui si è detto al punto n.
1.4. del "considerato in diritto") da parte della S.C. all'effettivo significato del contenuto delle intercettazioni non esclude, tuttavia, la possibilità di controllo di legittimità sulla logicità e sulla congruità della motivazione, specie ove vi siano puntuali e documentati rilievi difensivi, nella specie proposti sin dall'interrogatorio di garanzia. Ebbene, né la Corte territoriale (pp. 97-105 della motivazione) né il Tribunale (pp. 79-83) hanno adeguatamente spiegato, pur a fronte delle allegazioni documentali difensive incentrate sull'effettiva stipulazione di un contratto di finanziamento dell'auto della moglie di SQ AS proprio nel periodo in questione e nonostante l'assenza di espressioni inequivocabilmente indicanti stupefacenti, il perché della ritenuta, peraltro in maniera tranciante, inattendibilità della ricostruzione difensiva: si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza, per nuovo esame circa l'intero compendio indiziario a carico del ricorrente, essendo inscindibilmente intrecciati, nella concreta situazione, i profili relativi ad entrambi i capi (A e V)contestati a AS. Resta assorbita, ovviamente, l'ulteriore questione oggetto di ricorso, incentrata sul trattamento sanzionatorio.
5. Quanto alla posizione di IO NI, che ha riportato condanna in relazione ai capi A, C, D, E, F, O, U e V, la relativa posizione viene affrontata alle pp. 25-45 e 136-139 della sentenza impugnata (è ritenuto il "braccio destro" di 31 M.. NU AR: v. spec. p. 33), oltre che alle pp. 10-20, 142-155 e 158-159 di quella emessa in primo grado.
5.1. Esaminando i motivi di ricorso (sintetizzati al punto n.
1.15. del "ritenuto in fatto"), quello proteso a dimostrare l'insussistenza della contestazione associativa è fondato, a ben vedere, sulla mera rilettura delle emergenze processuali, inammissibilmente proposta al giudice di legittimità, che non è un Tribunale di terza istanza, per di più in presenza di doppia conforme di merito. Né si rileva omissione di pronunzia rispetto ai motivi di appello.
5.2. Si è già detto della inaccessibilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche nel giudizio di legittimità e della non necessità dei pretesi "riscontri" al contenuto delle stesse (v. punto n.
1.4. del "considerato in diritto").
5.3. La motivazione dei giudici di merito a proposito del diniego delle attenuanti generiche è, non irragionevolmente né illegittimamente, basata sulla elevata capacità delinquenziale emersa, sul numero e sulla gravità dei fatti. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di IO NI deve essere rigettato.
6. Alla posizione di IO OT, condannato per i reati di cui ai capi A ed I, la sentenza di appello dedica le pp. 25-45 e 111-119 (è ritenuto un "corriere" di droga: v. spec. p. 33); quella del Tribunale le pp. 10-20, 97-98 e 158. 6.1. Passando ad esaminare i motivi di ricorso (di cui si è detto al punto n.
2.12. del "ritenuto in fatto"), osserva il Collegio che il motivo di doglianza incentrato sull'asserita carenza di motivazione integrante al contempo omissione di pronunzia, essendo stato il relativo vizio denunziato in appello - in relazione al capo I non può trovare accoglimento, in quanto risulta per tabulas che la Corte territoriale ha ampiamente argomentato il perché della condanna in relazione a tale ipotesi (v. infatti le pp. 111-118 della sentenza impugnata, solo in parte adesiva rispetto alla motivazione svolta in primo grado, ove si rinviene, peraltro, la significativa informazione fattuale circa la «pacifica ammissione [da parte dell'imputato IO OT] dell'addebito mossogli quanto al trasporto di ben due chilogrammi di droga»: così, testualmente, alla p. 98 della sentenza del G.u.p.).
