Sentenza 15 settembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente).
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e mafia: non basta l’omogeneità dei delitti, occorre provare l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n.34287/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione tra reati associativi può essere riconosciuto solo previa specifica indagine sulla natura, continuità e operatività dei sodalizi coinvolti, non essendo sufficiente l'omogeneità delle condotte o del titolo di reato. Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo sulla base di sentenze irrevocabili, non potendo attribuire rilievo a provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori di giustizia non ancora vagliate con giudicato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34287 RITENUTO IN FATTO 1. Ag.An. formulava al giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2017, n. 51906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51906 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
Testo completo
: 5 1906 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. Sez. n. 1151 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo U.P. 15/9/2017 Anna Criscuolo RGN 9189/2017 Emilia Anna Giordano - Relatore- Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN US, n. a San US Vesuviano il 3/11/1970 avverso la sentenza del 15 marzo 2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia or che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato il difensore, avv. Enrica Paesano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, la pena inflitta a US EN in quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Al EN è contestato il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso denominata clan GI-Chierchia, gruppo criminale che, avvalendosi della forza di intimidazione proveniente dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivano, ha per scopo la commissione di delitti (estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, 1 hr detenzione e porto di armi, omicidi) al fine di acquisire il controllo, anche attraverso la contrapposizione armata con altri gruppi operanti sul territorio, di attività lecite o illecite, con riferimento alla zona di Torre Annunziata e zone limitrofe.
2. Nella sentenza impugnata si dà atto che la contestazione del reato associativo attiene ad una condotta permanente, con condotte accertate fino all'ottobre 2014 a partire dal 10 marzo 2012, quando, a seguito del ferimento di tali US ES e AN LA, venivano intraprese operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali tra le quali quelle dei colloqui intrattenuti in carcere dal EN con congiunti e familiari. Si accertava che US EN, genero del capo del clan, percepiva, durante la detenzione, uno stipendio mensile e, quale ulteriore elemento univocamente sintomatico della sua intraneità al gruppo, la sua intenzione, in vista della imminente scarcerazione, di assumere, una posizione di comando nel gruppo, aspirazione che l'imputato non mancava di esternare nel corso dei colloqui intrattenuti con la moglie e, soprattutto, di recapitare all'esterno, comunicando le sue strategie ai referenti esterni del clan. La Corte di merito, dato atto che US EN è ininterrottamente detenuto dall'anno 1996 e che l'imputato è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione con sentenza del 15 febbraio 1996 per i reati di cui agli artt. 416 bis, 575 e 577 cod. pen., connessi reati in materia di armi per l'omicidio di ED AS e RO HE commessi il 20 febbraio 1993, ha escluso che potesse essere ravvisato il vincolo della continuazione tra il reato associativo oggetto della sentenza irrevocabile e quello oggetto del presente procedimento.
3. E proprio tale statuizione costituisce oggetto dei ricorsi, sottoscritti dai difensori del EN che deducono la nullità della decisione, per vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione. La Corte di appello, si sostiene nel ricorso sottoscritto dall'avvocato Giovanni Tortora, ha errato nell'escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato associativo oggetto della sentenza irrevocabile e quello oggetto del presente procedimento sopravvalutando il lasso di tempo intercorso tra i fatti e, viceversa, pretermettendo la valutazione di ulteriori fattori quali l'analogia dei reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere che incrementano, sul piano logico, . la possibilità di ritenere accertata la deliberazione unitaria così "neutralizzando" il notevole lasso temporale intercorrente tra le condotte. Nel ricorso dell'avvocato Enrica Paesano, dopo avere analizzato la natura permanente del reato associativo, il difensore deduce che è solo per fictio iuris che la condotta partecipativa è interrotta per effetto della sentenza di primo grado e che, in mancanza della prova della dissoluzione dell'organizzazione, della dissociazione espressa ovvero dell'adesione del partecipe ad altro gruppo associativo, non può ritenersi acquisita la prova della reale cessazione della condotta di partecipazione, con la conseguenza che del tutto casuale, e perciò privo di rilievo ai fini della invocata continuazione, è l'esercizio dell'azione penale a carico del EN per i fatti del presente procedimento a partire 2 да dall'anno 2012, e non anche in precedenza e, dunque, irrilevante il lasso temporale intercorso tra il primo ed il secondo processo subito dal ricorrente, lasso temporale che assume valore sussidiario subordinato alla valenza che, sul piano