Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2011, n. 18542
CASS
Sentenza 21 gennaio 2011

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Massime1

In virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonchè l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova).(Nella specie la S.C. ha rilevato l'assoluta inconciliabilità tra il significante della deposizione testimoniale <<ogni anno prendeva un compenso da amministratore>> e la percezione della corte di merito col porre a base della decisione di condanna - per il reato di bancarotta fraudolenta - la diversa ed anzi contraria affermazione erroneamente attribuita al teste <<dalle dichiarazioni del teste ... si ricava che l'imputato prelevava le somme per i suoi bisogni personali e non tanto come compenso per la sua attività di amministratore>>).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2011, n. 18542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18542
Data del deposito : 21 gennaio 2011

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