Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto associativo (nella specie, trattavasi del reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo.
Non è applicabile nel giudizio di legittimità la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cfr. D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) allorquando (come nella specie) la pena per il reato suddetto sia stata applicata solo a titolo di continuazione, come aumento della pena prevista per il reato più grave (nella specie, quello di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Ciò in quanto nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza la pena stabilita per i reati-satellite, essendo l'aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'articolo 133 cod. pen. e che non necessita di apposita motivazione.
Commentario • 1
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2006, n. 22824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22824 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 21/04/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 671
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 028743/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) QO AN, N. IL 19/05/1975;
2) LI RO, N. IL 09/02/1974;
3) LA IR, N. IL 04/09/1969;
avverso SENTENZA del 04/02/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena nei confronti dei ricorrenti;
rigetto nel resto;
udito i difensore avv. NATOLI Giovanni, per QO AN, avv. Juvara Antonino per LA IR e LI RO;
avv. LOJACONO Francesco per LA IR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 febbraio 2005 la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, confermava la sentenza con la quale il Gip di quella città, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto QO AN responsabile dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di vari reati collegati a detta attività (capi 1, 2 e 3) e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui ad altra condanna irrevocabile, lo aveva condannato a 14 anni ed 8 mesi di reclusione;
UL IL responsabile dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di vari reati collegati a detta attività (capi 8 e 9, esclusa per quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati, lo aveva condannato a 10 anni;
IA GR responsabile dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di vari reati collegati a detta attività (capi 8, 11 esclusa per quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2) e, ritenuta la continuazione tra tali reati, lo aveva condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, deducendo a sostegno, i motivi di seguito per ciascuno indicati. QO AN:
1) inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità in relazione agli art. 268 e 271 c.p.p.; sarebbero state erroneamente rigettate le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sotto i prospettati profili della mancanza di motivazione:
a) della autorizzazione ad effettuare le operazioni per mezzo degli impianti in dotazione della polizia giudiziaria;
b) dei decreti di proroga;
c) del requisito della urgenza.
2) inosservanza di legge e manifesta illogicità di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73; il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere il QO dal reato di cui al citato D.P.R., art. 74 per insussistenza del fatto o al più qualificarne la condotta in termini di concorso di persona nel reato di cui all'art. 73; infatti secondo la giurisprudenza di legittimità vi è la necessità del "pactum sceleris" diretto a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati, mentre dalle risultanze processuali è emerso solo una serie di condotte di cessione di droga, senza prova dell'entità autonoma di una associazione, per di più essendo le intercettazioni di contenuto privo di coerenza e non univoco;
non sarebbe neppure certa l'identificazione del ricorrente essendovi, nelle conversazioni, più di un soggetto chiamato Klodi;
neppure concludenti sarebbero i servizi di osservazione e appostamento;
in sostanza il giudice di secondo grado si è limitato ad una disamina superficiale degli atti processuali, sminuendo i rilievi della difesa come dimostrato dalla sottovalutazione dei risultati negativi del servizio di osservazione del 26.10.1999; sarebbe erronea la sua individuazione nel ruolo apicale dal momento che non può essere capo ed organizzatore chi, come appunto il ricorrente, al contempo mantiene i contatti con i fornitori e clienti, si approvvigiona direttamente e contatta gli utenti della droga;
la condotta avrebbe dovuto più correttamente essere qualificata ex art. 110 c.p.. 3) mancanza di motivazione e violazione di legge per non aver fornito idonea giustificazione della affermazione di responsabilità per le ben oltre 40 condotte di acquisto e cessione di stupefacenti contestategli senza mai identificazione delle persone cessionarie;
senza che sia stato effettuato alcun arresto o fermo o nessun riconoscimento fotografico del QO;
se pure l'interlocutore delle telefonate fosse stato il ricorrente, nessun riscontro vi è circa gli asseriti accordi telefonici con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto. 4) violazione di legge in relazione alla determinazione della pena atteso che il giudice in base ai parametri dell'art. 133 c.p. avrebbe dovuto valutare con minor rigore i fatti, concedere all'imputato le attenuanti generiche e contenere in misura più adeguata l'aumento per la continuazione.