6.2. Fondato, viceversa, è il motivo ulteriore, incentrato sulla prova circa la partecipazione di IO OT all'associazione. Infatti, le argomentazioni svolte dai giudici di merito (che pure premettono che svolgere il ruolo di "corriere" di droga non può implicare automaticamente la prova della intraneità al gruppo criminoso: pp. 118-119 della sentenza della 32 m. Corte di appello), secondo cui risultano decisivi il contributo offerto dall'imputato al gruppo in quel determinato contesto e per un periodo significativo, seppure breve, di otto giorni, dal 21 al 29 marzo 2008, la delicatezza del contributo apportato, non affidabile ad estranei (pp. 118-119 della sentenza impugnata), le circostanze che IO OT ha dimostrato prontezza, disponibilità e competenza (p. 98 sentenza G.u.p.) e che è regola di comune esperienza quella secondo cui non si affida un carico di ben due chili di droga, pericoloso e di grande valore, ad una persona di cui non ci si possa fidare ciecamente (p. 98 sentenza G.u.p.), non appaiono soddisfacenti, specie a fronte del principio affermato dalla S.C. in un caso avente forte affinità con quello in esame. Si è infatti condivisibilmente - puntualizzato che «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità per il reato associativo in base al solo coinvolgimento dell'imputato in due spedizioni di droga, effettuate nell'arco di dieci giorni)» (Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa e altri, Rv. 258570). Ebbene, a fronte della estrema brevità temporale del contributo partecipativo, di soli otto giorni, delle emersione di contatti solo ed esclusivamente con NI e con AR, degli spostamenti effettuati con la propria vettura e della mancata utilizzazione di un linguaggio criptico, i giudici di merito non spiegano da dove traggano la sicura prova, cioè "al di là di ogni ragionevole dubbio", dello stabile incardinamento di IO OT nell'associazione, oltre che della sicura commissione di un grave reato da parte dello stesso. Discende l'annullamento con rinvio, limitatamente al capo sub lett. A).
7. La posizione di IM CC, condannato per i capi N ed O, viene affrontata alle pp. 45-48 e della sentenza di secondo grado ed a quelle 20-22 e 155 della sentenza del G.u.p.
7.1. La prima tra le due censure mosse nel ricorso nell'interesse di CC (di cui si è dato conto al punto n.
2.1. del ritenuto in fatto") appare genericamente strutturata, al limite dell'inammissibile, in quanto: inconferente appare il richiamo operato ad un frammento testuale della motivazione dell'ordinanza cautelare (peraltro non allegato), certamente non idoneo alla 33 M. dimostrazione dell'assunto difensivo;
privo di logica l'argomento incentrato sulla contemporaneità delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, non potendo certo l'autorizzazione a svolgere un tipo di attività escludere la legittimità del ricorso all'altra; meramente apodittico l'assunto conclusivo sul punto. Rileva il Collegio che, in ogni caso, è principio condiviso e diffuso quello secondo il quale è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni non soltanto indicare specificamente l'atto che si assume viziato ma anche curare che lo stesso sia materialmente acquisito al fascicolo processuale. Infatti: «In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, è onere della parte, che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio per cassazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente a soddisfare l'onere in questione la sola selezione e riproduzione di parti di atti nel ricorso ed ha perciò limitato il proprio sindacato alla verifica della corretta applicazione dei principi di diritto in materia)» (così Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere ed altri, Rv. 256540; in termini identici, più recentemente, Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, dep. 2015, Solano Abreu e altri, al punto n. 3 del "ritenuto in diritto"); «In tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione» (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073); «Qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione» (Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241300); «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (art. 271, comma primo, cod. proc. pen.), è onere 34 M. della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato» (Sez. 4, n. 32747 del 07/06/2006, Pizzinga, Rv. 234809). Facendo applicazione nel caso di specie del principio richiamato, il primo motivo di ricorso risulta radicalmente incondivisibile.
7.2. Parimenti da respingersi, siccome estremamente generico, l'ulteriore motivo di doglianza proposto dalla difesa di CC, incentrato su un asserito difetto motivazionale, che deriverebbe, in realtà, solo dal non avere i giudici di merito creduto alla versione, estremamente, riduttiva dell'imputato.
8. Assolutamente vago ed apodittico, ergo: inammissibile, il ricorso personalmente presentato da CO RA (che si è riferito al punto n.
