Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2006, n. 22824
CASS
Sentenza 21 aprile 2006

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Massime2

Ai fini della configurabilità del delitto associativo (nella specie, trattavasi del reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo.

Non è applicabile nel giudizio di legittimità la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cfr. D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) allorquando (come nella specie) la pena per il reato suddetto sia stata applicata solo a titolo di continuazione, come aumento della pena prevista per il reato più grave (nella specie, quello di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Ciò in quanto nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza la pena stabilita per i reati-satellite, essendo l'aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'articolo 133 cod. pen. e che non necessita di apposita motivazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2006, n. 22824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22824
Data del deposito : 21 aprile 2006

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