Sentenza 4 aprile 2007
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nella forma del rito abbreviato, il giudizio di appello deve svolgersi in ogni caso nella forma del procedimento in camera di consiglio, atteso che il rinvio operato dall'art. 443, comma quarto, cod. proc. pen. all'art. 599 cod.proc.pen. attiene alla disciplina delle forme procedimentali e non anche alle ipotesi in concreto contemplate da quest'ultima disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2007, n. 34887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34887 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 04/04/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 568
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 41020/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l) BR CL, nato [...];
2) IN NA, nato [...];
3) AN OR, nata [...];
avverso la sentenza 23/3/2005 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del BR e della AN e per il rigetto del ricorso del IN;
udito il difensore avv. CIAMPA P., (per IN), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
non comparso il difensore del BR e dell'AN.
FATTO E DIRITTO
1 Il Gup del Tribunale di Roma, con sentenza 4/5/1998 emessa all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava BR CL, IN NA e AN OR colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 112 c.p., n. 2, D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, comma 1, lett. b), perché, in concorso tra loro e con altre persone, avevano importato, in data 16/12/1994, nel territorio nazionale cocaina per kg. 1,375 circa, trasportata da tale ES GO (giudicato separatamente) proveniente dalla Colombia con viaggio aereo Caracas - Fiumicino, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone e - per il BR e il IN - di avere promosso e organizzato la cooperazione dei complici nel reato e di averne diretto l'attività; condannava i predetti, previa concessione ai soli IN e AN delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, a pena ritenuta per ciascuno rispettivamente di giustizia.
2. A seguito di gravame degli imputati, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 23/3/2005, confermava la decisione di primo grado quanto al BR e al IN, la riformava in parte quanto alla AN, per la quale, previo giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti sulle aggravanti, riduceva la pena a misura ritenuta più equa.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, deducendo motivi di censura che vengono qui di seguito specificamente analizzati.
4. Il BR ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La doglianza è manifestamente infondata.
La sentenza impugnata da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni ostative alla concessione delle dette attenuanti, chiarendo che la misura della pena inflitta al BR appare proporzionata alla gravità del fatto, al ruolo primario avuto nella vicenda dall'imputato, alla negativa personalità del medesimo, gravato da numerosi precedenti penali, due dei quali relativi a condanne per fatti analoghi a quello di cui è processo.
Trattasi di valutazione di merito che, in quanto immune da vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso del BR è, pertanto, inammissibile.
5. La AN ha lamentato il vizio di motivazione sul ritenuto suo concorso nel reato:
non era emerso alcun suo contributo materiale o morale nell'attività illecita, che era riferibile al solo BR, suo convivente;
il tenore delle telefonate intercettate era assolutamente neutro;
si era trascurata la valutazione di "elementi di pacifica rilevanza" a lei favorevoli.
La doglianza è assolutamente generica e, in quanto tale, non idonea ad attivare la sollecitata verifica di legittimità. In sostanza, la ricorrente si limita ad affermare di essersi venuta a trovare in una posizione di mera connivenza. Non indica, però, alcun elemento che conforti tale assunto e soprattutto non si fa carico di prendere in considerazione e di analizzare le ragioni argomentate della sentenza di merito, per rilevarne carenze, contraddizioni o passaggi viziati da manifesta illogicità. L'iter motivazionale su cui riposa detta decisione dimostra, attraverso una logica e plausibile interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, l'attivo coinvolgimento della imputata nell'operazione illecita gestita dal suo convivente. La ricorrente, al riguardo, si limita ad asserire che le telefonate avrebbero un significato "neutro" e aggiunge che sarebbero stati ignorati altri "elementi di pacifica rilevanza", senza però neppure specificarli. Anche il ricorso della AN deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
6. Il IN ha dedotto più motivi.
A) Inosservanza della legge processuale, per essere stata disattesa dal giudice d'appello la richiesta di rinvio, giustificata dall'impedimento dell'imputato a comparire in udienza. Il motivo è infondato.
Va precisato che il giudizio d'appello si è svolto col rito camerale previsto dall'art. 599 c.p.p., e che l'imputato non ha preventivamente ed espressamente manifestato l'intenzione di essere presente in udienza. Ne consegue che legittimamente il giudice distrettuale ha disatteso l'istanza di rinvio avanzata dal difensore per impedimento a comparire del proprio assistito, la cui partecipazione al giudizio d'appello che si svolge in camera di consiglio è soltanto eventuale.
La disciplina in materia d'impedimento a comparire dell'imputato, dettata per l'udienza preliminare dall'art. 420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 441 c.p.p., comma 1, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non
è, invece, applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto dell'art. 443 comma 4 e art. 599 c.p.p., atteso che queste ultime norme sono rimaste immutate pur dopo l'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, (riforma del giudizio abbreviato) e della L. n. 63 del 2001 (sul giusto processo), per cui è da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente. In base al dato testuale della norma di cui all'art. 599 c.p.p., comma 2 la richiesta di partecipazione all'udienza deve essere espressa e deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento e non può, pertanto, ritenersi implicitamente contenuta in tale allegazione. B) Violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 178 lett. e) e art. 599 c.p.p., comma 5, per non avere il giudice a quo, dopo il mancato accoglimento della richiesta di pena concordata, ordinato la citazione a comparire a dibattimento, penalizzando così il diritto di difesa dell'imputato.