2.2. del "ritenuto in fatto"), condannato in relazione ai capi A ed U: la relativa posizione, infatti, è congruamente affrontata alle pp. 25-45 e 49-54 della sentenza impugnata, ove lo stesso viene ritenuto uno stabile acquirente- spacciatore dell'organizzazione sul territorio di Taranto, con il compito di distribuire la droga a spacciatori di livello inferiore e anche ai consumatori finali (v. spec. p. 33), oltre che alle pp. 10-20, 22-24 e 156 della sentenza di primo grado, che, in quanto statuizioni conformi, si integrano a vicenda.
9. Si passi ai motivi di ricorso nell'interesse di CO ZZ (sintetizzato al punto n.
2.3. del "ritenuto in fatto"), nell'ordine in cui vengono posti dal ricorrente. Va premesso che ZZ, la cui posizione è ricostruita alle pp. 54-58 della sentenza di secondo grado ed alle pp. 24-25 e 156 di quella del G.u.p., è stato condannato per il solo capo Q.
9.1. La dedotta genericità del capo di accusa è destituita di fondamento, sia per essersi l'imputato difeso in concreto (come correttamente ritenuto alle pp. 54-55 della sentenza della Corte di appello di Lecce) sia comunque in applicazione del principio, di cui si è già detto (al punto n.
1.2. del "considerato in diritto"), secondo cui, una volta richiesta ed ammesso l'abbreviato, non si può poi contestare la genericità dell'editto 9.2. L'attribuzione del significato alle intercettazioni è quaestio facti ed il relativo contenuto non necessita di "riscontri" (ci si richiama integralmente a quanto già precisato in linea generale al punto n.
1.4. del "considerato in diritto"). 35 m. Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che le intercettazioni relative a ZZ sono state valutate con il necessario rigore.
9.3. In relazione alla auspicata, anche nei motivi di appello (se ne dà atto alla p. 4 della sentenza impugnata), riqualificazione del reato sub lett. Q in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la valutazione della Corte territoriale non è mancante ma è, invece, implicitamente contenuta nella severa valutazione sulla gravità del fatto (svolta alla p. 58 della sentenza impugnata), gravità che è desunta dallo svolgimento prolungato dell'attività, dal carattere imprenditoriale della stessa, dalla quantità trattata e dai precedenti, con conferma al riguardo della valutazione espressamente svolta dal G.u.p. sul punto (alla p. 25 della sentenza di primo grado).
9.4. Quanto alla censura incentrata sulla mancanza di motivazione circa il quia dell'applicazione (o della non disapplicazione) della recidiva, premesso che In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa» (così Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), si è - ed assai condivisibilmente precisato che «L'applicazione della recidiva - facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in esse» (così Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130); così come, del resto, «Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali)» (così Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento e altri, Rv. 264533; v. altresì, in termini, Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale e altri, Rv. 254341; Sez. 3, n. 22038 del 21/04/2010, F., Rv. 247634). Discende il rigetto del ricorso. 10. Non possono essere accolti nemmeno motivi di ricorso proposti nell'interesse di PA CC, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A e P e la cui posizione è trattata alle pp. 25-45 e, soprattutto, 59-64 della 36 ри sentenza della Corte di appello (è ritenuto uno stabile acquirente-spacciatore dell'organizzazione sul territorio di Taranto, con il computo di distribuire la droga a spacciatori di livello inferiore e anche ai consumatori finali: v. spec. p. 33) ed alle pp. 10-20, 25-28 e 156 di quella del Tribunale. 10.1. Quanto alla prima doglianza (tra quelle di cui si è dato atto al punto n.
