Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 4874
CASS
Sentenza 14 novembre 2016

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La nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'espletamento delle funzioni di difensore di fiducia, in un procedimento penale già definito nei confronti di una stessa persona, fosse inidoneo, in assenza di qualsiasi investitura formale, a documentare la nomina dello stesso legale a difensore di fiducia in un procedimento di prevenzione, in cui risultava investito del mandato altro difensore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 4874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4874
Data del deposito : 14 novembre 2016

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