della unitarietà del disegno criminoso, rivela la permanenza della condotta di adesione. Assume, inoltre, che, non essendosi estinto il clan GI e non essendosene il EN dissociato, il vincolo della continuazione fra i reati associativi è in re ipsa poiché mai il EN ha mutato intendimento sulla permanenza e perduranza dell'affectio societatis rispetto al gruppo, rivendicata dal EN anche nel corso delle conversazioni intercettate e poste a fondamento della sentenza impugnata e risultante dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che, nell'anno 2007, avevano descritto la struttura del clan GI e precisato che il clan non aveva mai cessato la sua operatività e di garantire uno stipendio agli affiliati detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. I giudici partenopei, hanno ritenuto che la mera omogeneità della imputazione ascritta al ricorrente nel presente procedimento e quella oggetto della sentenza irrevocabile - entrambe afferenti al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. -, a fronte della netta cesura temporale di quasi venti anni intervenuta tra i fatti accertati, non possa fondare il giudizio sulla loro riconducibilità ad un'unitaria determinazione criminosa tenuto conto della costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il progetto criminoso deve risultare positivamente e rigorosamente provato e che, all'uopo, non è sufficiente l'identità delle norme di legge violate e la medesimezza del movente criminoso. La Corte napoletana ha osservato che il reato associativo si consuma al momento della costituzione del sodalizio ovvero dell'affiliazione essendo irrilevante che la consumazione si protragga per tutto il tempo in cui l'associazione è vitale e attiva e il singolo ne resta partecipe giacché ciò che deve essere valutato è l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento iniziale della consumazione. Rispetto alla figura del partecipe, prosegue la sentenza, la perdurante appartenenza al sodalizio, anche in presenza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, comporta l'acquisizione della prova del contributo dell a del gruppo, anche se a Corte ha ritenuto provata lacarattere solo morale. E, nel caso in esame, come accennato, condotta di appartenenza del EN al clan GI a partire dal mese di marzo 2012, e non prima di tale data, in forza dell'accertata percezione dello stipendio erogato dal gruppo all'imputato e degli ulteriori elementi che ne comprovavano la intraneità al clan, non essendo emersi elementi che, ai fini della continuazione, lumeggiassero la persistenza del vincolo e l'affectio societatis nel lunghissimo arco temporale intercorso dalla sentenza irrevocabile, il cui accertamento si ferma, per l'appunto, all'inizio degli anni '90 e, cioè, all'epoca di commissione за degli omicidi AS-HE (che sono del 20 febbraio 1993) o, al più tardi, alla data della sentenza di appello, che risale al 15 febbraio 1996. 3. L'istituto della continuazione si fonda, come noto, sul riconoscimento del medesimo disegno criminoso da individuarsi nella anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, Di Maria, Rv. 243632). Tale unitaria ideazione può essere ricostruita sulla base di una serie di indici, dei quali ne sono sufficienti alcuni, purché significativi quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che il decorso del tempo costituisce elemento di rilevanza fondamentale, spesso unico, sul quale basare la valutazione ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, 4 giugno 1990, Fadoni, Rv. 185418) e che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni tanto più deve ritenersi improbabile una programmazione unitaria predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965).
4. Pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, passando ad esaminare i principi in materia di continuazione e reato associativo, è l'affermazione che il vincolo della continuazione non può essere ravvisato in relazione a sodalizi formatisi in presenza di situazioni nuove e impreviste, incompatibili con l'identità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 2167 del 10/12/1993, dep. 1994, Gissi, Rv. 197565) ovvero, in presenza della riconosciuta appartenenza da parte di un soggetto ad associazioni diverse del medesimo stampo, non essendo sufficiente a radicare il vincolo un generico piano di attività delinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione a sodalizi di futura costituzione (Sez. 5, n. 10930 del 21/10/1996, Licciardi, Rv. 206539). Acutamente, con riguardo alla struttura ed alla tipologia delle associazioni di stampo mafioso, si è, altresì, affermato che il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne. Se, in genere, è vero che eventi imprevedibili come la detenzione o la condanna determinino una frattura che impedisce il mantenimento dell'identità del disegno criminoso che caratterizza la continuazione, questo può non essere vero in contesti delinquenziali come quelli determinati dalle associazioni di stampo mafioso nei quali periodi di detenzione o condanne definitive sono accettate dai sodali come prevedibili eventualità. In tali casi, si ritiene, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trova 4 да - la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 6, n. 8851 del 13/03/1997, Capizzi, Rv. 209118), risalente principio di recente confermato in materia di applicazione della continuazione fra reati associativi in sede esecutiva (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364).