Il motivo è infondato.
La previsione, invero, di ordinare la citazione a comparire in dibattimento, in caso di mancato accoglimento dell'accordo proposto dalle parti ex art. 599 c.p.p., è riferibile unicamente al giudizio ordinario e non anche a quello abbreviato.
Il rinvio dell'art. 443 c.p.p., comma 4, all'art. 599 dello stesso codice per la disciplina delle forme (procedimentali) e non anche alle ipotesi in concreto contemplate da quest'ultima disposizione implica, secondo un'interpretazione logico-sistematica del combinato disposto delle due norme, che non possono derivare limiti di applicabilità della forma camerale dalle situazioni in concreto disciplinate dall'art. 599 c.p.p.. Ne consegue che il giudizio di appello relativo a processo celebrato in primo grado con il rito abbreviato deve svolgersi nelle forme della procedura in camera di consiglio anche quando verta sulla responsabilità o quando sia stata disattesa la concorde richiesta delle parti processuali sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, ipotesi quest'ultima che non implica quindi la necessità di disporre il pubblico dibattimento. C) Inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione sulla valenza probatoria degli elementi acquisiti: non erano utilizzabili le dichiarazioni informali rese nel corso delle indagini dal IN ad un ufficiale di p.g. e oggetto di testimonianza di quest'ultimo, per il divieto di cui all'art. 62 c.p.p.;
l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche non aveva tenuto conto dei rilievi mossi con l'atto di appello. Tale motivo è infondato nella prima parte e generico nella seconda. La sentenza di merito, ai fini della identificazione del IN come "l'uomo della jeep", richiama una relazione di servizio della polizia giudiziaria, in cui si riporta la spontanea indicazione dello stesso IN di avere avuto la disponibilità di un automezzo di quel tipo.
L'utilizzazione di tale atto procedimentale è corretta. In materia di giudizio abbreviato, poiché l'imputato, nell'accedere alla trattazione del processo allo stato degli atti, rinuncia a difendersi provando, in cambio di un più favorevole trattamento sanzionatorio, non può operare la prescrizione di cui all'art. 350 c.p.p., comma 7, (divieto di utilizzazione -se non per le contestazioni- delle dichiarazioni spontanee rese alla p.g. dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini), precetto questo che si riferisce esclusivamente al dibattimento. Non va sottaciuto, peraltro, che alla identificazione del IN la sentenza perviene anche a prescindere dalla indicazione contenuta nella citata relazione di servizio.
Quanto alla valutazione del quadro probatorio d'accusa, integrato essenzialmente dagli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate nelle quali il IN compare come interlocutore o a lui si fa indiretto riferimento, la sentenza d'appello da conto in maniera analitica del ruolo predominante svolto dal predetto nella gestione della vicenda, dei contatti dal medesimo avuti con i fornitori sudamericani e con il corriere ES, dell'acquisto del biglietto aereo per il viaggio di ritorno di quest'ultimo dalla Colombia, delle preoccupazioni manifestate nel seguire ogni fase di tale viaggio (pgg. 3 e 4 della sentenza).
A tale apparato argomentativo puntuale e dettagliato, il ricorrente si limita genericamente ad opporre la mancata presa in considerazione da parte della Corte di merito di rilievi da lui mossi senza, però, neppure indicarne il contenuto.
D) Inosservanza della legge penale, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non essendo stato dimostrato il ruolo direttivo del IN nella gestione dello specifico episodio delittuoso di cui è processo.
Trattasi di doglianza meramente assertiva ed inconsistente, considerato che la complessiva intelaiatura motivazionale della gravata sentenza delinea, in termini sufficientemente chiari, il ruolo primario avuto dall'imputato e dal BR nella ideazione del delitto e nella organizzazione e direzione della fase esecutiva dello stesso (cfr. le già richiamate conversazioni telefoniche intercettate).
E) Vizio di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta concordata dalle parti ex art. 599 c.p.p.. La sentenza giustifica, con valutazione di merito incentrata essenzialmente sulla gravità del fatto e sul ruolo in esso spiegato dal prevenuto, il rigetto della richiesta, il cui accoglimento avrebbe comportato l'irrogazione di una pena non rispettosa del principio di proporzionalità. Trattasi di valutazione non censurabile sotto il profilo della legittimità.
Il ricorso del IN deve, pertanto, essere rigettato.
7. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi del BR e della AN, consegue la condanna di costoro a versare alla cassa delle ammende la somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00, ciascuno. Consegue, inoltre, di diritto la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del BR e della AN e condanna ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.000,00, alla cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del IN. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007