IA GR:
1) violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, per la utilizzazione degli impianti della guardia di finanza di Como;
rileva il ricorrente come, secondo la nota sentenza delle Sezioni Unite Gatto, tale utilizzazione è consentita solo se emerge "l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o inidoneità", mentre non è sufficiente la sola valutazione operata in tal senso dal Pubblico Ministero;
la motivazione ha una funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o Pubblico Ministero e la fattispecie astratta e nella specie la motivazione data è illogica perché molte utenze erano straniere, nessuno degli imputati risiedeva nella provincia di Como, anzi IA GR risiedeva in provincia di Rieti e quindi non vi era funzionalità diretta tra il luogo di collocazione delle apparecchiature e i luoghi dove avvenivano le conversazioni;
2) violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sotto il profilo che mancherebbe il rigoroso accertamento della sua posizione personale, valutata solo in collegamento a quella del fratello, avendo la Corte di Appello fatto riferimento alle risultanze processuali emerse nei confronti dei "fratelli IA". Manca l'accertamento rigoroso circa l'appartenenza al sodalizio al quale egli ha fornito solo un apporto occasionale o un aiuto episodico estrinsecatosi nell'episodio di cui al capo n. 11 n. 2, apporto che consistendo nell'occasionale trasferimento di una somma di denaro provento di attività di spaccio è sicuramente non qualificato e decisivo, dalla stessa Corte ritenuto infatti quantitativamente limitato, e che non può pertanto essere posto a fondamento dell'accusa;
3) violazione dell'art. 62 bis c.p. ed insufficienza della motivazione la negazione delle attenuanti generiche sulla base del comportamento processuale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.
UL IL:
Attraverso il difensore, Avv.to Antonino Juvara, propone i seguenti motivi:
1) nullità per violazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo della incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali non essendo stati indicati nel dispositivo della sentenza di primo grado i singoli aumenti di pena per i reati unificati sotto la continuazione;
2) nullità per illecita utilizzazione delle intercettazioni;
si richiama quanto già dedotto nel ricorso depositato in difesa di HA GR;
viene altresì censurata la motivazione con la quale è stata affrontata la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, motivazione che sarebbe carente e contraddittoria in quanto laddove definisce generica l'eccezione proposta con l'appello, ne riconosce implicitamente la fondatezza e dunque non avrebbe potuto rigettarla per la mancata precisa indicazione delle conversazioni colpite da inutilizzabilità, ma la Corte di Appello, avrebbe dovuto prendere in esame gli atti istruttori dai quali tali indicazioni emergevano;
3) nullità per violazione dell'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, art. 530 c.p.p. con riguardo alla riferibilità delle intercettazioni telefoniche al ricorrente: viene riportato il contenuto delle osservazione con le quali con l'appello si era contestata la identificazione del ricorrente come autore delle conversazioni intercettate che gli vengono attribuite con riferimento particolare alla annotazione di P.G. del 13.11.2001 e viene sostenuto che la motivazione della sentenza non risponde alle osservazioni svolte;
4) nullità per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e violazione dell'art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1,
lett. e, mancanza di prova del reato associativo sotto il profilo della mancata individuazione della esistenza della supposta associazione;
si sarebbe eventualmente trattato di mero concorso;
5) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Con ricorso presentato personalmente, a quanto osservato nel ricorso sottoscritto dall'avv.to Juvara aggiunge, relativamente al primo motivo, che anche ove si possa prendere per buono il tentativo - operato dalla sentenza impugnata - di sanare la eccepita nullità del dispositivo facendo riferimento alla motivazione della sentenza, si tratterebbe di un tentativo riuscito solo in parte dal momento che:
a) la motivazione della sentenza di primo grado si limita ad indicare la pena per il reato associativo del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ritenuto il più grave ma non indica i segmenti di pena per ognuno dei reati satelliti, citato D.P.R., ex art. 73, di cui ai residui capi di imputazione, indicando complessivamente in tre anni l'aumento di pena;
b) non applica l'aumento per la multa prevista congiuntamente per i reati cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Insiste nel sostenere che l'indicazione degli aumenti di pena deve essere contenuta nel dispositivo, costituendone parte essenziale la cui omissione rende nulla la sentenza ex art. 546 c.p.p., comma 3, come dimostrato dal rilievo che la opposta tesi porta all'assurdo di ritenere possibile ammettere che la sanzione edittale relativa ai singoli reati satelliti sia suscettibile di enunciazione ex post con la motivazione.