2.4. del "ritenuto in fatto"), essa mostra la sua gracilità non appena si consideri, a tacer d'altro, che la continuazione (definita dal ricorrente una circostanza aggravante, con stravolgimento degli istituti del diritto penale sostanziale) tra i capi A e P è stata riconosciuta sussistente in entrambi i gradi di merito;
la ritenuta "discrasia temporale" non è argomento, in ogni caso, nemmeno astrattamente conducente alle conseguenze che auspica il ricorrente. - -10.2. In relazione alla seconda · doglianza, relativa al solo cumulativa profilo motivazionale pur sotto l'usbergo, solo apparente, di concorrente violazione di legge, nessuno tra gli argomenti svolti, considerati isolatamente o nel loro complesso, risulta avere una forza persuasiva tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio che è svolto a proposito della posizione di CC nelle, conformi, sentenze di merito (cfr. il principio affermato al riguardo da Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Infatti: quanto al concreto contenuto delle intercettazioni, il ricorrente vorrebbe attribuirvi un significato diverso da quello che ne traggono, concordemente, i giudici di merito;
e ben possono trarsi, come noto, elementi di condanna da intercettazioni svolte tra persone diverse dall'imputato, del tutto indifferente essendo che egli fosse detenuto allorché altri a lui fanno riferimento, ma deve prendersi atto che la Corte territoriale ha, con motivazione congrua, attribuito determinate affermazioni a PA CC e che la negatoria difensiva sul punto appare meramente assertiva;
inoltre, il ricorrente è stato, non incongruamente, ritenuto un consumatore- spacciatore e costante punto di riferimento per l'acquisto e per la successiva rivendita di droga (pp. 33 e 59 della sentenza impugnata), il che non è inconciliabile con la condizione di tossicodipendente, indifferente essendo, tra l'altro, dove viva, elemento vanamente sottolineato in un'impugnazione che presenta svariati profili di pieno merito;
la, pur modesta, somma di denaro messa disposizione in ragion dell'arresto con motivazione logica ed adeguata (p. 62 della sentenza impugnata)è stata- 37 -- valutata dai giudici di merito collegata ad un patto e non già ad mero isolato gesto caritatevole;
il fatto che nei colloqui tra altri associati di rilevante calibro PA CC sia considerato "uno che lavora bene" ed "un ottimo pagatore" (se ne dà atto alle pp. 61 e 63 della sentenza di appello ed alla p. 27 di quella di primo grado) non è in contrasto con la presa d'atto dei debiti lasciati (di cui vi è menzione alle pp. 60 e 62 della sentenza di appello), in quanto gli stessi sono stati causati dall'arresto, avvenuto il 29 aprile 2008, che ha impedito, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, all'uomo di continuare a "lavorare" i.e. a spacciare. Discende il rigetto del ricorso. 11. Passando a trattare il ricorso di AN D'NA, condannato per il solo capo W, qualificato come violazione dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza impugnata ne affronta la posizione alle pp. 66-69 e quella di primo grado alle pp. 29-30 e 156-157. Ebbene, la questione sollevata, sia pure in via subordinata, da AN D'NA nel ricorso (impugnazione riassunta al punto n.
2.5. del "ritenuto in fatto" in via principale si censura la mancanza di motivazione circa la non concessione delle attenuanti generiche invocate in appello) risulta fondata: infatti, l'effetto estintivo del decorso del tempo si è realizzato il 13 aprile 2016 (fatto, riqualificato in violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso sino al 15 marzo 2008 + sette anni e sei mesi = 15 settembre 2015 +119 giorni di sospensione della prescrizione in appello dal 23 marzo 2015 + altri 90 giorni di sospensione dall'adozione del dispositivo della sentenza impugnata, e così sino al 13 aprile 2016; nessuna sospensione in primo grado). Discende l'annullamento della condanna inflitta a AN D'NA, che ha comunque inteso non prestare acquiescenza alla condanna, non sussistendo ragione alcuna per pronunziare sentenza assolutoria (in applicazione dei noti principi posti da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-5: «In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento»; e «In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della 38 Mr. sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale)»). 12. In relazione al ricorso nell'interesse di CE D'NA, condannato in relazione ai capi A, C e W, qualificato quest'ultimo in violazione dell'art, 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la cui posizione è trattata alle pp. 25-45 e 69-72 della sentenza di appello (è ritenuto un "corriere" di droga: v. spec. p. 33) ed alle pp. 10-20, 30-34 e 157 di quella di primo grado, si osserva quanto segue. 12.1. Si è già spiegato in linea generale (rispettivamente, al punto n.
1.2. ed al punto n.
1.4. del "considerato in diritto") per quale motivo non sia deducibile la genericità della contestazione una volta che si stato richiesto ed ammesso il giudizio abbreviato e come debba escludersi, salva l'ipotesi del conclamato travisamento, che non si pone nel caso di specie, la possibilità di contestare il significato delle intercettazioni, in quanto mera quaestio facti. Ciò posto, il primo dei motivi di ricorso nell'interesse di CE D'NA (che si sono sintetizzati al punto n.