5. Ciò significa, a ben guardare, che per ravvisare il vincolo della continuazione, a fronte della riconosciuta appartenenza di un determinato soggetto ad una pluralità di sodalizi criminosi, non è sufficiente far riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità della condotta, ma occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l'iniziale deliberazione criminosa ha trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, ad una medesima organizzazione, operante permanentemente. In tale quadro, assume peculiare rilievo sia l'aspetto della contiguità temporale tra condotte di partecipazione che quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio, elementi certamente * idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo e il suo passaggio alla concreta fase attuativa.
6. Nel caso in esame, l'apprezzamento del dato temporale, cioè circa venti anni trascorsi tra l'accertamento della condotta associativa di cui alla sentenza irrevocabile e la condotta di partecipazione per la quale è intervenuta l'odierna condanna e la lunga e coeva detenzione scontata dal EN in questo così ampio frangente temporale, hanno, del tutto ragionevolmente, indotto la Corte di merito a ritenere che non emergono indici positivi che denotino la permanenza del contributo, anche solo morale, prestato dal ricorrente alla compagine associativa, e, di conseguenza, i giudici campani hanno escluso che si sia in presenza di unicità del momento deliberativo che ha trovato concreta espressione nell'adesione a distinti sodalizi criminosi, e, quindi, la ricorrenza dei presupposti che legittimano il ricorso all'istituto della continuazione. A tale riguardo la corte partenopea ha dato atto che la condanna per il reato associativo oggetto della sentenza irrevocabile si reggeva sulla affiliazione al sodalizio desunta dalla partecipazione del EN ad una spedizione omicida a mano armata ai danni di appartenenti ad un clan rivale avvenuta nel febbraio 1993; che solo nell'anno 2012 sono emersi, a carico del EN, elementi che ne connotano la condotta di affiliazione in carenza di elementi che, medio tempore, lumeggino la persistenza e la perduranza dell'affectio societatis, non mancando, infine, di evidenziare che l'imputato non ha introdotto utili argomenti di valutazione ammettendo, ad esempio, la sua ininterrotta e fedele adesione al sodalizio, al contrario spendendosi in veementi proteste di innocenza ed escludendo qualsivoglia legame con l'organizzazione camorristica. Le conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata, sostenute da argomentazioni per nulla illogiche, sono coerenti con i principi delineati dalla giurisprudenza in tema di continuazione tra reati e di continuazione tra 5 . reati associativi, in particolare, innanzi tracciati. Ed invero, con riguardo a tale ultimo aspetto, la sussistenza della unicità del disegno criminoso non può risolversi nella verifica della natura camorristica del sodalizio al quale il EN aveva aderito agli inizi degli anni novanta e di quello nel quale ha militato a partire dall'anno 2012 trattandosi di un indice generico poiché la unitaria programmazione di più violazioni della legge penale non si identifica con una scelta di vita criminale, dovendo, invece l'attenzione dell'interprete concentrarsi nella disamina della concreta operatività e continuità nel tempo dei sodalizi criminosi, dei programmi operativi perseguiti e della compagine che concorre alla loro formazione onde accertare la sussistenza di una preordinazione di fondo che cementa i vari segmenti delle condotte illecite. Tale indagine, nel caso in esame, non fornisce elementi di lettura congruenti con la tesi sostenuta dalla difesa. Ed invero, sia con riferimento alle persone degli aderenti e dei capi del clan, riconducibili alla famiglia dei GI operante nel territorio di Torre Annunziata e nella quale è entrato il EN che ha sposato la figlia di EN GI, dal confronto fra le due contestazioni quella della sentenza irrevocabile e quella posta a base della decisione impugnata emerge la esistenza di un gruppo strutturato intorno a persone fisiche diverse e che, pur nel medesimo ambito territoriale di riferimento, operava secondo strategie criminali profondamente mutate nel corso degli anni. A questo fine è sufficiente rilevare che dalla sentenza irrevocabile emerge la contrarietà del clan GI allo smercio di sostanze stupefacenti, attività illecita che, invece, è divenuta oggetto dei traffici contestati nel presente procedimento e che la contrapposizione armata sul territorio, rivolta negli anni 90 contro esponenti del clan Limelli, oggi si indirizza, secondo la contestazione, al gruppo Gallo-Cavalieri. E' dunque innegabile che la evoluzione del programma delinquenziale del gruppo, quale ricostruita dalla indagini svolte nel presente procedimento ed attestata dalla sentenza impugnata, è il frutto di strategie criminali profondamente mutate rispetto al programma delinquenziale del clan GI quale ricostruito nella sentenza irrevocabile, strategie che sono state condizionate da circostanze ed eventi contingenti e occasionali che non erano immaginabili al momento iniziale dell'affiliazione del EN che, negli anni novanta, poco più che ventenne, aveva aderito al sodalizio partecipando alle azioni militari, che, in quel momento, apparivano funzionali all'acquisizione e rafforzamento del clan: tanto ciò è vero che l'imputato, scontati quasi venti anni di reclusione, deve confrontarsi con i nuovi referenti dell'organizzazione che non gli riconoscono alcun ruolo di vertice o comando e che pianificano la realizzazione di reati-fine (estorsioni, traffico di droga) del tutto diversi da quelli che avevano visto il ricorrente agire nella compagine associativa dei primi anni novanta.
