Articolo 96 del Codice di procedura penale
Articolo 83Articolo 97
Versione
24 ottobre 1989
Art. 96. Difensore di fiducia 1. L'imputato ha diritto di nominare non piu' di due difensori di fiducia.
2. La nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finche' la stessa non vi ha provveduto, puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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