2.6. del "ritenuto in fatto”) è, dunque, da rigettarsi, in quanto il ricorrente mira a sovrapporre alla doppia valutazione conforme operata dai giudici di merito, che il Collegio ritiene non incongrua né illogica, un'altra, la propria, che stima soggettivamente preferibile. Ed è appena il caso di evidenziare che è sufficiente, in linea di principio (fatte salve le specificità del caso concreto, ove la parte alleghi seri elementi di segno contrario), il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria per attribuire a taluno la paternità di una voce registrata: «Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario»> (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259478; in senso conforme, v., tra le altre, Sez. 1, n. 35011 del 08/05/2013, Mavica, Rv. 257209; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta e altri, Rv. 239725). 12.2. In relazione alle doglianze relative al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 anche in relazione al capo C, delimitato temporalmente dall'arresto, avvenuto il 19 marzo 2008, si prende atto che nell'occasione CE D'NA aveva con sé 200 39 grammi di cocaina (v. p. 70 della sentenza impugnata) e che il giudice di primo grado ha già non illogicamente né illegittimamente escluso expressis verbis, - proprio in ragione della quantità (p. 34), la possibilità di derubricazione nell'ipotesi di minore gravità; a ciò si aggiunga che la Corte di appello ha espressamente valorizzato il dato della reiterazione nel tempo delle condotte ricomprese sub lett. C (pp. 70-71 della sentenza impugnata). 12.3. La Corte territoriale ha preso in considerazione la richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche (se ne dà infatti atto alle pp. 7 e 72 della sentenza) ma ha ritenuto di non poterle concedere, sul rilievo della assenza di elementi positivi in tal senso valorizzabili, precisando significativamente - che nemmeno il difensore era stato in grado di indicarne alcuno (p. 72). 12.4. Quanto agli argomenti ribaditi nei motivi "nuovi" nell'interesse di CE D'NA, valgono le considerazioni appena svolte. Appare solo opportuno aggiungere, fermo il principio che la interpretazione del significato di conversazioni intercettate è quaestio facti, il cui nuovo esame è di regola precluso, ove logicamente motivato, alla S.C., che si prende atto che il giudice di primo grado aveva, in ogni caso, congruamente spiegato (alla p. 33) perché dovesse trattarsi di droga pesante, cocaina ed eroina, ed inoltre che l'imputato è stato trovato in possesso proprio di cocaina (p. 70 della sentenza di secondo grado). Discende, in definitiva, il rigetto dell'impugnazione di CE D'NA. 13. Quanto al ricorso nell'interesse di AS LI (di cui si è dato atto al punto n.
2.8. del "ritenuto in fatto"), condannato in relazione al solo capo W, riqualificato in violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la cui posizione si rinviene alle pp. 85-86 della sentenza della Corte territoriale ad alle pp. 48-50 e 157 di quella di primo grado, il Collegio osserva quanto segue. 13.1. Va esclusa la denunziata omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale, che ha preso in effettiva considerazione la telefonata richiamata dal ricorrente (la n. 2483 del 15 marzo 2008), insieme ad altre, per desumerne, testualmente, che «da nessuna espressione [utilizzata] nella conversazione n. 2483 si evince anche la semplice convinzione di uno dei fratelli D'NA in ordine alla estraneità del LI alla vicenda della perdita della fornitura di stupefacente legata all'inseguimento o comunque al paventato controllo da parte di una pattuglia della Polizia di Stato. Stante il chiaro significato della conversazione menzionata per ultima e di quella precedente avente il n. 2339, è evidente, al contrario, che il LI, considerato da entrambi gli interlocutori come corresponsabile del "guaio" insieme con uno di loro, D'NA AN, per avere personalmente gettato per strada lo stupefacente, abbia in ogni modo 40 cercato di ridimensionare davanti ai complici le sue responsabilità specie per evitare di restituire da solo la somma di denaro anticipata da mappa Osvaldo»: così, in maniera logica e congrua, alla p. 85 della sentenza impugnata. L'impugnazione, sul punto, è dunque basata su di una pura questione di fatto, inaccessibile al giudice di legittimità. 13.2. Quanto al profilo sanzionatorio, alle pp. 85-86 della decisione si indica come pena base quella di due anni di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, in misura cioè inferiore al medio edittale (pari a due anni e tre mesi di pena privativa della libertà personale e ad euro 568,05 di pena pecuniaria) e non certo lontana dal minimo, come invece arditamente sostenuto dal ricorrente;
ed è ben noto che «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (così Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; v. anche, in termini, ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Il ricorso va, perciò, rigettato. 14. IA PO è stata condannata in relazione alle accuse mosse ai capi A, F ed S: la sua posizione viene analizzata alle pp. 25-45 e 105-111 della sentenza di appello (è considerata stretta collaboratrice nell'attività criminosa del capo dell'associazione, suo marito NU AR: v. spec. p. 106) ed alle pp. 10-20, 80-97 e 158 di quella all'esito dell'abbreviato. 14.1. Tanto premesso, l'impugnazione proposta personalmente dall'imputata (e che si è riassunta al punto n.
