Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per l'associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 gr. per volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori, che non spacciava sostanze di tipo diverso, che non aveva, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità).
Commentari • 3
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1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l'introduzione, nel 2015, dell'Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell'Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un'offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria …
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In tema di autorizzazione di intercettazioni telefoniche le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni soltanto quando abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre è sempre consentita l'intecettazione in caso ulteriori elementi; il divieto di utilizzazione della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare (sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l' indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione). CORTE SUPREMA DI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2019, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
0 1 642-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: ANNA PETRUZZELLIS - Presidente- Sent. n. sez. 1476/2019 -UP 09/10/2019 ANDREA TRONCI ANGELO COSTANZO R.G.N. 24570/2019 Relatore - ANGELO CAPOZZI ANTONIO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: EG LI HE nato a [...] il [...] EG LI VI nato a [...] il [...] MA DA nato a [...] il [...] PO ES nato a [...] il [...] UR CO nato a [...] il [...] UR PI nato a [...] il [...] CH NN nato a [...] il [...] PI LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO į visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. L'avvocato PIERRO STEFANIA in difesa di MA DA, PO ES, CH NN e UR PI chiede l'inammissibilità del ricorso L'avvocato RUGGIERO ANDREA in difesa di EG LI VI e PI LA chiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 530/2019 la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha riqualificato ex art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti descritto nel capo A e per il quale sono stati condannati MI DE AN, IT DE AN, DE IN, TO ON, MA CU, PI CU, GE CH, EL IZ.
1. Nel ricorso nel Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno contro la sentenza n.530/2019 della Corte di appello di Salerno, si deducono erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nel riqualificare ex 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la associazione a delinquere descritta nelle imputazioni, osservando che dalle dichiarazioni spontanee in dibattimento risulta che il gruppo acquistava 100 grammi di eroina avveniva una volta alla settimana e desumendone che il gruppo acquistasse 400 grammi al mese, corrispondenti a kg 5 all'anno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U. 34475 del 23/6/2011, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Rv. 263106) e la sua specificità sta nell'essere stata "costituita per" commettere reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In altri termini, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operatività Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287 (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Rv. 274696; Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013): in assenza di un'espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente 1 ८ eccedente il limite della lieve entità, che sia indice di una possibilità già dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa. Il configurarsi di una associazione siffatta può presumersi in presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, tranne che emergano fatti eccedenti la soglia della lieve entità (a fortiori se coinvolgenti associati influenti sul gruppo). Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza, l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014), la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento e/o i contatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n. 3324 dell'8/1/2015), l'utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 5/6/2015, Rv 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015). La norma non prevede ipotesi di esclusione della fattispecie legate alla natura della sostanza stupefacente. (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016 Rv. 268171).
2. Nella linea dei canoni sopra richiamati, la Corte di appello ha riqualificato il fatto considerando che l'associazione si riforniva di eroina per un massimo di 100 grammi alla volta;
gli imputati sono stati condannati già in primo grado per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; l'associazione non aveva capacità finanziaria per acquisti di maggiore peso e tale quantità era normalmente ceduta dai fornitori napoletani di DE AN;
non risulta che la associazione avesse un controllo sul mercato del territorio (anche minimo, con pretese di esclusiva e/o con modalità violente); l'organigramma era composto da un fornitore, due corrieri, i familiari dell'organizzatore e due esterni con compiti meramente esecutivi;
non risulta che spacciasse droga diversa dalla eroina (pp. 25-26). Gli elementi di valutazione evidenziati dalla Corte di appello configurano risorse, organizzazione e attività circoscritte e non idonee a svolgere un'attività riconducibile alla associazione ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Le deduzioni sviluppate nel ricorso non si confrontano con l'insieme dei dati considerati dalla Corte d'appello e con i correlati canoni ricostruttivi della fattispecie delineati dalla giurisprudenza di questa Corte. Né risulta conducente il computo effettuato dal ricorrente acquistando 100 grammi alla settimana, l'acquisizione avrebbe acquistato 400 grammi al mese e, quindi 5 chilogrammi l'anno - non tanto perché è indimostrato che l'associazione abbia avuto la durata prefigurata (i dati considerati ne indicano l'operatività dal dicembre 2015 al maggio 2016), ma perché, comunque, il suo perdurare, non ne comporterebbe, di per sé soltanto, la trasformazione nella associazione di maggiore gravità. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 9/10/2019 Il Consigliere estensore Presidente Anna Petruzzellis Angelo Costanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 16 GEN 2020 IL CANCELLIERCE Patriciary Lat 3