7.Al cospetto delle logiche e ragionevoli valutazioni svolte nella sentenza impugnata non è fondata la denuncia di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e il conseguente vizio di violazione di legge, sviluppati nel ricorso sottoscritto dall'avvocato Tortora né possiedono maggior pregio le argomentazioni svolte nel ricorso a firma dell'avvocato Paesano. Queste ultime, nella parte dedicata alla ricostruzione degli elementi rr fattuali, non contrastano seriamente la delimitazione cronologica della condotta di partecipazione ascritta al EN nel presente procedimento sia perché, al fine di retrodatarla, si limitano a rievocare la condotta materiale già valorizzata dai giudici ai fini della condanna (e, cioè, la programmazione delle iniziative che il ricorrente intende assumere nel contesto associativo, attestata dalle conversazioni intercettate), e, per altro aspetto, risultano generiche ed aspecifiche poiché richiamano dichiarazioni dei collaboratori, risalenti all'anno 2007, incentrate sulla prassi, invalsa nel clan GI, di corrispondere uno stipendio ai detenuti, prassi che ex se, non costituisce inequivoco elemento di partecipazione al clan del destinatario della provvigione economica, dichiarazioni che risultano, comunque, del tutto slegate dalla posizione del ricorrente.
8. Né conducono a conclusione diversa le ulteriori argomentazioni difensive, incentrate sul tentativo di ancorare la permanenza del reato associativo per il quale è intervenuta condanna irrevocabile, spostandone in avanti il momento di consumazione. Le osservazioni difensive muvono dalla enunciazione della natura permanente del reato associativo e dal rilievo che, secondo la giurisprudenza, va attribuito alla emissione della sentenza di primo grado ai fini della individuazione della permanenza, decisione che, secondo la prospettazione del ricorrente, si risolve in una mera fictio iuris poiché altra cosa, rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza, è la cessazione della reale condotta di partecipazione, che, secondo l'erroneo assunto difensivo, può ritenersi comprovata solo in presenza di constatato scioglimento del gruppo criminale, di dissociazione del soggetto dal legame associativo, con conseguente rescissione del legame con la compagine associativa, ovvero nel caso di abbandono del gruppo per aderire ad altra compagine. Tali eventi, prosegue il ricorso, non sono dimostrati con la conseguenza che deve ritenersi che il EN abbia ininterrottamente militato nel clan GI a partire dall'adesione al sodalizio attestata dalla condanna irrevocabile.
9. Val bene una premessa.
9.1 Come noto, ed è a tal fine sufficiente richiamare un'unica sentenza di questa Corte, si afferma che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche" (mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita), non è necessaria una particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità sociale, non essendo la presunzione di sussistenza di siffatta pericolosità scalfita né dal tempo intercorso tra l'emersione degli indizi relativi all'affiliazione ed il momento di applicazione della misura, né dall'inattività criminale del preposto, atteso il carattere permanente dell'affiliazione, che può ´venir meno solo a seguito di un esplicito recesso o di un atto di chiara dissociazione, di cui tuttavia deve constare specifica prova (Sez. 2, n. 23446 del 20/04/2017, Bellocco, Rv. 270319). Il principio ora enunciato trova applicazione in materia di misure cautelari ed è posto 7 a fondamento della presunzione legale, sia pure limitata, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 9.3 E', inoltre, innegabile che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato la tesi secondo la quale, quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall' origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. Ne consegue che, in tal caso, il giudice del dibattimento deve tener conto, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche della persistenza della condotta oltre quelle date, come emersa dall'istruttoria dibattimentale, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero (S. U., n. 11930 del 11/11/1994, P.M. in proc. Polizzi, Rv. 199169).