2.11. del "ritenuto in fatto”) è anch'essa, a ben vedere, tutta protesa ad attribuire alle fonti di prova (intercettative) un significato, stimato dalla ricorrente preferibile, diverso da quello concordemente ad esse attribuito, in maniera non incongrua né illegittima, dai giudici del doppio grado di merito, i quali hanno, motivatamente, ritenuto che che la donna sia non soltanto "angelo del focolare" e spettatrice passiva dei reati posti in esser dal marito NU AR ma vera e propria complice dello stesso;
né può seriamente attribuirsi valore di "elemento di disturbo" al passaggio testualmente evocato (p. 110 della sentenza impugnata) di una conversazione del 3 maggio 2008 in cui AR confida a IM D'Arcangelo di essere costretto a dire una bugia alla moglie circa l'affidamento di eroina a UT, che ha perso la sostanza, temendo la di lei reazione, e, anzi, dimostra logicamente, come espressamente ritenuto dalla Corte territoriale, il potere decisionale della donna. 41 M. 14.2. Le censure svolte in punto di trattamento sanzionatorio non tengono conto che la Corte di appello (alla p. 111 della sentenza), partita dal minimo edittale, ha e non illogicamente dato atto non soltanto che non sono rinvenibili negli atti elementi positivi valutabili ma anche che non può valorizzarsi il solo stato di incensuratezza a fronte di un ruolo nell'associazione tutt'altro che marginale e, al contrario, ritenuto, non illogicamente, di primo piano. Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso. 15. EO UT è stato condannato per i reati di cui ai capi A, Fe Gela relativa posizione si rinviene alle pp. 25-46 e 119-122 della sentenza della Corte di appello (ritenuto un "corriere" di droga: v. spec. p. 33) ed alle pp. 10-20, 98- 108 e 158 della decisione di primo grado (il relativo ricorso è stato sintetizzato al punto n.
2.13. del "ritenuto in fatto"). 15.1. Risulta adeguatamente illustrato dalla Corte di appello il quia della responsabilità per il reato associativo (pp. 119-121), con motivazione autonoma e non solo adesiva alla ricostruzione svolta in primo grado (alle pp. 98-108): in particolare, dal contenuto delle conversazioni riferite dai giudici di merito EO UT dimostra di conoscere non solo AR ma anche AN De EO, IO OD, che è il padre di IO (pp. 120-121 della sentenza di appello e p. 40 di quella del G.u.p.), ed AN NI (pp. 101-102 della sentenza di primo grado), in quanto o parla direttamente con essi o vi fa un, non superficiale, riferimento;
né vi è insanabile contraddittorietà (p. 121 della sentenza di appello) tra avere AR considerazione di UT ed ipotizzare, in formula di dubbio, un comportamento di "EO" scorretto verso l'associazione per spiegare la perdita di un ingente quantitativo di droga. 15.2. Le censure relativa al trattamento sanzionatorio non possono trovare accoglimento, in quanto la Corte di appello ha adeguatamente giustificato (p. 122) il diniego delle invocate attenuanti generiche sia con l'assenza di elementi di positiva valenza sia con il ruolo intra-associativa, espressamente definito di notevole rilevanza, sia infine con la parzialità dell'ammissione della detenzione di eroina in data 3 maggio 2008, allorché già esistevano al riguardo evidenti prove di responsabilità. Il ricorso di EO UT va, in conseguenza, respinto. 16. La motivazione relativa a GI RI, condannata per i capi A ed L, si rinviene alle pp. 25-45 e 122-133 della sentenza impugnata (è considerata, insieme al coniuge CE OR, deceduto il 9 marzo 2008, "fornitore", avendo contatti con il AR, il NI ed i vari "corrieri" ai quali via via, nel corso del tempo, è stato affidato il compito di recarsi a Bari per acquistare la 42 droga da destinare poi al mercato tarantino: v. spec. p. 33), oltre che alle pp. 10-20, 108-142 e 158 di quella del Tribunale. 16.1. Deve preliminarmente prendersi atto che risulta fondata la questione posta ed adeguatamente documentata in via principale dalla difesa di - - GI RI (del ricorso si è dato atto al punto n.
