Sentenza 14 novembre 2016
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'espletamento delle funzioni di difensore di fiducia, in un procedimento penale già definito nei confronti di una stessa persona, fosse inidoneo, in assenza di qualsiasi investitura formale, a documentare la nomina dello stesso legale a difensore di fiducia in un procedimento di prevenzione, in cui risultava investito del mandato altro difensore).
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Rassegna giurisprudenziale Difensore di fiducia (art. 96) È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, co. 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2016 |
Testo completo
04874-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dr. Paolo Antonio BRUNO Presidente - Sent. n. sez. 1529 dr. Rosa PEZZULLO CC 14/11/2016 dr. Enrico Vittorio SCARLINI dr. Irene SCORDAMAGLIA -Relatore - R.G.N. 17435/2016 dr. Giuseppe RICCIARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'MI O', nato a [...] il [...] avverso il decreto del 30/06/2015 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI VIII^ Sezione Penale -. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da D'AM OL avverso il decreto del Tribunale di Napoli, in data 28/10/2014, con il quale veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro.
2. Ad avviso del giudice dell'appello il gravame era da ritenersi inammissibile, essendone stati i relativi motivi sottoscritti e presentati dall'Avv. DE Valerio Vianello Coretti del Foro di Roma, la cui nomina non risultava in atti, figurando, piuttosto, come unico difensore di fiducia nominato dall'appellante D'AM l'Avv. Giovambattista Colombo del Foro di Milano.
3. Ricorre per cassazione l'Avv. Valerio Vianello Accorretti nell'interesse di D'AM O', deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 10, commi 1 e 4, I. n. 159 del 6 settembre 2011, 680, commi 1 e 3, cod. proc. pen., 591, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali. In particolare, invocando il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità a tenore del quale è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia", assumeva che la Corte di Appello, benché egli non risultasse formalmente nominato nel procedimento di e ragionevolmente desumerneprevenzione, avrebbe dovuto comu nque l'investitura professionale dal mandato fiduciario conferitogli nel processo penale, celebratosi a carico dello stesso D'AM ed ormai definito, dal quale era scaturita l'applicata misura di prevenzione;
tanto più che gli elementi identificativi del detto processo erano stati indicati nell'atto d'appello.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che in tema di mandato difensivo non può valere il principio del semel...semper, rimanendo, quindi, del tutto irrilevante che il patrono sottoscrittore dei motivi di appello fosse stato difensore fiduciario del D'AM in altra e conclusa vicenda giudiziaria, tanto più in presenza di un'evidenza documentale che registrava la nomina nel procedimento di prevenzione di altro difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 2 1.L'assunto posto a fondamento del ricorso secondo cui l'espletamento delle funzioni di difensore di fiducia in un procedimento penale è comportamento concludente idoneo a documentare la nomina a difensore di fiducia anche in altro procedimento nel quale il patrono non sia stato formalmente investito del relativo mandato - appare in contrasto con la norma di cui all'art. 96 cod. proc. pen. e con l'interpretazione che ne ha costantemente fornito questa Corte. Occorre, infatti, ricordare come nella giurisprudenza di legittimità sia stata costantemente evocata la ratio della norma richiamata, intesa a rendere possibile, nella sua massima espansione, diritto di difesa dell'indagato e dell'imputato, nel rispetto, tuttavia, delle esigenze di celerità e semplificazione del processo penale, attraverso il richiamo al principio di responsabilità del difensore ed al suo onere di informazione, entrambi complementari alla rilevanza della nomina a difensore di fiducia in considerazione del ruolo nevralgico ricoperto dal difensore medesimo nell'economia della dialettica processuale (Sez. 4, n. 2761 del 05/05/2000 - dep. 10/10/2000, Ferri Vici, Rv. 217377; Sez. 4, n. 4257 del 20/12/1995 - dep. 20/03/1996, Garbin, Rv. 20403301). La conseguenza di detta impostazione è che la nomina del difensore di fiducia deve essere depositata innanzi all'Autorità Giudiziaria che procede e deve essere eseguita, per la rilevanza giuridica che tale atto ha nell'ordinamento processuale, in forme tali da non consentire dubbi od incertezza alcuna sia sulla individuazione della persona incaricata dell'ufficio, sia sul procedimento per il quale la nomina viene disposta (Sez. 5, n. 24053 del 27/04/2016 - dep. 09/06/2016, Grigore, Rv. 267321), non potendosi fare carico all'Autorità procedente di defatiganti accertamenti dall'esito incerto. Ed è solo in apparente contrasto con tale impostazione di massima l'orientamento nomofilattico, richiamato dal ricorrente, che afferma la validità della nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., purché ricorrano elementi inequivoci dai quali desumersi la designazione per "facta concludentia", poiché nei casi scrutinati, cui si riferiscono le decisioni che a tale filone ermeneutico si riconducono, l'esistenza dell'investitura professionale era stata desunta da comportamenti tenuti dall'imputato nello stesso procedimento, inequivocabilmente indicativi della sua volontà di nominare colui che di fatto svolgeva le funzioni di difensore (In ipotesi, ad esempio, di mancata smentita, da parte dell'imputato, dell'avvocato intervenuto nel processo qualificandosi come suo difensore di fiducia) (Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015 - dep. 17/07/2015, Mennini, Rv. 26446501; Sez. 5, n. 35696 del 25/06/2014 - dep. 13/08/2014, Lovecchio, Rv. 26030001).
2. Il principio affermato deve, quindi, trovare applicazione anche nel caso in esame. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, infatti, 3 사 nel procedimento di prevenzione, nel quale la Corte di Appello era chiamata a giudicare del gravame proposto dal sottoposto alla misura, l'unico difensore di fiducia nominato dal D'AM risultava essere l'Avvocato Giovanbattista Colombo del Foro di Milano, come documentato negli atti, accessibili a questa Corte, nei quali è inserito l'estratto del Registro Mod. IP1, n. 505 del 12/05/2014, della Direzione della Casa di Reclusione di San Gimignano, trasmesso al Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, via telefax in data 13/05/2014, nel quale è contenuta la dichiarazione del detenuto D'AM OL di nomina a difensore di fiducia dell'Avv. Giovanbattista Colombo del Foro di Milano.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Irene Scordamaglia fum sendannaufhied BECANTATA IN CANOELLINA - 1 FEB 2017 sacieh IL FU SIUDIZIARIO Jou Jun 4