In merito alla questione delle intercettazioni, ribadisce che gli impianti collocati presso la Guardia di Finanza di Como non erano affatto idonei a garantire i servizi di osservazione in relazione alle operazioni intercettate proprio perché l'asserita attività criminale si svolgeva in luoghi notoriamente lontani da quella città e dunque si tratterebbe di motivazione fittizia - che comunque non giustifica le proroghe. Con riferimento alle intercettazioni provenienti da diverso procedimento penale, di cui sostiene la acquisizione senza il rispetto delle previsioni dell'art. 270 c.p.p., lamenta che l'eccezione sia stata ritenuta generica per mancata individuazione delle conversazioni telefoniche cui si aveva riferimento;
sostiene che deve essere l'accusa a evidenziare gli elementi a sostegno della colpevolezza.
Contesta la riferibilità delle conversazioni intercettate a se medesimo, facendo presente che l'interprete era servito soltanto a ricollegare le varie intercettazioni ad un'unica persona;
non sarebbe stato sufficientemente chiarito perché si è ritenuto di attribuire rilevanza ai precedenti dattiloscopici senza ulteriore controllo sulla loro attendibilità; non sono state chiarite le modalità dei riscontri effettuati per giungere alla sua identificazione. Contesta la ritenuta sussistenza della associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, in assenza di una vera organizzazione, dato che molti dei coimputati neppure si conoscevano, in assenza della coscienza e volontà di far parte di un sodalizio, inesistenza di vincolo associativo permanente. Lamenta la negazione della attenuanti generiche motivata sulla base del comportamento processuale omertoso da parte degli imputati senza esaminare le posizioni dei singoli UL IL si è limitato semplicemente a negare gli addebiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento risultando infondati, o manifestamente infondati, i motivi dedotti, motivi che, nella parte in cui introducono censure di analogo contenuto, possono essere esaminati congiuntamente.
La prima questione che si pone all'attenzione del Collegio è quella relativa alla eccepita inutilizzabilita delle intercettazioni telefoniche in quanto eseguite anziché con impianti della Procura della Repubblica, con quelli in dotazione alla guardia di Finanza di Como senza una adeguata motivazione al riguardo.
La questione è infondata.