2.14. del "ritenuto in fatto"). Dall'accesso diretto del Collegio agli atti, consentito atteso il tipo di vizio dedotto, risulta infatti che l'imputata, che aveva eletto domicilio, mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola del carcere all'atto della scarcerazione il 16 dicembre 2012, in Bari Carbonara alla via Vittorio Veneto n. 144, negli avvisi di - fissazione dell'udienza preliminare e di deposito della sentenza di primo grado -era sempre indicata come residente in [...]del Campo Bari alla via Vecchia Stazione n. 9 ma domiciliata in Bari Carbonara alla via Vittorio Veneto n. 144, - dove peraltro aveva concretamente ricevuto entrambi gli atti;
nel decreto di citazione per il giudizio di appello la donna viene, invece, indicata come domiciliata in Ceglie del Campo Bari alla via Vecchia Stazione n. 9 (con la - specificazione "dom. dic") ed ivi ricercata, senza esito positivo, dalla Polizia Municipale di Bari (v. annotazione del 25 febbraio 2015), con conseguente applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e notificazione mediante posta elettronica certificata al difensore per la cliente, avvenuta il 9 marzo 2015. Essendo evidente l'errore nella indicazione inserita nella citazione di GI RI per il giudizio in appello e non essendo la stessa comparsa in secondo grado, la eccezione sollevata va accolta, con conseguente declaratoria di nullità, non sanata, della vocatio in iudicium per l'appello (cfr., al riguardo, Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; in conformità, Sez. 4, n. 7917 del 25/01/2016, Bianco, Rv. 266231; Sez. 4, n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753): deve, conseguentemente, ritenersi la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza emessa, limitatamente alla posizione della ricorrente. 16.2. Ogni ulteriore questione posta dalla difesa di RI è assorbita. 17. In definitiva, il ricorso va accolto, nei termini sopra specificati, nei confronti di SQ AS (con rinvio: v. punto n. 4 del "considerato in diritto"), di IO OT (con rinvio: v. punto n. 6 del "considerato in diritto"), di GI RI (con rinvio: v. punto n. 16 del "considerato in diritto") e di AN D'NA (senza rinvio: v. punto n. 11 del "considerato in diritto"). Al rigetto dei ricorsi proposti da IM CC, CO ZZ, PA CC, CE D'NA, IO OD, AS LI, CH 43 ни RI, IA PO, EO UT ed IO NI consegue, per legge, la condanna dei ricorrenti in questione al pagamento delle spese processuali. Alle spese processuali, infine, oltre che al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende (non sussistendo la situazione impeditiva di cui alla sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale), è tenuto l'imputato CO RA, il cui ricorso è stato valutato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'NA AN perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza nei confronti di RI GI e AS SQ con rinvio alla Corte di Appello di Lecce. Annulla la sentenza ridetta nei confronti di OT IO limitatamente al reato di cui all'art. 74 del dpr 309/90, rubricato al capo A), con rinvio alla Corte di Appello di Lecce;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di RA CO e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 alla cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di CC IM, ZZ CO, CC PA, D'NA CE, OD IO, LI AS, RI CH, PO IA, UT EO, NI IO e li condanna tutti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Daniele Cenciв Daniel flaistمسلم Depositata in Cancelleria 18 APR. 2017, Oggi. Il Funzionario indiziario Patrizia Citra I D N E 44