9.4 Peraltro, numerose pronunce di legittimità, sempre costanti sul punto, hanno ✓ enunciato il valore esclusivamente processuale, e non certamente sostanziale, del principio "quasi che debba essere l'imputato, sol perché accusato di un reato di carattere permanente, a dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna in primo grado". Si osserva che, poiché la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sebbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento -giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione (Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385). Ed è congruente con questi principi l'affermazione secondo la quale, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione 8 sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta", la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data e la conseguenza che, qualora, in sede esecutiva, deve farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 232966; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707). Tale principio va applicato anche alla sede di cognizione laddove, come nel caso in esame, dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare un qualsiasi effetto giuridico: è, dunque, nel giudizio di cognizione che deve essere in concreto verificato e positivamente accertato, che la permanenza della condotta illecita si sia protratta oltre la sentenza irrevocabile non potendo la presunzione della permanenza della condotta illecita spingersi fino al punto di ritenere che l'accertamento giudiziario, intervenuto con la sentenza irrevocabile, sia relativo anche a fatti successivi alla sentenza stessa. 10. Ritiene il Collegio che, quando dalle considerazioni astratte sulla natura del reato associativo si passi alla ricostruzione della condotta illecita, la responsabilità dell'imputato non possa fondarsi su mere presunzioni ma debba essere accertata con riferimento al contributo, anche solo di carattere morale, offerto alla compagine associativa sicché, in fattispecie come quella in esame, va data rigorosa prova della circoscrizione temporale della condotta partecipativa, anche risalente rispetto alla data della contestazione, nel procedimento in corso. La valenza esclusivamente processuale della contestazione del reato permanente non può, nel giudizio penale ontologicamente proposto all'accertamento di un fatto ed al conseguente giudizio di responsabilità, comportare la de-materializzazione della condotta di partecipazione, condotta che non può prescindere dalla individuazione di un contributo, giuridicamente rilevante, ai fini della ritenuta permanenza e che non può risolversi come sostenuto in ricorso - nella risalente affiliazione al gruppo. E, nel caso in esame, tale contributo i giudici del merito hanno escluso, verificando in concreto che la condotta associativa, per il reato oggetto di condanna nel presente procedimento, è stata positivamente accertata, sulla scorta di inequivoci ed incontestati elementi fattuali, solo a far data dall'anno 2012 con una ricostruzione che, come accennato, non è stata seriamente contrastata dalla difesa. 11. La infondatezza della tesi difensiva che vuole il EN ininterrottamente militante nel clan GI in mancanza di constatato scioglimento del gruppo criminale, di dissociazione del soggetto dal legame associativo o di abbandono del gruppo per aderire ad altra compagine -, appare viepiù evidente alla stregua dei più recenti approdi giurisprudenziali che hanno messo in crisi, con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità, nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, la portata e la valenza della presunzione che discende dalla positiva accertata affiliazione al gruppo. Con ordinanza del 10 ottobre 2017 è stata, 9 infatti, rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la questione, in tema di misure di prevenzione personali, se in presenza di elementi ritenuti indizianti circa la pregressa appartenenza del soggetto proposto ad una associazione di stampo mafioso, sia o meno .necessaria in caso di accoglimento della proposta applicativa - una motivazione in positivo - sul punto della attualità della pericolosità al momento della decisione di primo grado (Sez. 1, ordinanza n. 48441 del 10/10/2017, Gattuso, n.m.). Anche nella materia della prevenzione l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte evolve, in vero, verso la enucleazione dei connotati della condizione di appartenenza al sodalizio mafioso in termini di fattivo contributo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso, alieni dalla mera contiguità di tipo ideologico tra il soggetto e l'ente criminale (Sez. 6, n. 3941 del 08/01/2016, Gaglianò e altri, Rv. 266541) e la individuazione di indici concreti che denotino la persistenza del giudizio di pericolosità sociale che pure discende alla remota affiliazione dell'agente ad una consorteria mafiosa, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e di coeva e duratura detenzione (Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184). 12. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del EN al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 settembre 2017 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordano Giovanni Conti quiti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito, 1 10 0