Sentenza 21 gennaio 2011
Massime • 1
In virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonchè l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova).(Nella specie la S.C. ha rilevato l'assoluta inconciliabilità tra il significante della deposizione testimoniale <<ogni anno prendeva un compenso da amministratore>> e la percezione della corte di merito col porre a base della decisione di condanna - per il reato di bancarotta fraudolenta - la diversa ed anzi contraria affermazione erroneamente attribuita al teste <<dalle dichiarazioni del teste ... si ricava che l'imputato prelevava le somme per i suoi bisogni personali e non tanto come compenso per la sua attività di amministratore>>).
Commentari • 13
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2011, n. 18542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18542 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/01/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 190
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3483/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO GI N. IL 22/11/1948;
avverso la sentenza n. 9664/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 12/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANTIS Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SABATO Giuseppe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12 giugno 2009 la Corte d'Appello di Roma, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in ordine ad altro reato), ha riconosciuto IO NE responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Giordana s.r.l., della quale era stato amministratore unico. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, negli anni dal 1994 al 1998 il NE, per soddisfare suoi bisogni personali, aveva distratto dall'attivo della società la somma complessiva di L. 49.000.000, contabilizzata nell'esercizio 1998 sotto la voce "compenso all'amministratore", senza che alcuna delibera sociale ne desse autorizzazione.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo, articolato in tre censure, il ricorrente denuncia innanzi tutto contraddittorietà e illogicità della motivazione per essersi acceduto al giudizio di sproporzione della somma complessivamente prelevata rispetto a un congruo compenso all'amministratore, sebbene si dovesse tener conto della distribuzione dei prelievi in cinque anni, anziché in un solo anno come contestato nel capo d'imputazione. Sotto altro profilo valorizza la collocazione temporale dei prelievi, di gran lunga anteriore al fallimento, in rapporto alla ed. zona di rischio penale. Contesta, da ultimo, che le somme siano state da lui attinte per far fronte a bisogni personali anziché a titolo di compenso, tanto non potendosi evincere dalla deposizione del teste AU, non intesa dalla Corte d'Appello nel suo reale significato.
Col secondo motivo, subordinato al precedente, il ricorrente propone la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 2621 c.c., evidenziando l'intervenuta prescrizione di tale reato. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti del secondo.
In base al disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella nuova formulazione introdottavi dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha chiarito, in molteplici sue decisioni, che il vizio deducibile in base alla norma suindicata è l'errore ed. revocatorio, cioè quello che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nel l'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (c.d. travisamento della prova).
Con riferimento alla menzionata disposizione il ricorrente denuncia col suo ricorso l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito con riferimento alla deposizione del teste IA AU. Ed, in effetti, il vizio denunciato è riscontrabile in base al raffronto fra la motivazione della sentenza impugnata e il tenore letterale della testimonianza, di cui la norma invocata consente la disamina per i limitati fini or ora chiariti.
Sostiene infatti la Corte d'Appello, nella parte motiva della sua sentenza, che "dalle dichiarazioni del teste AU si ricava che l'imputato prelevava le somme per i suoi bisogni personali e non tanto come compenso per la sua attività di amministratore...". Di tenore esattamente opposto è il testo della deposizione resa dal AU, nella quale si legge: "...ho visto che negli anni precedenti non era mai stato iscritto in bilancio l'emolumento amministratore, anche perché per quello che mi consta IO NE aveva come unica attività e comunque come unica fonte di reddito questa piccola attività commerciale che aveva, ovviamente traendo tutti i suoi mezzi di sussistenza da quella attività ogni anno prendeva un compenso amministratore".
Incontestata è poi la circostanza che il AU, avendo rilevato le irregolarità contabili insite nella mancata registrazione dei prelievi per il titolo da lui indicato, abbia indotto il NE a darne conto con un'annotazione postuma;
il che è di neutra valenza ai fini della responsabilità a titolo di bancarotta patrimoniale, in tale proiezione assumendo piuttosto decisivo rilievo la causale dei prelievi.
Sussiste, dunque, una assoluta inconciliabilità tra il significante della deposizione testimoniale ("ogni anno prendeva un compenso amministratore") e la percezione avutane dalla Corte di merito, col porre a base della decisione la diversa - ed anzi contraria - affermazione erroneamente attribuita al teste.
Il rilevato travisamento della prova, determinante per quanto dianzi osservato, vizia la decisione assunta e ne comporta l'annullamento. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Roma, sottoporrà a rinnovata vantazione l'intera vicenda, in esito ad una completa rivisitazione del materiale probatorio emendata dal vizio di cui sopra: a tal fine tenendo conto della necessità, ove i prelievi risultino effettuati dal NE a titolo di compenso quale amministratore, di valutarne la congruità in rapporto all'opera prestata e alle caratteristiche dimensionali dell'impresa.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011