Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
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- 2. Cass. Pen., sez. V, 20 luglio 2018, n. 34504https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la corte d'appello di T. ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, per mezzo del difensore, da Tizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, avverso la sentenza del Gip del tribunale di A. del 25 marzo 2013, con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato. 2. La corte territoriale ha ritenuto la genericità dei motivi di impugnazione tanto in riferimento al censurato giudizio di equivalenza delle circostanze, che in relazione alla determinazione della pena. 3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione della legge processuale e correlato vizio di …
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In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché -fino a quel momento- la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza. L'art. 254 cod. proc. pen., in ossequio alle garanzie apprestate dall'art. 15 della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2014, n. 11951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11951 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente - del 29/01/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 265
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 33188/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV UC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 5.3.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30.5.2012, il G.I.P. del Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, dichiarò VO UC responsabile dei delitti di rapina aggravata e danneggiamento in danno della cittadina cubana EA EL e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di anni 2 giorni 20 di reclusione ed Euro 480,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 5.3.2013, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis, ridusse la pena ad anni 1 mesi 4 giorni 10 di reclusione ed Euro 400 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1) la violazione della legge penale con riferimento alla mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone;
deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato a non considerare che il OR - nel recarsi presso il salone di bellezza della persona offesa accompagnato dall'odierno ricorrente - era mosso dall'unico intento di riprendersi i due telefoni cellulari che aveva regalato alla EA durante la loro convivenza, poi interrotta;
ciò che renderebbe palese la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, consistente nella ragionevole opinione di esercitare un proprio diritto, nella specie il diritto ad ottenere la restituzione dei doni fatti in vista del futuro matrimonio;
2) la violazione dell'art. 628 c.p. con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'azione criminosa posta in essere dal coimputato;
deduce che il VO si era limitato ad accompagnare il OR presso l'esercizio commerciale della EA nella convinzione che l'amico dovesse riprendersi i telefonini di sua proprietà, essendo all'oscuro delle intenzioni violente dell'amico e mantenendosi comunque estraneo all'azione violenta dello stesso, di modo che mancherebbe - da parte sua - ogni contributo causale all'azione criminosa del OR, che è il presupposto per poter rispondere dei reati da questi commessi;
3) la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di Appello affermato, del tutto apoditticamente, che il VO non può godere del suddetto beneficio per averne già precedentemente goduto e non ricorrendo i presupposti per goderne nuovamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali il fatto ascritto all'imputato deve essere qualificato come rapina e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, spiegando come uno solo dei due telefonini sottratti (e non l'altro) sia stato dono del OR e come, in ogni caso, le schede SIM fossero della p.o.;
ha poi spiegato come gli imputati, compreso il VO, abbiano negato di essere in possesso dei telefoni sottratta alla EL, manifestando così la consapevolezza della illiceità della loro condotta. La motivazione della Corte di merito sul punto è completa e immune da manifesta illogicità e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. La Corte territoriale ha spiegato (f. 9 s.) che il VO non si è limitato ad accompagnare il OR presso l'esercizio commerciale della EA, ma ha svolto un ruolo attivo nella commissione dei fatti, coadiuvando il complice e in particolare:
ricevendo i cellulari sottratti alla donna;
supportando l'amico con la sua presenza e con la forza intimidatoria derivatane sulla p.o.;
assistendo passivamente, senza intervenire a difesa della donna, quando il OR la colpiva;
fuggendo senza prestare soccorso alla vittima ferita. Tutte tali circostanze hanno indotto i giudici di merito a ritenere che il VO fosse pienamente consapevole delle intenzioni illecite e violente dell'amico, tanto da non restare estraneo all'azione violenta dello stesso.
La motivazione sul punto della sentenza impugnata non è manifestamente illogica, risultando perciò insindacabile in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568);
cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità.
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha spiegato di non poter concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena "per averne già precedentemente goduto e non ricorrendo i presupposti per riconoscergli nuovamente tale beneficio (art. 165 c.p., comma 2)". A fronte di tale motivazione della Corte di Appello, il ricorrente si è limitato a dolersi della mancata motivazione sul punto senza spiegare le ragioni per le quali - a suo dire - il ragionamento della Corte di merito sarebbe errato.
Il motivo risulta perciò inammissibile per genericità.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 29 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014