Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/04/1997, n. 6402
CASS
Sentenza 30 aprile 1997

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Massime7

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati.

Al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione. (Fattispecie nella quale la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che erroneamente aveva condannato alle spese l'imputato appellante, del quale era stato accolto in parte l'appello con riferimento ai capi civili della domanda).

La disposizione dell'art. 570, comma terzo, cod. proc. pen., in virtù della quale il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello, può partecipare al successivo grado di giudizio, previo provvedimento autorizzativo del Procuratore Generale della Repubblica, in qualità di sostituto di quest'ultimo, è da considerare eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione. Ne consegue che il predetto rappresentante del P.M. non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte d'appello all'esito del giudizio al quale egli aveva partecipato in veste di sostituto del Procuratore Generale della Repubblica).

Non comporta violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata il ritenere la sussistenza del reato di corruzione invece della più grave ipotesi delittuosa della concussione contestata. E invero, riscontrandosi in entrambe le predette figure criminose l'elemento comune della dazione o promessa di danaro o altra utilità, l'accertamento dell'insussistenza dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale (che caratterizza la concussione) e della sussistenza, in sua vece, di un illecito accordo tra il pubblico ufficiale e altro soggetto (caratterizzante la corruzione) incide su una modalità del fatto formante oggetto del capo di imputazione che non ne modifica sostanzialmente la struttura ne' ne diversifica il contenuto essenziale, in quanto, nel caso di concussione, l'ipotesi dell'esclusiva attività delittuosa del pubblico ufficiale comprende e assorbe, come un "quid pluris", ogni altra ipotesi nella quale il vantaggio economico venga realizzato dal pubblico ufficiale attraverso la volontà non coartata, ma libera, del privato.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. e all'art. 6, comma terzo, lett. d)- della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 192 e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui esso consente al giudice di acquisire, in determinati casi, gli interrogatori resi dall'imputato di reato connesso al di fuori del contraddittorio delle parti, in quanto, dopo le sentenze n. 254 del 1992, n. 60 e 381 del 1995 della Corte costituzionale, il testo dell'art. 513 cod. proc. pen. rappresenta la norma base per il recupero dibattimentale di dichiarazioni rese precedentemente al fine di contemperare il rispetto del principio guida dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede. (In motivazione, la S.C., nel sottolineare che, ai fini del profilo di legittimità costituzionale della norma in questione, appare del tutto irrilevante la circostanza che penda in Parlamento un disegno di modificazione legislativa di essa, ha affermato che le dichiarazioni rese nel quadro di cui all'art. 210 cod. proc. pen. provengono da una posizione di inviolabilità di difesa e di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e che, pertanto, esse sono sottoposte dalla legge al canone valutativo di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., il quale non solo non consente, ma addirittura vieta al giudice di fondare il convincimento di responsabilità penale esclusivamente sulla chiamata in correità, imponendogli di valutarla unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità).

Il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/04/1997, n. 6402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6402
Data del deposito : 30 aprile 1997

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