Al riguardo è opportuno ricordare che già la sentenza di primo grado aveva rilevato come il Pubblico Ministero aveva autorizzato l'utilizzo degli impianti della Guardia di Finanza di Como facendo riferimento alla necessità di collocare le apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi ove avvengono le comunicazioni fra gli indagati, costituendo le operazioni di intercettazione supporto tecnico indispensabile ai servizi di osservazione, da realizzare in tempi strettissimi ed in relazione alle conversazioni intercettate ed aveva dato atto della urgenza dell'intervento essendo l'attività criminosa in via di svolgimento. Tale motivazione, che si rifà ad una attività criminale in atto rispetto alla quale è necessario attivare con assoluta immediatezza un controllo dell'utenza di cui si chiede l'intercettazione, controllo che deve altresì consentire un costante ed immediato raccordo tra l'ascolto delle conversazioni e la conseguente attività operativa, dal momento che solo disponendo con tempestività delle informazioni relative al verificarsi di determinate attività è possibile predisporre utilmente quei servizi di intervento destinati alla concreta realizzazione delle finalità di giustizia, è stata ripetutamente considerata adeguata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia con riferimento al requisito dell'eccezionale urgenza (sez. 2^ 6.11.2002 n. 3705 m.u. 223358 e sez. 5^ 27.5.2004 n. 24241 m.u. 228107), sia con riferimento all'utilizzo di impianti diversi (sez. 1^ 24.6.2003 n. 27307 m.u. 225260; sez. 1^, 9.1.2004 n. 467 m.u. 221777). Nè appare maggiormente fondato il rilievo secondo cui si tratterebbe di motivazione fittizia in quanto l'attività criminale si sarebbe in realtà svolta in luoghi diversi e lontani da quelli rientranti nel raggio di azione della guardia di Finanza di Como;
infatti, come già rilevato dalla Corte di appello (pag. 17), trattasi di considerazione ininfluente in quanto può essere formulata solo ex post", all'esito cioè delle operazioni intercettative, mentre la valutazione di cui si discute deve essere effettuata "ex ante" e nella specie "sin dall'inizio era emerso che le persone indagate avevano stretti contatti con il territorio di Como e si era prospettata la necessità che la P.G. potesse intervenire tempestivamente in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate, come si legge nella motivazione di tutti i provvedimenti relativi alle intercettazioni telefoniche". E ciò senza considerare che il motivo di ricorso è comunque generico in quanto non viene specificata la rilevanza ai fini del decidere delle intercettazioni contestate, limitandosi i ricorrenti a formulare una indifferenziata e onnicomprensiva censura che investe tutto il materiale utilizzato ma che proprio per tale indeterminatezza e genericità non consente a questa Corte di valutare la rilevanza della censura stessa.
Analogo profilo di inammissibilità sussiste poi per la contestata utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento, questione sollevata dal solo UL IL, ma senza alcun riferimento che faccia comprendere la rilevanza della questione stessa sotto lo specifico contenuto della prova contestata e che dunque merita la censura della inammissibilità come già rilevato dalla Corte di appello.
Passando ad esaminare le contestazioni mosse con riferimento all'accertamento della responsabilità per i vari reati addebitati agli imputati, deve in primo luogo rilevarsi la manifesta infondatezza dei ricorsi di QO AN e UL IL in relazione ai fatti rientranti nelle contestazioni ex art. 73 e cioè i numerosi (42 episodi per QO AN contestati al capo 2; 9 episodi per UL IL contestati al capo 9) episodi di vendita e acquisto di eroina e cocaina, di cui si lamenta la assenza di prova;
gli stessi risultano invece dettagliatamente e singolarmente accertati, sulla base delle intercettazioni telefoniche a ciascuno pertinenti, nella sentenza di primo grado, già richiamata dal giudice di appello e come noto, di questa integrativa;
deve altresì tenersi presente che nella valutazione datane dal giudice di primo grado, poi confermata in appello, tali episodi sono stati considerati come un unico reato, valutazione che, a prescindere dalla sua correttezza, certo non può essere messa in discussione in questa sede non essendo stata fatta oggetto di impugnazione nel precedente grado di giudizio e difettando l'interesse dell'imputato a un diverso accertamento, sicuramente meno favorevole.
