Versione
15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 80. Licenza di diritto 1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice.
4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui ((al comma 5 e' concessa)) dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice.
4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui ((al comma 5 e' concessa)) dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 1
FATTO Vivai Barretta Garden s.r.l. ha impugnato la comunicazione del 30 ottobre 2023, avente quale oggetto "Comunicazione di revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria ed atti conseguenti" riferita alla procedura aperta per l'affidamento dell'"Accordo Quadro per Manutenzione Triennale delle Aree Verdi del Comune di Giugliano in Campania (NA)" (CIG 95251366E2 - CUP G91E22000210004), il decreto prot. 821 del 31 ottobre 2023 del registro decreti, a firma del Provveditore, con il quale è stata revocata l'aggiudicazione dell'appalto ed escussa la garanzia provvisoria, e gli atti connessi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso con …
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- oggetto·
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- cessione di sostanze stupefacenti·
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- condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza·
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