Quanto alle censure relative alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di droga, sollevate in generale da tutti i ricorrenti, è già stato da questa Corte puntualizzato che tanto il codice penale (artt. 416 e 416 bis c.p.p.) quanto il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano l'interprete a concetti socialmente diffusi sia per percepire l'essenza dell'associazione che per delinearne la distinzione, imposta dallo stesso codice penale, dal concorso di persone nel reato in genere e nel reato continuato in specie. Fenomeni questi che, in base agli usi linguistici, hanno in comune una pluralità di individui che si accordano per la realizzazione di un fine, con la differenza che nel concorso di persone il fine è costituito da un individuato reato o da un certo numero reati, predeterminati sin dall'inizio della collaborazione e strumentali ad un unico disegno storicamente precisabile, mentre nell'associazione lo scopo comune, oggetto dell'incontro di volontà, consiste nel programma di commettere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità indefinita di reati, sia pure dello stesso genere. In questo modo l'accordo associativo crea un vincolo permanente, per la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Ed il legislatore, conscio del grave pericolo per l'ordine pubblico di una simile intesa, la promuove a reato di per sè, a prescindere dalla consumazione o meno dei delitti programmati. Tali dunque le caratteristiche del delitto e la "ratio" dell'incriminazione, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale, priva il delitto del requisito dell'offensività. Ma tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e che la ricerca dei tratti organizzativi, spesso presente nelle pronunzie giurisdizionali, non è diretta a dimostrare l'esistenza di elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo tra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo, come già si è osservato, di per sè si concreta. Pertanto, fermo restando che elemento costitutivo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in questione è l'esistenza di un vincolo permanente tra almeno tre persone che si caratterizzi per un minimo di organizzazione, per il suo carattere stabile e dunque non rapportabile esclusivamente alla commissione di singoli reati, e che la esplicita manifestazione di una volontà associativa da parte degli associati non è necessaria, è altresì pacifico che la prova della consapevolezza del singolo di aderire alla associazione non può che essere data attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione e di recente questa stessa sezione ha ribadito (Sez. 4^, 29.11.2005 n. 4481 Lo Nigro rv. 233247) che in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Tanto premesso, venendo alle posizioni individuali, a torto si lamenta da parte di QO AN violazione di legge e difetto di motivazione circa la ritenuta sussistenza del "pactum sceleris" dal momento che i giudici di entrambi i gradi hanno messo in luce, sulla base delle risultanze investigative rappresentate da intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e di intervento, il suo inserimento nell'ambito di una rete di soggetti che prendeva accordi con i fornitori e gli acquirenti di stupefacenti, gestiva le sostanze, trattava, delegava i soci per effettuare le consegne e distribuiva gli utili, organizzazione che, pur di non particolare complessità, era tuttavia destinata ad operare oltre i singoli reati fine, come dimostrato dalla costante disponibilità di stupefacente, dai traffici continui di sostanza e di danaro e dalla creazione di canali di smercio. Particolarmente significative appaiono a tale proposito le osservazioni formulate dalla Corte di appello a pag. 13, 14 e 15 della impugnata sentenza da cui risulta la descrizione dell'attività associativa nella quale QO AN rivestiva un ruolo di vertice secondo quanto risultante dal tenore delle conversazioni puntualmente riportate nella sentenza di primo grado. Manifestamente infondata è la censura circa la presunta non certa identificazione, censura della quale già ha fatto giustizia la Corte di appello indicando con precisione (pag. 12) le modalità attraverso le quali si è giunti, sulla base delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, alla sua individuazione e alla attribuzione al medesimo di una serie di telefonate avvalendosi anche del contributo dato dall'interprete nel ricondurre le varie telefonate ad una medesima persona. Analoghe considerazioni valgono per le posizioni di UL IL e IA GR, dettagliatamente e correttamente esaminate dalla sentenza qui impugnata rispettivamente alle pagg. 16, 17, 18, 19 e 21 che già ha ripercorso il quadro indiziario richiamando altresì la sentenza di primo grado;
le censure ancora svolte in questa sede sono dunque manifestamente infondate essendo volte a rimettere ancora in discussione circostanze già accertate e valutate dai giudici di merito;
può solo aggiungersi che non è affatto vero che la posizione di IA GR è stata considerata indistintamente da quella del fratello RE, risultando invece differenziato il ruolo dei due (curatore degli interessi in Italia dell'associazione il RE;
"grupo", cioè corriere, l'GR). Quanto alle diffuse censure svolte da UL IL circa la propria identificazione, deve anche a tal riguardo richiamarsi la motivazione offerta dalla sentenza impugnata (pag. 17) con specifico riferimento alla posizione dell'imputato. Manifestamente infondati sono altresì i motivi con i quali è stata contestata la determinazione della pena, atteso che il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato con riguardo alla gravità dei fatti di cui al presente processo nonché per lo stabile inserimento dei prevenuti nel mondo del traffico internazionale di stupefacenti, oltre che per il comportamento processuale e per QO AN con riferimento ai precedenti penali. La pena, peraltro determinata solo in relazione alla ritenuta continuazione, è assolutamente proporzionata alla gravità dei fatti.
Venendo alle questioni poste da UL IL, ritiene il collegio che non sussista la eccepita nullità della sentenza per incompletezza del dispositivo per non essere nello stesso indicati gli aumenti di pena relativi alla ritenuta continuazione, dal momento che il dispositivo della sentenza di primo grado ha specificato con precisione ed esattezza i reati per i quali è intervenuta condanna (capo 9, per il quale è stata esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e capo 8) ed il reato più grave
(capo 8), richiamandosi ai rispettivi capi di imputazione, ed ha indicato poi complessivamente la pena inflitta, omettendo solo i passaggi intermedi che risultano invece dalla motivazione. Nessuna incertezza può di conseguenza crearsi circa le determinazioni assunte che risultano assolutamente chiare ed indicate, anche ai fini di eventuali richieste di misure alternative o premiali che dovessero essere formulate in sede esecutiva. Quanto alla mancata determinazione dei singoli aumenti di pena per i singoli rati satelliti di cui al capo 9, trattasi di censura rispetto alla quale sussiste un evidente difetto di interesse da parte del ricorrente dal momento che, come già si è detto sopra, la sentenza di primo grado, con statuizione non appellata dalle parti, ha ritenuto che le numerose contestazioni di cui al capo 9 costituissero un unico reato rispetto al quale l'aumento per la continuazione è stato indicato nella misura di anni tre. Manifestamente infondata è poi la censura secondo cui sarebbero state violate le regole di determinazione della pena per la continuazione, non essendo stato irrogata alcuna pena pecuniaria, essendo al riguardo sufficiente richiamare il principio già fissato dalle sezioni unite di questa Corte (27.3.92 n. P.M. in proc. Cardarilli rv. 101129) secondo cui "Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati "satelliti" non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti".
Dunque, poiché il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ritenuto più grave, è punito solo con la pena detentiva, è del tutto irrilevante che per il reato di cui all'art. 73, ritenuto in continuazione, sia stabilita anche la pena pecuniaria. Dall'applicazione del medesimo principio deriva altresì l'impossibilità di accogliere la richiesta del Procuratore Generale presso questa Corte, cui si sono associati i difensori degli imputati, di annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena in relazione al nuovo trattamento sanzionatorio del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Come è noto con D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 è stato modificato sotto molteplici profili il predetto D.P.R. n. 309 del 1990 e, per quanto qui rileva, è stato diminuito (da otto a sei anni di reclusione) il minimo della pena previsto per il reato stesso, così facendo sorgere una questione di applicazione nei procedimenti in corso della nuova disposizione, ritenuta più favorevole. Trattasi tuttavia, per quanto sopra detto, di questione che non rileva nella presente fattispecie. Ed invero, una volta che è stabilito che la pena per il reato continuato si determina solo come aumento della pena prevista per il reato più grave, non assume alcuna concreta rilevanza la pena stabilità per i reati satelliti, essendo appunto l'aumento determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità che tiene conto della gravità del reato secondo i noti parametri di cui all'art. 133 c.p. e che non necessità di apposita motivazione (v. sez. 5^, 22.9.1999 n. 11945 rv. 214857).
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006